
(AGENPARL) – ven 10 novembre 2023 ORDINANZA SINDACALE N° OS-2023-85 DEL 29/09/2023
Inserita nel fascicolo: 2023.II.1.4
Settore Responsabile: SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI
Unità Proponente:
045000 – SETTORE MOBILITA’ E TRASPORTI
Proposta n. 2023-4384
OGGETTO:
ORDINANZA DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DAL 01/10/2023 AL
30/04/2024 ED ALTRE MISURE AI SENSI DEL PAIR 2020, D.G.R. 33 DEL
13/01/2021 E L.R. 3 AGOSTO 2022
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OGGETTO: ORDINANZA DI LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DAL 01/10/2023
AL 30/04/2024 ED ALTRE MISURE AI SENSI DEL PAIR 2020, D.G.R. 33
DEL 13/01/2021 E L.R. 3 AGOSTO 2022.
IL SINDACO
Premesso:
? che la Direttiva Europea 2008/50/CE sulla qualità dell’aria ambiente pone in capo agli
Stati membri l’obbligo di valutare la qualità dell’aria ambiente e, di conseguenza,
adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli
altri casi;
? che il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le
funzioni di valutazione e gestione della qualità dell’aria nel territorio di propria
competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il
raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori
obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
? che i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di
azoto (NOX) e l’ozono (O3);
? che obiettivi di questa amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il
risanamento della qualità dell’aria;
Visti:
? il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020), approvato dalla Regione EmiliaRomagna con D.A.L. n. 115 dell’11/04/2017, il cui obiettivo è quello di tutelare l’ambiente
e la salute dei cittadini e di garantire il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria fissati
dall’Unione Europea entro il 2020 attraverso limitazioni alla circolazione e specifiche
azioni su tutti i settori emissivi;
? il “Nuovo Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure per il
miglioramento della qualità dell’aria nel bacino padano”, approvato dalla Regione
Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni EmiliaRomagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
? la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 “Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi
sismici”, art. 42 “Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell’aria”;
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? la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 “Misure per il
miglioramento della qualità dell’aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale
? (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017”, con la quale la Regione
Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità
dell’aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell’articolo 2, comma
1, lettere g), h), o) e p) dell’Accordo sottoscritto il 25/07/2017;
? la Legge Regionale n. 14 del 22 ottobre 2018 “Attuazione della sessione europea
regionale 2018 ? abrogazioni e modifiche di leggi, regolamenti e singole disposizioni
normative regionali”, capo IV “Disposizioni sulla qualità dell’aria”;
? la Deliberazione di Giunta regionale n. 1523 del 2/11/2020 ”Disposizioni in materia di
pianificazione sulla tutela della qualità dell’aria” con la quale è stato stabilito che le
disposizioni di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione
del PAIR 2020 non trovino applicazione con riferimento alla definizione dei requisiti
tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M. 6 agosto 2020;
? la Deliberazione di Giunta regionale n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni straordinarie in
materia di tutela della qualità dell’aria”;
? la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/02/2021 “Ulteriori disposizioni
straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria”;
? la Deliberazione di Giunta regionale n. 2130 del 13/12/2021 “Ulteriori misure
straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria e proroga del Piano Aria Integrato
Regionale (PAIR2020). Formalizzazione del coinvolgimento del livello nazionale per
l’adozione di misure relative a sorgenti di emissione su cui la Regione non ha
competenza amministrativa e legislativa”, che ha disposto di prorogare le disposizioni
del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR2020) fino all’approvazione del nuovo Piano;
? la Legge Regionale n. 11 del 3 agosto 2022 “Abrogazioni e modifiche di leggi e
disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2022. Altri interventi di
adeguamento normativo”, art. 36 “Disposizioni in merito alle limitazioni alla circolazione
dei veicoli”;
? la Deliberazione di Giunta regionale n.745 del 16/05/2022 “Piano Aria Integrato
Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto Move-In (Monitoraggio dei veicoli
inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle
limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e
disposizioni attuative” e la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022
“Adesione al progetto Move-In di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti
tecnici per l’avvio del progetto”, con le quali la Regione ha aderito e avviato il servizio
Move-In a decorrere dal 1/1/2023;
? la Deliberazione di Giunta regionale n.527 del 03/04/2023 “Adozione della proposta di
Piano Aria Integrato regionale (PAIR 2030)” successivamente integrata con la
Deliberazione di Giunta regionale n. 571 del 17/04/2023 per correzione di errori
materiali;
? la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13
giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti
dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti
dello Stato italiano.”, che all’articolo 10 regolamenta le pratiche agricole di
raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali nelle
Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;
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Visti in particolare:
? l’art. 14 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020 relativo alle limitazioni alla
circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni con popolazione superiore
a 30.000 abitanti;
? l’art. 30 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020 relativo alle misure
emergenziali da attuare da parte dei Comuni con popolazione superiore a 30.000
abitanti nel caso di superamenti continuativi del valore limite giornaliero per le polveri
sottili PM10 rilevati dalle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria collocate nel
territorio della provincia di appartenenza;
? l’art. 24 comma 1, lett. a) e b), delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020, che
pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli
insediamenti urbani:
? a) divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o
estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani scale,
box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità
immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe), in vani e locali tecnici e divieto di
utilizzo di quelli esistenti;
? b) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali
e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo
invernale che in quello estivo;
? l’art. 42, comma 1, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017, che stabilisce che la
violazione del divieto di installazione o di utilizzo di impianti per la climatizzazione
invernale o estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio, di circolazione e
collegamento comuni a più unità immobiliari e in vani e locali tecnici, imposto con
provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale comporta la
sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a
carico del soggetto che è, in tutto o in parte, proprietario dell’impianto ovvero
dell’amministratore nel caso di impianti centralizzati amministrati in condominio;
? l’art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la
violazione dell’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi
commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall’utilizzo di impianti di
climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione
della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a
50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell’esercizio
commerciale. Sono esclusi dall’applicazione della sanzione amministrativa di cui al
presente comma gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle
porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti;
? l’art. 26 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2020 che regolamenta gli impianti
di combustione a biomassa per riscaldamento ad uso civile;
? il punto 1, lettere a), b), c) della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017
nel quale sono state definite le misure sugli impianti domestici a biomassa da adottare,
integrative rispetto a quanto previsto dal PAIR 2020, come integrato dall’art. 39 della
L.R. n. 14/2018;
? il punto 1, lettera d), della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 nel
quale sono state definite le misure emergenziali da adottare, aggiuntive rispetto a
quanto previsto dal PAIR 2020, come modificato dall’art. 40, comma 2, della L.R. n.
14/2018;
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Preso atto:
? della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana
riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa con riferimento specifico al
materiale particolato PM10;
Considerato:
? che la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il
superamento valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella
zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di
conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare una
serie di misure straordinarie per il risanamento della qualità dell’aria nelle zone citate;
? che le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente
secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti
dei precursori della frazione secondaria, oltreché su area vasta data la componente di
inquinamento di fondo sostanziale;
? che in Regione Emilia-Romagna si è ancora a rischio di superamento del valore limite
annuale di NO2, nonostante si sia rispettato il valore normativo nel 2020 e nel 2022;
Preso atto inoltre:
? che la Deliberazione di Giunta Regionale n. 33 del 13/01/2021 “Disposizioni
straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria” dispone, anche per i Comuni
appartenenti alle zone “Pianura est” e “Pianura ovest”:
• il prolungamento fino al 30 aprile del periodo di attuazione delle misure strutturali ed
emergenziali del periodo autunno-inverno;
• l’introduzione di un meccanismo di attivazione delle misure emergenziali che comporti
l’adozione preventiva dei provvedimenti di limitazione in modo da evitare l’occorrenza
dei superamenti del valore limite giornaliero di PM10;
• l’aumento delle domeniche ecologiche fino a quattro al mese nei Comuni con
popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei Comuni dell’agglomerato di Bologna e nei
Comuni che aderiscono volontariamente alle misure del PAIR 2020 per le aree urbane,
a decorrere dal 24 gennaio 2021;
• l’adozione nelle domeniche ecologiche delle limitazioni alla circolazione previste per i
giorni feriali, con estensione ai veicoli diesel euro 4;
• il potenziamento dei controlli sul rispetto delle misure di limitazione della circolazione e
comunicare alla struttura regionale competente per materia gli esiti in termini di
numero di veicoli controllati e di eventuali sanzioni irrogate:
? Comune Bologna 1500 controlli/anno;
? Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
? Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
