(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 COMUNICATO N. 14/DIV – 10 SETTEMBRE 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 7, 8 e 9 SETTEMBRE 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 7, 8 e 9 Settembre 2024
3^ GIORNATA ANDATA
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ALCIONE MILANO
ARZIGNANO V.
ATALANTA U23
LECCO
PERGOLETTESE
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
TRIESTINA
VIRTUS VERONA
GIRONE B
L.R. VICENZA
RENATE
PADOVA
TRENTO
LUMEZZANE
UNION CLODIENSE
FERALPISALO’
GIANA ERMINIO
CALDIERO TERME
NOVARA
CARPI
GUBBIO
LEGNAGO SALUS
PIANESE
PINETO
PONTEDERA
RIMINI
TORRES
VIRTUS ENTELLA
PERUGIA
TERNANA
VIS PESARO
CAMPOBASSO
AREZZO
SESTRI LEVANTE
PESCARA
LUCCHESE
MILAN FUTURO (*)
ASCOLI
GIRONE C
ACR MESSINA
AVELLINO
AZ PICERNO
BENEVENTO
CROTONE
FOGGIA
GIUGLIANO
JUVENTUS NEXT GEN
SORRENTO
TURRIS
TARANTO
AUDACE CERIGNOLA
CASERTANA
POTENZA
TRAPANI
MONOPOLI
CAVESE
CATANIA
TEAM ALTAMURA
LATINA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 9 e 10 Settembre 2024 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 7, 8 e 9 SETTEMBRE 2024
PROVVEDIMENTI
DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della terza giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO,
FOGGIA, GIUGLIANO, GUBBIO, LATINA, LECCO, PADOVA, PESCARA, PONTEDERA,
PRO VERCELLI, TARANTO e TERNANA hanno, in violazione della normativa di cui agli artt.
25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori
nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro
sostenitori come sopra descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.000,00
ACR MESSINA
A) per avere, i suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Sud, nella quasi
totalità (circa il 90%), al 5° minuto del primo tempo, al 35° minuto del primo tempo,
al 3° minuto del secondo tempo e al 7° minuto del secondo tempo, intonato cori
offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari (ripetuti, nella prima
circostanza, per tre minuti consecutivamente) che, in applicazione dei principi
enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF
(2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati
quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un
comportamento discriminante;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine del primo
tempo, nel recinto di gioco all’indirizzo dei calciatori della squadra avversaria, un
bicchiere di plastica pieno d’acqua; senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerata la particolare odiosità della condotta sub A) e i modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
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AMMENDA € 1.500,00
CROTONE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 90° minuto della gara, una bottiglietta
piena d’acqua all’indirizzo di un calciatore della squadra avversaria colpendolo
alla nuca senza procurargli alcun danno.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato, da una parte, che
non si sono verificate conseguenze dannose e, dall’altra, la pericolosità intrinseca
del lancio dell’oggetto che ha attinto il Calciatore della Società avversaria e valutati
i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti:
1. nell’avere acceso, prima dell’inizio della gara, numerosi fumogeni all’interno del
Settore Curva Nord determinando, con tale condotta, un ritardo di circa quattro
minuti nell’avvio della gara, in attesa che tornasse una corretta visibilità;
2. nell’avere lanciato, al 52° minuto del secondo tempo, dal settore Tribuna Est anello superiore – una bottiglietta di plastica semivuota contenente liquido sul
terreno di gioco in direzione dei giocatori della squadra avversaria mentre
festeggiavano la segnatura di una rete, senza conseguenze;
B) per avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Sud – anello superiore:
1. al 7° minuto del secondo tempo, puntato per circa dieci secondi un raggio laser
luminoso di colore verde in direzione del portiere della squadra avversaria;
2. al 45° minuto del secondo tempo, puntato un raggio laser luminoso di colore
verde in direzione di un calciatore della squadra avversaria (mentre si apprestava
a lasciare il terreno di gioco a seguito del provvedimento di espulsione). In
entrambe le predette circostanze il fascio laser attingeva al viso i calciatori.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive, rilevato
che non si sono verificate conseguenze dannose ulteriori rispetto al ritardo
nell’avvio della gara e considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc.
fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
LATINA per avere, i suoi sostenitori (nella misura del 55% circa), posizionati nel
Settore Distinti Ospiti A, intonato, al 34°, 35° e 90° minuto della gara, un coro
offensivo e insultante nei confronti dei tifosi avversari che, direttamente o
indirettamente, hanno comportato offesa, denigrazione o insulto per motivi di
origine territoriale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2 e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società disputata la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO per avere, la totalità dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Ospiti
intonato, al 6° minuto del primo tempo e al 25° minuto del secondo tempo, cori
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offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei
principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU
179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere
qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere
un comportamento discriminante ripetuti (nella seconda circostanza), per due
minuti consecutivamente.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TERNANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. prima dell’ingresso in campo delle squadre, un fumogeno sul terreno di gioco e
un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze;
2. al 43° minuto del primo tempo, durante la sospensione della gara per
interruzione del funzionamento dell’impianto di illuminazione, un petardo ed un
fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze;
3. al 28° minuto del secondo tempo, una bottiglietta d’acqua semipiena nel recinto
di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 700,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere lanciato:
1. durante il primo tempo, un fumogeno e due petardi di elevata potenza nel
recinto di gioco, senza conseguenze;
2. durante il secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 500,00
AUDACE CERIGNOLA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per
l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 25° minuto del primo tempo,
un petardo nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3 e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati
ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 400,00
14/38
GUBBIO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato, prima dell’ingresso in campo delle squadre, due
fumogeni nel recinto di gioco e un fumogeno sul terreno di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
AREZZO per avere, i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, intonato, al
36° minuto del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze
dell’Ordine ripetuto per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i
modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
CASERTANA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver imbrattato i bagni dei tifosi ospiti con scritte su muri,
porte e sanitari.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13
comma 2 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che
la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. c.c., documentazione
fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).
GIUGLIANO per avere, la quasi totalità (90%) dei suoi sostenitori, posizionati nel
Settore Tribuna Sestile Lato Sud, intonato, a fine gara, mentre le due squadre
stavano facendo rientro negli spogliatoi, due cori offensivi nei confronti
dell’Allenatore della squadra avversaria, ripetuti per cinque volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati
i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
FERALPISALO’ per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di
sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due
placche di metallo poste sotto le sedute della Tribuna Laterale Ospiti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 26 C.G.S., valutate
le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la
gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r.
c.c., – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel
Settore Curva Furlan, intonato, al 19° e 20° minuto del primo tempo, per circa 20
secondi, e al 70° e 80° minuto del secondo tempo, per circa 25 secondi, un coro
oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
14/39
comma 2 e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 1 OTTOBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
CUTOLO ANIELLO
(AREZZO)
per avere, al 29° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva e irriguardosa nei
confronti della Quaterna Arbitrale in quanto pronunciava frasi ingiuriose e irrispettose nei loro
confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva, r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 17 SETTEMBRE 2024 ED € 500,00 DI AMMENDA
FAGGIANO DANIELE
(CATANIA)
per avere, al 42° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei
confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 17 SETTEMBRE 2024
ALLEVATO GREGORIO
(CROTONE)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di
una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2 e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, supplemento r. Arbitrale).
DIRIGENTI NON ESPULSI
AMMENDA € 500,00
DELLA CORNA FABIO
(GIANA ERMINIO)
per avere, al 43° minuto del secondo tempo, a seguito della segnatura della rete da parte della
squadra avversaria, tenuto una condotta non corretta nei confronti di un sostenitore avversario
posizionato in Tribuna Centrale in quanto, dopo essere stato provocato da quest’ultimo,
rivolgeva al suo indirizzo un gesto offensivo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta (r. proc. fed.).
