
(AGENPARL) – Thu 10 July 2025 OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO
ISEE DPCM 159/2013
Memoria della
Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con
Disabilità e Famiglie
Roma, 10 VII 202
FISH Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie
Sede legale: via Guidubaldo del Monte 61 – 00197 Roma
http://www.fishonlus.it
Premessa
La Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con disabilità e Famiglie già Federazione
Italiana per il Superamento dell’Handicap (FISH), attraverso un percorso condiviso con tutta la
rete associativa, ha elaborato le presenti osservazioni in merito alla revisione del DPCM 5
dicembre 2013, n. 159, che disciplina l’applicazione dell’Indicatore della Situazione Economica
Equivalente (ISEE). Tale strumento, centrale per l’accesso a numerose prestazioni sociali,
continua a produrre effetti distorsivi nei confronti delle persone con disabilità,
compromettendone l’effettivo esercizio dei diritti.
Nonostante gli interventi legislativi e giurisprudenziali degli ultimi anni abbiano chiarito la
natura non reddituale dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari connessi alla
disabilità, questi importi vengono ancora valorizzati nella componente patrimoniale dell’ISEE,
incidendo sulla giacenza media dei conti correnti. Ne derivano penalizzazioni inique per i
beneficiari, che si vedono esclusi da servizi e agevolazioni, pur trattandosi di risorse destinate a
compensare uno svantaggio strutturale e non a incrementare la ricchezza disponibile.
Le principali criticità segnalate dalla Federazione riguardano l’inclusione nel patrimonio
mobiliare di prestazioni come pensione e assegno di invalidità, indennità di accompagnamento,
indennità di frequenza e risarcimenti per danno biologico. Queste somme, benché escluse dal
reddito IRPEF, continuano a innalzare artificialmente l’indicatore della situazione economica,
spesso impedendo l’accesso a prestazioni fondamentali. Il caso dei risarcimenti vincolati da
giudice tutelare per minori ne è un esempio emblematico.
Alla luce di tali distorsioni, FISH chiede che:
siano escluse dal computo ISEE tutte le forme di trattamento legate alla condizione di
disabilità, anche nella componente patrimoniale;
sia riconosciuta ai minori con disabilità la possibilità di richiedere l’ISEE sociosanitario
(c.d. nucleo ristretto), attualmente riservata solo agli adulti;
siano escluse dal computo anche le risorse legate al “budget di progetto” previsto dal
D.lgs. 62/2024 e le forme di investimento collettivo o individuale, di natura nazionale o
estera.
utilizzo dell’ISEE sociosanitario per i figli maggiorenni beneficiari dell’Assegno Unico
estendendo tale previsione anche ai figli minorenni.
La Federazione rinnova pertanto l’invito a un intervento normativo coerente e risolutivo, che
restituisca all’ISEE la funzione di misura equa della reale condizione economica, senza
discriminare chi già si trova in una situazione di svantaggio oggettivo.
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Osservazioni in merito ad alcune criticità strutturali dell’attuale disciplina ISEE
1. Incidenza sul patrimonio mobiliare della pensione di invalidità e/o indennità di
accompagnamento accreditati sul conto corrente.
Le indennità riconosciute in ragione della disabilità, pur escluse dal computo del reddito ai fini
ISEE secondo le sentenze del Consiglio di Stato (nn. 838, 841, 842/2016) e il D.L. 42/2016
convertito in L. 89/2016, continuano tuttavia a incidere sull’indicatore patrimoniale. Tali somme,
accreditate su conto corrente, concorrono alla determinazione della giacenza media,
determinando un innalzamento dell’ISEE in modo improprio.
Questa dinamica colpisce duramente le persone con disabilità e le loro famiglie, che si trovano a
vedere penalizzate proprio le risorse percepite per compensare uno svantaggio. Il paradosso è
evidente: somme risarcitorie o previdenziali che non rappresentano un incremento di ricchezza
reale finiscono per influenzare negativamente l’accesso a prestazioni e servizi e rappresentano
una tassazione indiretta particolarmente odiosa.
Si ritiene necessario intervenire sulla normativa e sui meccanismi tecnici di calcolo della
giacenza media, prevedendo ad esempio conti correnti dedicati o esclusioni tracciabili, affinché
queste somme non vengano più computate nel patrimonio mobiliare ai fini ISEE.
