
(AGENPARL) – mar 13 agosto 2024 CITTA’ DI GROTTAGLIE
(Provincia di Taranto)
ORDINANZA N.
Data:
13/08/2024
Organi Politici
ORDINANZA DEL SINDACO
Assunta il giorno TREDICI del mese di AGOSTO dell’anno DUEMILAVENTIQUATTRO dal
Sindaco.
Oggetto:
DIVIETO DI ABBANDONO DI RIFIUTI ALL’INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE DI
GROTTAGLIE, PULIZIA AREE IN CONCESSIONE E CONSEGUENTI SANZIONI
IL ORGANI POLITICISINDACO
D’ALO’ CIRO
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del “Codice
dell’amministrazione digitale” (D.Leg.vo 82/2005).
IL SINDACO
Premesso che:
? Il Comune di Grottaglie, in ottemperanza alle normative regionali e nazionali vigenti,
promuove la raccolta differenziata dei rifiuti attraverso il servizio di raccolta porta a porta,
che prevede il ritiro a domicilio di carta, plastica, vetro, lattine, rifiuti organici, rifiuti secchi,
sfalci di verde e, su prenotazione, rifiuti ingombranti, secondo un calendario annuale
distribuito casa per casa;
? Sul territorio comunale sono presenti contenitori per il conferimento di indumenti usati;
? Esiste un’isola ecologica nel territorio comunale, dove è possibile conferire gratuitamente
varie tipologie di rifiuti differenziati, in conformità con le normative vigenti;
? Sul territorio comunale sono distribuiti uniformemente cestini multimateriale a disposizione
della cittadinanza, cestini per la raccolta delle deiezioni canine e cestini getta-carte;
Dato atto che:
? La raccolta differenziata, oltre a essere un obbligo imposto dalle leggi vigenti, rappresenta il
metodo ideale per ridurre l’inquinamento ambientale e preservare le risorse naturali;
pertanto, è un dovere civico per tutti i cittadini.
Preso atto che:
? Nel territorio comunale continuano a verificarsi episodi di abbandono di rifiuti e materiali
che, oltre a compromettere il decoro urbano e territoriale, costituiscono un rischio per
l’igiene e la sicurezza pubblica;
Accertato che:
? I cestini multimateriale, i contenitori per gli indumenti usati e quelli per le deiezioni canine
vengono frequentemente utilizzati in modo improprio, con rifiuti conferiti in maniera
scorretta e con depositi di buste, indumenti, carta, cartone, rifiuti indifferenziati, RAEE,
rifiuti ingombranti di varia natura e altro nelle immediate vicinanze;
Tenuto conto che:
? L’ordinanza n. 105 del 1° agosto 2020, relativa all’avvio della raccolta differenziata porta a
porta su tutto il territorio comunale di Grottaglie, stabilisce le modalità di conferimento e i
luoghi dove è possibile conferire i rifiuti solidi urbani; pertanto, qualsiasi conferimento al di
fuori di tali modalità è da considerarsi abbandono di rifiuti (così come previsto anche dalla
Legge 09 ottobre 2023, n. 137, art. 6-ter “Modifiche al Codice penale, al decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”)
Considerato che:
? È necessario salvaguardare il decoro del comune e prevenire qualsiasi forma di
inquinamento e deterioramento dell’ambiente;
Dato atto che:
? Il recupero e lo smaltimento di rifiuti indifferenziati e abbandonati rappresentano un onere
economico per il Comune e, di conseguenza, per i cittadini;
? Il continuo abbandono di rifiuti distoglie il personale incaricato dall’ordinario servizio di
pulizia di strade e marciapiedi;
Ravvisata:
? La necessità di arginare il fenomeno dell’abbandono incontrollato di rifiuti, che provoca la
formazione di micro-discariche con gravi conseguenze per il decoro urbano e territoriale,
l’igiene e la salute pubblica, nonché un aumento dei costi per l’ente e per i cittadini;
Ritenuto:
? Necessario e inderogabile intervenire attraverso l’adozione di un’apposita ordinanza;
Visto il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” e
successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’articolo 198, che attribuisce ai Comuni le
competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani e assimilabili;
Visti in particolare:
? L’articolo 178, che dispone che “la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi
di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilizzazione e
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo
di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza, nonché del
principio di chi inquina paga”;
? L’articolo 192, commi 1 e 2, che stabiliscono il divieto di abbandono e deposito incontrollati
di rifiuti sul suolo e nel suolo, e il divieto di immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo
stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
? L’articolo 232 bis, che vieta l’abbandono di mozziconi di prodotti da fumo sul suolo, nelle
acque e negli scarichi;
? L’articolo 232 ter, che vieta l’abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali scontrini,
fazzoletti di carta e gomme da masticare, sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli
scarichi, al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e limitare gli impatti negativi
derivanti dalla dispersione incontrollata nell’ambiente;
? Gli articoli 255 e 256, che definiscono il sistema sanzionatorio applicabile in caso di
violazione del divieto di abbandono dei rifiuti;
Visti altresì:
? La Legge 09 ottobre 2023, n. 137, art. 6-ter “Modifiche al Codice penale, al decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231”;
? Il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, recante il Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
? La Legge 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche al sistema penale”;
? L’articolo 50, comma 5 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo modificato dall’art. 8,
