(AGENPARL) - Roma, 27 Gennaio 2026 - (AGENPARL) – Tue 27 January 2026 COMUNICATO N. 56/DIV – 27 GENNAIO 2026
56/296
CAMPIONATO SERIE C SKY WIFI 2025–2026
GARE DEL 23, 24, 25 E 26 GENNAIO 2026
Si riportano i risultati delle gare disputate il 23, 24, 25 e 26 Gennaio 2026
4^ GIORNATA RITORNO
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ALCIONE MILANO
GIANA ERMINIO
L.R. VICENZA
LECCO
NOVARA
PERGOLETTESE
TRIESTINA
UNION BRESCIA
VIRTUS VERONA
GIRONE B
TRENTO
DOLOMITI BELLUNESI
ARZIGNANO VALCHIAMPO
CITTADELLA
INTER U23
PRO PATRIA
OSPITALETTO FRANCIACORTA
LUMEZZANE
RENATE
PRO VERCELLI
AREZZO
JUVENTUS NEXT GEN
ASCOLI
PERUGIA
CARPI
TERNANA
GUBBIO
FORLÌ
LIVORNO
VIS PESARO
PINETO
CAMPOBASSO
RAVENNA
GUIDONIA MONTECELIO
SAMBENEDETTESE PIANESE
TORRES
RIPOSA: PONTEDERA
GIRONE C
AUDACE CERIGNOLA
BENEVENTO
CASARANO
CASERTANA
CATANIA
CROTONE
GIUGLIANO
LATINA
SORRENTO
TEAM ALTAMURA
MONOPOLI
SIRACUSA
AZ PICERNO
TRAPANI
COSENZA
POTENZA
CAVESE
FOGGIA
SALERNITANA
ATALANTA U23
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nelle sedute del 26 e 27 Gennaio 2026 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 23, 24, 25 E 26 GENNAIO 2026
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori delle Società AUDACE CERIGNOLA, AREZZO, CARPI, CATANIA,
CITTADELLA,
FOGGIA,
GIUGLIANO,
VICENZA,
VERCELLI,
SAMBENEDETTESE, TRIESTINA e UNION BRESCIA hanno, in violazione della normativa
di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società, di propri tesserati o di altri
Destinatari, ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
– considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.000,00
CASARANO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 24° minuto del primo tempo, un
fumogeno sul terreno di gioco, rendendo necessario l’intervenuto dei Vigili del
Fuoco per consentirne la relativa rimozione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
AMMENDA € 900,00
LIVORNO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 16° minuto della gara, un petardo nel
recinto di gioco senza conseguenze.
Misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).
AREZZO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’aver lanciato, durante la gara, dodici contenitori di Caffè Borghetti e
due bicchieri di plastica contenenti liquido nel recinto di gioco, senza
conseguenze;
B) per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, al
18° minuto della gara per circa un minuto, uno striscione non autorizzato (di circa
8 metri).
Ritenuta la continuazione misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che per la condotta sub A) non si sono verificate conseguenze dannose e
considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
AMMENDA € 100,00
56/297
SORRENTO per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Tribuna
Laterale Sinistra esposto, uno striscione non autorizzato (di 25 metri per cinque
minuti).
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
TRIESTINA per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 60% di 330), presenti
nel Settore Curva Furlan, intonato, al 20° minuto del primo tempo e al 25° minuto
del secondo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato,
ripetuti in entrambe le circostanze per due volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 17 FEBBRAIO 2026 ED € 500,00 DI AMMENDA
DEGLI ESPOSTI ALESSANDRO
(CASERTANA)
per avere, al 3° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della
Quaterna Arbitrale in quanto, a seguito di una revisione FVS, si alzava dalla panchina
aggiuntiva proferendo parole irriguardose nei loro confronti per contestarne l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta posta in essere in occasione di una FVS (r.
IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
DIRIGENTI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 6 FEBBRAIO 2026
BISOGNO LUCA
(CAVESE)
per avere, durante il secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti dei
tifosi avversari, in quanto si alzava dalla panchina e poneva in essere un gesto irrispettoso e
provocatorio nei loro confronti.
Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 1, C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed.).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PISCITELLI ANGELO
(CAVESE)
per avere, durante il primo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante
non fosse inserito in distinta, sedeva sulla panchina aggiuntiva.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2,
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta posta (r. proc. fed.).
