
(AGENPARL) – Tue 08 April 2025 Ai sigg. s·indaci e Commissari straordinari
Ai sigg. Segretari comunali
Ai sigg. Responsabili dell’Ufficio Elettorale
dei Comuni di
CAPA CCIO PAESTUM
CASTELNUOVO DI CONZA
ISPANI
SANT’ANGELO A FASANELLA
Ai sigg. Sindaci e Commissario prefettizio
Ai sigg. Segretari comunali
Ai sigg. Responsabili dell’Ufficio Elettorale
dei Comuni della Provincia non interessati
dal rinnovo degli organi elettivi
LORO SEDI
Ai sigg. Presidenti delle Commissioni e
Sottocommissioni Elettorali Circondariali
LORO SEDI
Ai sigg. Dirigenti degli Uffici Pubblici
della provincia
LORO SEDI
Al sig. Presidente della Corte di Appello
di SALERNO
Ai sigg. Presidenti dei Tribunali di
SALERNO
NOCERA INFERIORE
VALLO DELLA LUCANIA
LAGONEGRO
Al sig. Questore
Al sig. Comandante provinciale dei Carabinieri
Al sig. Comandante provinciale della Guardia di Finanza
SALERNO
Salerno, data del protocollo
Al Sig. Direttore Generale
dell’Azienda Sanitaria Locale
SALERNO
(per i profili di interesse indicati al punto F) della presente circolare)
Ai Sigg. Rappresentanti dei Partiti e Movimenti Politici
della Provincia
LORO SEDI
OGGETTO: Elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario di
domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, con eventuale turno di ballottaggio per
l’elezione dei sindaci nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025.
Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale.
Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione.
Revisione straordinaria delle liste elettorali.
Pubblicazione e affissione dei manifesti di convocazione dei comizi per le
elezioni amministrative.
Partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini dell’Unione
Europea residenti in Italia.
Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile
l’allontanamento dall’abitazione.
Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all’estero.
In vista delle elezioni amministrative previste nei comuni delle regioni a statuto
ordinario per domenica 25 e lunedì 26 maggio 2025, con eventuale turno di ballottaggio per
l’elezione dei sindaci nei giorni di domenica 8 e lunedì 9 giugno 2025 – che in questa
provincia interessano i soli comuni i cui organi elettivi devono essere rinnovati per motivi
diversi dalla scadenza del mandato – la Direzione Centrale per i Servizi Elettorali del
Ministero dell’Interno ha diramato la circolare n. 19/2025 per richiamare le principali
disposizioni e i primi adempimenti di maggiore urgenza per l’organizzazione del
procedimento elettorale.
La cennata Direzione Centrale, con la medesima circolare, ha inoltre informato che,
con deliberazione della Giunta regionale siciliana n. 92 del 19 marzo 2025, negli stessi
giorni è stata fissata la data del primo turno e dell’eventuale turno di ballottaggio per le
elezioni amministrative della tornata annuale 2025 nei comuni interessati della Regione
Sicilia.
Per una più agevole consultazione, si riporta l’elenco di tutti i contenuti richiamati
nella presente circolare:
A) Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale:
B) Divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attivita di comunicazione:
C) Revisione straordinaria delle liste elettorali:
D) Pubblicazione e affissione del manifesto di convocazione dei comizi per le elezioni
amministrative:
E) Partecipazione al voto per le elezioni comunali dei cittadini dell Unione Europea
residenti in Italia�
F) Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile
1 allontanamento dall abitazione;
G) Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all’estero.
********
A) PARITA’ DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA
CAMPAGNA ELETTORALE
Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l’arco della campagna elettorale, si
applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso
ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.
Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei
provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla
Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi
e dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di
convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, «è fatto
divieto a tutte le amminis�razioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad
§�l?/’i.é( ‘– _;:;.,z
‘../�éé-
xi.,u«M(“f.ttfch/Cj;:
4′}7..-/7(:
ctf · rétk//2é2
.l – :3{1,,,ur-lcd’, cc–n f/4′ 8:./4· !l’::.,,..?d’ e �n,xt-lkP:;/é-c:,·u· s/4//c-iad’
eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace
assolvimento delle proprie funzioni».
Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l’art. 29, comma 6, della legge
25 marzo 1993, n. 8 1, ai sensi del quale «è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni
di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività
istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la
durata della stessa».
C) REVISIONE STRAORDINARIA DELLE LISTE ELETTORALI
In tutti i comuni interessati allo svolgimento delle elezioni amministrative in oggetto,
è disposto l’inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all’art.
32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull’elettorato attivo).
Per la regolare esecuzione della revisione, il responsabile dell’ufficio elettorale
comunale, nella veste di ufficiale elettorale, procederà entro martedì 8 aprile 2025,
secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto dì convocazione dei comizi, a
cancellare i nomi degli elettori che sì siano trasferiti in un altro comune.
Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la
propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di
immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di
un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014,
in attuazione del decreto del Ministro dell’interno 12 febbraio 2014.
In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all’altro, il comune
di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro
di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre
2000, n. 299).
Entro giovedì 10 aprile 2025, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della
votazione, in cui in ciascun comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il
responsabile dell’ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l’iscrizione nelle proprie
liste dei nomi degli elettori immigrati già cancellati da altri comuni.
Entro l’anzidetto termine del 10 aprile 2025, il responsabile dell’ufficio elettorale
comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall’art. 32, primo comma, n.
2 e 3, del citato D.P.R. n. 223/ 1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto
elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell’autorità giudiziaria),
nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune,
a norma dell’art. 41 del medesimo testo unico.
Entro domenica 20 aprile 2025, decimo giorno successivo a quello di affissione del
manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell’art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il
responsabile dell’ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei
nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la
votazione (da intendersi domenica 25 maggio, in quanto lunedì 26 maggio costituisce
prosecuzione delle operazioni di votazione), non avranno compiuto il diciottesimo anno di
età, trasmettendo una copia dell’elenco alla commissione elettorale circondariale per i
conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la
seconda copia dell’elenco stesso nell’albo pretorio online e depositando la terza copia nella
segreteria del comune.
Entro venerdì 25 aprile 2025, trentesimo giorno antecedente quello della votazione,
ai sensi dell’art. 32, quarto comma, del D.P.R. n. 223/ 1967, dovranno essere apportate alle
liste elettorali le variazioni di cui al medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti
l’acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il
riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.
Ai sensi dell’art. 32, sesto comma, del D.P.R. n. 223/ 1967, i comuni di emigrazione o
quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, rispettivamente, a cancellare dalle liste i
nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o a iscrivere nelle liste
stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di
iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a
quello della loro adozione: di tale deposito si darà pubblico avviso con manifesto del
sindaco da pubblicare nell’albo pretorio online del comune e da affiggere in altri luoghi
pubblici. Con le stesse modalità e nei medesimi termini, i comuni provvederanno a
depositare, previo pubblico avviso, i provvedimenti di iscrizione nelle liste elettorali
conseguenti all’acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della
maggiore età oppure al riacquisto di tale diritto a seguito della cessazione di cause ostative.
Entro sabato 10 maggio 2025, quindicesimo giorno antecedente quello della
votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.
Entro lo stesso termine di sabato 10 maggio 2025, il responsabile dell’ufficio
elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all’art. 5, comma 5-bis, del decreto
legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le
variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in
caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.
Si richiama l’attenzione anche sul disposto dell’art. 4, comma 2, del sopracitato
D.P.R. n. 299/2000, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera
elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.
I comuni non interessati alle consultazioni in oe:getto dovranno soprassedere dalla
effettuazione della revisione straordinaria, a meno che non vengano direttamente attivati da
uno dei comuni interessati allo svolgimento delle consultazioni stesse a seguito di
trasferimento della residenza. provvedendo in tal caso alle opportune annotazioni nelle liste
elettorali concernenti le cancellazioni e iscrizioni con riferimento ai termini di martedì 8
aprile. per le cancellazioni, e di giovedì 10 aprile. per le iscrizioni.
D) PUBBLICAZIONE E AFFISSIONE DEL MANIFESTO DI CONVOCAZIONE
DEI COMIZI PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Il giorno di giovedì 10 aprile 2025 (45 ° giorno antecedente quello della votazione),
ai sensi dell’articolo 18, primo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nei comuni in
cui si svolgeranno le elezioni amministrative si dovrà provvedere alla pubblicazione
all’albo pretorio online e all’affissione in altri luoghi pubblici del relativo manifesto di
convocazione dei comizi, con il quale si dà avviso agli elettori della data della votazione e
degli orari di apertura del seggio.
Si allega, in formato “word”, il modello di manifesto di convocazione dei comizi per
le elezioni comunali (modello n. 8/COM), che il comune potrà utilizzare, come campione,
per provvedere alla stampa di un numero di esemplari preferibilmente pari a due per ogni
sezione elettorale, più scorta.
E) PARTECIPAZIONE AL VOTO PER LE ELEZIONI COMUNALI DEI
CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA RESIDENTI IN ITALIA
I comuni interessati al rinnovo elettivo vorranno dare massima pubblicizzazione alle
disposizioni che consentono la partecipazione al voto per le elezioni comunali (ed
eventualmente circoscrizionali) dei cittadini comunitari ivi residenti, previa iscrizione nelle
liste elettorali aggiunte (decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197).
