
(AGENPARL) – ven 31 gennaio 2025 [cid:image001.png@01DB05EF.A3CC7610]
Corte di giustizia dell’Unione europea
Agenda
Dal 3 al 9 febbraio 2025
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Martedì 4 febbraio 2025 – h. 9.00
Sentenza nella causa C-158/23 Keren (NL)
(Politica d’asilo – Status di rifugiato o di protezione sussidiaria – Accesso alle strutture di integrazione – Obbligo di integrazione civica)
Un cittadino eritreo è arrivato nei Paesi Bassi all’età di 17 anni ed è stato riconosciuto come beneficiario di protezione internazionale. Quando ha compiuto 18 anni, le autorità olandesi lo hanno informato dell’obbligo, previsto dalla legge olandese, di seguire un corso di integrazione civica. Ciò significava dover superare, in linea di principio entro tre anni, tutte le parti dell’esame di integrazione civica. Il termine è stato prorogato di un anno in totale, con la motivazione che egli aveva soggiornato a lungo in un centro di accoglienza per richiedenti asilo e seguito una formazione. Tuttavia, il giovane eritreo non ha frequentato alcuni dei corsi ed esami previsti e non ha superato quelli che ha frequentato.
Le autorità gli hanno inflitto un’ammenda di 500 euro e ordinato di rimborsare interamente il prestito di 10.000 euro concessogli dalle autorità per finanziare i costi del programma di integrazione civica, poiché egli non aveva completato il programma entro il termine stabilito. In seguito, il cittadino è stato esonerato dall’obbligo di superare con successo il programma perché, in quel momento, si era impegnato a sufficienza per completarlo. Tale esenzione non pregiudica tuttavia il suo obbligo di pagare l’ammenda e di rimborsare il prestito.
Il cittadino si è rivolto ai tribunali olandesi, ed è stato il Consiglio di Stato olandese a decidere di sottoporre alla Corte di giustizia delle questioni pregiudiziali sulla compatibilità del sistema olandese con la direttiva sulla protezione internazionale.
Mercoledì 5 febbraio 2025 – h. 9.30
Sentenze nelle cause T-1033/23 Polonia / Commissione (PL), T-830/22 Polonia / Commissione (PL) e T-156/23 Polonia / Commissione (PL)
(Esecuzione di un’ordinanza del vicepresidente della Corte – Condanna al pagamento di una penalità per ogni giorno di ritardo nell’attuazione delle misure necessarie all’esecuzione dell’ordinanza – Mancata adozione da parte della Polonia delle misure necessarie all’esecuzione di un’ordinanza – Recupero dei crediti mediante compensazione – Ricorso di annullamento)
Il 1° aprile 2021, la Commissione europea ha presentato alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento contro la Polonia per far dichiarare che alcune modifiche legislative all’organizzazione della giustizia in Polonia, adottate nel dicembre 2019, violano il diritto dell’Unione.
Nell’ambito del procedimento, la Corte ha ordinato alla Polonia, in particolare, di sospendere l’applicazione di alcune disposizioni nazionali contestate dalla Commissione. Non avendo dato esecuzione a questa misura provvisoria, il 27 ottobre 2021 la Polonia è stata condannata a pagare alla Commissione una penalità giornaliera di un milione di euro. La penalità giornaliera ha iniziato a decorrere dal 3 novembre 2021.
Il 9 giugno 2022, per conformarsi alla misura provvisoria imposta dalla Corte, la Polonia ha adottato una legge. Il 21 aprile 2023, la Corte ha ritenuto che tale modifica legislativa consentisse, in misura significativa, di attuare la misura provvisoria. Di conseguenza, l’importo della penalità è stato ridotto a 500.000 euro al giorno a partire dal 21 aprile 2023.
In assenza dei pagamenti delle penalità giornaliere da parte della Polonia, la Commissione ha periodicamente recuperato queste somme compensandole con vari crediti detenuti dalla Polonia nei confronti dell’Unione.
