(AGENPARL) – mar 03 dicembre 2024 – SETTORE IX VIGILANZA E SICUREZZA –
ORDINANZA
Oggetto: Istituzione di divieti, obblighi, limitazioni e prescrizioni alla circolazione stradale in piazza
della Motta, piazza Ospedale Vecchio, piazzetta del Donatore e vie limitrofe in occasione
della manifestazione denominata “Tre giorni da fiaba”, programmata nei giorni 6, 7 e 8
dicembre 2024.
N. cron. 677, in data 22/11/2024
IL FUNZIONARIO P.O.
rassegna di eventi che si svolgerà in città denominata “Natale a Pordenone 2024” che si svolgerà in città in
sinergia con Enti ed Associazioni dal 29 novembre 2024 al 7 gennaio 2025, nonché la collaborazione con
l’Associazione Sviluppo e Territorio di cui l’Ente Comune fa parte nella realizzazione e conduzione dell’arena
e mercatino di piazza XX Settembre e corso G. Garibaldi e più in generale nella realizzazione della
rassegna;
Preso atto che nei giorni 6, 7 e 8 dicembre 2024 si svolgerà in piazza della Motta, piazza Ospedale Vecchio,
piazzetta del Donatore e vie limitrofe una manifestazione denominata “Tre giorni di fiaba”, con la creazione di
un incantevole villaggio fiabesco, spazi dedicati a laboratori creativi per liberare l’immaginazione e creare
fantastiche opere d’arte, spettacoli di circo fiabesco con acrobati, giocolieri e artisti di strada, intrattenimento
musicale dal vivo con melodie natalizie e allegre canzoni, aree giochi, ecc.
Visto il seguente cronoprogramma del montaggio di strutture e allestimenti, svolgimento della
manifestazione e infine disallestimenti e smontaggio delle attrezzature e altri arredi:
– da martedì 3 a giovedì 6 dicembre, fase di preparazione e allestimento,
– da venerdì 6 dicembre a domenica 8 dicembre, svolgimento della manifestazione,
– lunedì 9 e martedì 10 dicembre, fase di smontaggio e disallestimento;
Preso atto che alla luce della circolare del Gabinetto del Ministro dell’Interno prot. 11001/1/110/(10) del
Gestione delle Emergenze”;
Precisato che la presente ordinanza è rilasciata ai soli fini di viabilità (in strade e piazze pubbliche o aperte
al pubblico transito) e non costituisce in alcun modo atto autorizzatorio dell’evento; pertanto l’effettivo
svolgimento dell’evento di cui al presente atto è subordinato al preventivo rilascio di tutte le autorizzazioni,
segnalazioni e dichiarazioni necessarie allo svolgimento della manifestazione, nonché all’osservanza delle
prescrizioni impartite dai relativi uffici competenti;
Ritenuto, quindi adottare conseguenti provvedimenti temporanei in materia di circolazione stradale,
funzionali all’adozione delle misure di sicurezza previste nel “Piano della Gestione delle Emergenze”
proposto dagli organizzatori;
Ravvisata altresì la necessità di adottare opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza dei lavori di
allestimento relativi alla manifestazione ed il regolare svolgimento della stessa, la necessità di disciplinare la
circolazione veicolare per eliminare o comunque limitare gli inconvenienti e di adottare gli opportuni
provvedimenti in relazione alle caratteristiche della strada e alle esigenze del traffico;
Richiamata l’ordinanza n. 24 del 14 luglio 2006 e ss.mm., che disciplina la circolazione in Zona a Traffico
18.00 – 24.00 e i giorni, venerdì – sabato – domenica e festivi, con orario 11.45 – 24.00;
Vista la determinazione del Settore IX – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 2705 del 28
ottobre 2022, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato conferito l’incarico di Posizione
Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Presidio Territoriale di Pordenone” al sottoscritto,
Commissario Superiore Danilo Dei Cas, dal 1° novembre 2022 e fino al 30 novembre 2026;
Visto:
Comune di Pordenone – Ordinanza n. 677 del 22/11/2024 Pagina 1 di 4
– l’art. 5 c. 3 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada ed il relativo Regolamento di
