(AGENPARL) - Roma, 9 Febbraio 2023 - (AGENPARL) – gio 09 febbraio 2023 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 9 febbraio 2023
OBBLIGO VACCINALE: INAMMISSIBILE LA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE SULLA SOSPENSIONE DELL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE SANITARIA ANCHE SE LE MANSIONI NON COMPORTANO CONTATTI PERSONALI.
È inammissibile la questione di legittimità dell’art. 4, comma 4, del decreto-legge 44 del 2021, come modificato dal d.l. n. 172 del 2021, laddove, in caso di inadempimento dell’obbligo vaccinale, non si limita la sospensione dall’esercizio della professione sanitaria a quelle sole prestazioni o mansioni che implicano contatti personali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del Covid-19.
Il TAR Lombardia, chiamato a decidere un ricorso di una psicologa che, a causa dell’inosservanza dell’obbligo vaccinale, era stata sospesa dall’esercizio della professione, ha dubitato della legittimità costituzionale della citata norma, ritenendola in contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità, di cui all’articolo 3 della Costituzione.
In caso di omessa vaccinazione, infatti, la disposizione censurata estenderebbe irragionevolmente il divieto di svolgere la professione sanitaria a tutte le attività che richiedono l’iscrizione ad albi professionali, anche se dette attività non comportano alcun rischio di diffusione del COVID-19, potendo essere svolte da remoto, mediante l’utilizzo di strumenti telematici e telefonici.
Le questioni sono state dichiarate inammissibili in ragione di un preliminare profilo processuale, che ha escluso una valutazione nel merito delle stesse: il difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo regionale che le ha sollevate.
Secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione – che è l’unico giudice competente a decidere sulla giurisdizione – appartiene alla cognizione del giudice ordinario la controversia in cui viene in rilievo un diritto soggettivo – nel caso, quello ad esercitare la professione sanitaria – non intermediato dall’esercizio del potere amministrativo.
La sospensione dall’esercizio della professione sanitaria discende automaticamente dall’accertato inadempimento dell’obbligo vaccinale, imposto come requisito essenziale dalla legge.
La competenza sulle relative controversie è, dunque, del giudice ordinario, non di quello amministrativo.
Roma, 9 febbraio 2023
Trending
- Agenzia regionale 883.26 Casili Giochi del Mediterraneo
- Governo, Pietrella (FdI): da New York Times la conferma dell’effetto Meloni. Un’Italia più stabile, credibile e rispettata nel mondo
- Bonelli: il boomerang di Giorgia Meloni, parla di migranti per non affrontare problemi italiani
- Via Farnesiana, da lunedì 24 al via i lavori di rifacimento del manto stradale
- COLLEFERRO, BARBERA (PRC): “SULL’ESPLOSIONE ALLA KNDS ARMI DI DISTRAZIONE DI MASSA. VOGLIAMO LA VERIT?
- Latronico al Meeting per l’amicizia fra i popoli
- Violenza donne. Grassadonia (Resp Libertà & Diritti Sinistra Italiana): Valditara riporta il patriarcato dalla porta di servizio. Il suo piano non contrasta le radici della violenza. Pericolosa restaurazione ideologica della destra
- VERSIONE CORRETTA Femminicidi: Ferrari (Pd), il governo investa davvero in formazione antiviolenza
- NAPOVEDNIK dogodkov na 64. mednarodnem kmetijsko-živilskem sejmu AGRA
- Modifiche alla circolazione lungo le strade regionali di Champorcher, di Valsavarenche, di Staffal, di Valtournenche e di Gressan