
(AGENPARL) – mar 11 marzo 2025 COMUNICATO STAMPA n. 31/25
Lussemburgo, 11 marzo 2025
Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-448/23 | Commissione/Polonia (Controllo ultra vires
della giurisprudenza della Corte – Primato del diritto dell’Unione)
Stato di diritto: l’avvocato generale Spielmann ritiene fondato il ricorso
della Commissione europea relativo alla Corte costituzionale polacca
La posizione assunta da tale organo giurisdizionale nelle sue sentenze del 14 luglio e del 7 ottobre 2021, che
costituisce una ribellione senza precedenti, è gravemente lesiva del primato, dell’autonomia e dell’effettività del
diritto dell’Unione
Il 14 luglio e il 7 ottobre 2021 la Corte costituzionale polacca ha emesso due sentenze che contestano la
compatibilità del diritto dell’Unione e delle sentenze della Corte di giustizia con la Costituzione di tale Stato membro.
Nella sua sentenza del 14 luglio 2021, tale giudice ha dichiarato che i provvedimenti provvisori imposti dalla Corte 1
relativi all’organizzazione della giustizia violavano il principio di attribuzione di competenze e l’identità costituzionale
polacca. Di fronte a tale asserito conflitto di norme, esso ha affermato il primato della Costituzione in quanto fonte
suprema del diritto in Polonia. Esso ha concluso che, nella misura in cui la Corte aveva imposto obblighi ultra vires
alla Polonia, adottando i provvedimenti provvisori summenzionati, l’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, TUE,
letto in combinato disposto con l’articolo 279 TFUE, era contrario alla Costituzione di tale Stato membro.
Nella sentenza del 7 ottobre 2021, tale giudice ha dichiarato incostituzionali alcune disposizioni del diritto
dell’Unione 2, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte, che autorizzano segnatamente i giudici nazionali a
controllare la legittimità delle procedure di nomina dei giudici. In pratica, ciò equivarrebbe a ingiungere ai giudici
polacchi di non applicare il diritto dell’Unione e di non rispettare gli obblighi derivanti dal suo primato.
Il 15 febbraio 2023 3 la Commissione ha presentato alla Corte un ricorso per inadempimento contro la Polonia,
sollevando tre censure.
In primo luogo, secondo la Commissione, le due sentenze summenzionate metterebbero in discussione la tutela
giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione. In secondo luogo, violerebbero i principi del
primato, dell’autonomia, di effettività e dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione, nonché il carattere
vincolante delle sentenze della Corte. In terzo luogo, la Commissione lamenta le irregolarità nella nomina di tre
giudici 4 e della presidente della Corte costituzionale polacca 5, con la conseguenza che tale organo giurisdizionale
non soddisfa più i requisiti di un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge ai sensi del diritto
dell’Unione.
Nelle sue odierne conclusioni, l’avvocato generale Dean Spielmann propone alla Corte di dichiarare che la
Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del diritto dell’Unione.
A suo avviso, le sentenze controverse si discostano fondamentalmente dalla giurisprudenza della Corte in
materia di garanzia della tutela giurisdizionale effettiva 6. In particolare, esse rifiutano di disapplicare
disposizioni nazionali, comprese quelle costituzionali, contrarie al diritto dell’Unione. Esse disconoscono inoltre il
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controllo giurisdizionale sulle nomine giudiziarie, benché questo sia essenziale per garantire l’indipendenza e
l’imparzialità dei giudici, come richiesto dal diritto dell’Unione.
Non vi è dubbio che, con queste sentenze, la Corte costituzionale polacca abbia sferrato un attacco diretto ai
principi fondamentali dell’ordinamento giuridico dell’Unione e all’autorevolezza delle sentenze della Corte.
La loro violazione non può in alcun caso essere giustificata da disposizioni giuridiche nazionali, comprese quelle di
natura costituzionale. Allo stesso modo, l’invocazione dell’identità costituzionale dello Stato membro non può
rimettere in discussione i principi fondamentali del diritto dell’Unione.
Infatti, da un lato, dall’interpretazione e dall’applicazione sistematiche della clausola relativa all’identità nazionale,
prevista dall’articolo 4, paragrafo 2, TUE, non risulta che la Corte la percepisca come un fattore in grado di limitare il
principio inviolabile del primato. Dall’altro lato, l’articolo 4, paragrafo 2, TUE non può essere considerato in contrasto
con l’articolo 2 TUE e con i valori fondamentali ivi sanciti. A tale riguardo, l’avvocato generale sottolinea che, in ogni
caso, spetta alla Corte risolvere definitivamente i conflitti tra il diritto dell’Unione e l’identità costituzionale
di uno Stato membro.
