
(AGENPARL) – Wed 09 July 2025 Camera dei Deputati
XIX^ LEGISLATURA
Proposta di legge
CASU, SCHLEIN, BRAGA, BARBAGALLO, BAKKALI, GHIO, MORASSUT,
ASCANI, CARE’, DE LUCA, FORNARO, GIRELLI, GRIBAUDO, MALAVASI,
PANDOLFO, PELUFFO, PORTA, RICCIARDI TONI, ROGGIANI, ROSSI
ANDREA, SCARPA, SIMIANI.
Norme per garantire il diritto alla mobilità degli studenti
ONOREVOLI COLLEGHE, ONOREVOLI COLLEGHI! – La presente Proposta di legge mira a facilitare il
diritto alla mobilità degli studenti di età compresa tra 14 e 24 anni, garantendo supporti economici
specifici sia per i percorsi quotidiani degli studenti sia per quelli a lunga distanza per gli studenti
universitari fuori sede. L’obiettivo è quello di superare talune criticità che contraddistinguono il
trasporto degli studenti attraverso la promozione quanto più agevolata, fino alla gratuità, del trasporto
pubblico locale e di quello ferroviario per gli studenti fuori sede.
In particolare, con l’articolo 1, si introducono misure per garantire la mobilità quotidiana degli
studenti tra il luogo di residenza e la sede degli studi superiori o universitari. A tal fine è istituito un
fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 500 milioni di euro
a decorrere dal 2025, destinato ai suddetti studenti di età compresa tra 14 e 24 anni e con un ISEE
familiare non superiore a 30.000 euro.
Il fondo eroga un buono fino a 250 euro annui, o 300 euro se il percorso richiede l’uso di più mezzi,
da utilizzare per l’acquisto di abbonamenti annuali per il trasporto pubblico locale o regionale, inclusi
servizi ferroviari o marittimi. Il buono, nominativo e non cedibile, non incide sul reddito del
beneficiario e beneficia di una detrazione fiscale per eventuali spese superiori all’importo del buono.
I criteri e le modalità di accesso e di riparto del fondo saranno definiti da un decreto ministeriale entro
60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Con l’articolo 2, si introducono misure per assicurare agli studenti universitari fuori sede, qualora ad
una distanza superiore a 300 chilometri tra il luogo di residenza e la sede degli studi, la possibilità di
tornare a casa utilizzando un buono e degli sconti per l’acquisto di biglietti ferroviari.
A tal fine, si prevede l’istituzione di un Fondo, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
con una dotazione 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, per supportare gli studenti
universitari con residenza a oltre 300 km dalla sede di studi e con ISEE non superiore a 30.000 euro.
Tale fondo consente di ottenere un buono, fino a 250 euro annui, da utilizzare per l’acquisto di biglietti
del trasporto ferroviario nazionale per il tragitto tra residenza e università.
Inoltre, vengono stanziati ulteriori 100 milioni di euro annui per potenziare i servizi ferroviari,
garantendo sconti aggiuntivi tali da abbattere il costo base del biglietto di almeno il 50 per cento.
Con decreto ministeriale, da emanarsi entro 60 giorni, sono definite le modalità di accesso e
presentazione delle domande, nonché di emissione dei buoni e di rendicontazione da parte delle
aziende di trasporto ferroviario.
L’articolo 3, infine, reca la copertura finanziaria della Proposta di legge.
Proposta di legge
Art. 1
(Norme per la mobilità degli studenti di età compresa tra 14 e 24 anni di età)
1. Al fine di agevolare la mobilità degli studenti di età compresa tra 14 e 24 anni di età, sul percorso
tra il luogo di residenza e la sede degli studi, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 500 milioni di euro a decorrere dall’anno
2025.
