
(AGENPARL) – Wed 02 July 2025 https://www.aduc.it/articolo/processo+lento+colpa+giudice+giudice+paga_39463.php
————————-
Processo lento per colpa del Giudice? Il Giudice paga!
Tantissime volte sentiamo parlare di processi lumaca oppure far riferimento alla Legge Pinto, la Legge che riconosce un indennizzo ai cittadini quando qualsiasi tipo di processo dura troppo tempo al punto che la durata viene definita irragionevole.
Difficile spiegare il perché di questi tempi così lunghi ma sicuramente, in parte, dipende dalla farraginosità di alcune procedure e dalla mancanza di personale nei tribunali.
Alle volte capita che queste lungaggini siano causate da chi al processo prende parte ovvero dal Giudice.
Ebbene la Corte dei Conti con la sentenza n. 83 del 05 Giugno 2055 (1) ha stabilito che anche i Giudici rispondono del danno erariale. Si parla di danno indiretto, in caso di eccessiva durata del processo.
La Corte dei Conti ha condannato un magistrato a risarcire in parte al ministero della Giustizia l’indennizzo pagato a due cittadini coinvolti in un processo che aveva superato i limiti di ragionevole durata.
Il caso.
Occorre però precisare che in questo caso la condanna è dipesa dalla grave negligenza del giudice che, si legge negli atti di causa, “aveva rimesso la causa al collegio per la decisione senza avvedersi, in modo gravemente colposo, che agli atti del giudizio mancava il fascicolo di prime cure indispensabile per la decisione di appello”.
Questa “svista” aveva determinato un ritardo di due anni nella definizione del Giudizio.
Il magistrato, ovviamente, aveva presentato appello contro la sentenza di primo grado. Affermando che non si verteva in questo caso in una forma di negligenza che poteva legittimare la sua condanna, che, all’epoca dei fatti, la Legge non prevedeva che il consigliere istruttore, nel rimettere la causa al collegio, dovesse verificare che fosse matura per la decisione. E che comunque era compito della cancelleria acquisire il fascicolo della prima parte del giudizio.
La Corte dei Conti, ritenendo infondata la difesa del Magistrato, ha affermato che i magistrati possono essere chiamati a rispondere per danno erariale indiretto in virtù della sentenza n.385/1996 emessa dalla Corte Costituzionale.
Tale sentenza ha, infatti sancito, che nel corso dell’esercizio della funzione giudiziaria, un Magistrato è responsabile in tutte le sedi (civile, oltre che penale, ma anche amministrativa).
Inoltre anche le Sezioni Unite della Cassazione, tramite l’ordinanza n. 2370/2023, avevano affermato che «il magistrato ben può essere chiamato a rispondere per danni erariali dinanzi alla Corte dei conti. Sia per il detrimento cagionato nell’esercizio di funzioni amministrative che per danni derivati dall’esercizio di funzioni giurisdizionali»
Sulla base di questi principi, e precedenti giurisprudenziali, la Corte dei Conti ha stabilito che il magistrato avrebbe dovuto verificare la necessità dell’ammissione di prove e dunque l’esistenza agli atti del giudizio di appello del materiale probatorio acquisito in primo grado, prima di rimettere la causa al collegio.
Sara Astorino, legale, consulente Aduc
COMUNICATO STAMPA DELL’ADUC
URL: http://www.aduc.it
============