(AGENPARL) - Roma, 13 Marzo 2023(AGENPARL) – lun 13 marzo 2023 IV COMMISSIONE/ MARTEDÌ 14 MARZO LA SEDUTA
DEVOLUTI ALLA CROCE ROSSA ITALIANA I FONDI RACCOLTI SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L’EMERGENZA TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIA
CONSIGLIO COMUNALE/ APPROVATA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PROVVISORIO
CONSIGLIO COMUNALE/ APPROVATE LE MODIFICHE AI REGOLAMENTI SULLE ENTRATE
CONSIGLIO COMUNALE/ APPROVATO L’ODG DI MENCAGLIA (FDI) SULL’INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI SOSTA PRESSO LE ROTATORIE LIMITROFE ALLA GALLERIA KENNEDY
MENCAGLIA (FDI): GALLERIA KENNEDY, MAI PIÙ PARCHEGGI SELVAGGI (E INCIVILI) SULLE ROTONDE
Testo Allegato:
IV COMMISSIONE/ MARTEDÌ 14 MARZO LA SEDUTAMartedì 14 marzo la IV commissione Cultura si riunisce nella sala del Consiglio di Palazzo dei Priori, alle ore 8.30 in prima convocazione e alle 9.30 in seconda, per continuare a trattare il seguente argomento: Ordine del giorno presentato dal consigliere Francesco Zuccherini del gruppo Partito Democratico e dal consigliere Michele Nannarone del gruppo Fratelli d’Italia: “Intitolazione ad Ilario Castagner dello Stadio/Arena Santa Giuliana”.DEVOLUTI ALLA CROCE ROSSA ITALIANA I FONDI RACCOLTI SU INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE PER L’EMERGENZA TERREMOTO IN TURCHIA E SIRIASono stati devoluti alla Croce Rossa Italiana i fondi donati dal Consiglio comunale di Perugia per l’emergenza terremoto in Siria e Turchia. Alla raccolta ha aderito anche un esponente della giunta comunale. Nella seduta dello scorso 13 febbraio era stata la vicepresidente del Consiglio Lucia Maddoli a lanciare un appello alle istituzioni e alla città affinché tutti contribuissero ad aiutare il popolo turco e siriano. Così era partita la raccolta fondi da parte dei consiglieri comunali per aderire alla campagna della Croce Rossa Italiana. CONSIGLIO COMUNALE/ APPROVATA VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE PROVVISORIOIl Consiglio comunale, nella seduta del 13 marzo, ha approvato con 22 voti favorevoli e 8 astensioni la proposta n. 1633 del 28/02/2023: “Variazione al bilancio di previsione provvisorio 2023, ai sensi dell’art. 15, comma 4-bis, del d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021”.L’atto è stato illustrato dall’assessore al bilancio Cristina Bertinelli.E’ stato ricordato che il termine ordinario per l’approvazione del bilancio di previsione 2023-2025, fissato al 30 aprile, è stato differito (legge n. 197/2022) autorizzando contestualmente l’esercizio provvisorio. In base al d.l. 77/2021, gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, fino al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione.La proposta al Consiglio, più in dettaglio, riporta le seguenti proposte, pervenute dai dirigenti delle varie aree, unità operative e strutture organizzative, relative a variazioni per trasferimenti di derivazione statale ed europea:-Unità operativa Manutenzioni e Protezione civile: iscrizione in bilancio del contributo statale a fondo perduto per la “fornitura e posa in opera pompa dell’impianto di climatizzazione presso la sede comunale di via Oberdan 56” per l’importo di 146.468,47 euro e della relativa spesa;-Unità operativa Manutenzioni e Protezione civile: iscrizione in bilancio del contributo statale a fondo perduto per la “fornitura e posa in opera sistemi di relamping sede comunale di Palazzo Grossi” per l’importo di 186.182,65 euro e della relativa spesa;-Struttura organizzativa Vigilanza: iscrizione in bilancio del contributo statale per il progetto “prevenzione e contrasto truffe agli anziani” per l’importo di 17.750 euro e della relativa spesa; -Area Opere Pubbliche: iscrizione in bilancio del contributo statale a fondo perduto per la “fornitura impianto pompa di calore per la climatizzazione e servizi connessi presso la biblioteca di San Sisto” per l’importo di 242.445,72 euro e della relativa spesa.La variazione consente agli uffici di procedere con l’attuazione degli investimenti finanziati dal Pnrr o comunque di derivazione statale o europea.CONSIGLIO COMUNALE/ APPROVATE LE MODIFICHE AI REGOLAMENTI SULLE ENTRATEIl Consiglio ha approvato con 31 voti a favore le modifiche al regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie ed al regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie. L’atto, illustrato dal presidente della I commissione Michele Nannarone