
(AGENPARL) – mar 07 gennaio 2025 COMUNICATO N. 95/DIV – 7 GENNAIO 2025
95/323
CAMPIONATO SERIE C NOW 2024–2025
GARE DEL 4, 5 e 6 GENNAIO 2025
Si riportano i risultati delle gare disputate il 4, 5 e 6 Gennaio 2025
2^ GIORNATA RITORNO
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ATALANTA U23
FERALPISALO’
L.R. VICENZA
LECCO
PADOVA
PRO PATRIA
PRO VERCELLI
TRIESTINA
VIRTUS VERONA
GIRONE B
ARZIGNANO V.
NOVARA
RENATE
PERGOLETTESE
TRENTO
CALDIERO TERME
GIANA ERMINIO
LUMEZZANE
UNION CLODIENSE
ALCIONE MILANO
AREZZO
CARPI
GUBBIO
LEGNAGO SALUS
PIANESE
PINETO
TERNANA
TORRES
VIRTUS ENTELLA
VIS PESARO
MILAN FUTURO
LUCCHESE
CAMPOBASSO
ASCOLI
SESTRI LEVANTE
PERUGIA
PONTEDERA
PESCARA
RIMINI
GIRONE C
ACR MESSINA
AZ PICERNO
BENEVENTO
CROTONE
FOGGIA
GIUGLIANO
JUVENTUS NEXT GEN
LATINA
SORRENTO
TURRIS
AUDACE CERIGNOLA
TRAPANI
CATANIA
CAVESE
TEAM ALTAMURA
AVELLINO
CASERTANA
TARANTO
MONOPOLI
POTENZA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante
dell’A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nelle sedute del 6 e 7 gennaio 2025 ha adottato le
deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:
GARE DEL 4, 5 e 6 GENNAIO 2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare della seconda giornata di ritorno del Campionato i
sostenitori delle Società ACR MESSINA, AREZZO, AUDACE CERIGNOLA, AVELLINO,
CARPI, CATANIA, CAVESE, FOGGIA, GIUGLIANO, GUBBIO, L.R. VICENZA, LECCO,
PIANESE, SPAL, TARANTO, TORRES e TRIESTINA hanno, in violazione della normativa di
cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
– intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi di altre società o di altri Destinatari, ovvero
esposto striscioni ritenuti da questo Giudice di non particolare gravità;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le
circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei
confronti delle Società di cui alla premessa
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
CATANIA per avere, i suoi sostenitori (circa il 90%) posizionati nel Settore Curva
Nord Ospiti, intonato, al 30° minuto del primo tempo, un coro offensivo ed
insultante nei confronti di tifosi di altra società ripetuto consecutivamente per due
minuti, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella
decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del
Frosinone Calcio, deve essere qualificato quale insulto becero e di pessimo
gusto, che, direttamente o indirettamente, ha comportato offesa, denigrazione o
insulto per motivi di origine territoriale, ma non idoneo a porre in essere un
comportamento discriminante.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e la
particolare odiosità della condotta posta in essere, rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi
adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
TARANTO
A) per avere i suoi sostenitori (circa l’90%) posizionati nel Settore Curva Sud
Ospiti, intonato, al 21° minuto e al 40° minuto del secondo tempo, due cori
oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti:
1. nell’aver lanciato, dal 43° minuto al 45° minuto del primo tempo, diciannove
petardi di elevata intensità e tre fumogeni nel recinto di gioco, senza
conseguenze;
95/324
2. nell’aver lanciato, al termine del primo del primo tempo con le squadre negli
spogliatoi, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza
conseguenze;
3. nell’aver lanciato, al 3° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata
intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
4. nell’aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, un petardo di elevata
intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
5. nell’aver lanciato, al 9° minuto e al 10° minuto del secondo tempo, tre petardi
di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;
6. nell’aver lanciato, al 21° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di
gioco, senza conseguenze;
7. nell’aver danneggiato le porte dei bagni dei tifosi ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti,
rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono
verificate conseguenze pregiudizievoli [ulteriori rispetto ai danneggiamenti sub 7)]
e considerati i modelli organizzativi adottati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.
documentazione fotografica – obbligo di risarcimento se richiesto).
