
(AGENPARL) – Mon 25 August 2025 – SETTORE VII VIGILANZA E SICUREZZA –
ORDINANZA
Oggetto: Istituzione di obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale in occasione della
competizione ciclistica a carattere agonistico denominata “44a Notturna Città di
Pordenone” programmata per mercoledì 27 agosto 2025.
N. cron. 443, in data 05/08/2025
IL FUNZIONARIO P.O.
Ciclistica Ottavio Bottecchia con sede in via Molinari n. 37 a Pordenone, intesa ad ottenere l’autorizzazione a
svolgere una gara ciclistica categoria giovanissimi in circuito chiuso, denominata “44a NOTTURNA CITTA’ DI
PORDENONE – Memorial Demetrio Moras e Giuseppe Vigilante” nella giornata di mercoledì 27 agosto 2025,
dalle ore 20.00 alle ore 24.00 circa, interessanti le seguenti strade dell’ambito Comunale: viale Trento,
piazza Risorgimento, viale Dante, P.zza Duca d’Aosta, via Cavallotti e viale Trento, da ripetersi più volte per
diverse categorie di atleti delle categorie M/F Giovanissimi G4-G5 e G6, Esordienti 1° – 2° anno, Allievi;
Rilevato che la competizione si svolge esclusivamente su tratti di strada all’interno dei confini comunali e
che, ai sensi dell’art. 9, del Codice della Strada, come novellato dalla Legge 9 aprile 2025, n. 58, la
competenza a rilasciare la prevista autorizzazione e a disporre la sospensione della circolazione in detta
fattispecie è attribuita al Sindaco;
Preso atto che la manifestazione sportiva accoglie il consenso e il patrocinio dell’Amministrazione
comunale;
Richiamato il proprio provvedimento Prot. Gen. Nr.67231/P del 05/08/2025, con il quale è stato autorizzato
lo svolgimento della gara ciclistica succitata ai sensi dell’art. 9 del Codice della Strada approvato con
Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
Ravvisato pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti atti a garantire la sicurezza dei
285, come modificato dalla Legge 9 aprile 2025, n. 58, la sospensione della circolazione del traffico veicolare
lungo tutto il percorso della competizione e negli ulteriori tratti delle strade, come di seguito individuati, al fine
di prevenire qualsiasi rischio per l’incolumità delle persone e garantire la sicurezza pubblica lungo tutto il
percorso di gara;
Vista la determinazione del Settore VII – VIGILANZA E SICUREZZA – numero cronologico 454 del 5 marzo
2025, a firma del dirigente dott. Maurizio Zorzetto, con la quale è stato confermato il conferimento
dell’l’incarico di Posizione Organizzativa dell’Unità Operativa Complessa “Servizio di Comando” al
sottoscritto, Commissario Superiore Danilo Dei Cas, fino al 30 novembre 2026;
Visti:
– l’articolo 5 comma 3, 6, 7, 9 e successive modificazioni del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 Codice della
Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione;
– l’art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ed il successivo Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.
Vista:
ORDINA
il giorno mercoledì 27 agosto 2025, al fine di consentire gli allestimenti dell’area di partenza/arrivo della
manifestazione e il regolare svolgimento della competizione ciclistica lungo il percorso di gara e nelle strade
in ogni caso interessate:
dalle ore 16.00 alle ore 24.00 e comunque fino a terminata necessità, è istituito il DIVIETO DI
SOSTA CON RIMOZIONE ambo i lati con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata, per tutti i
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veicoli eccetto quelli successivamente indicati, indipendentemente dall’eventuale possesso di
autorizzazioni in deroga, nelle seguenti vie o tratti di esse, nelle seguenti strade e piazze: Viale Trieste,
viale Trento, piazza Risorgimento, Viale Dante, P.zza Duca d’Aosta, Via Cavallotti;
Inoltre la sospensione della circolazione per lo svolgimento della competizione ciclistica denominata “44a
Notturna Città di Pordenone” lungo tutto il percorso di gara, riprodotto nell’autorizzazione suddetta, allegata
al presente provvedimento, di cui devono essere rispettate tutte le prescrizioni imposte, dovrà avvenire
secondo le seguenti modalità:
dalle ore 19.30 alle ore 24.00 e comunque fino a termine necessità è istituita LA SOSPENSIONE
TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE DEL PERCORSO, con segnaletica di DIVIETO DI TRANSITO per
tutti i veicoli eccetto quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione e dagli Organi di Polizia
preposti alla vigilanza, nelle seguenti Vie o Piazze: Viale Trento, Piazza Risorgimento, Viale Dante,
P.zza Duca d’Aosta, Via Cavallotti, Viale Marconi (con deviazione dei veicoli provenienti da Via
Beato Odorico in Viale Marconi con direzione Via XXX Aprile-Largo San Giovanni).
dalle ore 19.30 alle ore 24.00 e comunque fino a termine necessità è istituito il DIVIETO DI
ACCESSO all’intersezione Via Matteotti con Viale Marconi, con SENSO UNICO di marcia
consentito per i veicoli provenienti da via Matteotti, eccetto quelli successivamente indicati.