e dall’assessore al bilancio Cristina Bertinelli prevede, innanzitutto, di modificare il vigente Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, inserendo nel Titolo II dopo l’art. 12, l’art. 12 bis “Accordi di ristrutturazione dei debiti” nel testo che segue:“Ferma restando l’impossibilità di ricorrere alla transazione dei debiti fiscali, il Funzionario responsabile del tributo, qualora il contribuente proponga il pagamento parziale del Comune nell’ambito di una proposta di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi delle norme disciplinanti detto istituto previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge Fallimentare”) e il D.Lgs 12/01/2019, n. 14 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), effettua una verifica preventiva della sussistenza dell’interesse pubblico e della convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria fallimentare.A tal fine la proposta di accordo presentata al Comune, accompagnata dall’attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano predisposta da un professionista indipendente, secondo le previsioni di legge, deve espressamente evidenziare la convenienza del trattamento proposto rispetto ad alternativi strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ed, in ogni caso, l’idoneità dell’accordo a impedire e superare lo stato di crisi e di insolvenza. In particolare, dalla stessa deve altresì evincersi che, in caso di mancata adesione del Comune all’accordo, il debitore non potrebbe far ricorso alla procedura di cui all’art. 57 del D.Lgs 14/2019, in quanto non potrebbe assicurare l’integrale pagamento del credito comunale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.Nel contenuto della proposta la percentuale ed i tempi di pagamento non possono essere differenziati, inferiori e comunque meno vantaggiosi rispetto a quelli destinati a creditori aventi un privilegio pari o inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli del Comune.L’adesione del funzionario responsabile all’accordo è possibile solo nel caso in cui lo stesso preveda che il credito complessivo sia pagato in misura non inferiore al 20% del suo ammontare totale.Non è altresì ammessa l’adesione all’accordo qualora non risulti dall’attestazione del professionista indipendente che la mancata adesione comunale è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali necessarie al fine dell’omologazione di cui agli art. 57 e 61 del D.Lgs 12/01/2019, n. 14, nonché comporti l’inidoneità degli Accordi ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei o dissenzienti nel rispetto dei termini di cui all’art. 57 comma 3 del menzionato Decreto Legislativo.La stipulazione dell’accordo dovrà tassativamente contemplare la risoluzione di diritto dello stesso qualora il debitore non esegua integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti, con conseguente automatico ed immediato recupero del diritto del Comune di procedere individualmente con azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per il credito originariamente vantato al netto dei pagamenti ricevuti.Il pagamento del credito può essere previsto anche in forma rateizzata per un periodo massimo non superiore a quello previsto per la rateizzazione dei crediti tributari disciplinata dal presente regolamento.L’adesione all’accordo deve essere preceduta dalla predisposizione da parte del funzionario responsabile di una apposita relazione che evidenzi la sussistenza dell’interesse pubblico all’accordo e la convenienza dello stesso e, in particolare, la potenziale perdita integrale del credito in caso di mancata adesione ed il rispetto delle misure sopra indicate. È facoltà del funzionario responsabile, ove ritenuto necessario, richiedere una relazione ad un soggetto indipendente, che verifichi le condizioni di convenienza dell’accordo. In ogni caso l’adesione all’accordo deve essere preceduta dal parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, previa valutazione degli effetti finanziari, economici e patrimoniali dell’operazione e della compatibilità della stessa con il mantenimento degli equilibri di bilancio.”;Inoltre si propone di modificare il vigente Regolamento per l’accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie, inserendo nel Titolo II, rubricato “GESTIONE DELLE ENTRATE”, dopo l’art. 10, l’art. 10 bis “Accordi di ristrutturazione del debiti” nel testo che segue:Art. 10 bis “Accordi di ristrutturazione dei debiti”“Il