(AGENPARL) – gio 26 settembre 2024 COMUNICATO STAMPA n. 151/24
Lussemburgo, 26 settembre 2024
Sentenza della Corte nella causa C-600/22 P | Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres / Parlamento
La Corte di giustizia respinge definitivamente il ricorso di Carles
Puigdemont e Antoni Comín contro il rifiuto del presidente del Parlamento
europeo di riconoscere loro lo status di deputati europei nel giugno 2019
A seguito dello svolgimento, il 1º ottobre 2017, del referendum sull’autodeterminazione della Catalogna (Spagna), è
stato avviato un procedimento penale a carico di Carles Puigdemont i Casamajó e Antoni Comín i Oliveres (all’epoca,
rispettivamente, presidente e membro del governo autonomo della Catalogna). Poiché Puigdemont e Comín
avevano lasciato la Spagna, tale procedimento è stato sospeso fino al loro ritrovamento. Nei loro confronti sono
stati emessi mandati di arresto nazionali. Successivamente, Puigdemont e Comín si sono candidati e sono stati eletti
alle elezioni del Parlamento europeo tenutesi in Spagna il 26 maggio 2019.
Il 29 maggio 2019 il presidente del Parlamento europeo ha adottato un’istruzione nella quale si indicava, da un lato,
che occorreva negare a tutti i candidati eletti in Spagna il «servizio speciale di accoglienza» fornito ai neoeletti al
Parlamento europeo e, dall’altro, che non si doveva procedere al loro accreditamento fino alla conferma ufficiale
della loro elezione.
Il 14 giugno 2019 Puigdemont e Comín hanno chiesto al presidente del Parlamento europeo di prendere atto dei
risultati delle elezioni proclamati dalla commissione elettorale centrale spagnola il 13 giugno 2019. Gli hanno inoltre
chiesto di revocare l’istruzione del 29 maggio 2019 affinché potessero, in particolare, prendere possesso dei loro
seggi e godere dei diritti connessi al loro status di membri del Parlamento europeo a decorrere dal 2 luglio 2019,
data della prima seduta plenaria successiva alle elezioni.
Il 17 giugno 2019 la commissione elettorale centrale spagnola ha notificato al Parlamento europeo l’elenco dei
candidati eletti in Spagna. Puigdemont e Comín non vi figuravano in quanto, successivamente alla loro elezione
proclamata il 13 giugno 2019, essi non avevano prestato il giuramento di osservanza della Costituzione spagnola
richiesto dalla legge elettorale nazionale. Detta commissione ha quindi dichiarato la vacanza dei loro seggi e la
sospensione di tutte le prerogative inerenti alle loro funzioni fino a quando essi non avessero prestato tale
giuramento.
Con lettera del 27 giugno 2019 il presidente del Parlamento europeo ha informato Puigdemont e Comín che non
poteva considerarli come futuri membri del Parlamento europeo, in quanto i loro nomi non comparivano nell’elenco
dei candidati eletti comunicato ufficialmente dalle autorità spagnole.
Il giorno successivo Puigdemont e Comín hanno proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale
dell’Unione europea, diretto essenzialmente contro il rifiuto del presidente del Parlamento europeo di concedere
loro il beneficio del servizio speciale di accoglienza e di riconoscere loro lo status di deputati europei 1.
Nel corso della seduta plenaria del 13 gennaio 2020, il Parlamento europeo ha deciso di prendere atto, a seguito
della pronuncia della sentenza della Corte di giustizia nella causa Junqueras Vies 2, dell’elezione al Parlamento di
Puigdemont e Comín, con effetto dal 2 luglio 2019.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Con sentenza del 6 luglio 2022, il Tribunale ha respinto il ricorso di Puigdemont e Comín in quanto irricevibile, con la
motivazione che i contestati dinieghi del presidente del Parlamento europeo non costituivano atti impugnabili 3.
Puigdemont e Comín si sono quindi rivolti alla Corte.
Nella sua sentenza, la Corte respinge l’impugnazione di Puigdemont e Comín.
Il Tribunale ha correttamente dichiarato che il presidente del Parlamento europeo non poteva discostarsi
dall’elenco dei deputati eletti che gli era stato ufficialmente notificato dalle autorità spagnole. Infatti, il
presidente del Parlamento non ha alcuna competenza a controllare l’esattezza di tale elenco, pena violare la
ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri. Un tale controllo spetta unicamente ai giudici
nazionali, se del caso, previo rinvio pregiudiziale alla Corte, o a quest’ultima, investita di un ricorso per
inadempimento. Il presidente del Parlamento si è limitato a fare ciò che era tenuto a fare: prendere atto dell’elenco
dei deputati eletti comunicato dalle autorità spagnole, che costituiva per lui una situazione preesistente, che traeva
origine da decisioni prese a livello nazionale 4. La lettera del 27 giugno 2019 non ha quindi modificato la situazione
giuridica di Puigdemont e Comín e, di conseguenza, non costituiva un atto impugnabile.