2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, da ripartire ai sensi del comma 3, sono finalizzate a
riconoscere, nei limiti della dotazione disponibile e fino ad esaurimento delle risorse, un buono in
favore degli studenti di cui al comma 1, con ISEE familiare non superiore a 30.000 euro, da utilizzare
per l’acquisto di un solo abbonamento annuale valido per l’utilizzo, anche combinato, dei servizi di
trasporto pubblico locale o regionale, ivi compresi quello ferroviario o marittimo, utilizzabile nei
giorni di attività scolastica o universitaria e per il percorso tra il luogo di residenza e la sede degli
studi e, comunque, per un importo complessivo non superiore a 250 euro annui, elevato a 300 euro
qualora il tragitto ricomprenda l’utilizzo di più mezzi del servizio di trasporto pubblico locale o
regionale in ragione della distanza tra il luogo di residenza e la sede degli studi. Il buono reca il
nominativo del beneficiario e non è cedibile. Il buono non costituisce reddito imponibile del
beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, sulla spesa ulteriore, rispetto all’ammontare del buono, che sia stata sostenuta dal beneficiario
per l’acquisto dell’abbonamento.
3. Per le finalità di cui al comma 2, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede
di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti i criteri e le modalità per consentire agli studenti di cui al comma 1 l’utilizzo, anche combinato
dei mezzi del servizio di trasporto pubblico locale o regionale con un unico abbonamento. Con il
medesimo decreto sono definiti i criteri e le modalità per l’accesso al beneficio, nonché i criteri e le
modalità di riparto del medesimo fondo alle regioni, per la successiva assegnazione del beneficio agli
aventi titolo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si
provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 3.
Art. 2
(Norme per la mobilità di lunga percorrenza degli studenti fuori sede)
1. Al fine di mitigare l’impatto dei costi sostenuti dagli studenti universitari per l’utilizzo dei servizi
di trasporto ferroviario di lunga percorrenza tra il luogo di residenza e il luogo della sede degli studi
universitari qualora ad una distanza superiore a 300 chilometri, è istituito un fondo nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione pari a 150 milioni di
euro a decorrere dall’anno 2025. Il Fondo è finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione
disponibile e fino ad esaurimento delle risorse, un buono in favore degli studenti universitari con
ISEE familiare non superiore a 30.000 euro, da utilizzare per l’acquisto di biglietti del servizio di
trasporto ferroviario nazionale, esclusivamente per la tratta ferroviaria tra il luogo di residenza e la
sede degli studi universitari e, comunque, per un importo complessivo non superiore ad 250 euro
annui. Il buono reca il nominativo del beneficiario ed è utilizzabile per l’acquisto di uno o più biglietti
del servizio di trasporto ferroviario e non è cedibile. Il buono non costituisce reddito imponibile del
beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica
equivalente.
2. Al fine di potenziare i servizi previsti dal Contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario
passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico per la media e
lunga percorrenza, le risorse previste dallo stesso sono incrementate complessivamente di 100 milioni
di euro annui. Tali risorse sono destinate alla predisposizione di sconti aggiuntivi in favore degli
studenti universitari di cui al comma 1, a valere sulle offerte promozionali di acquisto di uno o più
biglietti previste dall’impresa di trasporto ferroviario, allo scopo di conseguire un abbattimento del
costo non inferiore al 50 per cento della tariffa base.
3. Con decreto del Ministro del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per
l’accesso al beneficio di cui al comma 1, le modalità di presentazione delle domande per il rilascio
del buono e di emissione del buono, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1,
nonché di rendicontazione da parte delle aziende di trasporto dei buoni annualmente emessi ed
utilizzati. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro, è destinata
alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio di
cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI Società generale d’informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa.
Eventuali economie derivanti dall’utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma
di cui al secondo periodo sono utilizzate per l’erogazione del beneficio di cui al comma 1.
3.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 250 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si
provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 3.
Art. 3
(Copertura finanziaria)
1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 750 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025,
si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 2.
2. Entro il 30 aprile 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa
pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese a carico del bilancio pubblico per
un ammontare pari a 750 milioni di euro per l’anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti
periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure
di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l’ambiente (SAD) di cui all’articolo 68 della
legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 31 maggio 2025, con provvedimento del Ministro
dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e
il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono individuati i sussidi di cui all’articolo 68 della legge
28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi
di spesa o maggiori entrate non inferiori a 750 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.