Funzionario responsabile dell’entrata, qualora il debitore proponga il pagamento parziale del Comune nell’ambito di una proposta di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi delle norme disciplinanti detto istituto previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (“Legge Fallimentare”) e il D.Lgs 12/01/2019, n. 14 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”), effettua una verifica preventiva della sussistenza dell’interesse pubblico e della convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria fallimentare. Nel caso in cui le entrate interessate dalla proposta di accordo riguardino diversi funzionari responsabili, la valutazione deve essere effettuata da ciascuno di essi per quanto di competenza.A tal fine la proposta di accordo presentata al Comune, accompagnata dall’attestazione di veridicità dei dati aziendali e di fattibilità del piano predisposta da un professionista indipendente, secondo le previsioni di legge, deve espressamente evidenziare la convenienza del trattamento proposto rispetto ad alternativi strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza ed, in ogni caso, l’idoneità dell’accordo a impedire e superare lo stato di crisi e di insolvenza. In particolare, dalla stessa deve altresì evincersi che, in caso di mancata adesione del Comune all’accordo, il debitore non potrebbe far ricorso alla procedura di cui all’art. 57 del D.Lgs 14/2019, in quanto non potrebbe assicurare l’integrale pagamento del credito comunale, secondo quanto previsto dalle vigenti norme di legge.Nel contenuto della proposta la percentuale ed i tempi di pagamento non possono essere differenziati, inferiori e comunque meno vantaggiosi rispetto a quelli destinati a creditori aventi un privilegio pari o inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli del Comune.L’adesione del funzionario responsabile o dei funzionari responsabili all’accordo è possibile solo nel caso in cui lo stesso preveda che il credito complessivo sia pagato in misura non inferiore al 20% del suo ammontare totale.Non è altresì ammessa l’adesione all’accordo qualora non risulti dall’attestazione del professionista indipendente che la mancata adesione comunale è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali necessarie al fine dell’omologazione di cui agli art. 57 e 61 del D.Lgs 12/01/2019, n. 14 nonché comporti l’inidoneità degli Accordi ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei o dissenzienti nel rispetto dei termini di cui all’art. 57 comma 3 del menzionato Decreto Legislativo.La stipulazione dell’accordo dovrà tassativamente contemplare la risoluzione di diritto dello stesso qualora il debitore non esegua integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti, con conseguente automatico ed immediato recupero del diritto del Comune di procedere individualmente con azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore per il credito originariamente vantato al netto dei pagamenti ricevuti.Il pagamento del credito può essere previsto anche in forma rateizzata per un periodo massimo non superiore a quello previsto per la rateizzazione dei crediti tributari disciplinata dal presente regolamento.L’adesione all’accordo deve essere preceduta dalla predisposizione da parte del funzionario responsabile o dei funzionari responsabili di una apposita relazione che evidenzi la sussistenza dell’interesse pubblico all’accordo e la convenienza dello stesso e, in particolare, la potenziale perdita integrale del credito in caso di mancata adesione ed il rispetto delle misure sopra indicate. È facoltà del funzionario responsabile, ove ritenuto necessario, richiedere una relazione ad un soggetto indipendente, che verifichi le condizioni di convenienza dell’accordo. In ogni caso l’adesione all’accordo deve essere preceduta dal parere favorevole del responsabile del servizio finanziario, previa valutazione degli effetti finanziari, economici e patrimoniali dell’operazione e della compatibilità della stessa con il mantenimento degli equilibri di bilancio.Le modifiche hanno efficacia dal 1° gennaio 2023.Le stesse si sono rese necessarie alla luce delle evoluzioni normative contenute negli articoli 57 e seguenti del D.Lgs 12.01.2019, n. 14 recante “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155” che hanno a loro volta modificato alcuni articoli della legge fallimentare. L’assessore Bertinelli ha concluso sottolineando che questa soluzione