
(AGENPARL) – mer 20 marzo 2024 Buonasera,
di seguito una nota del Ministro Fitto.
Un cordiale saluto
Anna Maria Buffo
Addetto Stampa del Ministro
per gli Affari Europei, il Sud,
le Politiche di Coesione e il Pnnr
Largo Chigi, 19
00187 Roma
Ministro Fitto: “Nessun accentramento di funzioni, ma riforma della governance e rafforzamento della capacità amministrativa in continuità con il decreto – legge n. 77 del 2021, ieri nessuna osservazione, oggi diverse critiche.”
“Nel dibattito pubblico, in molti casi strumentale, originato dalle considerazioni svolte dalla Corte dei conti in sede di audizione dinnanzi alla V Commissione della Camera dei Deputati sul decreto – legge n. 19 del 2024, è stata più volte richiamata l’attenzione su un accentramento di funzioni previsto dal predetto decreto – legge in capo delle Amministrazioni centrali e alla Presidenza del Consiglio dei ministri.”
“Al riguardo, mi corre l’obbligo di precisare che la governance del PNRR è fin dall’inizio stata impostata sull’attribuzione alle Amministrazioni dello Stato della responsabilità delle singole misure del PNRR e sulla qualificazione delle altre amministrazioni come soggetti attuatori delle misure medesime”, spiega il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr Raffaele Fitto.
“Ciò risulta,in modo inequivocabile, dalle previsioni del decreto – legge n. 77 del 2021 e dai successivi provvedimenti adottati da tutti gli Esecutivi.
“Tanto il decreto – legge n. 13 del 2023, quanto l’attuale decreto – legge n. 19 del 2024 hanno apportato delle modifiche in punto di governance che si pongono in linea di continuità con le scelte operate dal decreto – legge n. 77 del 2021 e che, stante la stringente tempistica del PNRR, non era in alcun modo possibile modificare senza compromettere il raggiungimento degli obiettivi del Piano e il pagamento delle relative rate.”
“In questo contesto, l’attribuzione alla Struttura di missione PNRR della possibilità di effettuare ispezioni e controlli a campione, lungi dal potersi considerare asistematica, è in realtà coerente con le funzioni della predetta Struttura di ‘verifica della coerenza della fase di attuazione del PNRR rispetto agli obiettivi programmati’ e di ‘definizione delle eventuali misure correttive ritenute necessarie’ “,prosegue ancora il Ministro. “ Inoltre, si tratta di un intervento normativo reso indispensabile, al pari di quelli operati a partire dal decreto – legge n. 77 del 2021, per assicurare il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, anche mediante un’efficace attività di monitoraggio fisico, procedurale e finanziario, e, più in generale, con i compiti della Presidenza del Consiglio dei ministri cui, diversamente da quanto affermato, le disposizioni di legge già attribuiscono plurime funzioni di gestione ed ispettive sia con riguardo all’utilizzazione delle risorse europee sia relativamente all’impiego delle risorse nazionali”.
“Inoltre, l’attività ispettiva non lede in alcun modo l’autonomia di Regioni ed enti locali, che rimane intatta. Si tratta infatti di una mera funzione di controllo dell’attività posta in essere da detti soggetti nell’ambito di misure PNRR che ricadono, come ben noto, nell’esclusiva titolarità delle amministrazioni centrali, con le Regioni e gli enti locali impegnati in qualità di soggetti attuatori. Peraltro, l’esito negativo dell’attività ispettiva ben potrebbe legittimare la proposta di esercizio da parte della Struttura di missione dei poteri sostitutivi disciplinati dall’articolo 12 del decreto – legge n. 77 del 2021, in relazione ai quali la Corte dei conti non formula, correttamente, alcuna considerazione critica.”
“Quindi”, conclude il Ministro, “nessun accentramento di funzioni, ma riforma della governance e rafforzamento della capacità amministrativa in continuità con il decreto – legge n. 77 del 2021, ieri nessuna osservazione, oggi diverse critiche.”