Esecuzione approvato con D.P.R. 495/1992;
– l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
ORDINA
al fine di consentire la posa e installazione degli allestimenti/disallestimenti di banchi di vendita, strutture,
stand e attrezzature, nonché il regolare svolgimento della manifestazione denominata “Tre giorni da fiaba”,
sono istituiti/e i/le seguenti obblighi, divieti, limitazioni e prescrizioni alla circolazione stradale:
A) DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata, in ambo
i lati o in tutta l’area interessata dalla manifestazione, per tutti i veicoli compresi intestatari di apposito
contrassegno valido per la Z.T.L. o che espongono il contrassegno di cui all’art. 381 del D.L.vo
16/12/1992, n. 495 (Reg. C.d.S.) ed eccetto quelli successivamente indicati, nelle seguenti date, fasce
orarie, vie e piazze:
Dalle ore 8.00 di martedì 3 dicembre alle ore 20.00 di martedì 10 dicembre 2024, in piazza della
Motta in tutta l’area (ad eccezione degli stalli di sosta riservati e specificatamente segnalati);
Dalle ore 8.00 di venerdì 6 dicembre alle ore 20 di martedì 10 dicembre 2024, in piazzetta del
Donatore in tutta l’area.
Dalle ore 8.00 di giovedì 5 dicembre alle ore 20.00 di lunedì 9 dicembre 2024, oltre alle vie e
piazze del punto precedente, in piazza Ospedale Vecchio in tutta l’area e via Dei Molini ambo i
lati (dall’intersezione con via Roma a piazza della Motta-piazza Ospedale Vecchio).
B) DIVIETO DI CIRCOLAZIONE con pannelli integrativi di eccezione, per tutti i veicoli eccetto quelli
successivamente indicati, in piazza della Motta, piazza Ospedale Vecchio, piazzetta del Donatore, via
Dei Molini (dall’intersezione con via Roma a piazza della Motta-piazza Ospedale Vecchio):
Venerdì 6 dicembre 2024, dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e comunque fino a termine necessità.
Sabato 7 dicembre 2024, dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e comunque fino a termine necessità.
Domenica 8 dicembre 2024, dalle ore 10.00 alle ore 22.00 e comunque fino a termine
necessità.
Conseguentemente oltre alla segnaletica stradale prevista dotata di apposita segnalazione luminosa per
le ore notturne, viene disposta anche idonea segnaletica di deviazione del traffico nelle vie limitrofe.
In particolare è istituito per tutti i veicoli:
DIVIETO DI TRANSITO E OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA E SINISTRA all’intersezione via dei
Molini con via Roma, con deviazione del flusso veicolare su quest’ultima verso piazzale Giustiniano
e piazza Pescheria;
OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA all’intersezione vicolo del Lavatoio e via del Molino con via
della Motta, con deviazione del flusso veicolare verso via del Mercato-corso Vittorio Emanuele.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per la sicurezza
della circolazione stradale, in deroga al divieto di circolazione è consentito il transito ai veicoli di seguito
elencati, purché a velocità particolarmente moderata anche in ragione delle caratteristiche della
manifestazione:
adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso,
ai veicoli previamente specificatamente autorizzati dell’organizzazione della manifestazione in
argomento espongono apposito pass “Natale a Pordenone 2024” rilasciato dagli uffici del Settore V –
ISTRUZIONE, POLITICHE GIOVANILI, CULTURA, SPORT E GRANDI EVENTI (Ord. Dir. n. 650 del
altri veicoli specificatamente autorizzati in loco dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o incaricati
dall’organizzazione nell’ambito del piano di sicurezza o altre attività di interesse pubblico,
emergenza/attività urgente non rinviabile o indifferibile, per il tempo strettamente necessario alle
operazioni/attività nei limiti consentiti dall’occupazione del suolo stradale e compatibilmente con la
situazione in essere a condizione che non vi sia grave intralcio e pericolo per la circolazione.
