(AGENPARL) - Roma, 23 Febbraio 2024 - (AGENPARL) – ven 23 febbraio 2024 Gli agenti della Polizia Municipale, in collaborazione con gli operatori
del Comando dei Carabinieri “Palermo Centro”, nel corso dei controlli
“movida”, mercoledì sera hanno eseguito un sequestro penale preventivo di
un locale in via Bara all’Olivella, su disposizione del P.M. di turno.
Il controllo ispettivo del locale ha evidenziato da subito numerose carenze
di tipo igienico-sanitarie e in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nella zona adibita al deposito e alla lavorazione degli alimenti, infatti,
oltre a evidenti tracce di sporco e segni di cibo in decomposizione, le
pareti presentavano presenza di muffe e numerose attrezzature, ormai in
disuso, erano corrose dalla ruggine. Particolare impossibile da trascurare
il gran quantitativo di blatte e di escrementi di topi all’interno della
cucina/laboratorio. Anche le condizioni di tutti i frigoriferi del locale,
all’interno dei quali sono stati rinvenuti pane, prodotto ittici e resti di
provviste di origine animale in putrefazione, sono risultati in cattivo
stato di manutenzione per la presenza di ripiani griglia e piani di
appoggio logorati dal tempo e dalla scarsa igiene e, con la presenza, anche
in questo caso, di muffe e liquidi di refrigerazione.
Agli operatori non è stato possibile rilevare la data dell’ultimo
intervento di disinfestazione, poiché il titolare/gestore, non era in
possesso del prescritto Registro di Autocontrollo Aziendale (H.A.C.C.P.).
Nè ha esibito agli agenti alcuna fattura d’acquisto o altro documento che
attestasse la legittima provenienza dei prodotti alimentari detenuti ai
fini della ristorazione, dei quali non si è potuto effettuare una
valutazione della tracciabilità. In più, i locali non risultavano idonei
per attività di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande,
così come dichiarato nella relazione tecnica asseverata dal geometra,
esibita all’atto del controllo ispettivo, nella sua qualità di tecnico
incaricato dal gestore del pubblico esercizio. Dal controllo visivo,
formale e documentale, emergeva la non veridicità del contenuto delle
dichiarazioni di Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.),
inviate al Comune di Palermo e della Registrazione Sanitaria, rilasciata
dall’ASP 6 Palermo, e i locali in cui si svolgeva l’attività non dotati
della prescritta agibilità e della destinazione d’uso compatibile con
l’attività stessa.
Gli agenti hanno anche potuto constatare il cedimento di una parte
consistente del solaio dell’immobile e, in particolare, di quella
sovrastante i vani impiegati per la preparazione e lo stoccaggio degli
alimenti, oltre a un avvallamento del soffitto, costituito da travi in
legno, e vistose crepe sulle pareti. Criticità strutturali, queste,
attestate dal personale tecnico dei Vigili del Fuoco, intervenuto sul posto.
Il titolare/gestore aveva anche collocato all’esterno del pubblico
esercizio numerosi elementi di arredo e attrezzature a servizio
dell’attività, che occupavano illecitamente circa 28,40 mq. di suolo
pubblico, ostruendo quasi del tutto il portone di ingresso di un edificio e
l’intera carreggiata di via bara all’Olivella, con gravi problemi per la
sicurezza pubblica e il normale fluire della circolazione, sia pedonale che
veicolare.
In sede di sopralluogo, sono state anche accertate violazioni di norme e
modalità al Testo Unico Edilizia (D.P.R. 380/2001), nonché dei regolamenti
edilizi, consistenti nelle seguenti opere abusive: 1) L’immobile, privo di
destinazione d’uso, è stato destinato, illecitamente, a pubblico
esercizio, senza alcuna autorizzazione e/o richiesta; 2) E’ stata
effettuata la demolizione illecita di un muro portante per ampliare
illecitamente il vano destinato alla ristorazione con somministrazione di
alimenti e bevande e per la realizzazione indebita di una struttura edile
di ampliamento; 3) E’ stato realizzato illecitamente una struttura edile di
ampliamento. Inoltre, anche La SCIA di somministrazione di alimenti e
bevande e la SCIA sanitaria, sono state sottoposte a sequestro preventivo
perché nelle dichiarazioni e nelle asseverazioni che correlavano le
segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), il titolare e il
tecnico incaricato dichiaravano e attestavano falsamente l’esistenza dei
requisiti strutturali dell’immobile dell’attività.
