
CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 settembre 2024
XIX LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 1660-AQuestioni pregiudizialiQuestioni pregiudiziali in formato PDF(kb 302)
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A.C. 1660-A
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario
N. 1.
Seduta del 10 settembre 2024
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
DI COSTITUZIONALITÀ
???La Camera,
???premesso che:
????il disegno di legge in esame, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario», (1660), in molte delle sue norme presenta evidenti situazioni di contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, in particolare nel campo del diritto penale, del diritto dell’immigrazione e del diritto penitenziario;
????l’articolo 9, che interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, introdotte nel 2018 (articolo 10-bis, legge n. 91 del 1992), estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca. Tale modifica, che consentirebbe di esercitare il potere di revoca anche dopo un decennio rispetto all’accertamento dei fatti contestati, si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, che costituisce uno dei principi fondanti dell’ordinamento costituzionale, nonché del sistema CEDU;
????la disposizione, inoltre, nella parte in cui stabilisce che non si può procedere alla revoca ove l’interessato non possieda un’altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra – pur essendo ispirata alla ratio di prevenire situazioni di apolidia, al fine di garantire il rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 – non chiarisce se, in attuazione della disposizione in esame, la revoca della cittadinanza possa verificarsi anche nei casi in cui la possibilità di acquisire un’altra cittadinanza poi in concreto non si realizzi. In tal senso potrebbe determinare un contrasto con l’articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in base a cui ogni individuo ha diritto di possedere «una cittadinanza», nonché con l’articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961, che stabilisce che nessuno Stato Parte può privare una persona della sua cittadinanza qualora tale privazione rendesse la persona apolide. Ambedue le violazioni, che porrebbero lo Stato italiano in una situazione di illegalità internazionale, sono in contrasto con l’articolo 117, comma 1, della Costituzione;
????l’articolo 15 (esecuzione penale nei confronti di detenute madri) è volto a modificare gli articoli 146 e 147 del codice penale al fine di rendere facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell’esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Inoltre, prevede che l’esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. Nel caso di una donna incinta, la nuova disposizione determinerebbe un contrasto con quanto previsto dalle Regole penitenziarie europee, secondo le quali le detenute devono essere autorizzate a partorire fuori dal carcere, ai sensi della regola 34.3, in conformità alle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato, altrimenti conosciute come «Regole di Bangkok», in quanto è impossibile prevedere quando avverrà il parto;
????l’articolo 19, recante modifiche agli articoli 336 e 337 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale, è volto ad introdurre una circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale, con aumento di pena nella misura fissa di un terzo, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, e prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla predetta aggravante. La nuova norma crea all’interno della categoria dei pubblici ufficiali un sottoinsieme composto solo da agenti di polizia, e determinerebbe la situazione in cui un atto di violenza contro un agente di polizia sarebbe punito più severamente rispetto a quello commesso contro un giudice, ad esempio. Con una pena massima che potrebbe arrivare fino a sette anni. In questo senso, l’articolo in esame si pone in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, ponendo gli agenti di polizia in una posizione di ingiustificato privilegio;
????con riferimento ai divieti di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenze n. 197/2023 e 201/2023, rispettivamente relative a giudizi di legittimità costituzionali:
?????(i) del divieto nei confronti del giudice, in caso di omicidio commesso in danno di un ascendente, discendente, coniuge o convivente, di comminare la pena a seguito del giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, in particolare operando una valutazione circa la possibile prevalenza di queste ultime;
?????(ii) e del divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’articolo 74, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
????si è espressa con due pronunce di illegittimità costituzionale, specificando che il «flessibile strumento del bilanciamento tra le circostanze» può essere considerato espressione diretta dei principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena desumibili dagli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost. (Sent. 197/2023), e, nel caso della sentenza 201/2023, rilevando che la disposizione censurata determinerebbe «un vizio di irragionevolezza intrinseca della disciplina, che finisce per frustrare lo scopo perseguito dal legislatore mediante la previsione della circostanza attenuante»;
????analogamente, anche il divieto di prevalenza delle attenuanti sull’aggravante introdotto dall’articolo in esame, nei casi di violenza o minaccia o di resistenza nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, rischia di porsi in contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nonché con il principio di ragionevolezza;
????l’articolo 26, denominato: «Rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari», modificando alcune disposizioni del codice penale, è volto ad introdurre l’aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi, di cui all’articolo 415 codice penale, se commesso all’interno di un istituto penitenziario, nonché il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario, di cui all’articolo 415-bis codice penale. Tale nuovo delitto punirebbe con la reclusione fino a 8 anni le condotte di promozione, organizzazione o direzione di una rivolta, attuate anche mediante «atti di resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti», parificando quindi, irragionevolmente, atti non violenti ad atti violenti;
????l’articolo 34 del provvedimento in esame, peraltro, mediante modifica dell’articolo 4-bis, comma 1-ter, dell’ordinamento penitenziario, ricomprende il nuovo reato all’interno del novero dei reati cosiddetti «ostativi», precludendo l’accesso ai cosiddetti benefici penitenziari, quindi equiparando il nuovo reato ai reati di mafia e terrorismo;
????con particolare riferimento alla condotta di «resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti», si segnala che la formulazione della fattispecie risulta particolarmente ampia, in quanto non specifica con alcuna precisione le condotte a essa riconducibili;
????nella condotta di resistenza passiva, inoltre, non sono rinvenibili lesioni di beni giuridici diversi dall’ordine pubblico, il quale non può non essere bilanciato con il diritto fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero, protetto dall’articolo 21 della Costituzione. La norma in esame, di conseguenza, determinerebbe una abnorme compressione della libertà di manifestazione del pensiero, ponendosi in evidente violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’articolo 3 della Costituzione;
????in linea con le finalità perseguite con l’introduzione del nuovo delitto di rivolta carceraria, di cui all’articolo 26 del provvedimento in esame, l’articolo 27 (Sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti) introduce un ulteriore nuovo reato, finalizzato a reprimere gli episodi di proteste da parte di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento ed accoglienza. Intervenendo sull’articolo 14 del TU immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), la disposizione introduce un nuovo comma che punisce con reclusione da uno a sei anni chiunque – durante il trattenimento o la permanenza in centri di accoglienza o CPR – mediante atti di violenza o minaccia, ma anche mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti, promuove, organizza o dirige una rivolta, nonché, con una pena della reclusione da uno a quattro anni, chiunque partecipi alla rivolta;
????nella parte in cui l’articolo in esame parifica atti di resistenza passiva ad atti violenti, al pari di quanto rilevato con riferimento al reato di rivolta carceraria, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’articolo 3 della Costituzione, determinando una probabile compressione della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’articolo 21 della Costituzione, non essendo, nemmeno in questo caso, specificate con alcuna precisione le condotte a essa riconducibili,
delibera
di non procedere all’esame del disegno di legge n. 1660-A.
N. 1. Magi.
???La Camera,
???premesso che:
????l’articolo 9 estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca della cittadinanza. Tale prescrizione avvalora la ricostruzione secondo cui la cittadinanza italiana rappresenti una «graziosa concessione» anziché il riconoscimento degli indissolubili legami del cittadino con il territorio e i valori nazionali. La modifica proposta comporta serie problematiche quanto alla stabilità dell’istituto della cittadinanza e suggerisce la preoccupazione per una potenziale espansione futura della revoca della cittadinanza a seguito del mero accertamento giudiziario di reati, configurando un’ampia discrezionalità nella determinazione delle circostanze che possono condurre alla revoca stessa;
????l’articolo 14 recante modifiche all’articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all’impedimento della libera circolazione su strada, comporta il mutamento della sanzione da amministrativa a penale estendendo la portata della norma anche ai casi di blocco di strada ferrata delle fattispecie interessate. Allo stesso modo, esso inserisce un’aggravante speciale ad effetto speciale per l’ipotesi di consumazione del reato da parte di più persone riunite che inasprisce la pena edittale fino a due anni di reclusione. La disposizione mira chiaramente a reprimere i sit-in pacifici posti in essere nell’ultimo anno, col fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei cambiamenti climatici, ma realizza un quadro sanzionatorio decisamente incoerente rispetto ai principi di ragionevolezza e proporzionalità desunti dalla lettura del combinato disposto degli articoli 3 e 27 della Costituzione considerando la tenuità della condotta posta in essere. La pena sproporzionata non risulta funzionale alla rieducazione del condannato e, per come declinata la fattispecie, rischia di rappresentare un mero strumento repressivo volto a reprimere la libera manifestazione di opinioni politiche legittime e pacifiche da parte dei cittadini, costituzionalmente tutelata agli articoli 17 e 21 della Costituzione;
????l’articolo 15 modifica gli articoli 146 e 147 del codice penale, rendendo facoltativo – e non più obbligatorio – il rinvio della pena per donne incinte e madri di prole fino a un anno, prevedendo inoltre che l’esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio di commissione di ulteriori delitti. Tale disposizione appare in aperto contrasto con gli interessi del minore, tutelati sia a livello internazionale e in maniera vincolante per il nostro Paese (cfr. Dichiarazione di Ginevra del 1924 e dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989), sia a livello costituzionale, ove si sancisce il diritto del minore all’istruzione e all’educazione da parte dei propri genitori, nonché laddove protegge la maternità e l’infanzia quando riconosce il ruolo della famiglia come contesto di crescita e di sviluppo, imponendo allo Stato di supportarla;
????l’articolo 26, quando introduce l’articolo 415-bis al codice penale rubricato «Rivolta all’interno di un istituto penitenziario», penalizza le fattispecie di «resistenza passiva» adottate dai detenuti durante una rivolta in carcere, che può essere punita per un minimo di 10 fino a un massimo di 20 anni di reclusione se nell’ambito della rivolta – o immediatamente dopo – si dovesse verificare un decesso. Già la penalizzazione della fattispecie rappresenta un’indebita compressione delle libertà costituzionali garantite dalla Costituzione e rispetto alle quali la condizione di detenzione non può in alcun modo rappresentare uno strumento di compressione della dignità volto a reprimere ogni manifestazione del proprio pensiero espressa in maniera non violenta, ma l’applicazione di una pena sì grave rispetto a soggetti che non possono in alcun modo aver preso parte alle vicende che hanno condotto al decesso (altrimenti si esulerebbe dal concetto di passività) ha il chiaro intento di utilizzare il sistema penale a fini repressivi e meramente punitivi, con un approccio che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ritenuto illegittimo, al punto da consentire al giudice costituzionale di spingersi a sindacare la proporzionalità della pena edittale. La norma viene ulteriormente aggravata dal combinato disposto con l’articolo 34 del disegno di legge in esame, il quale ricomprende il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario nel catalogo dei reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari, confermando il venire meno della finalità rieducativa della pena e l’utilizzo del sistema penale in funzione meramente repressiva;
????l’articolo 27, nel modificare l’articolo 14 del Testo Unico sull’immigrazione, introduce una disciplina analoga a quella prevista dal summenzionato articolo 26 per le rivolte all’interno delle strutture penitenziarie. In questo caso, però, la norma si applica anche a persone che non si trovano in stato di detenzione né soggette a una limitazione amministrativa equiparabile a una pena detentiva, ma sono invece trattenute per motivi amministrativi o in attesa di espletamento delle procedure di identificazione e accoglienza. Tale estensione appare in netto contrasto con il principio di uguaglianza davanti alla legge e con il divieto della limitazione della libertà personale senza provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, sanciti rispettivamente agli articoli 3 e 13 della Costituzione. Inoltre, parimenti a quanto rilevato per l’articolo 26, la norma rischia di comprimere indebitamente diritti fondamentali, come la libertà di manifestazione del pensiero, e di applicare norme penali in modo sproporzionato e punitivo, senza un giusto bilanciamento con la finalità rieducativa della pena;
????per tutte le summenzionate ragioni,
delibera
di non procedere all’esame del disegno di legge n. 1660-A.
N. 2. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
???La Camera,
???premesso che:
????il disegno di legge in esame reca «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario»;
????tale intervento non è destinato a produrre un miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese perché non contiene misure preventive efficaci rispetto alla commissione di atti criminali, non vi sono investimenti finalizzati a prevenire la criminalità, non vi è traccia di interventi di rigenerazione e recupero urbano – anche mediante il coinvolgimento delle amministrazioni locali – che pure produrrebbero enormi benefici in termini di sicurezza;
????al contrario, gli interventi ivi contenuti sono determinati da utilizzo esclusivamente ideologico del diritto penale sul presupposto irrealizzabile che con la previsione di qualche nuovo reato o qualche nuova circostanza aggravante le condizioni di sicurezza del Paese migliorerebbero;
????l’unico effetto pratico che deriva dal provvedimento è la costruzione di un modello penalistico contraddittorio e irrazionale rispetto alla coerenza sistematica che è invece richiesta all’ordinamento giuridico;
????d’altronde era lo stesso Ministro della giustizia Nordio a dichiarare «la sicurezza va garantita in modo preventivo e quindi attraverso il controllo del territorio, il potenziamento delle forze dell’ordine e di tutte quelle attività di prevenzione utili, da utilizzare a patto che restino segrete, come le intercettazioni. E l’errore, l’equivoco della destra, è quello di pensare di garantire la sicurezza attraverso l’inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati e magari con un sistema carcerario come quello che abbiamo che diventa criminogeno», l’esatto opposto dunque di quanto si impegna a realizzare il Governo di cui il ministro Nordio fa parte con il presente disegno di legge;
????oltre a determinare un fallimento nelle politiche di sicurezza il provvedimento in esame determina violazione dei diritti dei cittadini, cancellazione di prerogative sino ad oggi riconosciute nell’esercizio dei diritti costituzionali e uno squilibrio evidente nei rapporti tra cittadino e Pubblica Autorità che rende il primo clamorosamente debole dinanzi alla seconda;
????il disegno di legge contiene infatti numerose norme di dubbia costituzionalità che destano grave allarme anche alla luce dell’enorme impatto che esse determineranno nel nostro ordinamento con riferimento a taluni diritti fondamentali, nonché per le limitazioni che esse esplicheranno su talune libertà, in particolare nel campo del diritto penale, del diritto dell’immigrazione e del diritto penitenziario;
????particolarmente gravi sotto il profilo della legittimità costituzionale appaiono innanzitutto gli interventi sulla materia penale e penitenziaria, a fronte dei quali è sempre necessario valutare se le norme nella loro applicazione concreta si porranno o meno in contrasto anzitutto con gli articoli 2, 3, 13, 27 e 32 della Costituzione;
????le modifiche proposte al Codice penale e al codice di procedura penale sembrano ignorare che – per le condizioni di fatto e di diritto in cui si scontano le pene nel nostro paese – il trattenimento in carcere si traduce spessissimo in trattamenti contrari al senso di umanità, trattamenti incapaci di tendere a quella rieducazione del condannato, in aperta violazione di quanto stabilito dall’articolo 27 della nostra Costituzione al punto che pare paradossale che, da un lato, il Governo adotti un decreto-legge per contenere il sovraffollamento carcerario e dichiari che sono necessari ulteriori interventi in tal senso e, dall’altro, con il disegno di legge utilizzi ancora, senza garantire maggiore livello di sicurezza nel Paese, la leva penale per incrementare la popolazione carceraria senza introdurre mezzi e risorse per il trattamento del detenuto che in ossequio ai principi costituzionali deve essere orientato al recupero;
????la stessa Corte costituzionale ha recentemente affermato che non si può privare il detenuto del diritto alla affettività e della possibilità di esercitarla compatibilmente con le esigenze di sicurezza, riaffermando la necessità che il carcere non si traduca solo nella privazione o nel sacrificio ingiustificato delle relazioni umane o dello spazio reale di cui ciascuno di noi ha bisogno, come dimostrato anche dalla crescita abnorme dei suicidi in carcere, riconducibile in particolare al sovraffollamento e alla «perdita della speranza» di chi in carcere non vede più un futuro; né le norme introdotte in alcun modo appaiono muoversi nella direzione indicata dalla Costituzione prima e dalla Corte costituzionale poi;
????altrettanto grave, e del tutto ingiustificata, è l’equiparazione proposta dal disegno di legge in esame fra migranti e detenuti ai quali deve essere invece associato un regime giuridico differente;
????così come grave è la previsione di misure speciali per migranti e detenuti come se appartenere ad una determinata categoria giustificasse l’applicazione di un trattamento deteriore e degradante;
????estremamente pericolosa è altresì la previsione della criminalizzazione della resistenza passiva, e cioè pacifica, non violenta;
????particolarmente grave, e con chiari impatti anche su alcune libertà fondamentali tutelate nella prima parte della nostra Costituzione, è poi la disposizione dell’articolo 14 sul cosiddetto blocco stradale che trasforma in un illecito penale che prevede la reclusione fino a un mese, ovvero la multa fino a 300 euro, quella che fino ad oggi costituiva sanzione amministrativa, così come desta preoccupazione la previsione di una nuova aggravante ad effetto speciale con la quale si prevede che la pena possa diventare da sei mesi a due anni di reclusione se il blocco stradale o ferroviario, attuato «con il proprio corpo», commesso da più persone riunite;
????per quanto concerne la tassatività della condotta criminalizzata, alcuni auditi hanno evidenziato come dalla lettura della norma il blocco debba avvenire «con il proprio corpo», cioè dei manifestanti, e sembrerebbe evidente, pertanto, la volontà del legislatore di comprimere alcune specifiche modalità del diritto di sciopero e di riunione che potrebbero determinare, ad esempio, il blocco del traffico, anche quale conseguenza non voluta da parte dei manifestanti, una proposta legislativa che appare dunque finalizzata a reprimere e criminalizzare il dissenso politico;
????dal dato testuale della norma sembrerebbe poi che un eventuale blocco stradale compiuto con modalità differenti, ossia servendosi di strumenti di ostacolo alla circolazione (ad esempio, cassonetti, materiale di intralcio, ecc.) non integrerebbe la «nuova» fattispecie di reato, così come emendata dal legislatore;
????è poi gravissima la norma introdotta dall’articolo 12 sulla detenzione per la donna madre in stato di gravidanza o la madre con il figlio neonato al seguito minore di un anno; oggi, l’articolo 146 del codice penale prevede il rinvio obbligatorio della pena detentiva nel caso di donna incinta o madre di un bambino di età inferiore a un anno, poiché la norma prende in considerazione l’interesse superiore del minore a vivere fuori dal carcere e non ritiene necessaria una valutazione individuale per stabilirlo. Dal primo al terzo anno di vita del bambino, la decisione di differire o meno la pena viene invece lasciata alla valutazione del giudice; il nuovo articolo, in caso di approvazione, eliminerebbe il rinvio obbligatorio della pena creando un vulnus intollerabile dal sistema giuridico, socio-sanitario e pedagogico per il minore;
????nel caso di una donna incinta, la nuova disposizione sarebbe inoltre in netto contrasto con quanto previsto dalle Regole penitenziarie europee, secondo le quali le detenute devono essere autorizzate a partorire fuori dal carcere (Regola 34.3 delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato, altrimenti conosciute come «Regole di Bangkok»), in quanto è impossibile prevedere quando avverrà il parto; o la Regola 64 delle cosiddette Regole di Bangkok che afferma chiaramente che «Le pene non detentive per le donne incinte e per le donne con figli a carico devono essere preferite laddove possibile» richiamando l’interesse superiore del bambino rispetto all’esercizio del potere punitivo che può essere eseguito anche con modalità differenti;
????tale norma peraltro non appare sorretta da nessun principio di ragionevolezza né di proporzionalità rispetto agli interessi in gioco, alla luce del fatto che, come sottolineato anche durante le audizioni, la criminalità femminile in Italia è caratterizzata da un’offensivista nettamente inferiore rispetto a quella maschile e in ogni caso per contrastare il fenomeno, qualora sussista, della abituale frequenza criminale in una donna in stato di gravidanza o madre di un neonato, spesso peraltro sottoposta a sfruttamento da parte di terzi, certamente lo strumento non è il carcere ma la destinazione di tale persona nella casa famiglia protetta, luogo nel quale viene reciso il legame con il contesto criminale. Dunque, è ben possibile adottare una misura che garantisce le esigenze collettive di sicurezza ma che non sacrifica diritti fondamentali, che nemmeno il codice Rocco decise di cancellare;
????la norma in questione appare dunque come una norma sorretta solo da intenti propagandistici, che non tiene conto delle statistiche e della realtà effettiva e fa parte di un pacchetto di misure repressive che ignorano le conseguenze per la salute dei bambini e delle donne;
????per le ragioni indicate,
delibera
di non procedere all’esame del disegno di legge n. 1660-A.
N. 3. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
???La Camera,
???premesso che:
????il provvedimento reca un Capo I, rubricato «disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia», un capo II, rubricato «disposizioni in materia di sicurezza urbana» e un capo III, rubricato «misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124», e contiene, altresì, disposizioni in materia di vittime di usura;
????con riguardo alle tematiche, si segnala il tema della «sicurezza urbana», alla quale è intitolato e dedicato tutto il Capo II e, segnatamente, gli articoli da 8 a 13 i quali, recando esclusivamente disposizioni di modifica del codice di penale e di procedura penale, appaiono del tutto estranei al tema e alla rubrica;
????il concetto di «sicurezza urbana» amplia il concetto di «sicurezza pubblica», in quanto esalta l’aspetto preventivo con riguardo alle condizioni che favoriscono l’insorgere della criminalità nelle città e infatti, affianca, ai fini dell’aumento del livello, reale e percepito, di sicurezza del Paese, all’inasprimento delle sanzioni penali e amministrative, interventi concreti attuati da Stato, regioni, province ed enti locali;
????quale tema, significato e ambito consolidato nel nostro ordinamento, la sicurezza urbana è riconosciuta quale «bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni», ed è declinata in cinque direttrici d’azione rimesse, per la loro applicazione, ai Patti per la sicurezza urbana, le quali, si ricorda, sono: 1. prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado; 2. promozione e tutela della legalità e dissuasione di ogni condotta illecita, nonché prevenzione dei fenomeni che comportano turbative del libero utilizzo degli spazi pubblici 3. promozione del rispetto del decoro urbano 4. promozione e inclusione della protezione e della solidarietà sociale 5. individuazione di specifici obiettivi per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione;
????come si dirà più ampiamente nel prosieguo, le misure dei predetti articoli si muovono, invece, in un’ottica esclusivamente repressiva – che percorre tutto il provvedimento, attraverso la configurazione di nuove fattispecie di reato o modifiche a fattispecie già esistenti, aggravandone le sanzioni penali, con non infrequenti sovrapposizioni tra fattispecie – in assenza, tuttavia, di prospettiva di prevenzione dei fenomeni. Pertanto, nel suo complesso, il provvedimento in titolo non produce alcun rafforzamento della sicurezza, a fronte di una inaccettabile compressione della sfera della libertà di espressione del pensiero sia da parte dei singoli, sia in forma associata;
????in occasione del 75° anniversario dell’adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani, decine di organizzazioni e associazioni di settore hanno lanciato un appello al Governo, ribadendo che «perseguire un approccio prevalentemente, se non esclusivamente, basato sulla pervasività di norme penali piuttosto che sul tentativo di affrontare problemi con appropriate risposte socio-economiche e culturali, metterà una volta di più in crisi i diritti umani, civili e politici di tutti e tutte e la legalità costituzionale, nonché il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia»;
????dalle statistiche sulla criminalità pubblicate alla fine del 2023 dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza è emerso un quadro allarmante: si è interrotto per la prima volta il progressivo calo della criminalità predatoria in corso dal 2013; i reati e gli illeciti sono ritornati in strada, soprattutto nei contesti urbani densamente popolati, ove si rilevano «picchi; allarma l’incremento di furti, rapine nelle abitazioni e nella pubblica via, in calo da molti anni, delle estorsioni»: illeciti strettamente connessi «alla congiuntura economica nazionale, al crescente disagio sociale», come dichiarato dal servizio Analisi criminale della Pubblica Sicurezza, che ha rilevato «segnali di preoccupazione»;
???considerato che:
????in ordine al contenuto del provvedimento, molteplici sono gli aspetti che si possono stigmatizzare in questa sede:
?????l’improprio uso che del diritto penale vi è compiuto, non orientato verso finalità di tutela e protezione di beni giuridici costituzionalmente rilevanti e meritevoli di protezione, così risultando violato il principio di necessità della sanzione penale;
?????sul piano della formulazione delle norme penali, l’indeterminatezza e la genericità, mentre, con riguardo alla definizione della cornice edittale, la sproporzionalità e l’irragionevolezza: la delicatezza dei valori in gioco nell’ambito della disciplina penale, valori che attengono al rispetto della dignità e della libertà della persona umana e che dalla Costituzione sono posti al centro dell’ordinamento, implica l’osservanza, da parte del legislatore, nella formulazione del precetto normativo e della relativa sanzione, dei principi di determinatezza della fattispecie e di proporzionalità della pena, principi che assumono rilevanza costituzionale ai sensi dell’articolo 3 e che risultano violati da molteplici disposizioni, come si dirà più ampiamente in seguito;
???rilevato che:
????all’articolo 2 della Costituzione si prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
????l’articolo 3 riconosce espressamente che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e social;
????l’articolo 13 stabilisce che la libertà personale è inviolabile;
????l’articolo 21 garantisce a tutti gli individui il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;
????l’articolo 25 terzo comma prevede che nessuno possa essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge;
????l’articolo 27 garantisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;
????l’articolo 31 protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo;
????alla luce dei principi e dei precetti riportati, che fondano l’ordinamento costituzionale repubblicano, appare evidente ai firmatari del presente atto, la torsione cui gli stessi siano stati sottoposti al fine di volgerli, forzosamente, a ricomprendere la visione, gli obiettivi e la prospettiva che informano le sedicenti misure in materia di «sicurezza pubblica e urbana»;
???rilevato ancora che:
????ad avviso degli scriventi, il testo licenziato dalle Commissione affari costituzionali e giustizia presenta un impianto segnato da criticità rilevanti, emerse e confermate anche durante il ciclo di qualificate audizioni tenutosi presso le medesime Commissioni riunite;
????in particolare, si segnala come il disegno di legge prevedendo irragionevoli e sproporzionati aggravamenti sanzionatori ed introducendo confusionari e non necessari nuovi reati – con evidenti sovrapposizioni a norme preesistenti, che ne inficiano l’agevole interpretazione e applicazione – si limiti a proporre misure dal tono propagandistico, dall’efficacia molto dubbia, che si pongono in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali su cui si basa il nostro ordinamento penale, penitenziario e il diritto dell’immigrazione, in considerazione della reiterata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità nella determinazione degli aumenti della pena, e dei principi di offensività, di tassatività e determinatezza, con riferimento alla introduzione di nuove fattispecie di reato che pericolosamente mirano a punire il modo d’essere del soggetto autore della condotta piuttosto che la condotta medesima;
????infatti, le disposizioni introdotte appaiono ispirate prioritariamente ad una logica repressiva e securitaria, che rischiano di portare al collasso dello Stato di diritto, – da un lato – per effetto del ricorso alla minaccia penale come primaria, in attuazione di una sorta di «pan-penalismo» e «pan-carcerizzazione», che incrementa invece il sovraffollamento carcerario e – dall’altro, a causa della mancanza nel provvedimento di politiche sociali essenziali per prevenire e depotenziare la criminalità urbana e di risorse economiche all’uopo destinate;
????tra le disposizioni che destano maggiormente preoccupazione, si segnala preliminarmente l’articolo 1, che introduce nel nostro ordinamento, in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l’incolumità pubblica, una nuova fattispecie incriminatrice, la detenzione di materiale con finalità di terrorismo, attraverso il nuovo articolo 270-quinquies.3 codice penale e modifica il reato di cui all’articolo 435 codice penale;
????orbene, come altresì avallato dagli esperti auditi nelle Commissioni riunite, la nuova norma incriminatrice così come formulata, suscita perplessità e aspetti di criticità, in quanto appare in contrasto con i principi di legalità, tassatività e determinatezza, nonché di offensività e ragionevolezza che dovrebbero sempre ispirare il precetto penale, come corollari del principio sancito nell’articolo 3 della Costituzione. La disposizione in commento, invero, si pone nel solco di una anticipazione della tutela penale rispetto alle condotte già punite e sanzionate dall’articolo 270-quinquies codice penale, di guisa da operare una anticipazione della soglia di punibilità addirittura anteriore al tentativo. Si arriva così a punire il «pericolo del pericolo», andando a sanzionare semplicemente il procurarsi o la passiva detenzione di «materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo»;
????inoltre, la suddetta norma può costituire un duplicato della condotta già sanzionata nel comma 1, seconda parte, dell’articolo 270-quinquies codice penale, cosiddetto «autoaddestramento», così bypassando l’accertamento probatorio in ordine alla condotta di avere «acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies», punendo, di conseguenza, la mera detenzione o il procacciamento del materiale in materia di istruzioni per l’utilizzo di armi o esplosivi;
????laddove tale fattispecie di reato fosse effettivamente introdotta nell’ordinamento penale si determinerebbe un rilevante problema di tenuta del sistema penale stesso;
????simili considerazioni possono valere rispetto alla norma incriminatrice introdotta dall’articolo 435, comma 2, codice penale, in quanto suscita problemi di tenuta costituzionale in ordine al principio di offensività. Appare opportuno ricordare in tale sede che il principio di offensività, ovvero di necessaria lesività, inteso come corollario del principio di legalità, considera come condotte penalmente rilevanti quelle idonee ad offendere, o a porre in uno stato di pericolo, un bene giuridico tutelato dall’ordinamento, non essendo concepibile un reato senza offesa. A tal proposito, deve evidenziarsi come tale principio non abbia ricevuto uno specifico riconoscimento nella Costituzione, vista la difficoltà a codificare la vastità dei beni potenzialmente tutelabili, così da essere indirettamente ricavabile dall’articolo 25, comma 2, Cost., per cui il fatto assume rilevanza penale quando viene esternalizzata una condotta materiale, lasciando impregiudicati i meri stati interiori; nonché, dall’articolo 27, commi 1 e 2, Cost. secondo cui la condotta illecita deve porre in essere una lesione oggettiva, così da legittimare un intervento sanzionatorio;
????a tal riguardo, è utile richiamare come la giurisprudenza costituzionale abbia precisato che tale principio «opera su due piani, rispettivamente la previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale (“offensività in astratto”), e dell’applicazione giurisprudenziale (“offensività in concreto”), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse tutelato» (cfr. – ex multis –, Corte costituzionale, sent. n. 265/2005; ID., sent. n. 519/2000);
????orbene, il nuovo articolo 435, comma 2, codice penale si ritiene sia inadeguato alla luce del principio di offensività, in quanto sanziona, con una pena peraltro grave, indistintamente, qualsiasi tipo di comportamento senza limitare la punizione a fatti idonei e univoci a ledere in concreto l’incolumità pubblica;
????il disegno di legge, inoltre, all’articolo 8 introduce il nuovo reato di «Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui» all’articolo 634-bis codice penale, inserendo al contempo nel Codice di rito il nuovo articolo 321-bis codice di procedura penale, che conferisce ampio potere alle forze di polizia e solo secondariamente all’Autorità giudiziaria. Appare evidente come la nuova fattispecie che si intende introdurre si inserisca in un contesto normativo che, recentemente, con il cosiddetto «decreto rave» (decreto-legge n. 162 del 2022 convertito dalla legge n. 199 del 2022), era già stato «arricchito» dal già criticato articolo 633-bis codice penale, che punisce l’«invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica», e dalla modifica dell’articolo 634 codice penale, che prevede il reato di «turbativa violenta del possesso di cose immobili»;
????pertanto, l’occupazione abusiva di immobile è già attualmente punita dall’articolo 633 codice penale («Invasione di terreni o edifici») con la reclusione da 1 a 3 anni e multa da euro 103 a euro 1032, oppure da 2 a 4 anni e multa da euro 206 a euro 2.064, se il fatto è commesso da più di 5 persone o da soggetto palesemente armato. Proseguendo nella medesima direzione, oggi il Governo intende non solo introdurre il nuovo reato in esame, ma aumentare ancora la pena da 2 a 7 anni di reclusione, estendendola anche per chi coopera nell’occupazione, così escludendo la possibilità di applicare le sanzioni sostitutive della pena per questi ultimi (possibile solo se non superiore a 4 anni, ex decreto legislativo n. 150 del 2022);
????pertanto, come rilevato anche dall’Unione delle Camere penali italiane, la norma andrebbe a sovrapporsi a quelle precedentemente entrate in vigore, che già puniscono la condotta di occupazione abusiva di un immobile, creando un «coacervo disordinato e sovrabbondante di norme e disponendo un regime sanzionatorio così grave da rischiare di risultare lesivo del principio di ragionevolezza e proporzionalità» sancito dall’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della necessaria coerenza intrinseca ed estrinseca, adeguatezza e proporzionalità che deve sussistere sia per le fattispecie incriminatrici, sia nel relativo regime sanzionatorio;
????il disegno di legge, inoltre, consente un ampliamento dei poteri della polizia, a cui si rimette il primo accertamento sulla fondatezza del diritto a rientrare nell’immobile, implicando valutazioni in ordine alla sussistenza o meno di un diritto, con il rischio di gravi conseguenze sulle esistenze di soggetti spesso fragili;
????tra l’altro, tale previsione, consentendo alla polizia il potere di reintegro, senza previa autorizzazione scritta dell’Autorità giudiziaria, rischia di confliggere con l’articolo 13 della Costituzione, nella parte in cui non ammette alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge;
????per quanto sia opportuno e condivisibile che il legislatore garantisca la libertà di domicilio e il diritto alla proprietà e all’abitazione del proprietario o domiciliatario, non si può trascurare al contempo la natura fondamentale ed inviolabile del diritto all’abitazione dei soggetti più deboli ed in stato di difficoltà economica, in violazione dei doveri di solidarietà di cui all’articolo 2 della nostra Carta Fondamentale; l’esperienza professionale e le pratiche dimostrano, tra l’altro, che di fronte ai bisogni, queste forme di deterrenza meramente sanzionatoria sono inefficaci;
????si ricordi che di recente il Comitato ONU ha condannato l’Italia per gli sgomberi in assenza di soluzioni adeguate, per violazione dell’articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, ratificato con legge n. 881 del 1977. Pertanto, sotto tale profilo, si contravverrebbe altresì all’articolo 117 Cost. che impone allo Stato di esercitare il potere legislativo nel rispetto – tra gli altri – degli obblighi internazionali;
????appare opportuno, invece, che il legislatore non resti indifferente al bisogno di abitazione di una larga fascia della popolazione – italiana e non – sempre più povera, in un mercato immobiliare sempre più inaccessibile. Tali problematiche andrebbero, piuttosto, affrontate attraverso misure di welfare comunale, di composizione dei conflitti e di integrazione sociale: il provvedimento, invece, difetta di qualsivoglia incremento di risorse destinate a tali scopi;
????il quadro che ne emerge dalle nuove disposizioni penali è, dunque, un ulteriore esempio di pan-penalismo, come definito da autorevoli esperti, se non proprio una forma di «diritto penale del nemico»: ovvero un indirizzo politico-legislativo che punisce proprio quella parte della popolazione socialmente più vulnerabile, criminalizzando al contempo l’opposizione sociale ed affrontando le gravi disuguaglianze economiche del presente in termini esclusivamente repressivi;
????non meno grave e spregiudicato appare l’articolo 10 del disegno di legge, che introduce ulteriori aggravamenti alla disciplina del cosiddetto «Daspo urbano», già oggetto di precedenti modifiche normative. In particolare, si introduce un nuovo tipo di provvedimento di allontanamento deciso dal questore e, in secondo luogo, si introducono una serie di automatismi nell’applicazione del cosiddetto «Daspo giudiziario»;
????orbene, ad avviso degli scriventi, il Daspo urbano, così come modificato dalla novella in esame, presenta possibili tensioni con i principi costituzionali e la CEDU. Il nuovo tipo di Daspo introdotto non richiede, invero, come presupposto per la sua applicazione, una valutazione concreta della «pericolosità sociale» individuale;
????sotto altro e non meno importante profilo, l’articolo 10 rischia di porsi in violazione con il principio di legalità in materia penale, cristallizzato nell’articolo 25, comma 2 della Costituzione;
????rilevanti criticità si ravvisano, altresì, rispetto all’articolo 11 (Modifiche all’articolo 1-bis decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66), che modifica l’articolo 1-bis del decreto legislativo n. 66 del 1948, che sanziona amministrativamente colui che impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo. Per effetto della novella proposta, l’illecito amministrativo viene elevato a delitto ed esteso, nell’applicazione, anche ai casi di blocco di strada ferrata; viene inserita un’aggravante speciale ad effetto speciale per l’ipotesi di consumazione del reato da parte di più persone riunite, prevedendo una pena che va da sei mesi a due anni di reclusione, mentre per l’ipotesi base la pena alternativa è della reclusione fino a un mese o della multa fino a 300 euro;
????appare evidente come trattasi di una norma che possa essere integrata da condotte di proteste messe in atto attraverso lo strumento della resistenza passiva, soprattutto sulle sedi stradali o ferroviarie e si inserisce nel filone di contrasto della protesta attraverso la criminalizzazione di comportamenti di dissenso anche laddove manifestati in forma non violenta;
????la scelta di trasformare l’illecito da amministrativo a delitto appare irragionevole e sproporzionata anche sotto il profilo delle sanzioni estremamente gravose che si prevedono per la fattispecie aggravata, con conseguente violazione del già citato articolo 3 Cost.;
????sarebbe stato più ragionevole modulare il trattamento sanzionatorio mantenendo come illecito amministrativo o, al più, elevarlo a contravvenzione punita con pena della sola ammenda o alternativa favorendone l’oblabilità;
????di dubbia tenuta costituzionale appare anche l’articolo 12 dell’atto in esame, che modifica gli articoli 146 e 147 del codice di procedura penale sulla detenzione per la donna madre o in stato di gravidanza: non può non rilevarsi come agli scriventi le nuove norme appaiano contrastanti con l’articolo 31 Cost. che tutela la gravidanza, la maternità e i minori;
????in tal senso occorrerebbe piuttosto dare piena attuazione nell’ordinamento italiano della regola 64 delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reati (Regole di Bangkok), fatte proprie dall’Assemblea generale dell’ONU nella sua sessione del luglio 2010, secondo la quale «Le pene non privative della libertà devono essere privilegiate, quando ciò sia possibile e indicato, per le donne incinte e per le donne con bambini, in luogo di pene privative della libertà previste in caso di reati gravi o violenti o quando la donna rappresenta ancora un pericolo e dopo aver considerato l’interesse superiore del bambino o dei bambini, restando inteso che devono essere trovate soluzioni appropriate per la presa in carico di questi ultimi.»;
????appare irragionevole ed in contrasto col principio costituzionale di eguaglianza (articolo 3 Cost.) anche quanto previsto dall’articolo 14 del disegno di legge in commento, relativamente alle fattispecie di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a pubblico ufficiale;
????in particolare, si prevede l’introduzione, all’articolo 336 codice penale, di un’aggravante che contempla un aumento di pena di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. L’aggravante, dunque, contempla un incremento di pena in misura fissa in ragione della qualifica soggettiva della persona offesa (appartenente alla polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza). Sul piano del bilanciamento tra circostanze, viene, inoltre, esclusa la soccombenza dell’aggravante rispetto alle circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui all’articolo 98 codice penale;
????orbene, la richiamata norma ha una evidente finalità securitaria, ponendo al centro della tutela penale non già il fatto tipico, bensì il tipo di vittima a cui deve essere garantita una tutela «rafforzata» rispetto al «generico» pubblico ufficiale;
????in altre parole, il meccanismo di aggravamento sanzionatorio introdotto dal citato articolo 14 finisce per tradursi in una irragionevole maggiore tutela nei confronti degli operatori di polizia rispetto a tutti gli altri pubblici ufficiali (inclusi i magistrati). Pertanto, esso appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, ponendo gli agenti di polizia in una posizione di ingiustificato privilegio. Inoltre, come si legge nella Raccomandazione Rec (2001)10, il compito della polizia è quello di salvaguardare la sicurezza e i diritti individuali nelle società democratiche governate da uno Stato di diritto. Molto spesso, i reati di resistenza o violenza sono commessi da persone vulnerabili che vivono in condizioni di emarginazione per strada o da chi protesta per motivi politici o sociali;
????ciò rappresenta, ad avviso degli scriventi, l’ennesima riprova della direzione assunta dal Governo in carica e della maggioranza che lo sostiene, rispetto alla compressione del dissenso sociale;
????inoltre, la previsione che esclude bilanciamento tra circostanze, comporta la sottrazione al giudice di uno strumento che può essere considerato espressione diretta dei principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena desumibili dagli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (cfr. da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 197/2023). Derogare al regime del bilanciamento – afferma la Corte – è certamente consentito al legislatore nell’esercizio della propria discrezionalità, purché la deroga sia conforme ai principi costituzionali;
????la doverosa tutela della vita e dell’incolumità degli operatori delle forze di polizia, quotidianamente messa in pericolo dai tanti rischi nell’attività operativa e dalla tendenza ad aggredire chi esercita funzioni di polizia, dovrebbe dunque essere perseguita non tanto con nuove norme penali di tutela delle vittime di reati contro questi pubblici ufficiali, ma con un miglioramento delle condizioni economiche e di servizio;
????ciò rappresenta, dunque, ulteriore riprova dell’intento dell’attuale legislatore sempre più orientato al progressivo svilimento della categoria del bene giuridico la cui tutela è alle basi di un diritto penale liberale, a favore, invece, di un diritto penale fondato sul simbolismo punitivo;
????simili considerazioni possono valere, altresì, rispetto all’articolo 15, che modifica l’articolo 583-quater codice penale in materia di lesioni personali ai danni di pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio, in quanto si mira a riformulare la fattispecie, ampliando la portata dell’attuale disposizione, la cui applicazione non sarà più collegata al contesto spazio/temporale dello svolgimento delle manifestazioni sportive e al legame funzionale tra qualifica soggettiva e azione lesiva (che si deve essere svolta in occasione delle predette manifestazioni). La disposizione sarà, invece, ora applicabile in qualsiasi situazione in cui vengano cagionate lesioni a ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza «nell’atto o a causa dell’esercizio delle funzioni», inasprendo altresì il trattamento sanzionatorio attuale. Si tenga presente che in precedenza la fattispecie puniva più gravemente solo le ipotesi di lesioni gravi, con la reclusione da 4 a 10 anni, e gravissime, con la reclusione da 8 a 16 anni. Ora è, invece, previsto un aggravamento di pena (rispetto all’articolo 582 codice penale) anche per le lesioni lievissime e lievi, per le quali viene prevista la pena della reclusione da 2 a 5 anni;
????l’irragionevolezza tra pena comminata e condotta consumata è tanto più evidente quanto più si tenga conto che, secondo la giurisprudenza consolidata, rientra nella fattispecie di lesioni lievi anche la contusione (Cassazione penale, sez. V, sentenza 22 ottobre 2014 n. 44026), ovvero la mera ecchimosi. Pertanto, anche sotto tale profilo, il provvedimento appare in contrasto con il principio di proporzionalità e ragionevolezza, che permea l’ordinamento penale, come già argomentato in precedenza;
????ulteriore disposizione che, ad avviso dei firmatari, riveste profili di criticità in termini di rispetto dei principi costituzionali è l’articolo 18 del disegno di legge, che mirerebbe al rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari (del pari di quanto previsto dall’articolo 19 rispetto alle strutture di trattenimento ed accoglienza per i migranti);
????in particolare, l’articolo in commento modifica l’articolo 415 codice penale relativo alla fattispecie di istigazione a disubbidire alle leggi, introducendo una circostanza aggravante ad effetto comune che aumenta la pena se il fatto è commesso all’interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute;
????inoltre, si introduce nel codice penale, un nuovo articolo 415-bis che punisce la «rivolta all’interno di un istituto penitenziario» con la pena della reclusione da due a otto anni, compiuta da chiunque promuova, organizzi o diriga una rivolta all’interno di istituti penitenziari attraverso atti di violenza o minaccia, di resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti o mediante tentativi di evasione, commessi da tre o più persone riunite. Nel caso di mera «partecipazione» alla rivolta si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni;
????orbene, risulta ictu oculi sia il difetto di tipizzazione della condotta, che dell’offesa al bene giuridico: invero, di fatto qualsiasi atto di disobbedienza o di critica anche di modesto valore se realizzata contemporaneamente da tre o più persone, potrà essere qualificata come «rivolta» e, quindi, punita ai sensi dell’articolo 415-bis codice penale, senza che sia possibile conoscere e predeterminare quali siano le condotte che effettivamente sono idonee a recare offesa al bene giuridico dell’ordine pubblico, in palese violazione dell’articolo 25 Cost., nel senso già approfondito in precedenza;
????ciò che desta maggiormente sconcerto è altresì la circostanza che la penalizzazione della condotta riguardi anche la mera «resistenza passiva» di detenuti negli istituti penitenziari (e di migranti per effetto della disposizione di cui all’articolo 19), arrivando, quindi, a poter criminalizzare forme di resistenza come il rifiuto del cibo e dell’ora d’aria, o la mancata pulizia della cella, con ciò interferendo con la sfera più intima dell’individuo, nella sua libertà di obbedire o dissentire, in violazione palese dell’articolo 13 Cost.;
????come ribadito più volte anche dal Giudice delle leggi, lo Stato può premiare la collaborazione dell’indagato o del condannato (es. per un reato cosiddetto ostativo), ma non può e non deve criminalizzare il suo rifiuto (sent. n. 253 del 4 dicembre 2019);
????l’attuale legislatore sembra trascurare, inoltre, che l’entità delle pene previste, da un lato, e la possibilità di applicare misure pre-cautelari e cautelari, dall’altro, non potranno che incidere negativamente sulla già complicata situazione carceraria, caratterizzata, come noto, da un grave sovraffollamento e dalla carenza di adeguate strutture organizzative volte a garantire la finalità rieducativa della pena ai sensi dell’articolo 27 comma 3 Cost.;
????alle medesime conclusioni si può giungere rispetto alla previsione contenuta nell’articolo 19, per il caso in cui il fatto sia commesso all’interno di strutture di trattenimento ed accoglienza per i migranti, con una pena per coloro che promuovono, organizzano o dirigono una rivolta da uno a sei anni, mentre per il partecipe la pena è quella della reclusione da uno a quattro anni;
????in tal caso, la sanzione penale nel caso di rivolta all’interno di un centro di accoglienza appare ancora più irragionevole, posto che in questo caso lo straniero è meramente ospitato, senza alcuna limitazione della sua libertà personale ed è destinatario di misure di assistenza da parte dei gestori e degli operatori addetti al centro; senza contare che in tal modo si propone l’equiparazione tra migranti e detenuti, sotto il profilo della medesima punizione della resistenza anche passiva, a riprova del fatto che appartenere ad una categoria significa di per sé subire un trattamento deteriore, in barba ai principi che discendono dall’articolo 3 Cost. Viceversa, considerando che l’articolo 25 del disegno di legge include i reati di cui all’articolo 415 e 415-bis nel novero dei reati di cui all’articolo 4-bis comma 1-ter ordinamento penitenziario, limitando per coloro che hanno realizzato uno di tali delitti l’accesso alle misure alternative alla detenzione, emerge chiaramente come vengano messi sullo stesso piano chi abbia commesso delitti particolarmente gravi, come quelli di criminalità organizzata, terrorismo, ecc. con chi si sia limitato a resistere anche passivamente ad un ordine dell’autorità all’interno di un istituto penitenziario;
????ciò che ne emerge è dunque un preoccupante quadro sanzionatorio che, oltre a risultare abnorme e superfluo – posto che le condotte di resistenza passiva negli istituti penitenziari sono già oggetto di illeciti disciplinari – minaccia altresì di stravolgere il modello carcerario repubblicano e costituzionale;
????la Corte costituzionale, inoltre, ha più volte ribadito come un trattamento sanzionatorio sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto commesso pregiudichi il principio di individualizzazione della pena (sent. n. 244 del 2022). L’articolo 27 Cost. infatti, vale per il legislatore, per i giudici, per il Governo, e per le stesse autorità penitenziarie, perché la finalità rieducativa della pena si collega con il principio di proporzione fra qualità e quantità della sanzione e dell’offesa (ex pluribus sent. n. 179 del 2017 e n. 86 del 2024). Una pena sproporzionata o irrazionale rende impossibile il percorso trattamentale individualizzato, perché il condannato percepirà come ingiusta la sanzione applicatagli;
????il provvedimento è altresì costellato di ulteriori disposizioni che rivestono profili critici di altra e diversa natura:
?????sotto altro profilo, rileva l’articolo 20 che, autorizzando gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza, anche quando non sono in servizio, le armi previste dall’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si pone in netto contrasto con la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (ex pluribus, la sentenza n. 690 del 19 febbraio 2016 della Terza Sezione del Consiglio di Stato) che, nel valutare la legittimità di provvedimenti vertenti su analoga materia e specificamente riferiti agli agenti di polizia municipale ai quali è stata riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza, ha chiarito come tali soggetti possano portare armi senza licenza in quanto tale facoltà risulta intrinsecamente e inscindibilmente connessa con la qualifica stessa di agente di pubblica sicurezza; ne segue che l’agente di pubblica sicurezza, quando non è in servizio, è un comune cittadino. Conseguentemente, un trattamento irragionevolmente differenziato e sperequato nei riguardi di quest’ultimo rispetto al resto della collettività – che rimane assoggettata al divieto generale, penalmente sanzionato, di detenzione abusiva di armi – risulta incompatibile con l’articolo 3 della Costituzione;
?????in ordine all’articolo 22, attinente alla tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali, si rilevano criticità per una questione di metodo e per una questione di contenuto: da un lato, si segnala che è in corso al Senato l’esame dell’A.S. 1020, che interviene sul riordino delle missioni internazionali, e risulterebbe quindi opportuno un coordinamento sul punto tra i due rami del Parlamento nonché tra i due provvedimenti; dall’altro, l’estensione della causa di non punibilità ivi prevista a condotte penalmente rilevanti, anche particolarmente gravi, tenute dal personale delle Forze armate, risulta inconciliabile con il ruolo di pacificazione che l’Italia è chiamata a svolgere nelle missioni internazionali cui partecipa;
?????criticità metodologiche e contenutistiche si rilevano anche con riferimento all’articolo 23, che interviene nell’ambito delle attività di informazione per la sicurezza in modo disorganico e asistematico, e incrementa poteri e prerogative dell’AISI e dell’AISE senza prevedere, al contempo, modalità di informazione e forme di controllo da parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; grave appare la disposizione, al medesimo articolo 23, che prevede da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico nei confronti dei servizi segreti la fornitura di assistenza e collaborazione, nonché la trasmissione massiva di informazioni, anche in deroga alle norme in materia di riservatezza e in particolare all’articolo 50 del codice della privacy – la norma va inquadrata nel contesto delle disposizioni relative al disegno di legge «cybersicurezza», che recano rispettivamente deroghe per l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale agli obblighi nei confronti dei servizi di informazione per la sicurezza nonché competenze in materia di crittografia, nonché al cosiddetto «disegno di legge Butti», che assegna all’Agenzia per l’Italia digitale e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale competenze in materia di intelligenza artificiale: in proposito, si evidenzia che accentrare in capo ad agenzie governative le informazioni relative a tutti cittadini, senza il controllo da parte di un organo terzo, rappresenti una scelta pericolosa che rischia di aprire la strada a fenomeni di dossieraggio nonché una scelta in contrasto con la direttiva europea in ordine all’attribuzione di competenza ad autorità garanti o comunque organismi terzi e indipendenti – in proposito, ad avviso dei firmatari, i rischi sono acuiti dal recente ricordo dell’immagine del direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in posa sul palco della Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, mentre regge, tra le mani, una maglietta con lo slogan di partito, che rappresenta, oltre ad una ulteriore riprova di una deriva illiberale, un esempio concreto dell’alterazione dei meccanismi che regolano la distinzione dei ruoli e dei poteri e, nella loro confusione e contaminazione, porta a dubitare del fatto che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale tuteli interessi specifici di partito e non nazionali, come è chiamata a fare nei campi per i quali è stata istituita;
???considerato, infine, che:
????si ritiene di assoluta gravità il fatto che per la prima volta nell’epoca repubblicana si intervenga per «piegare» il diritto penale allo scopo di costruire le fattispecie penalmente rilevanti avendo riguardo al suo autore piuttosto che al fatto considerato nella sua portata oggettiva;
????si trascura l’obbligo imposto al legislatore che i reati che si introducono rispondano sempre a criteri di ragionevolezza rispetto al bene giuridico tutelato, affinché lo stesso abbia sempre un fondamento in un diritto fondamentale o in un dovere inderogabile garantiti dalla Costituzione, nonché di proporzionalità delle pene rispetto al fatto oggetto di sanzione penale. Pertanto, l’atteggiamento del Governo in carica e della maggioranza che lo rappresenta, orientato alla ossessiva e massiva introduzione di nuove norme penali dovrebbe, invece, mutare a favore dell’introduzione di norme che prevengano il compimento di reati, soprattutto in aree a forte conflitto sociale;
????si segnala al riguardo la mancanza nel provvedimento in esame di un’adeguata politica penitenziaria, che metta le nostre strutture carcerarie in linea con la funzione rieducativa e riabilitativa della pena, quanto un efficientamento del sistema giustizia, considerato che ad invarianza di bilancio, e dunque in assenza di potenziamenti in termini di personale e di risorse tecnologiche, gli uffici giudiziari non saranno in grado di gestire i nuovi reati o gli aggravamenti di pena previsti dal disegno di legge;
????mancano, inoltre, misure che introducono risorse destinate al personale delle strutture dello Stato istituzionalmente preposte alle attività di pubblica sicurezza e di soccorso pubblico, in termini di organico, di dotazione di mezzi, strumenti e alloggi di servizio, a fronte della grave carenza per questi ultimi, oggetto di due proposte emendative presentate dai firmatari, ma dichiarate inammissibili;
????così come il provvedimento difetta di prevedere adeguate risposte alla richiesta di un più serrato controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine nelle aree urbane degradate, in quelle più vulnerabili e nei territori ad alto indice di criminalità – in proposito, si rammenta che ha ricevuto il parere contrario del Governo la proposta emendativa avanzata dai firmatari per l’istituzione un Commissariato di polizia nel comune di Caivano, il quale, nonostante le condizioni di pericolosità, criminalità e degrado in cui versa, assurte a simbolo dell’intervento del Governo, continua a non avere un posto di polizia autonomo e a dipendere dal Commissariato di Afragola;
????è evidente allora che il modus operandi dell’attuale Governo in carica rischia di compromettere gravemente i principi generali e fondamentali che presidiano il diritto penale, penitenziario e dell’immigrazione; a tal riguardo, giova rammentare che ove il legislatore proponga un intervento in materia penale e penitenziaria, occorre valutare altresì se la norma nella sua applicazione concreta possa porsi in contrasto anzitutto con gli articoli 2, 3, 13, 25, 27 e 32 della Costituzione. I diritti inviolabili degli individui – anche se detenuti – devono essere riconosciuti nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità, e a maggior ragione in quelle coatte. Gli imputati, i condannati, i detenuti e gli stranieri hanno pari dignità sociale;
????il fil rouge del provvedimento in esame, invece, predilige ad avviso dei firmatari, l’esclusività della minaccia sanzionatoria penale e della sproporzione tra tutela della sicurezza e garanzia della libertà personale, a dispetto di gran parte dei principi costituzionali che permeano il nostro ordinamento penale;
????in ragione di quanto sopra illustrato,
delibera
di non procedere all’esame del disegno di legge n. 1660-A.
