(AGENPARL) - Roma, 7 Luglio 2023 - (AGENPARL) – ven 07 luglio 2023 Cause in calendario per il periodo considerato:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?dateFin=16/07/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=10/07/2023&tri=salle&
***********
Cause in calendario per il periodo considerato aventi come lingua processuale l’italiano:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/?langueProc=it&dateFin=16/07/2023&juridictionF=null&juridictionT=T&juridictionC=C&dateDebut=10/07/2023&tri=salle&
cioè, attualmente:
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 10 al 16 luglio 2023
Contattateci:
Cristina Marzagalli
Sofia Riesino
[Seguiteci @EUCourtPress](https://twitter.com/EUCourtPress)
Scaricate la nostra app
Non dimenticate di controllare anche il [Calendario](https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_17661/it/) sul nostro sito web per i dettagli su queste e altre cause.
Mercoledì 12 luglio – h. 9.30
Sentenza nella causa [T-34/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-34/22) Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses e.a. / Commissione (FR)
(Indicazione geografica protetta – Denominazione di origine protetta)
Il Cunsorziu di i Salamaghji Corsi – Consortium des Charcutiers Corses ha chiesto, in applicazione del regolamento 1151/2012, di registrare le denominazioni «Jambon sec de l’ÃŽle de Beauté», «Lonzo de l’]ilede Beauté» e «Coppa de l’isle de Beauté» come indicazioni geografiche protette (IGP). Nel 2021 la Commissione ha rifiutato la registrazione come IGP, considerando in particolare che la denominazione «Île de Beauté» costituisce una perifrasi che designa, in modo univoco, la Corsica agli occhi del consumatore francese. Pertanto, le denominazioni proposte costituirebbero una violazione della protezione già concessa alle DOP «Jambon sec de Corse – Prisuttu», «Lonzo de Corse – Lonzu» e «Coppa de Corse – Coppa di Corsica».
Il Cunsorziu di i Salamaghji Corsi ha presentato ricorso al Tribunale dell’Unione contro la decisione di rigetto della Commissione.
[Documenti di riferimento T-34/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-34/22)
Mercoledì 12 luglio – h. 9.30
Sentenze nelle cause [T-8/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-8/21) IFIC Holding / Commissione (DE)
(Politica commerciale – Misure restrittive nei confronti dell’Iran – Sanzioni adottate dagli Stati Uniti – Decisione della Commissione che autorizza il depositario centrale tedesco ad applicare la legislazione americana)
Nel 2018 gli Stati Uniti d’America si sono ritirati dall’accordo sul nucleare iraniano, firmato nel 2015 e avente per oggetto il controllo del programma nucleare iraniano e la revoca delle sanzioni economiche nei confronti dell’Iran. In seguito a tale ritiro, sulla base dell’«Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012», gli Stati Uniti hanno nuovamente imposto sanzioni all’Iran e a un elenco di determinate persone. Da tale data è di nuovo vietato a chiunque di intrattenere, al di fuori del territorio degli Stati Uniti, rapporti commerciali con le persone che figurano in questo elenco SDN.
A seguito di tale decisione, al fine di tutelare i suoi interessi, l’Unione ha adottato il regolamento delegato 2018/1100, che ha modificato il regolamento 2271/96 per includervi la legge statunitense del 2012.
La società tedesca IFIC Holding AG è stata inserita nella lista SDN, perciò la Clearstream Banking AG ha interrotto il versamento dei dividendi all’IFIC e li ha bloccati su un conto separato. La Commissione ha ratificato la condotta della banca, con decisione che è stata impugnata da IFIC davanti al Tribunale dell‘Unione.
[Documenti di riferimento T-8/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-8/21)
Giovedì 13 luglio – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-376/20 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-376/20) Commissione / CK Telecoms UK Investments (EN)
(Impugnazione – Concorrenza – Concentrazioni di imprese – Attività di telecomunicazioni senza fili – Acquisizione di Telefónica UK da parte di Hutchison)
L’11 maggio 2016 la Commissione europea ha accertato l’incompatibilità con il regolamento sulle concentrazioni del progetto di acquisizione di Telefónica UK (noto come «O2») da parte di Hutchison 3G UK (noto come «Three»), due operatori di telefonia mobile britannici.
Adito da una delle imprese, il Tribunale dell’Unione europea ha annullato tale decisione con [sentenza del 28 maggio 2020](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=T-399/16) (CS [n. 65/20](https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-05/cp200065it.pdf)), giudicando che sono stati violati i requisiti di prova applicabili in materia di controllo delle concentrazioni che danno luogo a effetti non coordinati su un mercato oligopolistico.
La Commissione ha impugnato la sentenza del Tribunale dinanzi alla Corte.
