(AGENPARL) - Roma, 10 Giugno 2026 - chiarezza ed equilibrio"
Scritto da Redazione, mercoledì 10 giugno 2026
Il Consiglio regionale della Toscana ha approvato oggi la proposta di legge
della Giunta regionale che modifica il Testo unico del turismo (l.r.
61/2024), introducendo una serie di interventi mirati per adeguare la
normativa alle recenti evoluzioni legislative e giurisprudenziali in tema
di professioni turistiche, semplificare gli adempimenti per operatori e
amministrazioni e fornire risposte concrete alle esigenze emerse dopo poco
più di un anno di applicazione della riforma.
"Con questo provvedimento – dichiara l'assessore al turismo, Leonardo
Marras – interveniamo in modo puntuale e pragmatico su alcuni aspetti del
nuovo Testo unico, recependo le indicazioni della Corte costituzionale,
introducendo ulteriori semplificazioni amministrative e risolvendo
questioni interpretative che erano state segnalate da Comuni, operatori e
associazioni di categoria. L'obiettivo è rafforzare un quadro normativo
moderno, chiaro ed efficace, capace di sostenere la competitività del
sistema turistico toscano e al tempo stesso garantire regole certe e
uniformi".
Tra le principali novità figura l'adeguamento della disciplina delle
professioni turistiche alla sentenza n. 196 del 2025 della Corte
costituzionale. La legge recepisce le formulazioni indicate dalla Corte in
materia di maestri di sci e guide alpine. Viene inoltre introdotta la
disciplina della nuova figura professionale dell'accompagnatore di media
montagna.
Un altro capitolo rilevante riguarda la cessazione delle attività
turistiche. La nuova legge chiarisce che la cessazione, sia comunicata
dall'interessato che accertata d'ufficio, comporta la decadenza del titolo
abilitativo o della comunicazione di avvio prevista dalla normativa. Ciò
consentirà alle amministrazioni di aggiornare con maggiore efficacia
elenchi e banche dati.
La legge interviene puntualmente anche sulle locazioni turistiche brevi. Da
un lato viene ampliata la platea dei Comuni nei quali potranno trovare
applicazione i criteri e i limiti previsti dall'articolo 59 del Testo
unico, estendendo gli strumenti di governo del fenomeno alle realtà
caratterizzate da elevata pressione turistica. Importanti novità inoltre
sul fronte della semplificazione amministrativa. Le comunicazioni di avvio,
variazione e cessazione delle locazioni turistiche in forma non
imprenditoriale saranno indirizzate direttamente agli Sportelli unici per
le attività produttive (SUAP).
L'intervento più significativo è però la revisione delle disposizioni
transitorie riguardanti le strutture ricettive che operano in immobili con
caratteristiche di civile abitazione. La legge elimina l'obbligo di
dimezzamento della capacità ricettiva per gli affittacamere e bed &
breakfast esistenti alla data di entrata in vigore del Testo unico (9
gennaio 2025) e collocati nello stesso edificio, salvaguardando i diritti
acquisiti dagli operatori già attivi. Viene inoltre chiarito che tali
limitazioni non si applicano alle residenze d'epoca esistenti alla stessa
data. Resta fermo il principio introdotto dal nuovo Testo unico e già
ritenuto conforme dalla Corte costituzionale: le nuove strutture ricettive
dovranno insediarsi esclusivamente in immobili con destinazione d'uso
turistico-ricettiva.
Per venire incontro alle esigenze delle numerose strutture esistenti alla
data di entrata in vigore del Testo unico (9 gennaio 2025) e alle
sollecitazioni dei Comuni, si è stabilito che tali strutture siano
esentate dall'obbligo, almeno finché non mutino le condizioni riguardanti
l'esercizio dell'attività o la titolarità dell'immobile; viene però
individuata una finestra temporale – fino al 31 dicembre 2027 – entro la
quale alle stesse strutture sarà garantita la possibilità di passare alla
destinazione d'uso turistico-ricettiva anche in deroga agli strumenti
urbanistici comunali.
Per accompagnare invece le strutture insediatesi in immobili residenziali
successivamente all'entrata in vigore del Testo unico e fino al 30 giugno
2026 ad una transizione ordinata verso il mutamento della destinazione
d'uso, favorendo l'operato delle Amministrazioni comunali e dando maggior
respiro agli operatori, si prevede un termine differito al 31 dicembre 2027
per l'adempimento dell'obbligo.
"Abbiamo ascoltato con attenzione le osservazioni dei Comuni e degli
operatori – conclude Marras – e costruito una soluzione che conferma gli
obiettivi strategici della riforma, ma rende più graduale e sostenibile il
percorso di adeguamento. Si tratta di un intervento che rafforza la
certezza del diritto, semplifica le procedure e offre risposte concrete a
chi investe e lavora nel turismo, senza rinunciare agli strumenti necessari
per governare un settore sempre più importante per l'economia toscana".
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