(AGENPARL) - Roma, 6 Giugno 2023 - (AGENPARL) – mar 06 giugno 2023 COMUNICATO STAMPA n. 90/23
Lussemburgo, 6 giugno 2023
Sentenza della Corte nella causa C-700/21 | O. G. (Mandato d’arresto europeo nei confronti di un
cittadino di uno Stato terzo)
La possibilità di rifiutare l’esecuzione di un mandato d’arresto europeo
affinché la pena sia eseguita nello Stato membro di residenza deve
applicarsi anche ai cittadini di paesi terzi
L’autorità giudiziaria deve poter valutare se il cittadino di un paese terzo sia sufficientemente integrato nello
Stato membro di esecuzione e se esista quindi un legittimo interesse che giustifichi che venga eseguita nel
territorio di quest’ultimo la pena inflitta nello Stato membro di emissione
Il 13 febbraio 2012 il Tribunale di primo grado di Bra?ov ha emesso nei confronti di un cittadino moldavo un
mandato d’arresto europeo (in prosieguo: il «MAE») finalizzato all’esecuzione di una pena privativa della libertà. La
Corte d’appello di Bologna è l’autorità giudiziaria richiesta per la consegna della persona ricercata dato che
quest’ultima dimora in Italia. Sebbene la difesa abbia dimostrato il suo stabile radicamento familiare e professionale
in Italia, l’autorità giudiziaria richiesta in Italia non ha la facoltà di rifiutare la consegna alla Romania ai fini
dell’esecuzione della pena in Italia. Infatti, secondo la legge italiana di trasposizione della decisione quadro relativa
al MAE1, tale facoltà è limitata soltanto ai cittadini italiani e ai cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea che
presentino legami con l’Italia, ad esclusione dei cittadini di paesi terzi.
Considerando irragionevole tale disparità di trattamento, la Corte d’appello di Bologna ha adito la Corte
Costituzionale italiana. Quest’ultima ritiene che, prima di verificare la conformità alla Costituzione italiana della
normativa nazionale, occorra esaminare la sua conformità al diritto dell’Unione. La decisione quadro relativa al MAE
prevede la possibilità per gli Stati membri di conferire al giudice la facoltà di rifiutare di eseguire il MAE qualora la
persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadina o vi risieda, se tale Stato si impegni a
eseguire esso stesso tale pena conformemente al suo diritto interno. Dato che tale disposizione non circoscrive il
suo ambito d’applicazione soltanto ai cittadini dell’Unione, la Corte costituzionale italiana ha interrogato la Corte di
giustizia a tale proposito.
Con l’odierna sentenza, la Corte (Grande Sezione) risponde che il diritto dell’Unione osta a una normativa di
uno Stato membro che escluda in maniera assoluta e automatica dal beneficio di detto motivo di non
esecuzione facoltativa del MAE qualsiasi cittadino di un paese terzo che dimori o risieda nel territorio di tale
Stato membro, senza che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione possa valutare i legami di tale cittadino con
detto Stato membro. Siffatta normativa nazionale è contraria al principio di parità di trattamento sancito dalla
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché tratta in maniera diversa, da un lato, i cittadini dello
Stato membro richiesto e gli altri cittadini dell’Unione e, dall’altro, i cittadini dei paesi terzi, senza tenere conto della
circostanza che questi ultimi possono anch’essi presentare un grado di integrazione sufficiente nella società di detto
Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri – Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull’adozione della decisione quadro (GU 2002, L 190, pag. 1).
Direzione della Comunicazione
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Stato membro, idoneo a giustificare che vi scontino una pena pronunciata nello Stato membro di emissione.
L’applicazione del motivo di non esecuzione facoltativa in questione è subordinata al verificarsi di due
condizioni. La prima è che la persona ricercata dimori nello Stato membro di esecuzione, ne sia cittadina o vi
risieda. La seconda è che tale Stato si impegni a eseguire esso stesso, conformemente al suo diritto interno,
la pena per la quale il MAE è stato emesso. Per quanto attiene alla prima condizione, la Corte ha precisato che nulla
osta a che uno Stato membro subordini, per i cittadini di paesi terzi, il beneficio del motivo di non esecuzione al
requisito che tale cittadino vi dimori o vi risieda in via continuativa da un periodo di tempo minimo.
Ove abbia constatato che le due condizioni sono soddisfatte, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve ancora
valutare se esista un legittimo interesse idoneo a giustificare che la pena inflitta nello Stato membro di
emissione venga eseguita nel territorio dello Stato membro di esecuzione. Tale valutazione consente di tenere
conto dell’obiettivo perseguito dalla decisione quadro relativa al MAE, che consiste nell’aumentare le possibilità di
reinserimento sociale della persona ricercata una volta che quest’ultima ha scontato la pena a cui è stata
condannata.
Spetta quindi all’autorità giudiziaria dell’esecuzione effettuare una valutazione complessiva di tutti gli elementi
concreti caratterizzanti la situazione della persona ricercata, idonei a indicare se esistano tra tale persona e lo
Stato membro di esecuzione legami tali per cui l’esecuzione della pena in quest’ultimo Stato, nel quale essa
dimora o risiede, contribuirà al suo reinserimento sociale. Tra tali elementi vanno annoverati i legami familiari,
linguistici, culturali, sociali o economici che il cittadino del paese terzo intrattiene con lo Stato membro di
esecuzione, nonché la natura, la durata e le condizioni del suo soggiorno in tale Stato membro.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate connessi!
Direzione della Comunicazione
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