AMMENDA € 1.000,00
FOGGIA
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del
primo tempo, due fumogeni sul terreno di gioco, senza conseguenze;
B) per avere, durante tutto il minuto di raccoglimento, la totalità dei suoi
sostenitori presenti nella Curva Nord e nella Curva Sud, intonato cori oltraggiosi
nei confronti di istituzioni calcistiche.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che
non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi
attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 900,00
TRIESTINA
A) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa il 70%), presenti nel Settore Curva
Furlan, intonato, al 26° e al 77° minuto della gara, un coro oltraggioso nei
confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per due volte nella prima circostanza
e per una volta nella seconda;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Furlan, integranti
pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere fatto esplodere, al 68°
minuto della gara, un petardo nel proprio Settore vicino ad un giovane tifoso così
provocando a carico dello stesso una sensazione di stordimento e rendendo
necessario l’intervento dei sanitari accorsi in loco e il trasferimento presso il
presidio infermieristico della Curva Furlan per i successivi controlli.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi
compresa la pericolosità dello scoppio del petardo operato nei pressi del tifoso) e
considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
95/325
AMMENDA € 800,00
CARPI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest,
integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 45°
minuto del secondo tempo, una bottiglietta di plastica con tappo e piena d’acqua
sul terreno di gioco, senza conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono
verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
CAVESE per avere i suoi sostenitori (circa il 70%), posizionati nel Settore Curva
Nord, intonato, al 40° minuto del secondo tempo, un coro minaccioso e
oltraggioso nei confronti delle Forze dell’Ordine.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3,
C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società
sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati modelli organizzativi
adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).
AMMENDA € 200,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per
fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’aver divelto sette seggiolini, posti all’interno del Settore
Ospiti.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13,
comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli
organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. c.c., supplemento r. c.c.,
documentazione fotografica – obbligo di risarcimento danni se richiesto).
FERALPISALO’ per non avere assicurato l’erogazione dell’acqua calda negli
spogliatoi riservati alla Quaterna Arbitrale al termine della gara.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, artt. 13, comma 2, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti (r. Arbitrale).
PRO PATRIA per avere, circa il 30% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore
Popolari Scoperti Locali, intonato, al 10° minuto del secondo tempo, un coro
oltraggioso nei confronti delle Istituzioni Calcistiche, ripetuto per quattro volte.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13,
comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (r.
proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE
CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A
TUTTO IL 17 GENNAIO 2025 ED € 500,00 DI AMMENDA
95/326
MENGA MICHELE
(VIS PESARO)
per avere, al 31° minuto del primo tempo, tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto proferiva una frase offensiva nei suoi confronti per contestarne
l’operato.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PALMI GIACOMO
(PIANESE)
per avere, al 35° minuto del primo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e, gesticolando, pronunciava una
frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
ESPOSITO ANDREA
(TEAM ALTAMURA)
per avere, al 23° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto protestava veementemente nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S.,
valutate le modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
FORMISANO ALESSANDRO
(PIANESE)
AMMONIZIONE (III INFR)
FOSCHI LUCIANO
(RENATE)
AMMONIZIONE (I INFR)
TERNI CHRISTIAN
(JUVENTUS NEXT GEN)
COLLABORATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
PESCE SIMONE
(LUMEZZANE)
per avere, al 13° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva e protestava platealmente nei suoi
confronti per contestarne l’operato.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e
36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina
95/327
aggiuntiva).
COLLABORATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
MICALLO GIOVANNI
(TRAPANI)
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
LEPRI TOMAS
(RIMINI)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un
calciatore avversario, in quanto, in reazione ad un fallo subito, senza alcuna possibilità di
giocare il pallone in quanto il gioco era stato interrotto, lo colpiva di striscio e con un gesto di
media intensità con i tacchetti esposti sul fianco destro, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta, ivi compresa la natura del gesto posto in essere, e
considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico
dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere, la delicatezza della
parte del corpo attinta e la perpetrazione del gesto a gioco fermo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SIEGA NICHOLAS
(RENATE)
per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva
nei confronti di un calciatore avversario, in quanto, con il pallone a distanza di gioco, lo
colpiva in scivolata all’altezza della caviglia, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le
modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una
parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la
pericolosità della condotta posta in essere.
