
(AGENPARL) – gio 28 settembre 2023 Approfondimenti della
APPROFONDIMENTO
APPROFONDIMENTO DEL 28/09/2023
1. DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
(ARTICOLO 1, COMMI DA 186 A 205)
In riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie (commi da 186
a 205) di cui al capitolo 5 del Vademecum della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro
del 16 febbraio 2023 – al quale si rimanda per la disciplina sostanziale della misura – si
riportano, qui di seguito, le novità intervenute medio tempore e, in particolare, le
modifiche apportate dal decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, che ha previsto, all’articolo 20, la
modifica dei termini in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie,
conciliazione agevolata e rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla
Corte di Cassazione.
In particolare, con riferimento alla definizione agevolata delle controversie tributarie, che
riguarda tutte le liti tributarie pendenti (anche a seguito di rinvio), alla data del 1°
gennaio 2023, presso le Corti di Giustizia tributarie di primo e secondo grado e presso
la Corte di Cassazione, in cui sia parte l’Agenzia delle Entrate o l’Agenzia delle dogane
e dei monopoli, il sopra citato articolo 20 ha posticipato al 30 settembre 2023 il termine
per la presentazione della domanda di definizione agevolata.
L’istanza va, dunque, proposta all’Ufficio competente in modalità telematica entro e non
Inoltre, in caso di opzione per il pagamento rateale degli importi dovuti per la definizione,
sono state modificate le date entro cui effettuare il versamento delle prime tre rate ed
infine è stata introdotta, in alternativa alla rateazione trimestrale, dopo il pagamento
delle prime tre rate, la possibilità di versare le somme dovute in cinquantuno rate
mensili a decorrere dal mese di gennaio 2024.
Si fornisce, dunque, un riepilogo dei nuovi termini e modalità di versamento.
APPROFONDIMENTO
Il termine per il pagamento dell’importo netto dovuto o della prima rata scade il 30
settembre 2023.
Nel caso in cui gli importi dovuti superino l’ammontare di mille euro è ammesso il
pagamento rateale. Il pagamento rateale dell’importo da versare per la definizione può
avvenire in un massimo di venti rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate
successive alle prime tre, trimestrale ovvero in un numero massimo di
cinquantaquattro rate di pari importo con una rateizzazione, per le rate successive
alle prime tre, mensile.
I termini per il pagamento delle prime tre rate, comuni ad entrambe le opzioni di
rateizzazione, sono: 30 settembre 2023; 31 ottobre 2023; 20 dicembre 2023.
Qualora il contribuente opti per il sistema di rateizzazione trimestrale, il pagamento
in un massimo di diciassette rate, successive alle prime tre, è effettuato entro il 31 marzo,
il 30 giugno, il 30 settembre e il 20 dicembre di ciascun anno.
Nel caso in cui il contribuente opti per il sistema di rateizzazione mensile, il pagamento
in un massimo di cinquantuno rate, successive alle prime tre, scade l’ultimo giorno
lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese di gennaio 2024, fatta eccezione per il
mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al
giorno 20 del mese.
Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dalla data del
versamento della prima rata. Resta fermo che è in ogni caso escluso il pagamento
tramite compensazione.
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda e con il
non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione
della domanda.
A seguito delle predette modifiche apportate dall’articolo 20 del decreto-legge 30 marzo
2023, n. 34, è stato approvato, con provvedimento del 5 luglio 2023 prot. n. 250755
del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’aggiornamento del modello per la
presentazione telematica della domanda di adesione alla definizione agevolata delle
controversie tributarie, unitamente alle modifiche delle relative istruzioni.
contribuente, da presentare al Giudice, di volersi avvalere della definizione agevolata,
l’istante ha l’obbligo di depositare la domanda di definizione e la prova del relativo
avvenuto versamento.
In ordine, infine, alla sospensione dei termini di impugnazione, si segnala che sono
invece sospesi ex lege per undici mesi (nove, nella precedente formulazione)
esclusivamente i termini di impugnazione, anche incidentale, delle sentenze e i termini
APPROFONDIMENTO
di riassunzione, nonché i termini per la proposizione del controricorso in Cassazione,
2. CONCILIAZIONE AGEVOLATA DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE
(ARTICOLO 1, COMMI DA 206 A 212)
In riferimento alla conciliazione agevolata delle controversie tributarie (articolo 1,
commi da 206 a 212, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) – trattata al capitolo 6 del
Vademecum della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro – il decreto legge 30 marzo
2023, n. 34 ha apportato le seguenti modifiche.