Per quanto riguarda l’istruzione del 29 maggio 2019, il Tribunale non ha commesso errori affermando che tale
istruzione non era all’origine dell’impossibilità, per Puigdemont e Comín, di sedere nel Parlamento europeo.
È perché non figuravano nell’elenco ufficiale dei risultati notificato dalle autorità spagnole che essi non hanno
potuto occupare i loro seggi. L’istruzione del 29 maggio 2019 non ha quindi neanch’essa modificato la situazione
giuridica di Puigdemont e Comín.
La Corte conferma inoltre che il mancato esercizio, da parte del presidente del Parlamento europeo, del suo potere
discrezionale di prendere un’iniziativa in via urgente al fine di confermare i privilegi e le immunità di
Puigdemont e Comín, che rientra in una procedura distinta dalla richiesta di difesa dei privilegi e delle immunità che
può essere presentata dai deputati stessi, non poteva essere oggetto di un ricorso di annullamento5.
Conformemente a quanto dichiarato dal Tribunale, la Corte precisa altresì che l’argomento diretto contro
l’asserito rifiuto del presidente del Parlamento di comunicare alla commissione competente la richiesta di
Puigdemont e Comín di difesa dei loro privilegi e immunità era diretto contro un atto inesistente.
IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di
giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l’impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa
è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere
decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al
Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d’impugnazione.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d’informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il testo integrale e, se del caso, la sintesi della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.
Restate in contatto!
Causa T-388/19, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlement. In pari data, Puigdemont e Comín hanno presentato una domanda di
provvedimenti provvisori, diretta a ottenere la sospensione dell’esecuzione delle diverse decisioni del Parlamento europeo di non riconoscere loro lo
status di membri del Parlamento. Essi chiedevano inoltre che fosse ingiunto al Parlamento europeo di adottare tutte le misure necessarie, inclusa la
conferma dei loro privilegi e delle loro immunità, per permettere loro di sedere in Parlamento fin dall’apertura della prima sessione successiva alle
elezioni. Con ordinanza del 1º luglio 2019, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento, T-388/19 R, il presidente del Tribunale ha respinto
la domanda di provvedimenti provvisori (v. il comunicato stampa n. 85/19).
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Sentenza della Corte del 19 dicembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19 (v., altresì, il comunicato stampa n. 161/19). La Corte ha ivi dichiarato, in
particolare, che si doveva considerare che una persona che era stata ufficialmente proclamata eletta al Parlamento europeo, ma che non era stata
autorizzata ad adempiere taluni obblighi previsti dal diritto nazionale a seguito di detta proclamazione, nonché a recarsi al Parlamento per prendere
parte alla prima sessione dello stesso, beneficiava di un’immunità in forza del protocollo (n. 7) sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea. A
seguito della pronuncia di tale sentenza, con ordinanza del 20 dicembre 2019, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento, C-646/19 P (R),
la vicepresidente della Corte ha annullato l’ordinanza del presidente del Tribunale del 1º luglio 2019 che respingeva la domanda di provvedimenti
provvisori (causa T-388/19 R), ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultimo e ha riservato le spese (v. il comunicato stampa n. 166/19). Con ordinanza del
19 marzo 2020, Puigdemont i Casamajó e Comín i Oliveres/Parlamento, T‑388/19 R‑RENV, il presidente del Tribunale, pronunciandosi su rinvio, ha
dichiarato che, tenuto conto della decisione del Parlamento del 13 gennaio 2020, non era più necessario pronunciarsi sulla domanda di
provvedimenti provvisori e ha riservato le spese.
V. il comunicato stampa n. 116/22.
La Corte sottolinea che, nella sua sentenza Junqueras Vies, essa non ha preso posizione sulle conseguenze che il Parlamento europeo doveva trarre
dalla comunicazione, da parte delle autorità nazionali, dell’elenco dei deputati eletti e, in particolare, sulla questione se tale istituzione fosse o meno
vincolata da una siffatta comunicazione. La circostanza che, successivamente alla lettera del 27 giugno 2019, il Parlamento abbia adottato l’atto del 13
gennaio 2020 che autorizza Puigdemont e Comín a occupare i loro seggi senza procedere alla previa verifica dei loro poteri, traendo così le
conseguenze che esso riteneva di dover attribuire alla sentenza Junqueras Vies, non è in ogni caso idonea a modificare la natura giuridica della lettera
del 27 giugno 2019
Infatti, il meccanismo di protezione dei privilegi e delle immunità dei deputati europei previsto agli articoli 7 e 9 del regolamento interno del
Parlamento europeo è distinto da quello rientrante nell’iniziativa individuale del presidente di tale istituzione, che decide da solo, previsto all’articolo
8 di tale regolamento. Quest’ultimo meccanismo e non è disciplinato da alcun formalismo procedurale, essendo il presidente del Parlamento soltanto
tenuto ad informarne successivamente la commissione competente del Parlamento e la stessa istituzione.
Direzione della Comunicazione
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