
(AGENPARL) – mar 23 gennaio 2024 COMUNICATO N. 135/DIV – 23 GENNAIO 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 19, 20, 21 E 22 GENNAIO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 19, 20, 21 e 22 Gennaio 2024
3^ Giornata ritorno
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ARZIGNANO V.
GIANA ERMINIO
LUMEZZANE
PADOVA
PRO SESTO
PRO VERCELLI
RENATE
TRENTO
VIRTUS VERONA
GIRONE B
FIORENZUOLA
PRO PATRIA
ATALANTA U23
L.R. VICENZA
ALESSANDRIA
MANTOVA
TRIESTINA
PERGOLETTESE
NOVARA
LEGNAGO SALUS
AREZZO
CESENA
FERMANA
JUVENTUS NEXT GEN
LUCCHESE
PERUGIA
PINETO
SESTRI LEVANTE
TORRES
VIS PESARO
GIRONE C
ACR MESSINA
BENEVENTO
BRINDISI
CROTONE
FOGGIA
JUVE STABIA
LATINA
MONOPOLI
PICERNO
SORRENTO
TARANTO
CASERTANA
AUDACE CERIGNOLA
VIRTUS FRANCAVILLA
AVELLINO
GIUGLIANO
MONTEROSI TUSCIA
POTENZA
CATANIA
TURRIS
(*) n.d. per impraticabilità del campo causa neve
PESCARA
PONTEDERA
GUBBIO
RIMINI
RECANATESE
ANCONA
VIRTUS ENTELLA
OLBIA
CARRARESE
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Silvia Zabaldi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Marco Ravaglioli, nelle sedute del 22 e 23 gennaio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 19, 20, 21 e 22 GENNAIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della seconda giornata di ritorno del
Campionato, i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, CESENA, FOGGIA, L.R. VICENZA,
LUCCHESE, MESSINA, SESTRI LEVANTE, VIRTUS ENTELLA hanno, in violazione della normativa di cui
agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere
(petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
– ovvero hanno intonato cori offensivi ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità.
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui
all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle
Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.
SOCIETÀ
AMMENDA € 2.000,00
MESSINA per avere, i propri sostenitori, posizionati nel settore Curva Sud, intonato:
1. dal 3° al 6° e dal 6° all’8° minuto del secondo tempo, cori offensivi e insultanti nei confronti
dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella
decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio,
devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, comportanti offesa,
denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un
comportamento discriminante;
2. dal 6° all’8° minuto del secondo tempo, cori oltraggiosi e comportanti offesa, denigrazione
o insulto per motivi di origine territoriale nei confronti della Città e della Squadra avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S.
(r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
TARANTO per avere, i suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, dal 20° al 23°
minuto del primo tempo, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari
che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata
nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere
qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, comportanti offesa, denigrazione o insulto
per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento
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discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 1.200,00
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver
lanciato:
1. al 31° minuto del primo tempo, n. 5 fumogeni e n. 1 petardo nel recinto di gioco;
2. al 35° minuto del primo tempo, n. 1 petardo nel recinto di gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 900,00
PADOVA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi
dai propri sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto
esplodere n. 1 petardo di lieve entità all’interno del settore loro riservato;
B) per aver causato lieve ritardo sull’orario di inizio della gara a causa del ritardo della
squadra nel presentarsi all’imbocco del tunnel e a causa della mancanza del pallone ufficiale
di gara sul porta pallone.
Misura della sanzione in cumulo per le due condotte [euro 500 per condotta sub A) e euro
400 per la condotta sub B)], in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze
pregiudizievoli derivanti dalla condotta sub A) (r. proc. fed., r. c.c., r. arbitrale).
AMMENDA € 800,00
MANTOVA
A) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai
propri sostenitori, consistiti nell’avere divelto un seggiolino del settore loro riservato e averne
danneggiati altri due.
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi
dai propri sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato
n. 1 fumogeno nel recinto di gioco, circa due minuti dopo il termine della gara.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e rilevato che non si sono verificate conseguenze
pregiudizievoli derivanti dalla condotta sub B) (r. proc. fed., r. c.c., documentazione
fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
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AMMENDA € 700,00
PONTEDERA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai propri sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver fatto esplodere n. 1 petardo di elevata intensità all’interno del settore loro riservato
al 23° minuto del secondo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta e rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli (r. proc. fed., r.
c.c.).
AMMENDA € 500,00
AREZZO per avere, i propri sostenitori, esposto al 40° minuto circa del primo tempo, per tre
minuti circa, uno striscione (delle dimensioni di circa 10 metri) riportante una frase
denigratoria nei confronti della Città della Squadra ospitata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
ALESSANDRIA per aver causato lieve ritardo sull’orario di inizio della gara a causa del ritardo
della squadra nel presentarsi all’imbocco del tunnel (r. c.c., r. arbitrale).
