
(AGENPARL) – Mon 23 June 2025 CITTÀ DI MARTINA FRANCA
Provincia di Taranto
ORDINANZA DIRIGENZIALE
REGISTRO GENERALE
Numero
23/06/2025
Unità Organizzativa Polizia Locale
EProcurement – Mobilità
OGGETTO:
ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE
VEICOLARE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALLE CADITOIE
STRADALI UBICATI IN CORRISPONDENZA DELLA ROTATORIA POSTA IN
CORRISPONDENZA DELL’INTERSEZIONE TRA LA VIA MOTTOLA, VIA
ALBEROBELLO E VIA S. RAGUSO.
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
IL COMANDANTE
LETTO il Decreto Sindacale n° 22 del 18/04/2023 di attribuzione degli incarichi dirigenziali e delle connesse
responsabilità dei servizi;
IN FORZA della Determina Dirigenziale n° 1562 del 02/05/2025 di attribuzione dell’incarico di ex
P.O./E.Q. U.O./Servizio di Polizia Locale;
VISTA la nota assunta al Prot.n. 39259 del 03/06/2025 con la quale il Dirigente del Settore III-LL.PP. di
questo Ente, ha comunicato di dover procedere all’esecuzione dell’intervento di riferimento di n° 2 caditoie
stradali su Via S. Raguso (entrambi i sensi di marcia), n° 2 caditoie stradali su Via Mottola (entrambi i sensi
di marcia) e n° 1 caditoia su Via Alberobello, e conseguentemente ha chiesto l’emissione di ordinanza per la
chiusura stradale con individuazione di percorsi alternativi, nei giorni dal giovedì alla domenica;
RITENUTO di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed evitare i pericoli per la
circolazione, al fine di garantire il regolare svolgimento dei lavori di che trattasi;
DATO ATTO dell’esito favorevole dell’istruttoria svolta dal Geom. Carbotti Martino – Funzionario Tecnico
in servizio presso questo Ufficio;
VISTO l’art.107 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.vo n°
267 del 18/08/2000;
LETTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs.vo 30/04/1992 n° 285 (Codice della Strada) e ss.mm.ii.;
ORDINA
per i motivi specificati in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati, è istituita la
seguente disciplina stradale:
dalle ore 06:00 del 26 giugno fino alle ore 06:00 del 30 giugno 2025 è istituito il divieto di accesso in
Via S. Raguso (direttrice da Via Massafra verso Via Mottola), con deviazione del traffico diretto alla
zona industriale in Via Caduti in Russia dove viene istituito il senso unico di marcia (direttrice da Via
Massafra verso Via Mottola), così come esplicitato nella seguente Planimetria “A”
PLANIMETRIA “A”
dalle ore 06:00 del 10 luglio fino alle ore 06:00 del 14 Luglio 2025 è istituito il divieto di accesso in Via
Mottola (direttrice da Via S. Raguso verso Via delle Murge), con deviazione del traffico su Via delle
Murge, così come esplicitato nella seguente Planimetria “B”
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
PLANIMETRIA “B”
dalle ore 06:00 del 17 luglio fino alle ore 06:00 del 21 luglio 2025 è istituito il divieto di accesso in Via
S. Raguso (direttrice da Via Mottola verso Via Massafra), con deviazione del traffico proveniente dalla
zona industriale in Via Caduti in Russia dove viene istituito il senso unico di marcia (direttrice da Via
Mottola verso Via Massafra), così come esplicitato nella seguente Planimetria “C”
PLANIMETRIA “C”
dalle ore 06:00 del 24 luglio fino alle ore 06:00 del 28 Luglio 2025 è istituito il divieto di accesso in Via
Mottola (direttrice Via delle Murge verso Via S. Raguso), con deviazione del traffico diretto alla zona
industriale su Via Alberobello, così come esplicitato nella seguente Planimetria “D”
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
PLANIMETRIA “D”
dalle ore 06:00 del 31 luglio fino alle ore 06:00 del 4 agosto 2025 è istituito il divieto di transito in Via
Alberobello dal civ. n° 1 al civ. n° 1/Q, con deviazione del traffico diretto alla zona industriale su Via
Mottola, così come esplicitato nella seguente Planimetria “E”
PLANIMETRIA “E”
la disciplina sopraindicata non si applica ai mezzi necessari per l’esecuzione dei lavori, ai veicoli adibiti ai
servizi di Polizia, antincendio e di pronto soccorso.