Per quanto riguarda la composizione della Corte costituzionale polacca, l’avvocato generale Spielmann ricorda che
tale questione attiene al requisito fondamentale di un giudice indipendente e imparziale precostituito per legge.
Infatti, la nomina dei membri di un organo giurisdizionale deve avvenire in modo tale da eliminare qualsiasi
legittimo dubbio sulla sua impermeabilità a influenze esterne e sulla sua neutralità rispetto agli interessi in gioco.
Tale requisito si applica all’anche organo giurisdizionale di cui trattasi, dato che esso può essere chiamato a
pronunciarsi su questioni connesse all’applicazione e all’interpretazione del diritto dell’Unione.
Sulla base dei fatti presentati dalla Commissione 7, e riconosciuti dal governo polacco 8, l’avvocato generale ritiene
che la nomina dei tre giudici della Corte costituzionale polacca nel dicembre 2015 e della sua presidente nel
dicembre 2016 sia stata caratterizzata da una serie di irregolarità che possono essere qualificate come
manifeste e gravi. Di conseguenza, la Corte costituzionale polacca non può essere considerata un giudice
precostituito per legge, indipendente e imparziale ai sensi del diritto dell’Unione.
RICORDA: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato generale
consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato
designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una
data successiva.
RICORDA: La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto
contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell’Unione. Qualora la Corte di
giustizia accerti l’inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.
La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro
ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una
direttiva alla Commissione, su domanda di quest’ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al
momento della prima sentenza.
Documento non ufficiale ad uso dei media, non vincolante per la Corte di giustizia.
Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.
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L’ordinanza della Corte, dell’8 aprile 2020, Commissione/Polonia (Regime disciplinare dei giudici), C-791/19 R (v. il comunicato stampa n. .47/20), ha
imposto alla Polonia di sospendere immediatamente l’applicazione delle disposizioni nazionali relative alle competenze della Sezione disciplinare
della Corte suprema. Tale provvedimento era diretto a garantire la piena efficacia del diritto dell’Unione e a preservare l’indipendenza dei giudici
polacchi, dal momento che lo status della Sezione disciplinare, in quanto organo giurisdizionale competente a pronunciarsi nelle cause disciplinari
riguardanti i giudici della Corte suprema e i giudici ordinari, è stato messo in discussione.
In particolare, l’articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE.
V. il comunicato stampa della Commissione.
Nel dicembre 2015, l’ottava legislatura della Camera bassa del Parlamento ha eletto tre persone per sostituire i giudici il cui mandato era scaduto,
nonostante la settima legislatura avesse già eletto altri tre giudici per le stesse cariche nell’ottobre 2015. Nelle sentenze del 3 e del 9 dicembre 2015,
la Corte costituzionale polacca ha dichiarato che l’elezione dei tre giudici da parte dell’ottava legislatura era contraria alla Costituzione. Orbene, le tre
persone elette nel dicembre 2015 hanno prestato giuramento dinanzi al presidente della Polonia e sono state autorizzate ad esercitare le loro
funzioni, mentre i giudici eletti nell’ottobre 2015 non hanno potuto assumere le loro funzioni.
All’assemblea generale convocata per designare i candidati a tale carica non hanno partecipato tutti i giudici della Corte costituzionale (uno essendo
assente). Dei quattordici giudici presenti, otto si sono rifiutati di partecipare al voto, esigendo un rinvio per consentire la presenza di un quindicesimo
magistrato. La candidata alla presidenza, nominata successivamente dal presidente della Polonia, è stata eletta con cinque voti, compresi quelli dei
tre giudici la cui nomina era già stata contestata.
Sentenze della Corte del 2 marzo 2021, A.B. e a. (Nomina dei giudici alla Corte suprema – Ricorso), C-824/18 (v. il comunicato stampa n. 31/21), e del
6 ottobre 2021, W. ?. (Sezione di controllo straordinario e delle questioni pubbliche della Corte suprema – Nomina), C-487/19 (v. il comunicato stampa
n. 173/21).
V. le note 4 e 5.
Nel corso del procedimento, la Polonia ha inizialmente contestato la posizione della Commissione. Tuttavia, nel gennaio 2024, tale Stato membro ha
riconosciuto integralmente gli inadempimenti ad esso addebitati.
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