? Comuni < 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
• il divieto di abbruciamento dei residui vegetali nel periodo 1° ottobre – 30 aprile nelle
zone Pianura est (IT0893), Pianura ovest (IT0892) e agglomerato di Bologna (IT0890),
ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152. Sono
fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità fitosanitaria;
? che la Deliberazione di Giunta regionale n. 189 del 15/2/2021 “Ulteriori disposizioni
straordinarie in materia di tutela della qualità dell’aria ha stabilito:
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• la deroga al divieto di abbruciamento dei residui vegetali previsto al punto 1 lettera h)
del dispositivo della Deliberazione di Giunta regionale n. 33/2021, limitatamente alla
combustione in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori
a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno,
per soli due giorni all’interno del periodo dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno, nelle zone
non raggiungibili dalla viabilità ordinaria;
• che la deroga di cui al punto precedente sia consentita solo nei giorni in cui non siano
state attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b)
del dispositivo della Deliberazione di Giunta regionale n. 33/2021, e sempre che non sia
stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi;
• le modalità con cui possono essere condotti e comunicati gli abbruciamenti in deroga
sopra citati (allegato 2 della Deliberazione di Giunta regionale n. 189/2021);
? che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 745/2022 la regione ha aderito,
adeguandolo alla realtà regionale, al progetto Move-in per il monitoraggio delle
percorrenze reali dei veicoli soggetti alle limitazioni alla circolazione, mediante
l’installazione di dispositivi telematici;
? che con la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 “Adesione al
progetto Move-In” di cui alla DGR 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per
l’avvio del progetto”, la regione ha descritto in dettaglio il servizio e in particolare ha
precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione
delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle
domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;
Preso atto altresì che:
? l’articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10
agosto 2023, stabilisce che nelle zone individuate ai sensi del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155, appartenenti alle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna
e Veneto in cui risultano superati i valori limite, giornaliero o annuale, di qualità dell’aria
ambiente previsti per il materiale particolato PM10 dall’allegato XI al medesimo decreto
legislativo n. 155 del 2010, le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel
luogo di produzione di paglia e altro materiale vegetale sono ammesse solo nei mesi di
marzo, aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre;
? il medesimo articolo al comma 2 stabilisce che, la disposizione di cui al comma 1 si
applica alle zone interessate da superamenti del valore limite comunicati alle
competenti autorità europee entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di
monitoraggio e per il periodo che intercorre tra il 1° ottobre di tale anno e il 30
settembre dell’anno seguente. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e
le regioni pubblicano sul proprio sito internet istituzionale l’elenco di tali zone entro il 30
settembre di ciascun anno;
? al comma 3 stabilisce che la disposizione di cui al comma 1 non si applica alle zone
montane e agricole svantaggiate ai sensi del regolamento europeo sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
vigente al momento dell’esercizio delle pratiche agricole oggetto dello stesso articolo;
? al comma 8 stabilisce che la disposizione del comma 1 si applica per la prima volta al
periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024 in riferimento alle zone interessate
da superamenti dei valori limite comunicati alle competenti autorità europee entro il 30
settembre 2023;
Vista inoltre l’Ordinanza Sindacale n.85 PG/2022/250672 del 30/12/2022 con la quale il
comune di Parma ha stabilito di:
? consentire la circolazione nell’area soggetta alle limitazioni strutturali alla circolazione
adottate con ordinanza sindacale in attuazione delle normative regionali in materia di
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qualità dell’aria ai veicoli che hanno aderito al sistema Move-In secondo le modalità
operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n.2127
del 21/12/2022;
? non applicare la disposizione di cui al punto precedente durante le domeniche
ecologiche individuate con ordinanza sindacale e in caso di attivazione delle eventuali
limitazioni emergenziali alla circolazione, precisando che durante tali periodi i veicoli che
hanno aderito al sistema Move-In sono soggetti alle medesime limitazioni previste
dall’ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell’aria;
Verificato:
? che il Comune di Parma compreso nella zona di Pianura ovest, è pertanto tenuto alla
attuazione delle misure per la tutela della qualità dell’aria stabilite dal PAIR 2020 e
successivi atti attuativi;
? che la popolazione residente nel Comune di Parma alla data del 01/01/2023 è pari a
196.741 abitanti;
Considerato:
? che in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell’aria ambiente,
costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici
gestiti da Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2022, superamenti dei valori
limite su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero
per la protezione della salute relativamente al PM10 (50 microgrammi/m3 di
concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno), fissato dalla DIR