AMMENDA € 200,00
BRINDISI per non avere assicurato la regolare illuminazione dello stadio durante la gara,
causando la sospensione della stessa per 5 minuti.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13, comma 2, CGS, e art. 8 Criteri
infrastrutturali, valutate le modalità complessive della condotta (referto arbitrale, r. c.c.).
POTENZA per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi
dai propri sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato n. 4 seggiolini del settore loro
riservato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c.,
documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 13 FEBBRAIO 2024
ARIGLIANO TEODORO
(BRINDISI)
per avere, al 22° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale, in quanto si alzava dalla panchina e usciva dall’area tecnica per dissentire nei
confronti di una loro decisione rivolgendo agli stessi ripetute proteste, che sono proseguite anche in
seguito alla notifica del provvedimento di espulsione, mentre si allontanava dal terreno di gioco.
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Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta. Sanzione aggravata dalla qualifica di dirigente addetto all’Arbitro
(r. IV Ufficiale).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 30 GENNAIO 2024 ED € 500,00
DI AMMENDA
LOVISA MATTEO
(JUVE STABIA)
per avere, al 32° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
e del IV Ufficiale, in quanto si alzava dalla panchina e usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti
di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
MENGA MICHELE
(VIS PESARO)
per avere, al 45°+1 minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto, già richiamato in precedenza, si alzava dalla panchina, sbracciando e urlando, per protestare
nei confronti di una decisione arbitrale.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 7 FEBBRAIO 2024 ED € 500,00
DI AMMENDA
TATTI TOMASO
(OLBIA)
Per avere, dopo il termine della gara, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro, in quanto
rivolgeva frasi di protesta e offensive nei confronti di quest’ultimo, prima quando l’Arbitro si trovava
ancora sul terreno di gioco e, successivamente, raggiungendolo quando era nel tunnel che conduce agli
spogliatoi.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MOLL MOLL JOAN
(TRENTO)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale, in quanto usciva dall’area tecnica per dissentire nei confronti del loro operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
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ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (VI INFR)
BANCHIERI SIMONE
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
FRANZINI ARNALDO
DOSSENA ANDREA
MAIURI VINCENZO
(LUMEZZANE)
(PRO VERCELLI)
(SORRENTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
CALABRO NICOLA ANTONIO
BUCARO GIOVANNI
(CARRARESE)
(PESCARA)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
EMBALO CARLOS APNA
(FOGGIA)
per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
di un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco, interveniva in un contrasto con
l’avversario con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
TOZZUOLO ALESSANDRO
MUHAREMOVIC TARIK
FAZZI NICOLO
COMI GIANMARIO
BIFULCO ALFREDO
(GUBBIO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LUCCHESE)
(PRO VERCELLI)
(TARANTO)
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMENDA EURO 500
POLITO VINCENZO
(MESSINA)
Per avere tenuto, al termine della gara, un comportamento non corretto in quanto sferrava un calcio sulla
porta di ingresso allo spogliatoio riservato alla sua squadra, danneggiandolo.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta. (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE (V INFR)
MARCHETTI STEFANO
(ALBINOLEFFE)
135/412
PATTARELLO EMILIANO
CASINI RICCARDO
GORZELEWSKI FRANCO
MARINO ANDREA
PINTO DANIELE
CARGNELUTTI RICCARDO
SALIFOU DIKENI-RAFID
COSTA FILIPPO
PIROLI DANILO
FIGOLI MATTEO
LOMBARDI ALESSANDRO
IEZZI ROBERTO
BONAVOLONTA’ ANGELO
CARRARO MARCO
FISCHNALLER MANUEL
IERVOLINO ANTONIO PIO
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(BRINDISI)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PERGOLETTESE)