comma 1 del Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017, convertito nella Legge n. 48 del 18
aprile 2017, che consente al Sindaco di adottare, a tutela della sicurezza urbana, apposite
ordinanze anche in deroga alle norme vigenti “quale rappresentante della comunità locale in
relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o
degrado nell’ambiente del territorio comunale e di pregiudizio per il decoro della vivibilità”;
? L’articolo 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in materia di apparato sanzionatorio in
caso di violazione delle ordinanze e dei regolamenti comunali;
? L’ordinanza sindacale n. 105 del 1° agosto 2020, relativa all’avvio della raccolta
differenziata porta a porta su tutto il territorio comunale di Grottaglie;
? La L.R. n. 24 del 20 agosto 2012 e successive modifiche, che regolano e organizzano lo
svolgimento dei servizi pubblici locali, in particolare quelli relativi alla raccolta e
smaltimento dei rifiuti;
? Il Regolamento comunale di Igiene Urbana;
? Lo Statuto Comunale;
ORDINA
1. Il divieto, su tutto il territorio comunale, di abbandono e deposito di rifiuti e materiali di
qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee, e in luoghi o con
modalità differenti da quelli stabiliti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, oltreché al di
fuori degli appositi contenitori (mastelli);
2. Il divieto per chiunque di depositare, scaricare o abbandonare su aree pubbliche, strade
comunali, provinciali e statali, nei fossi per lo scolo delle acque piovane o su panchine,
qualsiasi tipo di rifiuto indifferenziato, differenziato, ingombrante, sacchetti contenenti
rifiuti ed altre tipologie di rifiuto;
3. Il divieto per chiunque di depositare, scaricare o abbandonare sacchetti contenenti rifiuti
differenziati, indifferenziati, ingombranti, RAEE, ecc. all’interno dei contenitori stradali
(cestini multimateriale, cestini destinati alle deiezioni canine, cestini destinati agli
indumenti, ecc.) o nelle loro immediate vicinanze;
4. Il divieto per chiunque di gettare per terra mozziconi di sigarette, pacchetti di sigarette,
involucri di cibi e/o qualsiasi altro rifiuto minuto su strade, piazze e altre aree pubbliche;
5. L’obbligo per tutti gli utenti di conferire i propri rifiuti secondo le regole della raccolta
differenziata, nel rispetto dell’ordinanza n. 105 del 1° agosto 2020 “Ordinanza avvio
raccolta porta a porta su tutto il territorio comunale”;
6. L’obbligo per i concessionari di spazi ed aree pubbliche, come previsto dal Regolamento
Comunale di Igiene Urbana, di provvedere alla pulizia dell’area in concessione.
AVVERTE
che salva ed impregiudicata l’applicazione di ulteriori sanzioni previste da normative specifiche e
regolamenti, per le violazioni della presente Ordinanza si procederà alla comminazione delle
seguenti sanzioni pecuniarie:
Violazione
Sanzione Minima Sanzione Massima
Abbandono su suolo pubblico, nelle acque, nelle caditoie
e negli scarichi di involucri di cibi e/o qualsiasi altro
€ 30,00
€ 150,00
rifiuto minuto quali anche scontrini, fazzoletti di carta e
gomme da masticare
Abbandono su suolo pubblico di rifiuti derivanti da
prodotti da fumo quali mozziconi di sigarette e pacchetti
€ 60,00
€ 300,00
di sigarette
Conferimento di sacchetti contenenti rifiuti differenziati
e indifferenziati all’interno dei contenitori stradali
(cestini multimateriale, cestini per deiezioni canine,
€ 1.000,00*
€ 10.000,00*
contenitori per raccolta indumenti). Abbandono su suolo *prevista denuncia *prevista denuncia
pubblico di rifiuti solidi urbani differenziati o
penale
penale
indifferenziati, oltreché al di fuori degli appositi
contenitori (mastelli).
€2.000,00*
€ 20.000,00*
Abbandono su suolo pubblico di rifiuti inerti o
*prevista denuncia *prevista denuncia
ingombranti, speciali, pericolosi compresi i RAEE
penale
penale
In aggiunta alle sanzioni previste, si impone al trasgressore la bonifica, a propria cura e spese,
dell’area deturpata. Nell’eventualità di abbandono di rifiuti si procederà a inoltrare apposita
denuncia all’autorità giudiziaria competente.
Per le altre sanzioni non in elenco si applica l’art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che
stabilisce: “Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti
comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro”.
INVITA
la cittadinanza a fornire alla Polizia Locale ogni utile elemento e/o informazione al fine di garantire
il pieno rispetto della presente Ordinanza e l’individuazione dei trasgressori, oltre che a segnalare al
Comune di Grottaglie eventuali depositi, scarichi e abbandoni di rifiuti.
DISPONE
Che la vigilanza sul rispetto della presente ordinanza sia demandata alla Polizia Locale, ai
Carabinieri e alle altre Forze di Polizia che ne abbiano titolo;
Che per l’accertamento delle violazioni, oltre alla diretta constatazione, le Forze di Polizia
incaricate possano avvalersi del sistema di videosorveglianza attivo sul territorio e di
dispositivi mobili quali fototrappole, che potranno essere dislocati dove ritenuto necessario;
Che la presente ordinanza sia pubblicata presso l’Albo Pretorio Comunale, affissa nelle sedi
opportune, nonché trasmessa in copia alla Polizia Locale, al Commissariato di Polizia di
Stato di Grottaglie, alla Caserma dei Carabinieri di Grottaglie e alla Prefettura di Taranto.
AVVISA
che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso ricorso al Prefetto entro 30 giorni dalla
pubblicazione all’Albo online.
Grottaglie, 13 agosto 2024
Il Sindaco
avv. Ciro D’Alò