In secondo luogo, la Polonia sostiene che la modifica legislativa che ha giustificato il dimezzamento della penalità ha preceduto la decisione della Corte del 21 aprile 2023. Pertanto, dal 15 luglio 2022 al 20 aprile 2023, la Commissione non avrebbe potuto più richiedere il pagamento di 1 milione di euro al giorno. La Polonia chiede quindi l’annullamento parziale delle decisioni della Commissione nella misura in cui si riferiscono al 50% dei crediti compensati per il periodo sopra indicato.
Mercoledì 5 febbraio 2025 – h. 9.30
Sentenza nella causa T-743/21 Ryanair / Commissione (TAP II ; aiuti per il salvataggio ; COVID-19) (EN)
(Aiuti di Stato – compagnie aeree – COVID-19)
Nel giugno 2020, il Portogallo ha notificato alla Commissione una misura di aiuto a favore di Transportes Aéreos Portugueses SGPS (TAP SGPS), società madre e azionista al 100% della compagnia aerea TAP Air Portugal. L’aiuto notificato, con uno stanziamento massimo di 1,2 miliardi di euro, riguarda un contratto di prestito tra il Portogallo come prestatore, TAP Air Portugal come prestatario e TAP SGPS come garante. Con questo intervento, il Portogallo intendeva mantenere il beneficiario in attività per sei mesi, tra luglio e dicembre 2020.
Il 10 giugno 2020, la Commissione ha adottato una decisione in cui concludeva che la misura in questione costituiva un aiuto di Stato. Tuttavia, essa ha dichiarato la misura compatibile con il mercato interno.
La compagnia aerea low-cost Ryanair ha impugnato questa decisione iniziale dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. Con sentenza del 19 maggio 2021, il Tribunale ha annullato la decisione in quanto la Commissione non aveva indicato se TAP SGPS apparteneva a un gruppo di imprese più ampio, con le conseguenze che ciò avrebbe potuto avere sulle sue difficoltà finanziarie. Il Tribunale ha dato alla Commissione la possibilità di adottare una nuova decisione entro due mesi per rimediare a queste carenze. A tal fine, esso ha sospeso gli effetti dell’annullamento fino all’adozione della nuova decisione.
Il 16 luglio 2021, la Commissione ha adottato una nuova decisione approvando l’aiuto. Essa ha ritenuto che TAP SGPS era idoneo a ricevere un aiuto per il salvataggio.
Ryanair ha impugnato la nuova decisione davanti al Tribunale.
Giovedì 6 febbraio 2025 – h. 9.30
Conclusioni nella causa C-492/23 Russmedia Digital e Inform Media Presse (RO)
(Commercio elettronico – Direttiva 2000/31/CE – Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 – Responsabilità dei prestatori di servizi intermedi – Prestatore di servizi della società dell’informazione che agisce anche come responsabile del trattamento dei dati personali)
Nel 2018, è stato pubblicato un annuncio su Publi24.ro (sito web della società Russmedia), un mercato online, in cui si affermava che una persona (X) offriva servizi sessuali. L’annuncio conteneva foto e un numero di telefono provenienti dai social network della vittima, i quali sono stati utilizzati senza il suo consenso. Russmedia ha rimosso rapidamente l’annuncio, ma esso è stato copiato su altri siti. X ha sporto denuncia contro Russmedia.
La Corte d’appello di Cluj (Romania) ha rinviato la questione alla Corte di giustizia dell’Unione europea per chiarire le responsabilità del gestore di un mercato online in questo caso.
Questa agenda propone una selezione di cause di possibile interesse mediatico che saranno trattate nei prossimi giorni, con una breve descrizione dei fatti che vi hanno dato origine.
Si tratta di un’iniziativa della Sezione italiana dell’Unità Stampa e Informazione, di carattere non ufficiale e non esaustivo, che in nessun modo impegna la Corte di giustizia dell’Unione europea
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Sofia Riesino
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