2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;
Preso atto:
? che l’inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati
dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell’Organizzazione
mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno
nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell’aria. Tra questi
decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;
Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto
disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell’aria sopra richiamata;
Richiamati:
? l’art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”;
? l’art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo codice della Strada” e successive
modifiche e integrazioni;
? l’art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
Enti Locali”, e successive modifiche e integrazioni;
? Il vigente Regolamento Comunale in materia;
? la Legge n. 689 del 24/11/1981;
? l’art.182 c.6bis del D. Lgs 152/06 “Testo unico in materia Ambientale”;
? la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
? il D.P.R. n. 74/2013;
? il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
? il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
Sentito il Dirigente del Settore Transizione Ecologica;
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ORDINA
1. Dal 01/10/2023 al 30/04/2024, dal lunedì al venerdì, dalle 08.30 alle 18.30, eccetto
che nelle giornate festive del 01/11/2023, 08/12/2023, 25/12/2023 e 26/12/2023,
01/01/2024, 01/04/2024 e 25/04/2024, in tutta l’area interna alle tangenziali come da
planimetria costituente l’allegato 1 e nel parco Area delle Scienze (Campus
Universitario), l’istituzione del divieto totale di circolazione per le seguenti categorie di
veicoli:
? veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva
98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
? veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva
2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e
successive;
? veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla
direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
? ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5
fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
2. Nelle domeniche ecologiche previste ogni domenica dal 01/10/2023 al 30/04/2023,
dalle 08.30 alle 18.30, ad eccezione del 31/03/2024 e in tutta l’area interna alle
tangenziali, come da planimetria costituente l’allegato 1, l’istituzione del divieto totale
di circolazione per le seguenti categorie di veicoli :
? veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva
98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
? veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva
2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e
successive;
? veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla
direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
? ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5
fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
3.in tutto il territorio comunale:
3.1 nel periodo 01/10/2023 – 30/04/2024, il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari
comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento
alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi
prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti
almeno per la classe “3 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
3.2 nel periodo 01/10/2023 – 30/04/2024, il divieto di abbruciamento dei residui
vegetali ai sensi dell’art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152.
Sono sempre fatte salve le deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall’Autorità
fitosanitaria;
3.3 è prevista deroga al divieto di cui al punto precedente, limitatamente alla combustione
in loco di soli residui vegetali agricoli o forestali in piccoli cumuli non superiori a tre
metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o dal possessore del terreno,
per soli due giorni complessivi, nelle zone non raggiungibili dalla viabilità ordinaria, nei
mesi di marzo, aprile ed ottobre;
3.4 La deroga di cui al punto precedente è consentita solo nei giorni in cui non siano state
attivate le misure emergenziali per la qualità dell’aria, ai sensi del punto 1 lettera b) del
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dispositivo della DGR n. 33/2021, e sempre che non sia stato dichiarato lo stato di
grave pericolosità per gli incendi boschivi;
3.5 gli abbruciamenti in deroga sopra citati devono essere condotti e comunicati secondo
quanto stabilito nell’allegato 2 alla DGR 189/2023;
4. le seguenti misure, da applicarsi in via strutturale per tutto l’anno:
4.1 il divieto di installare generatori a biomassa legnosa con classe di prestazione
emissiva inferiore alla classe “4 stelle”;
4.2. l’obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale
inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X,
Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n.
152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da
parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli
utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
4.3 il divieto di installazione e di utilizzo di impianti per la climatizzazione invernale e/o
estiva in spazi di pertinenza dell’organismo edilizio (quali, ad esempio, cantine, vani
scale, box, garage e depositi), in spazi di circolazione e collegamento comuni a più unità
immobiliari (quali, ad esempio, androni, scale, rampe); è fatto salvo quanto disposto in
merito all’art. 24, comma 1, lettera a) delle Norme tecniche di attuazione del PAIR
2020, dal punto 4 del dispositivo della DGR 1523/2020 relativamente alla definizione
dei requisiti tecnici degli interventi per l’accesso alle detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus) stabiliti dall’articolo 2, del D.M.