N. 4. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
???La Camera,
???premesso che:
????il disegno di legge in esame, in molte delle sue norme si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell’immigrazione e del diritto penitenziario;
????a denunciarlo, oltre numerose organizzazioni che si occupano di diritto, come Amnesty International Italia, Antigone, Asgi ed altre, è stata anche l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), in un suo documento di analisi di questo provvedimento, affermando che: «La maggior parte delle disposizioni ha il potenziale di minare i principi fondamentali della giustizia penale e dello Stato di diritto»;
????il provvedimento risulta affetto da uno sfrenato e incontenibile panpenalismo, dove prevale una logica repressiva in termini di proibizioni e punizioni, strumentalizzando le paure e contravvenendo ai doveri di solidarietà di cui all’articolo 2 della Costituzione;
????il concetto di sicurezza, termine comparso nel testo ben 48 volte, viene tradotto in concreto nell’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici e di circostanze aggravanti, con l’intento di punire più severamente, senza un concreto riscontro scientifico in grado di dimostrare che l’ampliamento del penalmente rilevante e l’aumento di sanzioni possa esercitare un’efficacia deterrente, ma a conferma dell’uso dello strumento penale in contrapposizione al suo ruolo di extrema ratio;
????le norme criminalizzano le lotte sociali, le proteste per i cambiamenti climatici, si prevedono norme che mascherano intenti discriminatori, come quella che prevede il carcere per le donne in stato di gravidanza o con bambini neonati, norma che nel 1931, quando è stata introdotta, era considerata di civiltà giuridica e che, nel 2024 viene superata, in palese violazione dell’articolo 3 della Costituzione;
????tra le norme più pericolose presenti nel testo, che cancellano tasselli di Stato di diritto, vi è il nuovo delitto di rivolta penitenziaria che varrà anche per i migranti reclusi nei CPR e nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CAS): con esso il governo ha deciso di stravolgere il modello penitenziario repubblicano e costituzionale, ricollegandosi al regolamento fascista del 1931: il delitto di rivolta carceraria, così come formulato nel testo, sarà un’arma sempre carica di minaccia contro tutta la popolazione detenuta. L’inserimento tra le condotte punibili della resistenza passiva, e quindi rendendo punibili condotte non violente, è in netto contrasto coi principi democratici, che riconoscono nel dissenso uno strumento di esercizio della sovranità;
????introdurre nuovi reati e aggravanti, in un sistema che conta migliaia di fattispecie incriminatrici, può creare solo un’ulteriore instabilità normativa, minando il principio di certezza della pena e aggravando il già appesantito carico giudiziario;
????diverse disposizioni, segnatamente quelle di cui all’articolo 9, 10, 13, 15, 24, 26, 27, 28, e 29 si collocano ai confini della legittimità costituzionale per profili di conflitto con i diritti di riunione e di manifestazione, e con il principio di umanità della pena sancito dall’articolo 27, comma 3, Costituzione, con il principio di uguaglianza, con il principio di proporzionalità della pena e con il principio di legalità;
????l’articolo 9 introduce modifiche all’articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza, estendendo a dieci anni, rispetto agli attuali tre, il termine entro il quale, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è possibile esercitare il potere di revoca della cittadinanza italiana concessa. Si tratta di una modifica che consente di esercitare tale potere di revoca anche dopo un decennio rispetto all’accertamento dei fatti contestati, in violazione del principio di proporzionalità che costituisce uno dei principi fondanti dell’ordinamento costituzionale, oltre che del sistema CEDU;
????l’articolo 10 nell’aggiungere al codice penale l’articolo 634-bis crea di fatto un nuovo reato di «occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui». Si propone di punire con la reclusione da due a sette anni la condotta di chi si appropria dell’immobile destinato al domicilio altrui con violenza, minaccia o artifizi o raggiri ovvero la condotta di chi, con violenza o minaccia, ne impedisca il rientro. La norma si sovrappone a quelle che già puniscono la condotta di occupazione abusiva di un immobile, creando un coacervo disordinato di norme e disponendo un regime sanzionatorio così grave da risultare lesivo del principio di proporzionalità sancito dalla Costituzione. Si tratta di una tendenza generalizzata che non risponde ad alcun criterio di razionalità e di giustizia in quanto, da un lato è noto che gli aumenti di pena non producono alcun risultato in termini di prevenzione né speciale né generale e dall’altro, soprattutto colpiscono soggetti socialmente ed economicamente deboli ed emarginati, che a fronte di una domanda di giustizia sociale trovano una irragionevole risposta repressiva (Corte costituzionale sent. n. 236/2016). Nella medesima previsione normativa, poi, si attribuisce agli agenti di polizia giudiziaria, compiuti i primi accertamenti riguardo alla sussistenza della fattispecie di reato, la facoltà di ordinare all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e di effettuare il reintegro nel possesso del denunciante. Si attribuisce alla polizia giudiziaria, anziché all’autorità giudiziaria, un potere che inevitabilmente implica valutazioni in ordine alla sussistenza o meno di un diritto;
????l’articolo 13 introduce ulteriori aggravamenti alla disciplina del Daspo urbano, misura di prevenzione «atipica» che è stata oggetto di numerosi interventi legislativi, sempre volti ad ampliarne i presupposti oggettivi e soggettivi. Misura che, pur non essendo organicamente inserita nel cosiddetto «Codice antimafia», condivide con quest’ultimo il fatto di essere applicabile prima della commissione di qualsiasi reato, cioè con finalità di prevenzione più che di sanzione. Inoltre, si prevede una particolare forma di «Daspo giudiziario», stabilendo che «nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’osservanza di un divieto, imposto dal giudice, di accesso a luoghi o aree specificamente individuati». Il Daspo urbano, come tutte le misure preventive di polizia, presenta possibili tensioni con i principi costituzionali, articoli 2, 13 e 25;
????si consente al questore di disporlo, per un periodo massimo di dodici mesi, «anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva nel corso dei 5 anni precedenti per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio: è dunque sufficiente non solo una condanna non definitiva, ma anche una semplice denuncia per un qualunque delitto contro la persona o il patrimonio a giustificarne il divieto impartito dal questore e non richiede nemmeno l’accertamento del pericolo per la sicurezza (ossia di commissione di reati) che, peraltro, sarebbe ben difficile accertare in caso di mera denuncia. Tale pericolo, come ha recentemente chiarito la Corte costituzionale (sent. 47/2024) va inteso in termini ristretti come pericolo di commissione di reati»;
????allo stesso modo, anche la disposizione all’articolo 14 risulta allarmante, in quanto andrebbe ad incidere sul trattamento dei cosiddetti «blocchi stradali», utilizzati soprattutto dagli attivisti climatici come strumento di disobbedienza civile. Il blocco stradale con il proprio corpo, che attualmente costituisce un illecito amministrativo, diverrebbe un delitto e verrebbe punito con reclusione da sei mesi a due anni qualora effettuato da più persone. In tal senso, ci preme dunque ricordare la definizione di diritto di riunione pacifica fornita dall’ONU che «comprende il diritto di tenere riunioni, sit-in, scioperi, raduni, eventi o proteste, sia offline che online. Serve come veicolo per l’esercizio di molti altri diritti garantiti dal diritto internazionale, con i quali è intrinsecamente legato e che costituiscono la base per partecipare a proteste pacifiche. In particolare, si tratta dei diritti alla libertà di espressione e di partecipazione alla gestione degli affari pubblici». Basterebbe ricordare l’invito che Michel Forst, Relatore Speciale delle Nazioni Unite per i difensori ambientali per la Convenzione di Aarhus, ha rivolto ai Governi nel suo ultimo report, pubblicato lo scorso 28 febbraio: «Gli Stati non devono utilizzare l’aumento della disobbedienza civile ambientale come pretesto per limitare lo spazio civico e l’esercizio delle libertà fondamentali. Gli Stati hanno l’obbligo di facilitare l’esercizio delle libertà di espressione, di riunione pacifica […] e dovrebbero […] astenersi dall’approvare nuove leggi e politiche che ostacolano l’esercizio delle libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione o che limitano e criminalizzano la protesta pacifica, e rivedere le leggi e le politiche esistenti in tal senso, in conformità con gli standard internazionali dei diritti umani e gli obblighi»;
????l’articolo 15 rende facoltativo e non più obbligatorio, il differimento dell’esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno, disponendo che queste ultime scontino la pena – ove il rinvio non venga concesso – presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. La modifica normativa si pone in tendenziale contrasto col principio costituzionale secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (articolo 27, comma 3, Costituzione). Risulta certamente disumana la pena carceraria inflitta alla detenuta madre di un bambino in tenerissima età, sia pur in presenza di un rischio «di eccezionale rilevanza», rischio non specificato, di commissione di ulteriori delitti (Corte EDU, sentenza 23 giugno 2019, contro Italia). Tra l’altro le statistiche sulle detenute madri elaborate dal Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria (aggiornate al 31 gennaio 2024) confermano che il numero di detenute madri – al momento nove in tutto il territorio nazionale – non è tale da giustificare una modifica in peius del regime di cui agli articoli 146 e 147 codice penale. La novella appare di dubbia legittimità costituzionale con riguardo all’articolo 31 della Costituzione che prescrive di tutelare la gravidanza, la maternità e i minori. In tal senso occorrerebbe piuttosto dare piena attuazione nell’ordinamento italiano alla disposizione n. 64 delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reati (Regole di Bangkok), fatte proprie dall’Assemblea generale dell’ONU nella sua sessione del luglio 2010, secondo la quale «Le pene non privative della libertà devono essere privilegiate, quando ciò sia possibile e indicato, per le donne incinte e per le donne con bambini, in luogo di pene privative della libertà previste in caso di reati gravi o violenti o quando la donna rappresenta ancora un pericolo e dopo aver considerato l’interesse superiore del bambino o dei bambini, restando inteso che devono essere trovate soluzioni appropriate per la presa in carico di questi ultimi.»;
????l’articolo 24 introduce due ulteriori aggravanti, relative al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui di cui all’articolo 639 codice penale, in particolare, la prima si configura quando il fatto è commesso su beni mobili e immobili adibiti all’esercizio delle funzioni pubbliche con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene appartiene, punita con la reclusione da 6 mesi a 1 anni e 6 mesi e con la multa da 1.000 a 3.000 euro (articolo 639 comma 2 codice penale); la seconda è una specifica ipotesi di recidiva per la fattispecie aggravata di nuova introduzione, punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa fino a 12.000 euro (articolo 639 comma 3 codice penale). Anche in questo caso lo strumento penale viene adottato per reprimere il dissenso, riconducibile nel caso di specie alle attività di protesta degli eco-attivisti. Nonostante voci autorevoli, come quella del relatore speciale ONU per i difensori dell’ambiente, abbiano definito la repressione degli attivisti ambientali e delle loro proteste pacifiche una grave minaccia per la democrazia e i diritti umani, il Governo mostra chiaramente l’intenzione di rendere queste condotte penalmente rilevanti. Così facendo, tenta di limitare la libertà di esprimere il proprio pensiero e di manifestare il proprio dissenso, diritti garantiti dalla costituzione ai sensi dell’articolo 21;
????gli articoli 26 e 27 coinvolgono gli istituti penitenziari e le strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti, che già versano in uno stato di sovraffollamento, evidenziando ulteriormente la logica securitaria che permea l’intero provvedimento normativo. Le due fattispecie sono identiche: è punito chiunque, all’interno di un istituto penitenziario ovvero di uno dei centri per migranti, «mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta». L’idea di fondo è che ogni forma di ribellione contro l’autorità costituita debba essere punita con esemplare severità. In primo luogo, viene modificato l’articolo 415 codice penale, che già prevede una pena fino a 5 anni per l’incitamento alla disobbedienza alle leggi, si stabilisce che «la pena è aumentata se il reato è commesso all’interno di un istituto di pena o per mezzo di scritti o comunicazioni dirette ai detenuti». Il nuovo articolo 415-bis codice penale punisce con la reclusione fino a 8 anni «chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, promuova, organizzi o diriga una sommossa con atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini o con tentativi di evasione, commessi congiuntamente da tre o più persone». La disobbedienza e la resistenza passiva sono oggetto della dura reazione penale prevista da questa disposizione che, intende trasformare il sistema carcerario in una istituzione di natura autoritaria: se tre detenuti che condividono la stessa cella sovraffollata si rifiutano di obbedire all’ordine di un agente di polizia, in modo non violento, saranno accusati di rivolta;
????questi nuovi reati sono in contrasto con le Regole delle Nazioni Unite le cosiddette «Regole di Mandela», dove alla Regola 5, stabilisce che «il regime carcerario deve sforzarsi di ridurre al minimo le differenze tra la vita carceraria e la vita privata». Con l’estensione delle condotte penalmente rilevanti anche alle ipotesi di resistenza meramente passiva (comprese la disobbedienza non violenta e l’obiezione di coscienza) verranno così sanzionati con pene estremamente pesanti anche comportamenti meramente dimostrativi, espressioni del pensiero e manifestazioni di libere opinioni che, allo stato, non sono reati bensì diritti costituzionalmente tutelati. Una condotta di rivendicazione di diritti o di critica si trasforma in reato perché posta in essere all’interno di un carcere;
????davvero incredibile che una modalità della rivolta si può realizzare a mezzo atti di «resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti». La condotta penalmente rilevante si sostanzia nel non obbedire, senza che la condotta assuma i connotati di una resistenza aggressiva connotata da atteggiamenti violenti o minatori. Quella resistenza passiva che per la giurisprudenza non rileva nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 codice penale) e che non può consentire il ricorso all’uso delle armi nella scriminante ex articolo 53 codice penale, diventa invece penalmente rilevante nel contesto degli istituti penitenziari o dei centri per immigrati. In relazione alla resistenza meramente passiva si entra in conflitto con il principio di materialità (l’articolo 25 comma 2 Costituzione). Per reprimere i fatti di rivolta non è necessario ricorrere a nuove fattispecie incriminatrici perché le modalità violente, minatorie o di tentata evasione sono già di per sé rilevanti penalmente. Le pene più severe di cui all’articolo 415-bis codice penale sottendono che il disvalore non è dato solo dall’offesa alla sicurezza interna ai contesti di privazione della libertà personale, ma al diverso significato che la privazione della libertà personale assume nei due contesti. Si finirebbe per sanzionare penalmente eventuali forme pacifiche di mera critica o di dimostrazione pacifica o di protesta per eventuali disservizi, che spesso si sono rivelati fondati nelle inchieste della magistratura, il che consentirebbe ai gestori privati (nei CPR e nei centri di accoglienza) di usare le nuove norme penali per minacciare di sanzioni penali chiunque voglia protestare per eventuali disservizi o trattamenti inumani o degradanti: appare irragionevole la sanzione penale della rivolta all’interno di un centro di accoglienza, in cui lo straniero è meramente ospitato, senza alcuna limitazione della sua libertà personale ed è destinatario di misure di assistenza da parte dei gestori e degli operatori addetti al centro;
????l’articolo 28 prevede l’autorizzazione nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza un’arma tra quelle di cui all’articolo 73 comma 1 regio decreto 635/1940 (e non solo quelle di ordinanza) quando non sono in servizio, estendendo dunque loro una disciplina già prevista per altre categorie (quali il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti …) e, in concreto, non rendendo più punibili condotte altrimenti penalmente rilevanti ai sensi dell’articolo 699 codice penale Si apre così la possibilità di una rischiosa diffusione delle armi nel nostro paese, che potrebbe generare inevitabilmente un loro possibile maggiore utilizzo. Questa disposizione si rivela in netta antitesi con la dichiarata finalità del decreto di rafforzare uno sfumato concetto di sicurezza collettiva;
????l’articolo 29, modifica i reati di cui agli articoli 5 e 6 legge n. 1409 del 1956; tali fattispecie puniscono chi non ottempera all’intimazione di fermo o commette atti di resistenza o violenza contro una unità del naviglio della Guardia di finanza, applicando le pene previste dagli articoli 1099 e 1100 cod. nav., che regolano le ipotesi in cui le medesime condotte sono commesse ai danni di una nave da guerra nazionale. Prevede un duplice intervento sulle disposizioni esistenti: sia estendendo i reati di cui agli articoli 5 e 6 legge n. 1409 del 1956 al di fuori delle ipotesi di contrasto al contrabbando di tabacchi, per ricomprendere tutte le attività di vigilanza che competono a tale forza di polizia, tra cui rientra anche l’attività di prevenzione e contrasto dell’immigrazione irregolare; sia ampliando la portata di tutti e quattro i reati analizzati (articoli 1099, 1100 cod. nav. e articoli 5 e 6 legge n. 1409 del 1956) al fine di rendere punibili tali condotte ove commesse dai comandanti di navi straniere. Si criminalizza l’attività di organizzazioni umanitarie, che operano in mare nel pieno rispetto dell’obbligo di prestare soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita. Questa disposizione viola direttamente e indirettamente gli articoli 11 e 117 della Costituzione, ostacolando l’applicazione di norme europee e internazionali sull’obbligo di salvataggio in mare. Si aumentano invece così i rischi e gli ostacoli di chi affronta un viaggio in mare, rischiando la vita, e di chi impegna la propria vita a soccorrerli,
delibera
di non procedere all’esame del disegno di legge 1660-A.
N. 5. Zanella, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
A.C. 1660-A
EMENDAMENTI
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario.
Relatori: ALESSANDRO COLUCCI e MONTARULI (per la I Commissione) e BISA e PITTALIS (per la II Commissione), per la maggioranza; MAGI (per la I Commissione), di minoranza.
N. 1.
Seduta del 10 settembre 2024
ART. 1.
(Introduzione dell’articolo 270-quinquies.3 e modifica all’articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l’incolumità pubblica)
??Sopprimerlo.
1.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
???a) dopo l’articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente:
«Art. 270-quinquies.3.
(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)
???Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, con finalità di terrorismo, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
???Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite».
1.2. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
???a) dopo l’articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente:
«Art. 270-quinquies.3.
(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)
???Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, con finalità di terrorismo, anche se rivolto contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
???Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite».
1.3. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: consapevolmente con le seguenti: con finalità di terrorismo;
??Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
???Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite.
1.4. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: di violenza ovvero;
??Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: fino a 3 anni.
1.5. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: , o su qualunque altra tecnica fino a: cinque anni,.
1.9. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 1)
??Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all’articolo 605 del codice penale)
??1. All’articolo 605 del codice penale, il sesto comma è abrogato.
1.01. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica all’articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione)
??1. Al primo comma dell’articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, dopo la parola: «manifestazioni» sono inserite le seguenti: «, incluso il saluto romano,».
1.02. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
ART. 2.
(Modifiche all’articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)
(Votazione dell’articolo 2)
??Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Divieto di accesso dei minorenni alle fiere in cui si espongono e si vendono armi da fuoco)
??1. È vietato ai minori di diciotto anni l’accesso alle fiere in cui si espongono e si vendono armi da fuoco. Il responsabile dell’evento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300 a euro 600.
??2. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l’autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all’attuazione di iniziative di educazione alla non violenza.
2.03. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
ART. 3.
(Modifiche all’articolo 85 e introduzione dell’articolo 94.1 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia)
??Sopprimerlo.
3.1002. Serracchiani.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
??Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: e introduzione dell’articolo 94.1.
3.1000. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 3)
ART. 4.
(Modifiche all’articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale)
(Votazione dell’articolo 4)
ART. 5.
(Modifica all’articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefìci per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata)
(Votazione dell’articolo 5)
??Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
??1. L’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per gli oneri derivanti dalla seguente disposizione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.
5.01000. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
ART. 6.
(Modifiche all’articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e all’articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia)
??Al comma 1, lettera b), capoverso comma 11, numero 1), dopo le parole: Ministero dell’Interno, inserire le seguenti: che ne informa il Presidente della Commissione centrale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
6.1000. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
(Votazione dell’articolo 6)
??Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni per i testimoni per motivi di giustizia)
??1. Fuori dal campo di applicazione di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, le misure di cui agli articoli 6 e 7 della medesima legge si applicano in quanto compatibili anche al soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), della medesima legge, di seguito indicato come «testimone per motivi di giustizia», che abbia subito danni economici, biologici o esistenziali a causa delle dichiarazioni rese.
??2. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge n. 6 del 2018 è avanzata dal testimone per motivi di giustizia alla Commissione centrale di cui all’articolo 9 della medesima legge, che la valuta secondo le medesime modalità previste dalla stessa legge per l’applicazione dei medesimi benefici ai testimoni di giustizia.
??3. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 6 del 2018 può essere presentata in un qualunque momento successivo alle dichiarazioni rese in processo.
??4. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 6 del 2018 può altresì essere presentata per testimonianze rese in processo a partire dal 1991.
??5. La domanda è incompatibile con il ricorso alle misure previste dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44.
6.01. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
ART. 7.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all’articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
??Al comma 1, lettera b), numero 1), premettere il seguente:
????01) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dall’amministratore stesso» sono inserite le seguenti: «o dall’esperto coadiutore, se nominato».
7.2. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Cuperlo.
??Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per tali verifiche sui beni immobili l’amministratore giudiziario si può avvalere di un esperto coadiutore, ovvero di un professionista tecnico iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei consulenti tecnici o dei periti del Tribunale.
??Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, dopo la parola: forniscono aggiungere le seguenti: all’esperto coadiutore se nominato, e in ogni caso.
7.3. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le verifiche afferenti alle caratteristiche tecniche urbanistiche dei beni immobili e alla sussistenza di eventuali abusi, nonché per l’interlocuzione con i competenti uffici comunali, l’amministratore giudiziario può avvalersi, previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, dell’ausilio di un tecnico esperto nel settore, al quale sarà richiesto di esprimersi anche sul valore di mercato degli immobili in sequestro, tenuto conto degli oneri e delle spese necessarie per l’eventuale sanatoria degli stessi. Nel caso in cui i competenti uffici comunali non provvedano tempestivamente alle attività ad essi demandate, l’amministratore giudiziario segnala l’inerzia al Tribunale e al dirigente dell’ufficio preposto.
7.4. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:
??2-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, è adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei professionisti tecnici di cui al precedente comma 2-bis, nominati esperti coadiutori dell’amministratore giudiziario per le verifiche tecniche sui beni immobili. Il Tribunale della prevenzione o il giudice per le indagini preliminari liquida le spettanze dell’esperto coadiutore, i compensi da imputare al conto della gestione o, in caso di incapienza, le spese di giustizia.
7.5. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2023 n. 49, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
7.6. Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera d), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: non sanabili, aggiungere le seguenti: il Tribunale per le misure di prevenzione, il Tribunale penale o.
??Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
??1-ter. Per la demolizione disposta ai sensi del comma 1-bis, quanto alle spese e oneri, si fa riferimento agli articoli 5 e 204 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. Il Giudice penale o di prevenzione dispone la demolizione come spesa ripetibile e la cancelleria dà corso all’incarico ad impresa sul libero mercato, sostenendo l’onere finanziario a spese di giustizia, poi da ripetere al condannato o proposto. Se la demolizione è curata per condizionamenti ambientali da organi dello Stato, la spesa sostenuta dai competenti Ministeri viene imputata al Ministero della giustizia.
7.7. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1-novies, sostituire le parole: almeno annuale con la seguente: trimestrale.
7.8. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1-novies, sostituire le parole: almeno annuale con la seguente: semestrale.
7.9. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 5-bis, dopo la parola: liquidabile, aggiungere le seguenti: previa attestazione di un tecnico esperto iscritto all’albo dei gestori della crisi d’impresa tenuto preso il Ministero della giustizia, di cui all’articolo 356, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,.
??Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:
????2-bis) il comma 6-bis è abrogato.
7.10. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
???e-bis) all’articolo 41-ter:
????1) al comma 1, le parole: «associazioni indicate nell’articolo 48, comma 3, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni, enti ed aziende pubbliche indicati nell’articolo 48, comma 3, lettera c)»;
????2) al comma 2, lettera g), le parole: «associazioni individuate nell’articolo 48, comma 3, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni, enti ed aziende pubbliche indicati nell’articolo 48, comma 3, lettera c)».
??Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
???g-bis) all’articolo 48, comma 3, lettera c), il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene, trasferirlo a titolo gratuito al patrimonio indisponibile di aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, operanti sul territorio o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, ad aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali.»;
7.1000. Battilocchio, Matone, Dalla Chiesa, De Palma.
??Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
???g-bis) all’articolo 48:
????1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
???«3-bis. Nel caso di assegnazione ai sensi del comma 3, lettera c), quinto periodo, i proventi sono destinati in via prioritaria alle spese di conservazione e gestione sostenute e rendicontate dal concessionario, nonché ai progetti di riqualificazione e valorizzazione presentati dallo stesso e approvati dal comune ove è sito l’immobile.»;
????2) al comma 4, dopo le parole: «Fondo unico giustizia,» sono inserite le seguenti: «per essere assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, per una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento ai concessionari di cui al comma 3, lettera c), quinto periodo, e per la restante parte».
7.11. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata predispone e realizza atti e progetti aventi l’obiettivo di aumentare l’inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l’ospitalità, la mediazione e l’integrazione culturale.
7.12. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Votazione dell’articolo 7)
??Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)
??1. È istituito, presso il Ministero dell’interno, un Fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti e enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.
??2. Al Fondo di cui al comma 1 è destinata una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni di euro per il 2025.
??3. Per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell’interno si avvale della collaborazione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
??4. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell’ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un’amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.
??5. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un’adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.
??6. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.
??7. Con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro 30 giorni dall’approvazione delle presenti norme vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.
7.01. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per il contrasto alla criminalità organizzata, per il potenziamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)
??1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni annui a decorrere dall’anno 2024, al fine di:
???a) accelerare il processo di potenziamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all’articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53;
???b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l’effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;
???c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l’opinione pubblica ed in particolare presso le amministrazioni locali ed il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;
???d) promuovere l’inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;
???e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell’utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell’utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;
???f) garantire l’efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;
???g) garantire all’Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.
7.02. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati alle mafie)
??1. Una quota non inferiore al 10 per cento delle somme confluenti nel Fondo Unico Giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati ed assegnati agli enti locali per iniziative inerenti il riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.
7.03. Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Rifinanziamento Fondo beni confiscati alla mafia)
??1. All’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
7.04. Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
ART. 8.
(Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici)
(Votazione dell’articolo 8)
ART. 9.
(Modifiche all’articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza)
??Sopprimerlo.
*9.1009. Enrico Costa.
??Sopprimerlo.
*9.1008. Dori, Zaratti.
??Sopprimerlo.
*9.1014. Zaratti, Dori.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 a tutela della sicurezza dei cittadini e degli stranieri)
??1. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e degli stranieri, alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
???«b-bis) è nato nel territorio della Repubblica, vi risieda legalmente e sia figlio di straniero nato in Italia e ivi legalmente residente, qualora ne faccia domanda all’ufficiale di stato civile del comune di residenza alla nascita o durante la minore età il genitore legalmente residente in Italia, col consenso dell’altro genitore che ne abbia la responsabilità genitoriale, o il suo tutore o chi ne ha il legale affidamento, salva la facoltà di rinunciarvi entro due anni dal compimento della maggiore età se in possesso di altra cittadinanza, ovvero l’interessato legalmente residente in Italia entro due anni dal compimento della maggiore età;
???b-ter) è nato nel territorio della Repubblica, e vi abbia regolarmente frequentato, presso istituti scolastici pubblici o legalmente parificati, l’istruzione obbligatoria per almeno otto anni, avendo superato il prescritto esame di Stato, qualora durante la minore età ne faccia domanda all’ufficiale di stato civile del comune di residenza il genitore legalmente residente in Italia e ivi regolarmente soggiornante da almeno un anno dopo la nascita del minore, avuto il consenso dell’altro genitore che ne abbia la responsabilità genitoriale, o il suo tutore o chi ne ha il legale affidamento, salva la facoltà di rinunciarvi entro due anni dal compimento della maggiore età allorché sia in possesso di altra cittadinanza»;
???b) all’articolo 4, comma 2, le parole: «entro un anno dalla suddetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla suddetta data all’ufficiale di stato civile del comune in cui risiede legalmente in Italia»;
???c) all’articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
???«2-bis. Lo straniero che abbia regolarmente frequentato in Italia, presso istituti scolastici pubblici o legalmente parificati, l’istruzione obbligatoria per almeno otto anni, avendo superato il prescritto esame di Stato, se giunto nel territorio italiano entro il compimento del sesto anno di età ovvero, se giunto in Italia entro il compimento dei quattordici anni, che vi abbia regolarmente frequentato almeno cinque anni di istruzione o di formazione professionale presso un istituto italiano del sistema di istruzione e formazione professionale, avendone regolarmente superato l’esame di Stato finale o gli altri esami finali, diviene cittadino qualora dopo il compimento della maggiore età sia legalmente residente in Italia e dichiari la volontà di diventare cittadino nei termini e nei modi indicati all’articolo 4, comma 2, oppure, durante la minore età, ne facciano domanda al comune di residenza entrambi i genitori legalmente residenti in Italia ovvero chi esercita la responsabilità genitoriale, ma il maggiorenne può rinunciarvi entro due anni dal compimento della maggiore età se in possesso di altra cittadinanza»;
???d) all’articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
???«2-bis. L’istanza di acquisto della cittadinanza ai sensi del presente articolo può essere presentata dal coniuge o dal partner dell’unione civile registrata dopo sei mesi dalla celebrazione del matrimonio o dell’unione civile se lo straniero è legalmente residente in Italia ovvero dopo un anno da tale celebrazione se lo straniero risiede all’estero e l’accoglimento dell’istanza può avvenire al compimento dei requisiti indicati al comma 1 se non sussistono le preclusioni di cui all’articolo 6»;
???e) all’articolo 6, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «concernenti comportamenti concreti e attualmente pericolosi del richiedente o di suoi familiari conviventi, allorché appartengano a talune delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, emanato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
???f) all’articolo 8, comma 1, le parole: «l’istanza di cui all’articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «le istanze presentate alle Prefetture, di cui agli articoli 7 e 9, comma 1»;
???g) all’articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
???«1. Può acquistare la cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, colui che sia maggiore di età, risieda legalmente in Italia, ne presenti istanza alla Prefettura competente per il comune di residenza, non risulti avere le preclusioni indicate nell’articolo 6, risulti avere adempiuto ai suoi obblighi previdenziali e tributari, disponga in Italia, da almeno due anni dopo il compimento della maggiore età, di un reddito non occasionale derivante da fonte lecita, di importo annuo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale ovvero appartenga ad un nucleo familiare avente un reddito complessivo lordo, riferito ai due anni precedenti, non inferiore agli importi annui previsti per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, e si trovi in una delle seguenti situazioni:
???a) è straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica, e in entrambi i casi vi risiede legalmente e ininterrottamente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);
???b) è straniero che abbia prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
???c) è cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che risieda legalmente e ininterrottamente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e sia titolare di attestazione comunale del diritto di soggiorno;
???d) è apolide o cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, che risieda legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini UE residenti in Italia. L’apolide o il rifugiato riconosciuti in Italia possono presentare la domanda dopo tre anni dal riconoscimento dei relativi status, che può essere accolta al momento del compimento del quinto anno di residenza legale ininterrotta se sussistono tutti gli altri requisiti, con esclusione di quelli reddituali, dopo avere acquisito il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»;
???h) all’articolo 9-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
???«1-bis. Ai fini della presente legge è legalmente residente lo straniero o l’apolide che è titolare di un titolo di soggiorno, in corso di validità, rilasciato in Italia e che è regolarmente iscritto nelle liste della popolazione residente in un comune italiano o che, in mancanza di iscrizione anagrafica, vi ha una dimora abituale ai sensi dell’articolo 43 del Codice civile.
???1-ter. Ai fini dell’applicazione della presente legge la minore di età si considera con riguardo alla data della presentazione dell’istanza che concerne il minore o il suo genitore.»;
???i) all’articolo 9-ter le parole: «prorogabili fino al massimo di trentasei mesi» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di scadenza di tale termine l’istanza di acquisto della cittadinanza che era stata presentata, su richiesta dell’interessato, è notificata gratuitamente al tribunale ordinario, sezione specializzata per l’immigrazione, la protezione internazionale e il soggiorno dei cittadini europei, competente per il luogo di residenza dell’istante, e il tribunale si pronuncia in composizione collegiale sulla istanza, esaminata la documentazione ad essa allegata e acquisita ogni altra documentazione utile, sentiti lo straniero e il suo difensore e i competenti uffici del Ministero dell’interno e l’Avvocatura dello Stato. La sentenza del tribunale che dichiara l’acquisto della cittadinanza comporta anche la condanna al Ministro dell’interno al pagamento delle spese processuali e alle spese legali sostenute dall’istante ed è trasmessa immediatamente, anche per le vie brevi, dalla cancelleria del tribunale al Ministero dell’interno e al comune di residenza che provvede al giuramento ai sensi dell’articolo 10. Il medesimo giudice è competente per controversie contro il rigetto dell’istanza di acquisto della cittadinanza.»;
???l) l’articolo 10-bis è abrogato;
???m) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14.
???I figli di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma il maggiorenne può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza. Si considera convivente anche il genitore legalmente residente in Italia che non viva abitualmente col figlio minore residente in Italia, ma che sia titolare della responsabilità genitoriale e in base ad un accordo tra coniugi o a decisione giudiziaria abbia un diritto di visita al figlio minore allorché il giudice abbia dichiarato che le visite sono obbligatorie e devono svolgersi in territorio italiano»;
???n) all’articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:
???«1. Chi ha perduto la cittadinanza italiana, dopo l’espatrio dall’Italia, in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 o per non aver reso l’opzione prevista dall’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso presso l’ufficiale di stato civile del comune di residenza in Italia ovvero presso il consolato italiano competente per il luogo di residenza»;
???o) dopo l’articolo 17-ter è inserito il seguente:
«Art. 17-quater.
???1. Ottiene il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana colui che risiede legalmente in Italia da almeno un anno e dimostri di essere discendente in linea retta fino al sesto grado di cittadino italiano, ai sensi degli articoli 74 e 77 del codice civile, se nessuno degli ascendenti in linea retta ha rinunciato alla cittadinanza italiana, e se dimostri la conoscenza della lingua italiana ai sensi dell’articolo 9.1. o abbia acquisito un titolo di studio presso scuola italiana o presso una scuola italiana all’estero o presso una scuola all’estero legalmente riconosciuta in lingua italiana.
???2. La domanda di riconoscimento del possesso della cittadinanza è presentata, insieme con la prescritta documentazione, all’ufficiale di stato civile del comune italiano di residenza, che provvede sulla domanda entro il termine di un anno, scaduto il quale l’istanza che era stata presentata, su richiesta dell’interessato, è notificata gratuitamente al tribunale ordinario, sezione specializzata per l’immigrazione, la protezione internazionale e il soggiorno dei cittadini europei, competente per il luogo di residenza dell’istante, e il tribunale si pronuncia in composizione collegiale sulla istanza, esaminata la documentazione ad essa allegata e acquisita ogni altra documentazione utile, sentiti l’istante e il suo difensore e i competenti uffici; la sentenza del tribunale che riconosce il possesso della cittadinanza italiana è trasmessa immediatamente, anche per le vie brevi, dalla cancelleria del tribunale all’ufficiale di stato civile del comune di residenza, che provvede all’immediata iscrizione nei registri di cittadinanza. Il medesimo giudice è competente per le controversie contro il rigetto dell’istanza di riconoscimento.
???3. A coloro che si trovino nelle condizioni di parentela e di conoscenza della lingua italiana indicate al comma 1 è consentito l’ingresso e il soggiorno in Italia; fino alla comunicazione del provvedimento amministrativo o giudiziario adottato sull’istanza da essi presentata di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana il loro ingresso e soggiorno in Italia e il loro trattamento, inclusi l’accesso al lavoro, sono equiparati a quelli previsti per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».
9.1003. Magi.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
??1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
???«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
???b) all’articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
???«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell’atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l’ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
???2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
???c) all’articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
???d) all’articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
???«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
???2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
???e) all’articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
???«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;
???f) all’articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.»;
???g) all’articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;
???h) all’articolo 10-bis, comma 1:
????1) al primo periodo, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che l’interessato possieda o possa acquisire un’altra cittadinanza»;
????2) al secondo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
???i) dopo l’articolo 23 sono inseriti i seguenti:
???«Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell’istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
???2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
???3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all’estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L’assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.
???4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l’ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.
???5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e dell’articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
???6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all’esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell’interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall’amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l’assistenza dell’amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall’amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all’articolo 10.
???Art. 23-ter. – 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell’ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».
9.1011. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
??1. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e degli stranieri, alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
???«c) chi è nato nel territorio della Repubblica se almeno uno dei genitori risiede legalmente da almeno un anno nel territorio della Repubblica»;
???b) all’articolo 4, comma 2, le parole: «entro un anno dalla suddetta data» sono soppresse;
???c) all’articolo 9, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
???«b) allo straniero maggiorenne che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni; e la lettera f) è soppressa»;
???d) all’articolo 9-ter, comma 1, le parole: «prorogabili fino al massimo di trentasei mesi» sono soppresse;
???e) all’articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
???«1. I figli di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, se in possesso di altra cittadinanza possono rinunciarvi. Nel caso di figli minori, questi possono rinunciare alla cittadinanza italiana, se in possesso di altra cittadinanza, divenuti maggiorenni.».
9.1002. Magi.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
??1. All’articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
???«b) allo straniero maggiorenne che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni;»;
???b) la lettera f) è abrogata.
9.1000. Magi.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)
??1. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
???«c) chi è nato nel territorio della Repubblica se almeno uno dei genitori risiede legalmente da almeno un anno nel territorio della Repubblica».
9.1001. Magi.
NON SEGNALATO
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Abrogazione dell’articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza)
??1. L’articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è abrogato.
9.1. Soumahoro.
NON SEGNALATO
??Al comma 1, premettere i seguenti:
??01. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
???«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno al momento della nascita del figlio».
??02. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
???«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell’atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l’ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
???2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1, raggiunta la maggiore età, acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all’ufficiale dello stato civile».
??Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di acquisto e revoca della cittadinanza.
9.1013. Bakkali, Berruto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
??Al comma 1, premettere il seguente:
??01. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
???«2-bis. Lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
???2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».
??Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
??2. Dopo l’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis.
???1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell’istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
???2. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».
??3. L’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
???4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere.;
???sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
9.1005. Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Dori, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Al comma 1, premettere il seguente:
??01. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
???«2-bis. Il minore straniero nato in Italia che ha frequentato regolarmente nel territorio nazionale per almeno dieci anni il sistema educativo di istruzione e formazione, concludendo positivamente il primo ciclo e i primi due anni del secondo ciclo nelle scuole secondarie di secondo grado o, in alternativa, nei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da un esercente la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
???2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato in possesso dei relativi requisiti acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.».
??Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di concessione e revoca della cittadinanza.
9.1010. Richetti, Rosato, Bonetti, Benzoni, D’Alessio, Grippo, Sottanelli, Carfagna, Onori, Pastorella, Ruffino.
??Al comma 1, premettere il seguente:
??01. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
???«2. Il minore straniero che ha fatto ingresso sul territorio della Repubblica italiana entro il compimento del dodicesimo anno di età e, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Ai fini del computo dei cinque anni di cui al periodo precedente si considera altresì la frequenza presso le scuole dell’infanzia statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione.
???2-bis. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da uno dei genitori legalmente soggiornante in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
???2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1, raggiunta la maggiore età, acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all’ufficiale dello stato civile».
??Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di acquisto e revoca della cittadinanza.
9.1012. Bakkali, Berruto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
??Al comma 1, premettere il seguente:
??01. All’articolo 6, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
???«b-bis) la condanna per un delitto di golpe o tentato golpe, di crimini contro l’umanità, di ecocidio, di istigazione a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato».
??Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e revoca della cittadinanza.
9.1004. Zaratti, Bonelli, Dori, Zanella, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Al comma 1, premettere il seguente:
??01. All’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «da almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno 36 mesi».
??Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
9.1006. Zanella, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Al comma 1 premettere il seguente:
??01. All’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «senza ulteriori condizioni».
??Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
9.1007. Zanella, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o possa acquisire.
9.5. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9.6. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
(Votazione dell’articolo 9)
??Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana)
??1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 1:
????1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
???«b–bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno, al momento della nascita del figlio;
???b–ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia»;
????2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
???«2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore. Entro un anno dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un’altra cittadinanza.
???2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal compimento della maggiore età.»;
???b) l’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
???«2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di età, che vi abbia regolarmente soggiornato fino al compimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data.
???2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, a seguito di dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro due anni dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un’altra cittadinanza.
???2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro due anni dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana»;
???c) l’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:
???«Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
???2. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se, successivamente all’adozione, risiede legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni».
???d) dopo l’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:
???«Art. 5-bis. – 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza:
???a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
???b) il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
???c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o di apolide. 2. Ai fini dell’attribuzione della cittadinanza ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, l’interessato non è tenuto a dimostrare alcun reddito».
??2. Le lettere b), d), e) e f) del comma 1 dell’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono abrogate.;
???«Art. 5-ter. – 1. Lo Stato garantisce agli stranieri richiedenti la cittadinanza l’offerta formativa per la conoscenza della lingua e della Costituzione italiane.
???2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero»;
???e) l’articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
???«Art. 6. – 1. Precludono l’acquisizione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:
???a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
???b) la condanna per un delitto non colposo a una pena superiore a due anni di reclusione;
???c) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l’8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.
???2. L’acquisto della cittadinanza non è precluso quando l’istanza riguarda un minore condannato a pena detentiva non superiore a tre anni.
???3. La riabilitazione o l’estinzione del reato fa cessare gli effetti preclusivi della condanna»;
???f) l’articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato;
???g) all’articolo 14, comma 1,della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;
???h) all’articolo 25, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il Ministro dell’istruzione e del merito».
??2. All’articolo 33 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, comma 2, le parole: «diciannovesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventesimo anno».
??3. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e a riunire in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
9.01000. Zanella, Fratoianni, Bonelli, Zaratti, Dori, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine)
??1. All’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
???2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all’articolo 22 o di cui all’articolo 39-bis.1, l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all’estero, all’apolide e al rifugiato riconosciuto dall’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell’articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro, qualora sia scelta la procedura prevista all’articolo 22. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all’articolo 22, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Qualora la procedura d’ingresso sia quella disciplinata dell’articolo 39-bis-1 i requisiti previsti dall’articolo 29, comma 3, lettera b) e dall’articolo 34 comma 3 si intendono assolti da una delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo qualora siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 27-bis, comma 2 lettere b) e c) o all’articolo 39 comma 3 lettera a). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall’inizio dei corsi, al Ministero dell’interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l’espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall’articolo 22, comma 5, e per verificare l’assenza degli elementi ostativi di cui all’articolo 22.
9.01001. Gadda, Faraone, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine)
??1. All’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «con le procedure di cui all’articolo 22» sono aggiunte le seguenti: «o di cui all’articolo 39-bis.1»;
???b) al comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: «della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «qualora sia scelta la procedura prevista all’articolo 22»;
???c) al comma 2-bis, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Qualora la procedura d’ingresso sia quella disciplinata dell’articolo 39-bis-1 i requisiti previsti dall’articolo 29, comma 3, lettera b) e dall’articolo 34 comma 3 si intendono assolti da una delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo qualora siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 27-bis, comma 2 lettere b) e c) o all’articolo 39 comma 3 lettera a)».
9.01002. Gadda, Faraone, De Monte, Giachetti.
ART. 10.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell’occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui)
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Fondo nazionale sicurezza urbana)
??1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
??2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all’installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
??3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
??4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*010.01002. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Fondo nazionale sicurezza urbana)
??1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
??2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all’installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
??3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
??4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*010.01005. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Fondo nazionale sicurezza urbana)
??1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
??2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all’installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
??3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
??4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
010.012. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Potenziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana)
??1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un apposito «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.
??2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 478-quinquies, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
??3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
??4. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l’individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 478-ter.
??5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del predetto testo unico.
??6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010.01. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Piano di potenziamento della sicurezza urbana nelle aree e nelle periferie del territorio nazionale interessate da maggior degrado)
??1. Ai fini dell’attuazione e del potenziamento della tutela della sicurezza urbana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, eventualmente di concerto con altri Ministri competenti, presenta alle Camere un piano di riqualificazione delle aree e delle periferie del territorio nazionale interessate da maggior degrado, escluse dalle opere finanziate dal Piano di ripresa e resilienza, corredato delle azioni e delle misure da attivare, delle amministrazioni responsabili della loro attuazione e delle fonti di finanziamento per farvi fronte, con l’obiettivo di incrementare i servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività, migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, volte a favorire la rinascita delle periferie a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell’innovazione sociale e dalla riqualificazione sociale in termini di occupazione, istruzione, servizi, mobilità, d’intesa con gli enti locali e acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.
010.02. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Monitoraggio della condizione minorile ai fini dell’educazione alla legalità, lotta alla dispersione scolastica e prevenzione della devianza)
??1. Quale misura di prevenzione nell’ambito della tutela della sicurezza e del contrasto alla povertà educativa, con il fine di promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, anche attraverso progetti di riqualificazione urbana, presso ogni Prefettura è istituito un «Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile» al quale partecipano rappresentanti degli enti locali, dell’Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell’università, delle forze dell’ordine, dell’Azienda sanitaria provinciale, delle Direzioni provinciali dell’INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell’avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni.
010.03. D’Orso, Alfonso Colucci, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Penza.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, assunzioni di personale della Polizia locale)
??1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell’equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di Polizia locale disposte per l’anno 2024 non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all’articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.
010.04. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Misure di presidio della legalità a tutela della sicurezza urbana)
??1. Ai fini del rafforzamento dei presidi di legalità, della tutela della corretta amministrazione nonché dell’attuazione del principio di trasparenza, quali strumenti di prevenzione dal malaffare ed elementi qualificanti dell’azione amministrativa e politica, i prefetti e i sindaci possono sottoscrivere appositi Patti di legalità, al fine di promuovere, avvalendosi della collaborazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, pratiche virtuose che consentano il recupero della fiducia nella politica da parte dei cittadini e la loro più ampia partecipazione ai processi decisionali, nonché modelli e forme di controllo preventivo e vigilanza sul concreto operato degli organi di governo e degli amministratori della cosa pubblica, con particolare riguardo alla fase elettorale delle candidature, allo svolgimento del mandato da parte degli eletti, alle procedure inerenti ai contratti pubblici e alle nomine e alle designazioni da parte degli organi competenti.
010.05. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Disposizioni per l’assunzione di assistenti sociali)
??1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all’articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500 abitanti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.
010.06. Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
??1. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dal perdurare della crisi in Ucraina e sostenere il lavoro delle questure e delle prefetture, all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025». Per gli oneri derivanti dal presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010.07. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Potenziamento dei presidi a tutela della sicurezza urbana del comune di Caivano)
??1. Al fine di corrispondere alla accresciuta esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di innalzare i livelli di presenza e operatività della Polizia di Stato nel territorio del comune di Caivano, con conseguente maggiore controllo e incisività nella lotta alla criminalità organizzata e miglioramento dei servizi a beneficio della cittadinanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le procedure di istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano nonché l’organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi. Agli oneri per il funzionamento del Commissariato di cui al presente comma, valutati in 3,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
010.08. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Finanziamento di iniziative per la sicurezza urbana del comune di Caivano)
??1. Per l’anno 2024 e per l’anno 2025, al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla tutela della sicurezza urbana, al comune di Caivano è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati, per l’installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana.
??2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
010.09. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Finanziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana)
??1. Il fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni di cui all’articolo 35-quater, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
010.010. Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)
??1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata, e dell’ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
???a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall’ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;
???b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall’ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
??2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all’articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell’interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente:
???a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell’anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall’Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;
???b) la suddivisione dell’impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.
??3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell’interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Le somme necessarie all’attribuzione dei contributi previsti per l’anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all’anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell’anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all’attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.
??4. Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.
??5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
??6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del predetto testo unico.
*010.013. Mauri, Gianassi, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)
??1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell’ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
???a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall’ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;
???b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall’ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
??2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all’articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell’interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente:
???a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell’anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall’Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;
???b) la suddivisione dell’impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.
??3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell’interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Le somme necessarie all’attribuzione dei contributi previsti per l’anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all’anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell’anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all’attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.
??4. Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.
??5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
??6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del predetto testo unico.
*010.01003. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)
??1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell’ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
???a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall’ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;
???b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall’ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
??2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all’articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell’interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente:
???a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell’anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall’Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;
???b) la suddivisione dell’impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.
??3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell’interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Le somme necessarie all’attribuzione dei contributi previsti per l’anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all’anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell’anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all’attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.
??4. Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.
??5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
??6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del predetto testo unico.
*010.01004. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)
??1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell’ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
???a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall’ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;
???b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall’ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
??2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all’articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell’interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente:
???a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell’anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall’Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;
???b) la suddivisione dell’impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.
??3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell’interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Le somme necessarie all’attribuzione dei contributi previsti per l’anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all’anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell’anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all’attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.
??4. Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.
??5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
??6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del predetto testo unico.
*010.014. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Sopprimerlo.
**10.1002. Magi.
NON SEGNALATO
??Sopprimerlo.
**10.1003. Zaratti, Dori.
??Sopprimerlo.
**10.2. Soumahoro.
NON SEGNALATO
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Modifiche all’articolo 633 del codice penale e all’articolo 380 del codice di procedura penale)
??1. All’articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
???«Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l’assenza della persona offesa.»;
???b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
???«Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160:
???1) se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata;
???2) se il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.
???Per i fatti di cui al secondo e al terzo comma si procede d’ufficio.».
??2. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
???«f-ter) delitto di invasione di edifici nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 633, secondo e terzo comma, del codice penale».
??3. Dopo l’articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 321-bis.
(Reintegrazione nel possesso dell’immobile)
???1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell’immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all’articolo 633, commi secondo e terzo, del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal querelante, le risultanze anagrafiche, l’intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile.».
10.3. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sostituire il comma 1 con il seguente:
??1. All’articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
???«Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l’assenza della persona offesa.»;
???b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
???«Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160:
???1) se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata;
???2) se il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia;
???Per i fatti di cui al secondo e al terzo comma si procede d’ufficio.».
??Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
??2. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
???«f-ter) delitto di invasione di edifici nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 633, secondo e terzo comma, del codice penale».
10.4. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o detiene senza titolo.
10.5. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, dopo le parole: o detiene senza titolo aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei casi di morosità incolpevole,.
10.6. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: destinato a domicilio altrui con le seguenti: adibito ad abitazione altrui.
10.8. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o sue pertinenze;
??Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: o di sue pertinenze.
*10.1000. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o sue pertinenze;
??Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: o di sue pertinenze.
*10.1004. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, sopprimere il secondo periodo.
10.12. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: con artifizi o raggiri con le seguenti: durante l’assenza della persona offesa.
10.14. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», secondo comma, sostituire le parole: si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde con la seguente: riceve.
10.15. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», secondo comma, sopprimere le parole: o corrisponde.
10.16. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», terzo comma, sostituire le parole: Non è punibile con le seguenti: La pena è ridotta di un terzo per.
10.17. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. L’articolo 633-bis del codice penale è abrogato.
10.31. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sostituire il comma 3 con il seguente:
??3. Dopo l’articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 321-bis.
(Reintegrazione nel possesso dell’immobile)
???1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell’immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all’articolo 633, commi secondo e terzo, del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal querelante, le risultanze anagrafiche, l’intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile.».
10.28. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», sopprimere le parole: o delle sue pertinenze.
10.1001. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
??3-bis. Al fine di fronteggiare la grave emergenza abitativa, con particolare riferimento alle persone a basso reddito:
???a) il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024;
???b) il Fondo per la morosità incolpevole, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
??3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*10.32. Bonafè, Gianassi, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
??3-bis. Al fine di fronteggiare la grave emergenza abitativa, con particolare riferimento alle persone a basso reddito:
???a) il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024;
???b) il Fondo per la morosità incolpevole, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
??3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*10.1006. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
(Votazione dell’articolo 10)
??Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)
??1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell’abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.
??2. Ai fini di cui alla presente legge, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare residente. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Per il solo anno 2024 l’impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione che giustifica l’erogazione del contributo può essere causata anche dal sopravvenuto incremento del costo dell’energia relativo alle utenze domestiche dovuto alla attuale congiuntura economica ove incidente sul reddito del singolo o del nucleo familiare residente in misura pari o superiore al 20 per cento.
??3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
???a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
???b) essere titolare di un contratto di locazione di un’unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;
???c) essere residenti o detentori dell’immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;
???d) essere titolari di un reddito con un valore dell’ISEE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell’ISEE non superiore a 26.000 euro;
???e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;
???f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.
??4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
??5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1, costituiscono criteri preferenziali:
???a) l’essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;
???b) la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasettantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.
??6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l’importo massimo concedibile ad ogni richiedente, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, tenuto anche conto della specifica causa che ha provocato la riduzione della capacità reddituale, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.
??7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall’Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza trimestrale le richieste di contributi e provvede all’erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.
??8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell’Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.
??9. Le risorse allocate presso il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ove non ancora trasferite alle regioni, relative ad annualità pregresse, sono trasferite nel nuovo Fondo istituito ai sensi del comma 1. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la gestione delle risorse già impegnate.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo le parole: previsto dagli articoli aggiungere le seguenti: 10-bis,.
10.04. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione)
??1. Il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2025.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo le parole: previsto dagli articoli aggiungere le seguenti: 10-bis,.
10.05. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Proroga per gli anni 2024 e 2025 delle agevolazioni per l’acquisto prima casa per under 36)
??1. All’articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
???b) al comma 3, primo periodo, e ovunque ricorrono, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;
???c) al comma 9, le parole: «il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2025».
??2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.01000. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti e contravvenzioni)
??1. All’articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
???«1. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies, 624, 624-bis, 628, 659, 697 del codice penale, nonché di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione. In caso di decadenza dell’assegnazione ai sensi del primo periodo, le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.»;
???b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti e contravvenzioni».
10.01001. De Monte, Faraone, Gadda, Giachetti.
ART. 11.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa)
??Sopprimerlo.
11.1001. Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Mauri, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
??Sopprimere il comma 1.
*11.1002. Di Biase, Mauri, Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
??Sopprimere il comma 1.
*11.1003. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Sopprimere il comma 1.
*11.1000. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sostituire il comma 2 con il seguente:
??2. L’articolo 640 del codice penale è sostituito dal seguente:
???«Art. 640. – (Truffa) – Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 102 a euro 2.064.
???La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 618 a euro 3.098:
???1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
???2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità;
???3) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all’articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11);
???4) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.
???Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti».
11.2. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire le parole: due a sei con le seguenti: uno a cinque.
??Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
??2-bis. Al comma 1 dell’articolo 382-bis del codice di procedura penale dopo le parole: «612-bis» sono inserite le seguenti: «e 640, terzo comma».
11.4. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
??3-bis. Al comma 1 dell’articolo 382-bis del codice di procedura penale dopo le parole: «612-bis» sono inserite le seguenti: «e 640, terzo comma».
11.5. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
(Votazione dell’articolo 11)
??Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di peculato per distrazione)
??1. All’articolo 314 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
???«Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di energie lavorative, denaro o altro bene altrui, a proprio o altrui vantaggio, li destina ad una finalità diversa da quella prevista da una disposizione di legge, regolamento, circolari o altra fonte secondaria, ma pur sempre di interesse pubblico, senza che ciò ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell’avente diritto, è punito con la reclusione da uno a quatto anni.».
??2. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «articoli 314, primo» sono inserite le seguenti: «e terzo».
11.01004. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di abuso d’ufficio)
??1. Al codice penale dopo l’articolo 322-ter è aggiunto il seguente:
???«Art. 322-quater. – (Abuso d’ufficio) – Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
???La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.».
11.01002. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di traffico di influenze illecite)
??1. Al codice penale, l’articolo 346-bis è sostituito dal seguente:
???«Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite) – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
???Al di fuori delle ipotesi di svolgimento dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis a compiere un atto, contrario ai doveri d’ufficio o rientrante nell’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.
???La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.
???La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
???La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.».
11.01003. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di apologia di mafia)
??1. All’articolo 414 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
???«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se l’istigazione o l’apologia riguardano il delitto previsto dall’articolo 416-bis o i delitti commessi dalle associazioni di tipo mafioso di cui al medesimo articolo la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. In relazione ai fatti di cui al quinto comma non possono essere invocate, a esimente, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.».
11.01005. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di furto)
??1. All’articolo 624 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:
???«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625.».
11.01001. Marianna Ricciardi, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di furto)
??1. All’articolo 624 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:
???«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 4, 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, 7-bis e 8-bis.».
11.01000. Marianna Ricciardi, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifica all’articolo 643 del codice penale, in materia di circonvenzione di persone incapaci)
??1. All’articolo 643 del codice penale, le parole: «da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni e con la multa da euro 1.302 a euro 3.500».
11.09. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
ART. 12.
(Modifica all’articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni)
??Sopprimerlo.
12.1000. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Sopprimere il comma 1.
12.1001. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
(Votazione dell’articolo 12)
ART. 13.
(Modifiche all’articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita, e all’articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)
??Sopprimerlo.
13.1001. Dori, Zaratti.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: denunciati o.
*13.3. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: denunciati o.
*13.4. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
??Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**13.6. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
??Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**13.8. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera c).
??Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «in materia di flagranza differita, e».
13.1000. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 13)
ART. 14.
(Modifiche all’articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all’impedimento della libera circolazione su strada)
??Sopprimerlo.
??Conseguentemente, sopprimere gli articoli 24, 25 e 28.
14.1004. Boschi, Giachetti.
??Sopprimerlo.
*14.2. Soumahoro.
NON SEGNALATO
??Sopprimerlo.
*14.1002. Magi.
NON SEGNALATO
??Sopprimerlo.
*14.1003. Boschi, Giachetti.
??Sopprimerlo.
*14.4. Mauri, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sopprimerlo.
*14.5. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
14.1000. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
14.1001. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 14)
ART. 15.
(Modifiche agli articoli 146 e 147 del codice penale in materia di esecuzione penale in caso di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti)
??Sopprimerlo.
*15.2. Boschi, Giachetti.
??Sopprimerlo
*15.4. Soumahoro.
NON SEGNALATO
??Sopprimerlo
*15.5. Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sopprimerlo
*15.6. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sopprimerlo.
*15.1007. Magi.
??Sopprimerlo.
*15.1009. Zaratti, Dori.
??Sopprimerlo.
*15.1010. Enrico Costa, Carfagna, Bonetti, Benzoni, Sottanelli.
??Sopprimerlo.
*15.1012. Boschi, Giachetti.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Misure in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
??1. All’articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
??2. All’articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;
??3. All’articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
???b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l’unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l’altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».
??4. Dopo l’articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)
???1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l’ordine o la sicurezza pubblica o dell’istituto o a porre in pericolo l’altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».
??5. L’articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
??6. All’articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
???«1-quater. L’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza il quale, nel corso dell’esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell’ingresso della persona sottoposta alla misura nell’istituto di pena.
???1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell’ingresso della persona sottoposta alla misura nell’istituto di pena».
??7. All’articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
???«4-quinquies. Qualora, nel corso dell’applicazione dell’ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell’articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all’articolo 684, comma 2, del presente codice».
??8. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 41-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
???«2-bis.1. L’adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova»;
???b) all’articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente:
???«1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
???c) all’articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
???d) all’articolo 51-ter:
????1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
???«2-bis. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l’ordine o la sicurezza pubblica o dell’istituto o a porre in pericolo l’altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l’accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2»;
????2) alla rubrica, dopo la parola: «alternative» sono aggiunte le seguenti: «e dell’esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».
??9. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:
???«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.
??2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».
??10. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2021»;
???b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».
??11. Agli oneri di cui al comma 10, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
??12. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
??Conseguentemente, all’articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15, .
**15.1011. Enrico Costa, Carfagna, Bonetti, Benzoni, Sottanelli.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Misure in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
??1. All’articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
??2. All’articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;
??3. All’articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
???b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l’unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l’altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».
??4. Dopo l’articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)
???1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l’ordine o la sicurezza pubblica o dell’istituto o a porre in pericolo l’altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».
??5. L’articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
??6. All’articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
???«1-quater. L’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza il quale, nel corso dell’esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell’ingresso della persona sottoposta alla misura nell’istituto di pena.
???1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell’ingresso della persona sottoposta alla misura nell’istituto di pena».
??7. All’articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
???«4-quinquies. Qualora, nel corso dell’applicazione dell’ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell’articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all’articolo 684, comma 2, del presente codice».
??8. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 41-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
???«2-bis.1. L’adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova»;
???b) all’articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente:
???«1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
???c) all’articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
???d) all’articolo 51-ter:
????1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
???«2-bis. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l’ordine o la sicurezza pubblica o dell’istituto o a porre in pericolo l’altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l’accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2»;
????2) alla rubrica, dopo la parola: «alternative» sono aggiunte le seguenti: «e dell’esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».
??9. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:
???«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.
??2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».
??10. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2021»;
???b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».
??11. Agli oneri di cui al comma 10, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
??12. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
??Conseguentemente, all’articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15, .
**15.1015. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
??1. All’articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
??2. All’articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;
??3. All’articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
???b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l’unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l’altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».
