(AGENPARL) – sab 04 gennaio 2025 ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA NAPOLI
RICORRONO
contro
– RegioneCampania, in persona del Presidente della Giunta Regionale p.t.;
– Consiglio Regionale della Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;
per l’accertamento dell’illegittimità e conseguente annullamento:
a) dell’atto con cui il Consiglio Regionale della Campania è stato convocato nella sessione antimeridiana (ore 10:30 – 13:30) del giorno 5 novembre 2024, onde procedere alla trattazione di provvedimenti diversi rispetto agli atti di programmazione economico-finanziaria, in tal modo violando quanto previsto dall’art. 111, comma 2, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale;
b) delle deliberazioni adottate dal Consiglio Regionale della Campania all’esito della suddetta seduta antimeridiana del 5 novembre 2024;
2) di tutti gli atti istruttori, preparatori e/o presupposti rispetto a quelli sopra elencati.
FATTO
I -I ricorrenti sono Consiglieri Regionali della Campania, eletti all’esito delle Elezioni svoltesi in data 20 e 21 settembre 2020 (con la specificazione che i Sigg. Rescigno, Tommasetti, Piccerillo, Amente e Cascone sono subentrati, nel corso degli anni 2022 e 2023, in seguito a decadenza ovvero dimissioni di Colleghi delle medesime Liste elettorali).
In particolare:
– il ricorrente Severino Nappi è Presidente del Gruppo Consiliare d’opposizioneLega Campania, di cui sono componenti i Sigg. Antonella Piccerillo, Carmela Rescigno ed Aurelio Tommasetti sono componenti;
– il ricorrente Cosimo Amente è Presidente del Gruppo Consiliare d’opposizioneFratelli d’Italia, di cui sono componenti i Sigg. Nunzio Carpentieri, Raffaele Maria Pisacane ed Alfonso Piscitelli;
– il ricorrente Livio Petitto è Presidente del Gruppo Consiliare d’opposizioneModerati e Riformisti – UDC, nPSI, Cdl, di cui sono componenti i Sigg. Stefano Caldoro e Massimo Grimaldi (Vicepresidente);
– i Sigg. Maria Muscarà e Francesco Cascone sono componenti del Gruppo Consiliare Misto.
II –Con l’atto impugnato sub a) dell’epigrafe, il Consiglio Regionale della Campania è stato convocato, per il giorno 5 novembre 2024, in due sessioni:
– la sessione antimeridiana (dalle ore 10:30 alle ore 13:30), per l’esame (ed eventuale approvazione) di distinti disegni e proposte di legge – tra i quali la proposta di legge “Disposizioni in materia di ineleggibilità alla carica di Presidente della Giunta Regionale, in recepimento dell’art. 2, comma 1, lett. f), della legge 2 luglio 2004, n. 165” e la proposta di legge “Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) e alla legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 (Interventi di rilancio e sviluppo dell’economia regionale nonché di carattere ordinamentale ed organizzativo” – nonché per procedere alla nomina di componenti ed Organi di Enti regionali e non;
– la sessione pomeridiana (dalle ore 14:30 alle ore 16:30), per la trattazione del “Documento di Economia e Finanza della Regione Campania – DEFRC 2025-2027” (cfr. atto di convocazione).
Prima che avesse inizio la discussione in Aula, i Gruppi di minoranza – ai quali, come esposto, appartengono i ricorrenti – hanno presentato una “questione pregiudiziale” ai sensi dell’art. 67, comma 4, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale (in atti), con cui è stata contestata la convocazione del Consiglio della ridetta sessione antimeridiana, alla quale avrebbe fatto seguito – come detto – la seduta pomeridiana per la trattazione del DEFRC, in quanto platealmente violativa del comma 2 dell’art. 111 del medesimo Regolamento – rubricato Sessioni di bilancio del Consiglio regionale – a tenore del quale “Nei giorni lavorativi antecedenti le sessioni (di bilancio ndr) non si svolgono altre sedute del Consiglio, salvo che per la trattazione di provvedimenti urgenti e indifferibili”.
Tuttavia, tale questione pregiudiziale non è stata approvata dal Consiglio Regionale, che – quindi – ha proceduto allo svolgimento della seduta e, conclusivamente, alla discussione dell’intero programma dei lavori consiliari, con la trattazione ed approvazione degli argomenti all’ordine del giorno, ivi compresi i suddetti progetti di legge.
