
(AGENPARL) – Fri 04 July 2025 PROCURA GENERALE
PROTOCOLLO D’INTESA
l’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con sede in Roma,
la Procura generale presso la Corte dei conti, con sede in Roma, via A.
Baiamonti n. 25, rappresentata dal Procuratore generale Pio Silvestri
di seguito, congiuntamente, anche “le Parti”,
VISTI
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, recante
“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche”;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, e s.m.i., recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati (di seguito “Codice”);
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la Direttiva 95/46/CE, Regolamento generale sulla protezione dei dati
(di seguito “Regolamento UE”), aggiornato alle rettifiche pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 127 del 23 maggio 2018;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale)
e successive modifiche e integrazioni, in particolare le disposizioni in materia di
interoperabilità e scambio di dati tra le Pubbliche Amministrazioni;
il provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 2 luglio
2015 n. 393 che ha definito le “Misure di sicurezza e modalità di scambio dei
dati personali tra amministrazioni pubbliche”;
il Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante il “Testo Unico delle leggi sulla
Corte dei conti”, e successive modificazioni e integrazioni;
il decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 19 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4, recante
“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche, rubricata “Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”;
il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, concernente il “Codice di giustizia
contabile”;
il decreto legislativo 7 ottobre 2019, n. 114, recante “Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 recante il Codice di
giustizia contabile”;
la legge 9 marzo 1989 n. 88, recante “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale
della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro”;
il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, “Attuazione della delega conferita
dall’art.1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”;
il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26, recante “Disposizioni urgenti in materia di reddito
di cittadinanza e di pensioni”;
l’art.1, commi 318 – 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante
“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025”;
il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 luglio 2023, n. 85, recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso
al mondo del lavoro” e, in particolare, gli articoli 7 e 8;
il decreto interministeriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con i Ministeri della Giustizia, dell’Istruzione e dell’Università, dell’8
agosto 2023 recante il “Sistema informativo per l’inclusione sociale e
lavorativa”;
il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 108 dell’8 agosto
2023, recante “Modalità attuative del Supporto per la formazione e il lavoro”;
il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 154 del 13 dicembre
2023, recante disposizioni di attuazione dell’Assegno di Inclusione,
PREMESSO CHE
la Corte dei conti, nell’esercizio delle proprie funzioni giurisdizionali e di
controllo, ha il compito di garantire la legalità, l’efficienza e la trasparenza
nell’utilizzo delle risorse pubbliche. Tale doppia investitura attribuisce
alla magistratura contabile il ruolo di garante anche della corretta gestione dei
contributi e finanziamenti pubblici, erogati ai soggetti privati nell’ottica del
perseguimento di obiettivi di rilievo pubblicistico;
la Procura generale presso la Corte dei conti, anche avvalendosi delle
articolazioni regionali, svolge funzioni requirenti finalizzate alla tutela di
interessi collettivi riferibili alla legittima spendita delle risorse finanziarie
pubbliche, alla sana e regolare gestione amministrativa, anche nei confronti di
soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni che ne gestiscano le relative
risorse per finalità pubbliche oppure che si siano resi destinatari e percettori di
contributi erogati con vincolo di destinazione;
la Procura generale presso la Corte dei conti, ai sensi dell’art.12 del Codice di
giustizia contabile, coordina l’attività dei Procuratori regionali sul territorio
nell’ottica della condivisione delle linee strategiche di azione del Pubblico
ministero contabile;
l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è responsabile della gestione e
dell’erogazione di prestazioni previdenziali, assistenziali e di inclusione sociale;
l’Istituto, nell’esercizio delle proprie funzioni, collabora con le altre pubbliche
amministrazioni detentrici di dati rilevanti ai fini della verifica dei requisiti di
diritto e misura delle prestazioni erogate, attraverso i servizi messi a
disposizione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) o attraverso
