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Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 13 ottobre 2025
RITO UNICO IN MATERIA DI PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE: IL TERMINE CONCESSO ALL’ATTORE PER REAGIRE ALLA DOMANDA RICONVENZIONALE DEL CONVENUTO NON VIOLA IL DIRITTO DI DIFESA
Nell’ambito della disciplina processuale concernente il nuovo rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie, il termine concesso all’attore per reagire alle eccezioni e alle domande del convenuto non è tale da rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto di difesa.
È quanto si legge nella sentenza numero 146 depositata oggi, con cui la Corte costituzionale ha rigettato le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 473-bis.17 del codice di procedura civile, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione.
La Corte ha precisato che, nell’ambito della materia processuale, il legislatore gode di un’ampia discrezionalità, che incontra il limite della manifesta irragionevolezza e sproporzione.
Tale limite non è superato da una disciplina che – nella prospettiva di un processo improntato, in generale, a concentrazione e speditezza – prevede un termine che non può essere inferiore a dieci giorni per reagire alla domanda riconvenzionale del convenuto; termine che, in ogni caso, comporta decadenza, solo ove il processo abbia a oggetto diritti disponibili.
Parimenti, non violato risulta il principio della parità delle armi, poiché da un lato a entrambe le parti sono attribuiti gli stessi strumenti di tutela nonché i medesimi poteri istruttori e, da un altro lato, il diverso termine assegnato all’attore e al convenuto per difendersi dalle eccezioni e dalle domande della controparte dipende dalla loro diversa posizione processuale. Infatti, «mentre … il convenuto è tendenzialmente còlto di sorpresa dall’iniziativa di chi introduce il giudizio, l’attore … gode di ben altra capacità di previsione delle possibili reazioni della controparte, dalle quali sia chiamato a difendersi», e questo tanto più nell’ambito di un rito che ha un perimetro contenutistico alquanto limitato.
Da ultimo, la Corte ha ritenuto non omogenei gli altri riti del processo civile messi a confronto con il nuovo rito speciale, dichiarando, di conseguenza, non fondata anche la questione di legittimità costituzionale concernente l’irragionevole disparità di trattamento.
Roma, 13 ottobre 2025
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