Altresì:
Comune di Pordenone – Ordinanza n. 677 del 22/11/2024 Pagina 2 di 4
il Comando Polizia Locale, compatibilmente con le necessità dell’organizzazione e in accordo con la
stessa, potrà autorizzare il transito e la sosta di veicoli che presentino comprovate necessità;
in considerazione delle esigenze di sicurezza della circolazione e al fine nel contempo di garantire il
regolare svolgimento della manifestazione e/o iniziativa oggetto della presente Ordinanza, il Comando
Polizia Locale potrà anticipare o posticipare la chiusura o l’apertura delle aree interdette al transito
veicolare.
DISPONE AGLI ORGANIZZATORI
di attuare le disposizioni in materia di pubblica sicurezza per la gestione della mobilità veicolare e
pedonale richiamate dalla circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza,
e Security, tali da consentire lo svolgimento di manifestazioni, in termini di dispositivi e misure strutturali
da porre in essere a salvaguardia dell’incolumità delle persone e dell’ordine pubblico (posizionamento di
elementi fisici su strada per lo sbarramento della stessa, presenza di personale addetto alla sicurezza,
ecc.) contenute nel piano di contenimento dei rischi e/o date dagli organi competenti;
di impiegare proprio personale, di provata capacità ed esperienza, dotati di bracciale o di altro
indumento ad alta visibilità, muniti di segni di riconoscimento, a presidio dei varchi stradali e altre
postazioni ove sono previste le chiusure al transito e deviazioni dei flussi di traffico, al fine di informare
dei divieti e limitazioni imposti con il presente provvedimento, controllando gli accessi dei veicoli
autorizzati nonché assicurare che sia garantito in ogni momento il transito veicolare dei veicoli di
soccorso e pronto intervento, significando che la posa di manufatti d’arredo nonché operazioni di
carico e scarico e ogni altra attività antecedente, contestuale o susseguente l’utilizzo dell’area e
correlata all’effettuazione / svolgimento dell’iniziativa /evento /attività di ogni area, strada o piazza, di
uso pubblico, aperta al pubblico o di pubblico transito, deve sempre mantenere libera da ingombri
statici una corsia di larghezza non inferiore a metri. 3,50.
di garantire la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura
estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati
dovranno essere immediatamente segnalati all’ente proprietario della strada per i provvedimenti di
competenza, mentre i relativi oneri saranno imputati all’organizzazione della manifestazione.
Altresì:
di provvedere mediante avvisi a domicilio ovvero attraverso altre forme di pubblicità, compresi i mezzi
di informazione, ad avvertire i residenti e i possessori di autorimesse o garage privati ubicati nella zona
interessata dei provvedimenti istituiti dalla presente ordinanza;
DA’ ATTO
• che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in
particolare sollevano l’Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o
cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo, anche
attraverso la stipula di idonea polizza assicurativa a copertura delle responsabilità civile relativa allo
svolgimento della manifestazione;
• che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo
degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni
a beni dell’Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed
impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;
particolare da quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali
strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della
manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via
abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto
1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o
per violazione di Legge.
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Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.
La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi
DEMANDA
• Al Settore VII – OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO il compito rendere esecutiva la
presente ordinanza, mediante la l’installazione e apposizione della prescritta segnaletica stradale,
conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, nonché l’eventuale posa di transenne, dissuasori o
manufatti per la separazione di corsie conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, dotate di fasce
rifrangenti e supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti. Altresì dovrà provvedere alla loro
rimozione e disinstallazione al termine della manifestazione. Inoltre dovrà provvedere alla copertura
dell’eventuale segnaletica verticale in contrasto con il presente provvedimento. Qualora agli adempimenti
o ad alcuni di essi, tramite accordi operativi, venga incaricata l’organizzazione della manifestazione o
altro soggetto incaricato, nel caso di posizionamento di segnaletica di divieto di sosta con rimozione
forzata, deve essere prodotta dichiarazione di avvenuta apposizione al Comando di Polizia Locale, ai
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