??4. Dopo l’articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)
???1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l’ordine o la sicurezza pubblica o dell’istituto o a porre in pericolo l’altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».
??5. L’articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
??6. All’articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
???«1-quater. L’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza il quale, nel corso dell’esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell’ingresso della persona sottoposta alla misura nell’istituto di pena.
???1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell’ingresso della persona sottoposta alla misura nell’istituto di pena».
??7. All’articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
???«4-quinquies. Qualora, nel corso dell’applicazione dell’ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell’articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all’articolo 684, comma 2, del presente codice».
*15.8. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 15
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
??1. All’articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
??2. All’articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;
??3. All’articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
???b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l’unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l’altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».
??4. Dopo l’articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)
???1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l’ordine o la sicurezza pubblica o dell’istituto o a porre in pericolo l’altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».
??5. L’articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
??6. All’articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
???«1-quater. L’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza il quale, nel corso dell’esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell’ingresso della persona sottoposta alla misura nell’istituto di pena.
???1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell’ingresso della persona sottoposta alla misura nell’istituto di pena».
??7. All’articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
???«4-quinquies. Qualora, nel corso dell’applicazione dell’ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell’articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all’articolo 684, comma 2, del presente codice».
*15.1006. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Modifiche al codice penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
??1. All’articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
??2. All’articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».
15.9. Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)
??1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15,.
15.10. Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
15.1000. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
???a) all’articolo 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
????1) al primo comma.
????1.1) il numero 1) è abrogato;
????1.2) al numero 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, ove il differimento della pena costituisce grave pregiudizio all’integrità psico-fisica del minore, l’esecuzione della pena deve avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
????2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
???«Nel caso previsto dal numero 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché il parto sia avvenuto da oltre due mesi»;
??Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
???b) all’articolo 147, primo comma, numero 3), dopo le parole: «eseguita nei confronti di» sono aggiunte le seguenti: «donna incinta o di».
15.1014. Paolo Emilio Russo, Patriarca, Dalla Chiesa.
??Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.1).
15.1001. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.2).
15.1002. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.1).
15.1003. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.2).
15.1004. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
15.1005. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso con il seguente:
??Nei casi indicati nei numeri 3 e 3-bis del primo comma, l’esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
15.1013. Boschi, Giachetti.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette di cui dall’articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
??Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: «e incremento delle case famiglia protette».
15.1008. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
(Votazione dell’articolo 15)
??Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62, e alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)
??1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:
???«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette.
???A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.
???2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».
??2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2021»;
???b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».
??3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
??4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
??Conseguentemente, all’articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15,.
15.01000. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Implementazione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri)
??1. Al fine di realizzare in modo capillare sull’intero territorio nazionale ulteriori istituti a custodia attenuata per detenute madri e dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, recante: «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l’anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15,.
15.01001. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Norme per la sicurezza nell’esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)
??1. È autorizzata l’ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell’Autorità giudiziaria minorile.
15.01005. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)
??1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15, .
15.01004. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Rifinanziamento del Fondo relativo all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)
??1. Al fine di contribuire all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2024. 2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15, .
15.01002. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Individuazione delle strutture idonee per utilizzate come case famiglia protette)
??1. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all’articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall’articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
15.01014. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
ART. 16.
(Modifiche all’articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio)
??Sopprimerlo.
16.1. Soumahoro.
NON SEGNALATO
??Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici» e;
??Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: a cinque con le seguenti: a tre.
16.2. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
16.3. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
???b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero nei confronti di un soggetto minore di anni 14 o comunque non imputabile».
??Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).
16.4. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera c).
16.5. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al Capo II, rubrica, sostituire le parole: sicurezza urbana con le seguenti: sicurezza pubblica.
16.6. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al Capo II, rubrica, sostituire le parole: sicurezza urbana con le seguenti: sicurezza pubblica di ambito urbano.
16.7. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Votazione dell’articolo 16)
ART. 17.
(Modifica all’articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione Siciliana)
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 17.
??1. All’articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
???«Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, i comuni capoluogo di città metropolitana sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell’articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale di ciascun ente.»;
???b) al comma 6, le parole: «2.925.000 per l’anno 2024 e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro per l’anno 2024 e a euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2025».
??2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 27.075.000 euro per l’anno 2024 e in 36.100.000 euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.1002. Bonafè, Fornaro, Mauri, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
??Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:
????01) le parole: «capoluogo di città metropolitana» sono soppresse.
??Conseguentemente:
???al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: 5.200.000 fino a: 2025 con le seguenti: 10.400.000 per l’anno 2024 e a euro 15.600.000 annui a decorrere dall’anno 2025;
???dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??2. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 5.200.000 euro per l’anno 2024 e 7.800.000 euro a decorrere dall’anno 2026;
???alla rubrica sopprimere le parole: capoluoghi di città metropolitana.
17.1003. Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:
????01) le parole: «i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana,» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni capoluogo di città metropolitana, ivi compresi quelli».
??Conseguentemente:
???al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: 5.200.000 fino a: 2025 con le seguenti: 30 milioni per l’anno 2024 e a euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2025;
???dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 27.075.000 euro per l’anno 2024 e in 36.100.000 euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.1001. Bonafè, Fornaro, Mauri, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
??Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
??1-bis. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell’incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2024.
??1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
??Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e misure in materia di assegnazione di unità di personale alle isole minori della Sicilia.
17.1000. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Votazione dell’articolo 17)
??Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure in favore delle iniziative per la promozione della sicurezza pubblica negli enti locali)
??1. Al fine di consentire agli enti locali l’adozione di iniziative per la tutela e la promozione della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana nonché di misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il fondo di cui all’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
??2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.01000. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Assunzioni di personale di polizia locale nei comuni nei quali è stato disposto lo scioglimento dei consigli comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare)
??1. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni, i cui consigli comunali sono sciolti per infiltrazione di tipo mafioso, a partire dal 2021, ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono autorizzati ad assumere, con un incremento del 30 per cento, unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all’articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all’articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
??2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.01001. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Utilizzo di risorse ai fini dell’implementazione della sicurezza pubblica e urbana, anche ai fini del rafforzamento del personale della polizia locale, da parte degli enti locali)
??1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana e di sicurezza pubblica nei comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso in cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 10-ter, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
??2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
17.01002. Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano.
??Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
??1. Il Fondo di cui all’articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 25 milioni di euro per l’anno 2025.
??2. Le risorse del fondo sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 30 giugno 2025 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario.
??3. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
??4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.01004. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure di sostegno all’attività della polizia locale)
??1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante il Regolamento per l’ammissione all’utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all’espletamento delle funzioni di Polizia locale.
17.01006. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
ART. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
??Sopprimerlo.
*18.1000. Sportiello, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sopprimerlo.
*18.1019. Benzoni, Richetti, Bonetti, D’Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
??Sopprimerlo.
*18.1017. Zanella, Grimaldi, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
??Sopprimerlo.
*18.1028. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Sopprimerlo.
*18.1025. Gianassi, Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
??Sopprimerlo.
*18.1013. Magi.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 e al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
??1. Al fine di sostenere la filiera dei prodotti derivanti dalla canapa (Cannabis Sativa L.), combattere l’espansione sul territorio nazionale di un mercato illegale e clandestino nonché al fine di regolamentare il settore della produzione, trasformazione e vendita degli stessi, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
???«f) alla produzione di derivati, solidi o liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.»
???b) all’articolo 2:
????1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
???«h) prodotti, solidi o liquidi, comprese le infiorescenze fresche o essiccate, con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumati o inalati senza combustione.
???i) oli con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento.»;
????2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
???«3-bis. I prodotti di cui alla lettera h), destinati ad essere fumabili o inalabili, sono assimilati rispettivamente ai tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e seguenti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ed ai liquidi da inalazione con nicotina di cui all’articolo 62-quater del medesimo decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
???3-ter. La distribuzione dei prodotti fumabili di cui alla lettera h) è effettuata esclusivamente per il tramite di depositari autorizzati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2014. La vendita ai consumatori è effettuata in via esclusiva oltre che dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293, dagli esercizi di cui al comma 5-bis dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono specificate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera in relazione alla specificità del prodotto.
???3-quater. Ai fini dell’applicazione dell’accisa, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alle sole infiorescenze di cui alla lettera h) si applica l’aliquota di base del 23,5 per cento.».
??2. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 14, comma 1, lettera a), il numero 6 è soppresso;
???b) all’articolo 14, comma 1, lettera b), il numero 1 è sostituto dal seguente:
????«1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo.».
18.1009. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Coltivazione e detenzione in forma individuale di cannabis per uso personale)
??1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al comma 1 dell’articolo 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 26»;
???b) al comma 1 dell’articolo 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata ai sensi del comma 1-bis del presente articolo»;
???c) dopo il comma 1 dell’articolo 26 è inserito il seguente:
???«1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione per uso personale di non oltre quattro piante femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente, e del prodotto da esse ottenuto».
???d) all’articolo 73:
????1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 26,»;
????2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
???«2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella I di cui all’articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 30.000 a euro 300.000»;
????3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
???«2-bis. La pena è della reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro 20.000 a euro 250.000 se le attività illecite di cui al comma 2 riguardano le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella II di cui all’articolo 14»;
????4) al comma 3, le parole: «Le stesse pene» sono sostituite dalle seguenti: «Le pene previste dai commi 2 e 2-bis»;
????5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
???«4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano le sostanze di cui alla tabella II di cui all’articolo 14, si applica la pena della reclusione da due a dieci anni»;
????6) i commi 5, 5-bis e 5-ter sono abrogati;
????7) il comma 7 è sostituito dal seguente:
???«7. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti ovvero nell’individuazione o nella cattura dei concorrenti»;
????8) al comma 7-bis, le parole: «, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5,» sono soppresse.
???e) dopo l’articolo 73 è inserito il seguente:
«Art. 73-bis.
(Produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti o psicotrope)
???1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, e 3 dell’articolo 73 che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e la multa fino a euro 6.500 nei casi di cui al comma 4 dell’articolo 73.
???2. Le pene previste ai sensi del presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero nell’identificazione o nella cattura dei concorrenti.
???3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, quando il delitto è stato commesso da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, la cui condizione è stata certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 del presente testo unico, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie. Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Può essere disposto che esso si svolga anche nelle strutture private autorizzate ai sensi del citato articolo 116 del presente testo unico, con il consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede o quello dell’esecuzione, con le modalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
???4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nell’ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 1 commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla sua condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di reclusione, salvo che si tratti di un reato previsto dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un reato contro la persona.
???5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di minore età o ricorra la circostanza aggravante di cui al numero 11-ter dell’articolo 61 del codice penale».
???f) all’articolo 74:
????1) al comma 2, le parole: «non inferiore a dieci» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici»;
????2) al comma 7, dopo la parola: «o» sono inserite le seguenti: «per l’identificazione o la cattura dei concorrenti o degli associati, ovvero».
???g) all’articolo 75:
????1) al comma 1, alinea, le parole: «, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse;
????2) il comma 1-bis è abrogato.
??2. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 380 del codice di procedura penale, le parole «, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo» sono soppresse.
18.1018. Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Dori.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
??1. In considerazione delle nuove modalità di reperimento e circolazione di sostanze stupefacenti sul mercato internazionale della droga, al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di rafforzamento dell’azione di contrasto al narcotraffico, in ordine all’investigazione e al costante aggiornamento sulla provenienza e sulla diffusione delle predette sostanze, a favore della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2024 per l’attivazione e l’implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti.
??2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 5 milioni a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.1011. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Disposizioni per il potenziamento delle capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze)
??1. Al fine di potenziare le capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
??2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.1012. Pellegrini, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, sostituire l’alinea con il seguente: Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa, di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, nonché di contrastare il traffico illegale e l’abuso di sostanze stupefacenti che mettono a rischio la sicurezza, l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:.
??Conseguentemente, al medesimo comma:
???alla lettera a):
????sostituire il numero 3) con il seguente:
????3) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
???«a) alla coltivazione, alla trasformazione e all’immissione in commercio»;
????al numero 4), capoverso «3-bis.», alle parole: Le disposizioni della presente legge premettere le seguenti: Fatte salve le finalità di cui al comma 3, lettera a),;
???alla lettera b):
????dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
????1-bis) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
???«g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli»;
????al numero 2), capoverso «3-bis.», alle parole: Sono vietati premettere le seguenti: Fatte salve le finalità di cui al comma 3, lettera a),;
???dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??2. All’articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
???1) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;
???2) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
????«1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di THC superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico».
18.1014. Magi.
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
18.1001. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
18.1002. Caramiello, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
18.1003. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
18.1004. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4);
??Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il numero 2).
18.1010. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
*18.1005. Caramiello, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
*18.1020. Benzoni, Richetti, Bonetti, D’Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
*18.1015. Magi.
NON SEGNALATO
??Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «comma 3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali destinati all’esportazione».
??Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso «comma 3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali destinati all’esportazione».
18.1022. Benzoni, Richetti, Bonetti, D’Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
??Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «comma 3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali che rispettino le normative nazionali vigenti al 31 agosto 2024.».
??Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso «comma 3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali che rispettino le normative nazionali vigenti al 31 agosto 2024.».
18.1023. Benzoni, Richetti, Bonetti, D’Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
??Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «comma 3-bis», primo periodo, sopprimere le parole da: «alla cessione» fino a: «alla spedizione».
??Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso «comma 3-bis», primo periodo, sopprimere le parole da: «la distribuzione» fino a: «la spedizione».
18.1024. Benzoni, Richetti, Bonetti, D’Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*18.1006. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*18.1021. Benzoni, Richetti, Bonetti, D’Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
??Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
18.1007. Caramiello, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*18.1008. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*18.1027. Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
??Al comma 1, lettera b), al numero 2), sopprimere il capoverso 3-bis.
18.1016. Magi.
NON SEGNALATO
??Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, sopprimere l’ultimo periodo.
18.1026. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Mauri, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
(Votazione dell’articolo 18)
ART. 19.
(Modifiche agli articoli 336 e 337 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale)
??All’articolo 19, premettere il seguente:
Art. 019.
(Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza)
??1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° settembre 2024, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivisi: 600 nella Polizia di Stato, 400 nell’Arma dei carabinieri e 300 nel Corpo della Guardia di finanza.
??2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
??3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 376 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
019.01. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 19, premettere il seguente:
Art. 019.
(Fondo per le strutture alloggiative del personale della Polizia di Stato)
??1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento della Polizia di Stato per le esigenze del medesimo Dipartimento, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??2. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, in favore degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell’interno si provvede con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio.
??3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
019.02. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 19, premettere il seguente:
Art. 019.
(Strutture alloggiative per il personale della Polizia di Stato)
??1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, il medesimo personale può partecipare alla concessione di alloggi di servizio appartenenti alle forze armate, ove disponibili e ferme restando le esigenze istituzionali. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della disposizione di cui al precedente periodo.
019.03. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Sopprimerlo.
*19.1. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sopprimerlo
*19.1007. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
19.1001. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera a), primo capoverso, sopprimere le parole: e al secondo.
??Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere il secondo capoverso.
19.3. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera a), primo capoverso, sostituire le parole: aumentata di con le seguenti: aumentata fino a;
??Conseguentemente, al medesimo comma:
???alla medesima lettera, sopprimere il secondo capoverso;
???alla lettera b):
???al primo capoverso, sostituire le parole: aumentata di con le seguenti: aumentata fino a;
???sopprimere il secondo capoverso.
19.5. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.
??Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il secondo capoverso.
*19.7. Soumahoro.
NON SEGNALATO
??Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.
??Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il secondo capoverso.
*19.8. Boschi, Giachetti.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
19.1002. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*19.1000. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*19.1004. Di Biase, Mauri, Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
??Al comma 1, sopprimere la lettera c) .
*19.1003. Bonelli, Dori, Zaratti, Zanella, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
ART. 20.
(Modifiche all’articolo 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio)
??Sopprimerlo.
20.1. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da due a cinque anni con le seguenti: da tre mesi a tre anni.
20.2. Gianassi, Bonafè, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, sopprimere la lettera c).
20.1002. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 20)
ART. 21.
(Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia)
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 21.
(Uniformi, caschi, codici identificativi e telecamere per il personale delle forze di polizia impegnato in servizio di ordine pubblico)
??1. Ogni appartenente al personale delle forze di polizia a ordinamento civile o militare, dello Stato, allorché sia impegnato in servizi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, incluso quello in occasione dello svolgimento di riunioni in luogo pubblico e di manifestazioni sportive, ha l’obbligo di indossare l’uniforme di servizio.
??2. Il casco di protezione e le uniformi indossati dal personale delle Forze di polizia statali impegnato in tali servizi di ordine pubblico devono sempre riportare sui due lati e sulla parte posteriore del casco di servizio, nella parte superiore dell’uniforme, sia sul petto sia sul dorso, nonché sul corpetto protettivo, un codice alfanumerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l’immediata identificazione dell’operatore che lo indossa.
??3. Nel caso di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza che siano eventualmente esonerati, per qualsiasi ragione, dall’obbligo di indossare l’uniforme, il codice identificativo alfanumerico individuale deve essere apposto sui loro dispositivi di riconoscimento che devono essere sempre visibili.
??4. Ad ogni appartenente al personale delle forze di polizia statale, allorché sia impiegato in servizi di ordine pubblico, è vietato utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altro appartenente alle forze di polizia statali, nonché indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, atti a oscurare il codice identificativo alfanumerico individuale ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.
??5. Il personale delle forze di polizia statali, allorché sia impegnato in servizi di ordine pubblico, deve essere altresì dotato di videocamere installate sulla divisa. Le videocamere devono essere altresì installate nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e nelle loro immediate vicinanze, nonché in ogni autoveicolo di servizio in uso alle forze di polizia di statali, in ogni cella di sicurezza, in ogni commissariato di pubblica sicurezza, in ogni Questura, in ogni caserma della polizia di Stato e in ogni stazione o comando dell’Arma dei Carabinieri. Le videocamere previste dal presente comma sono finalizzate a filmare quanto accade durante il servizio, anche in occasione o a seguito dello svolgimento delle riunioni in luogo pubblico e di nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, al fine di individuare ogni tipo di reato e i loro responsabili.
??6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia e dell’economia e delle finanze, con proprio decreto disciplina le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni dei codici identificativi e le modalità di assegnazione dei codici identificativi alfanumerici individuali in modo da garantirne la casualità e la rotazione, nonché le modalità di installazione, attivazione e uso delle videocamere da inserire nelle uniformi o nei caschi e nei luoghi indicati nel comma 5 e della conservazione, archiviazione e visione dei relativi filmati. Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
??7. In caso di notizia di reato, l’accesso ai registri dei codici identificativi e agli archivi dei filmati ripresi dalle telecamere è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale. Fino alla fase dell’udienza preliminare, i magistrati competenti, la polizia giudiziaria e il personale addetto agli uffici procedenti adottano ogni cautela utile per impedire la diffusione delle generalità della persona indagata, allorché si tratti di persona appartenente al personale delle forze di polizia statali.
??8. Salvo che il fatto costituisca reato o sia commesso per occultare un altro reato, il responsabile della tenuta del registro dei codici identificativi, contenente i citati codici e le generalità degli operatori ai quali sono assegnati, che non provveda all’aggiornamento di tali registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 6.000 ed è soggetto a procedimento disciplinare. Il medesimo trattamento previsto nel periodo precedente si applica nei confronti dell’appartenente al corpo di polizia statale, il quale non installi gli apparati di videoregistrazione previsti nel comma 5 o disattivi o manometta o cancelli le registrazioni delle videocamere installate sulle divise e nei luoghi indicati nel comma 5 e nei confronti del responsabile della tenuta dei filmati che non provvede alla loro archiviazione e conservazione ovvero che li cancelli o li manometta.
21.1004. Magi.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 21.
(Disposizioni in materia di microtelecamere)
??1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «bodycam», per l’eventuale ripresa di quanto avviene in situazione di criticità per l’ordine pubblico.
??2. Le bodycam sono attivate dagli operatori delle Forze di polizia in caso di necessità e, in particolare, in caso di situazioni di pericolo di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale è registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell’utilizzo. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni in un server protetto.
??3. Le registrazioni effettuate dalle bodycam sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica; qualora tale situazione non si sia verificata, le relative registrazioni sono immediatamente cancellate dal server di cui al comma 2.
??4. In caso di notizia di reato, l’accesso alle registrazioni delle bodycam è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.
??5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all’installazione delle bodycam e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle stesse bodycam.
21.1. Mauri, Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
??Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
21.1005. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
(Votazione dell’articolo 21)
??Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e al codice di procedura penale)
??1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
???«Art. 20. – 1. Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, vengano posti in essere atti che inequivocabilmente possono mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini o dei loro beni, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti citati sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti. In tale caso le autorità di pubblica sicurezza invitano i presenti a disciogliersi, attraverso megafoni e cartelli luminosi udibili e visibili da una distanza di almeno duecento metri.».
???b) gli articoli 21 e 23 sono abrogati;
???c) l’articolo 24 è sostituito dal seguente:
???«Art. 24. – 1. Qualora l’invito sia rimasto senza effetto, gli ufficiali di pubblica sicurezza ordinano che la riunione o l’assembramento siano disciolti con la forza. All’esecuzione dell’ordine provvedono le forze di pubblica sicurezza, avendo cura di isolare i soggetti responsabili degli atti o dei delitti dalle altre persone presenti. È fatto divieto di usare la forza nei confronti delle persone in evidente atto di fuggire, salvo che non siano state inequivocabilmente riconosciute come autori materiali degli atti e dei delitti di cui all’articolo 20. È fatto divieto assoluto alle forze di pubblica sicurezza durante l’esecuzione dell’ordine di cui al presente articolo di utilizzare gas nocivi e armi da fuoco; le armi da fuoco potranno essere utilizzate contro i soggetti che ne abbiano fatto uso, purché non sussista pericolo di colpire altre persone»;
???d) all’articolo 41:
????1) al primo comma, la parola: «immediatamente» è sostituita dalle seguenti: «con le stesse modalità stabilite dagli articoli 247 e seguenti del codice di procedura penale»;
????2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
???«Qualora, in seguito alla perquisizione effettuata ai sensi del primo comma, senza mandato del giudice, non fosse rinvenuta alcuna arma, munizione o materiale esplodente, l’ufficiale di pubblica sicurezza che ha disposto la perquisizione deve essere sottoposto a inchiesta nella quale deve dimostrare l’attendibilità degli indizi alla base della medesima perquisizione».
??2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 249, comma 2, le parole: «, nei limiti del possibile,» sono soppresse;
???b) all’articolo 251, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
???«2. Tuttavia nei casi urgenti l’autorità giudiziaria può disporre per iscritto, indicandone il motivo, che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
???2-bis. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 è ammesso ricorso con le stesse modalità previste all’articolo 257 e secondo le disposizioni dell’articolo 324. Nel caso in cui i motivi che hanno indotto ad adottare il provvedimento medesimo siano ritenuti insufficienti, la perquisizione non ha efficacia probatoria»;
???c) all’articolo 389 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
???«2-bis. Nei casi in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito in conseguenza all’uso della forza ai sensi dell’articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l’ufficiale di polizia giudiziaria, dopo aver provveduto all’identificazione dell’arrestato o del fermato, ne dispone l’immediato rilascio, dandone immediata comunicazione al pubblico ministero del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito.
???2-ter. Il rilascio deve essere disposto comunque entro le quattro ore successive all’arresto o al fermo. È fatta salva la possibilità di effettuare un nuovo fermo o l’arresto, ma solo su disposizione del pubblico ministero».
21.01. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Norme in materia di identificazione delle forze dell’ordine)
??1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l’uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.
??2. Il casco di protezione indossato dal personale delle forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l’identificazione dell’operatore che lo indossa.
??3. L’amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.
??4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l’identificazione dell’operatore.
??5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d’ordinanza modificato.
??6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dal comma 5.
21.01003. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
??1. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 50 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, per l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso.
??2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.01005. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
??1. Al fine di consentire interventi del Ministero dell’interno per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l’ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è rifinanziato il Fondo di cui all’articolo 2, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di 30 milioni di euro per l’anno 2014 e di 100 milioni di euro per l’anno 2015.
??2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.01006. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
??1.Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, attraverso l’ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell’interno è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2024 e di 50 milioni di euro per l’anno 2025.
??2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.01007. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
??1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, attraverso l’ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell’interno è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2024 e di 50 milioni di euro per l’anno 2025, da destinarsi alla Polizia di Stato, per l’acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti.
??2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.01008. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
??1. Allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all’articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
??2. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
??3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21.01000. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
??1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l’ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell’interno è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 10 milioni di euro per l’anno 2025, da destinarsi all’acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, per il soccorso urgente.
??2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.01001. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
??1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, a favore del Ministero dell’interno è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2024 e di 50 milioni di euro per l’anno 2025, da destinarsi alla Polizia di Stato, ai fini dell’addestramento periodico al personale dei corpi di polizia, in conformità alle nuove esigenze di sicurezza connesse al terrorismo internazionale, anche di natura fondamentalista.
21.01002. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
ART. 22.
(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
??Al comma 1, sopprimere le parole: nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti,.
??Conseguentemente:
???al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: o colpa grave.
???al comma 3, dopo le parole: al personale convenuto aggiungere le seguenti: , nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti,.
22.1000. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 22)
??Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Estensione dell’assicurazione INAIL per gli operatori del Corpo dei vigili del fuoco)
??1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco si applicano le disposizioni del testo unico per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L’assicurazione di tale personale è attuata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986.
??2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla modifica e all’integrazione delle tabelle di cui agli allegati 4 e 5 annessi al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, su proposta della commissione scientifica istituita ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, formulata previa individuazione delle malattie professionali derivanti dalle attività del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base della verifica delle denunce ricevute.
??3. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2000, le parole: «del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno».
??4. Al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco continuano ad applicarsi gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di cura e di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
??5. L’assolvimento dell’obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale previsto dall’articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla provvidenza dell’equo indennizzo. L’accertamento positivo della sussistenza del nesso di causalità tra l’attività lavorativa e l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale effettuato dall’INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima lesione o infermità. Le prestazioni garantite dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono cumulabili con le provvidenze previste in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere e dei familiari di militari vittime del servizio nonché con i trattamenti privilegiati ordinari o speciali correlati alla causa di servizio, con esclusione dell’equo indennizzo.
??6. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco trasmette all’INAIL, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le denunce telematiche di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per gli eventi lesivi o le infermità che costituiscono oggetto dei procedimenti in corso di esame alla predetta data di entrata in vigore, ai fini dell’accertamento della dipendenza della lesione o dell’infermità da causa di servizio.
??7. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima della data di entrata in vigore della presente legge e in relazione ai quali sia già intervenuto un provvedimento definitivo sulla dipendenza da causa di servizio, senza concessione della provvidenza dell’equo indennizzo, possono essere denunciati all’INAIL, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla predetta data di entrata in vigore.
??8. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 9, comma 4, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
???«d-ter) fornisce assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco»;
???b) all’articolo 13:
????1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
???«1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate e delle Forze di polizia la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. Nei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco tale vigilanza è svolta da nuclei composti dal personale ispettivo del Ministero dell’interno e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con le modalità stabilite dal Comitato di indirizzo di cui al comma 2-bis»;
???c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
???«2-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato di indirizzo sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei Vigili del Fuoco. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’interno e dell’economia e delle finanze. Al Comitato partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell’INAIL.
???2-ter. Il Comitato di cui al comma 2-bis ha il compito di:
???a) stabilire le linee-guida della vigilanza a livello nazionale nei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco;
???b) disciplinare le modalità per lo svolgimento dell’attività ispettiva, tenuto conto anche delle particolari esigenze di riservatezza.
???2-quater. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 2-ter, il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro destinato allo svolgimento della vigilanza ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis deve essere in possesso del nulla osta di sicurezza, se richiesto.».
??8. All’articolo 206-bis, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con il Ministro della salute» sono inserite le seguenti: «, sentita la Commissione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,».
??9. All’articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «coloro che abbiano» sono inserite le seguenti: «riportato lesioni o».
22.01000. Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
ART. 23.
(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate)
??Al comma 1, sopprimere le parole: nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti del dipendente deceduto,.
??Conseguentemente:
???al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: o colpa grave;
???al comma 3, dopo le parole: al personale convenuto aggiungere le seguenti: , nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti,.
23.1000. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 23)
??Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza)
??1. All’articolo 7, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, alla lettera m-bis) dopo il terzo periodo sono aggiunti seguenti: Il provvedimento deve, in ogni caso, garantire al predetto Centro ampia autonomia operativa e amministrativa, nonché assicurare che il Centro mantenga la sua funzione primaria di consulenza scientifica, disponibile per ogni ente della Pubblica Amministrazione tramite la stipula di apposite convenzioni. Il direttore del Centro e il comitato scientifico in esso costituito sono nominati congiuntamente dal direttore generale dell’Agenzia e dal presidente dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica, tra esperti con elevata qualificazione scientifica nell’area di ricerca della crittografia.
23.01000. Battilocchio.
??Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
??1. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, Missione «Soccorso Civile», è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2024, di 40 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027 e di 17 milioni di euro per l’anno 2028.
??2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2024, 40 milioni di euro gli anni 2025, 2026 e 2027 e 17 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 23-bis.
23.01001. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Istituzione del Fondo per l’assistenza psicologica del personale delle Forze armate)
??1. Al fine di garantire un’organica e qualificata assistenza psicologica e psicoterapeutica al personale delle Forze armate su tutto il territorio nazionale per la gestione di situazioni di disagio psicoemotivo, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2024.
??2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.
??3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 23-bis.
23.01002. Pellegrini, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
ART. 24.
(Modifiche all’articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche)
??Sopprimerlo.
*24.1. Boschi, Giachetti.
??Sopprimerlo.
*24.2. Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sopprimerlo.
*24.3. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sopprimerlo
*24.1003. Boschi, Giachetti.
??Sopprimerlo
*24.1002. Dori, Zaratti.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Modifica all’articolo 639 del codice penale)
??1. Al secondo comma dell’articolo 639 del codice penale il secondo periodo è soppresso.
24.5. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
24.1000. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
24.1001. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. All’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
???«h–bis) veicoli in dotazione della polizia locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209».
*24.9. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. All’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
???«h–bis) veicoli in dotazione della polizia locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209».
*24.10. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??2. Al comma 3 dell’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «Forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)» sono aggiunte le seguenti: «, e)».
**24.12. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. Al comma 3 dell’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «Forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)» sono aggiunte le seguenti: «, e)».
**24.13. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Votazione dell’articolo 24)
ART. 25.
(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale)
??Sopprimerlo.
25.1. Boschi, Giachetti.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??2. Al comma 3 dell’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «Forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)» sono aggiunte le seguenti: «, e)».
*25.12. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. Al comma 3 dell’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «Forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)» sono aggiunte le seguenti: «, e)».
*25.13. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Votazione dell’articolo 25)
ART. 26.
(Modifica all’articolo 415 e introduzione dell’articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari)
??Sopprimerlo.
*26.1. Soumahoro.
NON SEGNALATO
??Sopprimerlo.
*26.1012. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Sopprimerlo.
*26.2. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sopprimerlo.
*26.3. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell’esecuzione penale)
??1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l’architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:
???a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l’idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell’Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell’esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;
???b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;
???c) elaborare criteri per la progettazione ovvero ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all’attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;
???d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;
???e) potenziare le strutture a sostegno dell’esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;
???f) valutare, nell’ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;
???g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.
??Conseguentemente all’articolo 38, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.1013. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell’esecuzione penale)
??1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l’architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:
???a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l’idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell’Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell’esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;
???b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;
???c) elaborare criteri per la progettazione ovvero ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all’attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;
???d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;
???e) potenziare le strutture a sostegno dell’esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri.
26.36. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza degli istituti penitenziari)
??1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull’intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.5. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell’esecuzione penale)
??1. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all’articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».
??2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.6. Gianassi, Mauri, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per la sicurezza nell’esecuzione penale e la prevenzione della recidiva)
??1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l’organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per la sicurezza nell’esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)
??1. È autorizzata l’ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell’Autorità giudiziaria minorile.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.8. Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell’esecuzione penale)
??1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell’Autorità giudiziaria minorile.
??2. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.9. Bonafè, Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Mauri.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per la sicurezza nell’esecuzione penale e di trattamento accessorio per il personale in servizio presso le R.E.M.S)
??1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
??2. Il Ministero della salute previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
26.10. Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Nuove residenze R.E.M.S)
??1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
??2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.11. Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*26.13. Giachetti.
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*26.1001. Magi.
NON SEGNALATO
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*26.14. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**26.20. Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**26.1002. Magi.
NON SEGNALATO
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis» primo comma, sopprimere le parole: , di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti.
??Conseguentemente, all’articolo 27, comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le parole: o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti,.
26.23. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: , di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti.
*26.1003. Magi.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: , di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti.
*26.1007. Giachetti.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: anche passiva.
26.1008. Giachetti.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sostituire le parole: anche passiva con le seguenti: violenta.
26.1004. Magi.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: , di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti.
*26.25. Giachetti.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: , di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti.
*26.26. Serracchiani, Mauri, Di Biase, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: , di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti.
*26.27. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: anche passiva.
26.31. Giachetti.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sostituire le parole: anche passiva con la seguente: violenta.
??Conseguentemente, all’articolo 19, comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sostituire le parole: anche passiva con la seguente: violenta.
26.32. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», sopprimere i commi quarto e quinto.
26.35. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 26)
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari)
??1. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, incrementare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 70 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
??2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 1.
??3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l’anno 2024, 6,7 milioni di euro per l’anno 2025, 7 milioni di euro per l’anno 2026, di 7,2 milioni di euro per l’anno 2027, di 7 milioni di euro per l’anno 2028, di 7,1 milioni di euro per l’anno 2029, di 7,2 milioni di euro per l’anno 2030, di 7,4 milioni di euro per l’anno 2031, di 7,5 milioni di euro per l’anno 2032, di euro 7,8 milioni di euro per l’anno 2033 e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034.
??4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3,3 milioni di euro per l’anno 2024, 6,7 milioni di euro per l’anno 2025, 7 milioni di euro per l’anno 2026, di 7,2 milioni di euro per l’anno 2027, di 7 milioni di euro per l’anno 2028, di 7,1 milioni di euro per l’anno 2029, di 7,2 milioni di euro per l’anno 2030, di 7,4 milioni di euro per l’anno 2031, di 7,5 milioni di euro per l’anno 2032, di euro 7,8 milioni di euro per l’anno 2033 e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.01. Boschi, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari)
??1. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, incrementare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 500 unità della Polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria.
??2. Per l’attuazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l’anno 2024, 2 milioni di euro per l’anno 2025, 4 milioni di euro per l’anno 2026, 6 milioni di euro per l’anno 2027, 8 milioni di euro per l’anno 2028, 8,6 milioni di euro per l’anno 2029, 8,8 milioni di euro per l’anno 2030, 9,1 milioni di euro per l’anno 2031, 9,5 milioni di euro per l’anno 2032 e 11 milioni di euro a decorrere dall’anno 2029.
??3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l’anno 2024, 2 milioni di euro per l’anno 2025, 4 milioni di euro per l’anno 2026, 6 milioni di euro per l’anno 2027, 8 milioni di euro per l’anno 2028, 8,6 milioni di euro per l’anno 2029, 8,8 milioni di euro per l’anno 2030, 9,1 milioni di euro per l’anno 2031, 9,5 milioni di euro per l’anno 2032 e 11 milioni di euro a decorrere dall’anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.03. Boschi, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Assunzione di personale di polizia penitenziaria)
??1. Al fine di incrementare l’efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell’ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanze stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1o gennaio 2024 di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
??2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
??3. Gli oneri derivanti dal comma 1, sono quantificati in 50 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni per l’anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.04. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Rafforzamento degli istituti penali per minorenni)
??1. Al fine di contrastare la recidiva, garantire la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale del minorenne, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 90 milioni di euro per l’anno 2024 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari finalizzati a:
???a) realizzare istituti penali per minorenni coerenti con la finalità rieducativa della pena, con le esigenze di formazione e di studio, nonché di crescita personale anche attraverso spazi funzionali all’esercizio di attività sportive e di laboratorio professionalizzante;
???b) adeguare gli istituti penale per minorenni con le finalità di cui alla lettera a).
??2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l’anno 2024 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.011. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Rafforzamento dei presidi di prevenzione e sicurezza all’interno degli istituti penitenziari)
??1. Al fine di garantire percorsi di supporto psicologico all’interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, il trattamento della tossicodipendenza e la funzione educativa della pena è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.
??2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.012. Boschi, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento dei percorsi di sostegno psicologico nel sistema penitenziario)
??1. Al fine di garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all’interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, è autorizzata l’assunzione straordinaria di nuovi psicologi penitenziari, nei limiti di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024
??2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 14.
26.01004. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minorenni e giovani adulti)
??1. È autorizzata l’ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell’Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.020. Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Mauri.
??Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento dell’offerta educativa negli istituti penitenziari)
??1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un’apposita sezione nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell’anno precedente, ai fini dell’attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al precedente periodo.
??2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l’organico dei docenti in servizio e l’offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall’anno 2024, la spesa di 20 milioni di euro annui.
??3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all’offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
??4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.01005. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Assunzione di 1.000 funzionari giuridico pedagogici)
??1. Al fine di garantire di rafforzare la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l’anno 2024 è autorizzata l’assunzione straordinaria di 1.000 unità di funzionari giuridico pedagogici.
??2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l’anno 2024, di 23.505.500 milioni di euro per l’anno 2025 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
??3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.807.504 milioni di euro per l’anno 2024, a 23.505.500 milioni di euro per l’anno 2025 e a 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026. si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.01006. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Assunzione di 1.000 funzionari giudiziari)
??1. Al fine di garantire il funzionamento e il rafforzamento del sistema di esecuzione penale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l’anno 2024 è autorizzata l’assunzione straordinaria di 1.000 unità di funzionari giudiziari da destinare agli uffici di esecuzione penale.
??2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l’anno 2024, di 23.505.500 milioni di euro per l’anno 2025 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
??3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.807.504 milioni di euro per l’anno 2024, a 23.505.500 milioni di euro per l’anno 2025 e a 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026. si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.01008. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Fondo straordinario per l’edilizia penitenziaria)
??1. Al fine di scongiurare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e garantire condizioni di detenzione dignitose e coerenti con la finalità rieducativa del condannato ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo straordinario per l’edilizia penitenziaria, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??2. Le risorse del fondo sono utilizzate per le seguenti attività:
???a) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
???b) manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ristrutturazione degli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai servizi igienici e alle parti comuni;
???c) realizzazione o efficientamento dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli istituti penitenziari e degli alloggi di servizio, secondo criteri di priorità che abbiano riguardo della diversa collocazione territoriale degli istituti e delle temperature medie stagionali;
???d) individuazione di immobili nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali per la realizzazione di strutture dedicate a percorsi di formazione professionale e ad altre iniziative funzionali al reinserimento e alla rieducazione del condannato.
??3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e con il Ministro dell’interno, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
??4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:
???a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 86, comma 2;
???b) quanto a 200 milioni di euro per l’anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
???c) quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
26.01009. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure urgenti per l’adeguamento del sistema penitenziario)
??1. Al fine di garantire il rispetto della dignità della persona e il principio di eguaglianza, nonché la funzione rieducativa della pena e il percorso di reinserimento sociale, è autorizzata l’assunzione di mediatori culturali e di traduttori all’interno degli istituti penitenziari, nei limiti di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024
??2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
26.01007. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell’esecuzione penale)
??1. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all’articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».
??2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.01010. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)
??1. Al fine di rafforzare l’offerta trattamentale nell’ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell’anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell’area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell’amministrazione penitenziaria.
??2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l’anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall’anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l’anno 2025.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.09. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Ampliamento della pianta organica personale funzionario giuridico pedagogico e mediatore culturale)
??1. Al fine di rafforzare l’offerta trattamentale nell’ambito degli istituti penitenziari, la pianta organica del personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, destinata ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e di funzionario mediatore culturale è incrementata, rispettivamente, di 110 unità e di 190 unità. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell’amministrazione penitenziaria.
??2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
??3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.01050. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell’esecuzione penale)
??1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell’Autorità giudiziaria minorile.
??Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.01011. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Norme per la salute mentale nell’esecuzione penale)
??1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
??2. Il Ministero della salute previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
??3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 60 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
26.018. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Incremento del personale nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza – R.E.M.S.)
??1. Al fine di garantire il corretto funzionamento e la piena operatività delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, è autorizzata l’assunzione di personale sanitario, infermieristico e di supporto, nonché di personale della polizia penitenziaria, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??2. La spesa per l’incremento di personale sanitario, infermieristico e di supporto è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??3. È inoltre autorizzata l’assunzione di personale aggiuntivo della polizia penitenziaria dedicato alla sicurezza e al controllo delle REMS, con una spesa di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.01015. Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Nuove residenze R.E.M.S)
??1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
??2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.01012. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Nuove residenze R.E.M.S)
??1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la realizzazione nuove residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di 20 milioni di euro.
26.01013. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
ART. 27.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione)
??Sopprimerlo.
*27.2. Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sopprimerlo.
*27.1010. Dori, Zaratti.
??Sopprimerlo
*27.1012. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Sopprimerlo.
*27.1007. Magi.
NON SEGNALATO
??Sopprimerlo.
*27.3. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 27.
(Abrogazione dell’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di esecuzione dell’espulsione)
??1. L’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.
27.5. Soumahoro.
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
27.1000. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le parole: o durante la permanenza in una delle strutture di cui all’articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
27.6. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sostituire le parole da ovvero in una delle strutture fino a: degli ordini impartiti con le seguenti: mediante atti di violenza o minaccia.
??Conseguentemente, al medesimo capoverso 7.1, sopprimere il quarto e quinto periodo.
27.7. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le parole: o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti.
*27.9. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le parole: o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti.
*27.1008. Magi.
NON SEGNALATO
??Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», sostituire le parole: anche passiva con le seguenti: violenta.
27.1009. Magi.
??Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.
27.1003. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
27.1001. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sopprimere il comma 2.
*27.1002. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Sopprimere il comma 2.
*27.1011. Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa.
??Sostituire il comma 2 con il seguente:
??2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2024 e 2025, le risorse di cui agli articoli 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, 10, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, e 21, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, destinate alla realizzazione dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché quelle, assegnate, per l’anno 2023, alla realizzazione dei predetti centri e non ancora utilizzate, sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Ministero dell’interno ai fini della manutenzione, riqualificazione o acquisizione di alloggi di servizio per il personale della Polizia di Stato.
27.1004. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano.
??Sostituire il comma 2 con il seguente:
??2. All’articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il comma 5 è abrogato. Le risorse rinvenienti sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente al Ministero dell’interno, ai fini dell’incremento delle risorse economico-finanziarie del comparto della sicurezza e del soccorso, per investimenti di carattere strumentale nonché per l’adeguamento delle retribuzioni inerenti agli oneri connessi alle ore di lavoro straordinario.
27.1006. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Sostituire il comma 2 con il seguente:
??2. All’articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il comma 5 è abrogato.
27.1005. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano.
(Votazione dell’articolo 27)
??Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi lavorativi e di protezione speciale)
??1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 5-bis dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
??3-bis. Quando non sia possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi non imputabili al lavoratore è consentito il rilascio dell’autorizzazione di permesso per attesa occupazione della durata di un anno. All’azienda che in assenza di legittimo impedimento, ovvero cessazione dell’attività o di decesso del datore di lavoro, non provveda alla stipula del contratto di soggiorno è comminata la sanzione pecuniaria di euro 10.000,00 per ciascuna procedura di ingresso non finalizzata.
??3-ter. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte al Registro delle Associazioni ed Enti che operano in favore degli Immigrati, I sez., possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all’assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con prefetture e questure.
???b) all’articolo 6, al comma 1-bis:
??1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
???a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
??2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
???b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all’articolo 20-bis;
??3) la lettera h-bis) è sostituita con la seguente:
???h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all’articolo 19, comma 2, lettera d-bis).
??2. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, all’articolo 7, il comma 3 è abrogato.
27.01000. Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
ART. 28.
(Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)
??Sopprimerlo.
*28.1. Serracchiani, Gianassi, Mauri, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sopprimerlo.
*28.1000. Magi.
NON SEGNALATO
??Sopprimerlo.
*28.1001. Zaratti, Dori.
??Sopprimerlo.
*28.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Sopprimerlo.
*28.3. Boschi, Giachetti.
(Si vota il mantenimento
dell’articolo 28)
??Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Misure di contrasto agli insediamenti illegali e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura).
??1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l’anno 2025, per l’assunzione a tempo determinato di unità di personale dell’area tecnica nell’ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2. Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
28.01000. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
ART. 29.
(Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della Guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione)
??Sopprimerlo.
29.1000. Dori, Zaratti.
(Si vota il mantenimento
dell’articolo 29)
ART. 30.
(Modifica all’articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali)
??Sopprimerlo.
30.1. Pellegrini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. All’articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
???«3-bis. Il Ministro della difesa informa annualmente, con modalità riservate, le commissioni parlamentari competenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3».
30.2. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
(Votazione dell’articolo 30)
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Norme in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per la funzionalità della Polizia di Stato)
??1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica del Paese, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuare nel successivo triennio.
??2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare – sotto il profilo della logistica – le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma 1, si provvede all’immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi.
??3. Le prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia effettuate per rafforzare i servizi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per compensare la grave carenza del numero di operatori di polizia sono liquidate il mese successivo a quello in cui sono effettuate. Per le prestazioni di lavoro straordinario già rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora liquidate, si procederà all’immediata corresponsione di quanto dovuto.
??4. Le risorse economiche, per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024, sono incrementate in misura pari all’indice IPCA – NEI, e prevedono l’innalzamento dell’ammontare sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori che connotano la specificità del rapporto di impiego, come lo straordinario e le indennità varie.
??5. Per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria, come nel caso delle Squadre Mobili, delle Sezioni investigative del servizio centrale operativo (SISCO), delle squadre di Polizia giudiziaria delle diverse articolazioni di polizia, della Divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) e della Polizia Scientifica, è istituita un’indennità specifica quale forma di riconoscimento della peculiare missione espletata nel contrasto al crimine.
??6. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato per un importo tale da garantire la copertura strutturale della misura, di cui si dà immediato avvio.
??7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’introduzione di una disciplina atta a garantire la corresponsione degli emolumenti relativi alle indennità a favore della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
???a) riconoscimento a favore della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale di indennità secondo criteri di equità e omogeneità con quelle già riconosciute ad altre forze di polizia;
???b) corresponsione dell’indennità spettante nel mese successivo a quella della prestazione lavorativa per la quale viene maturato il diritto.
30.01. Mauri, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Norme in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per la funzionalità della Polizia di Stato)
??1. Le prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia effettuate per rafforzare i servizi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per compensare la grave carenza del numero di operatori di polizia sono liquidate il mese successivo a quello in cui sono effettuate. Per le prestazioni di lavoro straordinario già rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora liquidate, si procede all’immediata corresponsione di quanto dovuto.
30.02. Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Mauri, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Ripianamento degli organici della Polizia di Stato)
??1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica del Paese, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuare nel successivo triennio.
??2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare sotto il profilo della logistica le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma 1, si provvede all’immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi.
*30.03. Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Ripianamento degli organici della Polizia di Stato)
??1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica del Paese, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuare nel successivo triennio.
??2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare – sotto il profilo della logistica – le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma 1, si provvede all’immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi.
*30.01000. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Incremento delle risorse per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024)
??1. Le risorse economiche, per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024, sono incrementate in misura pari all’indice IPCA – NEI, e prevedono l’innalzamento dell’ammontare sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori che connotano la specificità del rapporto di impiego, come lo straordinario e le indennità varie.
**30.04. Mauri, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Incremento risorse per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024)
??1. Le risorse economiche, per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024, sono incrementate in misura pari all’indice IPCA – NEI, e prevedono l’innalzamento dell’ammontare sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori che connotano la specificità del rapporto di impiego, come lo straordinario e le indennità varie.
**30.01001. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Indennità per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria)
??1. Per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria, come nel caso delle Squadre Mobili, delle Sezioni investigative del servizio centrale operativo (SISCO), delle squadre di polizia giudiziaria delle diverse articolazioni di polizia, della Divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) e della polizia scientifica, è istituita un’indennità specifica quale forma di riconoscimento della peculiare missione espletata nel contrasto al crimine.
30.05. Gianassi, Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco)
??1. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato per un importo tale da garantire la copertura strutturale della misura, di cui si dà immediato avvio.
30.06. Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Delega al Governo per il riconoscimento di indennità a favore della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale)
??1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’introduzione di una disciplina atta a garantire la corresponsione degli emolumenti relativi alle indennità a favore della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
???a) riconoscimento a favore della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale di indennità secondo criteri di equità e omogeneità con quelle già riconosciute ad altre forze di polizia;
???b) corresponsione dell’indennità spettante nel mese successivo a quella della prestazione lavorativa per la quale viene maturato il diritto.
30.07. Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)
??1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle «Comunità educanti per i detenuti», avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 200.000 euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.
30.021. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Norme per il personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)
??1. Il comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è sostituito dal seguente:
???«2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020».
30.022. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)
??1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull’intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2023-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
30.023. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Assunzioni straordinarie Polizia penitenziaria)
??1. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 per l’assunzione straordinaria di unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l’immediata immissione in servizio del personale necessario.
??2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 30-bis.
30.024. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Incremento della Pianta organica della Polizia penitenziaria)
??1. Per l’adeguamento della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria alle necessità operative derivanti dal numero crescente di detenuti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.
??2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 30-bis.
30.025. Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Mauri, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)
??1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2024 per l’incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.
??2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 30-bis.
30.026. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Di Biase, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)
??1. È istituito nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», di seguito denominato Fondo, destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l’accesso ai servizi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, agli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l’anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. Le suddette condizioni sopravvenute sono provata tramite presentazione dell’ISEE corrente.
??2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l’anno 2024, di 15 milioni di euro per l’anno 2025 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
??3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione e del merito e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti di accesso al Fondo, nonché le modalità e i criteri di riparto dello stesso.
??4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2024, di 15 milioni di euro per l’anno 2025 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 17, 21, 22, 23 e 36 con le seguenti: dagli articoli 17, 21, 22, 23, 30-bis e 36
30.01002. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni per gratuità del diritto allo studio)
??1. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall’asilo nido fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico.
??2. Ai fini di escludere i servizi educativi per l’infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all’istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
??3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 ottobre 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 20 dicembre 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell’importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all’istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 17, 21, 22, 23 e 36 con le seguenti: dagli articoli 17, 21, 22, 23, 30-bis e 36
30.01003. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
ART. 31.
(Disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza)
??Sopprimerlo.
31.1. Pellegrini, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:
???0a) all’articolo 2:
????1) al comma 1, le parole: «e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)» sono sostituite dalle seguenti: «, dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e dall’Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC)»;
????2) al comma 2, le parole: «l’AISE e l’AISI» sono sostituite dalle seguenti: «l’AISE, l’AISI e l’ADISC»;
???0b) all’articolo 4, comma 3:
????1) alla lettera a), le parole: «dall’AISE e dall’AISI» sono sostituite dalle seguenti: «dall’AISE, dall’AISI e dall’ADISC»;
????2) alla lettera c), le parole: «dell’AISE e dell’AISI», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell’AISE, dell’AISI e dell’ADISC»;
????3) alla lettera e), le parole: «tra l’AISE, l’AISI» sono sostituite dalle seguenti: «tra l’AISE, l’AISI, l’ADISC»;
????4) alle lettere g) e h), le parole: «l’AISE e l’AISI», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l’AISE, l’AISI e l’ADISC»;
????5) alla lettera i), le parole: «sull’AISE e sull’AISI» sono sostituite dalle seguenti: «sull’AISE, sull’AISI e sull’ADISC»;
????6) alla lettera n-bis), le parole: «dell’AISE e dell’AISI» sono sostituite dalle seguenti: «dell’AISE, dell’AISI e dell’ADISC»;
???0c) all’articolo 5, comma 5, le parole: «i direttori dell’AISE e dell’AISI,» sono sostituite dalle seguenti: «i direttori dell’AISE, dell’AISI e dell’ADISC,»;
???0d) dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
(Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva)
???1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l’Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC), con sede in Roma, alla quale è affidato il compito di analizzare le informazioni diffuse tramite i mezzi di informazione, comunque denominati, ivi inclusi le piattaforme informatiche e i siti internet, allo scopo di individuare e segnalare attività di ingerenza nei confronti delle istituzioni e della vita democratica della Repubblica, quali tattiche della cosiddetta “guerra ibrida” finalizzate al danneggiamento del corretto funzionamento dei processi democratici, nonché eventuali falsificazioni e campagne di disinformazione preordinate alla manipolazione dell’opinione pubblica e a pregiudicare il normale esercizio delle libertà democratiche.
???2. L’ADISC risponde al Presidente del Consiglio dei ministri e svolge le sue funzioni in coordinamento con il DIS, l’AISE, l’AISI, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
???3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati l’organizzazione e il funzionamento dell’ADISC, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale e le modalità di gestione delle spese. L’ADISC provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
???4. L’ADISC seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza e con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali. Il personale dell’ADISC è composto:
???a) per il cinquanta per cento da personale assunto attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
???b) per il venti per cento da personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato obbligatoriamente fuori ruolo;
???c) per il trenta per cento da personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, non rinnovabili prima del decorso di un ulteriore triennio.
???5. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, il direttore dell’ADISC, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell’amministrazione dello Stato, sentiti il CISR e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Con la medesima procedura di cui al primo periodo il Presidente del Consiglio dei ministri può disporne la revoca. L’incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.
???6. Il direttore dell’ADISC riferisce costantemente al Presidente del Consiglio dei ministri sull’attività svolta e, al termine di ogni bimestre, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica un rapporto sull’attività svolta e sulle minacce individuate, delle cui risultanze è dato conto anche nella relazione di cui all’articolo 33, comma 1.»;
???0e) all’articolo 8, al comma 1 e alla rubrica, le parole: «al DIS, all’AISE e al l’AISI» sono sostituite dalle seguenti: «al DIS, all’AISE, all’AISI e all’ADISC».
??Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
???b-bis) all’articolo 21, comma 6, le parole: «al DIS, all’AISE e all’AISI» sono sostituite dalle seguenti: «al DIS, all’AISE, all’AISI e all’ADISC»;
???b-ter) all’articolo 31, comma 1, le parole: «dei direttori dell’AISE e dell’AISI» sono sostituite dalle seguenti: «dei direttori dell’AISE, dell’AISI e dell’ADISC»;
???b-quater) all’articolo 33, comma 8, le parole: «del DIS, dell’AISE e dell’AISI» sono sostituite dalle seguenti: «del DIS, dell’AISE, dell’AISI e dell’ADISC».
31.2. Del Barba.
??Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo la parola: convenzioni aggiungere le seguenti: , previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,.
31.3. Pellegrini, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e con gli enti di ricerca aggiungere le seguenti: nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.
31.1000. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso né la collaborazione e l’assistenza previste nel presente comma, né le convenzioni devono comportare o prevedere o comunque avere come effetto uno o più dei seguenti:
???a) qualsiasi tipo di limitazione alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni fuori dei casi disposti dall’autorità giudiziaria nelle ipotesi previsti dalla legge;
???b) alcun tipo di limitazione alla libertà di insegnamento o alla libertà di ricerca;
???c) alcuna forma di limite ulteriore all’autonomia delle istituzioni di alta cultura, delle università e delle accademie rispetto a quelli già previsti dalle norme legislative in vigore;
???d) alcuna forma di impedimento alla libera manifestazione del pensiero e alla sua diffusione;
???e) alcuna forma di trattamento deteriore delle persone, anche mediante raccolta di dati o in forma di schedatura, che sia fondato soltanto sulla loro appartenenza etnica o politica o religiosa o sulle opinioni espresse o sulla loro cittadinanza.
31.1001. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è informato semestralmente in ordine alla stipula delle predette convenzioni, al loro contenuto e alle deroghe eventualmente adottate.
31.4. Pellegrini, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Votazione dell’articolo 31)
??Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
??1. In considerazione dell’accresciuta esigenza di contrastare l’acuirsi dei rischi inerenti alle minacce informatiche e cibernetiche, il fondo di cui all’articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa e destinato al potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché al rafforzamento delle capacità di resilienza energetica nazionale, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
??2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31.01000. Pellegrini, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
ART. 32.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni)
??Al comma 2, sopprimere la lettera a).
32.1000. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 32)
ART. 33.
(Introduzione dell’articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell’usura)
??Al comma 1, premettere il seguente:
??01. All’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
???«1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’interno, è istituito il numero verde nazionale con compiti di primo ascolto e assistenza, indirizzamento alla denuncia presso l’Autorità Giudiziaria competente, indirizzamento presso associazioni e fondazioni antiusura e antiracket riconosciute e regolarmente iscritte negli elenchi prefettizi e del Ministero dell’interno, rilascio di ogni informazione utile alla presentazione dell’istanza di accesso al Fondo di Solidarietà di cui al comma 1 nonché ogni assistenza dovesse necessitare per la tutela della incolumità della vittima e dei suoi familiari. Il Commissario Straordinario del Governo, di concerto con il Comitato di Solidarietà e con la CONSAP, destina a tale ruolo personale altamente specializzato e periodicamente provvede a dare massima diffusione del numero verde e delle sue finalità sui principali mezzi di comunicazione di massa».
33.1. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, premettere il seguente:
??01. All’articolo 14, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «il mutuo può esser concesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il mutuo è concesso entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza,».
33.2. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso articolo 14-bis, comma 1, dopo le parole: le vittime del delitto di usura di cui all’articolo 14 aggiungere le seguenti: nonché le vittime dell’estorsione.
33.1001. Serracchiani.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: si avvalgono inserire le seguenti: , dal momento dell’accoglimento della domanda,.
33.3. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire la parola: esperto con le seguenti: tutor per l’economia legale.
33.4. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: di soggetti con le seguenti: dei tutor per l’economia legale.
33.5. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, alinea, dopo le parole: ai sensi del comma 4, aggiungere le seguenti: non dovrà aver riportato alcuna condanna penale né essere stato sottoposto ad alcuna misura cautelare personale o patrimoniale,.
33.8. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
???a-bis) agire nel rispetto dei doveri di diligenza professionale avendo come obiettivo la continuità aziendale, favorire un percorso di crescita professionale dell’imprenditore, il corretto investimento del mutuo, la rimborsabilità delle rate del mutuo e conseguentemente la tutela dell’integrità del Fondo di Solidarietà;.