Conseguentemente alle intersezioni stradali limitrofe sono disposte le opportune deviazioni e chiusure alla
circolazione.
In ogni caso la sospensione totale della circolazione delle vie interessate alla competizione avrà la
durata strettamente necessaria allo svolgimento della manifestazione.
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
– è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto
interessato dal transito dei concorrenti;
– è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
– è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono
su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le
segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale
dell’organizzazione;
– è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada ove transita la gara.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i
divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto
soccorso, se non in emergenza.
Inoltre in deroga alla presente ordinanza, il Comando Polizia Locale, compatibilmente con le necessità
dell’organizzazione e in accordo con la stessa, potrà autorizzare il transito e la sosta di veicoli che presentino
comprovate necessità.
Altresì in considerazione delle esigenze di sicurezza della circolazione e al fine nel contempo di garantire il
regolare svolgimento della manifestazione e/o iniziativa oggetto della presente Ordinanza, il personale di
Polizia Locale:
– potrà anticipare o posticipare la chiusura o l’apertura delle aree interdette al transito veicolare,
– richiamata l’ordinanza sindacale n. 24 del 14 luglio 2006 e ss.mm. nonché l’ordinanza n. 38 del 9 ottobre
2007 e ss.mm, che disciplina la circolazione in Zona a Traffico Limitato, potrà consentire il transito in
piazza XX Settembre ai veicoli dei frontisti e residenti delle aree temporaneamente precluse alla
circolazione, con particolare riferimento ai veicoli in sosta nel parcheggio “Ex Domenicani – Licinio” (altresì
denominato parcheggio “Verdi”) di piazza XX Settembre.
DA’ ATTO
• che gli organizzatori assumono ogni responsabilità derivante dallo svolgimento della manifestazione ed in
particolare sollevano l’Amministrazione Comunale da qualsiasi richiesta di risarcimento danni a persone o
cose derivanti dalla manifestazione o subiti dai partecipanti o dagli spettatori a qualsiasi titolo;
• che il presente atto è in ogni caso accordato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo
degli organizzatori di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni
a beni dell’Amministrazione Comunale derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed
impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali;
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da quelli richiamati dagli artt. 68 e ss., e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o
impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della
manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, artt. 116 e ss., del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni dalla pubblicazione da chiunque via
abbia interesse, al Tribunale Amministrativo Regionale di Trieste, ovvero entro centoventi giorni, mediante
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto
1990, N. 241, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, N. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o
per violazione di Legge;
Ogni ordinanza in contrasto con la presente è sospesa.
La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio On-Line per 30 giorni consecutivi
DEMANDA
• All’A.S.D. Ciclistica Ottavio Bottecchia, con sede in via Grado n.7 a Pordenone, organizzatrice della
manifestazione sportiva, l’osservanza alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione Prot. Gen.
Nr.67231/P del 05/08/2025 con la quale è stata autorizzato lo svolgimento della gara ciclistica, che si
allega alla presente e ne fa parte integrante, di cui devono essere rispettate tutte le prescrizioni imposte.
In particolare si richiama il soggetto autorizzato:
a dare la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare ai residenti delle vie
interessate allo svolgimento della competizione, attraverso i mezzi di informazione ovvero attraverso
altre forme di pubblicità anche con avvisi a domicilio;
ad un’adeguata sorveglianza dell’area e delle strade impegnate dalla competizione, nonché dei
principali passi carrabili a servizio dei condomini, con proprio personale di provata capacità ed
esperienza, dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento.
• Al Settore VI OPERE PUBBLICHE E GESTIONE DEL TERRITORIO il compito rendere esecutiva la
presente ordinanza, mediante la l’installazione e apposizione della prescritta segnaletica stradale,
conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e dal D.M. del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, nonché l’eventuale posa di transenne, dissuasori o
manufatti per la separazione di corsie conformi al D.P.R n. 495 del 16 dicembre 1992, dotate di fasce
rifrangenti e supportate da idonei dispositivi luminosi intermittenti. Altresì dovrà provvedere alla loro
rimozione e disinstallazione al termine della manifestazione. Inoltre dovrà provvedere alla copertura
dell’eventuale segnaletica verticale in contrasto con il presente provvedimento. Qualora agli adempimenti
o ad alcuni di essi, tramite accordi operativi, venga incaricata l’organizzazione della manifestazione, nel
caso di posizionamento di segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata, deve essere prodotta
dichiarazione di avvenuta apposizione al Comando di Polizia Locale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, da