(AGENPARL) - Roma, 5 Maggio 2025 - (AGENPARL) – Mon 05 May 2025 GUARDIA DI FINANZA
Comando Provinciale Imperia
COMUNICATO STAMPA
05/05/2025
GdiF IMPERIA: EVASIONE FISCALE NEL SETTORE DEI CHARTER NAUTICI, GIA’
INCASSATI DALL’ERARIO OLTRE 3,6 MILIONI DI EURO
I finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Imperia hanno eseguito oltre 40 interventi di
natura fiscale nei confronti di imprese non residenti esercenti l’attività di noleggio a breve termine di unità da
diporto prettamente battenti bandiera di Paesi a fiscalità privilegiata al fine di determinare la corretta base
imponibile da assoggettare a I.V.A. nel caso di fatturazioni di corrispettivi scaturenti da charter agreement.
In sostanza, considerato che i ricavi delle citate prestazioni sono da assoggettare a I.V.A secondo l’aliquota
ordinaria per la parte territorialmente rilevante in Italia in relazione alla quota riferibile all’effettivo utilizzo in
ambito comunitario, il contribuente (soggetto locatore identificato ai fini I.V.A. nello Stato) è tenuto a valutare la
permanenza al di fuori delle acque territoriali comunitarie in rapporto alla durata totale della locazione sulla base
sia del relativo contratto che di tutti gli altri elementi in suo possesso da cui risulti l’effettivo utilizzo del natante.
Solo qualora sia difficoltoso ricorrere a tali mezzi di prova, gli è data facoltà di determinare forfettariamente il
tempo di utilizzo al di fuori di detto perimetro, attenendosi, ai fini dell’individuazione della base imponibile, alle
percentuali stabilite dall’Agenzia delle entrate.
Così, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Imperia, in totale sinergia con la locale Direzione
Provinciale della citata Agenzia, ha preliminarmente analizzato le dichiarazioni fiscali presentate dai
rappresentanti fiscali nel territorio dello Stato delle società residenti all’estero proprietarie delle imbarcazioni
noleggiate.
Dal suddetto esame è emerso che la quasi totalità di esse ha assoggettato a I.V.A. il charter fee del noleggio
avvalendosi della particolare condizione agevolativa applicabile qualora non si potesse ottenere la prova
dell’effettivo utilizzo dell’imbarcazione in acque territoriali comunitarie e che consentiva di sottoporre a
tassazione solo il 30% dell’importo complessivo pattuito.
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