Gli agenti intervenuti hanno ipotizzato nei confronti del titolare i
seguenti reati penali:
– Art. 5 lettera “b” della legge 283/62, per avere detenuto alimenti,
destinati all’alimentazione umana, in evidente cattivo stato di
conservazione e in ambienti, scaffalature, frigoriferi, in condizioni
precarie dal punto di vista igienico sanitario, senza tracciabilità e,
pertanto, pericolosi per la commestibilità;
– Art. 444 c.p. per commercio di sostanze alimentari nocive;
– Art. 515 c.p. per frode nell’esercizio del commercio;
– Art. 516 c.p. per vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
– Artt. 633 e 639 bis c.p. perché invadeva e occupava arbitrariamente suolo
pubblico con arredi vari, al fine di trarne profitto;
– Art. 639 c.p. per avere deturpato cose di interesse storico e artistico.
– Art. 81 c.p. perché commetteva più violazioni della stessa medesima
disposizione di legge.
– Art. 677 c.p. perché dai fatti preveduti nell’immobile del pubblico
esercizio;
– Art. 44 e 45 D.P.R. 380/01 Testo Unico Edilizia per l’edificazione
abusiva di una struttura edile di ampliamento dell’immobile;
– Art. 75 D.P.R. 380/01 Testo Unico Edilizia perché utilizzava una
struttura edile prima del rilascio del certificato di collaudo statico;
– Art. 95 D.P.R. 380/01 Testo Unico Edilizia perché utilizzava una
struttura edile prima del rilascio dell’autorizzazione antisismica.
Sempre nei confronti del titolare, ma in concorso con il geometra da lui
incaricato, si ipotizzano i seguenti reati penali:
– Artt. 75 e 76 lettera DPR 435/2000 per l’esibizione di un atto contenente
dati non rispondenti a verità;
– Art. 359 c.p. perché persone esercenti un servizio di pubblica necessità;
– Art. 481 c.p. per falsità ideologica commessa da persone esercenti un
servizio di pubblica necessità;
– Art. 482 c.p. per falsità materiale commessa dal privato;
– Art. 483 c.p. per falsità ideologica commessa dal privato in atto
pubblico.
– Art. 110 c.p. perché concorrono nel medesimo reato.
Applicate le seguenti contestazioni:
– Art. 6 comma 5 D.Lgs. n°193/07 in correlazione con i Reg. CE 852/04 e
853/04 perché non rispettava i requisiti generali di igiene, con verbale di
– Art. 6 comma 8 D.Lgs. n°193/07 in correlazione con i Reg. CE 852/04 e
853/04 perché ometteva di applicare le procedure del prescritto piano
dell’importo di euro 2.000,00;
– Art. 20 comma 1 e 4 C.d.S. – D.Lgs. n°285/1992 e ss.mm. ii. in
correlazione con l’art. 3 comma 16 della Legge n° 94/2009 perché occupava
illecitamente una porzione di suolo pubblico al fine di trarne profitto,
– Art. 6 comma 3 D.Lgs. 193/07 in correlazione con il Reg. CE 852/04 e
853/04 perché era sprovvisto della Scia Sanitaria esterna, con Verbale di
– Art. 19 comma 1 Regolamento Dehors D.C.C.C. 548/2022 perché sprovvisto
della necessaria concessione senza essersi conformato al Regolamento
300,00.
– Art. 6 comma 4 Regolamento Dehors D.C.C.C. 548/2022,* perché sprovvisto
del necessario Nulla Osta della Soprintendenza Beni Culturali, con verbale
– Art. 2 Regolamento Comunale Tosap perché installava a prospetto una tenda
solare priva della prescritta autorizzazione, con verbale di accertamento
– Art. 7 comma 1 Regolamento Comunale – D.Lgs. 507/93 perché installava un
impianto pubblicitario privo della prescritta autorizzazione, con verbale
– Art. 24 comma 1 DPR 380/01 perché l’immobile era privo del prescritto
dell’importo di euro 154,00;
– Art. 24 comma 1 DPR 380/01 perché l’immobile era privo del prescritto
dell’importo di euro 154,00.
Antonella Di Maggio
Ufficio Stampa
Comune di Palermo
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