2. Differenziazione della costituzione del nucleo familiare rilevante ai fini del calcolo
isee in base all’età della persona.
L’articolo 6 del DPCM 159/2013 consente alle persone maggiorenni con disabilità di richiedere
l’ISEE sociosanitario (nucleo ristretto), possibilità invece preclusa ai minori. Questa disparità si
traduce in una penalizzazione per i nuclei con figli minori con disabilità, ai quali viene applicato
l’ISEE ordinario, comprensivo anche della posizione del genitore non convivente.
La distinzione, pur prevista dalla norma, genera in concreto una disuguaglianza di trattamento
rispetto all’accesso alle medesime prestazioni agevolate. È quindi urgente estendere anche ai
minori con disabilità la possibilità di utilizzare il calcolo ISEE sociosanitario ristretto, superando
una discriminazione che incide su famiglie già in condizione di fragilità.
3. Maggiorazione del parametro della scala di equivalenza nel caso di componente con
disabilità.
L’attuale maggiorazione di 0,5 prevista nella scala di equivalenza per ogni componente con
disabilità non è proporzionata all’effettivo svantaggio economico che la condizione comporta per
l’intero nucleo familiare. Le famiglie con persone con disabilità affrontano maggiori spese,
minori opportunità lavorative, e più alti livelli di deprivazione materiale.
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Ricerche statistiche (tra cui ISTAT 2019) e approcci teorici come il capability approach
evidenziano la necessità di introdurre una scala di equivalenza più articolata, che tenga conto
della gravità della disabilità (che determinano costi molto diversi secondo la tipologia e la
complessità della condizione di disabilità, prodotti in gran parte dall’interazione negativa con
barriere, ostacoli e discriminazioni alla piena ed effettiva partecipazione alla società), della
numerosità del nucleo familiare e dell’impatto reale sulla qualità della vita. Serve quindi una
revisione dei parametri, che non si limiti a una maggiorazione simbolica, ma rifletta i bisogni
effettivi e il divario da colmare.
4. Isee e assegno unico
Nonostante l’art. 1, comma 2 del D.lgs. 230/2021 preveda chiaramente la possibilità di utilizzare
l’ISEE ristretto anche per i figli maggiorenni beneficiari dell’Assegno Unico Universale, nella
prassi INPS continua a richiedere in molti casi l’ISEE ordinario. Questo disallineamento è
motivato dalla Circolare INPS n. 23/2022, che omette illegittimamente il riferimento all’art. 6
del DPCM 159/2013.
Tale interpretazione restrittiva comporta l’erogazione di un importo minimo anziché di quello
massimo spettante, pur in presenza di documentazione conforme. Si richiede pertanto il
riallineamento della circolare INPS e delle prassi applicative locali al dettato normativo, per
garantire l’effettivo riconoscimento dell’ISEE ristretto a chi ne ha diritto.
Integrazioni e approfondimenti
Integrazione sull’articolo 6 del dpcm 159/2013 e altre considerazioni operative
In merito all’articolo 6 del DPCM 159/2013, si evidenzia il concreto rischio che l’attuale fase di
revisione del regolamento ISEE possa incidere negativamente su una delle poche disposizioni
che, negli ultimi anni, hanno effettivamente tutelato le persone con disabilità, in particolare adulte
e anziane. Tale norma rappresenta un presidio normativo essenziale per il calcolo dell’ISEE
ristretto, limitato al solo nucleo del beneficiario in condizioni specifiche. Ogni intervento su
questo articolo deve essere valutato con la massima cautela, anche alla luce delle posizioni
restrittive espresse da alcuni enti locali, come ANCI.
Al contrario, la proposta della Federazione va nel senso di un’estensione dell’articolo 6 anche ai
minori, sanando così una profonda disuguaglianza nella possibilità di accedere all’ISEE
sociosanitario.
Si propone inoltre di rafforzare la definizione di prestazioni sociosanitarie di cui all’articolo 1
del medesimo DPCM, attualmente così formulata:
«Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria»: prestazioni sociali agevolate assicurate
nell’ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con
disabilità e limitazioni dell’autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
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1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l’autonomia e la
permanenza nel proprio domicilio;
2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le
prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili
a domicilio;
3) atti a favorire l’inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni
spendibili per l’acquisto di servizi.”
