
Nel corso dell’assemblea annuale della Gran Loggia, tenutasi ad aprile 2022 a Rimini, il Grande Oriente d’Italia ha approvato lo Statuto della Fondazione Grande Oriente d’Italia Onlus. L’evento, dal forte impatto istituzionale e simbolico, ha rappresentato un momento chiave nella storia recente della massoneria italiana.
Un’assemblea che ha scolpito nuovi confini
Durante la sessione a Rimini, l’assemblea ha sancito l’adozione dello Statuto della Fondazione Onlus. Tale documento, che regola il funzionamento dell’Ente, rimane per il momento in vigore secondo la disciplina contenuta nella lettera “B” dell’atto costitutivo, in attesa dell’entrata in vigore delle disposizioni del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
La revisione delle schede elettorali e il ribaltamento del risultato
In seguito alla revisione delle schede elettorali da parte della Commissione Elettorale Nazionale (CEN) – organo interno al GOI incaricato di verificare le votazioni e, se necessario, revisionare il conteggio – il risultato delle elezioni che aveva visto Leo Taroni eletto è stato ribaltato a favore del candidato sconfitto Antonio Seminario, proclamandolo alla carica di Gran Maestro (Presidente). Tuttavia, questa decisione non è passata inosservata e ha innescato ricorsi e molta amarezza all’interno del GOI.
Già dal 28 ottobre 2024, il dott. Stefano Bisi, attraverso un comunicato stampa, aveva evidenziato la necessità di variare il legale rappresentante pro tempore, invocando la cosiddetta “prorogatio imperi”. E questo a seguito di un ricorso presentato al Tribunale di Roma, il giudice della sedicesima sezione, il dott. Maurizio Manzi, ha emesso ordinanza cautelare il 25 ottobre 2024, sospendendo sia il verbale della CEN dell’8 marzo 2024 sia il verbale di nomina del 5 aprile 2024, sottoscritto dal Presidente uscente, dr. Stefano Bisi. Nonostante tutto ciò, alla data del 21 novembre 2024 il legale rappresentante della Fondazione risulta ancora essere Antonio Seminario, anche se la sua nomina a Gran Maestro – e di conseguenza la presidenza sia del GOI che della Fondazione – rimane sospesa dal Tribunale di Roma.
Questioni statutarie e la mancata iscrizione al RUNTS
Un aspetto particolarmente interessante riguarda la redazione del bilancio della Fondazione Grande Oriente d’Italia Onlus, predisposto secondo le disposizioni del D.Lgs. 117/2017. Tuttavia, nonostante la corretta applicazione della disciplina contabile prevista dal Codice del Terzo Settore, l’Ente non risultava ancora iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) alla data del 2 ottobre 2024.
L’atto costitutivo prevede che, con l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, lo statuto allegato sotto la lettera “B” venga abrogato e sostituito da un nuovo testo (allegato sotto la lettera “C”). Invece, il decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 aveva fissato il 23 novembre 2021 come data di operatività del RUNTS, rendendo obbligatoria l’iscrizione della Fondazione nel Registro. Alla data del 2 ottobre 2024, il mancato adempimento di questo obbligo evidenzia una situazione di violazione della normativa vigente, in quanto l’Ente continua a operare applicando il regime del D.Lgs. 117/2017 senza aver formalizzato l’iscrizione (?agenparl.eu).
In risposta a tale situazione, la Prefettura di Roma ha ricevuto, tramite PEC, un aggiornamento sulla situazione economico-patrimoniale dell’Ente, come previsto dall’art. 5 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. In quella comunicazione la Prefettura di Roma si invitava la Fondazione a provvedere all’iscrizione nel RUNTS oppure, in alternativa, a modificare l’atto costitutivo per eliminare ogni riferimento alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, mantenendosi così regolarmente iscritta al Registro delle Persone Giuridiche detenuto dalla Prefettura stessa.
Va altresì ricordato che il Ministero dei beni e delle attività culturali ha espresso parere favorevole al riconoscimento giuridico della Fondazione il 12 febbraio 2021, confermando la legittimità dell’ente, seppur non pienamente adeguato dal punto di vista normativo.
Il ruolo degli organi di controllo: Dubbi e preoccupazioni
Un ulteriore punto critico riguarda l’effettivo esercizio delle funzioni di controllo all’interno della Fondazione. Dal verbale del consiglio della Fondazione del 29 aprile 2024 risulta che al Presidente del GOI sia conferita la rappresentanza legale dell’Ente e l’autorizzazione a stipulare atti di ordinaria e straordinaria amministrazione nei confronti di soggetti terzi. Tale concentrazione di poteri solleva il dubbio se l’organo di controllo abbia effettivamente svolto il proprio compito oppure se sia stato privato di qualsiasi potere di verifica e indirizzo.
Da sottolineare che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto dalle stesse persone della Giunta amministrativa del GOI.
Verso una maggiore trasparenza e vigilanza
Alla luce di tutte queste osservazioni, diventa urgente e necessario un intervento da parte delle autorità competenti, in primis della Prefettura di Roma e della Guardia di Finanza, per verificare la corretta gestione della Fondazione Grande Oriente d’Italia Onlus e assicurare il rispetto delle normative vigenti. Per garantire una adeguata vigilanza, si auspica che gli Enti preposti alla verifica e ai controlli intervengano sulle attività svolte e un aggiornamento sulla situazione economico-patrimoniale, in modo da favorire una maggiore trasparenza verso gli affiliati del GOI e l’opinione pubblica.
Questo articolo intende fornire una panoramica dettagliata delle recenti vicende che hanno interessato il Grande Oriente d’Italia e la sua Fondazione Onlus, evidenziando le problematiche elettorali, le questioni statutarie e la necessità di una maggiore trasparenza gestionale.