
(AGENPARL) – lun 13 novembre 2023 Con un emendamento a firma di alcuni Senatori della Repubblica (tra
questi la Senatrice Mennuni che lo scorso 3 ottobre intervenne al
congresso UGL Credito ed alla quale i nostri dirigenti sindacali avevano
portato le giuste rivendicazioni ed istanze dei tanti lavoratori della
nostra categoria), sono state proposte modifiche all’articolo 51 del
testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986, n. 917, in
materia di misure fiscali per il welfare aziendale.
L’emendamento ha lo scopo di superare una palese stortura della norma
relativa alla tassazione dei fringe benefit, contenuta nel TUIR,
riconducibili alla concessione dei prestiti ai dipendenti. Secondo
l’attuale normativa la tassazione sarebbe calcolata facendo riferimento
alla differenza tra il tasso ufficiale di sconto individuato alla fine
dell’anno in cui sono state pagate le rate del prestito e il tasso
applicato al prestito stesso. Ciò, in periodi come l’attuale di brusca
crescita dei tassi ufficiali, determina di fatto un’ingiusta
indicizzazione di prestiti erogati a tasso fisso, con il paradosso di
generare un aggravio per i dipendenti beneficiari del prestito tale da,
a determinate condizioni, non solo annullare qualsiasi beneficio ma
addirittura porre i dipendenti stessi in condizioni peggiori rispetto a
quella della clientela bancaria ordinaria. Va peraltro ricordato che il
tasso di interesse nella concessione dei prestiti si configura come “il
prezzo del rischio” che nella fattispecie di prestiti concessi a
lavoratori dipendenti è assolutamente residuale per le aziende datrici
di lavoro che detengono alla fonte ampi strumenti di conoscenza della
salute finanziaria del beneficiario e di possibile rivalsa economica nei
suoi confronti. Si sostanzia quindi una casistica in cui nella
costruzione del tasso la componente di “sconto” considerabile come
benefit incide in modo marginale rispetto a quella derivante dalla
valutazione del merito creditizio. Si ritiene quindi opportuno
ridisegnare la norma, calcolando l’eventuale benefit dal raffronto del
tasso attribuito al prestito col tasso di riferimento al momento della
concessione o, se minore, con quello coincidente col periodo di
pagamento delle rate.
Roma, 13 novembre 2023
Segreteria Nazionale UGL Credito