
(AGENPARL) – Thu 26 June 2025 COMUNICATO STAMPA n. 79/25
Lussemburgo, 26 giugno 2025
Sentenza della Corte nelle cause riunite C-776/23 P | Commissione/Spagna, C-777/23 P |
Commissione/Banco Santander e a., C-778/23 P | Commissione/Sociedad General de Aguas de
Barcelona, C-779/23 P | Commissione/Telefónica e Iberdrola e C-780/23 P | Commissione/Ferrovial e a.
(Partecipazioni indirette)
La Corte conferma l’annullamento della decisione della Commissione che
ha dichiarato illecito il regime fiscale spagnolo di deduzione delle
acquisizioni di partecipazioni indirette in società estere
Nel 2002 è entrato in vigore in Spagna un nuovo regime in materia di imposta sulle società. Tale regime permetteva
alle società che avevano acquisito partecipazioni in una società estera di dedurre dalla base imponibile, tramite
ammortamento, l’avviamento finanziario risultante da una siffatta acquisizione di partecipazioni. A seguito di quesiti
rivoltile da membri del Parlamento europeo, la Commissione europea ha risposto, all’inizio del 2006, che tale regime
non ricadeva sotto le norme dell’Unione in materia di aiuti di Stato .
Tuttavia, nel 2007, la Commissione ha deciso di esaminare più accuratamente il regime fiscale in questione. Con
decisione del 28 ottobre 2009, relativa alle acquisizioni di partecipazioni effettuate all’interno dell’Unione, e con
decisione del 12 gennaio 2011, relativa alle acquisizioni di partecipazioni in società stabilite al di fuori dell’Unione
(«decisioni iniziali»), detta istituzione ha dichiarato che le misure in questione costituivano aiuti di Stato
incompatibili con il mercato interno. Essa ha così ordinato alle autorità spagnole di recuperare tali aiuti. Tuttavia, la
Commissione ha permesso, a determinate condizioni, di continuare ad applicare il regime in alcuni casi (principio
della tutela del legittimo affidamento) 1 .
I ricorsi proposti contro le decisioni iniziali da varie società non hanno avuto esito positivo 2 .
Nel luglio 2013, la Commissione ha esaminato una nuova interpretazione del regime fiscale in questione
formalizzata in un parere vincolante comunicato dalle autorità spagnole a detta istituzione. Ad avviso della
Commissione, tale interpretazione estendeva il regime iniziale all’avviamento finanziario risultante da
acquisizioni di partecipazioni indirette in imprese straniere tramite acquisizioni di partecipazioni dirette in
holding estere. Con decisione del 15 ottobre 2014, la Commissione ha concluso che questa nuova misura fiscale
era un aiuto nuovo incompatibile con il mercato interno. Di conseguenza, essa ha preteso che la Spagna
ponesse fine a tale regime di aiuti e recuperasse gli aiuti concessi a titolo di quest’ultimo 3 .
La Spagna e varie società interessate hanno chiesto e ottenuto dal Tribunale dell’Unione europea
l’annullamento della decisione della Commissione del 15 ottobre 2014 4 .
La Commissione ha impugnato dinanzi alla Corte le sentenze mediante le quali il Tribunale ha annullato la decisione
di detta istituzione.
La Corte respinge le impugnazioni della Commissione.
La Corte osserva che risulta esplicitamente dalle decisioni iniziali che le eccezioni agli obblighi di cessazione
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degli aiuti e di recupero degli stessi riguardano le acquisizioni di partecipazioni sia dirette che indirette.
Poiché la legittimità di tali decisioni iniziali è stata definitivamente accertata, il Tribunale doveva, così come ha fatto,
dedurne che queste ultime vertevano sui due tipi di acquisizioni di partecipazioni. Questi due tipi di partecipazioni
sono dunque tutelati dal legittimo affidamento riconosciuto dalla Commissione nelle decisioni iniziali.
Inoltre, il principio della certezza del diritto osta a che la Commissione qualifichi le deduzioni fiscali
dell’avviamento finanziario risultante dalle acquisizioni di partecipazioni indirette come nuovo regime di aiuti di
Stato messo in atto illegittimamente.
IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di
giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa
è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere
decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia; in caso contrario, rinvia la causa al
Tribunale, vincolato dalla decisione emanata dalla Corte in sede di impugnazione.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
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V. i comunicati stampa della Commissione in merito all’adozione delle suddette decisioni del 28 ottobre 2009 e del 12 gennaio 2011.
Con sentenze del 7 novembre 2014, Autogrill España/Commissione, T-219/10, e Banco Santander e Santusa/Commissione, T-399/11 (v. comunica to
stampa n. 145/14), il Tribunale ha annullato le decisioni iniziali della Commissione, avendo ritenuto che non tutte le condizioni cumulative per poter
constatare l’esistenza di un aiuto di Stato, segnatamente quella del carattere selettivo della misura, fossero soddisfatte. La Commissione ha proposto
delle impugnazioni dinanzi alla Corte di giustizia contro le due citate sentenze del Tribunale. Con sentenza del 21 dicembre 2016, Commissione/World
Duty Free Group e a., C-20/15 P e C-21/15 P (v. comunicato stampa n. 139/16), la Corte ha annullato le sentenze del Tribunale e ha rinviato le cause a
quest’ultimo. Con sentenze del 15 novembre 2018, Deutsche Telekom/Commissione, T-207/10, Banco Santander/Commissione, T-227/10, Sigma
Alimentos Exterior/Commissione, T-239/11, Axa Mediterranean/Commissione, T-405/11, Prosegur Compañía de Seguridad/Commissione, T-406/11,
World Duty Free Group/Commissione, T-219/10 RENV, e Banco Santander e Santusa/Commissione, T-399/11 RENV (v. comunicato stampa n. 175/18),
il Tribunale ha confermato le decisioni iniziali della Commissione. Le società interessate e la Spagna hanno proposto delle impugnazioni dinanzi alla
Corte. Con sentenze del 6 ottobre 2021, Sigma Alimentos Exterior/Commissione, C-50/19 P, World Duty Free Group e Spagna/Commissione, C-51/19 P
e C-64/19 P, Banco Santander/Commissione, C-52/19 P, Banco Santander e a./Commissione, C-53/19 P e C-65/19 P, Axa Mediterranean/Commissione,
C-54/19 P, e Prosegur Compañía de Seguridad/Commissione, C-55/19 P (v. comunicato stampa n. 170/21), la Corte ha respinto le impugnazioni, così
che le cause concernenti le decisioni iniziali della Commissione hanno avuto fine.
V. il comunicato stampa della Commissione in merito all’adozione di tale decisione.
Sentenze del 27 settembre 2023 nelle cause Spagna/Commissione, T-826/14; Banco Santander e Santusa/Commissione, T-12/15; Abertis
Infraestructuras e Abertis Telecom Satélites/Commissione, T-158/15; Ferrovial e a./Commissione, T-252/15; Sociedad General de Aguas de
Barcelona/Commissione,
T-253/15;
Telefónica/Commissione,
T-256/15;
Arcelormittal
Spain
Holding/Commissione,
T-257/15;
Mediterranean/Commissione, T-258/15, e Iberdrola/Commissione, T-260/15 (v. comunicato stampa n. 148/23).
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