6 agosto 2020;
4.4. l’obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali
e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo
invernale che in quello estivo. Sono esclusi dall’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 2, art. 42 della L.R. 16/2017, gli esercizi commerciali
che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico
degli ambienti;
5.l’adozione delle seguenti misure emergenziali, nel periodo 01/10/2023 – 30/04/2024,
nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate
di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivate le misure emergenziali,
nell’ambito territoriale della Provincia di Parma, a partire dalla giornata seguente
all’emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:
5.1 In particolare, in tutta l’area interna alle tangenziali, come da planimetria costituente
l’allegato 1, si istituisce dalle 8:30 alle 18:30 il divieto di totale di circolazione per le
seguenti categorie di veicoli:
veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva
98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4 ed EURO 5 non conformi al
regolamento 715/2007*692/2008 (Euro 6 A o Euro 6 B);
veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina 0 ed EURO 1, non conformi alla
direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
ciclomotori e motocicli EURO 0, EURO 1 non conformi alla direttiva 97/24/CE Cap. 5
fase II e successive o alla direttiva 2002/51 fase A;
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5.2 in tutto il territorio comunale è vietato utilizzare, nelle unità immobiliari comunque
classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo,
generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni
energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno
per la classe “4 stelle”;
5.3 in tutto il territorio comunale la temperatura negli ambienti di vita riscaldati non deve
superare i seguenti valori massimi:
19°C (+ 2°C di tolleranza) negli edifici adibiti a residenza ed assimilabili (E1), a uffici ed
assimilabili (E2), ad attività ricreative e di culto ed assimilabili (E4), ad attività
commerciali ed assimilabili (E5), ad attività sportive (E6);
17°C (+ 2°C di tolleranza) nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali ed
assimilabili (E8). Sono esclusi dalle limitazioni di cui al precedente comma ospedali,
cliniche e case di cura ed assimilabili (E3), edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i
livelli ed assimilabili (E7);
5.4 in tutto il territorio comunale, sono vietate tutte le combustioni all’aperto (falo rituali,
barbecue e fuochi d’artificio, scopo intrattenimento, ecc….);
5.5 in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami
zootecnici. Sono escluse dal presente divieto le tecniche di spandimento con
interramento immediato dei liquami e con iniezione diretta al suolo. Sono fatte salve
le deroghe per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente
al controllo;
5.6 il divieto di sosta per tutti i veicoli con motore acceso su tutto il territorio comunale;
Dell’attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso gli
organi di informazione e pubblici avvisi.
Sono escluse dai divieti di circolazione di cui ai precedenti punti 1), 2), 5.1), le seguenti
strade che manterranno la percorribilità:
– Via Emilio Lepido: dalla rotatoria ad intersezione Strada S. Donato alla rotatoria ad
intersezione tangenziale Nord S.S.9 VAR svincolo n°1;
– Via Mantova: tratto compreso tra l’innesto con il ramo di svincolo sud con la Tangenziale
Nord S.S.9 VAR ed il relativo sottopasso stradale;
– Via Rodolfi M., Via Bormioli, Via Silva da Via Bormioli a Via Paradigna, rotatoria di via
Paradigna con via Silva, via Paradigna dalla rotatoria con via Silva alla rotatoria con L.go
Simonazzi;
– Via San Leonardo: tratto compreso tra le rotatorie poste agli svincoli n°5 delle carreggiate