specifiche Convenzioni. La collaborazione istituzionale con le altre pubbliche
amministrazioni e lo scambio di dati ed informazioni è tesa ad assumere ogni
iniziativa utile a rafforzare i propri sistemi di controllo e ad assicurare che le
provvidenze economiche siano effettivamente corrisposte a coloro che ne
abbiano diritto,
CONSIDERATO CHE
negli ultimi anni il Legislatore ha rilevato la straordinaria necessità e urgenza di
introdurre nuove misure nazionali di contrasto alla povertà e all’esclusione
sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di lavoro, di formazione, di
istruzione e di inserimento sociale e che, a tal fine, è stato emanato di recente
il decreto-legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
85/2023 recante “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo
del lavoro”;
l’art. 4 prevede che l’Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche
all’INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e
delle condizioni previste dall’Ordinamento, sulla base delle informazioni
disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai
comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell’istruzione e del merito,
dall’Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre
pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei
requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall’
articolo 7;
l’art. 7 del decreto-legge sopra citato, al fine di consentire un efficace
svolgimento dell’attività di vigilanza, dispone che i controlli ispettivi
sull’Assegno di inclusione (ADI) siano svolti, rispettivamente, dall’Ispettorato
nazionale del lavoro (INL), dal Comando Carabinieri per la tutela lavoro, dal
personale ispettivo dell’INPS, nonché dalla Guardia di Finanza; a tal fine
prevede in capo all’INL ed alla Guardia di Finanza la stipula di apposita
convenzione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, nonché
forme di cooperazione applicativa;
il successivo art. 8 introduce sanzioni penali per dichiarazioni false o mendaci
al fine di ottenere i benefici previsti e stabilisce la revoca e la decadenza
immediata degli stessi in caso di irregolarità accertate, con obbligo di
restituzione delle somme e, nei casi di dichiarazioni mendaci e conseguente
accertato illegittimo godimento del beneficio, prevede che i soggetti preposti ai
controlli e alle verifiche, trasmettano all’Autorità giudiziaria la documentazione
relativa alla verifica. La medesima disposizione prevede, altresì, la
responsabilità amministrativo-contabile degli operatori pubblici per omissioni
nei controlli o per mancata segnalazione di irregolarità;
l’art. 12 dispone, infine, l’applicazione delle disposizioni sopra richiamate anche
alla misura denominata Supporto formazione e lavoro (SFL);
è obiettivo ed interesse dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ricercare
ulteriori procedure e strategie volte al miglioramento ed al rafforzamento dei
propri sistemi di controllo in materia di accesso alle prestazioni di inclusione
sociale ADI e SFL, individuando strumenti capaci di prevenire o di esercitare un
maggiore e più efficace contrasto ai fenomeni fraudolenti, specie organizzati,
posti in essere da cittadini o gruppi di cittadini al fine di fruire, in modo indebito,
dei predetti benefici;
l’INPS ritiene di significativa importanza la collaborazione con interlocutori
istituzionali qualificati e, in questo contesto, con la Procura generale presso la
Corte dei conti, sia al fine della prevenzione, accertamento e denuncia dei
comportamenti, in violazione di legge, di indebita percezione di benefici
pubblici, sia nella prospettiva di contribuire a promuovere e diffondere la cultura
della legalità,
RITENUTO CHE
le Parti, unitamente alle altre Amministrazioni Pubbliche coinvolte, svolgono le
attività di propria competenza per assicurare l’efficienza, l’efficacia,
l’economicità e la trasparenza dell’azione amministrativa e garantire la corretta
allocazione delle risorse pubbliche;
la cooperazione istituzionale tra le Parti del presente accordo possa contribuire
a rafforzare l’attività di prevenzione e contrasto alle violazioni delle vigenti
disposizioni, incentivando il sistema dei controlli preventivi e coordinati da parte
delle pubbliche amministrazioni coinvolte nei processi di controllo;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
Obiettivi e settori di intervento
1. Il presente Protocollo disciplina le forme di collaborazione tra le Parti, nella
prospettiva del miglior espletamento delle rispettive missioni istituzionali,
con particolare riferimento al presidio della disciplina normativa in materia
di prestazioni denominate “assegno di inclusione” e “supporto formazione e
lavoro” di cui al decreto-legge n. 48/2023, come convertito dalla legge n.
85/2023, nonché, in virtù di eventuali integrazioni da concordare, con
riferimento ad
ulteriori prestazioni assistenziali erogate dall’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale.