rappresenta un modo utile per dar corso ad una forma di sostegno alle imprese.La consigliera Cristiana Casaioli (Progetto Perugia) ha condiviso quanto detto dall’assessore Bertinelli che ha ringraziato a nome delle imprese, da tempo costrette a vivere momenti difficili. Le modifiche, infatti, hanno l’obiettivo di aiutare le imprese in crisi finanziaria.CONSIGLIO COMUNALE/ APPROVATO L’ODG DI MENCAGLIA (FDI) SULL’INSTALLAZIONE DI DISSUASORI DI SOSTA PRESSO LE ROTATORIE LIMITROFE ALLA GALLERIA KENNEDYE’ stato approvato con 32 voti a favore l’odg di Riccardo Mencaglia (FdI) su “Rotatorie stradali Galleria Kennedy – incrocio tra via XIV Settembre e via Pellini – Richiesta installazione dissuasori di sosta”Via XIV Settembre e via Pellini – ha evidenziato Mencaglia – rappresentano due tra le principali direttrici di traffico veicolare cittadino, anche per i flussi diretti vero gli istituti scolastici attigui. Quotidianamente, sulla rotatoria all’imbocco della Galleria Kennedy, lato via XIV Settembre, si assiste alla sosta vietata di numerosi veicoli privati, i cui conducenti presumibilmente si recano negli uffici e servizi nelle immediate vicinanze, anziché utilizzare l’adiacente parcheggio Sipa di via Ripa di Meana. Tale situazione cagiona, oltre che manifesto nocumento al decoro, un grave problema di sicurezza stradale, ostacolando la circolazione dei mezzi privati e di trasporto pubblico e costituendo altresì intralcio all’eventuale passaggio in emergenza di mezzi di soccorso che, trovandosi a transitare nelle ore di maggior traffico (uscita scuole/uffici) troverebbero impedito il celere passaggio.Lo scorso 25 novembre – riferisce il relatore – lo stesso consigliere Mencaglia ha chiesto via email al comandante della polizia municipale un tempestivo e continuativo intervento da parte degli agenti per intensificare i controlli e le sanzioni affinché le auto in sosta impropria venissero multate e/o rimosse, potendo altresì monitorare in tempo reale la situazione grazie alle telecamere poste proprio al centro della rotatoria.Nonostante l’attività di controllo e sanzionatoria poste in essere dalla data della richiesta ad oggi, si assiste tuttora al perdurare della sosta vietata, che interessa soprattutto la rotatoria Miles Davis, ma che sporadicamente, soprattutto in presenza dei grandi eventi (Umbria Jazz), ha interessato anche la rotatoria Gil Evans. Tale situazione – sostiene il consigliere non può più essere tollerata. Ciò premesso, l’odg intende impegnare sindaco e giunta a valutare l’installazione, con urgenza, lungo il perimetro delle rotatorie agli imbocchi della galleria Kennedy (Miles Davis e Gil Evans) di dissuasori di sosta per impedire in maniera definitiva la sosta vietata e pericolosa dei veicoli.Il consigliere Fabrizio Croce (IPP) ha confermato il voto a favore dell’odg poiché cerca di porre rimedio ad una situazione ben nota che si verifica soprattutto nel periodo estivo.Croce ha sottolineato, come già fatto in commissione, tuttavia che a Perugia si tende a risolvere il problema della sosta selvaggia utilizzando come unica forma di dissuasione l’apposizione dei paletti. Ciò a volte finisce per pregiudicare lo stato di materiali di pregio, ad esempio la pietra serena, trattandosi di sistemi permanenti. Ha quindi rivolto un invito agli uffici a valutare l’ipotesi di sperimentare anche altre soluzioni.MENCAGLIA (FDI): GALLERIA KENNEDY, MAI PIÙ PARCHEGGI SELVAGGI (E INCIVILI) SULLE ROTONDE“Contro l’inciviltà, dove non arriva il buon senso, arriva la politica”.Ed ecco che, finalmente, a fermare il malcostume di diversi automobilisti che parcheggiano impunemente a cavallo e sopra le due rotonde prospicienti l’ingresso della galleria Kennedy, il Consiglio comunale ha approvato oggi all’unanimità un ordine del giorno di Fratelli d’Italia, a firma di Riccardo Mencaglia, che invita l’Amministrazione a dotare le due rotonde di dissuasori di sosta.”Come già emerso dal dibattito in commissione” commenta Mencaglia “il problema era già stato preso in considerazione, anche dopo nostra segnalazione e abbiamo rilevato la piena disponibilità sia della Giunta che degli uffici della Polizia Municipale a dotare di elementi dissuasori le rotonde (si pensava a grandi fioriere per un minore impatto visivo e minor aggravio), per arginare parcheggi che in una zona altamente trafficata, generano pericolo ed intralcio alla libera e sicura circolazione, sia delle macchine che dei pedoni”.