DISPONE
che la presente ordinanza venga notificata:
� al Dirigente Settore III Lavori Pubblici;
� alla ditta IME CALCESTRUZZI 1976 s.r.l., con sede a Martina Franca in Via Ceglie Km 2,5 – quale
ditta esecutrice dei lavori;
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
� al Commissariato di P.S. di Martina Franca;
� al Comando Stazione CC. di Martina Franca;
� al Comando di Polizia Locale;
� alla Compagnia G.di F. di Martina Franca;
� alla Ditta MICCOLIS S.p.A. di Bari per i trasporti urbani;
� alla Direzione autolinee F.S.E. in Via Galeso s.n. Taranto;
� alla C.T.P. Via A. Adige n. 27 – 74100 Taranto;
� all’Ufficio Trasporti Scolastici;
nonché, per quanto attiene il servizio di emergenza e di pronto soccorso,
� al Dirigente dell’Ospedale Civile di Martina Franca;
� alla centrale operativa del 118;
� al distaccamento VV.F.
E’ fatto obbligo alla ditta MACOB s.r.l.:
� di porre in essere la segnaletica necessaria a disciplinare la viabilità conseguente alla presente ordinanza
e riportante gli estremi della stessa, in conformità al vigente Codice della Strada e al relativo
Regolamento di Esecuzione, ivi compresa la segnaletica di preavviso e mobile, nonché quella di
delimitazione dell’area di cantiere, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità di lavoro,
adottando tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione, mantenendoli
in perfetta efficienza sia di giorno che di notte secondo i dettami dell’art. 21 del D.Lgs.vo 30/04/1992 n°
285 nonchè, del D.P.R. 16/12/1992 n° 495, esonerando questa Amministrazione da qualsiasi
responsabilità;
� di apporre tutta la cartellonistica a norma e sistemi luminosi specie nelle ore notturne, in particolare sia
osservato rigorosamente il disposto dell’art. 30 del Regolamento di esecuzione del C.d.S.;
� di delimitare adeguatamente il raggio d’azione degli automezzi, a salvaguardia della pubblica
incolumità, con l’apposizione, all’estremità delle occupazioni, di n° 2 segnali mobili di “transito vietato
ai pedoni”, integrati con la scritta “Pedoni a destra” l’uno e “Pedoni a sinistra” l’altro, garantendo
comunque la continuità della circolazione pedonale segnalando per questi ultimi percorsi alternativi, in
sicurezza, al fine di ridurre al minimo gli inevitabili disagi;
� di adottare tutti gli accorgimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
� di adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare,
pedonale, delle persone con limitata capacita di deambulazione e dei mezzi di pronto intervento;
� di collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e
predispone mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume
alcuna responsabilità;
� di non arrecare disturbo o molestia al pubblico ed intralcio alla circolazione;
� di evitare scarichi e depositi di materiali sull’area pubblica non consentiti dall’Autorità Comunale;
� di evitare scarichi di acqua sull’area pubblica e, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro
canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi od imposte dal
Comune o da altre Autorità;
� di tenere costantemente pulita e lasciata libera da ogni cosa e rifiuti l’area assegnata;
� che venga opportunamente salvaguardata l’integrità della pavimentazione esistente;
� di osservare quanto previsto dall’art.11 del Regolamento per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e
per l’applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione del Sub Commissario Prefettizio con
i poteri del Consiglio Comunale n° 13 del 22/03/2017.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione a norma delle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici nonché,
mediante l’apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo
regolamento di esecuzione.
Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del citato
D.Lgs.vo 30 aprile 1992 n° 285 e ss.mm.ii., faranno osservare la presente Ordinanza. Qualunque persona che
non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione
amministrativa di cui all’art. 7 del Codice della Strada.
Si specifica che questo Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
Si avverte altresì, che la validità del presente provvedimento è subordinata al possesso di tutte le ulteriori
autorizzazioni necessarie per lo svolgimento dei lavori innanzi detti.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. o, in alternativa, entro 120 giorni
al Capo dello Stato.
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.
Il Comandante
PICCOLI DOMENICA / Namirial
Atto firmato Digitalmente
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.