
(AGENPARL) – Thu 05 June 2025 Il team legale di Bit2Me, guidato e coordinato da Javier Maestre con il
supporto dei dipartimenti legale e di compliance dellazienda, nonché dello
studio legale DataBitLaw, ha vinto una battaglia legale che conferma la
nullità di un marchio che riproduceva il logo di Bitcoin, registrato da un
utente anonimo.
La sentenza, emessa l8 maggio dalla Sezione 4 della Corte Provinciale di
Bizkaia, rafforza la tutela dei segni distintivi associati a Bitcoin,
impedendo a chiunque di rivendicarne diritti esclusivi un obiettivo
sostenuto anche dalliniziativa bitboydefense.
Nel maggio 2024, il Tribunale Commerciale n. 2 di Bilbao ha dichiarato la
ideato e pubblicato dallutente anonimo bitboy sul forum Bitcointalk.org
un design divenuto simbolo universalmente riconosciuto di Bitcoin.
Il titolare del marchio aveva presentato ricorso contro la sentenza, ma la
Corte Provinciale di Bizkaia ha confermato integralmente la decisione di
primo grado, ribadendo la nullità del marchio. Il tribunale ha stabilito che
il marchio era stato registrato in malafede e violava i diritti di proprietà
intellettuale relativi al design.
Riguardo alla malafede, la Corte ha sottolineato che il marchio si basava
“su un design preesistente creato dalla comunità online”, come dimostrato da
prove documentali e da una perizia tecnica. Il rapporto peritale ha
evidenziato che “il termine ‘Bitcoin’ identifica la tecnologia che consente
larchiviazione e il trasferimento di valore, resa pubblica da Satoshi
Nakamoto nel white paper del 31 ottobre 2008. Il dominio bitcoin.org fu
registrato anonimamente nellagosto 2008”. Ha inoltre precisato che sia il
logo sia la sua combinazione con la parola Bitcoin furono creati da un
utente su Bitcointalk.org il 1º novembre 2010 e che i diritti su queste
immagini furono rilasciati alla comunità sotto una licenza Creative Commons
di pubblico dominio.
La sentenza ha concluso che al momento della registrazione del marchio da
parte del ricorrente, Bitcoin era già ampiamente conosciuto, e il
ricorrente registrò una creazione altrui, tutelata da diritti di proprietà
intellettuale e rilasciata nel pubblico dominio.
La Corte ha dichiarato: Come è stato provato, il creatore del logo lo ha
rilasciato alla comunità per un uso libero e senza restrizioni, vietando
espressamente qualsiasi appropriazione a fini commerciali. Pertanto, il
ricorrente ha agito in malafede, registrando il logo per sfruttamento
commerciale, abusando della fiducia della comunità e beneficiando della
reputazione acquisita dal creatore originale. Il ricorrente non è lautore
del logo, né ha ricevuto autorizzazione alluso, violando così le pratiche
leali del mercato.
In merito alla violazione della proprietà intellettuale, la Corte ha
stabilito che la sentenza di primo grado ha correttamente concluso che il
logo registrato non è stato creato dal ricorrente ed è protetto dalla
normativa sulla proprietà intellettuale, motivo per cui la sua registrazione
rientra nei motivi di nullità previsti allarticolo 52 in combinato disposto
con larticolo 9.1.c) della Legge spagnola sui marchi. Il Tribunale
Commerciale ha condotto unanalisi approfondita delle prove, facendo
riferimento anche alla rilevante sentenza della Corte Provinciale di Madrid
(Sezione 28, del 1º settembre 2022) in materia di Creative Commons. Come
affermato dalla corte di primo grado, il diritto dautore nasce dalla
creazione, non dalla registrazione.