Sud e Nord Tangenziale Nord S.S.9 VAR;
– Viale Europa, Viale IV Novembre, Viale Toschi da v.le IV Novembre a viale Bottego, Viale
Bottego, da Viale Toschi a Viale Europa;
– Via Villa Sant’Angelo, tratto compreso tra viale Europa e le rampe di ingresso/uscita del
parcheggio in struttura;
– Viale Bottego tratto compreso tra viale Toschi e strada Garibaldi, Strada Garibaldi tratto
compreso tra viale Bottego e viale Mentana, viale Mentana tratto compreso tra strada
Garibaldi e piazzale Allende, piazzale Allende, viale Fratti, via Muggia;
– Strada Baganzola: tratto compreso tra le rotatorie poste agli svincoli n°7 delle carreggiate
Sud e Nord Tangenziale Nord S.S.9 VAR;
– Strada Dei Mercati dalla rotatoria con via Ferretti alla rotatoria con via Melvin Jones;
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– Via Melvin Jones;
– Via Emilia Ovest da svincolo n°10 Tang. Sud S.S.9 VAR/A raccordo Tang. Nord S.S.9 VAR
a P.le Caduti del Lavoro, rami di Svincolo Tang. Nord S.S.9 VAR uscita Crocetta, via
Fleming;
– Parcheggio scambiatore Ovest Largo XXIV Agosto 1942;
– Strada Martiri della Liberazione tratto compreso tra gli svincoli n°11 della Tangenziale Sud
S.S.9 VAR/A e Via Volturno;
– Via Volturno tratto compreso tra Strada Martiri della Liberazione e Via Fleming/Pellico;
– Via La Spezia: dallo svincolo n°12 con la Tangenziale Sud S.S.9 VAR a Via Silvio Pellico,
Largo Cesare Beccaria, Via Casati Confalonieri, Via Silvio Pellico, Via Colli da Via Fleming a
Strada Abbeveratoia, Strada Abbeveratoia da ingresso/uscita Park Abbeveratoia a Via
Volturno, Via Volturno da rotatoria Via Fleming/Via Pellico a Largo Mirella Silocchi, Largo
Mirella Silocchi;
– Strada Farnese: tratto compreso tra gli svincoli n°13 di entrambe le carreggiate della
Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A;
– Strada Montanara tratto compreso tra gli svincoli n°14 di entrambe le carreggiate della
Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A;
– Strada Traversetolo: dalla Tangenziale Sud S.S.9 VAR/A alla rotatoria con via Pertini, via
Pertini tratto compreso tra Str. Traversetolo e ingressi parcheggio Esercizio Comm.le
“Esselunga”, parcheggio Esercizio Comm.le Esselunga, largo Alfredo Bottai (Parcheggio
Centro commerciale “Eurosia”);
– Strada Traversetolo tratto compreso tra la rotatoria con via Pertini e la rotatoria con via
Montebello, via Montebello tratto compreso tra la rotatoria con strada Traversetolo e via
Cella, via Cella via Cenni lato tratto compreso prospicente piazza Maestri, Piazza Maestri
e via Zanardi tratto compreso tra Piazza Maestri e strada Traversetolo;
– Strada Farnese, tratto compreso tra lo svincolo n°13 della Tangenziale e la rotatoria con
viale della Villetta, rotatoria posta tra strada farnese via Chiavari, via Baganza e v.le Villetta,
via Baganza, piazzale Fiume, ponte dei Carrettieri, via Po tratto compreso tra ponte dei
Carrettieri e piazza Lago Santo, piazza Lago Santo;
– Viale Villetta Tratto compreso tra la rotatoria posta tra via Chiavari Str. Farnese via
Baganza viale Villetta e via Ugo Bassi.
I controlli relativi alle diposizioni di cui alla presente ordinanza saranno effettuati dal Corpo
di Polizia Locale, unitamente agli altri soggetti individuati dall’art.12 del C.d.S., in numero
non inferiore ai 1200 controlli/anno;
In caso d’inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1, 2, 5.1 del presente provvedimento
è prevista la sanzione amministrativa di cui all’art. 7, comma 13 bis, del Decreto Legislativo
n. 285/92.
L’inosservanza delle altre misure previste dalla presente ordinanza sindacale sarà punita
ai sensi dell’art. 7 bis del Dlgs 267/2000, con una sanzione amministrativa pecuniaria da
Euro 25 a Euro 500, con applicazione della art. 16 L. 689/81.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate
secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo
Codice della Strada.