ALLENATORI ESPULSI
56/298
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
CORCIONE DOMENICO
(CAVESE)
per avere, al termine della gara, tenuto una condotta non corretta nei confronti di tesserati
avversari, in quanto:
1. proferiva nei loro confronti parole provocatorie, concorrendo ad alimentare un clima di
tensione;
2. per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento (reciprocamente) non corretto
nei confronti del SIG. DI NAPOLI RAFFAELE, appoggiando la testa contro quella
dell’avversario e rendendo necessario l’intervento di alcuni dirigenti che li separavano.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2,
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed., panchina
aggiuntiva).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DI NAPOLI RAFFAELE
(GIUGLIANO)
A) per avere, all’inizio del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto,
nonostante non fosse inserito in distinta e/o munito di pass, sostava all’interno degli
spogliatoi riservati alla società ospitante;
B) per avere, al termine della gara, tenuto un comportamento (reciprocamente) non corretto
nei confronti del SIG. CORCIONE DOMENICO in quanto gli si avvicinava con fare
minaccioso, appoggiando la testa contro quella dell’avversario e rendendo necessario
l’intervento di alcuni dirigenti che li separavano.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2,
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, r. proc. fed.).
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
TOSCANO DOMENICO
(CATANIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
TABBIANI LUCA
(TRENTO)
AMMONIZIONE (II INFR)
BUCCHI CRISTIAN
BERTOTTO VALERIO
ZAURI LUCIANO
(AREZZO)
(AZ PICERNO)
(CAMPOBASSO)
AMMONIZIONE (I INFR)
SCOTTO FELICE
DE VEZZE DANIELE
(AUDACE CERIGNOLA)
(PINETO)
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
SALVATI FERDINANDO
(GIUGLIANO)
56/299
per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei
confronti di un calciatore avversario, in quanto, alzatosi dalla panchina aggiuntiva si portava
fino all’altezza della linea laterale proferendo nei suoi confronti parole offensive.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt.4, 13, comma 2,
C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale, panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
KANOUTE MAMADOU YAYE
(AZ PICERNO)
per avere, al 18° minuto del primo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva con una gomitata al volto,
caricando il movimento con forza, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura e l’intensità del gesto posto in
essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico
dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza
della parte del corpo attinta.
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CASAROTTO MATTEO
(CASERTANA)
per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, nel tentativo di divincolarsi da una trattenuta da tergo, lo
colpiva con forza con la mano al volto, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura e l’intensità del gesto posto in
essere, e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico
dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere e la delicatezza
della parte del corpo attinta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
TANTALOCCHI ELIA
(CAMPOBASSO)
per avere, al 33° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
LEPRI TOMAS
(SAMBENEDETTESE)
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
commettendo un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
ANELLI NICOLA
(RENATE)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X
56/300
INFR)
VANO MICHELE
CALABRESE BERNARDO
(CASERTANA)
(LATINA)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
MORETTI MIRCO
GALA ANTONIO
GERBI ERIK
GYAMFI BRIGHT
CASASOLA TIAGO MATIAS
LORETO CIRO
DE RISIO CARLO
ZUPPEL DIEGO
LEVERBE MAXIME JEAN R
SANDON THOMAS
FALASCO NICOLA
ZINI ALESSIO
SILLETTI ENRICO
GIORICO DANIELE
MUSSO ANTONINO
FAGGIOLI ALESSANDRO
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(CASARANO)
(CATANIA)
(CAVESE)
(FORLÌ)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LIVORNO)
(SAMBENEDETTESE)
(TEAM ALTAMURA)
(TORRES)
(TORRES)
(TRIESTINA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
D’AMICO FELICE
(FOGGIA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