33.9. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
???a-bis) provvedere ad affiancare l’imprenditore in tutte le sue funzioni, in particolar modo nell’attuazione di un business plan come autorizzato dal Comitato di cui all’articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
33.10. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il compenso annuale al netto degli oneri di legge viene stabilito nella misura forfettaria del 10 per cento per complessive erogazioni fino ad euro 100.000,00 e nella misura del 5 per cento per erogazioni superiori ed è conseguibile solo a seguito della verifica da parte della Prefettura della perfetta attuazione del piano di investimento compresa la corretta e puntuale rimborsabilità delle rate da parte dell’impresa oggetto di tutoraggio.
33.11. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 16, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
33.12. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 16, primo periodo, dopo le parole: incarichi che possono essere svolti, aggiungere le seguenti: comunque in numero non superiore a 5,.
33.13. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:
??16-bis. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’interno, composto da esperti di comprovata esperienza nel sostegno agli operatori economici vittime di usura allargato anche a rappresentanti della società civile, finalizzato alla predisposizione di proposte normative rispondenti alle esigenze attuali di contrasto alla criminalità economica organizzata sui fenomeni dell’usura e dell’estorsione, con particolare riguardo:
???a) al miglioramento del patrimonio informativo, circa gli strumenti di prevenzione da attivare per evitare il ricorso al prestito usurario e, contestualmente alla denuncia, per ciò che riguarda l’attivazione di strumenti di solidarietà;
???b) alla ricerca dei migliori strumenti atti a consentire ai soggetti che sono in una condizione di sovraindebitamento di poter accedere a forme anche solo di garanzia statale tali da consentire alle imprese di non essere espulse dal circuito legale del credito;
???c) alla tutela personale della vittima calibrata sulla qualità dei criminali e dell’eventuale coinvolgimento di una organizzazione criminale;
???d) al supporto psicologico a sostegno delle vittime;
???e) all’accompagnamento e al tutoraggio nella fase di accesso ai fondi antiusura e antiracket; anche attraverso il coinvolgimento di associazioni del territorio che si impegnino a sensibilizzare l’opinione pubblica alla denuncia e che accompagnino la vittima in tutto il percorso di accesso ai relativi fondi;
???f) alla ricerca di buone pratiche per migliorare la collaborazione tra Associazioni e Prefetture e tra queste con le vittime.
33.14. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:
??16-bis. Per le finalità di cui al presente articolo il «Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura» di cui all’articolo 14 della presente legge è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dal 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
33.15. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Aggiungere, in fine, il seguente comma:
??2. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, di cui all’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, per interventi a favore di soggetti a rischio usura. All’onere derivante dall’attuazione del precedente periodo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
33.1000. Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Votazione dell’articolo 33)
??Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Norme in materia di benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466)
??1. I benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi, a decorrere dal 2 giugno 1946.
33.01000. Serracchiani.
??Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)
??1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.02. Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Mauri, Gianassi, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
??Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Norme per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA))
??1. È autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall’anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell’ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, di cui all’articolo 108 del decreto legislativo n. 159 del 2011 al fine di potenziare l’azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.
??2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.04. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Di Biase, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
??Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Provvisionale a titolo di ristoro anticipato alle vittime di violenza di genere o agli aventi diritto)
??1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, all’articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al comma 1, le parole da: «quando è stata» fino alla fine del periodo sono soppresse;
???b) al comma 2, le parole: «e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all’articolo 14» sono soppresse;
???c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
???«6. La provvisionale di cui al comma 1 può essere richiesta con le medesime modalità di cui al presente articolo nella fase delle indagini preliminari sulla base degli atti del procedimento penale. In tal caso la provvisionale è concessa alle medesime condizioni, previo parere del pubblico ministero competente».
???d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
???«7. Qualora, decorso il termine di cui all’articolo 13, comma 2, non sia presentata domanda di indennizzo ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile, il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato».
33.09. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
ART. 34.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefìci ai detenuti e agli internati)
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
34.1. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
??Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
???a) all’articolo 4-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
????1) al primo periodo, dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell’articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»;
????2) al primo periodo, dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».
34.2. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
???a) all’articolo 4-bis, comma 1-bis.2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all’articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale».
34.1000. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
???a-bis) all’articolo 18, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
???«In deroga a quanto previsto dal terzo comma, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l’irregolarità di condotta e precedenti disciplinari.
???I colloqui intimi hanno una durata adeguata all’obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un’espressione piena dell’affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.
???Il direttore dell’istituto verifica l’eventuale esistenza di divieti dell’autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l’effettività della pregressa convivenza.».
??Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??2. Al Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate modifiche sulla base dei seguenti criteri:
???a) all’articolo 37, comma 5, terzo periodo, prevedere che i colloqui si svolgano sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma quarto e seguenti;
???b) all’articolo 61 comma 2, lettera b), prevedere che la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui avvenga ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell’articolo 18 della legge, ad eccezione di quanto stabilito dal comma quarto e seguenti del medesimo.
34.4. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
???a-bis) dopo l’articolo 18-ter, è aggiunto il seguente:
«Art. 18-quater.
???1. I detenuti e gli internati hanno diritto, quando non ostino ragioni di sicurezza o di opportunità, a una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui al fine di poter avere relazioni affettivi intime, anche a carattere sessuale, senza il controllo a vista o da remoto da parte del personale di custodia.
???2. Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi. I locali destinati ai colloqui privati tra persone legate da rapporti affettivi favoriscono una dimensione riservata intima e sono collocati preferibilmente in prossimità dell’ingresso dell’istituto.».
34.1001. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
???c) dopo l’articolo 47-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 47-bis.1.
(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)
???1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all’articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale.
Art. 47-bis.2.
(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)
???1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all’articolo 50 della presente legge possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell’istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.
???2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
???3. L’intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case di comunità di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
???4. Le spese occorrenti per l’istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.
Art. 47-bis.3.
(Procedura)
???1. I detenuti e gli internati di cui all’articolo 47-bis.2 sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l’esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
???2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è a superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
???3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.
???4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d’intesa con il capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l’esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.
???5. L’esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.
???6. Ai fini dell’esecuzione della pena secondo le modalità previste dall’articolo 47-bis.2, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all’articolo 47-bis.4 e che il condannato abbia fornito l’espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.
Art. 47-bis.4.
(Preclusioni)
???1. Sono esclusi dall’esecuzione secondo le modalità di cui all’articolo 47-bis.2:
???a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis della presente legge e dagli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale;
???b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
???c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis della presente legge, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della presente legge;
???d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
???e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse.
Art. 47-bis. 5.
(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)
???1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al consiglio di aiuto sociale di cui all’articolo 76 della presente legge, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.
???2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno, né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
???3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l’approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.
???4. L’esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all’invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.
???5. Nel caso in cui la persona sottoposta all’esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l’ordine o la sicurezza pubblica o dell’istituto o a porre in pericolo l’altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell’esecuzione presso l’istituto penitenziario.»;
???d) all’articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all’articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».
34.5. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 34)
??Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Istituzione delle case territoriali di reinserimento sociale)
??1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale di cui all’articolo 47-bis.1 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
??2. Le case territoriali di reinserimento sociale di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
??3. L’intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
??4. I detenuti e gli internati che debbono espiare una pena residua non superiore a dodici mesi sono assegnati alle case territoriali di reinserimento sociale dal competente provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria.
??5. Il direttore della casa territoriale di reinserimento sociale è il sindaco del comune competente o un soggetto da esso delegato. Presso le case territoriali opera personale dipendente dal comune, assunto mediante concorso pubblico, sulla base di disposizioni stabilite con legge regionale, che regolano anche la determinazione delle piante organiche, lo stato giuridico ed economico e la disciplina del rapporto di lavoro del personale medesimo.
??6. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività operatori specializzati che curano la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale. Il reclutamento, lo stato giuridico ed economico e il rapporto di lavoro di tali operatori sono disciplinati con la legge regionale di cui al comma 5. In caso di necessità, è consentito di ricorrere, per tempi limitati, all’impiego di educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza presso le case territoriali nell’ambito degli interventi previsti sulla base della normativa vigente.
??7. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I programmi di reinserimento sociale di cui al primo periodo sono predisposti dalla direzione e dagli operatori della casa territoriale, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l’approvazione. L’esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione e degli operatori della casa territoriale. Per i detenuti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi è favorito un regime esecutivo orientato verso l’ammissione a misure alternative alla detenzione, ivi compreso il lavoro all’esterno.
??8. Le spese occorrenti per l’istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato, che provvede ai corrispondenti trasferimenti ai comuni secondo i seguenti criteri:
???a) le spese sostenute dai comuni per l’istituzione delle case territoriali sono ristorate dallo Stato, a conclusione delle opere necessarie per la realizzazione delle stesse, sulla base di specifico rendiconto verificato dall’organo di revisione economico-finanziaria del comune e approvato dalla giunta comunale;
???b) i finanziamenti necessari per la gestione delle case territoriali sono anticipati dallo Stato in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale e sono liquidati definitivamente in base al rendiconto della gestione, trasmesso al Ministero della giustizia unitamente alla documentazione relativa.
??9. La ripartizione degli oneri finanziari di cui al comma 8 tra lo Stato e i comuni può essere modificata, anche per periodi di tempo limitati, mediante convenzione stipulata tra la regione competente e il Ministero della giustizia.
??10. La forma di espiazione della pena prevista dal presente articolo non si applica ai condannati minorenni nei cui confronti sia stata disposta una delle misure penali di comunità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
??11. Alla legge 26 luglio 1975, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) dopo l’articolo 47-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 47-bis.1.
(Assegnazione alle case territoriali di reinserimento sociale)
???1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, i soggetti ammessi al regime di semilibertà di cui all’articolo 50 nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno secondo le modalità previste dall’articolo 21 sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale.»;
???b) all’articolo 48, secondo comma, sostituire le parole: «in appositi istituti o», con le seguenti: «nelle case territoriali di reinserimento sociale di cui all’articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, in».
34.01000. Magi.
??Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Istituzione delle case territoriali di reinserimento sociale)
??1. Le case territoriali di reinserimento sociale sono strutture di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
??2. Le case territoriali di reinserimento sociale di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
??3. L’intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
??4. I detenuti e gli internati che debbono espiare una pena residua non superiore a dodici mesi sono assegnati alle case territoriali di reinserimento sociale dal competente provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria.
??5. Il direttore della casa territoriale di reinserimento sociale è il sindaco del comune competente o un soggetto da esso delegato. Presso le case territoriali opera personale dipendente dal comune, assunto mediante concorso pubblico, sulla base di disposizioni stabilite con legge regionale, che regolano anche la determinazione delle piante organiche, lo stato giuridico ed economico e la disciplina del rapporto di lavoro del personale medesimo.
??6. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività operatori specializzati che curano la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale. Il reclutamento, lo stato giuridico ed economico e il rapporto di lavoro di tali operatori sono disciplinati con la legge regionale di cui al comma 5. In caso di necessità, è consentito di ricorrere, per tempi limitati, all’impiego di educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza presso le case territoriali nell’ambito degli interventi previsti sulla base della normativa vigente.
??7. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I programmi di reinserimento sociale di cui al primo periodo sono predisposti dalla direzione e dagli operatori della casa territoriale, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l’approvazione. L’esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione e degli operatori della casa territoriale. Per i detenuti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi è favorito un regime esecutivo orientato verso l’ammissione a misure alternative alla detenzione, ivi compreso il lavoro all’esterno.
??8. Le spese occorrenti per l’istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato, che provvede ai corrispondenti trasferimenti ai comuni secondo i seguenti criteri:
???a) le spese sostenute dai comuni per l’istituzione delle case territoriali sono ristorate dallo Stato, a conclusione delle opere necessarie per la realizzazione delle stesse, sulla base di specifico rendiconto verificato dall’organo di revisione economico-finanziaria del comune e approvato dalla giunta comunale;
???b) i finanziamenti necessari per la gestione delle case territoriali sono anticipati dallo Stato in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale e sono liquidati definitivamente in base al rendiconto della gestione, trasmesso al Ministero della giustizia unitamente alla documentazione relativa.
??9. La ripartizione degli oneri finanziari di cui al comma 8 tra lo Stato e i comuni può essere modificata, anche per periodi di tempo limitati, mediante convenzione stipulata tra la regione competente e il Ministero della giustizia.
??10. La forma di espiazione della pena prevista dal presente articolo non si applica ai condannati minorenni nei cui confronti sia stata disposta una delle misure penali di comunità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
??11. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) dopo l’articolo 47 è inserito il seguente:
«Art. 47-bis.
(Assegnazione alle case territoriali di reinserimento sociale)
???1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all’articolo 50 nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno secondo le modalità previste dall’articolo 21 sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale.»;
???b) all’articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case territoriali di reinserimento sociale di cui all’articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».
34.01016. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)
??1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
??2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 23, aggiungere la seguente: , 34-bis.
34.019. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
??Dopo l’articolo 34, è aggiunto il seguente:
Art. 34-bis.
(Video sorveglianza all’interno degli istituti penitenziari)
??1. Le immagini e i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari devono essere conservati nei server per almeno 60 giorni anche in assenza dell’apertura di una indagine penale o di una inchiesta amministrativa.
??2. Agli oneri per l’ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari valutati in 1,5 milioni di euro per l’anno 2024, in 0,8 milioni di euro per l’anno 2025 e 0,6 milioni di euro per l’anno 2026 si provvede mediante riduzione di 1,5 milioni per il 2024, 0,8 milioni per il 2025 e 0,6 milioni per il 2026 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
34.01001. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Dopo l’articolo 34, è aggiunto il seguente:
Art. 34-bis.
(Reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria)
??1. Per le esigenze di reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria ai fini delle esigenze di ulteriore potenziamento della pianta organica dell’Amministrazione penitenziaria, è indetto un concorso pubblico, per esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di 500 unità. Con decreto del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento del medesimo concorso pubblico.
??2. A copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede nei limiti di 10 milioni per l’anno 2024 e 20 milioni a decorrere dall’anno 2025 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e nei limiti di ulteriori 10 milioni per l’anno 2024, e 20 milioni a decorrere dall’anno 2025 a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34.01002. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
ART. 35.
(Modifiche all’articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti)
??Sostituire il comma 2 con il seguente:
??2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
35.1. Mauri, Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
??Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di favorire ulteriormente l’attività lavorativa e il reinserimento sociale dei detenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 le somme recuperate su disposizione della Corte dei conti a titolo di danno erariale a seguito di riparazioni per ingiuste detenzioni sono destinate interamente alla copertura dei benefici di cui al comma 1. Ai sensi di quanto previsto dal periodo precedente, la sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa al Procuratore Generale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza del danno erariale.».
35.1000. Enrico Costa.
(Votazione dell’articolo 35)
??Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)
??1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche fra quelli ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l’immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l’impresa ha fruito dello sgravio.
35.01. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
ART. 36.
(Modifica all’articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante)
??Sostituire il comma 2 con il seguente:
??2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.1. Boschi, Giachetti.
??Sostituire il comma 2 con il seguente:
??2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.1000. Boschi, Giachetti.
(Votazione dell’articolo 36)
ART. 37.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)
??Al comma 1, sopprimere la lettera c).
37.4. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
??Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , privi di rapporti sinallagmatici.
37.5. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
??Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
???f-bis) prevedere nell’ambito del percorso rieducativo del condannato, la predisposizione e la realizzazione di programmi di reinserimento sociale dei medesimi, da parte della direzione degli istituti, unitamente al consiglio di aiuto sociale, di cui all’articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
37.6. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, primo periodo sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37.
37.7. Boschi, Giachetti.
(Votazione dell’articolo 37)
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure di sostegno sociale per la prevenzione dei reati)
??1. Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente legge con misure di sostegno sociale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 per la promozione della lettura e per il sostegno all’editoria libraria. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura.
??2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a euro 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, primo periodo sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
37.02. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
??1. Al fine di definire i contenziosi insorti e di semplificare le procedure per la copertura dei posti, è autorizzata l’assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 40 del 31 gennaio 2020.
??2. L’Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2024 e 2025, in relazione alle cessazioni intervenute rispettivamente nell’anno 2023 e nell’anno 2024, e nei limiti dei relativi risparmi di spesa, determinati ai sensi dell’articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente ai soggetti:
???a) risultati idonei alla relativa prova scritta d’esame e secondo l’ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima prevista, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale;
???b) che risultino idonei all’esito degli accertamenti dell’efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente.
??3. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all’articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
??4. Agli aspiranti così ammessi al corso di formazione sono riconosciuti l’anzianità giuridica dei soggetti destinatari della disposizione di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e il trattamento economico dalla data di effettiva immissione in servizio.
??5. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell’interno nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
37.03. Casu, Mauri.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Nuovi concorsi per magistrato ordinario)
??1. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
37.014. Serracchiani, Mauri, Di Biase, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)
??1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all’allegato 1 alla presente legge.
??2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell’anno 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all’assunzione, nell’anno 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l’anno 2024.
??3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l’anno 2025, euro 40.598.316 per l’anno 2026, euro 49.787.156 per l’anno 2027, euro 49.787.156 per l’anno 2028, euro 58.140.356 per l’anno 2029, euro 64.655.102 per l’anno 2030, euro 64.709.128 per l’anno 2031, euro 67.028.976 per l’anno 2032, euro 67.222.298 per l’anno 2033 e a euro 69.542.148 annui a decorrere dall’anno 2034.
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
Allegato 1
(articolo 37-bis, comma 1)
«Tabella B
(articolo 1, comma 2)
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA | |
??A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione | 1 |
??B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione | 1 |
??C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: | |
??Presidente aggiunto della Corte di cassazione | 1 |
??Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione | 1 |
??Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche | 1 |
??D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità | 65 |
??E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all’esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione | 442 |
??F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo | 1 |
??G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti | 52 |
??H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti | 53 |
??I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado | 314 |
??L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati | 10.221 |
??M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie | 200 |
??N. Magistrati ordinari in tirocinio | (numero pari a quello dei posti vacanti nell’organico) |
??TOTALE | 11.353 |
».
37.08. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell’area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia)
??1. Al fine di rafforzare l’attività e l’efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell’anno 2025, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l’assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell’area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.
??2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno finanziario 2024.
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
37.010. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale addetto all’ufficio per il processo)
??1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l’articolo 16, è aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis.
(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)
???1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell’articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti del contingente individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, primo periodo e dell’articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica, con possibilità di scorrimento fra i distretti.
???2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono quantificati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.».
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
37.011. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
??1. Al fine di supportare l’azione di abbattimento dell’arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all’Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere a un contratto a tempo indeterminato presso l’amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell’amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui al comma 5, articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui al comma 2-bis dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
37.012. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Estensione mansioni Ufficio per il processo presso i Tribunali di sorveglianza)
??1. Nell’ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, possono essere impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l’attività dei magistrati.
??2. A tal fine l’attività dell’addetto all’Ufficio per il processo, nell’ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:
???a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell’esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all’approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull’autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all’autorizzazione all’ingresso di persone estranee all’amministrazione penitenziaria, all’esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;
???b) studio dei fascicoli e preparazione dell’udienza;
???c) incrementare la capacità produttiva dell’ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, attraverso l’organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, che tengano conto della priorità da assegnare a talune istanze provenienti dai soggetti detenuti, nonché attraverso la formazione di una banca dati dell’ufficio giudiziario di riferimento;
???d) fornire supporto al magistrato nell’accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
37.01000. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)
??1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari a euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
??2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione di cui al comma 1.
??3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall’anno 2024.
??4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, primo periodo sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
37.01001. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Indennità per il personale addetto agli Uffici di esecuzione penale esterna)
??1. Al personale del comparto Funzioni Centrali operanti nel DAP e nel DGMC impiegato presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, tenuto conto dell’alto livello di professionalità e delle complessità operative delle attività svolte, strettamente legate al recupero delle persone condannate, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari a euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
??2. Il Ministero della giustizia, previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
??3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall’anno 2024.
??4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01002. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Disposizioni per l’ampliamento della pianta organica del personale del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)
??1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell’aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, la pianta organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell’Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell’Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell’anno 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
??2. Al comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».
??3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
??4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede, a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente incremento dell’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01003. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)
??1. Al fine di garantire la funzionalità e l’organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01005. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Assunzione di personale di polizia penitenziaria)
??1. Al fine di incrementare l’efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell’ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, l’assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di 4.000 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
??2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
??3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01006. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Interventi relativi ai percorsi trattamentali e di reinserimento nella società dei condannati per particolari delitti)
??1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, nonché anche al fine di contrastare fenomeni di recidiva e garantire una maggiore sicurezza nella società, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all’articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all’articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.
??2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01007. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Incremento delle risorse per l’edilizia penitenziaria)
??1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l’adeguamento funzionale all’interno degli istituti penitenziari di adulti e minori, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.
??2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell’evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell’anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall’accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l’azione di prevenzione, contrasto e recupero dell’evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall’anno 2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell’anno 2023.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01008. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Promozione dell’attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)
??1. Al fine di promuovere l’attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, prevenire l’insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, nonché garantire una maggiore sicurezza degli istituti, facilitando il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
??2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:
???a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall’articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall’articolo 59 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;
???b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell’opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;
???c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell’idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell’istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;
???d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.
??3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.
??4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2 milioni a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01009. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Fondo per la realizzazione e la manutenzione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)
??1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, garantire una maggiore sicurezza all’interno degli istituti, facilitando il recupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna, attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo sport e i giovani, è istituito un fondo per la realizzazione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
??2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo Sport, realizzato da Sport e Salute in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.
??3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01010. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato al finanziamento di progetti volti al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati)
??1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, destinando specificatamente tali risorse all’assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative. Ai maggiori oneri, pari a euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01011. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minorenni e giovani adulti)
??1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minorenni e di giovani adulti, sottoposti a provvedimento penale dell’Autorità giudiziaria minorile, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01012. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure per la protezione e l’assistenza di soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata – Progetto «Liberi di scegliere»)
??1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo status di collaboratore di giustizia, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, o di testimone di giustizia, ai sensi della legge 21 febbraio 2018, n. 6.
??2. Sono destinatari degli interventi i soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del regio decreto n. 1404 del 1934, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza.
??3. Sono altresì destinatari della misura i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall’Autorità Giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.
??4. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a realizzare i seguenti interventi:
???a) fornire adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza;
???b) fornire un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza;
???c) ove il minorenne sia destinatario della misura unitamente a un proprio congiunto maggiorenne e sia necessario l’allontanamento dall’abitazione abituale, fornire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un’occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento;
???d) promuovere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l’obbligo scolastico;
???e) assicurare l’istruzione obbligatoria ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l’obbligo scolastico;
???f) ove occorra, garantire idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell’incolumità dei soggetti destinatari della misura.
??5. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, acquisita la manifestazione di volontà da parte del minore di recedere il legame con il contesto criminale di provenienza, propone al Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie l’applicazione degli interventi di protezione e assistenza di cui al comma precedente. Il Tribunale per i minorenni dispone in conformità.
??6. L’attuazione degli interventi di cui al comma 4 è demandata agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) che possono avvalersi per la realizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, dei Servizi Sociali degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie del territorio, degli enti di formazione regionale, delle diocesi, nonché di associazioni di volontariato qualificate accreditate presso il Ministero della Giustizia, anche in forza di accordi di partenariato.
??7. Quando ritenga vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, sentito il Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia del luogo ove il soggetto destinatario delle misure risieda unitamente al proprio nucleo familiare di origine, può proporre alla Commissione di cui al successivo comma 8, di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto minorenne nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale e il contestuale trasferimento presso altra idonea località. La Commissione delibera entro 15 giorni il programma di protezione.
??8. Presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della giustizia è istituita una Commissione tecnica che valuta la sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle misure di protezione di cui al comma precedente e ne coordina l’attuazione. Con decreto del Ministro della giustizia emesso, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’interno, è stabilita la composizione della Commissione tecnica predetta, sono adottate le linee-guida per la predisposizione e l’attuazione delle misure di protezione nonché le indicazioni relative ai livelli di segretezza e sicurezza dell’attività della Commissione. Della Commissione Tecnica deve far parte almeno un rappresentante del Ministero dell’interno.
??9. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
37.01014. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Modifica all’articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)
??1. All’articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
???«Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».
??2. Al fine di garantire il diritto alle visite affettive di cui al precedente comma in tutti gli istituti penitenziari presenti nel territorio nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:
???a) all’articolo 37:
????1) al comma 5, prevedere che per i detenuti con figli minori di quattordici anni i colloqui devono svolgersi in locali distinti, dotati preferibilmente di spazi all’aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, a sostegno dell’infanzia e dell’accoglienza dei minori;
????2) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;
????3) al comma 9, innalzare l’età della prole da dieci a quattordici anni e prevedere che i colloqui si svolgano in locali distinti, adeguatamente allestiti, preferibilmente con un’area verde attrezzata, dotati di spazi all’aperto, con possibilità di consumazione di un pasto;
????4) dopo il comma 13, prevedere che ferme restando le modalità previste dall’articolo 18, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per le persone ammesse ai colloqui, sia consentito ai detenuti e agli internati effettuare una volta al mese, con priorità per le famiglie con i figli minori di quattordici anni, nei giorni festivi, un colloquio di durata non inferiore a tre ore, in locali appositi o all’aperto, per consumare un pasto o effettuare un’attività all’aperto con i propri figli e familiari;
???b) all’articolo 39:
????1) al comma 2, prevedere il riferimento alla corrispondenza telefonica quotidiana e sopprimere il riferimento a una volta alla settimana e il secondo periodo;
????2) al comma 6, innalzare la durata massima di ciascuna conversazione telefonica a venti minuti;
???c) all’articolo 61, comma 2, promuovere progetti interistituzionali e protocolli d’intesa volti alla creazione di «sportelli della famiglia» per il ripristino e il rinforzo delle funzioni genitoriali e il superamento delle situazioni di disagio familiare.
37.01015. Magi.
NON SEGNALATO
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, sostituire le parole: e 36, con le seguenti: , 36 e 37,.
37.1000. Boschi, Giachetti.
ART. 38.
(Clausola di invarianza finanziaria)
??Sopprimerlo.
*38.1. Boschi, Giachetti.
??Sopprimerlo.
*38.2. Mauri, Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
(Si vota il mantenimento
dell’articolo 38)
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Martedì 10 settembre 2024
XIX LEGISLATURA
Fascicolo di seduta
A.C. 1660-AQuestioni pregiudizialiQuestioni pregiudiziali in formato PDF(kb 302)
A.C. 1660-AEmendamentiEmendamenti in formato PDF(kb 1149)
A.C. 1660-A
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario
N. 1.
Seduta del 10 settembre 2024
QUESTIONI PREGIUDIZIALI
DI COSTITUZIONALITÀ
???La Camera,
???premesso che:
????il disegno di legge in esame, recante: «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario», (1660), in molte delle sue norme presenta evidenti situazioni di contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, in particolare nel campo del diritto penale, del diritto dell’immigrazione e del diritto penitenziario;
????l’articolo 9, che interviene sulle ipotesi di revoca della cittadinanza italiana in caso di condanna definitiva per i reati di terrorismo ed eversione ed altri gravi reati, introdotte nel 2018 (articolo 10-bis, legge n. 91 del 1992), estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca. Tale modifica, che consentirebbe di esercitare il potere di revoca anche dopo un decennio rispetto all’accertamento dei fatti contestati, si pone in contrasto con il principio di proporzionalità, che costituisce uno dei principi fondanti dell’ordinamento costituzionale, nonché del sistema CEDU;
????la disposizione, inoltre, nella parte in cui stabilisce che non si può procedere alla revoca ove l’interessato non possieda un’altra cittadinanza ovvero non ne possa acquisire altra – pur essendo ispirata alla ratio di prevenire situazioni di apolidia, al fine di garantire il rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto 1961 – non chiarisce se, in attuazione della disposizione in esame, la revoca della cittadinanza possa verificarsi anche nei casi in cui la possibilità di acquisire un’altra cittadinanza poi in concreto non si realizzi. In tal senso potrebbe determinare un contrasto con l’articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in base a cui ogni individuo ha diritto di possedere «una cittadinanza», nonché con l’articolo 8, paragrafo 1, della Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961, che stabilisce che nessuno Stato Parte può privare una persona della sua cittadinanza qualora tale privazione rendesse la persona apolide. Ambedue le violazioni, che porrebbero lo Stato italiano in una situazione di illegalità internazionale, sono in contrasto con l’articolo 117, comma 1, della Costituzione;
????l’articolo 15 (esecuzione penale nei confronti di detenute madri) è volto a modificare gli articoli 146 e 147 del codice penale al fine di rendere facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell’esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno e disponendo che le medesime scontino la pena, qualora non venga disposto il rinvio, presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. Inoltre, prevede che l’esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti. Nel caso di una donna incinta, la nuova disposizione determinerebbe un contrasto con quanto previsto dalle Regole penitenziarie europee, secondo le quali le detenute devono essere autorizzate a partorire fuori dal carcere, ai sensi della regola 34.3, in conformità alle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato, altrimenti conosciute come «Regole di Bangkok», in quanto è impossibile prevedere quando avverrà il parto;
????l’articolo 19, recante modifiche agli articoli 336 e 337 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale, è volto ad introdurre una circostanza aggravante dei delitti di violenza o minaccia e di resistenza a pubblico ufficiale, con aumento di pena nella misura fissa di un terzo, se il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, e prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti sulla predetta aggravante. La nuova norma crea all’interno della categoria dei pubblici ufficiali un sottoinsieme composto solo da agenti di polizia, e determinerebbe la situazione in cui un atto di violenza contro un agente di polizia sarebbe punito più severamente rispetto a quello commesso contro un giudice, ad esempio. Con una pena massima che potrebbe arrivare fino a sette anni. In questo senso, l’articolo in esame si pone in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, ponendo gli agenti di polizia in una posizione di ingiustificato privilegio;
????con riferimento ai divieti di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, si ricorda che la Corte Costituzionale, con sentenze n. 197/2023 e 201/2023, rispettivamente relative a giudizi di legittimità costituzionali:
?????(i) del divieto nei confronti del giudice, in caso di omicidio commesso in danno di un ascendente, discendente, coniuge o convivente, di comminare la pena a seguito del giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti ed attenuanti, in particolare operando una valutazione circa la possibile prevalenza di queste ultime;
?????(ii) e del divieto di prevalenza dell’attenuante di cui all’articolo 74, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);
????si è espressa con due pronunce di illegittimità costituzionale, specificando che il «flessibile strumento del bilanciamento tra le circostanze» può essere considerato espressione diretta dei principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena desumibili dagli articoli 3 e 27, terzo comma, Cost. (Sent. 197/2023), e, nel caso della sentenza 201/2023, rilevando che la disposizione censurata determinerebbe «un vizio di irragionevolezza intrinseca della disciplina, che finisce per frustrare lo scopo perseguito dal legislatore mediante la previsione della circostanza attenuante»;
????analogamente, anche il divieto di prevalenza delle attenuanti sull’aggravante introdotto dall’articolo in esame, nei casi di violenza o minaccia o di resistenza nei confronti di un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza, rischia di porsi in contrasto con gli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, nonché con il principio di ragionevolezza;
????l’articolo 26, denominato: «Rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari», modificando alcune disposizioni del codice penale, è volto ad introdurre l’aggravante del reato di istigazione a disobbedire alle leggi, di cui all’articolo 415 codice penale, se commesso all’interno di un istituto penitenziario, nonché il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario, di cui all’articolo 415-bis codice penale. Tale nuovo delitto punirebbe con la reclusione fino a 8 anni le condotte di promozione, organizzazione o direzione di una rivolta, attuate anche mediante «atti di resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti», parificando quindi, irragionevolmente, atti non violenti ad atti violenti;
????l’articolo 34 del provvedimento in esame, peraltro, mediante modifica dell’articolo 4-bis, comma 1-ter, dell’ordinamento penitenziario, ricomprende il nuovo reato all’interno del novero dei reati cosiddetti «ostativi», precludendo l’accesso ai cosiddetti benefici penitenziari, quindi equiparando il nuovo reato ai reati di mafia e terrorismo;
????con particolare riferimento alla condotta di «resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti», si segnala che la formulazione della fattispecie risulta particolarmente ampia, in quanto non specifica con alcuna precisione le condotte a essa riconducibili;
????nella condotta di resistenza passiva, inoltre, non sono rinvenibili lesioni di beni giuridici diversi dall’ordine pubblico, il quale non può non essere bilanciato con il diritto fondamentale della libertà di manifestazione del pensiero, protetto dall’articolo 21 della Costituzione. La norma in esame, di conseguenza, determinerebbe una abnorme compressione della libertà di manifestazione del pensiero, ponendosi in evidente violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’articolo 3 della Costituzione;
????in linea con le finalità perseguite con l’introduzione del nuovo delitto di rivolta carceraria, di cui all’articolo 26 del provvedimento in esame, l’articolo 27 (Sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti) introduce un ulteriore nuovo reato, finalizzato a reprimere gli episodi di proteste da parte di stranieri irregolari trattenuti nei centri di trattenimento ed accoglienza. Intervenendo sull’articolo 14 del TU immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), la disposizione introduce un nuovo comma che punisce con reclusione da uno a sei anni chiunque – durante il trattenimento o la permanenza in centri di accoglienza o CPR – mediante atti di violenza o minaccia, ma anche mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti, promuove, organizza o dirige una rivolta, nonché, con una pena della reclusione da uno a quattro anni, chiunque partecipi alla rivolta;
????nella parte in cui l’articolo in esame parifica atti di resistenza passiva ad atti violenti, al pari di quanto rilevato con riferimento al reato di rivolta carceraria, si pone in contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità di cui all’articolo 3 della Costituzione, determinando una probabile compressione della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’articolo 21 della Costituzione, non essendo, nemmeno in questo caso, specificate con alcuna precisione le condotte a essa riconducibili,
delibera
di non procedere all’esame del disegno di legge n. 1660-A.
N. 1. Magi.
???La Camera,
???premesso che:
????l’articolo 9 estende da tre a dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna il termine per poter adottare il provvedimento di revoca della cittadinanza. Tale prescrizione avvalora la ricostruzione secondo cui la cittadinanza italiana rappresenti una «graziosa concessione» anziché il riconoscimento degli indissolubili legami del cittadino con il territorio e i valori nazionali. La modifica proposta comporta serie problematiche quanto alla stabilità dell’istituto della cittadinanza e suggerisce la preoccupazione per una potenziale espansione futura della revoca della cittadinanza a seguito del mero accertamento giudiziario di reati, configurando un’ampia discrezionalità nella determinazione delle circostanze che possono condurre alla revoca stessa;
????l’articolo 14 recante modifiche all’articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all’impedimento della libera circolazione su strada, comporta il mutamento della sanzione da amministrativa a penale estendendo la portata della norma anche ai casi di blocco di strada ferrata delle fattispecie interessate. Allo stesso modo, esso inserisce un’aggravante speciale ad effetto speciale per l’ipotesi di consumazione del reato da parte di più persone riunite che inasprisce la pena edittale fino a due anni di reclusione. La disposizione mira chiaramente a reprimere i sit-in pacifici posti in essere nell’ultimo anno, col fine di sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei cambiamenti climatici, ma realizza un quadro sanzionatorio decisamente incoerente rispetto ai principi di ragionevolezza e proporzionalità desunti dalla lettura del combinato disposto degli articoli 3 e 27 della Costituzione considerando la tenuità della condotta posta in essere. La pena sproporzionata non risulta funzionale alla rieducazione del condannato e, per come declinata la fattispecie, rischia di rappresentare un mero strumento repressivo volto a reprimere la libera manifestazione di opinioni politiche legittime e pacifiche da parte dei cittadini, costituzionalmente tutelata agli articoli 17 e 21 della Costituzione;
????l’articolo 15 modifica gli articoli 146 e 147 del codice penale, rendendo facoltativo – e non più obbligatorio – il rinvio della pena per donne incinte e madri di prole fino a un anno, prevedendo inoltre che l’esecuzione non sia rinviabile ove sussista il rischio di commissione di ulteriori delitti. Tale disposizione appare in aperto contrasto con gli interessi del minore, tutelati sia a livello internazionale e in maniera vincolante per il nostro Paese (cfr. Dichiarazione di Ginevra del 1924 e dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989), sia a livello costituzionale, ove si sancisce il diritto del minore all’istruzione e all’educazione da parte dei propri genitori, nonché laddove protegge la maternità e l’infanzia quando riconosce il ruolo della famiglia come contesto di crescita e di sviluppo, imponendo allo Stato di supportarla;
????l’articolo 26, quando introduce l’articolo 415-bis al codice penale rubricato «Rivolta all’interno di un istituto penitenziario», penalizza le fattispecie di «resistenza passiva» adottate dai detenuti durante una rivolta in carcere, che può essere punita per un minimo di 10 fino a un massimo di 20 anni di reclusione se nell’ambito della rivolta – o immediatamente dopo – si dovesse verificare un decesso. Già la penalizzazione della fattispecie rappresenta un’indebita compressione delle libertà costituzionali garantite dalla Costituzione e rispetto alle quali la condizione di detenzione non può in alcun modo rappresentare uno strumento di compressione della dignità volto a reprimere ogni manifestazione del proprio pensiero espressa in maniera non violenta, ma l’applicazione di una pena sì grave rispetto a soggetti che non possono in alcun modo aver preso parte alle vicende che hanno condotto al decesso (altrimenti si esulerebbe dal concetto di passività) ha il chiaro intento di utilizzare il sistema penale a fini repressivi e meramente punitivi, con un approccio che la giurisprudenza costituzionale ha costantemente ritenuto illegittimo, al punto da consentire al giudice costituzionale di spingersi a sindacare la proporzionalità della pena edittale. La norma viene ulteriormente aggravata dal combinato disposto con l’articolo 34 del disegno di legge in esame, il quale ricomprende il delitto di rivolta all’interno di un istituto penitenziario nel catalogo dei reati ostativi alla concessione di benefici penitenziari, confermando il venire meno della finalità rieducativa della pena e l’utilizzo del sistema penale in funzione meramente repressiva;
????l’articolo 27, nel modificare l’articolo 14 del Testo Unico sull’immigrazione, introduce una disciplina analoga a quella prevista dal summenzionato articolo 26 per le rivolte all’interno delle strutture penitenziarie. In questo caso, però, la norma si applica anche a persone che non si trovano in stato di detenzione né soggette a una limitazione amministrativa equiparabile a una pena detentiva, ma sono invece trattenute per motivi amministrativi o in attesa di espletamento delle procedure di identificazione e accoglienza. Tale estensione appare in netto contrasto con il principio di uguaglianza davanti alla legge e con il divieto della limitazione della libertà personale senza provvedimento motivato dell’autorità giudiziaria, sanciti rispettivamente agli articoli 3 e 13 della Costituzione. Inoltre, parimenti a quanto rilevato per l’articolo 26, la norma rischia di comprimere indebitamente diritti fondamentali, come la libertà di manifestazione del pensiero, e di applicare norme penali in modo sproporzionato e punitivo, senza un giusto bilanciamento con la finalità rieducativa della pena;
????per tutte le summenzionate ragioni,
delibera
di non procedere all’esame del disegno di legge n. 1660-A.
N. 2. Faraone, Gadda, De Monte, Del Barba, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni.
???La Camera,
???premesso che:
????il disegno di legge in esame reca «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario»;
????tale intervento non è destinato a produrre un miglioramento delle condizioni di sicurezza nel Paese perché non contiene misure preventive efficaci rispetto alla commissione di atti criminali, non vi sono investimenti finalizzati a prevenire la criminalità, non vi è traccia di interventi di rigenerazione e recupero urbano – anche mediante il coinvolgimento delle amministrazioni locali – che pure produrrebbero enormi benefici in termini di sicurezza;
????al contrario, gli interventi ivi contenuti sono determinati da utilizzo esclusivamente ideologico del diritto penale sul presupposto irrealizzabile che con la previsione di qualche nuovo reato o qualche nuova circostanza aggravante le condizioni di sicurezza del Paese migliorerebbero;
????l’unico effetto pratico che deriva dal provvedimento è la costruzione di un modello penalistico contraddittorio e irrazionale rispetto alla coerenza sistematica che è invece richiesta all’ordinamento giuridico;
????d’altronde era lo stesso Ministro della giustizia Nordio a dichiarare «la sicurezza va garantita in modo preventivo e quindi attraverso il controllo del territorio, il potenziamento delle forze dell’ordine e di tutte quelle attività di prevenzione utili, da utilizzare a patto che restino segrete, come le intercettazioni. E l’errore, l’equivoco della destra, è quello di pensare di garantire la sicurezza attraverso l’inasprimento delle pene, la creazione di nuovi reati e magari con un sistema carcerario come quello che abbiamo che diventa criminogeno», l’esatto opposto dunque di quanto si impegna a realizzare il Governo di cui il ministro Nordio fa parte con il presente disegno di legge;
????oltre a determinare un fallimento nelle politiche di sicurezza il provvedimento in esame determina violazione dei diritti dei cittadini, cancellazione di prerogative sino ad oggi riconosciute nell’esercizio dei diritti costituzionali e uno squilibrio evidente nei rapporti tra cittadino e Pubblica Autorità che rende il primo clamorosamente debole dinanzi alla seconda;
????il disegno di legge contiene infatti numerose norme di dubbia costituzionalità che destano grave allarme anche alla luce dell’enorme impatto che esse determineranno nel nostro ordinamento con riferimento a taluni diritti fondamentali, nonché per le limitazioni che esse esplicheranno su talune libertà, in particolare nel campo del diritto penale, del diritto dell’immigrazione e del diritto penitenziario;
????particolarmente gravi sotto il profilo della legittimità costituzionale appaiono innanzitutto gli interventi sulla materia penale e penitenziaria, a fronte dei quali è sempre necessario valutare se le norme nella loro applicazione concreta si porranno o meno in contrasto anzitutto con gli articoli 2, 3, 13, 27 e 32 della Costituzione;
????le modifiche proposte al Codice penale e al codice di procedura penale sembrano ignorare che – per le condizioni di fatto e di diritto in cui si scontano le pene nel nostro paese – il trattenimento in carcere si traduce spessissimo in trattamenti contrari al senso di umanità, trattamenti incapaci di tendere a quella rieducazione del condannato, in aperta violazione di quanto stabilito dall’articolo 27 della nostra Costituzione al punto che pare paradossale che, da un lato, il Governo adotti un decreto-legge per contenere il sovraffollamento carcerario e dichiari che sono necessari ulteriori interventi in tal senso e, dall’altro, con il disegno di legge utilizzi ancora, senza garantire maggiore livello di sicurezza nel Paese, la leva penale per incrementare la popolazione carceraria senza introdurre mezzi e risorse per il trattamento del detenuto che in ossequio ai principi costituzionali deve essere orientato al recupero;
????la stessa Corte costituzionale ha recentemente affermato che non si può privare il detenuto del diritto alla affettività e della possibilità di esercitarla compatibilmente con le esigenze di sicurezza, riaffermando la necessità che il carcere non si traduca solo nella privazione o nel sacrificio ingiustificato delle relazioni umane o dello spazio reale di cui ciascuno di noi ha bisogno, come dimostrato anche dalla crescita abnorme dei suicidi in carcere, riconducibile in particolare al sovraffollamento e alla «perdita della speranza» di chi in carcere non vede più un futuro; né le norme introdotte in alcun modo appaiono muoversi nella direzione indicata dalla Costituzione prima e dalla Corte costituzionale poi;
????altrettanto grave, e del tutto ingiustificata, è l’equiparazione proposta dal disegno di legge in esame fra migranti e detenuti ai quali deve essere invece associato un regime giuridico differente;
????così come grave è la previsione di misure speciali per migranti e detenuti come se appartenere ad una determinata categoria giustificasse l’applicazione di un trattamento deteriore e degradante;
????estremamente pericolosa è altresì la previsione della criminalizzazione della resistenza passiva, e cioè pacifica, non violenta;
????particolarmente grave, e con chiari impatti anche su alcune libertà fondamentali tutelate nella prima parte della nostra Costituzione, è poi la disposizione dell’articolo 14 sul cosiddetto blocco stradale che trasforma in un illecito penale che prevede la reclusione fino a un mese, ovvero la multa fino a 300 euro, quella che fino ad oggi costituiva sanzione amministrativa, così come desta preoccupazione la previsione di una nuova aggravante ad effetto speciale con la quale si prevede che la pena possa diventare da sei mesi a due anni di reclusione se il blocco stradale o ferroviario, attuato «con il proprio corpo», commesso da più persone riunite;
????per quanto concerne la tassatività della condotta criminalizzata, alcuni auditi hanno evidenziato come dalla lettura della norma il blocco debba avvenire «con il proprio corpo», cioè dei manifestanti, e sembrerebbe evidente, pertanto, la volontà del legislatore di comprimere alcune specifiche modalità del diritto di sciopero e di riunione che potrebbero determinare, ad esempio, il blocco del traffico, anche quale conseguenza non voluta da parte dei manifestanti, una proposta legislativa che appare dunque finalizzata a reprimere e criminalizzare il dissenso politico;
????dal dato testuale della norma sembrerebbe poi che un eventuale blocco stradale compiuto con modalità differenti, ossia servendosi di strumenti di ostacolo alla circolazione (ad esempio, cassonetti, materiale di intralcio, ecc.) non integrerebbe la «nuova» fattispecie di reato, così come emendata dal legislatore;
????è poi gravissima la norma introdotta dall’articolo 12 sulla detenzione per la donna madre in stato di gravidanza o la madre con il figlio neonato al seguito minore di un anno; oggi, l’articolo 146 del codice penale prevede il rinvio obbligatorio della pena detentiva nel caso di donna incinta o madre di un bambino di età inferiore a un anno, poiché la norma prende in considerazione l’interesse superiore del minore a vivere fuori dal carcere e non ritiene necessaria una valutazione individuale per stabilirlo. Dal primo al terzo anno di vita del bambino, la decisione di differire o meno la pena viene invece lasciata alla valutazione del giudice; il nuovo articolo, in caso di approvazione, eliminerebbe il rinvio obbligatorio della pena creando un vulnus intollerabile dal sistema giuridico, socio-sanitario e pedagogico per il minore;
????nel caso di una donna incinta, la nuova disposizione sarebbe inoltre in netto contrasto con quanto previsto dalle Regole penitenziarie europee, secondo le quali le detenute devono essere autorizzate a partorire fuori dal carcere (Regola 34.3 delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reato, altrimenti conosciute come «Regole di Bangkok»), in quanto è impossibile prevedere quando avverrà il parto; o la Regola 64 delle cosiddette Regole di Bangkok che afferma chiaramente che «Le pene non detentive per le donne incinte e per le donne con figli a carico devono essere preferite laddove possibile» richiamando l’interesse superiore del bambino rispetto all’esercizio del potere punitivo che può essere eseguito anche con modalità differenti;
????tale norma peraltro non appare sorretta da nessun principio di ragionevolezza né di proporzionalità rispetto agli interessi in gioco, alla luce del fatto che, come sottolineato anche durante le audizioni, la criminalità femminile in Italia è caratterizzata da un’offensivista nettamente inferiore rispetto a quella maschile e in ogni caso per contrastare il fenomeno, qualora sussista, della abituale frequenza criminale in una donna in stato di gravidanza o madre di un neonato, spesso peraltro sottoposta a sfruttamento da parte di terzi, certamente lo strumento non è il carcere ma la destinazione di tale persona nella casa famiglia protetta, luogo nel quale viene reciso il legame con il contesto criminale. Dunque, è ben possibile adottare una misura che garantisce le esigenze collettive di sicurezza ma che non sacrifica diritti fondamentali, che nemmeno il codice Rocco decise di cancellare;
????la norma in questione appare dunque come una norma sorretta solo da intenti propagandistici, che non tiene conto delle statistiche e della realtà effettiva e fa parte di un pacchetto di misure repressive che ignorano le conseguenze per la salute dei bambini e delle donne;
????per le ragioni indicate,
delibera
di non procedere all’esame del disegno di legge n. 1660-A.