(PONTEDERA)
(PRO VERCELLI)
(SORRENTO)
(SPAL)
(TORRES)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
MERCATI ALESSANDRO
VANO MICHELE
DI PAOLA MANUEL
(GUBBIO)
(MONTEROSI TUSCIA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
ORTISI PASQUALINO
MONDONICO DAVIDE
MILILLO ALESSIO
PALESTRA MARCO
TENTARDINI ALBERTO
VALENTI BRUNO
CURCIO ALESSIO
BOVE DAVIDE
UDOH KING
BELLICH MARCO
SPINI CRISTIAN
RADAELLI NICOLO’
CANCELLIERI DAMIANO
FRANCHINI SIMONE
SAPORITI EDOARDO
LIPARI MIRCO
AURILETTO SIMONE
CERNIGOI IACOPO
LUCIANI ALESSIO
GIANNOTTI PASQUALE
FRANCO DANIELE
FAGGIOLI ALESSANDRO
DI MARCO TOMMASO
(ACR MESSINA)
(ANCONA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BRINDISI)
(CASERTANA)
(CROTONE)
(GUBBIO)
(JUVE STABIA)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(POTENZA)
(RECANATESE)
(RENATE)
(RIMINI)
(TARANTO)
(TRENTO)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
135/413
AMMONIZIONE (VIII INFR)
MANETTA MARCO
FORESTA GIOVANNI
PAOLUCCI LORENZO
PROIETTI MATTIA
(ACR MESSINA)
(ALESSANDRIA)
(ANCONA)
(CASERTANA)
AMMONIZIONE (VII INFR)
POLITO VINCENZO
CAPOMAGGIO GALO
PANICO GIUSEPPE ANTONI
YABRE MOUSTAPHA
DI LIVIO LORENZO
CANDIANO MAIKO
FAEDO CARLO
ROSSETTI MATTEO
(ACR MESSINA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CARRARESE)
(GIUGLIANO)
(LATINA)
(SESTRI LEVANTE)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CIONEK THIAGO RANGEL
DE CRISTOFARO ANTONIO
PASTINA CHRISTIAN DIEGO
SCHIAVI NICOLAS ADRIAN
SUSSI CHRISTIAN
LAEZZA GIULIANO
TUMBARELLO GIORGIO
TERASCHI MARCO
CORREIA OMAR
ESEMPIO STEFANO
MACCA FEDERICO
RISOLO ANDREA
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(CARRARESE)
(FIORENZUOLA)
(L.R. VICENZA)
(LUCCHESE)
(PINETO)
(TRIESTINA)
(TURRIS)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (III INFR)
RISALITI GIACOMO
RICCIARDI MANUEL
SIMONETTI PIER LUIGI
PETRICCIONE JACOPO
TASCONE SIMONE
VOGIATZIS VASILEIOS STEFANOS
TRONCHIN SIMONE
CHIORRA NICCOLO’
CALI’ MICHELE
WIESER DAVID
MONTEBUGNOLI MATTEO
PALOMBA LUIGI
RAGATZU DANIELE
(AREZZO)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(CROTONE)
(FOGGIA)
(GIUGLIANO)
(L.R. VICENZA)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(OLBIA)
(OLBIA)
(OLBIA)
135/414
PAZ BLANDON YEFERSON
CANGIANO GIANMARCO
SANNIPOLI DANIEL
MADDALONI ROSARIO DAMIANO
MALLAMO ANDREA
STANZANI LEONARDO
RICCI LUCA
LEONCINI MATTIA
PANE MASSIMILIANO
MICELI MIRKO
MANIERO RICCARDO
CABIANCA EDDY
RUGGERO MARCO
CECCACCI MIRCO
NICASTRO FRANCESCO
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PINETO)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO PATRIA)
(RECANATESE)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(TARANTO)
(TURRIS)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
MASETTI LORENZO
AGAZZI DAVIDE
CAPELLINI RICCARDO
DELI FRANCESCO
TAURINO LEONARDO
PIERACCINI SIMONE
FORT FEDERICO
MAFFEI MATTIA
MERCADANTE MARIO
PERSEU FAUSTO
FORTIN MATTIA
ZANETTI LUCA
DEZI JACOPO
FAVALE GIULIO
ANGELLA GABRIELE
SEGHETTI ALESSANDRO
CUPPONE LUIGI
MORUZZI BRANDO
DEL FRATE FEDERICO
CURRARINO MICHELE
MARCHESI FEDERICO
ZECCA GIACOMO
NICOLAO GIUSEPPE
NOCERINO LUCA FABIO
PETERMANN DAVIDE
GOMEZ TALEB JUAN IGNACIO
(AREZZO)
(BENEVENTO)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(CESENA)
(FERMANA)
(FIORENZUOLA)
(GUBBIO)
(LATINA)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(PADOVA)
(PADOVA)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PRO SESTO)
(RENATE)
(RIMINI)
(TORRES)
(TURRIS)
(TURRIS)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (I INFR)
BOFFELLI ANDREA
BERTO GABRIELE
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
135/415
DI SERIO GIUSEPPE
GONNELLI LORENZO
GIANELLI JACOPO
ONETO EDOARDO
FALL MAGUETTE
GELMI LUDOVICO
TOMMASINI CHRISTIAN
SCAPPINI STEFANO
SCHIAVONE ANDREA
VITIELLO ANTONIO
PANICO CIRO
VERTAINEN EETU VILI VALTTERI
(ATALANTA U23)
(AUDACE CERIGNOLA)
(FERMANA)
(FIORENZUOLA)
(GIANA ERMINIO)
(MONOPOLI)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(OLBIA)
(SORRENTO)
(TARANTO)
(TRIESTINA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 23 Gennaio 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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