In particolare, rispetto alla formulazione originaria del comma 206, che permetteva di
definire entro il 30 giugno 2023 le controversie pendenti, alla data del 1° gennaio
2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado, aventi ad
oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, il decreto legge n. 34/2023
ha esteso l’applicabilità dell’istituto alle controversie pendenti al 15 febbraio 2023,
mentre il termine per la sottoscrizione dell’accordo con cui si perfeziona la conciliazione
totale o parziale è stato prorogato al 30 settembre 2023.
Di conseguenza, alle liti instaurate con ricorsi notificati tra il 2 gennaio 2023 e il 15
febbraio 2023, aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, è
applicabile unicamente la definizione agevolata mediante conciliazione agevolata e non
anche la definizione automatica di cui ai commi da 186 a 205 della Legge di Bilancio 2023
(v. supra).
Si segnala che, mentre con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 27 gennaio
2023 era stato fornito un quadro generale dell’istituto della conciliazione agevolata, con
la circolare n. 9/E del 19 aprile 2023 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in ordine
all’ambito di applicazione della stessa, nonché indicazioni relative ad alcuni profili
procedimentali.
Con riferimento alla pendenza della lite si ritiene sufficiente che, alla data indicata dal
legislatore, sia stata effettuata la notifica del ricorso a controparte. Per la definizione
della lite mediante conciliazione agevolata, pertanto, non è richiesto che al 15 febbraio
2023 ricorra anche l’ulteriore presupposto della costituzione in giudizio, che dovrà
comunque essere effettuata nei termini di legge.
Con riferimento alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi che al 15 febbraio 2023
risultino in fase di reclamo/mediazione, decorsi i novanta giorni previsti dal comma 2
dell’articolo 17-bis, D.Lgs. n. 546 del 1992, al ricorrente costituitosi in giudizio non è
preclusa la possibilità di effettuare una proposta di conciliazione agevolata della lite ai
sensi del comma 206 e seguenti della Legge di Bilancio 2023.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che, ai fini della pendenza della lite innanzi
alle corti di giustizia tributaria di secondo grado, è necessario che l’appello al 15 febbraio
APPROFONDIMENTO
2023 sia stato notificato alla controparte, non essendo sufficiente la mera pendenza del
termine per impugnare la pronuncia di primo grado.
Con riferimento alla possibilità di sottoscrivere la conciliazione agevolata, non rileva,
invece, la circostanza che la proposta conciliativa sia stata presentata prima dell’entrata
in vigore della Legge di Bilancio 2023, sempreché l’accordo venga sottoscritto
successivamente e, comunque, entro il 30 settembre 2023.
Con riguardo all’ambito di applicazione, a differenza della definizione agevolata delle
liti di cui ai commi da 186 a 205, come espressamente disposto dal comma 206, l’istituto
interessa le controversie relative ad atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Restano ferme le previsioni dei commi 208 e 209 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio
2023 in riferimento alle modalità di pagamento e alla decadenza dal beneficio (si veda
3. RINUNCIA AGEVOLATA DEI GIUDIZI TRIBUTARI PENDENTI IN
CASSAZIONE (ARTICOLO 1, COMMI DA 213 A 218)
Per quanto riguarda la misura della rinuncia agevolata al ricorso per Cassazione,
principale o incidentale, a seguito di una definizione in via transattiva fra le parti di tutte
le pretese azionate in giudizio, di cui al capitolo 7 del Vademecum della Fondazione Studi
Consulenti del Lavoro del 16 febbraio 2023, si segnala che anch’essa è stata oggetto di
modifiche da parte del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34.
La procedura in commento poteva, infatti, essere esperita, in base all’originaria
formulazione della norma, entro il 30 giugno 2023; l’articolo 20, comma 1, lett. g), del
decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio
2023, n. 56 ha sostituito il termine del 30 giugno 2023 con il termine del 30 settembre
2023 (2 ottobre 2023, considerato che il 30 settembre cade di sabato).
La misura riguarda le controversie pendenti in Cassazione al 1° gennaio 2023 ed
aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Indicazioni di carattere generale e procedurale sull’istituto in parola sono state fornite
con le circolari dell’Agenzia delle Entrate 27 gennaio 2023, n. 2/E e 20 marzo 2023, n. 6/E.
Con la circolare 26 luglio 2023, n. 21/E l’Agenzia ha fornito ulteriori chiarimenti con
particolare riferimento all’ambito applicativo della rinuncia agevolata nonché all’oggetto
e alla qualificazione giuridica della definizione delle pretese con la controparte.
A cura di:
Sergio Giorgini