N. 3. Bonafè, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Cuperlo, Lacarra, Fornaro, Scarpa.
???La Camera,
???premesso che:
????il provvedimento reca un Capo I, rubricato «disposizioni per la prevenzione e il contrasto del terrorismo e della criminalità organizzata nonché in materia di beni sequestrati e confiscati e di controlli di polizia», un capo II, rubricato «disposizioni in materia di sicurezza urbana» e un capo III, rubricato «misure in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle forze armate e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124», e contiene, altresì, disposizioni in materia di vittime di usura;
????con riguardo alle tematiche, si segnala il tema della «sicurezza urbana», alla quale è intitolato e dedicato tutto il Capo II e, segnatamente, gli articoli da 8 a 13 i quali, recando esclusivamente disposizioni di modifica del codice di penale e di procedura penale, appaiono del tutto estranei al tema e alla rubrica;
????il concetto di «sicurezza urbana» amplia il concetto di «sicurezza pubblica», in quanto esalta l’aspetto preventivo con riguardo alle condizioni che favoriscono l’insorgere della criminalità nelle città e infatti, affianca, ai fini dell’aumento del livello, reale e percepito, di sicurezza del Paese, all’inasprimento delle sanzioni penali e amministrative, interventi concreti attuati da Stato, regioni, province ed enti locali;
????quale tema, significato e ambito consolidato nel nostro ordinamento, la sicurezza urbana è riconosciuta quale «bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l’affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni», ed è declinata in cinque direttrici d’azione rimesse, per la loro applicazione, ai Patti per la sicurezza urbana, le quali, si ricorda, sono: 1. prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado; 2. promozione e tutela della legalità e dissuasione di ogni condotta illecita, nonché prevenzione dei fenomeni che comportano turbative del libero utilizzo degli spazi pubblici 3. promozione del rispetto del decoro urbano 4. promozione e inclusione della protezione e della solidarietà sociale 5. individuazione di specifici obiettivi per l’incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione;
????come si dirà più ampiamente nel prosieguo, le misure dei predetti articoli si muovono, invece, in un’ottica esclusivamente repressiva – che percorre tutto il provvedimento, attraverso la configurazione di nuove fattispecie di reato o modifiche a fattispecie già esistenti, aggravandone le sanzioni penali, con non infrequenti sovrapposizioni tra fattispecie – in assenza, tuttavia, di prospettiva di prevenzione dei fenomeni. Pertanto, nel suo complesso, il provvedimento in titolo non produce alcun rafforzamento della sicurezza, a fronte di una inaccettabile compressione della sfera della libertà di espressione del pensiero sia da parte dei singoli, sia in forma associata;
????in occasione del 75° anniversario dell’adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani, decine di organizzazioni e associazioni di settore hanno lanciato un appello al Governo, ribadendo che «perseguire un approccio prevalentemente, se non esclusivamente, basato sulla pervasività di norme penali piuttosto che sul tentativo di affrontare problemi con appropriate risposte socio-economiche e culturali, metterà una volta di più in crisi i diritti umani, civili e politici di tutti e tutte e la legalità costituzionale, nonché il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia»;
????dalle statistiche sulla criminalità pubblicate alla fine del 2023 dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza è emerso un quadro allarmante: si è interrotto per la prima volta il progressivo calo della criminalità predatoria in corso dal 2013; i reati e gli illeciti sono ritornati in strada, soprattutto nei contesti urbani densamente popolati, ove si rilevano «picchi; allarma l’incremento di furti, rapine nelle abitazioni e nella pubblica via, in calo da molti anni, delle estorsioni»: illeciti strettamente connessi «alla congiuntura economica nazionale, al crescente disagio sociale», come dichiarato dal servizio Analisi criminale della Pubblica Sicurezza, che ha rilevato «segnali di preoccupazione»;
???considerato che:
????in ordine al contenuto del provvedimento, molteplici sono gli aspetti che si possono stigmatizzare in questa sede:
?????l’improprio uso che del diritto penale vi è compiuto, non orientato verso finalità di tutela e protezione di beni giuridici costituzionalmente rilevanti e meritevoli di protezione, così risultando violato il principio di necessità della sanzione penale;
?????sul piano della formulazione delle norme penali, l’indeterminatezza e la genericità, mentre, con riguardo alla definizione della cornice edittale, la sproporzionalità e l’irragionevolezza: la delicatezza dei valori in gioco nell’ambito della disciplina penale, valori che attengono al rispetto della dignità e della libertà della persona umana e che dalla Costituzione sono posti al centro dell’ordinamento, implica l’osservanza, da parte del legislatore, nella formulazione del precetto normativo e della relativa sanzione, dei principi di determinatezza della fattispecie e di proporzionalità della pena, principi che assumono rilevanza costituzionale ai sensi dell’articolo 3 e che risultano violati da molteplici disposizioni, come si dirà più ampiamente in seguito;
???rilevato che:
????all’articolo 2 della Costituzione si prevede che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale;
????l’articolo 3 riconosce espressamente che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e social;
????l’articolo 13 stabilisce che la libertà personale è inviolabile;
????l’articolo 21 garantisce a tutti gli individui il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;
????l’articolo 25 terzo comma prevede che nessuno possa essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge;
????l’articolo 27 garantisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;
????l’articolo 31 protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo;
????alla luce dei principi e dei precetti riportati, che fondano l’ordinamento costituzionale repubblicano, appare evidente ai firmatari del presente atto, la torsione cui gli stessi siano stati sottoposti al fine di volgerli, forzosamente, a ricomprendere la visione, gli obiettivi e la prospettiva che informano le sedicenti misure in materia di «sicurezza pubblica e urbana»;
???rilevato ancora che:
????ad avviso degli scriventi, il testo licenziato dalle Commissione affari costituzionali e giustizia presenta un impianto segnato da criticità rilevanti, emerse e confermate anche durante il ciclo di qualificate audizioni tenutosi presso le medesime Commissioni riunite;
????in particolare, si segnala come il disegno di legge prevedendo irragionevoli e sproporzionati aggravamenti sanzionatori ed introducendo confusionari e non necessari nuovi reati – con evidenti sovrapposizioni a norme preesistenti, che ne inficiano l’agevole interpretazione e applicazione – si limiti a proporre misure dal tono propagandistico, dall’efficacia molto dubbia, che si pongono in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali su cui si basa il nostro ordinamento penale, penitenziario e il diritto dell’immigrazione, in considerazione della reiterata violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità nella determinazione degli aumenti della pena, e dei principi di offensività, di tassatività e determinatezza, con riferimento alla introduzione di nuove fattispecie di reato che pericolosamente mirano a punire il modo d’essere del soggetto autore della condotta piuttosto che la condotta medesima;
????infatti, le disposizioni introdotte appaiono ispirate prioritariamente ad una logica repressiva e securitaria, che rischiano di portare al collasso dello Stato di diritto, – da un lato – per effetto del ricorso alla minaccia penale come primaria, in attuazione di una sorta di «pan-penalismo» e «pan-carcerizzazione», che incrementa invece il sovraffollamento carcerario e – dall’altro, a causa della mancanza nel provvedimento di politiche sociali essenziali per prevenire e depotenziare la criminalità urbana e di risorse economiche all’uopo destinate;
????tra le disposizioni che destano maggiormente preoccupazione, si segnala preliminarmente l’articolo 1, che introduce nel nostro ordinamento, in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l’incolumità pubblica, una nuova fattispecie incriminatrice, la detenzione di materiale con finalità di terrorismo, attraverso il nuovo articolo 270-quinquies.3 codice penale e modifica il reato di cui all’articolo 435 codice penale;
????orbene, come altresì avallato dagli esperti auditi nelle Commissioni riunite, la nuova norma incriminatrice così come formulata, suscita perplessità e aspetti di criticità, in quanto appare in contrasto con i principi di legalità, tassatività e determinatezza, nonché di offensività e ragionevolezza che dovrebbero sempre ispirare il precetto penale, come corollari del principio sancito nell’articolo 3 della Costituzione. La disposizione in commento, invero, si pone nel solco di una anticipazione della tutela penale rispetto alle condotte già punite e sanzionate dall’articolo 270-quinquies codice penale, di guisa da operare una anticipazione della soglia di punibilità addirittura anteriore al tentativo. Si arriva così a punire il «pericolo del pericolo», andando a sanzionare semplicemente il procurarsi o la passiva detenzione di «materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo»;
????inoltre, la suddetta norma può costituire un duplicato della condotta già sanzionata nel comma 1, seconda parte, dell’articolo 270-quinquies codice penale, cosiddetto «autoaddestramento», così bypassando l’accertamento probatorio in ordine alla condotta di avere «acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all’articolo 270-sexies», punendo, di conseguenza, la mera detenzione o il procacciamento del materiale in materia di istruzioni per l’utilizzo di armi o esplosivi;
????laddove tale fattispecie di reato fosse effettivamente introdotta nell’ordinamento penale si determinerebbe un rilevante problema di tenuta del sistema penale stesso;
????simili considerazioni possono valere rispetto alla norma incriminatrice introdotta dall’articolo 435, comma 2, codice penale, in quanto suscita problemi di tenuta costituzionale in ordine al principio di offensività. Appare opportuno ricordare in tale sede che il principio di offensività, ovvero di necessaria lesività, inteso come corollario del principio di legalità, considera come condotte penalmente rilevanti quelle idonee ad offendere, o a porre in uno stato di pericolo, un bene giuridico tutelato dall’ordinamento, non essendo concepibile un reato senza offesa. A tal proposito, deve evidenziarsi come tale principio non abbia ricevuto uno specifico riconoscimento nella Costituzione, vista la difficoltà a codificare la vastità dei beni potenzialmente tutelabili, così da essere indirettamente ricavabile dall’articolo 25, comma 2, Cost., per cui il fatto assume rilevanza penale quando viene esternalizzata una condotta materiale, lasciando impregiudicati i meri stati interiori; nonché, dall’articolo 27, commi 1 e 2, Cost. secondo cui la condotta illecita deve porre in essere una lesione oggettiva, così da legittimare un intervento sanzionatorio;
????a tal riguardo, è utile richiamare come la giurisprudenza costituzionale abbia precisato che tale principio «opera su due piani, rispettivamente la previsione normativa, sotto forma di precetto rivolto al legislatore di prevedere fattispecie che esprimano in astratto un contenuto lesivo, o comunque la messa in pericolo, di un bene o interesse oggetto della tutela penale (“offensività in astratto”), e dell’applicazione giurisprudenziale (“offensività in concreto”), quale criterio interpretativo-applicativo affidato al giudice, tenuto ad accertare che il fatto abbia effettivamente leso o messo in pericolo il bene o l’interesse tutelato» (cfr. – ex multis –, Corte costituzionale, sent. n. 265/2005; ID., sent. n. 519/2000);
????orbene, il nuovo articolo 435, comma 2, codice penale si ritiene sia inadeguato alla luce del principio di offensività, in quanto sanziona, con una pena peraltro grave, indistintamente, qualsiasi tipo di comportamento senza limitare la punizione a fatti idonei e univoci a ledere in concreto l’incolumità pubblica;
????il disegno di legge, inoltre, all’articolo 8 introduce il nuovo reato di «Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui» all’articolo 634-bis codice penale, inserendo al contempo nel Codice di rito il nuovo articolo 321-bis codice di procedura penale, che conferisce ampio potere alle forze di polizia e solo secondariamente all’Autorità giudiziaria. Appare evidente come la nuova fattispecie che si intende introdurre si inserisca in un contesto normativo che, recentemente, con il cosiddetto «decreto rave» (decreto-legge n. 162 del 2022 convertito dalla legge n. 199 del 2022), era già stato «arricchito» dal già criticato articolo 633-bis codice penale, che punisce l’«invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica», e dalla modifica dell’articolo 634 codice penale, che prevede il reato di «turbativa violenta del possesso di cose immobili»;
????pertanto, l’occupazione abusiva di immobile è già attualmente punita dall’articolo 633 codice penale («Invasione di terreni o edifici») con la reclusione da 1 a 3 anni e multa da euro 103 a euro 1032, oppure da 2 a 4 anni e multa da euro 206 a euro 2.064, se il fatto è commesso da più di 5 persone o da soggetto palesemente armato. Proseguendo nella medesima direzione, oggi il Governo intende non solo introdurre il nuovo reato in esame, ma aumentare ancora la pena da 2 a 7 anni di reclusione, estendendola anche per chi coopera nell’occupazione, così escludendo la possibilità di applicare le sanzioni sostitutive della pena per questi ultimi (possibile solo se non superiore a 4 anni, ex decreto legislativo n. 150 del 2022);
????pertanto, come rilevato anche dall’Unione delle Camere penali italiane, la norma andrebbe a sovrapporsi a quelle precedentemente entrate in vigore, che già puniscono la condotta di occupazione abusiva di un immobile, creando un «coacervo disordinato e sovrabbondante di norme e disponendo un regime sanzionatorio così grave da rischiare di risultare lesivo del principio di ragionevolezza e proporzionalità» sancito dall’articolo 3 della Costituzione, sotto il profilo della necessaria coerenza intrinseca ed estrinseca, adeguatezza e proporzionalità che deve sussistere sia per le fattispecie incriminatrici, sia nel relativo regime sanzionatorio;
????il disegno di legge, inoltre, consente un ampliamento dei poteri della polizia, a cui si rimette il primo accertamento sulla fondatezza del diritto a rientrare nell’immobile, implicando valutazioni in ordine alla sussistenza o meno di un diritto, con il rischio di gravi conseguenze sulle esistenze di soggetti spesso fragili;
????tra l’altro, tale previsione, consentendo alla polizia il potere di reintegro, senza previa autorizzazione scritta dell’Autorità giudiziaria, rischia di confliggere con l’articolo 13 della Costituzione, nella parte in cui non ammette alcuna forma di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge;
????per quanto sia opportuno e condivisibile che il legislatore garantisca la libertà di domicilio e il diritto alla proprietà e all’abitazione del proprietario o domiciliatario, non si può trascurare al contempo la natura fondamentale ed inviolabile del diritto all’abitazione dei soggetti più deboli ed in stato di difficoltà economica, in violazione dei doveri di solidarietà di cui all’articolo 2 della nostra Carta Fondamentale; l’esperienza professionale e le pratiche dimostrano, tra l’altro, che di fronte ai bisogni, queste forme di deterrenza meramente sanzionatoria sono inefficaci;
????si ricordi che di recente il Comitato ONU ha condannato l’Italia per gli sgomberi in assenza di soluzioni adeguate, per violazione dell’articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, ratificato con legge n. 881 del 1977. Pertanto, sotto tale profilo, si contravverrebbe altresì all’articolo 117 Cost. che impone allo Stato di esercitare il potere legislativo nel rispetto – tra gli altri – degli obblighi internazionali;
????appare opportuno, invece, che il legislatore non resti indifferente al bisogno di abitazione di una larga fascia della popolazione – italiana e non – sempre più povera, in un mercato immobiliare sempre più inaccessibile. Tali problematiche andrebbero, piuttosto, affrontate attraverso misure di welfare comunale, di composizione dei conflitti e di integrazione sociale: il provvedimento, invece, difetta di qualsivoglia incremento di risorse destinate a tali scopi;
????il quadro che ne emerge dalle nuove disposizioni penali è, dunque, un ulteriore esempio di pan-penalismo, come definito da autorevoli esperti, se non proprio una forma di «diritto penale del nemico»: ovvero un indirizzo politico-legislativo che punisce proprio quella parte della popolazione socialmente più vulnerabile, criminalizzando al contempo l’opposizione sociale ed affrontando le gravi disuguaglianze economiche del presente in termini esclusivamente repressivi;
????non meno grave e spregiudicato appare l’articolo 10 del disegno di legge, che introduce ulteriori aggravamenti alla disciplina del cosiddetto «Daspo urbano», già oggetto di precedenti modifiche normative. In particolare, si introduce un nuovo tipo di provvedimento di allontanamento deciso dal questore e, in secondo luogo, si introducono una serie di automatismi nell’applicazione del cosiddetto «Daspo giudiziario»;
????orbene, ad avviso degli scriventi, il Daspo urbano, così come modificato dalla novella in esame, presenta possibili tensioni con i principi costituzionali e la CEDU. Il nuovo tipo di Daspo introdotto non richiede, invero, come presupposto per la sua applicazione, una valutazione concreta della «pericolosità sociale» individuale;
????sotto altro e non meno importante profilo, l’articolo 10 rischia di porsi in violazione con il principio di legalità in materia penale, cristallizzato nell’articolo 25, comma 2 della Costituzione;
????rilevanti criticità si ravvisano, altresì, rispetto all’articolo 11 (Modifiche all’articolo 1-bis decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66), che modifica l’articolo 1-bis del decreto legislativo n. 66 del 1948, che sanziona amministrativamente colui che impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo. Per effetto della novella proposta, l’illecito amministrativo viene elevato a delitto ed esteso, nell’applicazione, anche ai casi di blocco di strada ferrata; viene inserita un’aggravante speciale ad effetto speciale per l’ipotesi di consumazione del reato da parte di più persone riunite, prevedendo una pena che va da sei mesi a due anni di reclusione, mentre per l’ipotesi base la pena alternativa è della reclusione fino a un mese o della multa fino a 300 euro;
????appare evidente come trattasi di una norma che possa essere integrata da condotte di proteste messe in atto attraverso lo strumento della resistenza passiva, soprattutto sulle sedi stradali o ferroviarie e si inserisce nel filone di contrasto della protesta attraverso la criminalizzazione di comportamenti di dissenso anche laddove manifestati in forma non violenta;
????la scelta di trasformare l’illecito da amministrativo a delitto appare irragionevole e sproporzionata anche sotto il profilo delle sanzioni estremamente gravose che si prevedono per la fattispecie aggravata, con conseguente violazione del già citato articolo 3 Cost.;
????sarebbe stato più ragionevole modulare il trattamento sanzionatorio mantenendo come illecito amministrativo o, al più, elevarlo a contravvenzione punita con pena della sola ammenda o alternativa favorendone l’oblabilità;
????di dubbia tenuta costituzionale appare anche l’articolo 12 dell’atto in esame, che modifica gli articoli 146 e 147 del codice di procedura penale sulla detenzione per la donna madre o in stato di gravidanza: non può non rilevarsi come agli scriventi le nuove norme appaiano contrastanti con l’articolo 31 Cost. che tutela la gravidanza, la maternità e i minori;
????in tal senso occorrerebbe piuttosto dare piena attuazione nell’ordinamento italiano della regola 64 delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reati (Regole di Bangkok), fatte proprie dall’Assemblea generale dell’ONU nella sua sessione del luglio 2010, secondo la quale «Le pene non privative della libertà devono essere privilegiate, quando ciò sia possibile e indicato, per le donne incinte e per le donne con bambini, in luogo di pene privative della libertà previste in caso di reati gravi o violenti o quando la donna rappresenta ancora un pericolo e dopo aver considerato l’interesse superiore del bambino o dei bambini, restando inteso che devono essere trovate soluzioni appropriate per la presa in carico di questi ultimi.»;
????appare irragionevole ed in contrasto col principio costituzionale di eguaglianza (articolo 3 Cost.) anche quanto previsto dall’articolo 14 del disegno di legge in commento, relativamente alle fattispecie di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a pubblico ufficiale;
????in particolare, si prevede l’introduzione, all’articolo 336 codice penale, di un’aggravante che contempla un aumento di pena di un terzo se i fatti di cui ai commi 1 e 2 sono commessi ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza. L’aggravante, dunque, contempla un incremento di pena in misura fissa in ragione della qualifica soggettiva della persona offesa (appartenente alla polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza). Sul piano del bilanciamento tra circostanze, viene, inoltre, esclusa la soccombenza dell’aggravante rispetto alle circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui all’articolo 98 codice penale;
????orbene, la richiamata norma ha una evidente finalità securitaria, ponendo al centro della tutela penale non già il fatto tipico, bensì il tipo di vittima a cui deve essere garantita una tutela «rafforzata» rispetto al «generico» pubblico ufficiale;
????in altre parole, il meccanismo di aggravamento sanzionatorio introdotto dal citato articolo 14 finisce per tradursi in una irragionevole maggiore tutela nei confronti degli operatori di polizia rispetto a tutti gli altri pubblici ufficiali (inclusi i magistrati). Pertanto, esso appare in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione, ponendo gli agenti di polizia in una posizione di ingiustificato privilegio. Inoltre, come si legge nella Raccomandazione Rec (2001)10, il compito della polizia è quello di salvaguardare la sicurezza e i diritti individuali nelle società democratiche governate da uno Stato di diritto. Molto spesso, i reati di resistenza o violenza sono commessi da persone vulnerabili che vivono in condizioni di emarginazione per strada o da chi protesta per motivi politici o sociali;
????ciò rappresenta, ad avviso degli scriventi, l’ennesima riprova della direzione assunta dal Governo in carica e della maggioranza che lo sostiene, rispetto alla compressione del dissenso sociale;
????inoltre, la previsione che esclude bilanciamento tra circostanze, comporta la sottrazione al giudice di uno strumento che può essere considerato espressione diretta dei principi costituzionali di proporzionalità e individualizzazione della pena desumibili dagli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione (cfr. da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale n. 197/2023). Derogare al regime del bilanciamento – afferma la Corte – è certamente consentito al legislatore nell’esercizio della propria discrezionalità, purché la deroga sia conforme ai principi costituzionali;
????la doverosa tutela della vita e dell’incolumità degli operatori delle forze di polizia, quotidianamente messa in pericolo dai tanti rischi nell’attività operativa e dalla tendenza ad aggredire chi esercita funzioni di polizia, dovrebbe dunque essere perseguita non tanto con nuove norme penali di tutela delle vittime di reati contro questi pubblici ufficiali, ma con un miglioramento delle condizioni economiche e di servizio;
????ciò rappresenta, dunque, ulteriore riprova dell’intento dell’attuale legislatore sempre più orientato al progressivo svilimento della categoria del bene giuridico la cui tutela è alle basi di un diritto penale liberale, a favore, invece, di un diritto penale fondato sul simbolismo punitivo;
????simili considerazioni possono valere, altresì, rispetto all’articolo 15, che modifica l’articolo 583-quater codice penale in materia di lesioni personali ai danni di pubblico ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio, in quanto si mira a riformulare la fattispecie, ampliando la portata dell’attuale disposizione, la cui applicazione non sarà più collegata al contesto spazio/temporale dello svolgimento delle manifestazioni sportive e al legame funzionale tra qualifica soggettiva e azione lesiva (che si deve essere svolta in occasione delle predette manifestazioni). La disposizione sarà, invece, ora applicabile in qualsiasi situazione in cui vengano cagionate lesioni a ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza «nell’atto o a causa dell’esercizio delle funzioni», inasprendo altresì il trattamento sanzionatorio attuale. Si tenga presente che in precedenza la fattispecie puniva più gravemente solo le ipotesi di lesioni gravi, con la reclusione da 4 a 10 anni, e gravissime, con la reclusione da 8 a 16 anni. Ora è, invece, previsto un aggravamento di pena (rispetto all’articolo 582 codice penale) anche per le lesioni lievissime e lievi, per le quali viene prevista la pena della reclusione da 2 a 5 anni;
????l’irragionevolezza tra pena comminata e condotta consumata è tanto più evidente quanto più si tenga conto che, secondo la giurisprudenza consolidata, rientra nella fattispecie di lesioni lievi anche la contusione (Cassazione penale, sez. V, sentenza 22 ottobre 2014 n. 44026), ovvero la mera ecchimosi. Pertanto, anche sotto tale profilo, il provvedimento appare in contrasto con il principio di proporzionalità e ragionevolezza, che permea l’ordinamento penale, come già argomentato in precedenza;
????ulteriore disposizione che, ad avviso dei firmatari, riveste profili di criticità in termini di rispetto dei principi costituzionali è l’articolo 18 del disegno di legge, che mirerebbe al rafforzamento della sicurezza negli istituti penitenziari (del pari di quanto previsto dall’articolo 19 rispetto alle strutture di trattenimento ed accoglienza per i migranti);
????in particolare, l’articolo in commento modifica l’articolo 415 codice penale relativo alla fattispecie di istigazione a disubbidire alle leggi, introducendo una circostanza aggravante ad effetto comune che aumenta la pena se il fatto è commesso all’interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute;
????inoltre, si introduce nel codice penale, un nuovo articolo 415-bis che punisce la «rivolta all’interno di un istituto penitenziario» con la pena della reclusione da due a otto anni, compiuta da chiunque promuova, organizzi o diriga una rivolta all’interno di istituti penitenziari attraverso atti di violenza o minaccia, di resistenza, anche passiva, all’esecuzione degli ordini impartiti o mediante tentativi di evasione, commessi da tre o più persone riunite. Nel caso di mera «partecipazione» alla rivolta si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni;
????orbene, risulta ictu oculi sia il difetto di tipizzazione della condotta, che dell’offesa al bene giuridico: invero, di fatto qualsiasi atto di disobbedienza o di critica anche di modesto valore se realizzata contemporaneamente da tre o più persone, potrà essere qualificata come «rivolta» e, quindi, punita ai sensi dell’articolo 415-bis codice penale, senza che sia possibile conoscere e predeterminare quali siano le condotte che effettivamente sono idonee a recare offesa al bene giuridico dell’ordine pubblico, in palese violazione dell’articolo 25 Cost., nel senso già approfondito in precedenza;
????ciò che desta maggiormente sconcerto è altresì la circostanza che la penalizzazione della condotta riguardi anche la mera «resistenza passiva» di detenuti negli istituti penitenziari (e di migranti per effetto della disposizione di cui all’articolo 19), arrivando, quindi, a poter criminalizzare forme di resistenza come il rifiuto del cibo e dell’ora d’aria, o la mancata pulizia della cella, con ciò interferendo con la sfera più intima dell’individuo, nella sua libertà di obbedire o dissentire, in violazione palese dell’articolo 13 Cost.;
????come ribadito più volte anche dal Giudice delle leggi, lo Stato può premiare la collaborazione dell’indagato o del condannato (es. per un reato cosiddetto ostativo), ma non può e non deve criminalizzare il suo rifiuto (sent. n. 253 del 4 dicembre 2019);
????l’attuale legislatore sembra trascurare, inoltre, che l’entità delle pene previste, da un lato, e la possibilità di applicare misure pre-cautelari e cautelari, dall’altro, non potranno che incidere negativamente sulla già complicata situazione carceraria, caratterizzata, come noto, da un grave sovraffollamento e dalla carenza di adeguate strutture organizzative volte a garantire la finalità rieducativa della pena ai sensi dell’articolo 27 comma 3 Cost.;
????alle medesime conclusioni si può giungere rispetto alla previsione contenuta nell’articolo 19, per il caso in cui il fatto sia commesso all’interno di strutture di trattenimento ed accoglienza per i migranti, con una pena per coloro che promuovono, organizzano o dirigono una rivolta da uno a sei anni, mentre per il partecipe la pena è quella della reclusione da uno a quattro anni;
????in tal caso, la sanzione penale nel caso di rivolta all’interno di un centro di accoglienza appare ancora più irragionevole, posto che in questo caso lo straniero è meramente ospitato, senza alcuna limitazione della sua libertà personale ed è destinatario di misure di assistenza da parte dei gestori e degli operatori addetti al centro; senza contare che in tal modo si propone l’equiparazione tra migranti e detenuti, sotto il profilo della medesima punizione della resistenza anche passiva, a riprova del fatto che appartenere ad una categoria significa di per sé subire un trattamento deteriore, in barba ai principi che discendono dall’articolo 3 Cost. Viceversa, considerando che l’articolo 25 del disegno di legge include i reati di cui all’articolo 415 e 415-bis nel novero dei reati di cui all’articolo 4-bis comma 1-ter ordinamento penitenziario, limitando per coloro che hanno realizzato uno di tali delitti l’accesso alle misure alternative alla detenzione, emerge chiaramente come vengano messi sullo stesso piano chi abbia commesso delitti particolarmente gravi, come quelli di criminalità organizzata, terrorismo, ecc. con chi si sia limitato a resistere anche passivamente ad un ordine dell’autorità all’interno di un istituto penitenziario;
????ciò che ne emerge è dunque un preoccupante quadro sanzionatorio che, oltre a risultare abnorme e superfluo – posto che le condotte di resistenza passiva negli istituti penitenziari sono già oggetto di illeciti disciplinari – minaccia altresì di stravolgere il modello carcerario repubblicano e costituzionale;
????la Corte costituzionale, inoltre, ha più volte ribadito come un trattamento sanzionatorio sproporzionato rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva del fatto commesso pregiudichi il principio di individualizzazione della pena (sent. n. 244 del 2022). L’articolo 27 Cost. infatti, vale per il legislatore, per i giudici, per il Governo, e per le stesse autorità penitenziarie, perché la finalità rieducativa della pena si collega con il principio di proporzione fra qualità e quantità della sanzione e dell’offesa (ex pluribus sent. n. 179 del 2017 e n. 86 del 2024). Una pena sproporzionata o irrazionale rende impossibile il percorso trattamentale individualizzato, perché il condannato percepirà come ingiusta la sanzione applicatagli;
????il provvedimento è altresì costellato di ulteriori disposizioni che rivestono profili critici di altra e diversa natura:
?????sotto altro profilo, rileva l’articolo 20 che, autorizzando gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza, anche quando non sono in servizio, le armi previste dall’articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si pone in netto contrasto con la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (ex pluribus, la sentenza n. 690 del 19 febbraio 2016 della Terza Sezione del Consiglio di Stato) che, nel valutare la legittimità di provvedimenti vertenti su analoga materia e specificamente riferiti agli agenti di polizia municipale ai quali è stata riconosciuta la qualità di agente di pubblica sicurezza, ha chiarito come tali soggetti possano portare armi senza licenza in quanto tale facoltà risulta intrinsecamente e inscindibilmente connessa con la qualifica stessa di agente di pubblica sicurezza; ne segue che l’agente di pubblica sicurezza, quando non è in servizio, è un comune cittadino. Conseguentemente, un trattamento irragionevolmente differenziato e sperequato nei riguardi di quest’ultimo rispetto al resto della collettività – che rimane assoggettata al divieto generale, penalmente sanzionato, di detenzione abusiva di armi – risulta incompatibile con l’articolo 3 della Costituzione;
?????in ordine all’articolo 22, attinente alla tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali, si rilevano criticità per una questione di metodo e per una questione di contenuto: da un lato, si segnala che è in corso al Senato l’esame dell’A.S. 1020, che interviene sul riordino delle missioni internazionali, e risulterebbe quindi opportuno un coordinamento sul punto tra i due rami del Parlamento nonché tra i due provvedimenti; dall’altro, l’estensione della causa di non punibilità ivi prevista a condotte penalmente rilevanti, anche particolarmente gravi, tenute dal personale delle Forze armate, risulta inconciliabile con il ruolo di pacificazione che l’Italia è chiamata a svolgere nelle missioni internazionali cui partecipa;
?????criticità metodologiche e contenutistiche si rilevano anche con riferimento all’articolo 23, che interviene nell’ambito delle attività di informazione per la sicurezza in modo disorganico e asistematico, e incrementa poteri e prerogative dell’AISI e dell’AISE senza prevedere, al contempo, modalità di informazione e forme di controllo da parte del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; grave appare la disposizione, al medesimo articolo 23, che prevede da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico nei confronti dei servizi segreti la fornitura di assistenza e collaborazione, nonché la trasmissione massiva di informazioni, anche in deroga alle norme in materia di riservatezza e in particolare all’articolo 50 del codice della privacy – la norma va inquadrata nel contesto delle disposizioni relative al disegno di legge «cybersicurezza», che recano rispettivamente deroghe per l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale agli obblighi nei confronti dei servizi di informazione per la sicurezza nonché competenze in materia di crittografia, nonché al cosiddetto «disegno di legge Butti», che assegna all’Agenzia per l’Italia digitale e all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale competenze in materia di intelligenza artificiale: in proposito, si evidenzia che accentrare in capo ad agenzie governative le informazioni relative a tutti cittadini, senza il controllo da parte di un organo terzo, rappresenti una scelta pericolosa che rischia di aprire la strada a fenomeni di dossieraggio nonché una scelta in contrasto con la direttiva europea in ordine all’attribuzione di competenza ad autorità garanti o comunque organismi terzi e indipendenti – in proposito, ad avviso dei firmatari, i rischi sono acuiti dal recente ricordo dell’immagine del direttore dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in posa sul palco della Conferenza programmatica di Fratelli d’Italia, mentre regge, tra le mani, una maglietta con lo slogan di partito, che rappresenta, oltre ad una ulteriore riprova di una deriva illiberale, un esempio concreto dell’alterazione dei meccanismi che regolano la distinzione dei ruoli e dei poteri e, nella loro confusione e contaminazione, porta a dubitare del fatto che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale tuteli interessi specifici di partito e non nazionali, come è chiamata a fare nei campi per i quali è stata istituita;
???considerato, infine, che:
????si ritiene di assoluta gravità il fatto che per la prima volta nell’epoca repubblicana si intervenga per «piegare» il diritto penale allo scopo di costruire le fattispecie penalmente rilevanti avendo riguardo al suo autore piuttosto che al fatto considerato nella sua portata oggettiva;
????si trascura l’obbligo imposto al legislatore che i reati che si introducono rispondano sempre a criteri di ragionevolezza rispetto al bene giuridico tutelato, affinché lo stesso abbia sempre un fondamento in un diritto fondamentale o in un dovere inderogabile garantiti dalla Costituzione, nonché di proporzionalità delle pene rispetto al fatto oggetto di sanzione penale. Pertanto, l’atteggiamento del Governo in carica e della maggioranza che lo rappresenta, orientato alla ossessiva e massiva introduzione di nuove norme penali dovrebbe, invece, mutare a favore dell’introduzione di norme che prevengano il compimento di reati, soprattutto in aree a forte conflitto sociale;
????si segnala al riguardo la mancanza nel provvedimento in esame di un’adeguata politica penitenziaria, che metta le nostre strutture carcerarie in linea con la funzione rieducativa e riabilitativa della pena, quanto un efficientamento del sistema giustizia, considerato che ad invarianza di bilancio, e dunque in assenza di potenziamenti in termini di personale e di risorse tecnologiche, gli uffici giudiziari non saranno in grado di gestire i nuovi reati o gli aggravamenti di pena previsti dal disegno di legge;
????mancano, inoltre, misure che introducono risorse destinate al personale delle strutture dello Stato istituzionalmente preposte alle attività di pubblica sicurezza e di soccorso pubblico, in termini di organico, di dotazione di mezzi, strumenti e alloggi di servizio, a fronte della grave carenza per questi ultimi, oggetto di due proposte emendative presentate dai firmatari, ma dichiarate inammissibili;
????così come il provvedimento difetta di prevedere adeguate risposte alla richiesta di un più serrato controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine nelle aree urbane degradate, in quelle più vulnerabili e nei territori ad alto indice di criminalità – in proposito, si rammenta che ha ricevuto il parere contrario del Governo la proposta emendativa avanzata dai firmatari per l’istituzione un Commissariato di polizia nel comune di Caivano, il quale, nonostante le condizioni di pericolosità, criminalità e degrado in cui versa, assurte a simbolo dell’intervento del Governo, continua a non avere un posto di polizia autonomo e a dipendere dal Commissariato di Afragola;
????è evidente allora che il modus operandi dell’attuale Governo in carica rischia di compromettere gravemente i principi generali e fondamentali che presidiano il diritto penale, penitenziario e dell’immigrazione; a tal riguardo, giova rammentare che ove il legislatore proponga un intervento in materia penale e penitenziaria, occorre valutare altresì se la norma nella sua applicazione concreta possa porsi in contrasto anzitutto con gli articoli 2, 3, 13, 25, 27 e 32 della Costituzione. I diritti inviolabili degli individui – anche se detenuti – devono essere riconosciuti nelle formazioni sociali ove si svolge la personalità, e a maggior ragione in quelle coatte. Gli imputati, i condannati, i detenuti e gli stranieri hanno pari dignità sociale;
????il fil rouge del provvedimento in esame, invece, predilige ad avviso dei firmatari, l’esclusività della minaccia sanzionatoria penale e della sproporzione tra tutela della sicurezza e garanzia della libertà personale, a dispetto di gran parte dei principi costituzionali che permeano il nostro ordinamento penale;
????in ragione di quanto sopra illustrato,
delibera
di non procedere all’esame del disegno di legge n. 1660-A.
N. 4. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
???La Camera,
???premesso che:
????il disegno di legge in esame, in molte delle sue norme si pone in evidente contrasto con una serie di principi costituzionali che reggono il nostro ordinamento giuridico, specificamente nel campo del diritto penale, del diritto dell’immigrazione e del diritto penitenziario;
????a denunciarlo, oltre numerose organizzazioni che si occupano di diritto, come Amnesty International Italia, Antigone, Asgi ed altre, è stata anche l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE), in un suo documento di analisi di questo provvedimento, affermando che: «La maggior parte delle disposizioni ha il potenziale di minare i principi fondamentali della giustizia penale e dello Stato di diritto»;
????il provvedimento risulta affetto da uno sfrenato e incontenibile panpenalismo, dove prevale una logica repressiva in termini di proibizioni e punizioni, strumentalizzando le paure e contravvenendo ai doveri di solidarietà di cui all’articolo 2 della Costituzione;
????il concetto di sicurezza, termine comparso nel testo ben 48 volte, viene tradotto in concreto nell’introduzione di nuove fattispecie incriminatrici e di circostanze aggravanti, con l’intento di punire più severamente, senza un concreto riscontro scientifico in grado di dimostrare che l’ampliamento del penalmente rilevante e l’aumento di sanzioni possa esercitare un’efficacia deterrente, ma a conferma dell’uso dello strumento penale in contrapposizione al suo ruolo di extrema ratio;
????le norme criminalizzano le lotte sociali, le proteste per i cambiamenti climatici, si prevedono norme che mascherano intenti discriminatori, come quella che prevede il carcere per le donne in stato di gravidanza o con bambini neonati, norma che nel 1931, quando è stata introdotta, era considerata di civiltà giuridica e che, nel 2024 viene superata, in palese violazione dell’articolo 3 della Costituzione;
????tra le norme più pericolose presenti nel testo, che cancellano tasselli di Stato di diritto, vi è il nuovo delitto di rivolta penitenziaria che varrà anche per i migranti reclusi nei CPR e nei Centri di accoglienza per richiedenti asilo (CAS): con esso il governo ha deciso di stravolgere il modello penitenziario repubblicano e costituzionale, ricollegandosi al regolamento fascista del 1931: il delitto di rivolta carceraria, così come formulato nel testo, sarà un’arma sempre carica di minaccia contro tutta la popolazione detenuta. L’inserimento tra le condotte punibili della resistenza passiva, e quindi rendendo punibili condotte non violente, è in netto contrasto coi principi democratici, che riconoscono nel dissenso uno strumento di esercizio della sovranità;
????introdurre nuovi reati e aggravanti, in un sistema che conta migliaia di fattispecie incriminatrici, può creare solo un’ulteriore instabilità normativa, minando il principio di certezza della pena e aggravando il già appesantito carico giudiziario;
????diverse disposizioni, segnatamente quelle di cui all’articolo 9, 10, 13, 15, 24, 26, 27, 28, e 29 si collocano ai confini della legittimità costituzionale per profili di conflitto con i diritti di riunione e di manifestazione, e con il principio di umanità della pena sancito dall’articolo 27, comma 3, Costituzione, con il principio di uguaglianza, con il principio di proporzionalità della pena e con il principio di legalità;
????l’articolo 9 introduce modifiche all’articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza, estendendo a dieci anni, rispetto agli attuali tre, il termine entro il quale, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna, è possibile esercitare il potere di revoca della cittadinanza italiana concessa. Si tratta di una modifica che consente di esercitare tale potere di revoca anche dopo un decennio rispetto all’accertamento dei fatti contestati, in violazione del principio di proporzionalità che costituisce uno dei principi fondanti dell’ordinamento costituzionale, oltre che del sistema CEDU;
????l’articolo 10 nell’aggiungere al codice penale l’articolo 634-bis crea di fatto un nuovo reato di «occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui». Si propone di punire con la reclusione da due a sette anni la condotta di chi si appropria dell’immobile destinato al domicilio altrui con violenza, minaccia o artifizi o raggiri ovvero la condotta di chi, con violenza o minaccia, ne impedisca il rientro. La norma si sovrappone a quelle che già puniscono la condotta di occupazione abusiva di un immobile, creando un coacervo disordinato di norme e disponendo un regime sanzionatorio così grave da risultare lesivo del principio di proporzionalità sancito dalla Costituzione. Si tratta di una tendenza generalizzata che non risponde ad alcun criterio di razionalità e di giustizia in quanto, da un lato è noto che gli aumenti di pena non producono alcun risultato in termini di prevenzione né speciale né generale e dall’altro, soprattutto colpiscono soggetti socialmente ed economicamente deboli ed emarginati, che a fronte di una domanda di giustizia sociale trovano una irragionevole risposta repressiva (Corte costituzionale sent. n. 236/2016). Nella medesima previsione normativa, poi, si attribuisce agli agenti di polizia giudiziaria, compiuti i primi accertamenti riguardo alla sussistenza della fattispecie di reato, la facoltà di ordinare all’occupante l’immediato rilascio dell’immobile e di effettuare il reintegro nel possesso del denunciante. Si attribuisce alla polizia giudiziaria, anziché all’autorità giudiziaria, un potere che inevitabilmente implica valutazioni in ordine alla sussistenza o meno di un diritto;
????l’articolo 13 introduce ulteriori aggravamenti alla disciplina del Daspo urbano, misura di prevenzione «atipica» che è stata oggetto di numerosi interventi legislativi, sempre volti ad ampliarne i presupposti oggettivi e soggettivi. Misura che, pur non essendo organicamente inserita nel cosiddetto «Codice antimafia», condivide con quest’ultimo il fatto di essere applicabile prima della commissione di qualsiasi reato, cioè con finalità di prevenzione più che di sanzione. Inoltre, si prevede una particolare forma di «Daspo giudiziario», stabilendo che «nei casi di condanna per reati contro la persona o il patrimonio, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all’osservanza di un divieto, imposto dal giudice, di accesso a luoghi o aree specificamente individuati». Il Daspo urbano, come tutte le misure preventive di polizia, presenta possibili tensioni con i principi costituzionali, articoli 2, 13 e 25;
????si consente al questore di disporlo, per un periodo massimo di dodici mesi, «anche nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva nel corso dei 5 anni precedenti per alcuno dei delitti contro la persona o contro il patrimonio: è dunque sufficiente non solo una condanna non definitiva, ma anche una semplice denuncia per un qualunque delitto contro la persona o il patrimonio a giustificarne il divieto impartito dal questore e non richiede nemmeno l’accertamento del pericolo per la sicurezza (ossia di commissione di reati) che, peraltro, sarebbe ben difficile accertare in caso di mera denuncia. Tale pericolo, come ha recentemente chiarito la Corte costituzionale (sent. 47/2024) va inteso in termini ristretti come pericolo di commissione di reati»;
????allo stesso modo, anche la disposizione all’articolo 14 risulta allarmante, in quanto andrebbe ad incidere sul trattamento dei cosiddetti «blocchi stradali», utilizzati soprattutto dagli attivisti climatici come strumento di disobbedienza civile. Il blocco stradale con il proprio corpo, che attualmente costituisce un illecito amministrativo, diverrebbe un delitto e verrebbe punito con reclusione da sei mesi a due anni qualora effettuato da più persone. In tal senso, ci preme dunque ricordare la definizione di diritto di riunione pacifica fornita dall’ONU che «comprende il diritto di tenere riunioni, sit-in, scioperi, raduni, eventi o proteste, sia offline che online. Serve come veicolo per l’esercizio di molti altri diritti garantiti dal diritto internazionale, con i quali è intrinsecamente legato e che costituiscono la base per partecipare a proteste pacifiche. In particolare, si tratta dei diritti alla libertà di espressione e di partecipazione alla gestione degli affari pubblici». Basterebbe ricordare l’invito che Michel Forst, Relatore Speciale delle Nazioni Unite per i difensori ambientali per la Convenzione di Aarhus, ha rivolto ai Governi nel suo ultimo report, pubblicato lo scorso 28 febbraio: «Gli Stati non devono utilizzare l’aumento della disobbedienza civile ambientale come pretesto per limitare lo spazio civico e l’esercizio delle libertà fondamentali. Gli Stati hanno l’obbligo di facilitare l’esercizio delle libertà di espressione, di riunione pacifica […] e dovrebbero […] astenersi dall’approvare nuove leggi e politiche che ostacolano l’esercizio delle libertà di espressione, di riunione pacifica e di associazione o che limitano e criminalizzano la protesta pacifica, e rivedere le leggi e le politiche esistenti in tal senso, in conformità con gli standard internazionali dei diritti umani e gli obblighi»;
????l’articolo 15 rende facoltativo e non più obbligatorio, il differimento dell’esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno, disponendo che queste ultime scontino la pena – ove il rinvio non venga concesso – presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri. La modifica normativa si pone in tendenziale contrasto col principio costituzionale secondo il quale le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità (articolo 27, comma 3, Costituzione). Risulta certamente disumana la pena carceraria inflitta alla detenuta madre di un bambino in tenerissima età, sia pur in presenza di un rischio «di eccezionale rilevanza», rischio non specificato, di commissione di ulteriori delitti (Corte EDU, sentenza 23 giugno 2019, contro Italia). Tra l’altro le statistiche sulle detenute madri elaborate dal Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria (aggiornate al 31 gennaio 2024) confermano che il numero di detenute madri – al momento nove in tutto il territorio nazionale – non è tale da giustificare una modifica in peius del regime di cui agli articoli 146 e 147 codice penale. La novella appare di dubbia legittimità costituzionale con riguardo all’articolo 31 della Costituzione che prescrive di tutelare la gravidanza, la maternità e i minori. In tal senso occorrerebbe piuttosto dare piena attuazione nell’ordinamento italiano alla disposizione n. 64 delle Regole delle Nazioni Unite relative al trattamento delle donne detenute e alle misure non detentive per le donne autrici di reati (Regole di Bangkok), fatte proprie dall’Assemblea generale dell’ONU nella sua sessione del luglio 2010, secondo la quale «Le pene non privative della libertà devono essere privilegiate, quando ciò sia possibile e indicato, per le donne incinte e per le donne con bambini, in luogo di pene privative della libertà previste in caso di reati gravi o violenti o quando la donna rappresenta ancora un pericolo e dopo aver considerato l’interesse superiore del bambino o dei bambini, restando inteso che devono essere trovate soluzioni appropriate per la presa in carico di questi ultimi.»;
????l’articolo 24 introduce due ulteriori aggravanti, relative al reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui di cui all’articolo 639 codice penale, in particolare, la prima si configura quando il fatto è commesso su beni mobili e immobili adibiti all’esercizio delle funzioni pubbliche con la finalità di ledere l’onore, il prestigio o il decoro dell’istituzione cui il bene appartiene, punita con la reclusione da 6 mesi a 1 anni e 6 mesi e con la multa da 1.000 a 3.000 euro (articolo 639 comma 2 codice penale); la seconda è una specifica ipotesi di recidiva per la fattispecie aggravata di nuova introduzione, punita con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa fino a 12.000 euro (articolo 639 comma 3 codice penale). Anche in questo caso lo strumento penale viene adottato per reprimere il dissenso, riconducibile nel caso di specie alle attività di protesta degli eco-attivisti. Nonostante voci autorevoli, come quella del relatore speciale ONU per i difensori dell’ambiente, abbiano definito la repressione degli attivisti ambientali e delle loro proteste pacifiche una grave minaccia per la democrazia e i diritti umani, il Governo mostra chiaramente l’intenzione di rendere queste condotte penalmente rilevanti. Così facendo, tenta di limitare la libertà di esprimere il proprio pensiero e di manifestare il proprio dissenso, diritti garantiti dalla costituzione ai sensi dell’articolo 21;
????gli articoli 26 e 27 coinvolgono gli istituti penitenziari e le strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti, che già versano in uno stato di sovraffollamento, evidenziando ulteriormente la logica securitaria che permea l’intero provvedimento normativo. Le due fattispecie sono identiche: è punito chiunque, all’interno di un istituto penitenziario ovvero di uno dei centri per migranti, «mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta». L’idea di fondo è che ogni forma di ribellione contro l’autorità costituita debba essere punita con esemplare severità. In primo luogo, viene modificato l’articolo 415 codice penale, che già prevede una pena fino a 5 anni per l’incitamento alla disobbedienza alle leggi, si stabilisce che «la pena è aumentata se il reato è commesso all’interno di un istituto di pena o per mezzo di scritti o comunicazioni dirette ai detenuti». Il nuovo articolo 415-bis codice penale punisce con la reclusione fino a 8 anni «chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, promuova, organizzi o diriga una sommossa con atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini o con tentativi di evasione, commessi congiuntamente da tre o più persone». La disobbedienza e la resistenza passiva sono oggetto della dura reazione penale prevista da questa disposizione che, intende trasformare il sistema carcerario in una istituzione di natura autoritaria: se tre detenuti che condividono la stessa cella sovraffollata si rifiutano di obbedire all’ordine di un agente di polizia, in modo non violento, saranno accusati di rivolta;
????questi nuovi reati sono in contrasto con le Regole delle Nazioni Unite le cosiddette «Regole di Mandela», dove alla Regola 5, stabilisce che «il regime carcerario deve sforzarsi di ridurre al minimo le differenze tra la vita carceraria e la vita privata». Con l’estensione delle condotte penalmente rilevanti anche alle ipotesi di resistenza meramente passiva (comprese la disobbedienza non violenta e l’obiezione di coscienza) verranno così sanzionati con pene estremamente pesanti anche comportamenti meramente dimostrativi, espressioni del pensiero e manifestazioni di libere opinioni che, allo stato, non sono reati bensì diritti costituzionalmente tutelati. Una condotta di rivendicazione di diritti o di critica si trasforma in reato perché posta in essere all’interno di un carcere;
????davvero incredibile che una modalità della rivolta si può realizzare a mezzo atti di «resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti». La condotta penalmente rilevante si sostanzia nel non obbedire, senza che la condotta assuma i connotati di una resistenza aggressiva connotata da atteggiamenti violenti o minatori. Quella resistenza passiva che per la giurisprudenza non rileva nel delitto di resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 codice penale) e che non può consentire il ricorso all’uso delle armi nella scriminante ex articolo 53 codice penale, diventa invece penalmente rilevante nel contesto degli istituti penitenziari o dei centri per immigrati. In relazione alla resistenza meramente passiva si entra in conflitto con il principio di materialità (l’articolo 25 comma 2 Costituzione). Per reprimere i fatti di rivolta non è necessario ricorrere a nuove fattispecie incriminatrici perché le modalità violente, minatorie o di tentata evasione sono già di per sé rilevanti penalmente. Le pene più severe di cui all’articolo 415-bis codice penale sottendono che il disvalore non è dato solo dall’offesa alla sicurezza interna ai contesti di privazione della libertà personale, ma al diverso significato che la privazione della libertà personale assume nei due contesti. Si finirebbe per sanzionare penalmente eventuali forme pacifiche di mera critica o di dimostrazione pacifica o di protesta per eventuali disservizi, che spesso si sono rivelati fondati nelle inchieste della magistratura, il che consentirebbe ai gestori privati (nei CPR e nei centri di accoglienza) di usare le nuove norme penali per minacciare di sanzioni penali chiunque voglia protestare per eventuali disservizi o trattamenti inumani o degradanti: appare irragionevole la sanzione penale della rivolta all’interno di un centro di accoglienza, in cui lo straniero è meramente ospitato, senza alcuna limitazione della sua libertà personale ed è destinatario di misure di assistenza da parte dei gestori e degli operatori addetti al centro;
????l’articolo 28 prevede l’autorizzazione nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza un’arma tra quelle di cui all’articolo 73 comma 1 regio decreto 635/1940 (e non solo quelle di ordinanza) quando non sono in servizio, estendendo dunque loro una disciplina già prevista per altre categorie (quali il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti …) e, in concreto, non rendendo più punibili condotte altrimenti penalmente rilevanti ai sensi dell’articolo 699 codice penale Si apre così la possibilità di una rischiosa diffusione delle armi nel nostro paese, che potrebbe generare inevitabilmente un loro possibile maggiore utilizzo. Questa disposizione si rivela in netta antitesi con la dichiarata finalità del decreto di rafforzare uno sfumato concetto di sicurezza collettiva;
????l’articolo 29, modifica i reati di cui agli articoli 5 e 6 legge n. 1409 del 1956; tali fattispecie puniscono chi non ottempera all’intimazione di fermo o commette atti di resistenza o violenza contro una unità del naviglio della Guardia di finanza, applicando le pene previste dagli articoli 1099 e 1100 cod. nav., che regolano le ipotesi in cui le medesime condotte sono commesse ai danni di una nave da guerra nazionale. Prevede un duplice intervento sulle disposizioni esistenti: sia estendendo i reati di cui agli articoli 5 e 6 legge n. 1409 del 1956 al di fuori delle ipotesi di contrasto al contrabbando di tabacchi, per ricomprendere tutte le attività di vigilanza che competono a tale forza di polizia, tra cui rientra anche l’attività di prevenzione e contrasto dell’immigrazione irregolare; sia ampliando la portata di tutti e quattro i reati analizzati (articoli 1099, 1100 cod. nav. e articoli 5 e 6 legge n. 1409 del 1956) al fine di rendere punibili tali condotte ove commesse dai comandanti di navi straniere. Si criminalizza l’attività di organizzazioni umanitarie, che operano in mare nel pieno rispetto dell’obbligo di prestare soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita. Questa disposizione viola direttamente e indirettamente gli articoli 11 e 117 della Costituzione, ostacolando l’applicazione di norme europee e internazionali sull’obbligo di salvataggio in mare. Si aumentano invece così i rischi e gli ostacoli di chi affronta un viaggio in mare, rischiando la vita, e di chi impegna la propria vita a soccorrerli,
delibera
di non procedere all’esame del disegno di legge 1660-A.
N. 5. Zanella, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
A.C. 1660-A
EMENDAMENTI
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario.
Relatori: ALESSANDRO COLUCCI e MONTARULI (per la I Commissione) e BISA e PITTALIS (per la II Commissione), per la maggioranza; MAGI (per la I Commissione), di minoranza.
N. 1.
Seduta del 10 settembre 2024
ART. 1.
(Introduzione dell’articolo 270-quinquies.3 e modifica all’articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l’incolumità pubblica)
??Sopprimerlo.
1.1. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
???a) dopo l’articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente:
«Art. 270-quinquies.3.
(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)
???Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, con finalità di terrorismo, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
???Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite».
1.2. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
???a) dopo l’articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente:
«Art. 270-quinquies.3.
(Detenzione di materiale con finalità di terrorismo)
???Chiunque, fuori dei casi di cui agli articoli 270-bis e 270-quinquies, con finalità di terrorismo, anche se rivolto contro uno Stato estero, un’istituzione o un organismo internazionale, consapevolmente si procura o detiene materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull’uso di congegni bellici micidiali di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, di armi da fuoco o di altre armi o di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché su ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
???Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite».
1.3. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, lettera a), capoverso, sostituire la parola: consapevolmente con le seguenti: con finalità di terrorismo;
??Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
???Non è punibile chi si procura o detiene il materiale di cui al primo comma per finalità di lavoro, di studio o comunque per finalità estranee al compimento di condotte pienamente illecite.
1.4. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere le parole: di violenza ovvero;
??Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: fino a 3 anni.
1.5. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere le parole da: , o su qualunque altra tecnica fino a: cinque anni,.
1.9. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 1)
??Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all’articolo 605 del codice penale)
??1. All’articolo 605 del codice penale, il sesto comma è abrogato.
1.01. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifica all’articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione)
??1. Al primo comma dell’articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, recante norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, dopo la parola: «manifestazioni» sono inserite le seguenti: «, incluso il saluto romano,».
1.02. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
ART. 2.
(Modifiche all’articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo)
(Votazione dell’articolo 2)
??Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis.
(Divieto di accesso dei minorenni alle fiere in cui si espongono e si vendono armi da fuoco)
??1. È vietato ai minori di diciotto anni l’accesso alle fiere in cui si espongono e si vendono armi da fuoco. Il responsabile dell’evento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 300 a euro 600.
??2. Per le violazioni di cui al comma 1, fatti salvi i poteri delle autorità di settore aventi competenze a tutela di specifiche aree del territorio, l’autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all’attuazione di iniziative di educazione alla non violenza.
2.03. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
ART. 3.
(Modifiche all’articolo 85 e introduzione dell’articolo 94.1 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia)
??Sopprimerlo.
3.1002. Serracchiani.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
??Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: e introduzione dell’articolo 94.1.
3.1000. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 3)
ART. 4.
(Modifiche all’articolo 3 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di avviso orale)
(Votazione dell’articolo 4)
ART. 5.
(Modifica all’articolo 2-quinquies del decreto-legge 2 ottobre 2008, n. 151, in materia di benefìci per i superstiti delle vittime della criminalità organizzata)
(Votazione dell’articolo 5)
??Dopo l’articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
??1. L’articolo 4, comma 1, lettera b), numero 1), del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243, si interpreta nel senso che alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spetta l’assegno vitalizio previsto dall’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, così come modificato dall’articolo 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Per gli oneri derivanti dalla seguente disposizione è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2024 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.
5.01000. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
ART. 6.
(Modifiche all’articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e all’articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, in materia di speciali misure di protezione dei collaboratori e dei testimoni di giustizia)
??Al comma 1, lettera b), capoverso comma 11, numero 1), dopo le parole: Ministero dell’Interno, inserire le seguenti: che ne informa il Presidente della Commissione centrale di cui all’articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
6.1000. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
(Votazione dell’articolo 6)
??Dopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Disposizioni per i testimoni per motivi di giustizia)
??1. Fuori dal campo di applicazione di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 2018, n. 6, le misure di cui agli articoli 6 e 7 della medesima legge si applicano in quanto compatibili anche al soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c) e d), della medesima legge, di seguito indicato come «testimone per motivi di giustizia», che abbia subito danni economici, biologici o esistenziali a causa delle dichiarazioni rese.
??2. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della citata legge n. 6 del 2018 è avanzata dal testimone per motivi di giustizia alla Commissione centrale di cui all’articolo 9 della medesima legge, che la valuta secondo le medesime modalità previste dalla stessa legge per l’applicazione dei medesimi benefici ai testimoni di giustizia.
??3. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 6 del 2018 può essere presentata in un qualunque momento successivo alle dichiarazioni rese in processo.
??4. La domanda di accesso ai benefici di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 6 del 2018 può altresì essere presentata per testimonianze rese in processo a partire dal 1991.
??5. La domanda è incompatibile con il ricorso alle misure previste dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44.
6.01. Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
ART. 7.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all’articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
??Al comma 1, lettera b), numero 1), premettere il seguente:
????01) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dall’amministratore stesso» sono inserite le seguenti: «o dall’esperto coadiutore, se nominato».
7.2. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Lacarra, Fornaro, Scarpa, Cuperlo.
??Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Per tali verifiche sui beni immobili l’amministratore giudiziario si può avvalere di un esperto coadiutore, ovvero di un professionista tecnico iscritto all’albo degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei consulenti tecnici o dei periti del Tribunale.
??Conseguentemente, al medesimo capoverso, terzo periodo, dopo la parola: forniscono aggiungere le seguenti: all’esperto coadiutore se nominato, e in ogni caso.
7.3. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Per le verifiche afferenti alle caratteristiche tecniche urbanistiche dei beni immobili e alla sussistenza di eventuali abusi, nonché per l’interlocuzione con i competenti uffici comunali, l’amministratore giudiziario può avvalersi, previa autorizzazione del giudice delegato alla procedura, dell’ausilio di un tecnico esperto nel settore, al quale sarà richiesto di esprimersi anche sul valore di mercato degli immobili in sequestro, tenuto conto degli oneri e delle spese necessarie per l’eventuale sanatoria degli stessi. Nel caso in cui i competenti uffici comunali non provvedano tempestivamente alle attività ad essi demandate, l’amministratore giudiziario segnala l’inerzia al Tribunale e al dirigente dell’ufficio preposto.
7.4. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo il capoverso 2-bis, aggiungere il seguente:
??2-ter. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e dell’interno, è adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento recante disposizioni in materia di modalità di calcolo e liquidazione dei compensi dei professionisti tecnici di cui al precedente comma 2-bis, nominati esperti coadiutori dell’amministratore giudiziario per le verifiche tecniche sui beni immobili. Il Tribunale della prevenzione o il giudice per le indagini preliminari liquida le spettanze dell’esperto coadiutore, i compensi da imputare al conto della gestione o, in caso di incapienza, le spese di giustizia.
7.5. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, lettera c), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2023 n. 49, recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.
7.6. Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera d), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: non sanabili, aggiungere le seguenti: il Tribunale per le misure di prevenzione, il Tribunale penale o.
??Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
??1-ter. Per la demolizione disposta ai sensi del comma 1-bis, quanto alle spese e oneri, si fa riferimento agli articoli 5 e 204 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. Il Giudice penale o di prevenzione dispone la demolizione come spesa ripetibile e la cancelleria dà corso all’incarico ad impresa sul libero mercato, sostenendo l’onere finanziario a spese di giustizia, poi da ripetere al condannato o proposto. Se la demolizione è curata per condizionamenti ambientali da organi dello Stato, la spesa sostenuta dai competenti Ministeri viene imputata al Ministero della giustizia.
7.7. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1-novies, sostituire le parole: almeno annuale con la seguente: trimestrale.
7.8. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera e), numero 1), capoverso 1-novies, sostituire le parole: almeno annuale con la seguente: semestrale.
7.9. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 5-bis, dopo la parola: liquidabile, aggiungere le seguenti: previa attestazione di un tecnico esperto iscritto all’albo dei gestori della crisi d’impresa tenuto preso il Ministero della giustizia, di cui all’articolo 356, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,.
??Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera e), dopo il numero 2), inserire il seguente:
????2-bis) il comma 6-bis è abrogato.
7.10. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
???e-bis) all’articolo 41-ter:
????1) al comma 1, le parole: «associazioni indicate nell’articolo 48, comma 3, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni, enti ed aziende pubbliche indicati nell’articolo 48, comma 3, lettera c)»;
????2) al comma 2, lettera g), le parole: «associazioni individuate nell’articolo 48, comma 3, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni, enti ed aziende pubbliche indicati nell’articolo 48, comma 3, lettera c)».
??Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
???g-bis) all’articolo 48, comma 3, lettera c), il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene, trasferirlo a titolo gratuito al patrimonio indisponibile di aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, operanti sul territorio o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, ad aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al Capo II del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro, e agli operatori dell’agricoltura sociale riconosciuti ai sensi delle disposizioni vigenti nonché agli Enti parco nazionali e regionali.»;
7.1000. Battilocchio, Matone, Dalla Chiesa, De Palma.
??Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
???g-bis) all’articolo 48:
????1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
???«3-bis. Nel caso di assegnazione ai sensi del comma 3, lettera c), quinto periodo, i proventi sono destinati in via prioritaria alle spese di conservazione e gestione sostenute e rendicontate dal concessionario, nonché ai progetti di riqualificazione e valorizzazione presentati dallo stesso e approvati dal comune ove è sito l’immobile.»;
????2) al comma 4, dopo le parole: «Fondo unico giustizia,» sono inserite le seguenti: «per essere assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, per una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento ai concessionari di cui al comma 3, lettera c), quinto periodo, e per la restante parte».
7.11. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata predispone e realizza atti e progetti aventi l’obiettivo di aumentare l’inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l’ospitalità, la mediazione e l’integrazione culturale.
7.12. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Votazione dell’articolo 7)
??Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)
??1. È istituito, presso il Ministero dell’interno, un Fondo, destinato al finanziamento di progetti che abbiano ad oggetto il riutilizzo dei beni immobili confiscati, da affidare agli enti e ai soggetti che il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 indica come soggetti e enti destinatari di tali beni, e che prevedano opere di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione e/o adeguamento dei medesimi beni, che potranno così essere restituiti alla collettività, e che abbiano anche caratteristiche coerenti con obiettivi di rigenerazione urbana e di risparmio energetico.
??2. Al Fondo di cui al comma 1 è destinata una dotazione pari a 90 milioni di euro per il 2024 e a 100 milioni di euro per il 2025.
??3. Per la gestione del Fondo di cui al presente articolo il Ministero dell’interno si avvale della collaborazione dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
??4. La destinazione finale delle opere potrà essere di natura istituzionale, sociale o economica, con il vincolo di riutilizzare i proventi a scopi sociali e per reinserire quanto prodotto nel circuito della legalità come previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell’ambito dello svolgimento delle prerogative legate alla missione e alle ragioni istitutive della medesima Agenzia, che prevede un’amministrazione dinamica ed efficiente dei patrimoni confiscati.
??5. I progetti di cui ai commi precedenti, tra i requisiti necessari per accedere al Fondo, devono garantire un’adeguata e proporzionata distribuzione sul territorio nazionale, al fine di garantire i finanziamenti anche per le regioni del nord Italia maggiormente colpite dalle infiltrazioni della criminalità organizzata.
??6. I finanziamenti di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri finanziamenti destinati alle medesime finalità.
??7. Con decreto del Ministro dell’interno da adottarsi entro 30 giorni dall’approvazione delle presenti norme vengono definite le modalità e stabiliti i requisiti necessari ai progetti di cui al comma 1 per accedere ai finanziamenti.
7.01. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per il contrasto alla criminalità organizzata, per il potenziamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e istituzione del Fondo per il finanziamento, il recupero, la nuova funzionalizzazione e valorizzazione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata presenti su tutto il territorio nazionale)
??1. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il 2024 e di 30 milioni annui a decorrere dall’anno 2024, al fine di:
???a) accelerare il processo di potenziamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata di cui all’articolo 113-bis del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in attuazione delle finalità di cui alla legge 27 dicembre 2019, n. 160, in coerenza con gli obiettivi di rafforzamento indicati dalla Strategia nazionale per la valorizzazione dei beni confiscati attraverso le politiche di coesione, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 25 ottobre 2018, n. 53;
???b) promuovere, snellire e velocizzare le procedure di assegnazione, garantendo la piena accessibilità delle informazioni sui beni sequestrati e confiscati, con particolare attenzione alla collaborazione interistituzionale e di rapporto con gli enti locali, anche verificando l’effettiva e omogenea adozione dei piani strategici delle singole regioni;
???c) agevolare la conoscenza delle opportunità rappresentate dalla gestione dei beni confiscati presso l’opinione pubblica ed in particolare presso le amministrazioni locali ed il terzo settore, anche mediante la promozione di percorsi di partecipazione per i cittadini e di progettazione partecipata del terzo settore;
???d) promuovere l’inserimento della valorizzazione pubblica e sociale dei beni confiscati nei documenti di programmazione economica e di coesione territoriale;
???e) assicurare trasparenza e partecipazione nella progettazione e nel monitoraggio nell’utilizzo delle risorse previste nella proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza Next Generation Eu, nonché per assicurare un migliore monitoraggio dell’utilizzo dei beni destinati, anche provvisoriamente, da parte dei soggetti destinatari;
???f) garantire l’efficienza della gestione successiva alla gestione e la garanzia occupazionale, per il rafforzamento della continuità occupazionale delle aziende sottoposte a sequestro per le quali sia stata riconosciuta una adeguata capacità economica;
???g) garantire all’Agenzia una sempre adeguata dotazione di personale e strumentale.
7.02. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Misure per la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati alle mafie)
??1. Una quota non inferiore al 10 per cento delle somme confluenti nel Fondo Unico Giustizia è riservata a favorire la piena fruizione e funzionalità dei beni confiscati ed assegnati agli enti locali per iniziative inerenti il riuso a fini sociali dei beni confiscati alle mafie.
7.03. Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Rifinanziamento Fondo beni confiscati alla mafia)
??1. All’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «dotazione di 2 milioni di euro per l’anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
7.04. Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
ART. 8.
(Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici)
(Votazione dell’articolo 8)
ART. 9.
(Modifiche all’articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza)
??Sopprimerlo.
*9.1009. Enrico Costa.
??Sopprimerlo.
*9.1008. Dori, Zaratti.
??Sopprimerlo.