Sono esclusi dalle limitazioni della circolazione disposte dalla presente ordinanza i
seguenti veicoli:
1. autoveicoli con almeno n. 3 persone a bordo (car pooling), se omologate a 4 o più posti,
e con almeno 2 persone, se omologate a 2/3 posti;
2.autoveicoli elettrici e ibridi dotati di motore elettrico;
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3.ciclomotori e motocicli elettrici;
4.veicoli utilizzati da donatori di sangue nella sola giornata di prelievo per il tempo
strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo;
5.veicoli diretti agli istituti scolastici per l’accompagnamento, in entrata ed uscita, degli
alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di
frequenza o autocertificazione indicante l’orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30
minuti prima e dopo tale orario;
6.veicoli appartenenti a persone il cui ISEE sia inferiore alla soglia di 19.000 €, non
possessori di veicoli esclusi dalle limitazioni, nel limite di un veicolo ogni nucleo familiare e
regolarmente immatricolati e assicurati e muniti di autocertificazione;
7.carri funebri e veicoli al seguito;
8.veicoli diretti alla revisione e veicoli che devono effettuare la sostituzione dei pneumatici
da quelli estivi a quelli invernali purché muniti di documentazione che attesti la
prenotazione o copia della fattura/ricevuta fiscale che attesti l’effettuazione
dell’intervento;
9.veicoli attrezzati per il pronto intervento e manutenzione di impianti pubblici e privati, a
servizio delle imprese e della residenza;
10.veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori
economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere
autorizzate dall’Amministrazione comunale;
11..veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle
aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di
prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni
successivi, apposita attestazione vistata della struttura ricettiva, ovvero copia della
fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura, a
condizione che la stessa sia situata all’interno del Comune;
12..autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5
tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell’impresa titolare del mezzo
alla viabilità esclusa dai divieto e viceversa);
13.veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione
ministeriale di cui alla direttiva 97/67 CE come modificata dalla direttiva 2002/39 CE
decreto legislativo 22 luglio 1999,n.261 e s.m.i.);
14.veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 24
novembre 201,n.474;
15.veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad aziende che effettuano interventi urgenti e
di manutenzione sui servizi essenziali (fognatura, acqua, gas, energia elettrica, telefonia) e
tutela igienico ambientale;
16.veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di strutture pubbliche e
di assistenza socio-sanitaria, scuole e cantieri;
17.veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica
sicurezza;
18.veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità muniti di certificazione del
datore di lavoro;
19.veicoli utilizzati da persone il cui orario lavorativo, abbia inizio o fine in orari non coperti
dal trasporto pubblico o che non possono recarsi al lavoro con mezzi pubblici a causa del
luogo di lavoro, limitatamente al percorso più breve casa-lavoro purchè muniti di
dichiarazione del datore di lavoro o autocertificazione nel caso di lavoro autonomo,
attestante l’orario e/o il luogo di lavoro;
20.veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza;
21.veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con
conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.);
22.veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per
disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
23.veicoli utilizzati per il trasporto di persone o animali d’affezione sottoposte a terapie
indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi (o per visite e trattamenti sanitari
copia informatica per consultazione
programmati) in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di
prenotazione della prestazione sanitaria o comunque facendo pervenire al Corpo di Polizia
Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione rilasciata dal medico curante o dal
medico della struttura di riferimento; veicoli utilizzati per assistenza a persone non
autosufficienti, a domicilio o presso strutture di ricovero, muniti di certificazione rilasciata
dal medico curante o dalle strutture medesime; veicoli utilizzati per il trasporto di persone
dimesse da strutture ospedaliere con apposita certificazione;
24.veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con
attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di
medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal
rispettivo ordine;
25.veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas
terapeutici, ecc.);
26.veicoli adibiti al trasporto di stampa periodica;
27.veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle
esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo) e, nel caso di motoveicoli, con
istruttore che segue, in collegamento radio, su un altro motoveicolo;
28.veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della
Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa
Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate.
29.gli autoveicoli per trasporti specifici e per uso speciale, così come definiti dall’art. 54
del codice della strada e altri veicoli ad uso speciale (vedi allegato n.2);
Sono inoltre esclusi dal divieto di circolazione di cui al precedente punto 1 i veicoli
interessati dalle limitazioni alla circolazione che hanno aderito al sistema Move-In, nel
rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli
Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022, come
disposto dall’ordinanza Sindacale n.85 PG/2022/250672 del 30/12/2022;
Alla Polizia Locale è consentito il rilascio di eventuali deroghe per casi di emergenza.
Sono sospese fino al 30/04/2024 le prescrizioni di cui al punto 3 dell’Ordinanza Prot. Gen.
PG/2022/82125 del 29/4/2022 Rep. OSFP/2022/32 del 29/4/2022.
La società Parma Infrastrutture Spa provvederà alla posa della segnaletica verticale ed al
tracciamento della Segnaletica orizzontale secondo le normative vigenti;
Il Comune di Parma provvederà alla posa della segnaletica temporanea ed alla successiva
rimozione nelle domeniche ecologiche e nelle possibili ulteriori limitazioni alla circolazione
disposte in applicazione delle misure emergenziali.
All’esecuzione della presente Ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui
all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada, gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria,
La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della Segnaletica Stradale
e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l’Albo Pretorio Municipale e mediante
trasmissione della stessa ai seguenti destinatari:
SETTORE PATRIMONIO E FACILITY MANAGEMENT, COMANDO POLIZIA LOCALE, CENTRO