[Documenti di riferimento C-376/20 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-376/20%20P)
Giovedì 13 luglio – h. 9.30
Sentenza nelle cause riunite [C-615/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-615/20) YP e.a. (Levée d’immunité et suspension d’un juge) (PL) – [C-671/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-671/20) M. M. (Levée d’immunité et suspension d’un juge) (PL)
(Stati membri – Obblighi – Determinazione dei mezzi di ricorso necessari per garantire una tutela giurisdizionale effettiva – Rispetto del principio dell’indipendenza dei giudici – Regime disciplinare dei giudici nazionali)
Il 18 novembre 2020 la Sezione disciplinare della Corte suprema della Polonia ha revocato l’immunità al giudice I. T. nel procedimento penale a suo carico e lo ha sospeso dall’incarico. Nella causa C-615/20, la Corte, in cui il giudice I. T. siede, ha sollevato numerose obiezioni in merito all’indipendenza e all’imparzialità della Camera disciplinare. Nella causa C-671/20, originata da un rinvio pregiudiziale del giudice al quale sono stati riassegnati i casi trattati dal giudice I.T., sono state espresse riserve analoghe.
[Documenti di riferimento C-615/20](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-615/20)
Giovedì 13 luglio – h. 9.30
Sentenza nella causa
[C-106/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-106/22)
Xella Magyarország (HU)
(Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Filtro degli investimenti diretti esteri nell’Unione)
Nel 2021 il ministro ungherese per l’innovazione e la tecnologia ha bloccato l’acquisizione di una società ungherese, detentrice di una cava di sabbia, argilla e ghiaia, da parte di un’altra società ungherese,Xella Magyarország, interamente detenuta da società straniere. Il motivo del diniego consiste nella contrarietà agli interessi nazionali ungheresi, compresa la sicurezza dell’approvvigionamento di materie prime, di consentire a una società di proprietà indiretta di un paese terzo (Bermuda) di assumere il controllo di una società strategica produttrice di materia prime.
L’Alta Corte di Budapest ha chiesto alla Corte se il meccanismo di filtraggio degli investimenti esteri in questione, come applicato nel caso di specie, sia compatibile con il diritto dell’Unione.
[Documenti di riferimento C-106/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-106/22)
Giovedì 13 luglio – h. 9.30
Sentenza nella causa
[C-134/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-134/22)
G GmbH (DE)
(Politica sociale – Licenziamenti collettivi – Informazione e consultazione)
A seguito della chiusura della società tedesca G Gmbh, è stata avviata la procedura di consultazione del comitato aziendale in qualità di rappresentante dei lavoratori in ordine ai licenziamenti collettivi dei dipendenti.
Nell’ambito di un ricorso dinanzi ai giudici tedeschi, uno dei dipendenti licenziati ha rilevato che nessuna copia della comunicazione inviata al comitato aziendale era stata trasmessa all’agenzia pubblica per l’impiego, assumendo che tale trasmissione costituisce una condizione di validità del licenziamento.
La Corte federale del lavoro ritiene che tale omissione costituisca, in effetti, una violazione della legge tedesca che recepisce la direttiva dell’Unione nel diritto nazionale. Tuttavia, poiché né la direttiva né il diritto nazionale prevedono sanzioni esplicite per tale violazione, la Corte federale dubita che essa comporti la nullità di un licenziamento. Ai fini dell’analisi che tale organo giurisdizionale deve effettuare, sarebbe fondamentale stabilire se la norma in questione abbia lo scopo di conferire una protezione individuale ai lavoratori. La Corte federale del lavoro ha quindi deciso di interrogare la Corte di giustizia al riguardo.
[Documenti di riferimento C-134/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-134/22)
Giovedì 13 luglio – h. 9.30
Sentenza nella causa
[C-265/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-265/22)
Banco Santander (Référence à un indice officiel) (ES)
(Protezione dei consumatori – Pratiche commerciali sleali – Mutuo ipotecario – Clausola che stabilisce l’indice IRPH – Criteri di valutazione del carattere abusivo di tale clausola)
Il 12 maggio 2006 due consumatori hanno concluso un contratto di mutuo ipotecario con il Banco Español de Crédito, SA, «Banesto», predecessore in diritto del Banco Santander, per finanziare l’acquisto di una residenza. Il contratto conteneva una clausola che fissava un tasso d’interesse variabile rivedibile ogni dodici mesi, secondo un calcolo complesso basato sul tasso IRPH. Dinanzi al giudice spagnolo, i ricorrenti deducono di non essere stati informati del funzionamento e del calcolo del tasso IRPH, il che ha causato loro un danno economico significativo, tenuto conto del carattere sempre più elevato dell’IRPH rispetto agli altri tassi di riferimento. Il giudice ha adito la Corte di Giustizia per verificare la compatibilità del tasso IRPH con il diritto dell’Unione.
[Documenti di riferimento C-265/22](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-265/22)
Giovedì 13 luglio – h. 9.30
Sentenza nelle cause riunite [C-363/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-363/21) Ferrovienord (IT) – [C-364/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-364/21) Federazione Italiana Triathlon (IT)
(Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione – Effetto diretto, primato e applicazione uniforme del diritto dell’Unione – Giurisdizione contabile specializzata – Normativa nazionale che esclude il diritto dell’Unione dalla competenza del giudice nazionale)
Il 30 settembre 2020 l’ISTAT ha inserito la Ferrovienord SpA e la Federazione Italiana Triathlon («FITRI») nell’elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono a determinare i saldi del conto economico consolidato dello Stato italiano.