*9.1014. Zaratti, Dori.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 a tutela della sicurezza dei cittadini e degli stranieri)
??1. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e degli stranieri, alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
???«b-bis) è nato nel territorio della Repubblica, vi risieda legalmente e sia figlio di straniero nato in Italia e ivi legalmente residente, qualora ne faccia domanda all’ufficiale di stato civile del comune di residenza alla nascita o durante la minore età il genitore legalmente residente in Italia, col consenso dell’altro genitore che ne abbia la responsabilità genitoriale, o il suo tutore o chi ne ha il legale affidamento, salva la facoltà di rinunciarvi entro due anni dal compimento della maggiore età se in possesso di altra cittadinanza, ovvero l’interessato legalmente residente in Italia entro due anni dal compimento della maggiore età;
???b-ter) è nato nel territorio della Repubblica, e vi abbia regolarmente frequentato, presso istituti scolastici pubblici o legalmente parificati, l’istruzione obbligatoria per almeno otto anni, avendo superato il prescritto esame di Stato, qualora durante la minore età ne faccia domanda all’ufficiale di stato civile del comune di residenza il genitore legalmente residente in Italia e ivi regolarmente soggiornante da almeno un anno dopo la nascita del minore, avuto il consenso dell’altro genitore che ne abbia la responsabilità genitoriale, o il suo tutore o chi ne ha il legale affidamento, salva la facoltà di rinunciarvi entro due anni dal compimento della maggiore età allorché sia in possesso di altra cittadinanza»;
???b) all’articolo 4, comma 2, le parole: «entro un anno dalla suddetta data» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni dalla suddetta data all’ufficiale di stato civile del comune in cui risiede legalmente in Italia»;
???c) all’articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
???«2-bis. Lo straniero che abbia regolarmente frequentato in Italia, presso istituti scolastici pubblici o legalmente parificati, l’istruzione obbligatoria per almeno otto anni, avendo superato il prescritto esame di Stato, se giunto nel territorio italiano entro il compimento del sesto anno di età ovvero, se giunto in Italia entro il compimento dei quattordici anni, che vi abbia regolarmente frequentato almeno cinque anni di istruzione o di formazione professionale presso un istituto italiano del sistema di istruzione e formazione professionale, avendone regolarmente superato l’esame di Stato finale o gli altri esami finali, diviene cittadino qualora dopo il compimento della maggiore età sia legalmente residente in Italia e dichiari la volontà di diventare cittadino nei termini e nei modi indicati all’articolo 4, comma 2, oppure, durante la minore età, ne facciano domanda al comune di residenza entrambi i genitori legalmente residenti in Italia ovvero chi esercita la responsabilità genitoriale, ma il maggiorenne può rinunciarvi entro due anni dal compimento della maggiore età se in possesso di altra cittadinanza»;
???d) all’articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
???«2-bis. L’istanza di acquisto della cittadinanza ai sensi del presente articolo può essere presentata dal coniuge o dal partner dell’unione civile registrata dopo sei mesi dalla celebrazione del matrimonio o dell’unione civile se lo straniero è legalmente residente in Italia ovvero dopo un anno da tale celebrazione se lo straniero risiede all’estero e l’accoglimento dell’istanza può avvenire al compimento dei requisiti indicati al comma 1 se non sussistono le preclusioni di cui all’articolo 6»;
???e) all’articolo 6, comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «concernenti comportamenti concreti e attualmente pericolosi del richiedente o di suoi familiari conviventi, allorché appartengano a talune delle categorie indicate negli articoli 1, 4 e 16 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, emanato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
???f) all’articolo 8, comma 1, le parole: «l’istanza di cui all’articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «le istanze presentate alle Prefetture, di cui agli articoli 7 e 9, comma 1»;
???g) all’articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
???«1. Può acquistare la cittadinanza italiana con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’interno, colui che sia maggiore di età, risieda legalmente in Italia, ne presenti istanza alla Prefettura competente per il comune di residenza, non risulti avere le preclusioni indicate nell’articolo 6, risulti avere adempiuto ai suoi obblighi previdenziali e tributari, disponga in Italia, da almeno due anni dopo il compimento della maggiore età, di un reddito non occasionale derivante da fonte lecita, di importo annuo non inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale ovvero appartenga ad un nucleo familiare avente un reddito complessivo lordo, riferito ai due anni precedenti, non inferiore agli importi annui previsti per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, e si trovi in una delle seguenti situazioni:
???a) è straniero, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica, e in entrambi i casi vi risiede legalmente e ininterrottamente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera c);
???b) è straniero che abbia prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato;
???c) è cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che risieda legalmente e ininterrottamente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e sia titolare di attestazione comunale del diritto di soggiorno;
???d) è apolide o cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea, che risieda legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e sia titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini UE residenti in Italia. L’apolide o il rifugiato riconosciuti in Italia possono presentare la domanda dopo tre anni dal riconoscimento dei relativi status, che può essere accolta al momento del compimento del quinto anno di residenza legale ininterrotta se sussistono tutti gli altri requisiti, con esclusione di quelli reddituali, dopo avere acquisito il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»;
???h) all’articolo 9-bis, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
???«1-bis. Ai fini della presente legge è legalmente residente lo straniero o l’apolide che è titolare di un titolo di soggiorno, in corso di validità, rilasciato in Italia e che è regolarmente iscritto nelle liste della popolazione residente in un comune italiano o che, in mancanza di iscrizione anagrafica, vi ha una dimora abituale ai sensi dell’articolo 43 del Codice civile.
???1-ter. Ai fini dell’applicazione della presente legge la minore di età si considera con riguardo alla data della presentazione dell’istanza che concerne il minore o il suo genitore.»;
???i) all’articolo 9-ter le parole: «prorogabili fino al massimo di trentasei mesi» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di scadenza di tale termine l’istanza di acquisto della cittadinanza che era stata presentata, su richiesta dell’interessato, è notificata gratuitamente al tribunale ordinario, sezione specializzata per l’immigrazione, la protezione internazionale e il soggiorno dei cittadini europei, competente per il luogo di residenza dell’istante, e il tribunale si pronuncia in composizione collegiale sulla istanza, esaminata la documentazione ad essa allegata e acquisita ogni altra documentazione utile, sentiti lo straniero e il suo difensore e i competenti uffici del Ministero dell’interno e l’Avvocatura dello Stato. La sentenza del tribunale che dichiara l’acquisto della cittadinanza comporta anche la condanna al Ministro dell’interno al pagamento delle spese processuali e alle spese legali sostenute dall’istante ed è trasmessa immediatamente, anche per le vie brevi, dalla cancelleria del tribunale al Ministero dell’interno e al comune di residenza che provvede al giuramento ai sensi dell’articolo 10. Il medesimo giudice è competente per controversie contro il rigetto dell’istanza di acquisto della cittadinanza.»;
???l) l’articolo 10-bis è abrogato;
???m) l’articolo 14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14.
???I figli di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma il maggiorenne può rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza. Si considera convivente anche il genitore legalmente residente in Italia che non viva abitualmente col figlio minore residente in Italia, ma che sia titolare della responsabilità genitoriale e in base ad un accordo tra coniugi o a decisione giudiziaria abbia un diritto di visita al figlio minore allorché il giudice abbia dichiarato che le visite sono obbligatorie e devono svolgersi in territorio italiano»;
???n) all’articolo 17, il comma 1 è sostituito dal seguente:
???«1. Chi ha perduto la cittadinanza italiana, dopo l’espatrio dall’Italia, in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555 o per non aver reso l’opzione prevista dall’articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tal senso presso l’ufficiale di stato civile del comune di residenza in Italia ovvero presso il consolato italiano competente per il luogo di residenza»;
???o) dopo l’articolo 17-ter è inserito il seguente:
«Art. 17-quater.
???1. Ottiene il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana colui che risiede legalmente in Italia da almeno un anno e dimostri di essere discendente in linea retta fino al sesto grado di cittadino italiano, ai sensi degli articoli 74 e 77 del codice civile, se nessuno degli ascendenti in linea retta ha rinunciato alla cittadinanza italiana, e se dimostri la conoscenza della lingua italiana ai sensi dell’articolo 9.1. o abbia acquisito un titolo di studio presso scuola italiana o presso una scuola italiana all’estero o presso una scuola all’estero legalmente riconosciuta in lingua italiana.
???2. La domanda di riconoscimento del possesso della cittadinanza è presentata, insieme con la prescritta documentazione, all’ufficiale di stato civile del comune italiano di residenza, che provvede sulla domanda entro il termine di un anno, scaduto il quale l’istanza che era stata presentata, su richiesta dell’interessato, è notificata gratuitamente al tribunale ordinario, sezione specializzata per l’immigrazione, la protezione internazionale e il soggiorno dei cittadini europei, competente per il luogo di residenza dell’istante, e il tribunale si pronuncia in composizione collegiale sulla istanza, esaminata la documentazione ad essa allegata e acquisita ogni altra documentazione utile, sentiti l’istante e il suo difensore e i competenti uffici; la sentenza del tribunale che riconosce il possesso della cittadinanza italiana è trasmessa immediatamente, anche per le vie brevi, dalla cancelleria del tribunale all’ufficiale di stato civile del comune di residenza, che provvede all’immediata iscrizione nei registri di cittadinanza. Il medesimo giudice è competente per le controversie contro il rigetto dell’istanza di riconoscimento.
???3. A coloro che si trovino nelle condizioni di parentela e di conoscenza della lingua italiana indicate al comma 1 è consentito l’ingresso e il soggiorno in Italia; fino alla comunicazione del provvedimento amministrativo o giudiziario adottato sull’istanza da essi presentata di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana il loro ingresso e soggiorno in Italia e il loro trattamento, inclusi l’accesso al lavoro, sono equiparati a quelli previsti per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».
9.1003. Magi.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
??1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
???«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
???b) all’articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
???«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell’atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l’ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
???2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
???c) all’articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
???d) all’articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
???«2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
???2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
???e) all’articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
???«f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;
???f) all’articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori.»;
???g) all’articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;
???h) all’articolo 10-bis, comma 1:
????1) al primo periodo, dopo le parole: «del codice penale» sono aggiunte le seguenti: «, a condizione che l’interessato possieda o possa acquisire un’altra cittadinanza»;
????2) al secondo periodo, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci»;
???i) dopo l’articolo 23 sono inseriti i seguenti:
???«Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell’istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
???2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d’ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
???3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all’estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L’assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.
???4. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l’ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.
???5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e dell’articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
???6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all’esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell’interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall’amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l’assistenza dell’amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall’amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all’articolo 10.
???Art. 23-ter. – 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell’ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».
9.1011. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
??1. Al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e degli stranieri, alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
???«c) chi è nato nel territorio della Repubblica se almeno uno dei genitori risiede legalmente da almeno un anno nel territorio della Repubblica»;
???b) all’articolo 4, comma 2, le parole: «entro un anno dalla suddetta data» sono soppresse;
???c) all’articolo 9, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
???«b) allo straniero maggiorenne che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni; e la lettera f) è soppressa»;
???d) all’articolo 9-ter, comma 1, le parole: «prorogabili fino al massimo di trentasei mesi» sono soppresse;
???e) all’articolo 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:
???«1. I figli di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, se in possesso di altra cittadinanza possono rinunciarvi. Nel caso di figli minori, questi possono rinunciare alla cittadinanza italiana, se in possesso di altra cittadinanza, divenuti maggiorenni.».
9.1002. Magi.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91)
??1. All’articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
???«b) allo straniero maggiorenne che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni;»;
???b) la lettera f) è abrogata.
9.1000. Magi.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Modifica all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91)
??1. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
???«c) chi è nato nel territorio della Repubblica se almeno uno dei genitori risiede legalmente da almeno un anno nel territorio della Repubblica».
9.1001. Magi.
NON SEGNALATO
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 9.
(Abrogazione dell’articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di revoca della cittadinanza)
??1. L’articolo 10-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è abrogato.
9.1. Soumahoro.
NON SEGNALATO
??Al comma 1, premettere i seguenti:
??01. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
???«b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno al momento della nascita del figlio».
??02. All’articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
???«2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell’atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l’ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
???2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1, raggiunta la maggiore età, acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all’ufficiale dello stato civile».
??Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di acquisto e revoca della cittadinanza.
9.1013. Bakkali, Berruto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
??Al comma 1, premettere il seguente:
??01. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
???«2-bis. Lo straniero minore di età nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, che vi abbia risieduto legalmente e senza interruzioni e che, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da entrambi i genitori legalmente residenti in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
???2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età».
??Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
??2. Dopo l’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 23-bis.
???1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età si considera riferito al momento della presentazione dell’istanza o della richiesta da parte dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
???2. Gli ufficiali dello stato civile sono tenuti a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, nella sede di residenza quale risulta all’ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L’inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza».
??3. L’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
???4. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno, si provvede a coordinare, a riordinare e a raccogliere in un unico testo le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza. Il regolamento è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere.;
???sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
9.1005. Zanella, Bonelli, Fratoianni, Zaratti, Dori, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Al comma 1, premettere il seguente:
??01. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
???«2-bis. Il minore straniero nato in Italia che ha frequentato regolarmente nel territorio nazionale per almeno dieci anni il sistema educativo di istruzione e formazione, concludendo positivamente il primo ciclo e i primi due anni del secondo ciclo nelle scuole secondarie di secondo grado o, in alternativa, nei percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale di competenza regionale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da un esercente la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
???2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l’interessato in possesso dei relativi requisiti acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all’ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.».
??Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di concessione e revoca della cittadinanza.
9.1010. Richetti, Rosato, Bonetti, Benzoni, D’Alessio, Grippo, Sottanelli, Carfagna, Onori, Pastorella, Ruffino.
??Al comma 1, premettere il seguente:
??01. All’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
???«2. Il minore straniero che ha fatto ingresso sul territorio della Repubblica italiana entro il compimento del dodicesimo anno di età e, ai sensi della normativa vigente, abbia frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Ai fini del computo dei cinque anni di cui al periodo precedente si considera altresì la frequenza presso le scuole dell’infanzia statali e paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione.
???2-bis. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell’interessato, da uno dei genitori legalmente soggiornante in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l’interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
???2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1, raggiunta la maggiore età, acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all’ufficiale dello stato civile».
??Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 in materia di acquisto e revoca della cittadinanza.
9.1012. Bakkali, Berruto, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri.
??Al comma 1, premettere il seguente:
??01. All’articolo 6, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
???«b-bis) la condanna per un delitto di golpe o tentato golpe, di crimini contro l’umanità, di ecocidio, di istigazione a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l’ordinamento politico e giuridico dello Stato».
??Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto e revoca della cittadinanza.
9.1004. Zaratti, Bonelli, Dori, Zanella, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Al comma 1, premettere il seguente:
??01. All’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «da almeno dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da almeno 36 mesi».
??Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
9.1006. Zanella, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Al comma 1 premettere il seguente:
??01. All’articolo 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «senza ulteriori condizioni».
??Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91.
9.1007. Zanella, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o possa acquisire.
9.5. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
9.6. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
(Votazione dell’articolo 9)
??Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana)
??1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 1:
????1) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
???«b–bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia da almeno un anno, al momento della nascita del figlio;
???b–ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato in Italia»;
????2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
???«2-bis. Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1, la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore. Entro un anno dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un’altra cittadinanza.
???2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alle lettere b-bis) e b-ter) del comma 1 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se ne fanno richiesta entro due anni dal compimento della maggiore età.»;
???b) l’articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dai seguenti:
???«2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di età, che vi abbia regolarmente soggiornato fino al compimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data.
???2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, a seguito di dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro due anni dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un’altra cittadinanza.
???2-ter. Il minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro due anni dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana»;
???c) l’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è sostituito dal seguente:
???«Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
???2. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se, successivamente all’adozione, risiede legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni».
???d) dopo l’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:
???«Art. 5-bis. – 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza:
???a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
???b) il cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
???c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o di apolide. 2. Ai fini dell’attribuzione della cittadinanza ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, l’interessato non è tenuto a dimostrare alcun reddito».
??2. Le lettere b), d), e) e f) del comma 1 dell’articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono abrogate.;
???«Art. 5-ter. – 1. Lo Stato garantisce agli stranieri richiedenti la cittadinanza l’offerta formativa per la conoscenza della lingua e della Costituzione italiane.
???2. Il Governo individua e riconosce, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica e sociale dello straniero»;
???e) l’articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
???«Art. 6. – 1. Precludono l’acquisizione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4, comma 2-bis, 5 e 5-bis:
???a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
???b) la condanna per un delitto non colposo a una pena superiore a due anni di reclusione;
???c) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l’8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.
???2. L’acquisto della cittadinanza non è precluso quando l’istanza riguarda un minore condannato a pena detentiva non superiore a tre anni.
???3. La riabilitazione o l’estinzione del reato fa cessare gli effetti preclusivi della condanna»;
???f) l’articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è abrogato;
???g) all’articolo 14, comma 1,della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica»;
???h) all’articolo 25, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con il Ministro dell’istruzione e del merito».
??2. All’articolo 33 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, comma 2, le parole: «diciannovesimo anno» sono sostituite dalle seguenti: «ventesimo anno».
??3. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a riordinare e a riunire in un unico regolamento le disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza.
9.01000. Zanella, Fratoianni, Bonelli, Zaratti, Dori, Borrelli, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine)
??1. All’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
???2-bis. È consentito, al di fuori delle quote di cui all’articolo 3, comma 4, con le procedure di cui all’articolo 22 o di cui all’articolo 39-bis.1, l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato allo straniero residente all’estero, all’apolide e al rifugiato riconosciuto dall’Alto Commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati o dalle autorità competenti nei Paesi di primo asilo o di transito che completa le attività di istruzione e formazione di cui al comma 1, organizzate sulla base dei fabbisogni manifestati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dalle associazioni di categoria del settore produttivo interessato. Il nulla osta è rilasciato senza il rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi previsti ai commi 5 e 5.1 dell’articolo 22. La domanda di visto di ingresso è presentata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla conclusione del corso ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro, qualora sia scelta la procedura prevista all’articolo 22. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi di cui all’articolo 22, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell’articolo 24-bis, comma 4, conseguono la revoca del nulla osta e del visto, la risoluzione di diritto del contratto di soggiorno, nonché la revoca del permesso di soggiorno. Qualora la procedura d’ingresso sia quella disciplinata dell’articolo 39-bis-1 i requisiti previsti dall’articolo 29, comma 3, lettera b) e dall’articolo 34 comma 3 si intendono assolti da una delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo qualora siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 27-bis, comma 2 lettere b) e c) o all’articolo 39 comma 3 lettera a). Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali adotta linee guida con le quali sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di formazione professionale e civico-linguistica e individuati i criteri per la loro valutazione. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, entro sette giorni dall’inizio dei corsi, al Ministero dell’interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei partecipanti, per consentire l’espletamento dei controlli, da effettuarsi nel termine indicato dall’articolo 22, comma 5, e per verificare l’assenza degli elementi ostativi di cui all’articolo 22.
9.01001. Gadda, Faraone, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 9, aggiungere il seguente:
Art. 9-bis.
(Modifiche all’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine)
??1. All’articolo 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al comma 2-bis, primo periodo, dopo le parole: «con le procedure di cui all’articolo 22» sono aggiunte le seguenti: «o di cui all’articolo 39-bis.1»;
???b) al comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: «della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro» sono aggiunte le seguenti: «qualora sia scelta la procedura prevista all’articolo 22»;
???c) al comma 2-bis, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «Qualora la procedura d’ingresso sia quella disciplinata dell’articolo 39-bis-1 i requisiti previsti dall’articolo 29, comma 3, lettera b) e dall’articolo 34 comma 3 si intendono assolti da una delle organizzazioni di cui al comma 1 del presente articolo qualora siano rispettati i requisiti di cui all’articolo 27-bis, comma 2 lettere b) e c) o all’articolo 39 comma 3 lettera a)».
9.01002. Gadda, Faraone, De Monte, Giachetti.
ART. 10.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell’occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui)
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Fondo nazionale sicurezza urbana)
??1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
??2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all’installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
??3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
??4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*010.01002. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Fondo nazionale sicurezza urbana)
??1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
??2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all’installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
??3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
??4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
*010.01005. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Fondo nazionale sicurezza urbana)
??1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un apposito fondo denominato «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2025.
??2. Le risorse del suddetto Fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di Polizia municipale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al potenziamento delle sale operative della Polizia municipale e all’installazione e al potenziamento dei sistemi di videosorveglianza.
??3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.
??4. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
010.012. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Potenziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana)
??1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un apposito «Fondo nazionale per la sicurezza urbana», con una dotazione pari a 100 milioni di euro, per il triennio 2024-2026.
??2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo, fino ad una quota massima di 180 milioni di euro, sono destinate, annualmente, ai comuni individuati con il decreto di cui al comma 478-quinquies, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di Polizia municipale, in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
??3. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse del Fondo di cui all’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ed è anche alimentato dal Fondo unico giustizia di cui all’articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
??4. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d’intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l’individuazione dei comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 478-ter.
??5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del predetto testo unico.
??6. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010.01. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Piano di potenziamento della sicurezza urbana nelle aree e nelle periferie del territorio nazionale interessate da maggior degrado)
??1. Ai fini dell’attuazione e del potenziamento della tutela della sicurezza urbana, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, eventualmente di concerto con altri Ministri competenti, presenta alle Camere un piano di riqualificazione delle aree e delle periferie del territorio nazionale interessate da maggior degrado, escluse dalle opere finanziate dal Piano di ripresa e resilienza, corredato delle azioni e delle misure da attivare, delle amministrazioni responsabili della loro attuazione e delle fonti di finanziamento per farvi fronte, con l’obiettivo di incrementare i servizi di controllo e presidio del territorio a garanzia della sicurezza della collettività, migliorare le condizioni sociali, economiche, urbanistiche, ambientali e culturali dei loro abitanti e dei soggetti più svantaggiati, volte a favorire la rinascita delle periferie a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell’innovazione sociale e dalla riqualificazione sociale in termini di occupazione, istruzione, servizi, mobilità, d’intesa con gli enti locali e acquisendo le proposte che provengono dalle associazioni ed organizzazioni locali di cittadini, della popolazione giovanile, di volontariato, rappresentative di utenti e consumatori, delle parti sociali e delle categorie produttive.
010.02. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Monitoraggio della condizione minorile ai fini dell’educazione alla legalità, lotta alla dispersione scolastica e prevenzione della devianza)
??1. Quale misura di prevenzione nell’ambito della tutela della sicurezza e del contrasto alla povertà educativa, con il fine di promuovere iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza consapevole, per programmare strategie di intervento, con particolare attenzione al problema della dispersione scolastica e alla prevenzione di ogni forma di disagio e di devianza minorile, anche attraverso progetti di riqualificazione urbana, presso ogni Prefettura è istituito un «Osservatorio di monitoraggio della condizione minorile» al quale partecipano rappresentanti degli enti locali, dell’Ufficio scolastico regionale e delle istituzioni scolastiche presenti sul territorio di riferimento, dell’università, delle forze dell’ordine, dell’Azienda sanitaria provinciale, delle Direzioni provinciali dell’INPS, delle diocesi del territorio, della magistratura, dell’avvocatura, delle professioni psicopedagogiche, delle realtà del terzo settore e di tutti i soggetti ritenuti utili per monitorare la condizione socio-economica dei minorenni.
010.03. D’Orso, Alfonso Colucci, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alifano, Auriemma, Penza.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali, assunzioni di personale della Polizia locale)
??1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell’equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di Polizia locale disposte per l’anno 2024 non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all’articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge n. 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.
010.04. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Misure di presidio della legalità a tutela della sicurezza urbana)
??1. Ai fini del rafforzamento dei presidi di legalità, della tutela della corretta amministrazione nonché dell’attuazione del principio di trasparenza, quali strumenti di prevenzione dal malaffare ed elementi qualificanti dell’azione amministrativa e politica, i prefetti e i sindaci possono sottoscrivere appositi Patti di legalità, al fine di promuovere, avvalendosi della collaborazione dell’Autorità nazionale anticorruzione, pratiche virtuose che consentano il recupero della fiducia nella politica da parte dei cittadini e la loro più ampia partecipazione ai processi decisionali, nonché modelli e forme di controllo preventivo e vigilanza sul concreto operato degli organi di governo e degli amministratori della cosa pubblica, con particolare riguardo alla fase elettorale delle candidature, allo svolgimento del mandato da parte degli eletti, alle procedure inerenti ai contratti pubblici e alle nomine e alle designazioni da parte degli organi competenti.
010.05. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Disposizioni per l’assunzione di assistenti sociali)
??1. Al fine di ridurre i divari territoriali, contrastare la dispersione scolastica e l’abbandono precoce, nonché prevenire processi di emarginazione sociale e per potenziare il sistema dei servizi sociali comunali, i contributi di cui all’articolo 1, comma 797, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono incrementati rispettivamente di 20.000 euro e 10.000 euro. Qualora un comune non riesca ad assumere gli assistenti sociali in numero congruo, comunque idoneo a soddisfare almeno il rapporto di 1 a 6.500 abitanti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali interviene con misure idonee ad assicurare che i servizi sociali dei comuni siano in grado di garantire il livello essenziale delle prestazioni.
010.06. Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
??1. Al fine di far fronte alle esigenze derivanti dal perdurare della crisi in Ucraina e sostenere il lavoro delle questure e delle prefetture, all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025». Per gli oneri derivanti dal presente comma è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
010.07. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Potenziamento dei presidi a tutela della sicurezza urbana del comune di Caivano)
??1. Al fine di corrispondere alla accresciuta esigenza di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e di innalzare i livelli di presenza e operatività della Polizia di Stato nel territorio del comune di Caivano, con conseguente maggiore controllo e incisività nella lotta alla criminalità organizzata e miglioramento dei servizi a beneficio della cittadinanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono definite le procedure di istituzione del Commissariato distaccato di pubblica sicurezza di Caivano nonché l’organizzazione e le dotazioni di personale e mezzi. Agli oneri per il funzionamento del Commissariato di cui al presente comma, valutati in 3,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
010.08. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Finanziamento di iniziative per la sicurezza urbana del comune di Caivano)
??1. Per l’anno 2024 e per l’anno 2025, al fine di potenziare gli interventi finalizzati alla tutela della sicurezza urbana, al comune di Caivano è riconosciuto un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati, per l’installazione di sistemi di videosorveglianza urbana ed extraurbana.
??2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
010.09. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Finanziamento di iniziative in materia di sicurezza urbana)
??1. Il fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni di cui all’articolo 35-quater, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, è incrementato di 30 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
010.010. Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)
??1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata, e dell’ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
???a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall’ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;
???b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall’ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
??2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all’articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell’interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente:
???a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell’anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall’Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;
???b) la suddivisione dell’impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.
??3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell’interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Le somme necessarie all’attribuzione dei contributi previsti per l’anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all’anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell’anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all’attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.
??4. Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.
??5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
??6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del predetto testo unico.
*010.013. Mauri, Gianassi, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)
??1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell’ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
???a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall’ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;
???b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall’ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
??2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all’articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell’interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente:
???a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell’anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall’Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;
???b) la suddivisione dell’impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.
??3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell’interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Le somme necessarie all’attribuzione dei contributi previsti per l’anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all’anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell’anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la Sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli Enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all’attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.
??4. Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.
??5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
??6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del predetto testo unico.
*010.01003. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)
??1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell’ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
???a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall’ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;
???b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall’ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
??2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all’articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell’interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente:
???a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell’anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall’Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;
???b) la suddivisione dell’impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.
??3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell’interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Le somme necessarie all’attribuzione dei contributi previsti per l’anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all’anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell’anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all’attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.
??4. Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.
??5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
??6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del predetto testo unico.
*010.01004. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??All’articolo 10, premettere il seguente:
Art. 010.
(Disposizioni in materia di assunzioni del personale di Polizia locale)
??1. Al fine di potenziare i servizi di sicurezza stradale ed urbana nonché il controllo del territorio, gestiti in forma singola o associata, e contestualmente nella prospettiva del raggiungimento, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, di un livello essenziale delle prestazioni e dei servizi di Polizia municipale definito da un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 1.000 in ogni ente locale con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestisce la funzione in forma associata e dell’ulteriore obiettivo di un rapporto tra operatori nei servizi di Polizia municipale e popolazione residente pari a 1 a 800 per i comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti che gestiscono la funzione in forma singola, è attribuito, a favore di detti enti locali, sulla base del dato relativo alla popolazione complessiva residente:
???a) un contributo pari a 35.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale a tempo determinato e indeterminato dall’ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 2000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 1.000;
???b) un contributo pari a 20.000 euro annui per ogni operatore di Polizia municipale assunto a tempo indeterminato dall’ente locale, ovvero dei comuni che ne fanno parte, in termini di equivalente a tempo pieno, in numero eccedente il rapporto di 1 a 5.000 e fino al raggiungimento del rapporto di 1 a 4.000.
??2. Entro il 28 febbraio di ogni anno, ciascun ente locale di cui all’articolo 30 e seguenti del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per conto dei comuni appartenenti allo stesso, invia al Ministero dell’interno, secondo le modalità da questo definite, un prospetto riassuntivo che indichi, per il complesso dell’ambito in caso di funzione associata e per ciascun comune, con riferimento all’anno precedente e alle previsioni per l’anno corrente:
???a) il numero medio di operatori di Polizia municipale in servizio nell’anno precedente assunti dal comune nel caso di gestione della funzione in forma singola ovvero dai comuni che fanno parte della funzione associata o direttamente dall’Unione di comuni. Si fa riferimento al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la definizione di equivalente a tempo pieno, effettivamente impiegato nei servizi e nella loro organizzazione e pianificazione;
???b) la suddivisione dell’impiego degli operatori di Polizia municipale di cui alla lettera a) per area di attività.
??3. Il contributo di cui al comma 1 è attribuito dal Ministero dell’interno a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. In sede di decreto annuale di riparto del Fondo è riservata a tale fine una quota massima di 180 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025. Le somme necessarie all’attribuzione dei contributi previsti per l’anno corrente, di seguito denominate «somme prenotate», e quelle destinate alla liquidazione dei contributi relativi all’anno precedente, di seguito denominate «somme liquidabili», sono determinate, sulla base dei prospetti di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell’interno entro il 30 giugno di ciascun anno. Le somme prenotate sono considerate indisponibili per l’anno corrente e per tutti i successivi in sede di riparto delle risorse. Eventuali somme prenotate in un anno e non considerate liquidabili nell’anno successivo rientrano nella disponibilità del Fondo nazionale per la sicurezza urbana e sono ripartite in sede di riparto annuale delle risorse. Qualora, a seguito delle richieste da parte degli enti locali, le somme prenotate risultino eccedenti rispetto alla quota massima stabilita, si procede comunque all’attribuzione delle somme relative ai contributi già riconosciuti negli anni precedenti e ancora dovuti e alla riduzione proporzionale dei contributi di nuova attribuzione in relazione alla capienza della quota disponibile. I contributi di cui al comma 1 non spettano in caso di mancata o tardiva trasmissione delle informazioni previste dal comma 2.
??4. Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le modalità in base alle quali il contributo è assegnato ai comuni, anche con riferimento ai comuni che versino in stato di dissesto o predissesto o siano comunque impossibilitati a realizzare le assunzioni, nonché ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale.
??5. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono effettuare assunzioni di personale della Polizia municipale, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all’articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all’articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell’articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
??6. Le disposizioni del comma 1, per le finalità e con le modalità ivi previste, si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all’articolo 155 del predetto testo unico.
*010.014. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Sopprimerlo.
**10.1002. Magi.
NON SEGNALATO
??Sopprimerlo.
**10.1003. Zaratti, Dori.
??Sopprimerlo.
**10.2. Soumahoro.
NON SEGNALATO
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 10.
(Modifiche all’articolo 633 del codice penale e all’articolo 380 del codice di procedura penale)
??1. All’articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
???«Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l’assenza della persona offesa.»;
???b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
???«Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160:
???1) se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata;
???2) se il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia.
???Per i fatti di cui al secondo e al terzo comma si procede d’ufficio.».
??2. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
???«f-ter) delitto di invasione di edifici nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 633, secondo e terzo comma, del codice penale».
??3. Dopo l’articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 321-bis.
(Reintegrazione nel possesso dell’immobile)
???1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell’immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all’articolo 633, commi secondo e terzo, del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal querelante, le risultanze anagrafiche, l’intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile.».
10.3. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sostituire il comma 1 con il seguente:
??1. All’articolo 633 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
???«Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160 se il fatto riguarda immobili, di proprietà pubblica o privata, adibiti ad abitazione altrui ed è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero durante l’assenza della persona offesa.»;
???b) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:
???«Si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 1.032 a euro 5.160:
???1) se i fatti di cui al primo e al secondo comma sono commessi da più di cinque persone o da persona palesemente armata;
???2) se il fatto di cui al secondo comma è commesso in danno di persona disabile o di età superiore a settanta anni o affetta da grave patologia;
???Per i fatti di cui al secondo e al terzo comma si procede d’ufficio.».
??Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
??2. All’articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera f-bis) è aggiunta la seguente:
???«f-ter) delitto di invasione di edifici nelle ipotesi aggravate di cui all’articolo 633, secondo e terzo comma, del codice penale».
10.4. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o detiene senza titolo.
10.5. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, dopo le parole: o detiene senza titolo aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei casi di morosità incolpevole,.
10.6. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, sostituire le parole: destinato a domicilio altrui con le seguenti: adibito ad abitazione altrui.
10.8. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o sue pertinenze;
??Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: o di sue pertinenze.
*10.1000. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, primo periodo, sopprimere le parole: o sue pertinenze;
??Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: o di sue pertinenze.
*10.1004. Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Mauri, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, sopprimere il secondo periodo.
10.12. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: con artifizi o raggiri con le seguenti: durante l’assenza della persona offesa.
10.14. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», secondo comma, sostituire le parole: si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde con la seguente: riceve.
10.15. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», secondo comma, sopprimere le parole: o corrisponde.
10.16. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 634-bis», terzo comma, sostituire le parole: Non è punibile con le seguenti: La pena è ridotta di un terzo per.
10.17. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. L’articolo 633-bis del codice penale è abrogato.
10.31. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sostituire il comma 3 con il seguente:
??3. Dopo l’articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 321-bis.
(Reintegrazione nel possesso dell’immobile)
???1. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, dispone il sequestro preventivo dell’immobile arbitrariamente occupato con taluna delle condotte di cui all’articolo 633, commi secondo e terzo, del codice penale e dispone il rilascio immediato, in favore della persona offesa, previa verifica della sussistenza del relativo diritto, valutati sommariamente gli atti prodotti dal querelante, le risultanze anagrafiche, l’intestazione dei contratti e delle fatture relativi alle utenze domestiche e ogni ulteriore elemento utile.».
10.28. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 3, capoverso «Art. 321-bis.», sopprimere le parole: o delle sue pertinenze.
10.1001. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
??3-bis. Al fine di fronteggiare la grave emergenza abitativa, con particolare riferimento alle persone a basso reddito:
???a) il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024;
???b) il Fondo per la morosità incolpevole, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
??3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*10.32. Bonafè, Gianassi, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
??3-bis. Al fine di fronteggiare la grave emergenza abitativa, con particolare riferimento alle persone a basso reddito:
???a) il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024;
???b) il Fondo per la morosità incolpevole, di cui all’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
??3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*10.1006. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
(Votazione dell’articolo 10)
??Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli)
??1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di fornire un sostegno economico agli inquilini morosi incolpevoli per il mantenimento dell’abitazione condotta in locazione tramite la concessione di un contributo per sostenere il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.
??2. Ai fini di cui alla presente legge, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a causa della perdita o della consistente riduzione della capacità reddituale del singolo soggetto o del nucleo familiare residente. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al presente comma possono essere dovute a una delle seguenti cause: perdita del lavoro per licenziamento; accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell’orario di lavoro; cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale; mancato rinnovo di contratti di lavoro a termine o atipici; cessazione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivante da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente; malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che ha comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del singolo soggetto o del nucleo medesimo o la necessità dell’impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali. Per il solo anno 2024 l’impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione che giustifica l’erogazione del contributo può essere causata anche dal sopravvenuto incremento del costo dell’energia relativo alle utenze domestiche dovuto alla attuale congiuntura economica ove incidente sul reddito del singolo o del nucleo familiare residente in misura pari o superiore al 20 per cento.
??3. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
???a) avere la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all’Unione europea, essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno;
???b) essere titolare di un contratto di locazione di un’unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, anche tardivamente, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e di quelli locati esclusivamente per usi turistici;
???c) essere residenti o detentori dell’immobile da almeno un anno dalla data di presentazione della richiesta di accesso al Fondo di cui al comma 1;
???d) essere titolari di un reddito con un valore dell’ISEE non superiore a 35.000 euro o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore dell’ISEE non superiore a 26.000 euro;
???e) essere incorsi in una delle cause di morosità incolpevole di cui al comma 2, con conseguente perdita del proprio reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, per l’anno di riferimento, pari almeno al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente e non disporre di sufficiente liquidità per fare fronte al pagamento del canone di locazione o agli oneri accessori;
???f) non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella provincia di residenza di un altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del soggetto richiedente o del suo nucleo familiare.
??4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo da parte dei soggetti richiedenti è dichiarato mediante autocertificazione dei soggetti interessati presentata ai sensi dell’articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in sede di richiesta di concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di dichiarazioni mendaci o fraudolente, si applicano gli articoli 316-ter e 640-bis del codice penale.
??5. Ai fini della concessione del contributo del Fondo di cui al comma 1, costituiscono criteri preferenziali:
???a) l’essere disabile o immunodepresso, ovvero affetto da una grave e comprovata patologia con ridotta capacità lavorativa;
???b) la presenza all’interno del nucleo familiare di almeno un componente disabile ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o ultrasettantenne o minore ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l’attuazione di un progetto assistenziale individuale.
??6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri di calcolo del contributo del Fondo di cui al comma 1, l’importo massimo concedibile ad ogni richiedente, il periodo temporale massimo entro il quale si può fruire del contributo, tenuto anche conto della specifica causa che ha provocato la riduzione della capacità reddituale, nonché ogni ulteriore disposizione necessaria per il funzionamento del citato Fondo.
??7. Il contributo del Fondo di cui al comma 1 è erogato dall’Agenzia delle entrate secondo le modalità e i termini stabiliti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6. La citata Agenzia esamina con cadenza trimestrale le richieste di contributi e provvede all’erogazione dei suddetti contributi fino a concorrenza delle risorse disponibili, dando la priorità ai soggetti o ai nuclei familiari aventi diritto con i redditi più bassi o in possesso dei criteri preferenziali di cui al comma 5 e con elevate soglie di incidenza del canone di locazione, versando le somme direttamente in favore dei proprietari degli immobili condotti in locazione.
??8. Al fine di assicurare una gestione ottimale delle risorse del fondo di cui alla presente disposizione, il Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede con cadenza periodica, attraverso gli uffici preposti dell’Agenzia delle entrate, a effettuare verifiche fiscali e patrimoniali nei confronti dei soggetti o dei nuclei familiari beneficiari delle citate risorse, finalizzate all’accertamento della veridicità delle dichiarazioni e delle autocertificazioni presentate e del possesso dei requisiti necessari per la concessione dei contributi.
??9. Le risorse allocate presso il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ove non ancora trasferite alle regioni, relative ad annualità pregresse, sono trasferite nel nuovo Fondo istituito ai sensi del comma 1. Il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall’articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la gestione delle risorse già impegnate.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo le parole: previsto dagli articoli aggiungere le seguenti: 10-bis,.
10.04. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione)
??1. Il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2025.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo le parole: previsto dagli articoli aggiungere le seguenti: 10-bis,.
10.05. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Proroga per gli anni 2024 e 2025 delle agevolazioni per l’acquisto prima casa per under 36)
??1. All’articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al comma 1, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025»;
???b) al comma 3, primo periodo, e ovunque ricorrono, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2025»;
???c) al comma 9, le parole: «il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2025».
??2. Al Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 430 milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10.01000. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 10 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti e contravvenzioni)
??1. All’articolo 3-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
???«1. In caso di condanna, anche non definitiva, o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i reati, consumati o tentati, di cui agli articoli 564, 572, 575, 578, 582, 583, 584, 605, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies e 609-octies, 624, 624-bis, 628, 659, 697 del codice penale, nonché di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il condannato assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica decade dalla relativa assegnazione. In caso di decadenza dell’assegnazione ai sensi del primo periodo, le altre persone conviventi non perdono il diritto di abitazione e subentrano nella titolarità del contratto.»;
???b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Decadenza dall’assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica per gli autori di delitti e contravvenzioni».
10.01001. De Monte, Faraone, Gadda, Giachetti.
ART. 11.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa)
??Sopprimerlo.
11.1001. Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Mauri, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
??Sopprimere il comma 1.
*11.1002. Di Biase, Mauri, Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Lacarra, Cuperlo, Scarpa, Fornaro.
??Sopprimere il comma 1.
*11.1003. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Sopprimere il comma 1.
*11.1000. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sostituire il comma 2 con il seguente:
??2. L’articolo 640 del codice penale è sostituito dal seguente:
???«Art. 640. – (Truffa) – Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 102 a euro 2.064.
???La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 618 a euro 3.098:
???1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico;
???2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l’erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell’autorità;
???3) se il fatto è commesso in presenza delle circostanze di cui all’articolo 61, numeri 5), 7), 9) e 11);
???4) se il fatto è commesso tramite strumenti informatici o telematici.
???Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), del presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti».
11.2. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 2, lettera b), capoverso, sostituire le parole: due a sei con le seguenti: uno a cinque.
??Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
??2-bis. Al comma 1 dell’articolo 382-bis del codice di procedura penale dopo le parole: «612-bis» sono inserite le seguenti: «e 640, terzo comma».
11.4. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
??3-bis. Al comma 1 dell’articolo 382-bis del codice di procedura penale dopo le parole: «612-bis» sono inserite le seguenti: «e 640, terzo comma».
11.5. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
(Votazione dell’articolo 11)
??Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di peculato per distrazione)
??1. All’articolo 314 del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
???«Fuori dai casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di energie lavorative, denaro o altro bene altrui, a proprio o altrui vantaggio, li destina ad una finalità diversa da quella prevista da una disposizione di legge, regolamento, circolari o altra fonte secondaria, ma pur sempre di interesse pubblico, senza che ciò ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell’avente diritto, è punito con la reclusione da uno a quatto anni.».
??2. All’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «articoli 314, primo» sono inserite le seguenti: «e terzo».
11.01004. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di abuso d’ufficio)
??1. Al codice penale dopo l’articolo 322-ter è aggiunto il seguente:
???«Art. 322-quater. – (Abuso d’ufficio) – Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
???La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.».
11.01002. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di traffico di influenze illecite)
??1. Al codice penale, l’articolo 346-bis è sostituito dal seguente:
???«Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite) – Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all’articolo 322-bis, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.
???Al di fuori delle ipotesi di svolgimento dell’attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis, in relazione all’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis a compiere un atto, contrario ai doveri d’ufficio o rientrante nell’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.
???La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.
???La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
???La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all’articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio o all’omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.».
11.01003. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di apologia di mafia)
??1. All’articolo 414 del codice penale sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
???«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se l’istigazione o l’apologia riguardano il delitto previsto dall’articolo 416-bis o i delitti commessi dalle associazioni di tipo mafioso di cui al medesimo articolo la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso durante o mediante spettacoli, manifestazioni o trasmissioni pubbliche o aperte al pubblico ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. In relazione ai fatti di cui al quinto comma non possono essere invocate, a esimente, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.».
11.01005. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di furto)
??1. All’articolo 624 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:
???«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625.».
11.01001. Marianna Ricciardi, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifiche al codice penale in materia di furto)
??1. All’articolo 624 del codice penale, il terzo comma è sostituito dal seguente:
???«Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 4, 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, 7-bis e 8-bis.».
11.01000. Marianna Ricciardi, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
Art. 11-bis.
(Modifica all’articolo 643 del codice penale, in materia di circonvenzione di persone incapaci)
??1. All’articolo 643 del codice penale, le parole: «da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sette anni e con la multa da euro 1.302 a euro 3.500».
11.09. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
ART. 12.
(Modifica all’articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni)
??Sopprimerlo.
12.1000. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Sopprimere il comma 1.
12.1001. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
(Votazione dell’articolo 12)
ART. 13.
(Modifiche all’articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita, e all’articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena)
??Sopprimerlo.
13.1001. Dori, Zaratti.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: denunciati o.
*13.3. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: denunciati o.
*13.4. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
??Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**13.6. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
??Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**13.8. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera c).
??Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: «in materia di flagranza differita, e».
13.1000. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 13)
ART. 14.
(Modifiche all’articolo 1-bis del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, relativo all’impedimento della libera circolazione su strada)
??Sopprimerlo.
??Conseguentemente, sopprimere gli articoli 24, 25 e 28.
14.1004. Boschi, Giachetti.
??Sopprimerlo.
*14.2. Soumahoro.
NON SEGNALATO
??Sopprimerlo.
*14.1002. Magi.
NON SEGNALATO
??Sopprimerlo.
*14.1003. Boschi, Giachetti.
??Sopprimerlo.
*14.4. Mauri, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sopprimerlo.
*14.5. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
14.1000. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
14.1001. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 14)
ART. 15.
(Modifiche agli articoli 146 e 147 del codice penale in materia di esecuzione penale in caso di pericolo, di eccezionale rilevanza, di commissione di ulteriori delitti)
??Sopprimerlo.
*15.2. Boschi, Giachetti.
??Sopprimerlo
*15.4. Soumahoro.
NON SEGNALATO
??Sopprimerlo
*15.5. Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sopprimerlo
*15.6. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sopprimerlo.
*15.1007. Magi.
??Sopprimerlo.
*15.1009. Zaratti, Dori.
??Sopprimerlo.
*15.1010. Enrico Costa, Carfagna, Bonetti, Benzoni, Sottanelli.
??Sopprimerlo.
*15.1012. Boschi, Giachetti.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Misure in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
??1. All’articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
??2. All’articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;
??3. All’articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
???b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l’unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l’altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».
??4. Dopo l’articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)
???1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l’ordine o la sicurezza pubblica o dell’istituto o a porre in pericolo l’altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».
??5. L’articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
??6. All’articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
???«1-quater. L’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza il quale, nel corso dell’esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell’ingresso della persona sottoposta alla misura nell’istituto di pena.
???1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell’ingresso della persona sottoposta alla misura nell’istituto di pena».
??7. All’articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
???«4-quinquies. Qualora, nel corso dell’applicazione dell’ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell’articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all’articolo 684, comma 2, del presente codice».
??8. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 41-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
???«2-bis.1. L’adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova»;
???b) all’articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente:
???«1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
???c) all’articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
???d) all’articolo 51-ter:
????1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
???«2-bis. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l’ordine o la sicurezza pubblica o dell’istituto o a porre in pericolo l’altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l’accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2»;
????2) alla rubrica, dopo la parola: «alternative» sono aggiunte le seguenti: «e dell’esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».
??9. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:
???«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.
??2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».
??10. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2021»;
???b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».
??11. Agli oneri di cui al comma 10, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
??12. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
??Conseguentemente, all’articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15, .
**15.1011. Enrico Costa, Carfagna, Bonetti, Benzoni, Sottanelli.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Misure in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
??1. All’articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
??2. All’articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;
??3. All’articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
???b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l’unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l’altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».
??4. Dopo l’articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)
???1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l’ordine o la sicurezza pubblica o dell’istituto o a porre in pericolo l’altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».
??5. L’articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
??6. All’articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
???«1-quater. L’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza il quale, nel corso dell’esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell’ingresso della persona sottoposta alla misura nell’istituto di pena.
???1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell’ingresso della persona sottoposta alla misura nell’istituto di pena».
??7. All’articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
???«4-quinquies. Qualora, nel corso dell’applicazione dell’ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell’articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all’articolo 684, comma 2, del presente codice».
??8. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 41-bis, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
???«2-bis.1. L’adozione del provvedimento di cui al comma 2-bis nei confronti di un detenuto in un istituto a custodia attenuata per detenute madri comporta il trasferimento del soggetto, senza la prole, in un istituto o in una sezione indicati nel comma 2-quater. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova»;
???b) all’articolo 47-ter, al comma 1-bis è premesso il seguente:
???«1.2. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, la detenzione domiciliare può essere negata solo quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti; in tal caso la persona è ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
???c) all’articolo 47-quinquies, comma 1, le parole: «se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse e dopo le parole: «assistenza o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, quando sussista il concreto pericolo della commissione di ulteriori delitti, in un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
???d) all’articolo 51-ter:
????1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
???«2-bis. Nel caso in cui la persona ristretta in un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l’ordine o la sicurezza pubblica o dell’istituto o a porre in pericolo l’altrui integrità fisica, è ordinato nei suoi confronti l’accompagnamento, senza la prole, in un istituto ordinario. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui ai commi 1 e 2»;
????2) alla rubrica, dopo la parola: «alternative» sono aggiunte le seguenti: «e dell’esecuzione della pena in un istituto a custodia attenuata per detenute madri».
??9. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:
???«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette. A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.
??2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».
??10. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2021»;
???b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».
??11. Agli oneri di cui al comma 10, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
??12. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
??Conseguentemente, all’articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15, .
**15.1015. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
??1. All’articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
??2. All’articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;
??3. All’articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
???b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l’unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l’altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».
??4. Dopo l’articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)
???1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l’ordine o la sicurezza pubblica o dell’istituto o a porre in pericolo l’altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».
??5. L’articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
??6. All’articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
???«1-quater. L’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza il quale, nel corso dell’esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell’ingresso della persona sottoposta alla misura nell’istituto di pena.
???1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell’ingresso della persona sottoposta alla misura nell’istituto di pena».
??7. All’articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
???«4-quinquies. Qualora, nel corso dell’applicazione dell’ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell’articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all’articolo 684, comma 2, del presente codice».
*15.8. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sostituire l’articolo con il seguente:
Art. 15
(Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
??1. All’articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
??2. All’articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato»;
??3. All’articolo 275, comma 4, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo periodo, le parole: «salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza» sono sostituite dalle seguenti: «fatta salva, in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza che impongono la custodia cautelare, la possibilità di disporla o mantenerla esclusivamente presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
???b) al secondo periodo, dopo le parole: «quando imputato sia» sono inserite le seguenti: «l’unico genitore di persona con disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esso convivente, ovvero nei casi in cui l’altro genitore sia assolutamente impossibilitato a dare assistenza al figlio e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità o sia».
??4. Dopo l’articolo 276 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 276-bis.
(Provvedimenti in caso di evasione o di condotte pericolose realizzate da detenuti in istituti a custodia attenuata per detenute madri)
???1. Nel caso in cui la persona sottoposta alla misura della custodia cautelare presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri evada o tenti di evadere oppure ponga in essere atti idonei a compromettere l’ordine o la sicurezza pubblica o dell’istituto o a porre in pericolo l’altrui integrità fisica, il giudice dispone nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere e la persona viene condotta in istituto senza la prole. Il provvedimento è comunicato ai servizi sociali del comune ove il minore si trova».
??5. L’articolo 285-bis del codice di procedura penale è abrogato.
??6. All’articolo 293 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter sono inseriti i seguenti:
???«1-quater. L’ufficiale o l’agente incaricato di eseguire l’ordinanza il quale, nel corso dell’esecuzione, rilevi la sussistenza di una delle ipotesi di cui all’articolo 275, comma 4, deve darne atto nel verbale di cui al comma 1-ter del presente articolo unitamente ad ogni indicazione volontariamente fornita dalla persona sottoposta alla misura in ordine alla loro eventuale sussistenza. In questo caso il verbale è trasmesso al giudice prima dell’ingresso della persona sottoposta alla misura nell’istituto di pena.
???1-quinquies. Nei casi di cui al comma 1-quater il giudice può disporre la sostituzione della misura cautelare con altra meno grave o la sua esecuzione con modalità meno gravose anche prima dell’ingresso della persona sottoposta alla misura nell’istituto di pena».
??7. All’articolo 656 del codice di procedura penale, dopo il comma 4-quater è inserito il seguente:
???«4-quinquies. Qualora, nel corso dell’applicazione dell’ordine che dispone la carcerazione, emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio della pena ai sensi dell’articolo 146 del codice penale, il pubblico ministero ne informa immediatamente il magistrato di sorveglianza. Il magistrato di sorveglianza, verificata la sussistenza dei presupposti, procede nelle forme di cui all’articolo 684, comma 2, del presente codice».
*15.1006. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Modifiche al codice penale in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori)
??1. All’articolo 146 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 2), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o ad anni tre, qualora portatore di disabilità avente connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se deve avere luogo nei confronti di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al secondo comma, le parole: «se la madre è dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «se il condannato è dichiarato decaduto».
??2. All’articolo 147 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al primo comma, numero 3), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di padre della medesima prole, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi siano parenti entro il quarto grado di accertata idoneità»;
???b) al terzo comma, le parole: «il provvedimento è revocato, qualora la madre sia dichiarata decaduta» sono sostituite dalle seguenti: «il differimento non è concesso o, se concesso, è revocato, qualora il condannato sia dichiarato decaduto» e le parole: «alla madre» sono sostituite dalle seguenti: «al genitore condannato».
15.9. Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 15.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)
??1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15,.
15.10. Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
15.1000. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
???a) all’articolo 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
????1) al primo comma.
????1.1) il numero 1) è abrogato;
????1.2) al numero 2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tali casi, ove il differimento della pena costituisce grave pregiudizio all’integrità psico-fisica del minore, l’esecuzione della pena deve avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri»;
????2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
???«Nel caso previsto dal numero 2) del primo comma il differimento non opera o, se concesso, è revocato se la madre è dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio ai sensi dell’articolo 330 del codice civile, il figlio muore, viene abbandonato ovvero affidato ad altri, sempreché il parto sia avvenuto da oltre due mesi»;
??Conseguentemente, sostituire la lettera b) con la seguente:
???b) all’articolo 147, primo comma, numero 3), dopo le parole: «eseguita nei confronti di» sono aggiunte le seguenti: «donna incinta o di».
15.1014. Paolo Emilio Russo, Patriarca, Dalla Chiesa.
??Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.1).
15.1001. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1.2).
15.1002. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.1).
15.1003. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2.2).
15.1004. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
15.1005. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire il capoverso con il seguente:
??Nei casi indicati nei numeri 3 e 3-bis del primo comma, l’esecuzione deve comunque avere luogo presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri.
15.1013. Boschi, Giachetti.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette di cui dall’articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
??Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: «e incremento delle case famiglia protette».
15.1008. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
(Votazione dell’articolo 15)
??Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Modifiche alla legge 21 aprile 2011, n. 62, e alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)
??1. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, è sostituito dai seguenti:
???«2. Il Ministro della giustizia stipula con gli enti locali convenzioni volte a individuare le strutture idonee a essere utilizzate come case famiglia protette.
???A tal fine i comuni riconvertono e utilizzano prioritariamente immobili di proprietà comunale purché idonei.
???2-bis. I comuni ove sono presenti case famiglia protette adottano i necessari interventi per consentire il reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi a tal fine dei propri servizi sociali».
??2. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al comma 322, le parole: «per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2021»;
???b) al comma 323, dopo le parole: «della presente legge» sono inserite le seguenti: «e da aggiornare, ove necessario, con cadenza triennale».
??3. Agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.500.000 annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022- 2024, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
??4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
??Conseguentemente, all’articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15,.
15.01000. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Implementazione degli istituti di custodia attenuata per detenute madri)
??1. Al fine di realizzare in modo capillare sull’intero territorio nazionale ulteriori istituti a custodia attenuata per detenute madri e dare completa attuazione alle disposizioni di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62, recante: «Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori», è autorizzato uno stanziamento di 58,5 milioni di euro per l’anno 2025 al fine di realizzare ulteriori istituti di custodia attenuata per detenute madri. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15,.
15.01001. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Norme per la sicurezza nell’esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)
??1. È autorizzata l’ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell’Autorità giudiziaria minorile.
15.01005. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Incremento Fondo per le case famiglia protette)
??1. Al fine di contribuire alla tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori nonché al fine di incrementare l’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia, il Fondo di cui all’articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15, .
15.01004. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Rifinanziamento del Fondo relativo all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette)
??1. Al fine di contribuire all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette ai sensi dell’articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino, la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 322, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2024. 2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, dopo la parola: articoli aggiungere la seguente: 15, .
15.01002. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Individuazione delle strutture idonee per utilizzate come case famiglia protette)
??1. Il Ministro della giustizia, sentita la Conferenza Unificata, può stipulare con gli enti locali e con gli enti del terzo settore di cui alla legge 6 giugno 2016, n. 106, ulteriori convenzioni volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette e di istituti di custodia attenuata di cui all’articolo 285-bis del codice di procedura penale, di cui dall’articolo 1, comma 3, della legge 21 aprile 2011, n. 62. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
15.01014. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
ART. 16.
(Modifiche all’articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio)
??Sopprimerlo.
16.1. Soumahoro.
NON SEGNALATO
??Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: la parola: «quattordici» è sostituita dalla seguente: «sedici» e;
??Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: a cinque con le seguenti: a tre.
16.2. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e le parole: «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
16.3. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
???b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero nei confronti di un soggetto minore di anni 14 o comunque non imputabile».
??Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).
16.4. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera c).
16.5. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al Capo II, rubrica, sostituire le parole: sicurezza urbana con le seguenti: sicurezza pubblica.
16.6. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al Capo II, rubrica, sostituire le parole: sicurezza urbana con le seguenti: sicurezza pubblica di ambito urbano.
16.7. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Votazione dell’articolo 16)
ART. 17.
(Modifica all’articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione Siciliana)
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 17.
??1. All’articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
???«Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, i comuni capoluogo di città metropolitana sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell’articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 100 unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale di ciascun ente.»;
???b) al comma 6, le parole: «2.925.000 per l’anno 2024 e a euro 3.900.000 annui a decorrere dall’anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro per l’anno 2024 e a euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2025».
??2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 27.075.000 euro per l’anno 2024 e in 36.100.000 euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.1002. Bonafè, Fornaro, Mauri, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
??Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:
????01) le parole: «capoluogo di città metropolitana» sono soppresse.
??Conseguentemente:
???al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: 5.200.000 fino a: 2025 con le seguenti: 10.400.000 per l’anno 2024 e a euro 15.600.000 annui a decorrere dall’anno 2025;
???dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??2. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 5.200.000 euro per l’anno 2024 e 7.800.000 euro a decorrere dall’anno 2026;
???alla rubrica sopprimere le parole: capoluoghi di città metropolitana.
17.1003. Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:
????01) le parole: «i comuni capoluogo di città metropolitana della Regione Siciliana,» sono sostituite dalle seguenti: «i comuni capoluogo di città metropolitana, ivi compresi quelli».