Va aggiunto che, a seguito del respingimento della questione pregiudiziale sulla legittimità della seduta, i Consiglieri dei gruppi dell’opposizione hanno abbandonato l’Aula e, quindi, non hanno partecipato al voto.
*****
Il modus procedendiadottato dall’Organo consiliare è illegittimo e, per l’effetto, parimenti illegittime si palesano le deliberazioni adottate dallo stesso nel corso della seduta antimeridiana del 5 novembre 2024.
Ne consegue la necessità di proporre il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi in
DIRITTO
I – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 111, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA. VIOLAZIONEDELL’ARTICOLO 36 D. L.VO 23 GIUGNO 2011, N. 118. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.
È noto che, con il D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, il Governo ha attuato la delega per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi dettati dalla riforma della contabilità pubblica di cui alla L. n. 196/2009 e dalla riforma prevista dalla Legge n. 42/2009.
In particolare, l’art. 36 del citato D. L.vo n. 118/2011, recante “Principi generali in materia di finanza regionale”, dispone: “Le regioni ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine adottano ogni anno il bilancio di previsione finanziario, le cui previsioni, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale, sono elaborate sulla base delle linee strategiche e delle politiche contenute nel documento di economia e finanza regionale (DEFR), predisposto secondo le modalità previste dal principio contabile applicato della programmazione allegato”.
Tale “Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, di cui all’Allegato n. 4/1 del D. L.vo n. 118/2011, definisce il sistema di programmazione delle Regioni in raccordo con il processo di programmazione economico finanziaria dello Stato, a sua voltaintegrato nel ciclo di programmazione europeo.
Orbene, alla luce delle disposizioni surrichiamate – e prescindendo da un più approfondito esame degli istituti della Finanza locale, non utile – non v’è dubbio che il Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) contenga le linee programmatiche pluriennali dell’azione di governo regionale necessarieper il conseguimento degli obiettivi di sviluppo della Regione e rappresenti, in buona sostanza, il principale strumentodi programmazione dell’Ente, verso il quale i programmi settoriali devono essere coerenti: ciò, peraltro, in un’ottica di armonizzazione con gli obiettivi della programmazione finanziaria nazionale ed eurounitaria.
Ed è proprio in considerazione dell’assoluta rilevanza del Documento in esame (e, più in generale, di ogni provvedimento regionale economico-finanziario) che il Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Campania riserva una disciplina speciale alle sessioni consiliari di bilancio.
In particolare, come già esposto in narrativa, l’art. 111, comma 2, del Regolamento in esame prescrive che “Nei giorni lavorativi antecedenti le sessioni [di bilancio ndr] non si svolgono altre sedute del Consiglio, salvo che per la trattazione di provvedimenti urgenti e indifferibili”, ciò all’evidente scopo di far sì che i Consiglieri regionali si dedichino esclusivamente allo studio ed esame degli atti di programmazione economico-finanziari, fatta salva l’ipotesi (non ricorrente nel caso di specie, come si vedrà) in cui l’Organo consiliare non sia chiamato a deliberare in relazione a provvedimenti urgenti ed indifferibili.
La norma regolamentare, dunque, è chiaramente tesa ad assicurare l’esercizio pieno del munuspublicumdi cui ogni Consigliere è portatore, di talché ogni violazione della norma medesima implica un inaccettabile impedimento all’esplicarsi della funzione di pubblico interesse degli eletti.
Nel caso di specie, è innegabile che tale violazione si sia “consumata”, se solo si consideri che, con l’atto impugnato sub a) dell’epigrafe, il Consiglio Regionale è stato convocato non già “nei giorni lavorativi antecedenti le sessioni” di bilancio per la trattazione di provvedimenti diversi da quelli di programmazione economico-finanziaria, il che sarebbe già stato interdetto dall’art. 111, comma 2, del Regolamento, ma, addirittura,due volte nel corso della stessa giornata, anteponendosi alla trattazione del DEFR quella riguardante altri provvedimenti (disegni di legge, proposte di legge nomine varie, come esposto in precedenza).
In sostanza, si vuole porre in evidenza che, nel momento in cui la norma del Regolamento pone una sorta di “moratoria” nell’attività del Consiglio Regionale nei giorni precedenti la trattazione dei documenti economico-finanziari, ancor più è evidente che l’Assemblea – sulla base del principio di “continenza” – non può essere chiamata a deliberare su altri e diversi argomenti poche ore prima della discussione del DEFR.
