
(AGENPARL) – Wed 02 July 2025 COMUNICATO STAMPA n. 81/25
Lussemburgo, 2 luglio 2025
Sentenze del Tribunale nelle cause T-1103/23 e T-1104/23 | Ferrari/EUIPO – Hesse (TESTAROSSA)
Marchi dell’Unione europea: il Tribunale annulla le decisioni con le quali la
Ferrari era stata dichiarata decaduta dai suoi diritti sul marchio
denominativo TESTAROSSA per alcuni prodotti tra i quali automobili, pezzi
di ricambio e accessori, nonché modelli in miniatura di automobili
Dal 2007, la Ferrari SpA è titolare del marchio denominativo TESTAROSSA, in particolare per automobili, pezzi di
ricambio e accessori, nonché modelli in miniatura di automobili (giocattoli).
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIP O), al quale sono state presentate due domande di
dichiarazione di nullità del marchio TESTAROSSA, ha stabilito che la Ferrari era decaduta dai sui diritti su tale
marchio. In effetti, esso ha considerato che, per un periodo ininterrotto di cinque anni, tra il 2010 e il 2015, tale
marchio non era stato oggetto di un «uso effettivo» all’interno dell’Unione europea per i prodotti per i quali era stato
registrato.
In tali sentenze, il Tribunale, adito dalla Ferrari, annulla le decisioni dell’EUIPO.
Per quanto riguarda le automobili modello Testarossa, il Tribunale precisa che la loro costruzione ha avuto
luogo tra il 1984 e il 1996, dopo di che solo le automobili usate sono state commercializzate da concessionari o
distributori autorizzati dalla Ferrari. A tal riguardo, esso rileva che l’utilizzo del marchio da parte del suo titolare
conformemente alla sua funzione essenziale, ossia di garantire l’identità di origine dei prodotti per i quali è stato
registrato, al momento della rivendita di prodotti di seconda mano, può costituire un «uso effettivo». Ciò si applica
anche al suo uso da parte di terzi con il consenso del titolare, che sia esplicito o implicito.
Prendendo in considerazione gli usi e le caratteristiche del particolare mercato delle automobili, il Tribunale ritiene
che la vendita di un’automobile usata da parte di un concessionario o di un distributore autorizzato dal titolare di
tale marchio possa essere riconosciuta come effettuata con il consenso implicito di quest’ultimo, in ragione
dell’esistenza di un’autorizzazione che stabilisce un legame tra tali due società. Tale legame presuppone che il
titolare del marchio abbia autorizzato il concessionario o il distributore autorizzato ad utilizzarlo. Inoltre, il Tribunale
rileva che la Ferrari è stata coinvolta nella vendita di alcune automobili usate modello Testarossa da tal i
concessionari o distributori autorizzati, mediante un servizio di certificazione dell’autenticità di tali veicoli.
Quindi, il Tribunale conclude nel senso che la Ferrari ha dimostrato di aver acconsentito implicitamente all’uso del
marchio contestato da parte di terzi.
Per quanto riguarda i pezzi di ricambio e gli accessori, il Tribunale osserva che, anche per questi prodotti, l’uso
del marchio è stato fatto, nel corso del periodo in questione, da parte di concessionari e distributori autorizzati.
Inoltre, il servizio di certificazione offerto dalla Ferrari comprende una verifica dell’origine commerciale delle
componenti principali delle automobili modello Testarossa. Pertanto, il Tribunale conclude nel senso che l’impresa
ha dimostrato il suo consenso implicito all’uso, da parte di terzi, del marchio in questione.
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curia.europa.eu
Per quanto riguarda i modelli in miniatura di automobili (giocattoli) (causa T-1104/23), il Tribunale sottolinea
che l’apposizione, da parte di un terzo, di un segno identico ad un marchio regist rato per giocattoli su modelli in
miniatura di automobili può essere vietata soltanto qualora pregiudichi o possa pregiudicare le funzioni di tale
marchio, il che deve essere valutato a seconda delle caratteristiche del mercato dei modelli in miniatura di
automobili.
Il Tribunale considera che un terzo può usare un simile marchio senza il consenso del titolare, a condi zione che l’uso
che ne fa, sul modello in miniatura del veicolo, si limiti ad indicare al pubblico di riferimento che tale prodotto è una
riproduzione fedele di un autentico modello di automobile. Al contrario, qualora l’uso del marchio da parte di un
terzo vada oltre tale semplice indicazione e faccia, ad esempio, riferimento ad un accordo di licenza concluso con il
titolare di tale marchio, sarà percepito come un’indicazione del fatto che tali prodotti provengono dal costruttore di
automobili o da un’impresa economicamente collegata a quest’ultimo.
Dopo aver analizzato gli elementi di prova dell’uso del marchio contestato, il Tribunale rileva che esso è stato
utilizzato durante il periodo in questione da parte di terzi, per modelli in miniatura di automobili, con la menzione
«prodotto ufficiale su licenza Ferrari». Quindi, esso ritiene che il marchio sia stato utilizzato conformemente alla sua
funzione essenziale, ossia di garantire l’origine commerciale dei prodotti per i quali è stato registrato. Inoltre, esso
rileva che il suo uso da parte di terzi per i modelli in miniatura di automobili è stato fatto con il consenso implicito
della Ferrari.
IMPORTANTE: I marchi dell’Unione e i disegni e modelli comunitari sono validi in tutto il territorio dell’Unione
europea. I marchi dell’Unione coesistono con i marchi nazionali. I disegni e modelli comunitari coesistono con i
disegni e modelli nazionali. Le domande di registrazione dei marchi dell’Unione e dei disegni e modelli comunitari
sono presentate all’EUIPO. Un ricorso avverso le decisioni di quest’ultimo può essere proposto dinanzi al Tribunale.
IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell’Unione contrari al diritto
dell’Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di
giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l’atto viene annullato. L’istituzione
interessata deve rimediare all’eventuale lacuna giuridica creata dall’annullamento dell’atto.
IMPORTANTE: Avverso la decisione del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte entro due mesi e
dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, limitatamente alle questioni di diritto. L’impugnazione è
soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di
ammissione nella quale sia esposta la questione importante, o le questioni importanti, che l’impugnazione solleva
per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna il Tribunale.
Il testo integrale e, se del caso, le sintesi delle sentenze (T-1103/23 e T-1104/23) sono pubblicati sul sito CURIA il
giorno della pronuncia.
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