ALLENATORI NON ESPULSI
14/40
AMMONIZIONE (II INFR)
BRAGLIA PIERO
(CAMPOBASSO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CUSATIS GIOVANNI
TOSCANO DOMENICO
CHIAPPELLA ANDREA
DOSSENA ANDREA
GAUTIERI CARMINE
GALLO FABIO
(ALCIONE MILANO)
(CATANIA)
(GIANA ERMINIO)
(SPAL)
(TARANTO)
(VIRTUS ENTELLA)
COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
NARDINI MAURO
(PESCARA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE (I INFR)
YEBOAH ANKRAH PHILIP
(MONOPOLI)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario in quanto, dopo un contrasto di gioco con quest’ultimo, reagiva
colpendolo con una manata al volto, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato da una parte, che non risultano conseguenze a
carico dell’avversario e, dall’altra, il tipo di colpo inferto e la delicatezza della parte del corpo
dell’avversario attinta dal colpo (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SABATINO SERGIO
(TRAPANI)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, a gioco fermo, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva
con un calcio all’altezza del polpaccio, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che
non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità
della condotta posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n.1,
supplemento r. Arbitrale).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PAPADOPOULOS CHRISTOS
(JUVENTUS NEXT GEN)
per avere, al 26° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei
confronti di un calciatore avversario in quanto interveniva in un contrasto di gioco con vigoria
sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2 e 39 C.G.S., valutate le modalità
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complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico
dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
IERARDI MARIO
SCAGLIA FILIPPO
DELLA LATTA SIMONE
KHAILOTI OMAR
(CATANIA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(NOVARA)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)
BOVE DAVIDE
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (III INFR)
BACCHETTI LORIS
MASELLI SERGIO
MUNARETTO ANDREA
(CASERTANA)
(GIUGLIANO)
(UNION CLODIENSE)
AMMONIZIONE (II INFR)
PARLATI SAMUELE
GUCCIONE FILIPPO
BORDO LORENZO
BOSISIO MARCO
GERBI ERIK
FALASCA MATTEO
MAFFEI MATTIA
PEZZELLA SALVATORE
CARGNELUTTI RICCARDO
DE ROSA ROBERTO
MACCA FEDERICO
DI LIVIO LORENZO
GALLI GIORGIO
MUTEBA VINCENZO VENTUR
RUGGERI GIACOMO
ANTONI EDOARDO
QUIRINI ETTORE
BERTONCINI DAVIDE
DI MUNNO ALESSANDRO
DELLI CARRI FILIPPO
STANTE FRANCESCO
PELLACANI FILIPPO
POLIDORI MATTIA
ITALENG NGOCK JONATHAN
LADINETTI RICCARDO
VASSALLO FRANCESCO
LANGELLA CHRISTIAN
CUCCURULLO MARCO
(ALBINOLEFFE)
(AREZZO)
(ARZIGNANO V.)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(CASERTANA)
(CAVESE)
(CAVESE)
(CROTONE)
(GIUGLIANO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LATINA)
(LECCO)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PESCARA)
(PIANESE)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(RENATE)
(RIMINI)
(SORRENTO)
14/42
SABBATANI ANTONIO
KARIC NERMIN
CAPPELLETTI DANIEL
VALLOCCHIA ANDREA
PUGLIESE SAMUEL
CORBARI ANDREA
DAFFARA MANUEL
PUCCIARELLI MANUEL
(TEAM ALTAMURA)
(TRAPANI)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
FRISENNA GIULIO
ORTISI PASQUALINO
AGOSTINELLI MATTIA
COCCIA LORENZO
LAZZARINI MIRKO
PATTARELLO EMILIANO
TONIOLO FRANCESCO
ACHIK ISMAIL
ALAGNA MANUEL
PIERMARINI MATTIA
DAJCAR MATEVZ
PANADA SIMONE
GONNELLI LORENZO
PARIGINI VITTORIO
TASCONE MATTIA
ARMELLINO MARCO
LLANO MASSA MANUEL TADEO
ROCCA MICHELE
ENERGE ANTONIO
FRANCO DOMENICO
VITALI PABLO
CAPELLINI RICCARDO
MAZZOLO FRANCESCO
BALDASSIN LUCA
CELESIA CHRISTIAN
DI NARDO ANTONIO
GATTI RICCARDO
BUTANO DAMIANO
DI GENNARO MATTEO
LUPERINI GREGORIO
SAIO PIETRO
TROPEA LORENZO
VITALE GAETANO
ARMINI NICOLO
GIRON MAXIME FRANCOIS
KOLAJ ARISTIDI
KOSTADINOV DIMITAR
LUCIANI ALESSIO
RIZZO ALBERTO
ORLANDO FRANCESCO
COLOMBARA MATTEO
MARCHESI FEDERICO
(ACR MESSINA)
(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(AREZZO)
(AREZZO)
(AREZZO)
(ARZIGNANO V.)