La Ferrovienord e la FITRI hanno proposto ricorso avverso tale decisione dinanzi alla Corte dei conti, chiedendone l’annullamento. La questione controversa concerne la sussistenza o meno della giurisdizione della Corte in Conti in merito al ricorso presentato per annullare l’inserimento di Ferrovie Nord e Fitri nell’elenco ISTAT. Il dubbio sorge alla luce del decreto-legge n. 137/2020, che ha limitato il controllo giurisdizionale della Corte dei conti sull’elenco ISTAT «ai soli fini dell’applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica». La Corte dei Conti si è rivolta alla Corte di Giustizia al fine di chiarire la portata delle norme che disciplinano il Sistema europeo dei conti 2010, istituito dal regolamento (UE) n. 549/2013 [1](#_ftn1) e la conformità allo stesso della normativa nazionale.
[Documenti di riferimento C-363/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-363/21)
Giovedì 13 luglio – h. 9.30
Sentenza nella causa [C-765/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-765/21) Azienda Ospedale-Università di Padova (IT)
(Sanità pubblica – Vaccini contro la COVID-19 – Validità delle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate – Regolamento (UE) 2021/953 – Normativa nazionale che impone un obbligo di vaccinazione per il personale sanitario – Sospensione automatica delle funzioni senza retribuzione per il personale che rifiuta il vaccino)
L’ospedale universitario di Padova ha sospeso dalle funzioni e dalla retribuzione una dipendente, infermiera presso il servizio di neurochirurgia, che aveva violato l’obbligo di vaccinazione previsto, tra gli altri, per il personale sanitario dall’art. 4 del decreto legge 44/2021, stante l’impossibilità di riassegnarla ad altre mansioni che non comportassero il rischio di diffusione del virus.
Con ricorso d’urgenza presentato al giudice del lavoro di Padova, l’interessata ha chiesto la reintegrazione in servizio, facendo valere la contrarietà della normativa italiana alla Costituzione e al diritto dell’Unione e, d’altro lato, allegando di godere di un’immunità naturale acquisita con la guarigione da un’infezione da SARS-CoV-2.
Il giudice del lavoro di Padova ha adito la Corte di Giustizia dell’Unione europea, dubitando della validità delle autorizzazioni all’immissione in commercio condizionate[2](#_ftn2), concesse dalla Commissione dietro parere favorevole dell’EMA, per i vaccini contro l’infezione da COVID-C19, tenuto conto dell’esistenza di trattamenti alternativi efficaci contro la COVID-19 e meno pericolosi –a suo giudizio- per la salute umana. Chiede altresì alla Corte se debba farsi ricorso a tali vaccini anche nel caso in cui i destinatari dell’obbligo di vaccinazione abbiano sviluppato un’immunità al virus a seguito della guarigione dall’infezione. Chiede infine se la sospensione dal servizio sia conforme ai principi di proporzionalità e di non-discriminazione.
[Documenti di riferimento C-765/21](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-765/21)
Giovedì 13 luglio – h. 9.30
Conclusioni nella causa [C-382/21 P](https://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?num=C-382/21%20P) EUIPO / The KaiKai Company Jaeger Wichmann (DE)
(Impugnazione – Disegno o modello comunitario – Domanda multipla di registrazione dei disegni o modelli – Rivendicazione di priorità )
Trending
- Per Favore non Cancellare. Dialoghi Matematici”: appuntamento con lo scrittore Marco Malvaldi
- Una “Carta di Cassano per la Pace”: il sindaco Iacobini apre al progetto del Centro Studi “Giorgio La Pira
- OSPFE – AUSLFE – Comunicato stampa congiunto AFASIA, A FERRARA LA RIABILITAZIONE AIUTA A RITROVARE LE PAROLE E LA COMUNICAZIONE
- Controlli di velocità nelle strade sassaresi: riparte l’operazione Trasparenza della Polizia locale
- [Comune Palermo] Prorogato di 12 mesi il divieto di apertura di nuovi esercizi di vicinato alimentare nel centro storico. Dichiarazione sindaco Lagalla e assessore Forzinetti
- [Comune Palermo] Polizia Municipale. Mercoledì 21 ottobre 2026 presentazione 62esima edizione dei Corsi di educazione stradale
- Passerini Landi, da lunedì 19 ottobre la mostra “Thomas Mann e la democrazia”. Inaugurazione sabato 24 ottobre
- CARO CARBURANTI. PARLAMENTARI PUGLIESI FDI: DA GOVERNO SOSTEGNO CONCRETO ALL’AGRICOLTURA, REGIONE PUGLIA FACCIA LA SUA PARTE
- CRISI DELLA MODA, TASSINARI: «IN EMILIA-ROMAGNA SCOMPARSE 154 IMPRESE IN QUATTRO MESI. SERVONO INTERVENTI PER DIFENDERE LAVORO E FILIERA»
- SP3, consegnato progetto esecutivo