RIGHETTI SAMUELE
VARELA DJAMANCA MUHAMED
SERIFO
MILILLO ALESSIO
DE SANTIS EROS
CELIENTO DANIELE
MERCADANTE MARIO
PROIA FEDERICO
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO
MAGGIO MATTEO
WINKELMANN TILL
ZANELLATO NICCOLO
KHAILOTI OMAR
AIDOO MIKE
GERMINARIO GIANLUCA
SOW ASANE
SOLINI MATTEO
CANDELLORI KEVIN
CUCCURULLO MARCO
SABBATANI ANTONIO
VALLOCCHIA ANDREA
PIRRELLO ROBERTO
AMMONIZIONE (VIII INFR)
(AREZZO)
(AREZZO)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(BRA)
(CASARANO)
(CASARANO)
(CASERTANA)
(COSENZA)
(CROTONE)
(FOGGIA)
(LECCO)
(NOVARA)
(PERGOLETTESE)
(PINETO)
(PRO VERCELLI)
(RAVENNA)
(SAMBENEDETTESE)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(TERNANA)
(TRAPANI)
56/301
GUCCIONE FILIPPO
(AREZZO)
AMMONIZIONE (VII INFR)
PAGHERA FABRIZIO
LAMBRUGHI ALESSANDRO
SILVESTRI LUIGI
CECCACCI MIRCO
(LUMEZZANE)
(PERGOLETTESE)
(UNION BRESCIA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VI INFR)
CIANCI PIETRO
MARTINELLI LUCA
CELLI ALESSANDRO
CIONEK THIAGO RANGEL
MASTRANTONIO DAVIDE
MARCHESI FEDERICO
ROSSETTI MATTEO
CAPOMAGGIO GALO
LAMESTA ALESSANDRO
(AREZZO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CATANIA)
(CAVESE)
(LATINA)
(LIVORNO)
(RAVENNA)
(SALERNITANA)
(UNION BRESCIA)
AMMONIZIONE (III INFR)
PANADA SIMONE
BASSOLI ALESSANDRO
DI LIVIO LORENZO
PULETTO FILIPPO
GALLO ANDREA
GUERRA SIMONE
CARILLO LUIGI
DRAGO GIACOMO
ROLANDO EUGIO MATTIA
IEVOLI MATTIA
FERRANDINO DANIELE
GEMELLO LUCA
MANZARI GIACOMO
ROSSI GIANLUCA
SALA MATTIA
CANOTTO LUIGI
KIRWAN NIKO
BASSI MATTEO
PAGLIUCA MATTIA
PUCCIARELLI MANUEL
STABILE DAVIDE PIO
(ATALANTA U23)
(AZ PICERNO)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(CROTONE)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LATINA)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(OSPITALETTO FRANCIACORTA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PERUGIA)
(RENATE)
(TORRES)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
GORI GABRIELE
NUNZIATA FRANCESCO
BA RACINE
D’AVINO LUIGI
FRASCATORE PAOLO
TESSIORE ANDREA
(ASCOLI)
(CAVESE)
(COSENZA)
(GIUGLIANO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
56/302
OKORO ALVIN OBINNA
SAVIO FEDERICO
LOVISA NOAH JEAN LOUIS
RONCO DIEGO
MOROSINI LEONARDO
SODERO ANDREA
TONTI ALESSANDRO
CANCELLIERI DAMIANO
PAGLINO STEFANO
SHAW KURT
CAPUANO MARCO
DUBICKAS EDGARAS
NDRECKA ANGELO
BENEDETTI AMEDEO
FOGLIATA RICCARDO
(JUVENTUS NEXT GEN)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LECCO)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(PIANESE)
(PINETO)
(SIRACUSA)
(SORRENTO)
(SORRENTO)
(TERNANA)
(TERNANA)
(TERNANA)
(TRAPANI)
(UNION BRESCIA)
AMMONIZIONE (I INFR)
ANGELONI MATTIA
ASTROLOGO ANDREA
SORRENTINO LORENZO
BALLABILE ERNESTO
LIGI ALESSANDRO
MARCONE RICHARD GABRIEL
SANTARCANGELO ANDREA
ZAGNONI DAVIDE
RABBI SIMONE
RENDA FEDERICO
GHIRARDELLO TOMMASO
ZALLU FRANCESCO
RUSSO LORENZO
DE CRISTOFARO ANTONIO
MARRONE LUCA
LUPERINI GREGORIO
ROCCHETTI YURI
SASSARO ALESSANRO
KARLSSON OTTAR MAGNUS
IERVOLINO ANTONIO PIO
ARDITI GABRIEL
ESPOSITO MATTIA
ESPOSITO MATTIA
NINA CHRISTIAN
CANDELARI PIETRO
MARRAS MANUEL
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(AZ PICERNO)
(AZ PICERNO)
(CARPI)
(CITTADELLA)
(GIANA ERMINIO)
(GUBBIO)
(GUBBIO)
(GUIDONIA MONTECELIO)
(LATINA)
(LECCO)
(LIVORNO)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(RENATE)
(SALERNITANA)
(SIRACUSA)
(SORRENTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TRAPANI)
(TRENTO)
(UNION BRESCIA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
56/303
Eventuali impugnazioni, con richiesta di copia dei documenti ufficiali, avverso le decisioni
assunte dal Giudice sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico dovranno essere
presentati nel rispetto dei termini di cui al Codice di giustizia sportiva FIGC esclusivamente
attraverso la piattaforma del processo sportivo telematico raggiungibile al seguente
link: https://pst.figc.it così come disciplinato dal C.U. n° 166/a della FIGC del 20/04/2023.
Resta fermo l’onere di comunicazione alla controparte del preannuncio di reclamo,
dell’eventuale reclamo e controdeduzioni via pec.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 27 Gennaio 2026
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
56/304
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