(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 La legge è composta da 32 articoli raggruppati in 7 capi e si prefigge lo
scopo di garantire l’espletamento di un servizio pubblico permanente
rivolto alla collettività, inserito nella realtà regionale umbra
(Acs) Perugia, 10 settembre 2024 – Con 14 voti favorevoli (Lega, FdI, Fi,
Patto civico) e 7 astenuti (Pd, M5s, Gruppo misto) l’Assemblea legislativa
dell’Umbria ha approvato il disegno di legge predisposto dalla Giunta
regionale concernente la ‘Disciplina del sistema regionale di protezione
civile”. L’atto era stato illustrato e dibattuto in Aula già nella
precedente riunione dello scorso 31 luglio (https://urly.it/310xtt [1]), ma
non votato e rinviato alla seduta di oggi per mancanza del numero legale.
La legge è stata predisposta nel rispetto dei principi del Codice (Norma
nazionale concorrente), ed è articolato in 32 articoli raggruppati in 7 Capi
e si prefigge lo scopo di garantire l’espletamento di un servizio pubblico
permanente rivolto alla collettività, inserito nella realtà regionale
umbra.
Approvato dall’Aula (14 voti favorevoli e 6 astenuti) un ordine del giorno
predisposto dal gruppo di Fratelli d’Italia (Pace, Agabiti, Proietti
Trotti, Nicchi) che impegna la Giunta regionale ad adottare deliberazioni
entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge in merito alla
disciplina del funzionamento del Comitato consultivo regionale, ma anche
l’individuazione delle modalità di coordinamento trasversale della
struttura Prociv regionale con tutte le strutture regionali. Viene impegnato
l’Esecutivo anche per adottare entro centottanta giorni le procedure per
l’impiego del volontariato; definire le funzioni e i compiti dei
coordinamenti del volontariato organizzato; disciplinare i criteri e le
modalità di erogazione dei contributi al volontariato organizzato, le
caratteristiche delle convenzioni nonché il dimensionamento, le
caratteristiche e le procedure di attivazione della Colonna mobile regionale;
disciplinare la composizione ed il funzionamento, nonché la modalità di
nomina del Comitato regionale del volontariato Prociv.
Rispetto all’odg in questione, Fabio Paparelli (Pd) ha definito
“singolare la presentazione del documento poiché viene fatto alla vigilia
della scadenza della Legislatura, si tratta pertanto di una iniziativa del
tutto inutile ed inefficace, e quindi ci asterremo”.
Prima del voto sulla legge si sono susseguite alcune dichiarazioni:
Valerio Mancini (capogruppo Lega), dopo i ringraziamenti all’assessore
Melasecche, alle strutture amministrative e legislative della Giunta e
dell’Assemblea legislativa ha sottolineato che si tratta di “una legge
fortemente desiderata ed auspicata dal volontariato e dalle amministrazioni
locali, da tutte le istituzioni bisognose di un quadro normativo certo in cui
si possono individuare responsabilità e doveri”
Michele Bettarelli (Pd), ribadendo il voto di astensione del suo gruppo, come
già fatto nella precedente seduta, ha affermato che “la legge è stata
particolarmente rivista e migliorata in sede di Commissione grazie al
recepimento di proposte sostanziate dalle associazioni di riferimento. Ci
sono state tuttavia altre proposte non recepite o comunque non completamente.
Sostanzialmente è una buona legge che poteva però essere ottima”.
Elena Proietti Trotti (capogruppo FDI: “con questa legge facciamo un grande
passo avanti nell’ambito dell’organizzazione della protezione civile
regionale perché vengono messi nella migliore condizione di operare soggetti
di alta professionalità con ruoli specifici. Si tratta di un primo,
importante passo che dovrebbe portare anche alla valutazione di una scuola di
alta formazione di protezione civile”.
Thomas De Luca (M5S): “Anche in Commissione ho sollecitato due questioni:
la mancanza di rappresentatività di realtà territoriali operative in aree
interne e la mancanza nel testo di temi relativi alla informazione e
comunicazione alla cittadinanza rispetto a fenomeni estremi che potrebbero
mettere a repentaglio la pubblica incolumità. Nel territorio umbro ci sono
molte aree a rischio alluvioni o frane e chi ci vive non lo sa. La formazione
alla cittadinanza andava inserita in legge”.
Donatella Porzi (Misto): “Si tratta di una legge che dà lustro alla nostra
Protezione civile anche se ci aspettavamo una normativa più complessiva e
completa. La nostra organizzazione di Protezione civile ha sempre dato un
grande contributo alle emergenze regionali e non solo e spesso è stata presa
come esempio anche a livello extra regionale”.
