
(AGENPARL) – lun 30 dicembre 2024 COMUNE DI ORISTANO
Comuni de Aristanis
ORDINANZA SINDACALE N. 13 DEL 30/12/2024
OGGETTO:
CAPODANNO 2025. TERRITORIO COMUNALE – PRESCRIZIONI E DIVIETI SU
CONSUMO ALCOLICI E SULL’UTILIZZO DI CONTENITORI IN VETRO E
PLASTICA.
Il Sindaco
premesso che, in approssimarsi dei festeggiamenti di fine anno 2024, dalle ore 15:00 del 31 dicembre 2024
alle ore 10:00 del 1° gennaio 2025, sono programmati in Oristano eventi e festeggiamenti legati al
Capodanno 2025;
ritenuto opportuno adottare, particolari misure a tutela delle manifestazioni programmate, e dei partecipanti,
garantendo i profili di ordine e sicurezza pubblica;
considerato che si stima una importante affluenza di persone e visitatori, nelle aree oggetto dei
festeggiamenti, pertanto rendendo molto probabile un elevato consumo di bevande alcooliche in generale,
con conseguente utilizzo di contenitori in vetro (bottiglie e bicchieri) i quali potrebbero essere oggetto di
utilizzo atto a causare danni a beni pubblici e privati, nonchè alle persone;
atteso che, il probabile aumento del consumo di prodotti alcoolici, si protragga anche nelle ore notturne,
determinando un incremento dei fenomeni di disturbo alle persone;
valutato altresì, che l’abbandono incontrollato e la rottura/distruzione dei contenitori in vetro nelle aree
interessate dalle manifestazioni e limitrofe ad esse, costituisce un fenomeno difficilmente eliminabile, e nel
lungo periodo, un rischio concreto per l’incolumità pubblica;
ravvisata la necessità di rafforzare le misure a tutela della sicurezza pubblica urbana integrata, impartendo
prescrizioni a carattere generale relative sia al consumo di prodotti alcoolici;
ritenuto opportuno, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza pubblica integrata e tutela dell’ambiente,
adottare misure atte a evitare o contenere episodi di danneggiamento al patrimonio pubblico e privato e/o
specifiche situazioni di minaccia all’incolumità pubblica;
richiamate:
1. la Deliberazione Giunta Comunale 207 del 07 novembre 2018, sulle direttive di indirizzo
dell’Amministrazione Comunale per l’utilizzo di plastiche biodegradabili nel territorio, e per particolari
eventi, con applicazione graduale degli indirizzi deliberati;
2. l’Ordinanza Sindacale 19 del 23 agosto 2019, ad oggetto “DISPOSIZIONI PER LA
MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA SUL TERRITORIO COMUNALE, L’INCREMENTO
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE. DIVIETO
DI COMMERCIALIZZAZIONE ED USO DEI CONTENITORI E DELLE STOVIGLIE MONOUSO NON
BIO.” e ritenuto opportuno sensibilizzare la cittadinanza e gli ospiti delle manifestazioni
all’osservanza di quanto prescritto;
ritenuto opportuno, alla luce del contenuto di cui alla deliberazione sopra citata, sensibilizzare l’utilizzo in
iniziative e manifestazioni co-organizzate e/o patrocinate dal Comune, nonché negli edifici comunali, di
prodotti biodegradabili (siglati EN13432) o in plastica riutilizzabile e non posate, piatti, bicchieri, cannucce,
mescolatori per bevande e aste per palloncini in plastica monouso;
visti:
1. l’articolo 54, commi 4 e 4 bis, Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali, di cui al
Decreto Legislativo 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce al Sindaco,
quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana,
contrastare situazioni urbane di degrado, fenomeni di violenza legati all’abuso di alcool,
comportamenti che possono danneggiare il patrimonio pubblico e privato, impedendone la fruibilità o
determinando lo scadimento della qualità urbana;
2. il decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2008;
dato atto che si è tramessa preventivamente al Signor Prefetto, ai sensi dell’articolo 54, comma 4, Decreto
legislativo 267/2000 cosi come modificato dall’articolo 6, comma 4, Decreto Legge 23 maggio 2008, numero
92, convertito con Legge 24 luglio 2008, numero 125, il presente atto, per le eventuali valutazioni e
disposiozni integrative;
visto lo Statuto comunale;
ordina
dalle ore 15:00 del 31 dicembre 2024 alle ore 10:00 del 1° gennaio 2025 le seguenti prescrizioni:
l’onere in capo a titolari/gestori di pubblici esercizi, esercizi commerciali e distributori
automatici, ivi compresi gli ambulanti situati nel territorio comunale di osservare:
a) il DIVIETO DI VENDITA di bevande contenute in bottiglie o confezioni di vetro nonché il
divieto di vendita di lattine in metallo e bottiglie di plastica con tappo, durante lo svolgimento
delle manifestazioni, nel territorio comunale (qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro,
bevande alcooliche di qualsiasi gradazione);
b) l’OBBLIGO di utilizzo di prodotti biodegradabili (siglati EN13432) o in plastica riutilizzabile e
non posate, piatti, bicchieri, cannucce, mescolatori per bevande e aste per palloncini in plastica
monouso durante le iniziative e manifestazioni co-organizzate e/o patrocinate dal Comune,
nonché negli edifici comunali;
c) il dispositivo di cui all’Ordinanza Sindacale 19 del 23 agosto 2019, ad oggetto
“DISPOSIZIONI PER LA MINIMIZZAZIONE DEI RIFIUTI IN PLASTICA SUL TERRITORIO
COMUNALE, L’INCREMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E LA RIDUZIONE
DELL’IMPATTO AMBIENTALE. DIVIETO DI COMMERCIALIZZAZIONE ED USO DEI
CONTENITORI E DELLE STOVIGLIE MONOUSO NON BIO.” ed i relativi obblighi di osservare
quanto prescritto;
il DIVIETO DI DETENERE bevande in contenitori di vetro e/o lattine, ad eccezione delle
bottiglie di plastica, purché senza tappo, contenenti acqua o bevande analcoliche, nelle aree delle
manifestazioni;
dispone
che copia della presente ordinanza venga trasmessa alla Questura di Oristano, al Comando Provinciale ed
al Comando Stazione di Oristano dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al
Comandante della Polizia Locale, ai Dirigenti Comunali;
avverte
che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con
la sanzione amministrativa d’importo variabile da Euro 25,00 ad Euro 500,00, come stabilito dall’articolo 7 bis
del Decreto Legislativo 267/2000;
trasmette
la presente ordinanza al Prefetto, anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla
sua attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 4, Testo Unico Enti Locali Decreto Legislativo 267/2000;
informa
che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
(TAR) della Sardegna, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di
questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della
pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio di questo Comune.
Sindaco