Pertanto, doverosamente i Gruppi Consiliari di minoranza hanno presentato una “questione pregiudiziale” ai sensi dell’art. 67, comma 4, del Regolamento Interno del Consiglio Regionale, con cui è stata contestata la convocazione della ridetta sessione antimeridiana, esercitando – in tal modo – la prerogativa, propria dell’opposizione, di vigilare sull’osservanza (anche) dei principi che regolano, sotto il profilo procedurale, l’attività dell’Assemblea: prerogativa, questa, espressione dei principi di rappresentatività e pluralismo democratico, sanciti dagli articoli 114 e 123 della Costituzione.
Tuttavia,il Consiglio Regionaleha ritenuto di non accogliere la ridetta “questione pregiudiziale”, nonostante l’univocitàdella disciplina regolamentare che la stessa si è data nell’esercizio della propria autonomia, autovincolandosi.
Orbene, il mancato rispetto delle regole procedurali, fissate dal Regolamento, ha gravemente compromesso la legittimità degli atti adottati dal Consiglio, violando – altresì – il diritto alla piena partecipazione democratica, ex artt. 51 e 97 della Costituzione, che impone trasparenza, imparzialità e buon andamento nell’agere della Pubblica Amministrazione.
Pertanto, gli atti gravati vanno annullati, così come i conseguenti provvedimenti.
II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 111, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E SS. LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. VIOLAZIONE ED INOSSERVANZA DELL’ART. 97 DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
Sotto ulteriore, concorrente profilo, si rileva che i provvedimenti oggetto di impugnativa vanno, altresì, annullati, giacché – nel caso di specie – non risulta applicabile la deroga pur prevista dall’art. 111, comma 2, del Regolamento Interno consiliare, secondo cui, nei giorni antecedenti le sessioni di bilancio possono essere trattati provvedimenti purché connotati da urgenza ed indifferibilità.
Invero, da una piana lettura degli argomenti all’ordine del giorno della seduta antimeridiana del 5 novembre 2024 risulta oggettivamente rilevabile che nessuno di essiaveva le caratteristiche sopra riportate: con la (ovvia) precisazione che alla urgenza ed indifferibilità va data una connotazione oggettiva – vale a dire connessa a circostanze e condizioni “esterne”, non controllabili dall’Amministrazione – “sganciata”, quindi, da valutazioni di ordine politico.
Quanto sopra dedotto vale non soltanto con riferimento alle proposte di nomina di Organi e componenti in seno ad Enti regionali, ovvero con partecipazione della Regione, atteso che in relazione agli stessi non viene prospettata un imminente scadenza, alla quale – in ogni caso – si sarebbe fatto fronte con l’istituto della prorogatio, ma vale – soprattutto – con riferimento alle proposte di legge di modifica della legge elettorale ovvero alla proposta di legge sull’ineleggibilità del Presidente della Giunta Regionale, atteso che l’art. 97 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale disciplina in maniera puntuale l’iter da seguire affinché si possa dar corso alla procedura d’urgenza per l’approvazione di una proposta di legge: iter, che – nel caso di specie – non è stata attivato, per cui va escluso che la trattazione di tali proposte di legge rivestisse connotato d’urgenza ed indifferibilità.
D’altronde, a dimostrazione della fondatezza del rilievo che precede (qualora fosse necessario), è d’uopo osservare che gli atti gravati sono del tutto privi di qualsivoglia motivazione che giustifichi la convocazione del Consiglio Regionale in seduta antimeridiana onde trattare provvedimenti estranei alla programmazione economico-finanziaria dell’Ente: in tal modo, risulta confermato come, in effetti, nessuna ragione valida potesse essere “accampata” sul punto.
Da questo punto di vista, inoltre, gli avversati atti si profilano inficiati da difetto di istruttoria e di motivazione, non contenendo alcun elemento che – in maniera chiara e dimostrabile – possa giustificare la deroga alle regole procedurali, consacrate dall’art. 111, comma 2, del Regolamento consiliare, in relazione all’urgenza ed indifferibilità dei provvedimenti trattati nella seduta antimeridiana.
P.Q.M.
si conclude per l’accoglimento del ricorso.
Con vittoria di spese ed onorari.
Napoli, 30 dicembre 2024
Avv. Sergio Santoro
Avv. Antonio Sasso
Avv. Vincenzo Prisco
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