SCHEDA DELLA LEGGE
L’atto legislativo è stato predisposto nel rispetto dei principi del
Codice (Norma nazionale concorrente), ed è articolato in 32 articoli
raggruppati in 7 Capi e si prefigge lo scopo di garantire l’espletamento di
un servizio pubblico permanente rivolto alla collettività, inserito nella
realtà regionale umbra.
Nel Capo I viene normata l’organizzazione e il funzionamento del sistema di
protezione civile sul territorio regionale con riferimento alla legislazione
nazionale prevedendo che i cittadini, le istituzioni e i corpi e le strutture
pubbliche e private ad ogni livello vengano impegnati e coinvolti nel
perseguimento degli obiettivi della salvaguardia dell’integrità fisica,
della vita dei beni, degli insediamenti e dell’ambiente dai danni o dal
pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o
derivanti dall’attività dell’uomo.
Il Capo II è organizzato in nove articoli, si occupa di individuare e
disciplinare le Attività di protezione civile, le componenti del Sistema
regionale di protezione civile, il Comitato Consultivo Regionale permanente
(CCR), il Comitato Operativo Regionale (COR), gli Ambiti territoriali e
organizzativi ottimali, introdotti dal Codice, il Piano di protezione civile
regionale, gli indirizzi per i piani di protezione civile ai diversi livelli
(provinciale, di Ambito ottimale e comunale).
Il Capo III, organizzato in due articoli si occupa, nel rispetto dei principi
individuati dal Codice, di articolare nel dettaglio l’organizzazione del
Sistema Regionale di protezione civile, partendo dalla definizione della
Struttura regionale di protezione civile per poi proseguire con
l’individuazione delle Strutture operative regionali.
Il Capo IV, suddiviso in quattro articoli, tratta specificatamente il rischio
incendi boschivi nelle distinte attività di previsione, prevenzione e lotta
attiva contro gli incendi boschivi. Tale rischio, inserito precedentemente
nella legge regionale 28/2001 (Testo unico regionale per le foreste) vien
inserito in questa nuova legge, in accordo con la Struttura regionale
attualmente competente in materia di incendi boschivi. Tutti gli oneri
economici relativi alle attività previste dal presente Capo, sono già
sostenuti dalla Regione in virtù delle normative previgenti.
Il Capo V, suddiviso in sei articoli, si occupa della gestione delle
emergenze di rilievo regionale e autorizza la partecipazione della Regione ad
interventi nazionali ed internazionali; introduce elementi innovativi di
riorganizzazione previsti dal Codice.
Il Capo VI si articola in quattro articoli, è dedicato ai temi della
partecipazione del volontariato organizzato alle attività del Sistema
regionale di protezione civile. Si provvede, inoltre, alla complessiva
disciplina volta alla promozione e al sostegno dell’azione del volontariato
organizzato operante nel settore della protezione civile assicurando
l’aggiornamento e la sistematizzazione delle disposizioni finalizzate a
promuoverne l’addestramento e la formazione, nonché a favorirne
l’integrazione in tutte le attività di protezione civile, andando ad
includere tutta la normativa regionale in materia.
Il Capo VI inoltre norma l’organizzazione, le modalità di partecipazione e
la composizione dei coordinamenti territoriali vista la definizione degli
ambiti territoriali. Si normano, infine, le modalità di partecipazione alla
colonna mobile regionale e la definizione del Comitato regionale del
volontariato di protezione civile quale organo consultivo della struttura
regionale competente in materia.
Il Capo VII raccoglie misure e strumenti organizzativi e finanziari volti
alla realizzazione delle attività di protezione civile. Il Codice disciplina
gli strumenti nazionali di finanziamento per l’esercizio delle funzioni di
protezione civile articolati nel Fondo nazionale di protezione civile, nel
Fondo per le emergenze nazionali e nel Fondo regionale di protezione civile.
Per quanto riguarda il finanziamento delle spese urgenti per le attività di
soccorso, superamento dell’emergenza, interventi urgenti, nonché per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli
eventi calamitosi, viene previsto nel limite delle risorse disponibili a
bilancio. Infine vengono richiamati gli aspetti organizzativi e in modo
particolare dell’orario di lavoro. Il presente Capo, inoltre, raccoglie le
abrogazioni delle precedenti norme regionali in materia. Viene istituito nel
bilancio regionale il Fondo regionale per le spese di funzionamento della
protezione civile, il Fondo regionale per prevenzione ed estinzione degli
incendi boschivi ed il Fondo regionale per le emergenze. Per il finanziamento
dei tre fondi le risorse già a disposizione in base alla normativa vigente
vengono integrate con quelle appositamente accantonate dal Bilancio di
previsione 2024-2026 nel Fondo speciale per far fronte agli oneri dipendenti
da provvedimenti legislativi in corso di approvazione pari a 500mila euro per
le spese correnti e 200mila euro per le spese in conto capitale. AS/
link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79090
[1] https://urly.it/310xtt
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