
(AGENPARL) – gio 16 febbraio 2023 Una decisione che autorizza intercettazioni telefoniche può non contenere una motivazione specifica
L’obbligo di motivazione non è infatti violato qualora la decisione si fondi su una richiesta dettagliata e circostanziata dell’autorità penale competente e i motivi dell’autorizzazione possano essere dedotti agevolmente e senza ambiguità da una lettura incrociata della richiesta e dell’autorizzazione
Sentenza della Corte nella causa C?349/21 | HYA e a. (Motivazione delle autorizzazioni delle intercettazioni telefoniche)
In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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Testo Allegato:
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
COMUNICATO STAMPA n. 30
/23
Lussemburgo, 16 febbraio 2023
Sentenza della Cor
te nella causa C
–
349/21 | HYA e
a. (
Motivazione delle autorizzazioni delle
intercettazioni telefoniche
)
Una decisione che autorizza
può non contenere
una motivazione specifica
Lâ??obbligo di motivazione non è infat
ti violat
o
q
ualora
la decisione
si fondi
circostanziata dellâ??autorità penale
e
i motivi
dellâ??autor
izzazione poss
a
no essere dedott
i
agevolmente e senza
lla richiesta e dellâ??autorizzazione
Nel
2017
il presidente del Tribunale specializzato bulgaro
ha
autorizzato
e circostanziate del
procuratore
incaricato
dellâ??indagine,
in
nei confronti di
quattro persone
reati dolosi
gravi
.
Per motivare le sue decisioni, il presidente ha seguito
la
prassi giudiziaria nazionale in vigore consistente
nellâ??utilizzare un modello pres
tabilito e privo di mot
ivazione specifica che si limita
essenzialmente
a indicare
che i
requisiti
previsti
dalla normativa nazionale relativa alle
,
ivi menzionati
,
.
Le quattro
persone fisiche sono
poi
state accus
ate di partecipazione a unâ??organizzazione criminale prima che il
Tribunale penale specializzato fosse investito
del
merito
della causa.
Dato che il contenuto delle conversazioni registrate riveste unâ??importanza diretta per accertare la fondatezza
dell
â??impu
tazione
, il Tribunale
penale
specializzato deve controllare in via preliminare la legittimità
del procedimento
che ha portato alle
autorizzazioni
de
.
In tale
co
n
testo
,
detto
giudice si chiede se la
prassi nazionale relativa a
lla
motivazion
e
«
»
1
,
diritti fondamentali dellâ??Unione europea
.
Esso
ha
di conseguenza adito
la Corte in via pregiudiziale
.
Nellâ??odierna sentenza
, la Corte rileva che, per quanto riguarda la prassi nazionale in questione, il giudice che
autorizza
le
adotta la sua decisione sul fondamento
di
una r
ichiesta motivata e
circostanziata che gli consente di verificare se
siano soddisfatte
le condizioni d
i concessione dellâ??autorizzazione.
Essa
constata che tale prassi si inserisce nellâ??ambito delle misure legislative adottate dalla Bulgaria a titolo della
«
»
,
le quali
prevedono
la possibilità di adotta
re decisioni
giudiziarie motivat
e che hanno lâ??effetto di limitare il principio di riservatezza delle comunicazioni elettroniche e dei
dati
relativi al
traffico
,
sancito
.
La
Corte
dichiara,
poi
,
che
si può ritenere che
–
firmando un testo prestabilito secondo un modello che indica che i
req
–
il giudice nazionale
abbia
convalidato i motivi della
richiesta circostanz
iata che gli
è
stata sottoposta
dallâ??autorità penale competente
,
garantendo
al contempo
requisiti
.
In tale
1
Direttiva
2002/58/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vi
ta
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche)
(G
U
2002, L
201, pag.
37)
.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Restate connessi
!
contesto, sarebbe artificioso esigere che lâ??autorizzazione di
contenga una motivazione spec
ifica e
relazione alla quale tale autorizzazione
è concessa
contiene già, in forza della
normativa naz
ionale
, una
siffatta
motivazione
.
Per altro ver
s
o
, la Corte dichiara che, una volta c
h
e lâ??interessato sia stato infor
mato
del fatto che sono state disposte
, lâ??obbligo di motivazione previsto nella Carta dei diritti fondamentali
impone
che sia
tale interessato c
h
e il giudice di merito
incaricato di verificare
la
legittimità dellâ??autorizz
azione di
siano
in grado di comprender
e
i motivi
di tale autorizzazione
.
Ciò richiede che essi possano avere accesso non solo
alla decisione di autorizzazione, ma anche alla richiesta dellâ??autorità che lâ??
ha sollecitata
.
La
Corte precisa
,
in
oltre
,
che
queste
stesse persone devono poter comprendere agevolmente e senza ambiguità
–
mediante una lettura incrociata dellâ??autorizzazione
e d
ella richiesta motivata che lâ??
accompagna
–
le ragioni precise
per le quali tale autorizzazione
è
sta
ta concessa
in considerazione degli
elementi di fatto e di
diritto che
caratterizzano il
singolo
caso
sotteso alla richiesta
.
Essa aggiunge che
,
quando la
decisione
di autorizzazione si
limita a indicare la durata di validità dellâ??
autorizzazione e
a dichiarare che le
disposizioni
di legge
sono
rispettate, è
essenziale
che la richiesta menzioni chiaramente tutte le informazioni
necessarie
affinché le
persone interessate siano in grado di comprendere che
,
sulla sol
a base di tali informazioni, il giudice che ha
rilasciat
o lâ??
autorizzazione
–
facendo propria la motivazione contenuta nella
richiesta
–
è giunto
alla conclusione
che
lâ??insieme dei requisiti di legge erano soddisfatti
.
IMPORTANTE:
Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nellâ??ambito di una
controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito allâ??interpretazione del diritto dellâ??Unione o alla validità di un
atto dellâ??Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi dâ??informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il
testo integrale e la sintesi
della sentenza
sono pubblicati
sul sito CURIA il giorno della pronuncia
Contatto stampa: Cristina Marzagalli
â??
(+352) 4303 8575
.