
(AGENPARL) – Fri 01 August 2025 COMUNICATO STAMPA n. 104/25
Lussemburgo, 1° agosto 2025
Sentenza della Corte nella causa C-600/23 | Royal Football Club Seraing
Calcio: la Corte sancisce il diritto, in particolare per i club e per i giocatori,
di ottenere un controllo giurisdizionale effettivo dei lodi arbitrali emessi
dal Tribunale arbitrale dello sport
I giudici degli Stati membri devono poter svolgere un controllo approfondito della compatibilità di tali lodi
arbitrali con le regole fondamentali del diritto dell’Unione
Nel settore del calcio, come in tante altre discipline sportive, l’assoggettamento delle controversi e all’arbitrato non è in
genere accettata liberamente, bensì imposta unilateralmente agli sportivi e ai club dalle associazioni internazionali,
come la Federazione calcistica internazionale (FIFA).
In tali circostanze, è indispensabile che il ricorso all’arbitrato non comprometta i diritti e le libertà che le norme
fondamentali del diritto dell’Unione garantiscono agli sportivi, ai club e, più in generale, a qualsiasi altra persona che
pratica uno sport professionistico o che esercita un’attività economica ad esso collegata. Questo è il motivo per cui la
Corte dichiara oggi che i giudici nazionali devono essere autorizzati a procedere, su domanda dei singoli o anche
d’ufficio, a un controllo giuridico approfondito della compatibilità dei lodi arbitrali del Tribunale arbitrale dello sport
(TAS) con l’ordine pubblico dell’Unione.
Inoltre, se una normativa nazionale o una normativa emanata da un’associazione sportiva imped isce ai giudici
nazionali di esercitare i loro poteri, tali giudici hanno l’obbligo di disapplicare tale normativa.
Nel 2015 un club belga, il Royal Football Club Seraing (RFC Seraing), ha concluso accordi di finanziamento con la
società maltese Doyen Sports, che prevedevano il trasferimento a quest’ultima di una parte dei diritti economici di
alcuni dei suoi giocatori. Ritenendo che questo tipo di contratti violasse il divieto imposto ai terzi di detenere diritti
economici sui giocatori, la FIFA ha inflitto al club varie sanzioni, vale a dire il divieto di registrare nuovi giocatori per
diversi periodi e un’ammenda. Tali sanzioni sono state confermate dal TAS, che è l’organo mondiale per la
risoluzione delle controversie nel settore dello sport, e successivamente dal Tribunal fédéral (Tribunale federale,
Svizzera).
Contestando la conformità delle norme della FIFA al diritto dell’Unione, il RFC Seraing ha successivamente adito i
giudici belgi. I giudici di merito hanno ritenuto che il lodo emesso dal TAS fosse definitivo e dotato di autorità di cosa
giudicata e che essi non potessero pertanto riesaminare tale questione di conformità. Investita della causa, la Cour
de cassation (Corte di cassazione, Belgio) ha deciso di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Essa chiede, in sostanza, se sia accettabile, alla luce del diritto dell’Unione, che ai giudici nazionali sia impedito, in
forza del principio dell’autorità di cosa giudicata, controllare un lodo arbitrale emesso dal TAS e conferma to dal
Tribunal fédéral svizzero, vale a dire da un giudice di un paese terzo che non ha la possibilità di sottoporre una
questione pregiudiziale alla Corte.
Direzione della Comunicazione
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La Corte dichiara che norme nazionali che attribuiscono all’autorità di cosa giudicata una portat a siffatta sono
contrarie al diritto dell’Unione. Infatti, l’applicazione di tali norme priva i singoli della possibilità di ottenere, da
parte dei giudici degli Stati membri, il controllo giurisdizionale effettivo di un siffatto lodo arbitrale.
In concreto, la Corte ricorda anzitutto che il ricorso da parte di singoli a un arbitrato è in linea di principio possibile,
aggiungendo tuttavia che, se tale arbitrato è destinato ad essere attuato all’interno dell’Unione, è necessario
garantire la sua compatibilità con l’architettura giurisdizionale dell’Unione e con il rispetto del suo ordine pubblico.
La Corte constata poi che, nel caso di specie, il lodo del TAS è stato emesso in applicazione di un meccanismo
arbitrale imposto unilateralmente da un’associazione sportiva internazionale (la FIFA), come avviene spesso nelle
controversie connesse allo sport.
Per tale ragione, la Corte dichiara che, al fine di garantire la tutela giurisdizionale effettiva degli sportivi, dei club e
degli altri singoli che possono essere interessati in ragione dell’esercizio di un’attività economica connessa allo sport
nel territorio dell’Unione, i lodi emessi dal TAS devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale
effettivo. Pertanto, sebbene possa essere validamente limitato al fine di tener conto delle specificità dell’arbitrato,
tale controllo deve in ogni caso consentire ai singoli di ottenere un controllo giurisdizionale approfondito della
compatibilità di tali lodi arbitrali con i principi e le disposizioni dell’ordine pubblico dell’Unione. Inoltre, deve
essere possibile ottenere provvedimenti provvisori e sottoporre un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
Infine, nel caso in cui si tratti di una violazione delle regole di concorrenza o di una libertà di ci rcolazione, i singoli
interessati devono poter chiedere a detti giudici non solo di accertare tale violazione e di ordinare il risarcimento del
danno che essa ha causato loro, ma anche di far cessare il comportamento che costituisce detta violazione.
Inoltre, la Corte aggiunge che un giudice nazionale ha l’obbligo di disapplicare di propria iniziativa qualsiasi
normativa nazionale o emanata da un’associazione sportiva che osti a una siffatta tutela giurisdizionale
effettiva dei singoli.
IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un
atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
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Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Troverete qui un video esplicativo della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla sentenza.
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