(AGENPARL) - Roma, 14 Novembre 2024 - (AGENPARL) – gio 14 novembre 2024 Ufficio Comunicazione e Stampa della Corte costituzionale
Comunicato del 14 novembre 2024
IL GIUDICE DELL’UDIENZA DI COMPARIZIONE PREDIBATTIMENTALE È INCOMPATIBILE A CELEBRARE IL GIUDIZIO DIBATTIMENTALE
La Corte costituzionale (sentenza n. 179) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che è incompatibile a celebrare il giudizio dibattimentale di primo grado il giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale, introdotta recentemente nel procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica dall’art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2022, sul modello dell’udienza preliminare.
Il Tribunale di Siena ha sollevato la questione di costituzionalità nell’ambito di un procedimento penale nel quale lo stesso giudice, che aveva tenuto l’udienza di comparizione predibattimentale, si trovava ad essere anche investito del giudizio dibattimentale.
Il predetto Tribunale ha rilevato che la censurata norma processuale (art. 554-ter, comma 3, cod. proc. pen.) si limitava a porre la regola secondo cui il giudice del dibattimento sarebbe dovuto essere «diverso» rispetto al giudice dell’udienza di comparizione predibattimentale; ma non prevedeva l’incompatibilità di cui all’art. 34 cod. proc. pen.
La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la censura sotto il profilo della dedotta violazione degli artt. 24, secondo comma, e 111, secondo comma Cost., affermando che la mancata previsione, in tal caso, di una vera e propria incompatibilità viola i principi costituzionali di terzietà e imparzialità del giudice, quali presupposti dell’effettività della tutela giurisdizionale.
La Corte ha, infatti, sottolineato che nelle ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 34 cod. proc. pen., l’imparzialità del giudice è compromessa ex sé, in generale e in astratto, diversamente da quanto si verifica nei casi di possibile astensione del giudice per gravi ragioni di convenienza, di cui all’art. 36 cod. proc. pen.; disposizione questa che, invece, si riferisce a situazioni, in cui la terzietà e l’imparzialità del giudice risultano compromesse in concreto, caso per caso.
La sola prescrizione della diversità del giudice del dibattimento rispetto a quello predibattimentale non è sufficiente ad assicurare la piena garanzia del giusto processo, trattandosi in una fattispecie in cui il pregiudizio all’imparzialità e terzietà del giudice del dibattimento è di gravità tale da dover essere necessariamente prevista in via generale e predeterminata come ipotesi di incompatibilità.
La Corte ha, poi, ritenuto violato anche l’art. 3 Cost., rilevando che il giudice dell’udienza preliminare e il giudice dell’udienza predibattimentale sono soggetti alla medesima regola di giudizio compendiata nel canone secondo cui «il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere» quando «gli elementi acquisiti non consentono» di formulare «una ragionevole previsione di condanna». Invece l’art. 34, comma 2, cod. proc. pen. detta una disciplina ingiustificatamente differenziata nella misura in cui prevede l’incompatibilità a partecipare al giudizio soltanto per «il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell’udienza preliminare» e non anche per il giudice dell’udienza predibattimentale.
Dall’ampliamento dei casi di incompatibilità per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale è conseguita la necessità di assicurare il principio del giusto processo anche con riferimento al giudizio di impugnazione della sentenza di non luogo a procedere, sicché la Corte, in via consequenziale, ha altresì esteso la dichiarazione di illegittimità costituzionale anche a questa ulteriore ipotesi.
Roma, 14 novembre 2024
Trending
- USA, Israele e Arabia Saudita studiano nuove rotte energetiche per aggirare l’Iran: la partita per Hormuz e Bab el-Mandeb
- Regno Unito, si riaccende la battaglia sul petrolio del Mare del Nord: Burnham davanti al bivio Jackdaw-Rosebank
- Russia minaccia ritorsioni contro le navi europee: scontro con Londra e Parigi sulla “flotta ombra”
- Cina, boom nucleare senza precedenti: in dieci anni ha aggiunto più produzione del resto del mondo messo insieme
- Solo il 7% del combustibile nucleare americano viene dagli USA: Washington corre per ridurre la dipendenza dall’estero
- Belgio, operai trovano un tesoro d’oro da oltre 10 milioni di dollari durante i lavori per una fognatura
- Data Center Valley: la scommessa del Kazakistan oltre l’Intelligenza Artificiale
- Mar Caspio in calo: l’Iran propone un consorzio, ma dietro l’ambiente pesano gli interessi commerciali
- Algeria, Sonatrach accelera sul maxi progetto dei fosfati: a Saipem gli impianti per i fertilizzanti
- Nota Farnesina – Terremoto in Indonesia: rafforzata l’assistenza ai connazionali