MASALA ALESSANDRO
(TORRES)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro in quanto, si alzava dalla panchina e lanciava una bottiglietta d’acqua in terra in
segno di protesta verso una decisione arbitrale.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e
36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
GAGLIOLO RICCARDO
DE CIANCIO RODRIGO FACUNDO
EL KADDOURI OMAR
COPPOLA FRANCESCO
(ASCOLI)
(AZ PICERNO)
(SPAL)
(VIS PESARO)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V
INFR)
95/328
INVERNIZZI ANDREA
BOFFELLI ANDREA
OBRIC RELJA
SOUNAS DIMITRIOS
KONATE’ AMARA
PASINI NICOLA
MACCA FEDERICO
SANDON THOMAS
PALMISANI LORENZO
YABRE MOUSTAPHA
GERMINARIO GIANLUCA
NOVELLA MATTIA
PITOU JONATHAN HUGO
RIVIERA CORRADO
DAFFARA MANUEL
(ALCIONE MILANO)
(ARZIGNANO V.)
(ATALANTA U23)
(AVELLINO)
(CAVESE)
(FERALPISALO’)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(L.R. VICENZA)
(LUCCHESE)
(MONOPOLI)
(PINETO)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(RENATE)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
ITALENG NGOCK JONATHAN
BENEDETTI AMEDEO
(PONTEDERA)
(TRAPANI)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
KRAPIKAS TITAS
RIGHETTI SAMUELE
TASCONE MATTIA
SIMONETTI PIER LUIGI
FIGOLI MATTEO
VANO MICHELE
PIANA LUCA
LEVERBE MAXIME JEAN R
STANGA LUCA
SAPORITI EDOARDO
CANNAVARO ADRIAN
LISI FRANCESCO
MORUZZI BRANDO
ODJER MOSES
BASSOLI ALESSANDRO
CARRIERO GIUSEPPE MATTIA
CASTELLANO FABIO
MANFRIN GIANNI
BENTO MARTINS DE J AFONSO
DI PAOLA MANUEL
(ACR MESSINA)
(AREZZO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CARPI)
(CASERTANA)
(CAVESE)
(L.R. VICENZA)
(LECCO)
(LUCCHESE)
(NOVARA)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PIANESE)
(SPAL)
(TRAPANI)
(TURRIS)
(VIRTUS VERONA)
(VIS PESARO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
CARRETTA MIRKO
CALDORE MARCO
SILVESTRI LUIGI
(CASERTANA)
(GIUGLIANO)
(TRAPANI)
AMMONIZIONE (VII INFR)
95/329
BERTINI MARCO
PALMIERO LUCA
ANASTASIO ARMANDO
QUAINI ALESSANDRO
SILVA PERTINHES JONATHAN
RUGGERI GIACOMO
MONTEVAGO DANIELE
BROSCO RICCARDO
PIEROZZI EDOARDO
LADINETTI RICCARDO
NICCO GIANLUCA
DI MARIO STEFANO
(ASCOLI)
(AVELLINO)
(CATANIA)
(CATANIA)
(CROTONE)
(LEGNAGO SALUS)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PESCARA)
(PONTEDERA)
(PRO PATRIA)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
GUCCIONE FILIPPO
PAGLINO STEFANO
ZENNARO MATTIA
NDOJ EMANUELE
SANDRI MATTIA
SCHIMMENTI EMANUELE
DEL CARRO ANDREA
ROLANDO EUGIO MATTIA
CANNAVO’ KEVIN
(AREZZO)
(CASERTANA)
(FERALPISALO’)
(LATINA)
(MILAN FUTURO)
(POTENZA)
(RENATE)
(TEAM ALTAMURA)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (III INFR)
