(AGENPARL) - Roma, 21 Giugno 2023 - (AGENPARL) – mer 21 giugno 2023 COMUNICATO STAMPA n. 105/23
Lussemburgo, 21 giugno 2023
Ordinanza del Tribunale nella causa T-628/22 | Repasi / Commissione
Tassonomia: il Tribunale respinge in quanto irricevibile il ricorso di un
deputato europeo contro il regolamento della Commissione sulla
sostenibilità di talune attività economiche connesse al gas fossile e
all’energia nucleare
A differenza del Parlamento europeo, i suoi singoli membri non possono contestare un tale atto
Il 18 giugno 2020 il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il regolamento 2020/852
relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili 1. Tale regolamento stabilisce i criteri per
determinare se un’attività economica possa considerarsi ecosostenibile, alla luce dei diversi obiettivi ambientali in
esso definiti. La mitigazione dei cambiamenti climatici costituisce uno di tali obiettivi 2. In forza di tale testo, le
attività economiche di transizione, ossia quelle per le quali non esistono alternative a basse emissioni di carbonio
tecnologicamente ed economicamente praticabili, contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei
cambiamenti climatici se conducono alla neutralità climatica, fatto salvo il rispetto di taluni criteri.
È in tale contesto che la Commissione europea ha adottato il regolamento delegato 2022/1214 3 fissando i criteri di
vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni talune attività economiche connesse al gas fossile e
all’energia nucleare rientrano nelle attività di transizione che possono contribuire segnatamente all’obiettivo di
mitigazione dei cambiamenti climatici.
Ritenendo che la Commissione avesse ecceduto il potere di adottare atti delegati ad essa conferito, il sig. René
Repasi, membro del Parlamento europeo, ha adito il Tribunale con un ricorso di annullamento di tale regolamento,
sostenendo che quest’ultimo ha leso la competenza legislativa del Parlamento e, di conseguenza, i suoi diritti in
quanto membro di esso.
Nella sua ordinanza, il Tribunale si pronuncia per la prima volta sulla legittimazione ad agire di un membro
del Parlamento contro un regolamento delegato della Commissione prima di respingere il ricorso in quanto
irricevibile.
Giudizio del Tribunale
In via preliminare, il Tribunale rammenta che, ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, qualsiasi persona fisica
o giuridica può proporre un ricorso contro un atto non adottato nei suoi confronti se l’atto di cui trattasi la riguarda
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli
investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU 2020, L 198, pag. 13).
Articoli 3 e 9 del regolamento 2020/852.
Regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione, del 9 marzo 2022 che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto
riguarda le attività economiche in taluni settori energetici e il regolamento delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al pubblico
di informazioni specifiche relative a tali attività economiche (GU 2022, L 188, pag. 1).
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direttamente e individualmente o se si tratta di un atto regolamentare che la riguarda direttamente e che non
comporta alcuna misura di esecuzione. Affinché un singolo sia direttamente interessato dall’atto in questione,
devono essere soddisfatti cumulativamente due criteri. Da un lato, la misura contestata deve produrre direttamente
effetti sulla sua situazione giuridica e, dall’altro, essa non deve lasciare alcun potere discrezionale ai destinatari
incaricati della sua attuazione.
Per quanto riguarda la legittimazione del ricorrente a contestare il regolamento delegato 2022/1214, emerge,
certamente, dalla giurisprudenza che un atto del Parlamento che incide sulle condizioni di esercizio delle funzioni
parlamentari dei suoi membri è un atto che incide direttamente sulla loro situazione giuridica. Tuttavia, il Tribunale
precisa che tale giurisprudenza riguarda le misure di organizzazione interna del Parlamento che incidono
direttamente sui suoi membri e non è trasponibile al caso di specie, in cui i diritti di tali membri potrebbero essere
colpiti solo indirettamente dall’asserita lesione della competenza legislativa del Parlamento. Infatti, tutti i diritti del
ricorrente connessi all’esercizio della competenza legislativa del Parlamento, quali il diritto di partecipare a
una procedure legislativa regolare, il diritto al rispetto delle disposizioni relative alla competenza e alla procedura, il
diritto di difendere le attribuzioni democratiche del Parlamento nonché i diritti di voto, d’iniziativa e di
partecipazione al fine di esercitare un’influenza politica, sono destinati a essere esercitati solo nell’ambito di
procedure interne del Parlamento e non si può quindi ritenere che essi siano direttamente colpiti
dall’adozione del regolamento delegato 2022/1214.
A tal riguardo, il Tribunale aggiunge che i principi di democrazia rappresentativa e dello Stato di diritto addotti
dal ricorrente a sostegno del riconoscimento della sua legittimazione ad agire, così come la tutela dell’equilibrio
istituzionale e del diritto alla tutela giuridica della minoranza, non possono mettere in discussione tale
conclusione, in quanto il Parlamento ha diritto a un ricorso contro gli atti di diritto dell’Unione idoneo a
garantire il rispetto di tali principi. Lo stesso vale per gli argomenti del ricorrente in base ai quali i membri del
Parlamento dovrebbero essere direttamente interessati dagli atti che incidono su regole di competenza, disposizioni
fondamentali della procedura legislativa o atti costitutivi di uno sviamento di potere.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale conclude che il ricorrente non è legittimato ad agire in quanto non è
direttamente interessato dal regolamento delegato 2022/1214.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto
dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di
giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene annullato. L’istituzione
interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.
IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di
giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa
è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere
decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al
Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna il Tribunale.
Il testo integrale dell’ordinanza è pubblicato sul sito CURIA.
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