Attualmente, prestazioni come la frequenza di un centro diurno socioassistenziale rischiano di
essere escluse dall’ISEE ristretto perché erroneamente considerate non riconducibili alla sfera
sociosanitaria. È indispensabile chiarire, anche sul piano normativo, che tali servizi rientrano a
pieno titolo tra quelli sociosanitari, poiché intervengono su una condizione di disabilità e non
semplicemente su un disagio sociale.
È opportuno richiamare l’attenzione su un ulteriore aspetto tecnico: all’interno dell’ISEE, i
trattamenti economici riconosciuti in ragione della disabilità – comprese le indennità, i
risarcimenti e le carte di debito erogate da amministrazioni pubbliche – non sono considerati
reddito, ma, una volta depositati su un conto corrente, determinano un innalzamento
dell’indicatore patrimoniale (ISP).
Prestazioni come la pensione di invalidità civile o l’indennità di accompagnamento, che servono
a compensare costi aggiuntivi e mancate entrate, finiscono per innalzare l’ISEE semplicemente
per effetto della loro permanenza sul conto corrente. Il medesimo effetto si verifica nel caso di
risarcimenti ricevuti, ad esempio, per danni da parto: somme spesso cospicue, vincolate a spese
di lungo periodo, che vengono impropriamente considerate patrimonio disponibile e vanno a
compromettere anche le posizioni ISEE di altri membri della famiglia, come fratelli o sorelle
della persona con disabilità.
Si propone di prevedere strumenti tecnici idonei a evitare questo effetto: ad esempio, conti
correnti dedicati o filtri per l’esclusione automatica di tali somme dalla giacenza media. Questo
correttivo appare urgente anche per sostenere il risparmio finalizzato al “durante e dopo di noi”,
che oggi risulta penalizzato in termini ISEE, disincentivando le famiglie a pianificare con
lungimiranza il futuro dei propri cari con disabilità.
La condizione di disabilità determina costi assai diversi per la famiglia a seconda della tipologia
della limitazione funzionale, la necessità di maggiori sostegni ed i costi sociali e sanitari a cui
rispondere. Si propone di definire un gruppo di lavoro nazionale che individui nuovi parametri
di calcolo dei costi legati alla condizione di disabilità da inserire nella definizione di nuovi criteri
di valutazione dell’ISEE.
Conclusioni
Alla luce delle criticità evidenziate, la Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con
Disabilità e Famiglie ribadisce la necessità di una revisione profonda e strutturale dell’attuale
disciplina ISEE, affinché essa rispecchi in modo più fedele la reale condizione economica e
sociale delle persone con disabilità e dei loro nuclei familiari.
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In particolare, si richiede che:
vengano definitivamente escluse, anche nella componente patrimoniale, tutte le
prestazioni economiche e i risarcimenti riconosciuti in ragione della disabilità;
sia estesa ai minori la possibilità di avvalersi dell’ISEE sociosanitario (nucleo ristretto),
in coerenza con i principi di equità e pari accesso ai servizi;
venga rivista la scala di equivalenza, valorizzando l’impatto effettivo della disabilità sulla
capacità economica e sulle spese familiari;
siano adeguate le prassi applicative, con particolare riferimento all’INPS, per garantire la
corretta applicazione dell’ISEE ristretto, anche ai fini dell’Assegno Unico Universale;
sia mantenuta e, se necessario, rafforzata la struttura dell’articolo 6 del DPCM 159/2013,
senza aprire margini a revisioni che ne compromettano la funzione di tutela;
si costituisca un gruppo di lavoro nazionale per definire nuovi parametri di calcolo dei
costi legati alla condizione di disabilità.
Tali interventi non rappresentano richieste di favore, ma l’attuazione concreta del principio di
uguaglianza sostanziale sancito dall’art. 3 della Costituzione, e sono indispensabili per restituire
al sistema ISEE la funzione per cui è stato concepito: uno strumento equo e coerente di accesso
ai diritti sociali e alle prestazioni pubbliche.
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