NDIR MAME ASS
PICCINOCCHI MARIO
GIGLI NICOLO’
COZZOLI FRANCESCO
DEL LUNGO TOMMASO
ENRICI PATRICK
GORI GABRIELE
TALIA ANGELO
JIMENEZ CASTILLO KALEB JOEL
VIGLIOTTI GIANLUCA
CAMIGLIANO AGOSTINO
LAMESTA ALESSANDRO
MASALA MICHELE
PADULA CRISTIAN
PALUMBO MARTIN
BOCIC MILOS
DORE SALVATORE
POLITO VINCENZO
BOMBAGI FRANCESCO
REGAZZETTI SAMUELE
SCANZI MATTEO
COUBIS ANDREI
LONGO SAMUELE
PACE FEDERICO
(ACR MESSINA)
(ALCIONE MILANO)
(AREZZO)
(ASCOLI)
(ATALANTA U23)
(AVELLINO)
(AVELLINO)
(BENEVENTO)
(CATANIA)
(CAVESE)
(FOGGIA)
(GIANA ERMINIO)
(GIUGLIANO)
(GIUGLIANO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(LATINA)
(LECCO)
(LECCO)
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
(LUMEZZANE)
(MILAN FUTURO)
(MILAN FUTURO)
(MONOPOLI)
95/330
VALENTI BRUNO
FERRARIS ANDREA
SIMEONI LUCA
IEZZI ROBERTO
DI NOLFO FRANCESCO
GHEZZI ANDREA
PICCOLI MARCO
FURNO CRISTIANO
ONETO EDOARDO
BUMBU JONATHAN
MINESSO MATTIA
ROMEO FEDERICO
OLIVIERI MARCO
SANTINI CLAUDIO
(MONOPOLI)
(PESCARA)
(PIANESE)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(RENATE)
(RIMINI)
(SESTRI LEVANTE)
(SESTRI LEVANTE)
(TEAM ALTAMURA)
(TEAM ALTAMURA)
(TERNANA)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (II INFR)
SANTORO SALVATORE
TOSCA ALIN DORINEL
SCORZA CHRISTIAN
CASARINI FEDERICO
GEGA ERTIJON
FATICANTI GIACOMO
BASILI DAMIANO
VAN RANSBEECK KENNETH
DI SOMMA VINCENZO
BIDAOUI SOUFIANE
SCHIRRU GIAMMARCO
ACAMPA DAVIDE
MARTELLA BRUNO
IDDA RICCARDO
NANNI NICOLA
DI COSMO LEONARDO
NELLI JACOPO
MOLINA JUAN IGNACIO
(AREZZO)
(BENEVENTO)
(CAMPOBASSO)
(CARPI)
(CATANIA)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(PERGOLETTESE)
(PONTEDERA)
(SORRENTO)
(SPAL)
(TARANTO)
(TEAM ALTAMURA)
(TERNANA)
(TORRES)
(TORRES)
(TRENTO)
(UNION CLODIENSE)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MARINO ANTONIO
BOLOCA GABRIELE
CAMPESAN ELIA
VELASQUEZ SANTIAGO
SCAPPINI STEFANO
NARDI NICCOLO
CAPASSO CIRO
STOPPA MATTEO
VESENTINI FILIPPO
NICHETTI MARCO EMILIO
CARTANO RAFFAELE
MAGRASSI ANDREA
BATTOCCHIO CRISTIAN DAMIAN
RUSSINI SIMONE
(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(ARZIGNANO V.)
(AUDACE CERIGNOLA)
(CALDIERO TERME)
(CARPI)
(CASERTANA)
(CATANIA)
(FERALPISALO’)
(GIANA ERMINIO)
(LUCCHESE)
(MILAN FUTURO)
(MONOPOLI)
(PADOVA)
95/331
SPAGNOLI ALBERTO
ANTON ANDREI ANTONIO
FEDELE MATTEO
HRAIECH SABER
MALOMO ALESSANDRO
ALFONSO ENRICO
(PADOVA)
(PRO VERCELLI)
(SESTRI LEVANTE)
(TRAPANI)
(TRAPANI)
(VIRTUS VERONA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi
con le modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società.
Pubblicato in Firenze il 7 Gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
95/332