(ASCOLI)
(ASCOLI)
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(AZ PICERNO)
(AZ PICERNO)
(AZ PICERNO)
(BENEVENTO)
(CALDIERO TERME)
(CAMPOBASSO)
(CAMPOBASSO)
(CAMPOBASSO)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CAVESE)
(CAVESE)
(CAVESE)
(CROTONE)
(CROTONE)
(CROTONE)
(CROTONE)
(FERALPISALO’)
(FERALPISALO’)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
14/43
PINTO DANIELE
OYEWALE SULAIMAN
TOZZUOLO ALESSANDRO
ZALLU FRANCESCO
STIVANELLO RICCARDO
SANDON THOMAS
ZAMPARO LUCA
ZONTA LORIS
BERMAN TAMIR
AMPOLLINI FEDERICO
ROSSI ALESSANDRO
PALMISANI LORENZO
SELVINI ALESSANDRO
DALMAZZI ALESSANDRO
MONACHELLO GAETANO
CRISTALLO CLAUDIO
PACE FEDERICO
VITALE SAMUELE
VITERITTI ORLANDO
AGYEMANG GIUSEPPE
CANCOLA DAVID
LANCINI EDOARDO
FUSI PIETRO
LIGUORI MICHAEL
ALBERTINI ALESSANDRO
JAOUHARI ZAID
TONOLI DANIEL
CANGIANO GIANMARCO
CRIALESE CARLO
TONIN RICCARDO
CHESTI FRANCESCO
SORRENTINO LORENZO
AMADIO STEFANO
BRUZZANITI GIOVANNI
FABRIZI LUCA
HADZIOSMANOVIC CRISTIAN
PELLEGRINO ALESSANDRO
TONTI ALESSANDRO
AMBROSINI MICHELE
CASTORANI MANUELE
FELIPPE NASCIMENTO LUCAS
RILLO FRANCESCO
NICCO GIANLUCA
SOMMA MARCO
CAROSSO ALESSANDRO
IOTTI ILARIO
CALI’ MICHELE
DE LEO LORENZO ANDREA
REGONESI IACOPO
SIEGA NICHOLAS
DE FELICE FRANCESCO
BLONDETT EDOARDO
DE FRANCESCO ALBERTO
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PADOVA)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PERGOLETTESE)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PIANESE)
(PIANESE)
(PINETO)
(PINETO)
(PINETO)
(PINETO)
(PINETO)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(POTENZA)
(POTENZA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(RENATE)
(RENATE)
(RENATE)
(SESTRI LEVANTE)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
14/44
ANTENUCCI MIRCO
RADREZZA IGOR
SOTTINI EDOARDO
DE SANTIS IVAN FRANCESCO
DEL FAVERO MATTIA
FIORANI MARCO
SHIBA CRISTIAN
BUMBU JONATHAN
DIPINTO NICOLA
GIGLIOTTI GUILLAUME RENE
PESCHETOLA LORENZO
POGGESI ANDREA
CIANCI PIETRO
DE BOER KEES CORNELIS H
LOIACONO GIUSEPPE
BENEDETTI AMEDEO
CRIMI MARCO
SILVESTRI LUIGI
BERNARDI EDOARDO
DI SANTO FRANCESCO
FROSININI RUGGERO
EMBALO SAMBU BRAIMA
GERMANO UMBERTO
PAVLEV DANIEL
BOLI JORDAN
BARSI SIMONE
MANFREDONIA MATTEO
ORFEI ALESSANDRO
SALVI MATTEO
SINN LUKAS
FRANZONI ANDREA
GUIU VILANOVA BERNAT
MANZI CLAUDIO
SANTINI CLAUDIO
CONTINI GIANLUCA
GATTI CHRISTIAN
TOFFANIN FRANCESCO
BENTO MARTINS DE J AFONSO
OKORO ALVIN OBINNA
(SPAL)
(SPAL)
(SPAL)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TERNANA)
(TERNANA)
(TERNANA)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(TRENTO)
(TRENTO)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(UNION CLODIENSE)
(UNION CLODIENSE)
(UNION CLODIENSE)
(UNION CLODIENSE)
(UNION CLODIENSE)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
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– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 10 Settembre 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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