??Conseguentemente:
???al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: 5.200.000 fino a: 2025 con le seguenti: 30 milioni per l’anno 2024 e a euro 40 milioni annui a decorrere dall’anno 2025;
???dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 27.075.000 euro per l’anno 2024 e in 36.100.000 euro a decorrere dal 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.1001. Bonafè, Fornaro, Mauri, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
??Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
??1-bis. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87, quota parte dell’incremento della dotazione organica di cui al comma 1 dell’articolo 12 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, è assegnata alle isole minori della Sicilia, laddove ancora non siano stati istituiti presidi fissi e distaccamenti idonei a garantire il servizio antincendio e di soccorso tecnico. Al fine di provvedere alle spese relative agli alloggi e agli spostamenti di continuità territoriale delle unità di personale assegnate alle isole minori di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2024.
??1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
??Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e misure in materia di assegnazione di unità di personale alle isole minori della Sicilia.
17.1000. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Votazione dell’articolo 17)
??Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure in favore delle iniziative per la promozione della sicurezza pubblica negli enti locali)
??1. Al fine di consentire agli enti locali l’adozione di iniziative per la tutela e la promozione della sicurezza pubblica e della sicurezza urbana nonché di misure di ristoro del patrimonio dell’ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all’esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il fondo di cui all’articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
??2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.01000. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Assunzioni di personale di polizia locale nei comuni nei quali è stato disposto lo scioglimento dei consigli comunali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare)
??1. Al fine di garantire il rafforzamento della sicurezza urbana ed il controllo del territorio, con particolare riferimento al contrasto dei fenomeni relativi alla criminalità urbana nei quartieri periferici per prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata, i comuni, i cui consigli comunali sono sciolti per infiltrazione di tipo mafioso, a partire dal 2021, ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono autorizzati ad assumere, con un incremento del 30 per cento, unità di personale non dirigenziale del corpo della polizia locale attraverso le procedure concorsuali semplificate di cui all’articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui all’articolo 30 del medesimo decreto legislativo. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all’articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché in deroga all’articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e all’articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
??2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.01001. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Utilizzo di risorse ai fini dell’implementazione della sicurezza pubblica e urbana, anche ai fini del rafforzamento del personale della polizia locale, da parte degli enti locali)
??1. Al fine di implementare le iniziative in materia di sicurezza urbana e di sicurezza pubblica nei comuni titolari di finanziamento del Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e negli enti locali presso in cui sono presenti le strutture di cui agli articoli 9, 11 e 11-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e 10-ter, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 il Fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana di cui all’articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Le risorse del suddetto fondo possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale, nei limiti delle predette risorse e anche in deroga all’articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
??2. Le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati nonché i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1 sono individuate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
17.01002. Alifano, Alfonso Colucci, Penza, Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano.
??Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
??1. Il Fondo di cui all’articolo 106-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, è rifinanziato per 25 milioni di euro per l’anno 2025.
??2. Le risorse del fondo sono destinate esclusivamente alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di beni immobili da assegnare alla Polizia di Stato e all’Arma dei carabinieri e sono attribuite sulla base dei progetti approvati entro il 30 giugno 2025 da parte degli stessi comuni in stato di dissesto finanziario.
??3. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
??4. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3 del presente articolo, pari a 25 milioni di euro a decorrere per l’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
17.01004. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis.
(Misure di sostegno all’attività della polizia locale)
??1. La disposizione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, recante il Regolamento per l’ammissione all’utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all’espletamento delle funzioni di Polizia locale.
17.01006. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
ART. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa)
??Sopprimerlo.
*18.1000. Sportiello, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sopprimerlo.
*18.1019. Benzoni, Richetti, Bonetti, D’Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
??Sopprimerlo.
*18.1017. Zanella, Grimaldi, Dori, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.
??Sopprimerlo.
*18.1028. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Sopprimerlo.
*18.1025. Gianassi, Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
??Sopprimerlo.
*18.1013. Magi.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Modifiche alla legge 2 dicembre 2016, n. 242 e al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309)
??1. Al fine di sostenere la filiera dei prodotti derivanti dalla canapa (Cannabis Sativa L.), combattere l’espansione sul territorio nazionale di un mercato illegale e clandestino nonché al fine di regolamentare il settore della produzione, trasformazione e vendita degli stessi, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
???«f) alla produzione di derivati, solidi o liquidi, destinati ad essere commercializzati per uso da fumo o da inalazione, nel rispetto delle condizioni di cui al successivo articolo 2.»
???b) all’articolo 2:
????1) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
???«h) prodotti, solidi o liquidi, comprese le infiorescenze fresche o essiccate, con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento che, con o senza trasformazione industriale, tenuto conto delle proprietà e delle normali attese dei consumatori, possono essere fumati o inalati senza combustione.
???i) oli con limite di tetraidrocannabinolo (THC) non superiore allo 0,5 per cento.»;
????2) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
???«3-bis. I prodotti di cui alla lettera h), destinati ad essere fumabili o inalabili, sono assimilati rispettivamente ai tabacchi lavorati di cui agli articoli 39-bis e seguenti del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 ed ai liquidi da inalazione con nicotina di cui all’articolo 62-quater del medesimo decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
???3-ter. La distribuzione dei prodotti fumabili di cui alla lettera h) è effettuata esclusivamente per il tramite di depositari autorizzati ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2014. La vendita ai consumatori è effettuata in via esclusiva oltre che dalle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957 n. 1293, dagli esercizi di cui al comma 5-bis dell’articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Con decreto direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono specificate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera in relazione alla specificità del prodotto.
???3-quater. Ai fini dell’applicazione dell’accisa, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, alle sole infiorescenze di cui alla lettera h) si applica l’aliquota di base del 23,5 per cento.».
??2. Al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 14, comma 1, lettera a), il numero 6 è soppresso;
???b) all’articolo 14, comma 1, lettera b), il numero 1 è sostituto dal seguente:
????«1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di tetraidrocannabinolo (THC) superiore allo 0,5 per cento, i loro analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico al tetraidrocannabinolo.».
18.1009. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Coltivazione e detenzione in forma individuale di cannabis per uso personale)
??1. Al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al comma 1 dell’articolo 17 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 26»;
???b) al comma 1 dell’articolo 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché della cannabis coltivata ai sensi del comma 1-bis del presente articolo»;
???c) dopo il comma 1 dell’articolo 26 è inserito il seguente:
???«1-bis. Al di fuori del regime delle autorizzazioni di cui agli articoli 17 e 27 e fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 73, sono consentite a persone maggiorenni la coltivazione e la detenzione per uso personale di non oltre quattro piante femmine di cannabis, idonee e finalizzate alla produzione di sostanza stupefacente, e del prodotto da esse ottenuto».
???d) all’articolo 73:
????1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis dell’articolo 26,»;
????2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
???«2. Chiunque, essendo munito dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella I di cui all’articolo 14, è punito con la reclusione da otto a venti anni e con la multa da euro 30.000 a euro 300.000»;
????3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
???«2-bis. La pena è della reclusione da tre a dodici anni e della multa da euro 20.000 a euro 250.000 se le attività illecite di cui al comma 2 riguardano le sostanze o le preparazioni indicate nella tabella II di cui all’articolo 14»;
????4) al comma 3, le parole: «Le stesse pene» sono sostituite dalle seguenti: «Le pene previste dai commi 2 e 2-bis»;
????5) il comma 4 è sostituito dal seguente:
???«4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano le sostanze di cui alla tabella II di cui all’articolo 14, si applica la pena della reclusione da due a dieci anni»;
????6) i commi 5, 5-bis e 5-ter sono abrogati;
????7) il comma 7 è sostituito dal seguente:
???«7. Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti ovvero nell’individuazione o nella cattura dei concorrenti»;
????8) al comma 7-bis, le parole: «, fatta eccezione per il delitto di cui al comma 5,» sono soppresse.
???e) dopo l’articolo 73 è inserito il seguente:
«Art. 73-bis.
(Produzione, acquisto e cessione illeciti di lieve entità di sostanze stupefacenti o psicotrope)
???1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dai commi 1, 2, e 3 dell’articolo 73 che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e la multa fino a euro 6.500 nei casi di cui al comma 4 dell’articolo 73.
???2. Le pene previste ai sensi del presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, ovvero nell’identificazione o nella cattura dei concorrenti.
???3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, quando il delitto è stato commesso da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, la cui condizione è stata certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell’articolo 116 del presente testo unico, il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, su richiesta dell’imputato e sentito il pubblico ministero, qualora non debba essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le modalità ivi previste, in sostituzione delle pene detentive e pecuniarie. Con la sentenza il giudice incarica l’ufficio locale di esecuzione penale esterna di verificare l’effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità. L’ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga a quanto disposto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il lavoro di pubblica utilità ha una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva sostituita. Può essere disposto che esso si svolga anche nelle strutture private autorizzate ai sensi del citato articolo 116 del presente testo unico, con il consenso delle stesse. In caso di violazione degli obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, su richiesta del pubblico ministero o d’ufficio, il giudice che procede o quello dell’esecuzione, con le modalità di cui all’articolo 666 del codice di procedura penale, tenuto conto dell’entità dei motivi e delle circostanze della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di quella sostituita. Avverso il provvedimento di revoca è ammesso ricorso per cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilità può sostituire la pena per non più di due volte.
???4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nell’ipotesi di reato diverso da quelli di cui al comma 1 commesso, per una sola volta, da persona tossicodipendente o da assuntore abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope e in relazione alla sua condizione di dipendenza o di assuntore abituale, per il quale il giudice infligga una pena non superiore a un anno di reclusione, salvo che si tratti di un reato previsto dall’articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale o di un reato contro la persona.
???5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o comunque destinate a persona di minore età o ricorra la circostanza aggravante di cui al numero 11-ter dell’articolo 61 del codice penale».
???f) all’articolo 74:
????1) al comma 2, le parole: «non inferiore a dieci» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici»;
????2) al comma 7, dopo la parola: «o» sono inserite le seguenti: «per l’identificazione o la cattura dei concorrenti o degli associati, ovvero».
???g) all’articolo 75:
????1) al comma 1, alinea, le parole: «, e per un periodo da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo,» sono soppresse;
????2) il comma 1-bis è abrogato.
??2. Alla lettera h) del comma 2 dell’articolo 380 del codice di procedura penale, le parole «, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo» sono soppresse.
18.1018. Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Dori.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
??1. In considerazione delle nuove modalità di reperimento e circolazione di sostanze stupefacenti sul mercato internazionale della droga, al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di rafforzamento dell’azione di contrasto al narcotraffico, in ordine all’investigazione e al costante aggiornamento sulla provenienza e sulla diffusione delle predette sostanze, a favore della Direzione Nazionale Antimafia e antiterrorismo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2024 per l’attivazione e l’implementazione di progetti di caratterizzazione e profilazione delle sostanze stupefacenti.
??2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati nel limite massimo di 5 milioni a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.1011. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 18.
(Disposizioni per il potenziamento delle capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze)
??1. Al fine di potenziare le capacità produttive, scientifiche e di ricerca dello Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
??2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.1012. Pellegrini, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, sostituire l’alinea con il seguente: Al fine di sostenere la filiera agroalimentare della canapa, di salvaguardare i livelli occupazionali del settore, nonché di contrastare il traffico illegale e l’abuso di sostanze stupefacenti che mettono a rischio la sicurezza, l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale, alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:.
??Conseguentemente, al medesimo comma:
???alla lettera a):
????sostituire il numero 3) con il seguente:
????3) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
???«a) alla coltivazione, alla trasformazione e all’immissione in commercio»;
????al numero 4), capoverso «3-bis.», alle parole: Le disposizioni della presente legge premettere le seguenti: Fatte salve le finalità di cui al comma 3, lettera a),;
???alla lettera b):
????dopo il numero 1) aggiungere il seguente:
????1-bis) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
???«g-bis) prodotti e preparati, destinati a qualsiasi uso, contenenti cannabidiolo, il cui contenuto di tetraidrocannabinolo non è superiore allo 0,5 per cento, derivanti da infiorescenze fresche ed essiccate e oli»;
????al numero 2), capoverso «3-bis.», alle parole: Sono vietati premettere le seguenti: Fatte salve le finalità di cui al comma 3, lettera a),;
???dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??2. All’articolo 14, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modificazioni:
???1) alla lettera a), il numero 6) è abrogato;
???2) alla lettera b), il numero 1) è sostituito dal seguente:
????«1) la cannabis, compresi i prodotti da essa ottenuti, con una percentuale di THC superiore allo 0,5 per cento, i prodotti ad essi analoghi e le sostanze ottenute per sintesi o per semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico».
18.1014. Magi.
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
18.1001. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
18.1002. Caramiello, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
18.1003. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 3).
18.1004. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4);
??Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il numero 2).
18.1010. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
*18.1005. Caramiello, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
*18.1020. Benzoni, Richetti, Bonetti, D’Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
*18.1015. Magi.
NON SEGNALATO
??Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «comma 3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali destinati all’esportazione».
??Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso «comma 3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali destinati all’esportazione».
18.1022. Benzoni, Richetti, Bonetti, D’Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
??Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «comma 3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali che rispettino le normative nazionali vigenti al 31 agosto 2024.».
??Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso «comma 3-bis», primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fatti salvi i medesimi utilizzi per i prodotti finali che rispettino le normative nazionali vigenti al 31 agosto 2024.».
18.1023. Benzoni, Richetti, Bonetti, D’Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
??Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso «comma 3-bis», primo periodo, sopprimere le parole da: «alla cessione» fino a: «alla spedizione».
??Conseguentemente, al comma 1, lettera b), numero 2) capoverso «comma 3-bis», primo periodo, sopprimere le parole da: «la distribuzione» fino a: «la spedizione».
18.1024. Benzoni, Richetti, Bonetti, D’Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*18.1006. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Caramiello, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*18.1021. Benzoni, Richetti, Bonetti, D’Alessio, Grippo, Sottanelli, Pastorella, Onori.
??Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
18.1007. Caramiello, Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*18.1008. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*18.1027. Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
??Al comma 1, lettera b), al numero 2), sopprimere il capoverso 3-bis.
18.1016. Magi.
NON SEGNALATO
??Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, sopprimere l’ultimo periodo.
18.1026. Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Mauri, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
(Votazione dell’articolo 18)
ART. 19.
(Modifiche agli articoli 336 e 337 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale)
??All’articolo 19, premettere il seguente:
Art. 019.
(Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato, unità di personale in favore della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza)
??1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in particolare nelle aree del territorio nazionale con alti indici di criminalità, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del Codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordinaria, a decorrere dal 1° settembre 2024, di un contingente di 1300 unità delle Forze di polizia in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, così suddivisi: 600 nella Polizia di Stato, 400 nell’Arma dei carabinieri e 300 nel Corpo della Guardia di finanza.
??2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
??3. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 376 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’interno.
019.01. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 19, premettere il seguente:
Art. 019.
(Fondo per le strutture alloggiative del personale della Polizia di Stato)
??1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un fondo per la costruzione ovvero per la ristrutturazione funzionale, strutturale, energetica e igienico-sanitaria di immobili demaniali assegnati o da assegnare ad uso governativo al Dipartimento della Polizia di Stato per le esigenze del medesimo Dipartimento, con una dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??2. Alla ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 1, in favore degli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell’interno si provvede con decreti del Ministro dell’interno, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Ufficio centrale del bilancio.
??3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
019.02. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??All’articolo 19, premettere il seguente:
Art. 019.
(Strutture alloggiative per il personale della Polizia di Stato)
??1. Al fine di far fronte alla carenza di alloggi di servizio da destinare al personale della Polizia di Stato, il medesimo personale può partecipare alla concessione di alloggi di servizio appartenenti alle forze armate, ove disponibili e ferme restando le esigenze istituzionali. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della difesa, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della disposizione di cui al precedente periodo.
019.03. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Sopprimerlo.
*19.1. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sopprimerlo
*19.1007. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
19.1001. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera a), primo capoverso, sopprimere le parole: e al secondo.
??Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere il secondo capoverso.
19.3. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera a), primo capoverso, sostituire le parole: aumentata di con le seguenti: aumentata fino a;
??Conseguentemente, al medesimo comma:
???alla medesima lettera, sopprimere il secondo capoverso;
???alla lettera b):
???al primo capoverso, sostituire le parole: aumentata di con le seguenti: aumentata fino a;
???sopprimere il secondo capoverso.
19.5. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.
??Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il secondo capoverso.
*19.7. Soumahoro.
NON SEGNALATO
??Al comma 1, lettera a), sopprimere il secondo capoverso.
??Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il secondo capoverso.
*19.8. Boschi, Giachetti.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
19.1002. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*19.1000. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*19.1004. Di Biase, Mauri, Gianassi, Bonafè, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Cuperlo, Scarpa.
??Al comma 1, sopprimere la lettera c) .
*19.1003. Bonelli, Dori, Zaratti, Zanella, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
ART. 20.
(Modifiche all’articolo 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio)
??Sopprimerlo.
20.1. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: da due a cinque anni con le seguenti: da tre mesi a tre anni.
20.2. Gianassi, Bonafè, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, sopprimere la lettera c).
20.1002. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 20)
ART. 21.
(Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia)
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 21.
(Uniformi, caschi, codici identificativi e telecamere per il personale delle forze di polizia impegnato in servizio di ordine pubblico)
??1. Ogni appartenente al personale delle forze di polizia a ordinamento civile o militare, dello Stato, allorché sia impegnato in servizi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, incluso quello in occasione dello svolgimento di riunioni in luogo pubblico e di manifestazioni sportive, ha l’obbligo di indossare l’uniforme di servizio.
??2. Il casco di protezione e le uniformi indossati dal personale delle Forze di polizia statali impegnato in tali servizi di ordine pubblico devono sempre riportare sui due lati e sulla parte posteriore del casco di servizio, nella parte superiore dell’uniforme, sia sul petto sia sul dorso, nonché sul corpetto protettivo, un codice alfanumerico individuale, di materiale atto a consentirne la visibilità da almeno 15 metri o in condizioni di scarsa illuminazione, finalizzato a consentire l’immediata identificazione dell’operatore che lo indossa.
??3. Nel caso di agenti o ufficiali di pubblica sicurezza che siano eventualmente esonerati, per qualsiasi ragione, dall’obbligo di indossare l’uniforme, il codice identificativo alfanumerico individuale deve essere apposto sui loro dispositivi di riconoscimento che devono essere sempre visibili.
??4. Ad ogni appartenente al personale delle forze di polizia statale, allorché sia impiegato in servizi di ordine pubblico, è vietato utilizzare caschi e uniformi assegnati ad altro appartenente alle forze di polizia statali, nonché indossare fazzoletti e altri indumenti e mezzi di protezione non previsti o non autorizzati dai regolamenti di servizio, atti a oscurare il codice identificativo alfanumerico individuale ovvero ad alterarlo o a modificarne la sequenza.
??5. Il personale delle forze di polizia statali, allorché sia impegnato in servizi di ordine pubblico, deve essere altresì dotato di videocamere installate sulla divisa. Le videocamere devono essere altresì installate nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e nelle loro immediate vicinanze, nonché in ogni autoveicolo di servizio in uso alle forze di polizia di statali, in ogni cella di sicurezza, in ogni commissariato di pubblica sicurezza, in ogni Questura, in ogni caserma della polizia di Stato e in ogni stazione o comando dell’Arma dei Carabinieri. Le videocamere previste dal presente comma sono finalizzate a filmare quanto accade durante il servizio, anche in occasione o a seguito dello svolgimento delle riunioni in luogo pubblico e di nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive, al fine di individuare ogni tipo di reato e i loro responsabili.
??6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’interno, di concerto con i Ministri della difesa, della giustizia e dell’economia e delle finanze, con proprio decreto disciplina le modalità di tenuta del registro delle assegnazioni dei codici identificativi e le modalità di assegnazione dei codici identificativi alfanumerici individuali in modo da garantirne la casualità e la rotazione, nonché le modalità di installazione, attivazione e uso delle videocamere da inserire nelle uniformi o nei caschi e nei luoghi indicati nel comma 5 e della conservazione, archiviazione e visione dei relativi filmati. Il decreto è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
??7. In caso di notizia di reato, l’accesso ai registri dei codici identificativi e agli archivi dei filmati ripresi dalle telecamere è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale. Fino alla fase dell’udienza preliminare, i magistrati competenti, la polizia giudiziaria e il personale addetto agli uffici procedenti adottano ogni cautela utile per impedire la diffusione delle generalità della persona indagata, allorché si tratti di persona appartenente al personale delle forze di polizia statali.
??8. Salvo che il fatto costituisca reato o sia commesso per occultare un altro reato, il responsabile della tenuta del registro dei codici identificativi, contenente i citati codici e le generalità degli operatori ai quali sono assegnati, che non provveda all’aggiornamento di tali registri è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 6.000 ed è soggetto a procedimento disciplinare. Il medesimo trattamento previsto nel periodo precedente si applica nei confronti dell’appartenente al corpo di polizia statale, il quale non installi gli apparati di videoregistrazione previsti nel comma 5 o disattivi o manometta o cancelli le registrazioni delle videocamere installate sulle divise e nei luoghi indicati nel comma 5 e nei confronti del responsabile della tenuta dei filmati che non provvede alla loro archiviazione e conservazione ovvero che li cancelli o li manometta.
21.1004. Magi.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 21.
(Disposizioni in materia di microtelecamere)
??1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le divise del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, impegnato in servizi di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini durante le manifestazioni di piazza o sportive, sono dotate di microtelecamere, di seguito denominate «bodycam», per l’eventuale ripresa di quanto avviene in situazione di criticità per l’ordine pubblico.
??2. Le bodycam sono attivate dagli operatori delle Forze di polizia in caso di necessità e, in particolare, in caso di situazioni di pericolo di turbamento dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il materiale è registrato su schede di memoria consegnate vuote agli operatori delle Forze di polizia prima dell’utilizzo. A conclusione del servizio gli operatori consegnano le schede di memoria ai tecnici preposti, che provvedono a riversarne le registrazioni in un server protetto.
??3. Le registrazioni effettuate dalle bodycam sono conservate fino a quando non sia accertata la reale esistenza della situazione di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica; qualora tale situazione non si sia verificata, le relative registrazioni sono immediatamente cancellate dal server di cui al comma 2.
??4. In caso di notizia di reato, l’accesso alle registrazioni delle bodycam è disciplinato ai sensi delle disposizioni del libro quinto, titoli IV e V, del codice di procedura penale.
??5. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all’installazione delle bodycam e al trattamento dei dati personali relativi alle registrazioni effettuate dalle stesse bodycam.
21.1. Mauri, Serracchiani, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, sostituire la parola: può con la seguente: deve.
??Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
21.1005. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
(Votazione dell’articolo 21)
??Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e al codice di procedura penale)
??1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, di seguito denominato «testo unico», sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) l’articolo 20 è sostituito dal seguente:
???«Art. 20. – 1. Quando, in occasione di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico o aperto al pubblico, vengano posti in essere atti che inequivocabilmente possono mettere in pericolo la sicurezza dei cittadini o dei loro beni, ovvero quando nelle riunioni o negli assembramenti citati sono commessi delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti. In tale caso le autorità di pubblica sicurezza invitano i presenti a disciogliersi, attraverso megafoni e cartelli luminosi udibili e visibili da una distanza di almeno duecento metri.».
???b) gli articoli 21 e 23 sono abrogati;
???c) l’articolo 24 è sostituito dal seguente:
???«Art. 24. – 1. Qualora l’invito sia rimasto senza effetto, gli ufficiali di pubblica sicurezza ordinano che la riunione o l’assembramento siano disciolti con la forza. All’esecuzione dell’ordine provvedono le forze di pubblica sicurezza, avendo cura di isolare i soggetti responsabili degli atti o dei delitti dalle altre persone presenti. È fatto divieto di usare la forza nei confronti delle persone in evidente atto di fuggire, salvo che non siano state inequivocabilmente riconosciute come autori materiali degli atti e dei delitti di cui all’articolo 20. È fatto divieto assoluto alle forze di pubblica sicurezza durante l’esecuzione dell’ordine di cui al presente articolo di utilizzare gas nocivi e armi da fuoco; le armi da fuoco potranno essere utilizzate contro i soggetti che ne abbiano fatto uso, purché non sussista pericolo di colpire altre persone»;
???d) all’articolo 41:
????1) al primo comma, la parola: «immediatamente» è sostituita dalle seguenti: «con le stesse modalità stabilite dagli articoli 247 e seguenti del codice di procedura penale»;
????2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
???«Qualora, in seguito alla perquisizione effettuata ai sensi del primo comma, senza mandato del giudice, non fosse rinvenuta alcuna arma, munizione o materiale esplodente, l’ufficiale di pubblica sicurezza che ha disposto la perquisizione deve essere sottoposto a inchiesta nella quale deve dimostrare l’attendibilità degli indizi alla base della medesima perquisizione».
??2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 249, comma 2, le parole: «, nei limiti del possibile,» sono soppresse;
???b) all’articolo 251, il comma 2 è sostituito dai seguenti:
???«2. Tuttavia nei casi urgenti l’autorità giudiziaria può disporre per iscritto, indicandone il motivo, che la perquisizione sia eseguita fuori dei suddetti limiti temporali.
???2-bis. Avverso il provvedimento di cui al comma 2 è ammesso ricorso con le stesse modalità previste all’articolo 257 e secondo le disposizioni dell’articolo 324. Nel caso in cui i motivi che hanno indotto ad adottare il provvedimento medesimo siano ritenuti insufficienti, la perquisizione non ha efficacia probatoria»;
???c) all’articolo 389 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
???«2-bis. Nei casi in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito in conseguenza all’uso della forza ai sensi dell’articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, l’ufficiale di polizia giudiziaria, dopo aver provveduto all’identificazione dell’arrestato o del fermato, ne dispone l’immediato rilascio, dandone immediata comunicazione al pubblico ministero del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito.
???2-ter. Il rilascio deve essere disposto comunque entro le quattro ore successive all’arresto o al fermo. È fatta salva la possibilità di effettuare un nuovo fermo o l’arresto, ma solo su disposizione del pubblico ministero».
21.01. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
(Norme in materia di identificazione delle forze dell’ordine)
??1. Il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare comunque impegnato in servizio di ordine pubblico è tenuto ad indossare l’uniforme di servizio, secondo quanto stabilito dai relativi decreti che determinano le caratteristiche delle divise.
??2. Il casco di protezione indossato dal personale delle forze di polizia deve riportare sui due lati e sulla parte posteriore una sigla univoca che consenta l’identificazione dell’operatore che lo indossa.
??3. L’amministrazione di appartenenza tiene un registro aggiornato degli agenti, funzionari, sottufficiali o ufficiali ai quali è stato assegnato il casco.
??4. È fatto divieto di indossare caschi o altri mezzi di protezione del volto che non consentano l’identificazione dell’operatore.
??5. È fatto divieto al personale in servizio di ordine pubblico di portare con sé strumenti, armi, indumenti e mezzi di protezione non previsti o autorizzati dai regolamenti di servizio, oppure equipaggiamento d’ordinanza modificato.
??6. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, l’inosservanza delle disposizioni della presente legge è punita con la reclusione da tre mesi ad un anno. La pena è aumentata nei casi previsti dal comma 5.
21.01003. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
??1. Al fine di garantire la massima efficienza negli interventi di soccorso pubblico di propria competenza è autorizzato un contributo a favore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 50 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, per l’ammodernamento e la razionalizzazione della flotta elicotteristica, parco veicoli e degli strumenti utilizzati nelle operazioni di soccorso.
??2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.01005. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
??1. Al fine di consentire interventi del Ministero dell’interno per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l’ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è rifinanziato il Fondo di cui all’articolo 2, comma 97, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 di 30 milioni di euro per l’anno 2014 e di 100 milioni di euro per l’anno 2015.
??2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.01006. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
??1.Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, attraverso l’ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell’interno è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2024 e di 50 milioni di euro per l’anno 2025.
??2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.01007. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
??1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, attraverso l’ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell’interno è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2024 e di 50 milioni di euro per l’anno 2025, da destinarsi alla Polizia di Stato, per l’acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, nonché per interventi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti.
??2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.01008. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
??1. Allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all’articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
??2. Il valore nominale del singolo buono pasto riconosciuto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è stabilito in 9 euro, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
??3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
21.01000. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
??1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso l’ammodernamento dei relativi mezzi, attrezzature e strutture, a favore del Ministero dell’interno è autorizzata la spesa complessiva di 5 milioni di euro per l’anno 2024 e di 10 milioni di euro per l’anno 2025, da destinarsi all’acquisto di automezzi e di equipaggiamenti, anche speciali, per il soccorso urgente.
??2. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive modificazioni.
21.01001. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
Art. 21-bis.
??1. Al fine di corrispondere alle contingenti esigenze connesse all’espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, a favore del Ministero dell’interno è autorizzata la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l’anno 2024 e di 50 milioni di euro per l’anno 2025, da destinarsi alla Polizia di Stato, ai fini dell’addestramento periodico al personale dei corpi di polizia, in conformità alle nuove esigenze di sicurezza connesse al terrorismo internazionale, anche di natura fondamentalista.
21.01002. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
ART. 22.
(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)
??Al comma 1, sopprimere le parole: nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti,.
??Conseguentemente:
???al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: o colpa grave.
???al comma 3, dopo le parole: al personale convenuto aggiungere le seguenti: , nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti,.
22.1000. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 22)
??Dopo l’articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Estensione dell’assicurazione INAIL per gli operatori del Corpo dei vigili del fuoco)
??1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco si applicano le disposizioni del testo unico per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. L’assicurazione di tale personale è attuata dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986.
??2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, si provvede alla modifica e all’integrazione delle tabelle di cui agli allegati 4 e 5 annessi al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, su proposta della commissione scientifica istituita ai sensi dell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, formulata previa individuazione delle malattie professionali derivanti dalle attività del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base della verifica delle denunce ricevute.
??3. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 38 del 2000, le parole: «del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno».
??4. Al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco continuano ad applicarsi gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di cura e di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
??5. L’assolvimento dell’obbligo di denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale previsto dall’articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alla provvidenza dell’equo indennizzo. L’accertamento positivo della sussistenza del nesso di causalità tra l’attività lavorativa e l’infortunio sul lavoro o la malattia professionale effettuato dall’INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della medesima lesione o infermità. Le prestazioni garantite dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali sono cumulabili con le provvidenze previste in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere e dei familiari di militari vittime del servizio nonché con i trattamenti privilegiati ordinari o speciali correlati alla causa di servizio, con esclusione dell’equo indennizzo.
??6. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco trasmette all’INAIL, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le denunce telematiche di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per gli eventi lesivi o le infermità che costituiscono oggetto dei procedimenti in corso di esame alla predetta data di entrata in vigore, ai fini dell’accertamento della dipendenza della lesione o dell’infermità da causa di servizio.
??7. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima della data di entrata in vigore della presente legge e in relazione ai quali sia già intervenuto un provvedimento definitivo sulla dipendenza da causa di servizio, senza concessione della provvidenza dell’equo indennizzo, possono essere denunciati all’INAIL, a pena di decadenza, entro dodici mesi dalla predetta data di entrata in vigore.
??8. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 9, comma 4, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
???«d-ter) fornisce assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro al personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco»;
???b) all’articolo 13:
????1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
???«1-bis. Nei luoghi di lavoro delle Forze armate e delle Forze di polizia la vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici istituiti presso le predette amministrazioni. Nei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco tale vigilanza è svolta da nuclei composti dal personale ispettivo del Ministero dell’interno e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, con le modalità stabilite dal Comitato di indirizzo di cui al comma 2-bis»;
???c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
???«2-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Comitato di indirizzo sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dei Vigili del Fuoco. Il Comitato è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri della salute, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’interno e dell’economia e delle finanze. Al Comitato partecipa, con funzione consultiva, un rappresentante dell’INAIL.
???2-ter. Il Comitato di cui al comma 2-bis ha il compito di:
???a) stabilire le linee-guida della vigilanza a livello nazionale nei luoghi di lavoro dei vigili del fuoco;
???b) disciplinare le modalità per lo svolgimento dell’attività ispettiva, tenuto conto anche delle particolari esigenze di riservatezza.
???2-quater. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 2-ter, il personale dell’Ispettorato nazionale del lavoro destinato allo svolgimento della vigilanza ai sensi del secondo periodo del comma 1-bis deve essere in possesso del nulla osta di sicurezza, se richiesto.».
??8. All’articolo 206-bis, comma 2, del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo le parole: «con il Ministro della salute» sono inserite le seguenti: «, sentita la Commissione di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,».
??9. All’articolo 1, comma 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «coloro che abbiano» sono inserite le seguenti: «riportato lesioni o».
22.01000. Zanella, Zaratti, Dori, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
ART. 23.
(Disposizioni in materia di tutela legale per il personale delle Forze armate)
??Al comma 1, sopprimere le parole: nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti del dipendente deceduto,.
??Conseguentemente:
???al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: o colpa grave;
???al comma 3, dopo le parole: al personale convenuto aggiungere le seguenti: , nonché al coniuge, al convivente di fatto di cui all’articolo 1, comma 36, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e ai figli superstiti degli ufficiali o agenti deceduti,.
23.1000. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 23)
??Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza)
??1. All’articolo 7, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, alla lettera m-bis) dopo il terzo periodo sono aggiunti seguenti: Il provvedimento deve, in ogni caso, garantire al predetto Centro ampia autonomia operativa e amministrativa, nonché assicurare che il Centro mantenga la sua funzione primaria di consulenza scientifica, disponibile per ogni ente della Pubblica Amministrazione tramite la stipula di apposite convenzioni. Il direttore del Centro e il comitato scientifico in esso costituito sono nominati congiuntamente dal direttore generale dell’Agenzia e dal presidente dell’Istituto Nazionale di Alta Matematica, tra esperti con elevata qualificazione scientifica nell’area di ricerca della crittografia.
23.01000. Battilocchio.
??Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
??1. Al fine di potenziare le infrastrutture ICT per la digitalizzazione dei sistemi di gestione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per la dematerializzazione degli archivi delle sedi centrali e territoriali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, Missione «Soccorso Civile», è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2024, di 40 milioni per gli anni 2025, 2026 e 2027 e di 17 milioni di euro per l’anno 2028.
??2. All’onere derivante dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2024, 40 milioni di euro gli anni 2025, 2026 e 2027 e 17 milioni di euro per l’anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 23-bis.
23.01001. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Istituzione del Fondo per l’assistenza psicologica del personale delle Forze armate)
??1. Al fine di garantire un’organica e qualificata assistenza psicologica e psicoterapeutica al personale delle Forze armate su tutto il territorio nazionale per la gestione di situazioni di disagio psicoemotivo, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un Fondo con una dotazione di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2024.
??2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l’utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.
??3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 23-bis.
23.01002. Pellegrini, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
ART. 24.
(Modifiche all’articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche)
??Sopprimerlo.
*24.1. Boschi, Giachetti.
??Sopprimerlo.
*24.2. Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sopprimerlo.
*24.3. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sopprimerlo
*24.1003. Boschi, Giachetti.
??Sopprimerlo
*24.1002. Dori, Zaratti.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 24.
(Modifica all’articolo 639 del codice penale)
??1. Al secondo comma dell’articolo 639 del codice penale il secondo periodo è soppresso.
24.5. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
24.1000. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
24.1001. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. All’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
???«h–bis) veicoli in dotazione della polizia locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209».
*24.9. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. All’articolo 17, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
???«h–bis) veicoli in dotazione della polizia locale provvisti delle targhe di immatricolazione previste dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 27 aprile 2006, n. 209».
*24.10. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??2. Al comma 3 dell’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «Forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)» sono aggiunte le seguenti: «, e)».
**24.12. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. Al comma 3 dell’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «Forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)» sono aggiunte le seguenti: «, e)».
**24.13. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Votazione dell’articolo 24)
ART. 25.
(Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale)
??Sopprimerlo.
25.1. Boschi, Giachetti.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??2. Al comma 3 dell’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «Forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)» sono aggiunte le seguenti: «, e)».
*25.12. Bonafè, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. Al comma 3 dell’articolo 6-bis del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, dopo le parole: «Forze di polizia di cui all’articolo 12, comma 1, lettere a), b), c), d)» sono aggiunte le seguenti: «, e)».
*25.13. Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Votazione dell’articolo 25)
ART. 26.
(Modifica all’articolo 415 e introduzione dell’articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari)
??Sopprimerlo.
*26.1. Soumahoro.
NON SEGNALATO
??Sopprimerlo.
*26.1012. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Sopprimerlo.
*26.2. Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sopprimerlo.
*26.3. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell’esecuzione penale)
??1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l’architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:
???a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l’idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell’Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell’esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;
???b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;
???c) elaborare criteri per la progettazione ovvero ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all’attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;
???d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;
???e) potenziare le strutture a sostegno dell’esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;
???f) valutare, nell’ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale;
???g) prevedere forme di reclutamento di personale caratterizzato da professionalità formate per le finalità di cui al presente articolo.
??Conseguentemente all’articolo 38, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.1013. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell’esecuzione penale)
??1. Anche fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per il triennio 2024-2026, per interventi straordinari sulle carceri e per l’architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:
???a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l’idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell’Amministrazione Penitenziaria con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca, Ordini professionali, Enti locali, Associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell’esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa Amministrazione;
???b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;
???c) elaborare criteri per la progettazione ovvero ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all’attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;
???d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;
???e) potenziare le strutture a sostegno dell’esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri.
26.36. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza degli istituti penitenziari)
??1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull’intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 80 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.5. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell’esecuzione penale)
??1. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all’articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».
??2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.6. Gianassi, Mauri, Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per la sicurezza nell’esecuzione penale e la prevenzione della recidiva)
??1. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l’organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.7. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per la sicurezza nell’esecuzione penale e la prevenzione della recidiva nei minorenni e giovani adulti)
??1. È autorizzata l’ulteriore spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 26 anni, sottoposti a provvedimento penale dell’Autorità giudiziaria minorile.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.8. Bonafè, Serracchiani, Di Biase, Mauri, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell’esecuzione penale)
??1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell’Autorità giudiziaria minorile.
??2. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.9. Bonafè, Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Mauri.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Norme per la sicurezza nell’esecuzione penale e di trattamento accessorio per il personale in servizio presso le R.E.M.S)
??1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
??2. Il Ministero della salute previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
26.10. Di Biase, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 26.
(Nuove residenze R.E.M.S)
??1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
??2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26.
26.11. Serracchiani, Di Biase, Mauri, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*26.13. Giachetti.
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*26.1001. Magi.
NON SEGNALATO
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*26.14. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**26.20. Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**26.1002. Magi.
NON SEGNALATO
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis» primo comma, sopprimere le parole: , di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti.
??Conseguentemente, all’articolo 27, comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le parole: o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti,.
26.23. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: , di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti.
*26.1003. Magi.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: , di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti.
*26.1007. Giachetti.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: anche passiva.
26.1008. Giachetti.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sostituire le parole: anche passiva con le seguenti: violenta.
26.1004. Magi.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: , di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti.
*26.25. Giachetti.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: , di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti.
*26.26. Serracchiani, Mauri, Di Biase, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: , di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti.
*26.27. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sopprimere le parole: anche passiva.
26.31. Giachetti.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», primo comma, sostituire le parole: anche passiva con la seguente: violenta.
??Conseguentemente, all’articolo 19, comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sostituire le parole: anche passiva con la seguente: violenta.
26.32. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 415-bis», sopprimere i commi quarto e quinto.
26.35. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 26)
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari)
??1. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, incrementare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 70 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
??2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le modalità e i criteri per le assunzioni di cui al comma 1.
??3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3,3 milioni di euro per l’anno 2024, 6,7 milioni di euro per l’anno 2025, 7 milioni di euro per l’anno 2026, di 7,2 milioni di euro per l’anno 2027, di 7 milioni di euro per l’anno 2028, di 7,1 milioni di euro per l’anno 2029, di 7,2 milioni di euro per l’anno 2030, di 7,4 milioni di euro per l’anno 2031, di 7,5 milioni di euro per l’anno 2032, di euro 7,8 milioni di euro per l’anno 2033 e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034.
??4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari 3,3 milioni di euro per l’anno 2024, 6,7 milioni di euro per l’anno 2025, 7 milioni di euro per l’anno 2026, di 7,2 milioni di euro per l’anno 2027, di 7 milioni di euro per l’anno 2028, di 7,1 milioni di euro per l’anno 2029, di 7,2 milioni di euro per l’anno 2030, di 7,4 milioni di euro per l’anno 2031, di 7,5 milioni di euro per l’anno 2032, di euro 7,8 milioni di euro per l’anno 2033 e di euro 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2034, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.01. Boschi, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento della sicurezza all’interno degli istituti penitenziari)
??1. Al fine di assicurare il funzionamento degli istituti penitenziari, incrementare i livelli di sicurezza e prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, autorizzata, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 500 unità della Polizia penitenziaria, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria.
??2. Per l’attuazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione di 1,2 milioni di euro per l’anno 2024, 2 milioni di euro per l’anno 2025, 4 milioni di euro per l’anno 2026, 6 milioni di euro per l’anno 2027, 8 milioni di euro per l’anno 2028, 8,6 milioni di euro per l’anno 2029, 8,8 milioni di euro per l’anno 2030, 9,1 milioni di euro per l’anno 2031, 9,5 milioni di euro per l’anno 2032 e 11 milioni di euro a decorrere dall’anno 2029.
??3. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l’anno 2024, 2 milioni di euro per l’anno 2025, 4 milioni di euro per l’anno 2026, 6 milioni di euro per l’anno 2027, 8 milioni di euro per l’anno 2028, 8,6 milioni di euro per l’anno 2029, 8,8 milioni di euro per l’anno 2030, 9,1 milioni di euro per l’anno 2031, 9,5 milioni di euro per l’anno 2032 e 11 milioni di euro a decorrere dall’anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.03. Boschi, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Assunzione di personale di polizia penitenziaria)
??1. Al fine di incrementare l’efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell’ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanze stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1o gennaio 2024 di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
??2. Alle assunzioni di cui al comma 1 si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
??3. Gli oneri derivanti dal comma 1, sono quantificati in 50 milioni di euro per l’anno 2025, 50 milioni di euro per l’anno 2026, 50 milioni per l’anno 2027 e 100 milioni di euro a decorrere dall’anno 2028.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.04. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Rafforzamento degli istituti penali per minorenni)
??1. Al fine di contrastare la recidiva, garantire la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale del minorenne, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo con una dotazione iniziale pari a 90 milioni di euro per l’anno 2024 e 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, per interventi straordinari finalizzati a:
???a) realizzare istituti penali per minorenni coerenti con la finalità rieducativa della pena, con le esigenze di formazione e di studio, nonché di crescita personale anche attraverso spazi funzionali all’esercizio di attività sportive e di laboratorio professionalizzante;
???b) adeguare gli istituti penale per minorenni con le finalità di cui alla lettera a).
??2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 90 milioni di euro per l’anno 2024 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.011. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Rafforzamento dei presidi di prevenzione e sicurezza all’interno degli istituti penitenziari)
??1. Al fine di garantire percorsi di supporto psicologico all’interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, il trattamento della tossicodipendenza e la funzione educativa della pena è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023.
??2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.012. Boschi, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure urgenti per il rafforzamento dei percorsi di sostegno psicologico nel sistema penitenziario)
??1. Al fine di garantire la presenza di professionalità psicologiche esperte all’interno degli istituti penitenziari per consentire un trattamento intensificato cognitivo-comportamentale volto a favorire il reinserimento sociale, la prevenzione della recidiva, è autorizzata l’assunzione straordinaria di nuovi psicologi penitenziari, nei limiti di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024
??2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 14.
26.01004. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minorenni e giovani adulti)
??1. È autorizzata l’ulteriore spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità al fine di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell’Autorità giudiziaria minorile. Agli oneri del presente comma si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.020. Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Mauri.
??Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure urgenti per il potenziamento dell’offerta educativa negli istituti penitenziari)
??1. Al fine di garantire il reinserimento sociale e la funzione rieducativa della pena è istituita un’apposita sezione nell’ambito del fondo per il miglioramento dell’offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Con decreto del Ministero dell’istruzione e del merito, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, di concerto con il Ministero della giustizia, le risorse di cui al precedente periodo sono ripartite tra gli istituti penitenziari in proporzione al numero medio di studenti dell’anno precedente, ai fini dell’attribuzione di una specifica indennità in favore di ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e ivi assegnato. Con il medesimo decreto sono altresì definiti i criteri e le modalità di attribuzione dell’indennità di cui al precedente periodo.
??2. Per le finalità di cui al comma 1 e al fine di incrementare l’organico dei docenti in servizio e l’offerta formativa presso gli istituti penitenziari è autorizzata, a decorrere dall’anno 2024, la spesa di 20 milioni di euro annui.
??3. Il presente articolo si applica a tutti gli istituti penitenziari che provvedono all’offerta formativa, ivi inclusi i corsi di istruzione e formazione di cui agli articoli 41, 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.
??4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.01005. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Assunzione di 1.000 funzionari giuridico pedagogici)
??1. Al fine di garantire di rafforzare la funzione rieducativa della pena e favorire il reinserimento sociale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l’anno 2024 è autorizzata l’assunzione straordinaria di 1.000 unità di funzionari giuridico pedagogici.
??2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l’anno 2024, di 23.505.500 milioni di euro per l’anno 2025 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
??3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.807.504 milioni di euro per l’anno 2024, a 23.505.500 milioni di euro per l’anno 2025 e a 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026. si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.01006. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Assunzione di 1.000 funzionari giudiziari)
??1. Al fine di garantire il funzionamento e il rafforzamento del sistema di esecuzione penale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, per l’anno 2024 è autorizzata l’assunzione straordinaria di 1.000 unità di funzionari giudiziari da destinare agli uffici di esecuzione penale.
??2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 11.807.504 milioni di euro per l’anno 2024, di 23.505.500 milioni di euro per l’anno 2025 e di 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
??3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.807.504 milioni di euro per l’anno 2024, a 23.505.500 milioni di euro per l’anno 2025 e a 35.413.004 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026. si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.01008. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Fondo straordinario per l’edilizia penitenziaria)
??1. Al fine di scongiurare il fenomeno del sovraffollamento carcerario e garantire condizioni di detenzione dignitose e coerenti con la finalità rieducativa del condannato ai sensi dell’articolo 27 della Costituzione, nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito il Fondo straordinario per l’edilizia penitenziaria, con una dotazione di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??2. Le risorse del fondo sono utilizzate per le seguenti attività:
???a) realizzazione di nuovi istituti penitenziari e di alloggi di servizio per la polizia penitenziaria e ampliamento delle strutture penitenziarie esistenti;
???b) manutenzione straordinaria, messa in sicurezza, ristrutturazione degli istituti penitenziari, con particolare riferimento ai servizi igienici e alle parti comuni;
???c) realizzazione o efficientamento dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento degli istituti penitenziari e degli alloggi di servizio, secondo criteri di priorità che abbiano riguardo della diversa collocazione territoriale degli istituti e delle temperature medie stagionali;
???d) individuazione di immobili nella disponibilità dello Stato o degli enti pubblici territoriali per la realizzazione di strutture dedicate a percorsi di formazione professionale e ad altre iniziative funzionali al reinserimento e alla rieducazione del condannato.
??3. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi di concerto con il Ministro dell’economia e finanze e con il Ministro dell’interno, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
??4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede:
???a) quanto a 150 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall’articolo 86, comma 2;
???b) quanto a 200 milioni di euro per l’anno 2024 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 2004, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
???c) quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
26.01009. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Misure urgenti per l’adeguamento del sistema penitenziario)
??1. Al fine di garantire il rispetto della dignità della persona e il principio di eguaglianza, nonché la funzione rieducativa della pena e il percorso di reinserimento sociale, è autorizzata l’assunzione di mediatori culturali e di traduttori all’interno degli istituti penitenziari, nei limiti di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024
??2. Agli oneri derivanti dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2019, n. 140.
26.01007. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell’esecuzione penale)
??1. Al fine di potenziare e rideterminare gli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale, all’articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, al comma 1 le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «500 unità».
??2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.01010. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Procedure concorsuali per funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)
??1. Al fine di rafforzare l’offerta trattamentale nell’ambito degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell’anno 2025, procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale da destinare al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, da inquadrare nell’area dei funzionari, posizione di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali dell’amministrazione penitenziaria.
??2. Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.193.981 per l’anno 2024 e di euro 4.387.962 annui a decorrere dall’anno 2025. Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l’anno 2025.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.09. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Ampliamento della pianta organica personale funzionario giuridico pedagogico e mediatore culturale)
??1. Al fine di rafforzare l’offerta trattamentale nell’ambito degli istituti penitenziari, la pianta organica del personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, destinata ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e di funzionario mediatore culturale è incrementata, rispettivamente, di 110 unità e di 190 unità. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell’amministrazione penitenziaria.
??2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede anche mediante scorrimento delle graduatorie.
??3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 26-bis.
26.01050. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Norme per un miglior funzionamento degli istituti penitenziari e per la sicurezza nell’esecuzione penale)
??1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2024, e di 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità per la realizzazione di nuove strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minorenni e giovani adulti di età inferiore ai 25 anni, sottoposti a provvedimento penale dell’Autorità giudiziaria minorile.
??Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.01011. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Norme per la salute mentale nell’esecuzione penale)
??1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, che svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
??2. Il Ministero della salute previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
??3. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 60 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
26.018. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Incremento del personale nelle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza – R.E.M.S.)
??1. Al fine di garantire il corretto funzionamento e la piena operatività delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, è autorizzata l’assunzione di personale sanitario, infermieristico e di supporto, nonché di personale della polizia penitenziaria, per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??2. La spesa per l’incremento di personale sanitario, infermieristico e di supporto è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??3. È inoltre autorizzata l’assunzione di personale aggiuntivo della polizia penitenziaria dedicato alla sicurezza e al controllo delle REMS, con una spesa di ulteriori 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
26.01015. Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Nuove residenze R.E.M.S)
??1. È autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di ulteriori 20 milioni di euro, al fine di realizzare nuove residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81.
??2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
26.01012. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Nuove residenze R.E.M.S)
??1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza mediante la realizzazione nuove residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014. n. 52, è autorizzata la spesa per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 di 20 milioni di euro.
26.01013. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
ART. 27.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento e accoglienza per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione)
??Sopprimerlo.
*27.2. Di Biase, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sopprimerlo.
*27.1010. Dori, Zaratti.
??Sopprimerlo
*27.1012. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Sopprimerlo.
*27.1007. Magi.
NON SEGNALATO
??Sopprimerlo.
*27.3. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sostituirlo con il seguente:
Art. 27.
(Abrogazione dell’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di esecuzione dell’espulsione)
??1. L’articolo 14 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è abrogato.
27.5. Soumahoro.
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
27.1000. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le parole: o durante la permanenza in una delle strutture di cui all’articolo 10-ter o in uno dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero in una delle strutture di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
27.6. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sostituire le parole da ovvero in una delle strutture fino a: degli ordini impartiti con le seguenti: mediante atti di violenza o minaccia.
??Conseguentemente, al medesimo capoverso 7.1, sopprimere il quarto e quinto periodo.
27.7. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le parole: o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti.
*27.9. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», primo periodo, sopprimere le parole: o mediante atti di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti.
*27.1008. Magi.
NON SEGNALATO
??Al comma 1, lettera a), capoverso «7.1», sostituire le parole: anche passiva con le seguenti: violenta.
27.1009. Magi.
??Al comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo.
27.1003. Alifano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, sopprimere la lettera b).
27.1001. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Sopprimere il comma 2.
*27.1002. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Sopprimere il comma 2.
*27.1011. Mauri, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Scarpa.
??Sostituire il comma 2 con il seguente:
??2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli anni 2024 e 2025, le risorse di cui agli articoli 1, comma 679, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, 10, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, e 21, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, destinate alla realizzazione dei centri di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché quelle, assegnate, per l’anno 2023, alla realizzazione dei predetti centri e non ancora utilizzate, sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente e per ciascuno dei predetti anni, al Ministero dell’interno ai fini della manutenzione, riqualificazione o acquisizione di alloggi di servizio per il personale della Polizia di Stato.
27.1004. Penza, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano.
??Sostituire il comma 2 con il seguente:
??2. All’articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il comma 5 è abrogato. Le risorse rinvenienti sono riversate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, annualmente al Ministero dell’interno, ai fini dell’incremento delle risorse economico-finanziarie del comparto della sicurezza e del soccorso, per investimenti di carattere strumentale nonché per l’adeguamento delle retribuzioni inerenti agli oneri connessi alle ore di lavoro straordinario.
27.1006. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Sostituire il comma 2 con il seguente:
??2. All’articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il comma 5 è abrogato.
27.1005. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano.
(Votazione dell’articolo 27)
??Dopo l’articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi lavorativi e di protezione speciale)
??1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) all’articolo 5-bis dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
??3-bis. Quando non sia possibile la sottoscrizione del contratto di soggiorno per motivi non imputabili al lavoratore è consentito il rilascio dell’autorizzazione di permesso per attesa occupazione della durata di un anno. All’azienda che in assenza di legittimo impedimento, ovvero cessazione dell’attività o di decesso del datore di lavoro, non provveda alla stipula del contratto di soggiorno è comminata la sanzione pecuniaria di euro 10.000,00 per ciascuna procedura di ingresso non finalizzata.
??3-ter. Le associazioni di rappresentanza dei lavoratori stranieri, iscritte al Registro delle Associazioni ed Enti che operano in favore degli Immigrati, I sez., possono svolgere il compito di accompagnamento dei lavoratori in ingresso fino all’assunzione tramite percorsi informativi e canali di dialogo con prefetture e questure.
???b) all’articolo 6, al comma 1-bis:
??1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
???a) permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
??2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
???b) permesso di soggiorno per calamità, di cui all’articolo 20-bis;
??3) la lettera h-bis) è sostituita con la seguente:
???h-bis) permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all’articolo 19, comma 2, lettera d-bis).
??2. Al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, all’articolo 7, il comma 3 è abrogato.
27.01000. Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
ART. 28.
(Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza)
??Sopprimerlo.
*28.1. Serracchiani, Gianassi, Mauri, Bonafè, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Sopprimerlo.
*28.1000. Magi.
NON SEGNALATO
??Sopprimerlo.
*28.1001. Zaratti, Dori.
??Sopprimerlo.
*28.2. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Sopprimerlo.
*28.3. Boschi, Giachetti.
(Si vota il mantenimento
dell’articolo 28)
??Dopo l’articolo 28, aggiungere il seguente:
Art. 28-bis.
(Misure di contrasto agli insediamenti illegali e allo sfruttamento del lavoro in agricoltura).
??1. Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l’anno 2025, per l’assunzione a tempo determinato di unità di personale dell’area tecnica nell’ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2. Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
28.01000. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
ART. 29.
(Disposizioni per la tutela delle funzioni istituzionali del Corpo della Guardia di finanza svolte in mare e modifiche agli articoli 1099 e 1100 del codice della navigazione)
??Sopprimerlo.
29.1000. Dori, Zaratti.
(Si vota il mantenimento
dell’articolo 29)
ART. 30.
(Modifica all’articolo 19, comma 3, della legge 21 luglio 2016, n. 145, per la tutela del personale delle Forze armate che partecipa a missioni internazionali)
??Sopprimerlo.
30.1. Pellegrini, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. All’articolo 19 della legge 21 luglio 2016, n. 145, dopo il comma 3, è inserito il seguente:
???«3-bis. Il Ministro della difesa informa annualmente, con modalità riservate, le commissioni parlamentari competenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3».
30.2. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
(Votazione dell’articolo 30)
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Norme in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per la funzionalità della Polizia di Stato)
??1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica del Paese, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuare nel successivo triennio.
??2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare – sotto il profilo della logistica – le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma 1, si provvede all’immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi.
??3. Le prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia effettuate per rafforzare i servizi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per compensare la grave carenza del numero di operatori di polizia sono liquidate il mese successivo a quello in cui sono effettuate. Per le prestazioni di lavoro straordinario già rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora liquidate, si procederà all’immediata corresponsione di quanto dovuto.
??4. Le risorse economiche, per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024, sono incrementate in misura pari all’indice IPCA – NEI, e prevedono l’innalzamento dell’ammontare sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori che connotano la specificità del rapporto di impiego, come lo straordinario e le indennità varie.
??5. Per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria, come nel caso delle Squadre Mobili, delle Sezioni investigative del servizio centrale operativo (SISCO), delle squadre di Polizia giudiziaria delle diverse articolazioni di polizia, della Divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) e della Polizia Scientifica, è istituita un’indennità specifica quale forma di riconoscimento della peculiare missione espletata nel contrasto al crimine.
??6. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato per un importo tale da garantire la copertura strutturale della misura, di cui si dà immediato avvio.
??7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’introduzione di una disciplina atta a garantire la corresponsione degli emolumenti relativi alle indennità a favore della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
???a) riconoscimento a favore della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale di indennità secondo criteri di equità e omogeneità con quelle già riconosciute ad altre forze di polizia;
???b) corresponsione dell’indennità spettante nel mese successivo a quella della prestazione lavorativa per la quale viene maturato il diritto.
30.01. Mauri, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Norme in materia di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per la funzionalità della Polizia di Stato)
??1. Le prestazioni di lavoro straordinario del personale di polizia effettuate per rafforzare i servizi di ordine e sicurezza pubblica ovvero per compensare la grave carenza del numero di operatori di polizia sono liquidate il mese successivo a quello in cui sono effettuate. Per le prestazioni di lavoro straordinario già rese, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non ancora liquidate, si procede all’immediata corresponsione di quanto dovuto.
30.02. Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Mauri, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Ripianamento degli organici della Polizia di Stato)
??1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica del Paese, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuare nel successivo triennio.
??2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare sotto il profilo della logistica le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma 1, si provvede all’immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi.
*30.03. Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Ripianamento degli organici della Polizia di Stato)
??1. Al fine di garantire le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica del Paese, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al tempestivo ripianamento degli organici della Polizia di Stato attraverso un piano di assunzioni straordinarie di personale da attuare nel successivo triennio.
??2. Per migliorare la funzionalità della struttura della Polizia di Stato e, in particolare, per soddisfare – sotto il profilo della logistica – le esigenze formative relative alle previsioni di cui al comma 1, si provvede all’immediata costituzione di ulteriori scuole di polizia, al fine di reintegrare gli istituti di formazione dismessi negli anni trascorsi.