2. L’Istituto persegue l’obiettivo di migliorare i procedimenti di erogazione dei
benefici, anche attraverso l’affinamento ed il rafforzamento dei sistemi di
controllo dei requisiti di accesso e permanenza alle misure da parte dei
richiedenti.
3. I procedimenti di controllo preventivi e successivi sono svolti dall’INPS in
conformità alle previsioni di legge e alle disposizioni ministeriali di
attuazione. Tali processi sono in continua evoluzione, anche in ragione
dell’aggiornamento delle analisi tecnico-amministrative e, compatibilmente
con i vincoli finanziari, allo sviluppo di innovative soluzioni tecnologiche ed
informatiche che privilegino i controlli preventivi dei requisiti e presupposti
di legge.
4. In particolare, per le misure dell’ADI e del SFL, l’Istituto ha adottato uno
specifico disciplinare controlli con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 97 del 23 ottobre 2024. In quest’ottica la collaborazione con la Procura
generale contabile e le forze dell’ordine, unitamente all’utilizzo di modelli
procedimentali strutturati ed uniformi, può agevolare la prevenzione e il
contrasto dei fenomeni di irregolarità, frode e sviamento, favorendo, altresì,
una maggiore tempestività delle azioni di recupero.
Art. 2
Ambiti di cooperazione e procedure operative
1. La Procura generale della Corte dei conti si impegna a fornire,
semestralmente, all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale un report
contenente:
a) una sintesi degli eventuali approdi della giurisprudenza contabile in
materia;
b) eventuali atti di indirizzo alle Procure regionali la cui conoscenza può
rivestire utilità per le finalità istituzionali di INPS in materia;
c) l’elenco delle istruttorie aperte dalle Procure regionali della Corte dei
conti in ordine a fattispecie di indebita percezione di reddito di
cittadinanza, ADI o SFL, al fine di consentire all’Istituto la valutazione
dell’attualità del danno erariale, tramite verifica della sussistenza e/o
stato di avanzamento delle procedure di recupero della prestazione.
2. L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale si impegna a trasmettere, con
cadenza semestrale, alla Procura generale presso la Corte dei conti una
relazione sullo stato di lavorazione delle domande e l’andamento dei relativi
controlli, che contenga anche:
a) un report sull’andamento dei controlli e dell’attività ispettiva in materia
di ADI e SFL;
b) il numero di denunce per indebita percezione di ADI e SFL, distinte per
aree geografico-territoriali, inviate alle Procure regionali della Corte dei
conti dalle proprie Sedi territoriali;
c) un report sugli esiti delle verifiche di cui al punto 1. c).
Art. 3
Incontri di coordinamento e confronto, e iniziative comuni
1. Al fine di facilitare e promuovere le attività di coordinamento previste dal
presente Protocollo le Parti potranno concordare periodici incontri di
coordinamento. In sede di confronto le Parti valuteranno anche lo stato della
collaborazione istituzionale e della interoperabilità con le altre Pubbliche
Amministrazioni necessaria per la corretta gestione del sistema dei controlli
e della erogazione delle prestazioni.
2. Le Parti si impegnano a promuovere un programma di iniziative comuni volte
all’educazione alla legalità, anche in una ottica di deterrenza e dissuasione
di comportamenti dei privati volti ad ottenere erogazioni indebite degli
anzidetti benefici.
Art. 4
Modalità di scambio dati. Riservatezza e protezione dei dati personali
1. L’invio delle relazioni e dei dati di cui all’art. 2 sarà curato, per Inps, dalla
Direzione centrale Internal Audit, Risk Management, Compliance e
Antifrode, nel rispetto della regolamentazione in materia di protezione dei
dati personali.
Art. 5
Durata e rinnovo
1. Il presente Protocollo ha durata di due anni rinnovabili d’intesa tra le Parti.
Art. 6
Referenti del protocollo
1. Per l’Inps il referente è individuato nella persona del Direttore centrale
Internal Audit, Risk Management, Compliance e Antifrode. Per la Procura
generale della Corte dei conti i referenti sono individuati nelle persone del
V.P.G. Adelisa Corsetti e del V.P.G. Giulia De Franciscis.
L’INPS
La Procura generale presso la Corte dei conti