Dovrà essere evidenziato il termine perentorio di martedì 15 aprile 2025 (quinto
giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali)
entro il quale dovrà essere presentata, al comune di residenza, la domanda di iscrizione nelle
apposite liste elettorali aggiunte da parte dei cittadini dell’Unione europea che non ne
abbiano fatto richiesta in precedenza.
Nel caso in cui tale istanza contenga anche la richiesta di iscrizione anagrafica ai
sensi dell’art. 1, comma 2, lettera c), del predetto decreto legislativo n. 197/1996, il comune
deve provvedere immediatamente agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni di
residenza dei cittadini dell’Unione europea, anche ai fini dell’eventuale ripristino della
posizione anagrafica precedente.
Si porta all’attenzione dei comuni, affinché ne diano informazione nei modi ritenuti
più opportuni ai cittadini comunitari ivi residenti, che già dallo scorso anno è disponibile il
servizio di invio online, tramite l’area riservata del portale ANPR (raggiungibile
all’indirizzo https://www.anagrafenazionale.intemo.it), della richiesta di iscrizjone nelle
liste elettorali aggiunte comunali da parte dei cittadini comunitari stessi. L’ufficiale
elettorale avrà accesso alle richieste presentate tramite ANPR, mediante la funzione
“Richieste di iscrizione liste elettorali trasmesse dai cittadini UE”, disponibile nella sezione
“Liste elettorali” dell’applicazione Web di ANPR, le cui istruzioni operative sono
disponibili nell’area Documentazione tecnica del portale ANPR.
Le specifiche tecniche dei web services, per l’integrazione del flusso relativo al
servizio in questione con gli applicativi gestionali, sono disponibili al seguente link:
https ://github.com/italia/anpr/issues/4480.
F) VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITÀ CHE NE
RENDANO IMPOSSIBILE L’ALLONTANAMENTO DALL’ABITAZIONE
Le disposizioni sul voto domiciliare (art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1,
convertito dalla legge 27 gennaio 2006 n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009,
n. 46) sono previste in favore degli elettori «affetti da gravissime infermità, tali che
l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile» anche con l’ausilio dei
servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del
seggio da parte delle persone con disabilità, e di quelli «affetti da gravi infermità che si
trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali
tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione». Tali disposizioni, per le elezioni
comunali. si applicano solo nel caso in cui i richiedenti dimorino nell’ambito territoriale
del proprio comune di iscrizione elettorale.
L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del proprio comune un’espressa
dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui
dimora in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data di votazione,
ossia fra martedì 15 aprile e lunedì 5 maggio 2025. Tale ultimo termine (5 maggio), in
un’ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi di
carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative del comune stesso che
deve provvedere alla raccolta del voto a domicilio.
La domanda di ammissione al voto domiciliare (che, per le elezioni comunali, vale
anche per l’eventuale turno di ballottaggio) deve indicare l’indirizzo dell’abitazione in cui
l’elettore dimora e, possibilmente, un recapito telefonico e deve essere corredata di copia
della tessera elettorale e di idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario
medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale.
Si richiama, sul punto, l’attenzione del sig. Direttore Generale dell’ASL Salerno
affinché venga assicurato un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. In
particolare, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta
formulazione normativa di cui all’art. 1 d�l sopracitato decreto-legge n. 1/2006.
Si richiamano, in quanto applicabili le disposizioni preclusive di cui all’art. 41,
settimo comma, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, secondo le quali i funzionari medici
designati al rilascio dei certificati «non possono essere candidati né parenti fino al quarto
grado di candidati».
G) SPEDIZIONE
ALL’ESTERO
CARTOLINA-AVVISO
ELETTORI
RESIDENTI
Entro il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del manifesto
di convocazione dei comizi elettorali, e quindi entro mercoledì 30 aprile 2025, ai sensi
dell’art. 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, deve essere spedita, con il mezzo postale più
rapido, a tutti gli elettori residenti all’estero, a cura del comune di iscrizione elettorale, una
cartolina-avviso recante, tra l’altro, l’indicazione dei giorni e orari della votazione.
Gli esemplari di cartoline-avviso saranno consegnati da questa Prefettura ai Comuni
interessati alle consultazioni elettorali di cui trattasi, non appena pervenuti dall’Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Si richiama l’attenzione dei sigg. Sindaci, Segretari comunali e Ufficiali elettorali
comunali e Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, sugli
adempimenti relativi alla revisione straordinaria delle liste elettorali (lettera C).
Le Amministrazioni comunali interessate al turno elettorale vorranno prestare
particolare attenzione su tutti i contenuti della presente circolare.
Si richiama, infine, la particolare attenzione dei sigg. rappresentanti delle forze
politiche, degli organi di stampa ed emittenti radiotelevisive locali e delle altre pubbliche
amministrazioni in sede locale sulle disposizioni di cui alle lettere A) e B) della presente
circolare.