*30.01000. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Incremento delle risorse per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024)
??1. Le risorse economiche, per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024, sono incrementate in misura pari all’indice IPCA – NEI, e prevedono l’innalzamento dell’ammontare sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori che connotano la specificità del rapporto di impiego, come lo straordinario e le indennità varie.
**30.04. Mauri, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Incremento risorse per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024)
??1. Le risorse economiche, per il rinnovo del contratto di lavoro del personale non dirigente del Comparto sicurezza e difesa per il triennio 2022-2024, sono incrementate in misura pari all’indice IPCA – NEI, e prevedono l’innalzamento dell’ammontare sia della retribuzione fissa che degli emolumenti accessori che connotano la specificità del rapporto di impiego, come lo straordinario e le indennità varie.
**30.01001. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Indennità per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria)
??1. Per il personale preposto alle attività investigative e di polizia giudiziaria, come nel caso delle Squadre Mobili, delle Sezioni investigative del servizio centrale operativo (SISCO), delle squadre di polizia giudiziaria delle diverse articolazioni di polizia, della Divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) e della polizia scientifica, è istituita un’indennità specifica quale forma di riconoscimento della peculiare missione espletata nel contrasto al crimine.
30.05. Gianassi, Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco)
??1. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 96 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all’articolo 1, comma 95, della medesima legge è incrementato per un importo tale da garantire la copertura strutturale della misura, di cui si dà immediato avvio.
30.06. Mauri, Gianassi, Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Delega al Governo per il riconoscimento di indennità a favore della Polizia Stradale, della Polizia Ferroviaria e della Polizia Postale)
??1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per l’introduzione di una disciplina atta a garantire la corresponsione degli emolumenti relativi alle indennità a favore della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
???a) riconoscimento a favore della Polizia stradale, della Polizia ferroviaria e della Polizia postale di indennità secondo criteri di equità e omogeneità con quelle già riconosciute ad altre forze di polizia;
???b) corresponsione dell’indennità spettante nel mese successivo a quella della prestazione lavorativa per la quale viene maturato il diritto.
30.07. Bonafè, Di Biase, Mauri, Serracchiani, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Finanziamento delle Comunità educanti per i detenuti)
??1. Al fine di potenziare la rete assistenziale territoriale delle «Comunità educanti per i detenuti», avendo quale obiettivo il rafforzamento delle prestazioni erogabili sul territorio volte alla realizzazione di progetti socio-educativi in favore di persone detenute negli istituti penitenziari e di persone in area penale esterna, è autorizzata una spesa di 200.000 euro per gli anni 2024, 2025 e 2026.
30.021. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Norme per il personale del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)
??1. Il comma 2 dell’articolo 14 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è sostituito dal seguente:
???«2. Al fine di assicurare il regolare espletamento delle funzioni istituzionali dell’Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e far fronte alla scopertura degli organici nei ruoli di livello dirigenziale non generale, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono autorizzati ad assumere, nel corso del triennio 2024-2026, anche in deroga alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente massimo di 15 unità di personale dirigenziale non generale, area funzioni centrali, per la copertura dei posti vacanti, mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici di cui al decreto direttoriale 5 maggio 2020 del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e di cui al decreto direttoriale 28 agosto 2020 del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 39 del 19 maggio 2020 e n. 78 del 6 ottobre 2020».
30.022. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Aumento dotazione organica dirigenti di istituti penitenziari)
??1. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull’intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, per il triennio 2023-2025, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 110 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
30.023. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Assunzioni straordinarie Polizia penitenziaria)
??1. Al fine di garantire la sicurezza e il buon funzionamento delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025 per l’assunzione straordinaria di unità aggiuntive di Polizia Penitenziaria, mediante procedure semplificate per consentire l’immediata immissione in servizio del personale necessario.
??2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 30-bis.
30.024. Mauri, Serracchiani, Bonafè, Gianassi, Di Biase, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Incremento della Pianta organica della Polizia penitenziaria)
??1. Per l’adeguamento della pianta organica del Corpo di Polizia penitenziaria alle necessità operative derivanti dal numero crescente di detenuti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025.
??2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2024 e 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 30-bis.
30.025. Serracchiani, Bonafè, Di Biase, Mauri, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria)
??1. È autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2024 per l’incremento delle risorse destinate al compenso per lavoro straordinario del personale della polizia penitenziaria.
??2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui al comma 5 dell’articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo periodo, dopo la parola: 23 aggiungere le seguenti: , 30-bis.
30.026. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Di Biase, Bonafè, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola)
??1. È istituito nel bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per il contrasto della povertà alimentare a scuola», di seguito denominato Fondo, destinato ai comuni che utilizzano una quota del proprio bilancio per consentire l’accesso ai servizi di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63, agli studenti della scuola primaria facenti parte di nuclei familiari che, a causa di condizioni oggettive di impoverimento durante l’anno scolastico, non riescano a provvedere al pagamento delle rette previste per la fruizione del servizio di ristorazione scolastica. Le suddette condizioni sopravvenute sono provata tramite presentazione dell’ISEE corrente.
??2. Il Fondo ha una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l’anno 2024, di 15 milioni di euro per l’anno 2025 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026.
??3. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione e del merito e con il Ministero dell’economia e delle finanze, sono stabiliti i requisiti di accesso al Fondo, nonché le modalità e i criteri di riparto dello stesso.
??4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2024, di 15 milioni di euro per l’anno 2025 e di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 200, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 17, 21, 22, 23 e 36 con le seguenti: dagli articoli 17, 21, 22, 23, 30-bis e 36
30.01002. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 30, aggiungere il seguente:
Art. 30-bis.
(Disposizioni per gratuità del diritto allo studio)
??1. Al fine di assicurare il diritto allo studio, lo Stato garantisce la totale gratuità della formazione scolastica, dall’asilo nido fino all’assolvimento dell’obbligo scolastico.
??2. Ai fini di escludere i servizi educativi per l’infanzia dai servizi pubblici a domanda individuale, essi sono inseriti nei diritti all’istruzione costituzionalmente tutelati e di cui lo Stato si fa carico, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.
??3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 ottobre 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2025. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 20 dicembre 2024, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell’importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all’istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, sostituire le parole: dagli articoli 17, 21, 22, 23 e 36 con le seguenti: dagli articoli 17, 21, 22, 23, 30-bis e 36
30.01003. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
ART. 31.
(Disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza)
??Sopprimerlo.
31.1. Pellegrini, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, alla lettera a), premettere le seguenti:
???0a) all’articolo 2:
????1) al comma 1, le parole: «e dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI)» sono sostituite dalle seguenti: «, dall’Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI) e dall’Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC)»;
????2) al comma 2, le parole: «l’AISE e l’AISI» sono sostituite dalle seguenti: «l’AISE, l’AISI e l’ADISC»;
???0b) all’articolo 4, comma 3:
????1) alla lettera a), le parole: «dall’AISE e dall’AISI» sono sostituite dalle seguenti: «dall’AISE, dall’AISI e dall’ADISC»;
????2) alla lettera c), le parole: «dell’AISE e dell’AISI», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell’AISE, dell’AISI e dell’ADISC»;
????3) alla lettera e), le parole: «tra l’AISE, l’AISI» sono sostituite dalle seguenti: «tra l’AISE, l’AISI, l’ADISC»;
????4) alle lettere g) e h), le parole: «l’AISE e l’AISI», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «l’AISE, l’AISI e l’ADISC»;
????5) alla lettera i), le parole: «sull’AISE e sull’AISI» sono sostituite dalle seguenti: «sull’AISE, sull’AISI e sull’ADISC»;
????6) alla lettera n-bis), le parole: «dell’AISE e dell’AISI» sono sostituite dalle seguenti: «dell’AISE, dell’AISI e dell’ADISC»;
???0c) all’articolo 5, comma 5, le parole: «i direttori dell’AISE e dell’AISI,» sono sostituite dalle seguenti: «i direttori dell’AISE, dell’AISI e dell’ADISC,»;
???0d) dopo l’articolo 7, è inserito il seguente:
«Art. 7-bis.
(Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva)
???1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita l’Agenzia sulla disinformazione e la sicurezza cognitiva (ADISC), con sede in Roma, alla quale è affidato il compito di analizzare le informazioni diffuse tramite i mezzi di informazione, comunque denominati, ivi inclusi le piattaforme informatiche e i siti internet, allo scopo di individuare e segnalare attività di ingerenza nei confronti delle istituzioni e della vita democratica della Repubblica, quali tattiche della cosiddetta “guerra ibrida” finalizzate al danneggiamento del corretto funzionamento dei processi democratici, nonché eventuali falsificazioni e campagne di disinformazione preordinate alla manipolazione dell’opinione pubblica e a pregiudicare il normale esercizio delle libertà democratiche.
???2. L’ADISC risponde al Presidente del Consiglio dei ministri e svolge le sue funzioni in coordinamento con il DIS, l’AISE, l’AISI, l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
???3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono disciplinati l’organizzazione e il funzionamento dell’ADISC, nonché il trattamento giuridico ed economico del personale e le modalità di gestione delle spese. L’ADISC provvede all’autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, ivi comprese quelle relative al personale, nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio.
???4. L’ADISC seleziona il proprio personale in piena autonomia, unicamente sulla base di criteri di merito e di competenza e con esclusivo riferimento alle esigenze funzionali. Il personale dell’ADISC è composto:
???a) per il cinquanta per cento da personale assunto attraverso pubblico concorso con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
???b) per il venti per cento da personale delle amministrazioni pubbliche o di diritto pubblico, collocato obbligatoriamente fuori ruolo;
???c) per il trenta per cento da personale selezionato attraverso procedure comparative pubbliche, per lo svolgimento di incarichi a tempo determinato, di durata non superiore a tre anni, non rinnovabili prima del decorso di un ulteriore triennio.
???5. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina, con proprio decreto, il direttore dell’ADISC, scelto tra i dirigenti di prima fascia o equiparati dell’amministrazione dello Stato, sentiti il CISR e il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Con la medesima procedura di cui al primo periodo il Presidente del Consiglio dei ministri può disporne la revoca. L’incarico ha la durata massima di otto anni ed è conferibile, senza soluzione di continuità, anche con provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata non superiore al quadriennio.
???6. Il direttore dell’ADISC riferisce costantemente al Presidente del Consiglio dei ministri sull’attività svolta e, al termine di ogni bimestre, trasmette al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica un rapporto sull’attività svolta e sulle minacce individuate, delle cui risultanze è dato conto anche nella relazione di cui all’articolo 33, comma 1.»;
???0e) all’articolo 8, al comma 1 e alla rubrica, le parole: «al DIS, all’AISE e al l’AISI» sono sostituite dalle seguenti: «al DIS, all’AISE, all’AISI e all’ADISC».
??Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
???b-bis) all’articolo 21, comma 6, le parole: «al DIS, all’AISE e all’AISI» sono sostituite dalle seguenti: «al DIS, all’AISE, all’AISI e all’ADISC»;
???b-ter) all’articolo 31, comma 1, le parole: «dei direttori dell’AISE e dell’AISI» sono sostituite dalle seguenti: «dei direttori dell’AISE, dell’AISI e dell’ADISC»;
???b-quater) all’articolo 33, comma 8, le parole: «del DIS, dell’AISE e dell’AISI» sono sostituite dalle seguenti: «del DIS, dell’AISE, dell’AISI e dell’ADISC».
31.2. Del Barba.
??Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo la parola: convenzioni aggiungere le seguenti: , previo parere del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica,.
31.3. Pellegrini, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, secondo periodo, dopo le parole: e con gli enti di ricerca aggiungere le seguenti: nel rispetto della libertà di insegnamento e di ricerca ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione.
31.1000. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso né la collaborazione e l’assistenza previste nel presente comma, né le convenzioni devono comportare o prevedere o comunque avere come effetto uno o più dei seguenti:
???a) qualsiasi tipo di limitazione alla libertà e alla segretezza delle comunicazioni fuori dei casi disposti dall’autorità giudiziaria nelle ipotesi previsti dalla legge;
???b) alcun tipo di limitazione alla libertà di insegnamento o alla libertà di ricerca;
???c) alcuna forma di limite ulteriore all’autonomia delle istituzioni di alta cultura, delle università e delle accademie rispetto a quelli già previsti dalle norme legislative in vigore;
???d) alcuna forma di impedimento alla libera manifestazione del pensiero e alla sua diffusione;
???e) alcuna forma di trattamento deteriore delle persone, anche mediante raccolta di dati o in forma di schedatura, che sia fondato soltanto sulla loro appartenenza etnica o politica o religiosa o sulle opinioni espresse o sulla loro cittadinanza.
31.1001. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
??Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica è informato semestralmente in ordine alla stipula delle predette convenzioni, al loro contenuto e alle deroghe eventualmente adottate.
31.4. Pellegrini, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Votazione dell’articolo 31)
??Dopo l’articolo 31, aggiungere il seguente:
Art. 31-bis.
??1. In considerazione dell’accresciuta esigenza di contrastare l’acuirsi dei rischi inerenti alle minacce informatiche e cibernetiche, il fondo di cui all’articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa e destinato al potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché al rafforzamento delle capacità di resilienza energetica nazionale, è incrementato di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024.
??2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31.01000. Pellegrini, Alfonso Colucci, D’Orso, Alifano, Auriemma, Penza, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
ART. 32.
(Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni)
??Al comma 2, sopprimere la lettera a).
32.1000. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 32)
ART. 33.
(Introduzione dell’articolo 14-bis della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di sostegno agli operatori economici vittime dell’usura)
??Al comma 1, premettere il seguente:
??01. All’articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
???«1-bis. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell’interno, è istituito il numero verde nazionale con compiti di primo ascolto e assistenza, indirizzamento alla denuncia presso l’Autorità Giudiziaria competente, indirizzamento presso associazioni e fondazioni antiusura e antiracket riconosciute e regolarmente iscritte negli elenchi prefettizi e del Ministero dell’interno, rilascio di ogni informazione utile alla presentazione dell’istanza di accesso al Fondo di Solidarietà di cui al comma 1 nonché ogni assistenza dovesse necessitare per la tutela della incolumità della vittima e dei suoi familiari. Il Commissario Straordinario del Governo, di concerto con il Comitato di Solidarietà e con la CONSAP, destina a tale ruolo personale altamente specializzato e periodicamente provvede a dare massima diffusione del numero verde e delle sue finalità sui principali mezzi di comunicazione di massa».
33.1. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, premettere il seguente:
??01. All’articolo 14, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «il mutuo può esser concesso» sono sostituite dalle seguenti: «Il mutuo è concesso entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza,».
33.2. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso articolo 14-bis, comma 1, dopo le parole: le vittime del delitto di usura di cui all’articolo 14 aggiungere le seguenti: nonché le vittime dell’estorsione.
33.1001. Serracchiani.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, dopo le parole: si avvalgono inserire le seguenti: , dal momento dell’accoglimento della domanda,.
33.3. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 1, sostituire la parola: esperto con le seguenti: tutor per l’economia legale.
33.4. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: di soggetti con le seguenti: dei tutor per l’economia legale.
33.5. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, alinea, dopo le parole: ai sensi del comma 4, aggiungere le seguenti: non dovrà aver riportato alcuna condanna penale né essere stato sottoposto ad alcuna misura cautelare personale o patrimoniale,.
33.8. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
???a-bis) agire nel rispetto dei doveri di diligenza professionale avendo come obiettivo la continuità aziendale, favorire un percorso di crescita professionale dell’imprenditore, il corretto investimento del mutuo, la rimborsabilità delle rate del mutuo e conseguentemente la tutela dell’integrità del Fondo di Solidarietà;.
33.9. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
???a-bis) provvedere ad affiancare l’imprenditore in tutte le sue funzioni, in particolar modo nell’attuazione di un business plan come autorizzato dal Comitato di cui all’articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44.
33.10. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 15, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il compenso annuale al netto degli oneri di legge viene stabilito nella misura forfettaria del 10 per cento per complessive erogazioni fino ad euro 100.000,00 e nella misura del 5 per cento per erogazioni superiori ed è conseguibile solo a seguito della verifica da parte della Prefettura della perfetta attuazione del piano di investimento compresa la corretta e puntuale rimborsabilità delle rate da parte dell’impresa oggetto di tutoraggio.
33.11. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 16, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
33.12. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», comma 16, primo periodo, dopo le parole: incarichi che possono essere svolti, aggiungere le seguenti: comunque in numero non superiore a 5,.
33.13. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:
??16-bis. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione è istituito un tavolo tecnico presso il Ministero dell’interno, composto da esperti di comprovata esperienza nel sostegno agli operatori economici vittime di usura allargato anche a rappresentanti della società civile, finalizzato alla predisposizione di proposte normative rispondenti alle esigenze attuali di contrasto alla criminalità economica organizzata sui fenomeni dell’usura e dell’estorsione, con particolare riguardo:
???a) al miglioramento del patrimonio informativo, circa gli strumenti di prevenzione da attivare per evitare il ricorso al prestito usurario e, contestualmente alla denuncia, per ciò che riguarda l’attivazione di strumenti di solidarietà;
???b) alla ricerca dei migliori strumenti atti a consentire ai soggetti che sono in una condizione di sovraindebitamento di poter accedere a forme anche solo di garanzia statale tali da consentire alle imprese di non essere espulse dal circuito legale del credito;
???c) alla tutela personale della vittima calibrata sulla qualità dei criminali e dell’eventuale coinvolgimento di una organizzazione criminale;
???d) al supporto psicologico a sostegno delle vittime;
???e) all’accompagnamento e al tutoraggio nella fase di accesso ai fondi antiusura e antiracket; anche attraverso il coinvolgimento di associazioni del territorio che si impegnino a sensibilizzare l’opinione pubblica alla denuncia e che accompagnino la vittima in tutto il percorso di accesso ai relativi fondi;
???f) alla ricerca di buone pratiche per migliorare la collaborazione tra Associazioni e Prefetture e tra queste con le vittime.
33.14. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Al comma 1, capoverso «Art. 14-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:
??16-bis. Per le finalità di cui al presente articolo il «Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura» di cui all’articolo 14 della presente legge è incrementato di 80 milioni di euro a decorrere dal 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
33.15. Francesco Silvestri, Alifano, Ascari, Auriemma, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, D’Orso, Giuliano, Penza.
??Aggiungere, in fine, il seguente comma:
??2. Il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, di cui all’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, è incrementato di 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, per interventi a favore di soggetti a rischio usura. All’onere derivante dall’attuazione del precedente periodo, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.
33.1000. Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.
(Votazione dell’articolo 33)
??Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Norme in materia di benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466)
??1. I benefici in favore di cittadini vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466 e successive modificazioni, si applicano con riferimento agli eventi verificatisi, a decorrere dal 2 giugno 1946.
33.01000. Serracchiani.
??Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Misure in favore di orfani di crimini domestici e femminicidio)
??1. La dotazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell’usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici di cui all’articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato dall’articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.02. Bonafè, Di Biase, Serracchiani, Mauri, Gianassi, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
??Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Norme per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA))
??1. È autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall’anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell’ambito del Dipartimento della Pubblica sicurezza del Ministero dell’interno, di cui all’articolo 108 del decreto legislativo n. 159 del 2011 al fine di potenziare l’azione di contrasto alla criminalità organizzata, alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di potenziare le attività di aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati.
??2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.04. Serracchiani, Mauri, Gianassi, Di Biase, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
??Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:
Art. 33-bis.
(Provvisionale a titolo di ristoro anticipato alle vittime di violenza di genere o agli aventi diritto)
??1. Alla legge 7 luglio 2016, n. 122, all’articolo 13-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) al comma 1, le parole da: «quando è stata» fino alla fine del periodo sono soppresse;
???b) al comma 2, le parole: «e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo, a legislazione vigente, nel Fondo di cui all’articolo 14» sono soppresse;
???c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
???«6. La provvisionale di cui al comma 1 può essere richiesta con le medesime modalità di cui al presente articolo nella fase delle indagini preliminari sulla base degli atti del procedimento penale. In tal caso la provvisionale è concessa alle medesime condizioni, previo parere del pubblico ministero competente».
???d) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
???«7. Qualora, decorso il termine di cui all’articolo 13, comma 2, non sia presentata domanda di indennizzo ovvero questa sia respinta o dichiarata inammissibile, il Comitato di cui al comma 5 dichiara la decadenza dal beneficio della provvisionale e dispone la ripetizione di quanto erogato».
33.09. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
ART. 34.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione dei benefìci ai detenuti e agli internati)
??Al comma 1, sopprimere la lettera a).
34.1. Serracchiani, Di Biase, Gianassi, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
??Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
???a) all’articolo 4-bis, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
????1) al primo periodo, dopo le parole: «collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58-ter della presente legge» sono inserite le seguenti: «o a norma dell’articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale»;
????2) al primo periodo, dopo le parole: «mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,».
34.2. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
???a) all’articolo 4-bis, comma 1-bis.2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all’articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale».
34.1000. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
???a-bis) all’articolo 18, dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
???«In deroga a quanto previsto dal terzo comma, i detenuti ed internati possono essere ammessi a svolgere i colloqui intimi con il coniuge, la parte dell’unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell’ordine e della disciplina, né, riguardo all’imputato, ragioni giudiziarie. Rilevano, a tal fine, la pericolosità sociale del detenuto, l’irregolarità di condotta e precedenti disciplinari.
???I colloqui intimi hanno una durata adeguata all’obiettivo di consentire al detenuto e al suo partner un’espressione piena dell’affettività e si svolgono presso unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico.
???Il direttore dell’istituto verifica l’eventuale esistenza di divieti dell’autorità giudiziaria che impediscano i contatti del detenuto con la persona con la quale il colloquio stesso deve avvenire, ovvero la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo, in particolare l’effettività della pregressa convivenza.».
??Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??2. Al Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate modifiche sulla base dei seguenti criteri:
???a) all’articolo 37, comma 5, terzo periodo, prevedere che i colloqui si svolgano sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria salvo quanto previsto dall’articolo 18, comma quarto e seguenti;
???b) all’articolo 61 comma 2, lettera b), prevedere che la visita da parte delle persone ammesse ai colloqui avvenga ferme restando le modalità previste dal secondo comma dell’articolo 18 della legge, ad eccezione di quanto stabilito dal comma quarto e seguenti del medesimo.
34.4. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
???a-bis) dopo l’articolo 18-ter, è aggiunto il seguente:
«Art. 18-quater.
???1. I detenuti e gli internati hanno diritto, quando non ostino ragioni di sicurezza o di opportunità, a una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui al fine di poter avere relazioni affettivi intime, anche a carattere sessuale, senza il controllo a vista o da remoto da parte del personale di custodia.
???2. Le visite si svolgono in locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi. I locali destinati ai colloqui privati tra persone legate da rapporti affettivi favoriscono una dimensione riservata intima e sono collocati preferibilmente in prossimità dell’ingresso dell’istituto.».
34.1001. Zaratti, Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
???c) dopo l’articolo 47-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 47-bis.1.
(Assegnazione alle case di comunità di reinserimento sociale)
???1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all’articolo 50 sono ammessi a scontare la pena presso le case di comunità di reinserimento sociale.
Art. 47-bis.2.
(Esecuzione della pena presso case di comunità di reinserimento sociale)
???1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui all’articolo 50 della presente legge possono, su istanza del condannato ovvero per iniziativa della direzione dell’istituto penitenziario oppure del pubblico ministero, eseguire la pena presso case di comunità di reinserimento sociale, di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone.
???2. Le case di comunità di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
???3. L’intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case di comunità di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
???4. Le spese occorrenti per l’istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato.
Art. 47-bis.3.
(Procedura)
???1. I detenuti e gli internati di cui all’articolo 47-bis.2 sono assegnati alle case di comunità di reinserimento sociale su provvedimento adottato dal magistrato di sorveglianza, il quale dispone l’esecuzione della pena presso la casa di comunità, salvo che ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura.
???2. Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è a superiore a sei mesi, è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari.
???3. La procedura di controllo, alla cui applicazione il condannato deve prestare il consenso, viene disattivata quando la pena residua da espiare scende sotto la soglia di sei mesi.
???4. Con provvedimento del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d’intesa con il capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, adottato entro il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore della presente legge e periodicamente aggiornato è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l’esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo.
???5. L’esecuzione del provvedimento nei confronti dei condannati con pena residua da eseguire superiore ai sei mesi avviene progressivamente a partire dai detenuti che devono scontare la pena residua inferiore.
???6. Ai fini dell’esecuzione della pena secondo le modalità previste dall’articolo 47-bis.2, la direzione è tenuta ad attestare che la pena da eseguire non sia superiore a dodici mesi, se costituente parte residua di maggior pena, che non sussistono le preclusioni di cui all’articolo 47-bis.4 e che il condannato abbia fornito l’espresso consenso alla attivazione delle procedure di controllo.
Art. 47-bis.4.
(Preclusioni)
???1. Sono esclusi dall’esecuzione secondo le modalità di cui all’articolo 47-bis.2:
???a) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’articolo 4-bis della presente legge e dagli articoli 572, 609-bis e 612-bis del codice penale;
???b) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;
???c) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell’articolo 14-bis della presente legge, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall’articolo 14-ter della presente legge;
???d) detenuti che negli ultimi due anni siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all’articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
???e) detenuti nei cui confronti sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell’articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in quanto coinvolti in disordini e sommosse.
Art. 47-bis. 5.
(Personale addetto alle case di comunità e programma di reinserimento sociale)
???1. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari, che curano, insieme al consiglio di aiuto sociale di cui all’articolo 76 della presente legge, la predisposizione e la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale.
???2. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno, né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali, nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
???3. I programmi di reinserimento sociale di cui al comma precedente sono predisposti dalla direzione e dagli educatori della casa di comunità, unitamente al consiglio di aiuto sociale, di cui al comma 1, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l’approvazione, entro 15 giorni dalla trasmissione.
???4. L’esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione, la quale provvederà, a cadenza mensile, all’invio al magistrato di sorveglianza dei relativi verbali di attuazione del programma assegnato a ciascun detenuto.
???5. Nel caso in cui la persona sottoposta all’esecuzione della pena presso le case di comunità evada o tenti di evadere, ovvero ponga in essere atti idonei a compromettere l’ordine o la sicurezza pubblica o dell’istituto o a porre in pericolo l’altrui integrità fisica, il magistrato di sorveglianza dispone nei suoi confronti la revoca della misura e il proseguimento dell’esecuzione presso l’istituto penitenziario.»;
???d) all’articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case di comunità di reinserimento sociale di cui all’articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».
34.5. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
(Votazione dell’articolo 34)
??Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Istituzione delle case territoriali di reinserimento sociale)
??1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale di cui all’articolo 47-bis.1 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
??2. Le case territoriali di reinserimento sociale di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
??3. L’intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
??4. I detenuti e gli internati che debbono espiare una pena residua non superiore a dodici mesi sono assegnati alle case territoriali di reinserimento sociale dal competente provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria.
??5. Il direttore della casa territoriale di reinserimento sociale è il sindaco del comune competente o un soggetto da esso delegato. Presso le case territoriali opera personale dipendente dal comune, assunto mediante concorso pubblico, sulla base di disposizioni stabilite con legge regionale, che regolano anche la determinazione delle piante organiche, lo stato giuridico ed economico e la disciplina del rapporto di lavoro del personale medesimo.
??6. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività operatori specializzati che curano la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale. Il reclutamento, lo stato giuridico ed economico e il rapporto di lavoro di tali operatori sono disciplinati con la legge regionale di cui al comma 5. In caso di necessità, è consentito di ricorrere, per tempi limitati, all’impiego di educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza presso le case territoriali nell’ambito degli interventi previsti sulla base della normativa vigente.
??7. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I programmi di reinserimento sociale di cui al primo periodo sono predisposti dalla direzione e dagli operatori della casa territoriale, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l’approvazione. L’esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione e degli operatori della casa territoriale. Per i detenuti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi è favorito un regime esecutivo orientato verso l’ammissione a misure alternative alla detenzione, ivi compreso il lavoro all’esterno.
??8. Le spese occorrenti per l’istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato, che provvede ai corrispondenti trasferimenti ai comuni secondo i seguenti criteri:
???a) le spese sostenute dai comuni per l’istituzione delle case territoriali sono ristorate dallo Stato, a conclusione delle opere necessarie per la realizzazione delle stesse, sulla base di specifico rendiconto verificato dall’organo di revisione economico-finanziaria del comune e approvato dalla giunta comunale;
???b) i finanziamenti necessari per la gestione delle case territoriali sono anticipati dallo Stato in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale e sono liquidati definitivamente in base al rendiconto della gestione, trasmesso al Ministero della giustizia unitamente alla documentazione relativa.
??9. La ripartizione degli oneri finanziari di cui al comma 8 tra lo Stato e i comuni può essere modificata, anche per periodi di tempo limitati, mediante convenzione stipulata tra la regione competente e il Ministero della giustizia.
??10. La forma di espiazione della pena prevista dal presente articolo non si applica ai condannati minorenni nei cui confronti sia stata disposta una delle misure penali di comunità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
??11. Alla legge 26 luglio 1975, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) dopo l’articolo 47-bis è aggiunto il seguente:
«Art. 47-bis.1.
(Assegnazione alle case territoriali di reinserimento sociale)
???1. I soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, i soggetti ammessi al regime di semilibertà di cui all’articolo 50 nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno secondo le modalità previste dall’articolo 21 sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale.»;
???b) all’articolo 48, secondo comma, sostituire le parole: «in appositi istituti o», con le seguenti: «nelle case territoriali di reinserimento sociale di cui all’articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, in».
34.01000. Magi.
??Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Istituzione delle case territoriali di reinserimento sociale)
??1. Le case territoriali di reinserimento sociale sono strutture di dimensioni limitate, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui, rispettivamente, agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
??2. Le case territoriali di reinserimento sociale di cui al comma 1 sono istituite con decreto del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i comuni interessati, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
??3. L’intesa sancita nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, formulata sentiti i comuni interessati, determina le sedi presso cui sono istituite le case territoriali di reinserimento sociale, in numero tale da garantire una capienza minima complessiva non inferiore a quella necessaria ad accogliere i soggetti di cui al comma 1, nonché le modalità di realizzazione delle case e le risorse organizzative necessarie per la loro gestione.
??4. I detenuti e gli internati che debbono espiare una pena residua non superiore a dodici mesi sono assegnati alle case territoriali di reinserimento sociale dal competente provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria.
??5. Il direttore della casa territoriale di reinserimento sociale è il sindaco del comune competente o un soggetto da esso delegato. Presso le case territoriali opera personale dipendente dal comune, assunto mediante concorso pubblico, sulla base di disposizioni stabilite con legge regionale, che regolano anche la determinazione delle piante organiche, lo stato giuridico ed economico e la disciplina del rapporto di lavoro del personale medesimo.
??6. Presso le case territoriali di reinserimento sociale svolgono la propria attività operatori specializzati che curano la realizzazione dei programmi di reinserimento sociale. Il reclutamento, lo stato giuridico ed economico e il rapporto di lavoro di tali operatori sono disciplinati con la legge regionale di cui al comma 5. In caso di necessità, è consentito di ricorrere, per tempi limitati, all’impiego di educatori operanti presso gli istituti penitenziari ordinari. Gli operatori dei centri di servizio sociale per adulti svolgono le funzioni di loro competenza presso le case territoriali nell’ambito degli interventi previsti sulla base della normativa vigente.
??7. I programmi di reinserimento sociale espressamente finalizzati alla ricollocazione sociale del reo, per i detenuti e gli internati che non siano già assegnati al lavoro esterno né ammessi al regime di semilibertà, possono comprendere lavori di pubblica utilità, progetti con la partecipazione di educatori, psicologi e assistenti sociali nonché attività cogestite con enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. I programmi di reinserimento sociale di cui al primo periodo sono predisposti dalla direzione e dagli operatori della casa territoriale, che li trasmettono al magistrato di sorveglianza per l’approvazione. L’esecuzione dei programmi di reinserimento sociale è di competenza della direzione e degli operatori della casa territoriale. Per i detenuti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi è favorito un regime esecutivo orientato verso l’ammissione a misure alternative alla detenzione, ivi compreso il lavoro all’esterno.
??8. Le spese occorrenti per l’istituzione e la gestione delle case territoriali sono a carico dello Stato, che provvede ai corrispondenti trasferimenti ai comuni secondo i seguenti criteri:
???a) le spese sostenute dai comuni per l’istituzione delle case territoriali sono ristorate dallo Stato, a conclusione delle opere necessarie per la realizzazione delle stesse, sulla base di specifico rendiconto verificato dall’organo di revisione economico-finanziaria del comune e approvato dalla giunta comunale;
???b) i finanziamenti necessari per la gestione delle case territoriali sono anticipati dallo Stato in base al bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale e sono liquidati definitivamente in base al rendiconto della gestione, trasmesso al Ministero della giustizia unitamente alla documentazione relativa.
??9. La ripartizione degli oneri finanziari di cui al comma 8 tra lo Stato e i comuni può essere modificata, anche per periodi di tempo limitati, mediante convenzione stipulata tra la regione competente e il Ministero della giustizia.
??10. La forma di espiazione della pena prevista dal presente articolo non si applica ai condannati minorenni nei cui confronti sia stata disposta una delle misure penali di comunità di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121.
??11. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
???a) dopo l’articolo 47 è inserito il seguente:
«Art. 47-bis.
(Assegnazione alle case territoriali di reinserimento sociale)
???1. I condannati che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, i condannati ammessi al regime di semilibertà di cui all’articolo 50 nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno secondo le modalità previste dall’articolo 21 sono ammessi a scontare la pena presso le case territoriali di reinserimento sociale.»;
???b) all’articolo 48, secondo comma, le parole: «in appositi istituti o» sono sostituite dalle seguenti: «alle case territoriali di reinserimento sociale di cui all’articolo 47-bis.1, oppure, se queste ultime non sono istituite, ad».
34.01016. Boschi, Faraone, Gadda, De Monte, Giachetti.
??Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:
Art. 34-bis.
(Fondo per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale)
??1. Al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di positivo reinserimento sociale e riduzione della recidiva, è istituito, presso il Ministero della giustizia, un Fondo, con una dotazione pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la realizzazione di case territoriali di reinserimento sociale, di capienza compresa tra cinque e quindici persone, destinate ad accogliere i soggetti che debbono espiare una pena detentiva non superiore a dodici mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno e i condannati ammessi al regime di semilibertà, di cui agli articoli 21 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
??2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 23, aggiungere la seguente: , 34-bis.
34.019. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
??Dopo l’articolo 34, è aggiunto il seguente:
Art. 34-bis.
(Video sorveglianza all’interno degli istituti penitenziari)
??1. Le immagini e i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari devono essere conservati nei server per almeno 60 giorni anche in assenza dell’apertura di una indagine penale o di una inchiesta amministrativa.
??2. Agli oneri per l’ammodernamento dei sistemi di videosorveglianza interni agli istituti penitenziari valutati in 1,5 milioni di euro per l’anno 2024, in 0,8 milioni di euro per l’anno 2025 e 0,6 milioni di euro per l’anno 2026 si provvede mediante riduzione di 1,5 milioni per il 2024, 0,8 milioni per il 2025 e 0,6 milioni per il 2026 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.
34.01001. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
??Dopo l’articolo 34, è aggiunto il seguente:
Art. 34-bis.
(Reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria)
??1. Per le esigenze di reclutamento di personale del Corpo di polizia penitenziaria ai fini delle esigenze di ulteriore potenziamento della pianta organica dell’Amministrazione penitenziaria, è indetto un concorso pubblico, per esame, per l’assunzione a tempo indeterminato di 500 unità. Con decreto del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento del medesimo concorso pubblico.
??2. A copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede nei limiti di 10 milioni per l’anno 2024 e 20 milioni a decorrere dall’anno 2025 mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, e nei limiti di ulteriori 10 milioni per l’anno 2024, e 20 milioni a decorrere dall’anno 2025 a valere sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
34.01002. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.
ART. 35.
(Modifiche all’articolo 2 della legge 22 giugno 2000, n. 193, in materia di attività lavorativa dei detenuti)
??Sostituire il comma 2 con il seguente:
??2. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 22 giugno 2000, n. 193, è incrementata di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
35.1. Mauri, Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
??Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di favorire ulteriormente l’attività lavorativa e il reinserimento sociale dei detenuti, a decorrere dal 1° gennaio 2025 le somme recuperate su disposizione della Corte dei conti a titolo di danno erariale a seguito di riparazioni per ingiuste detenzioni sono destinate interamente alla copertura dei benefici di cui al comma 1. Ai sensi di quanto previsto dal periodo precedente, la sentenza che accoglie la domanda di riparazione è trasmessa al Procuratore Generale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza in ordine alla sussistenza del danno erariale.».
35.1000. Enrico Costa.
(Votazione dell’articolo 35)
??Dopo l’articolo 35, aggiungere il seguente:
Art. 35-bis.
(Misure in materia di attività lavorativa dei detenuti)
??1. Alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche fra quelli ammessi al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un ulteriore credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto. Gli stessi sgravi si applicano alle imprese che svolgono attività di formazione nei confronti di detenuti o internati a condizione che al periodo di formazione segua l’immediata assunzione per un tempo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione per il quale l’impresa ha fruito dello sgravio.
35.01. Di Biase, Gianassi, Mauri, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
ART. 36.
(Modifica all’articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante)
??Sostituire il comma 2 con il seguente:
??2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.1. Boschi, Giachetti.
??Sostituire il comma 2 con il seguente:
??2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
36.1000. Boschi, Giachetti.
(Votazione dell’articolo 36)
ART. 37.
(Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di organizzazione del lavoro dei soggetti sottoposti al trattamento penitenziario)
??Al comma 1, sopprimere la lettera c).
37.4. Di Biase, Serracchiani, Gianassi, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
??Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , privi di rapporti sinallagmatici.
37.5. Di Biase, Gianassi, Serracchiani, Mauri, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
??Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
???f-bis) prevedere nell’ambito del percorso rieducativo del condannato, la predisposizione e la realizzazione di programmi di reinserimento sociale dei medesimi, da parte della direzione degli istituti, unitamente al consiglio di aiuto sociale, di cui all’articolo 76 della legge 26 luglio 1975, n. 354.
37.6. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, primo periodo sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37.
37.7. Boschi, Giachetti.
(Votazione dell’articolo 37)
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure di sostegno sociale per la prevenzione dei reati)
??1. Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente legge con misure di sostegno sociale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024 per la promozione della lettura e per il sostegno all’editoria libraria. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l’acquisto di libri, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della cultura.
??2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a euro 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, primo periodo sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
37.02. Bonafè, Mauri, Cuperlo, Fornaro, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
??1. Al fine di definire i contenziosi insorti e di semplificare le procedure per la copertura dei posti, è autorizzata l’assunzione degli allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l’assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito dal Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 29 gennaio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a Serie speciale – n. 40 del 31 gennaio 2020.
??2. L’Amministrazione della pubblica sicurezza procede alle predette assunzioni a valere sulle facoltà assunzionali previste per gli anni 2024 e 2025, in relazione alle cessazioni intervenute rispettivamente nell’anno 2023 e nell’anno 2024, e nei limiti dei relativi risparmi di spesa, determinati ai sensi dell’articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, limitatamente ai soggetti:
???a) risultati idonei alla relativa prova scritta d’esame e secondo l’ordine decrescente del voto in essa conseguito, purché abbiano ottenuto alla predetta prova scritta una votazione pari o superiore a quella minima prevista, ferme restando le riserve e le preferenze applicabili secondo la normativa vigente alla predetta procedura concorsuale;
???b) che risultino idonei all’esito degli accertamenti dell’efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali previsti dalla disciplina vigente.
??3. Gli interessati sono avviati a uno o più corsi di formazione di cui all’articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, secondo le disponibilità organizzative e logistiche degli istituti di istruzione dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
??4. Agli aspiranti così ammessi al corso di formazione sono riconosciuti l’anzianità giuridica dei soggetti destinatari della disposizione di cui all’articolo 11, comma 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e il trattamento economico dalla data di effettiva immissione in servizio.
??5. All’attuazione delle disposizioni del presente articolo provvede il Ministero dell’interno nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
37.03. Casu, Mauri.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Nuovi concorsi per magistrato ordinario)
??1. Il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
37.014. Serracchiani, Mauri, Di Biase, Bonafè, Gianassi, Fornaro, Cuperlo, Scarpa, Lacarra.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)
??1. A decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all’allegato 1 alla presente legge.
??2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell’anno 2025, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all’assunzione, nell’anno 2026, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l’anno 2024.
??3. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 19.963.706 per l’anno 2025, euro 40.598.316 per l’anno 2026, euro 49.787.156 per l’anno 2027, euro 49.787.156 per l’anno 2028, euro 58.140.356 per l’anno 2029, euro 64.655.102 per l’anno 2030, euro 64.709.128 per l’anno 2031, euro 67.028.976 per l’anno 2032, euro 67.222.298 per l’anno 2033 e a euro 69.542.148 annui a decorrere dall’anno 2034.
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
Allegato 1
(articolo 37-bis, comma 1)
«Tabella B
(articolo 1, comma 2)
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA | |
??A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione | 1 |
??B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione | 1 |
??C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: | |
??Presidente aggiunto della Corte di cassazione | 1 |
??Procuratore generale aggiunto presso la Corte di Cassazione | 1 |
??Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche | 1 |
??D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità | 65 |
??E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all’esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione | 442 |
??F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo | 1 |
??G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti | 52 |
??H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti | 53 |
??I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado | 314 |
??L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati | 10.221 |
??M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie | 200 |
??N. Magistrati ordinari in tirocinio | (numero pari a quello dei posti vacanti nell’organico) |
??TOTALE | 11.353 |
».
37.08. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario da inquadrare nell’area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia)
??1. Al fine di rafforzare l’attività e l’efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell’anno 2025, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l’assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell’area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.
??2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l’anno finanziario 2024.
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
37.010. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Modifiche al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale addetto all’ufficio per il processo)
??1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo l’articolo 16, è aggiunto il seguente:
«Art. 16-bis.
(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)
???1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell’articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti del contingente individuato ai sensi dell’articolo 11, comma 1, primo periodo e dell’articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica, con possibilità di scorrimento fra i distretti.
???2. Gli oneri derivanti dal comma 1 sono quantificati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2025.».
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
37.011. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
??1. Al fine di supportare l’azione di abbattimento dell’arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell’articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all’Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere a un contratto a tempo indeterminato presso l’amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all’esito della valutazione positiva dell’attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell’ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell’amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui al comma 5, articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui al comma 2-bis dell’articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
37.012. Gianassi, Mauri, Serracchiani, Di Biase, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Estensione mansioni Ufficio per il processo presso i Tribunali di sorveglianza)
??1. Nell’ambito delle risorse attualmente previste a legislazione vigente, gli addetti di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 151, possono essere impiegati a supporto della magistratura di sorveglianza al fine di coadiuvare l’attività dei magistrati.
??2. A tal fine l’attività dell’addetto all’Ufficio per il processo, nell’ambito del supporto al magistrato, deve essere finalizzata a:
???a) studio, approfondimento giurisprudenziale e dottrinale degli atti preparatori utili alla decisione in merito alla concessione di permessi, alla liberazione anticipata, alla remissione del debito, alle sospensioni e ai differimenti nell’esecuzione della pena, alle espulsioni di detenuti stranieri e delle prescrizioni relative alla libertà controllata, all’approvazione del programma di trattamento del detenuto, al supporto alla decisione sull’autorizzazione ai ricoveri ospedalieri e alle visite specialistiche, all’autorizzazione all’ingresso di persone estranee all’amministrazione penitenziaria, all’esecuzione delle misure alternative alla detenzione carceraria, al riesame della pericolosità sociale e alla conseguente applicazione, esecuzione e revoca, delle misure di sicurezza disposte dal tribunale ordinario, alle richieste di conversione o rateizzazione delle pene pecuniarie;
???b) studio dei fascicoli e preparazione dell’udienza;
???c) incrementare la capacità produttiva dell’ufficio, attraverso la valorizzazione e la messa a disposizione dei precedenti, attraverso l’organizzazione delle decisioni, in particolare di quelle aventi un rilevante grado di serialità, che tengano conto della priorità da assegnare a talune istanze provenienti dai soggetti detenuti, nonché attraverso la formazione di una banca dati dell’ufficio giudiziario di riferimento;
???d) fornire supporto al magistrato nell’accelerazione dei processi di innovazione tecnologica.
37.01000. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Norme per il personale medico specialistico e il personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale)
??1. Al personale medico specialistico e al personale sanitario che fornisce un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, svolge compiti di prevenzione, cura e riabilitazione a favore di soggetti affetti da problematiche psichiatriche in esecuzione penale, attraverso i competenti dipartimenti e servizi di salute mentale delle proprie aziende sanitarie, presso gli istituti penitenziari per adulti e nelle strutture minorili, presso le residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui alla legge 30 maggio 2014, n. 81, e presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari a euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
??2. Il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, definisce con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di attuazione di cui al comma 1.
??3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall’anno 2024.
??4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, comma 1, primo periodo sostituire le parole: e 36 con le seguenti: , 36 e 37-bis.
37.01001. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Indennità per il personale addetto agli Uffici di esecuzione penale esterna)
??1. Al personale del comparto Funzioni Centrali operanti nel DAP e nel DGMC impiegato presso gli Uffici di esecuzione penale esterna, tenuto conto dell’alto livello di professionalità e delle complessità operative delle attività svolte, strettamente legate al recupero delle persone condannate, è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione, pari a euro 250, a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
??2. Il Ministero della giustizia, previa acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza Stato, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge definisce le modalità di attuazione di cui al comma 1.
??3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 300 mila euro annui a decorrere dall’anno 2024.
??4. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01002. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Disposizioni per l’ampliamento della pianta organica del personale del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità)
??1. Al fine di garantire la piena operatività degli uffici territoriali del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, in ragione dell’aumento della popolazione carceraria dovuto alle disposizioni previste dal decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, la pianta organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 300 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 250 unità dell’Area III, posizione economica F1 e 50 unità dell’Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell’anno 2024, in deroga a quanto previsto dall’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
??2. Al comma 1 dell’articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, le parole: «triennio 2017-2019» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2024-2026» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «850 unità».
??3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
??4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede, a decorrere dall’anno 2024, mediante corrispondente incremento dell’aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l’esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, di cui alla Tabella A – Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o l’applicazione di un’aliquota ridotta –, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01003. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Incremento risorse per gli uffici e le strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova)
??1. Al fine di garantire la funzionalità e l’organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026.
??2. Ai maggiori oneri del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01005. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Assunzione di personale di polizia penitenziaria)
??1. Al fine di incrementare l’efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell’ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall’articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, l’assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2025, di 4.000 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
??2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata una spesa di 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
??3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01006. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Interventi relativi ai percorsi trattamentali e di reinserimento nella società dei condannati per particolari delitti)
??1. Ai fini dell’attuazione dell’articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, nonché anche al fine di contrastare fenomeni di recidiva e garantire una maggiore sicurezza nella società, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi trattamentali per il reinserimento nella società dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui all’articolo 13-bis, comma 1-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all’articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.
??2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01007. Ascari, D’Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Incremento delle risorse per l’edilizia penitenziaria)
??1. Al fine di garantire la sicurezza, il miglioramento della vivibilità, l’adeguamento funzionale all’interno degli istituti penitenziari di adulti e minori, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per la ristrutturazione e il miglioramento di padiglioni e spazi interni ed esterni delle strutture penitenziarie.
??2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall’intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell’evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell’anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall’accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all’adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l’azione di prevenzione, contrasto e recupero dell’evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall’anno 2024 un incremento di almeno 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all’evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell’anno 2023.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01008. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Promozione dell’attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili)
??1. Al fine di promuovere l’attività fisica e sportiva negli istituti penitenziari minorili, migliorare le condizioni di salute dei reclusi, prevenire l’insorgenza di patologie legate alla sedentarietà, nonché garantire una maggiore sicurezza degli istituti, facilitando il recupero sociale degli stessi attraverso la partecipazione diretta ad attività ad alto contenuto formativo dal punto di vista sociale, è autorizzata una spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.
??2. I relativi contributi sono erogati nel rispetto delle seguenti condizioni:
???a) gli istituti penitenziari minorili garantiscono il rispetto delle disposizioni enunciate dall’articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, dall’articolo 59 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nonché dall’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121;
???b) gli istituti penitenziari minorili possono prevedere e favorire la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni, pubbliche o private che, avendo concreto interesse nell’opera di risocializzazione dei detenuti, dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera;
???c) è fatto obbligo di ottenere una preventiva valutazione dell’idoneità fisica del detenuto alla pratica sportiva, agonistica o amatoriale, da parte del responsabile del servizio sanitario dell’istituto penitenziario o di un medico specialista in medicina dello sport allo scopo autorizzato, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa vigente per il rilascio del certificato d’idoneità alla pratica sportiva agonistica o amatoriale;
???d) è stipulata una apposita polizza assicurativa contro gli infortuni per i detenuti ritenuti idonei allo svolgimento delle attività sportive.
??3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’istruzione e del merito e il Ministro dell’economia e delle finanze, con propri decreti, stabilisce le modalità di riparto delle risorse tra gli istituti penitenziari nonché le modalità operative di cui al comma 2.
??4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 2 milioni a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01009. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Fondo per la realizzazione e la manutenzione di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari)
??1. Allo scopo di promuovere la salute e il benessere psico-fisico, garantire una maggiore sicurezza all’interno degli istituti, facilitando il recupero dei detenuti e minori e giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali in area penale esterna, attraverso lo sport quale strumento educativo e di prevenzione del disagio sociale e psicofisico, di sviluppo e di inclusione sociale, di recupero e di socializzazione, di integrazione dei gruppi a rischio di emarginazione e delle minoranze, presso il Ministro per lo sport e i giovani, è istituito un fondo per la realizzazione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, di impianti sportivi presso gli istituti penitenziari per adulti, gli istituti penali per minori e le comunità di accoglienza per minori, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
??2. Per la progettazione e la costruzione dei relativi impianti è competente il Dipartimento per lo Sport, realizzato da Sport e Salute in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e il Dipartimento di Giustizia Minorile e di Comunità.
??3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01010. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Rifinanziamento Fondo di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato al finanziamento di progetti volti al recupero e al reinserimento dei detenuti e dei condannati)
??1. Il fondo di cui all’articolo 1, comma 856, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato di euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, destinando specificatamente tali risorse all’assistenza ai detenuti, agli internati e alle persone sottoposte a misure alternative alla detenzione o soggette a sanzioni di comunità e alle loro famiglie, contenenti, in particolare, iniziative educative, culturali e ricreative. Ai maggiori oneri, pari a euro 2 milioni per gli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01011. Giuliano, D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minorenni e giovani adulti)
??1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all’accoglienza di minorenni e di giovani adulti, sottoposti a provvedimento penale dell’Autorità giudiziaria minorile, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
??Conseguentemente, all’articolo 38, primo comma, dopo la parola: 36 inserire la seguente: 37-bis.
37.01012. Cafiero De Raho, D’Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Misure per la protezione e l’assistenza di soggetti minorenni e degli adulti di riferimento nei contesti di criminalità organizzata – Progetto «Liberi di scegliere»)
??1. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un Fondo destinato al finanziamento di interventi a sostegno dei minorenni e di eventuali loro prossimi congiunti che si trovino in una condizione di grave, attuale e concreto pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con soggetti indagati, imputati o condannati per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, quando non ricorrano i presupposti per assumere lo status di collaboratore di giustizia, ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, o di testimone di giustizia, ai sensi della legge 21 febbraio 2018, n. 6.
??2. Sono destinatari degli interventi i soggetti minorenni che siano già interessati da provvedimenti di cui agli articoli 330 o 333 del codice civile ovvero già raggiunti da misure amministrative ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 26 del regio decreto n. 1404 del 1934, nonché i minorenni indagati, imputati o condannati per i reati di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale o comunque provenienti da nuclei familiari organici o affiliati o contigui alla criminalità organizzata del territorio e che abbiano manifestato la volontà di rifiutare il contesto criminale di provenienza.
??3. Sono altresì destinatari della misura i prossimi congiunti dei minorenni di cui al comma precedente, ancorché maggiorenni, nei casi in cui sia stata accertata dall’Autorità Giudiziaria la volontà di affrancarsi dal nucleo familiare di provenienza e dal contesto criminale in cui esso è inserito.
??4. Il Fondo, in particolare, è finalizzato a realizzare i seguenti interventi:
???a) fornire adeguato supporto pedagogico e psicologico diretto a conseguire una rivisitazione critica delle pregresse esperienze di vita, in modo da portare a compimento una piena cesura con modelli e stili di vita propri del contesto criminale di provenienza;
???b) fornire un servizio di orientamento volto a far emergere nel soggetto capacità, talenti, aspirazioni e progettualità alternative rispetto a quelle offerte dal contesto criminale di provenienza;
???c) ove il minorenne sia destinatario della misura unitamente a un proprio congiunto maggiorenne e sia necessario l’allontanamento dall’abitazione abituale, fornire una sistemazione abitativa autonoma alternativa, ove occorra anche in un comune diverso da quello di provenienza, e, in assenza di sostanze proprie e fintantoché non venga reperita un’occupazione, provvedere con assegno periodico a garantirne il sostentamento;
???d) promuovere percorsi di formazione, riqualificazione professionale e di inserimento o reinserimento lavorativo per i destinatari della misura che abbiano già assolto l’obbligo scolastico;
???e) assicurare l’istruzione obbligatoria ai destinatari della misura che, ancorché adulti, non abbiano assolto l’obbligo scolastico;
???f) ove occorra, garantire idonei presidi di sicurezza individuale a tutela dell’incolumità dei soggetti destinatari della misura.
??5. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, acquisita la manifestazione di volontà da parte del minore di recedere il legame con il contesto criminale di provenienza, propone al Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie l’applicazione degli interventi di protezione e assistenza di cui al comma precedente. Il Tribunale per i minorenni dispone in conformità.
??6. L’attuazione degli interventi di cui al comma 4 è demandata agli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (U.S.S.M.) che possono avvalersi per la realizzazione delle Aziende Sanitarie Locali, dei Servizi Sociali degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e universitarie del territorio, degli enti di formazione regionale, delle diocesi, nonché di associazioni di volontariato qualificate accreditate presso il Ministero della Giustizia, anche in forza di accordi di partenariato.
??7. Quando ritenga vi sia imminente e concreto rischio di ritorsioni che mettano in pericolo la vita del destinatario delle misure di protezione, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo, sentito il Procuratore della Repubblica della Direzione Distrettuale Antimafia del luogo ove il soggetto destinatario delle misure risieda unitamente al proprio nucleo familiare di origine, può proporre alla Commissione di cui al successivo comma 8, di disporre la temporanea assegnazione di nuove generalità al soggetto minorenne nonché al soggetto adulto congiunto che lo accompagni nel percorso di fuoriuscita dal contesto criminale e il contestuale trasferimento presso altra idonea località. La Commissione delibera entro 15 giorni il programma di protezione.
??8. Presso il Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunità del Ministero della giustizia è istituita una Commissione tecnica che valuta la sussistenza delle condizioni per l’applicazione delle misure di protezione di cui al comma precedente e ne coordina l’attuazione. Con decreto del Ministro della giustizia emesso, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell’interno, è stabilita la composizione della Commissione tecnica predetta, sono adottate le linee-guida per la predisposizione e l’attuazione delle misure di protezione nonché le indicazioni relative ai livelli di segretezza e sicurezza dell’attività della Commissione. Della Commissione Tecnica deve far parte almeno un rappresentante del Ministero dell’interno.
??9. Agli oneri derivanti dalle previsioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
37.01014. D’Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza.
??Dopo l’articolo 37, aggiungere il seguente:
Art. 37-bis.
(Modifica all’articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni in materia di tutela delle relazioni affettive intime delle persone detenute)
??1. All’articolo 28 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
???«Particolare cura è altresì dedicata a coltivare i rapporti affettivi. A tale fine i detenuti e gli internati hanno diritto a una visita al mese della durata minima di sei ore con le persone autorizzate ai colloqui. Le visite si svolgono in unità abitative appositamente attrezzate all’interno degli istituti penitenziari senza controlli visivi e auditivi».
??2. Al fine di garantire il diritto alle visite affettive di cui al precedente comma in tutti gli istituti penitenziari presenti nel territorio nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie al Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sulla base dei seguenti criteri:
???a) all’articolo 37:
????1) al comma 5, prevedere che per i detenuti con figli minori di quattordici anni i colloqui devono svolgersi in locali distinti, dotati preferibilmente di spazi all’aperto e con possibilità di attività ludiche e ricreative, a sostegno dell’infanzia e dell’accoglienza dei minori;
????2) al comma 8, sopprimere il secondo periodo;
????3) al comma 9, innalzare l’età della prole da dieci a quattordici anni e prevedere che i colloqui si svolgano in locali distinti, adeguatamente allestiti, preferibilmente con un’area verde attrezzata, dotati di spazi all’aperto, con possibilità di consumazione di un pasto;
????4) dopo il comma 13, prevedere che ferme restando le modalità previste dall’articolo 18, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, per le persone ammesse ai colloqui, sia consentito ai detenuti e agli internati effettuare una volta al mese, con priorità per le famiglie con i figli minori di quattordici anni, nei giorni festivi, un colloquio di durata non inferiore a tre ore, in locali appositi o all’aperto, per consumare un pasto o effettuare un’attività all’aperto con i propri figli e familiari;
???b) all’articolo 39:
????1) al comma 2, prevedere il riferimento alla corrispondenza telefonica quotidiana e sopprimere il riferimento a una volta alla settimana e il secondo periodo;
????2) al comma 6, innalzare la durata massima di ciascuna conversazione telefonica a venti minuti;
???c) all’articolo 61, comma 2, promuovere progetti interistituzionali e protocolli d’intesa volti alla creazione di «sportelli della famiglia» per il ripristino e il rinforzo delle funzioni genitoriali e il superamento delle situazioni di disagio familiare.
37.01015. Magi.
NON SEGNALATO
??Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
??1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
??Conseguentemente, all’articolo 38, sostituire le parole: e 36, con le seguenti: , 36 e 37,.
37.1000. Boschi, Giachetti.
ART. 38.
(Clausola di invarianza finanziaria)
??Sopprimerlo.
*38.1. Boschi, Giachetti.
??Sopprimerlo.
*38.2. Mauri, Gianassi, Di Biase, Serracchiani, Bonafè, Scarpa, Lacarra, Fornaro, Cuperlo.
(Si vota il mantenimento
dell’articolo 38)