(AGENPARL) – mar 10 settembre 2024 A Porzi (misto) risponde l’assessore Agabiti: “la Regione,
compatibilmente con il perimetro delle competenze in materia, utilizza un
complesso di tutele allineate con il sistema giuridico vigente e improntate
ad effettività ed efficacia”
(Acs) Perugia, 10 settembre 2024 – Nella parte riservata al Question time
della seduta odierna dell’Assemblea legislativa, la consigliera Donatella
Porzi (Gruppo misto) ha interrogato l’assessore Paola Agabiti in merito
alla “Tutela della retribuzione minima salariale nei contratti di appalto
di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni della Regione Umbria”.
“La tutela della retribuzione minima – ha detto Porzi – è un diritto
riconosciuto in tutti gli Stati membri dell’Unione Europea che la
raggiungono anche tramite l’introduzione di un salario minimo o attraverso
la contrattazione collettiva. L’articolo 36 della Costituzione italiana
prevede che ‘Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa’”
Dopo aver spiegato e sottolineato, nell’illustrazione dell’atto, le varie
normative vigenti in materia e che “i contratti collettivi nazionali di
lavoro (CCNL) sono frutto del processo di negoziazione tra i lavoratori e i
loro rappresentanti e i datori di lavoro e le loro organizzazioni nel quale
si determinano le condizioni di lavoro, tra cui le retribuzioni, gli orari,
le ferie e le politiche in tema di salute e sicurezza”, Porzi ha chiesto
alla Giunta e quindi all’Assessore “se intende applicare e farsi
promotrice affinché, in tutte le procedure di gara per l’affidamento di
contratti di appalto di lavori, servizi e forniture e nelle concessioni della
regione Umbria venga indicato “in coerenza con quanto previsto all’art.
11 del Codice dei contratti pubblici, che al personale impiegato nei
contratti di lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e nelle
concessioni sia applicato il contratto collettivo maggiormente attinente
all’attività svolta stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali
comparativamente più rappresentative, salvo restando i trattamenti di
miglior favore; sia verificato che i contratti indicati nelle procedure di
gara prevedano un trattamento economico minimo inderogabile pari a nove euro
l’ora; sia verificato ai sensi dell’art. 11 del Codice dei contratti
pubblici, qualora gli operatori economici dichiarino in sede di offerta un
differente contratto collettivo da essi applicato, che tale diverso contratto
garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione
appaltante; il giudizio di equivalenza sia condotto sulla base dei 12
parametri tracciati dall’ANAC nella relazione illustrativa al Bando tipo n.
1/2023, elaborati sulla base delle indicazioni fornite dall’ispettorato
nazionale del lavoro con la circolare n. 2 del 28 luglio 2020.
L’Amministrazione regionale potrà ritenere sussistente l’equivalenza in
caso di scostamenti in numero massimo di due parametri, fermo restando che
l’Amministrazione regionale dovrà, prima di tutto, accertare che il
diverso contratto collettivo indicato dagli operatori economici in sede di
offerta preveda una retribuzione minima inderogabile pari a nove euro
l’ora; la verifica da effettuare dovrà vertere sulla equivalenza sia delle
tutele normative che delle tutele economiche dei diversi contratti
collettivi; siano organizzati incontri partecipativi con le organizzazioni
sindacali e con le Associazioni datoriali al fine di verificare come
raggiungere l’obiettivo per l’Amministrazione regionale che tutti i
contratti in essere prevedano un trattamento economico minimo inderogabile
pari a nove euro l’ora”.
L’assessore Agabiti ha risposto che: “La Regione, in applicazione
dell’art. 11 del Codice dei contratti pubblici, in tutte le procedure di
gara, di qualunque importo, di servizi e forniture ed anche delle procedure
per l’affidamento di concessioni, prescrive condizioni di partecipazione
che obbligano gli operatori economici ad applicare i contratti collettivi
nazionali di lavoro nel settore interessato, oltre a ciò, nei bandi e negli
inviti, la Regione individua il contratto collettivo applicabile al personale
dipendente impiegato nell’appalto o nella concessione. Gli operatori
economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto
collettivo purché garantisca trattamenti economici giuridici equipollenti.
L’osservanza dell’obbligo è verificata in sede di gara ed in corso di
esecuzione dell’appalto sia nei confronti del contraente principale, sia
nei casi subappalto. Qualora l’operatore economico un contratto collettivo
nazionale diverso il giudizio di equipollenza delle tutele è condotto sulla
base dei parametri tratti dalle indicazioni normative, da pareri di autorità
competenti e da prassi codificate da enti di settore. La previsione di
parametri ulteriori, non desumibili dal sistema giuridico da parte di organi
di governo regionali a cui la legge non conferisce tale potere, si pone in
contrasto con l’assetto costituzionale delle competenze. La materia
relativa alle condizioni di lavoro e regolamentazione del rapporto di lavoro
rientra nell’esclusiva potestà legislativa statale. In tema di tutela dei
lavoratori va evidenziato che negli appalti con prevalenza di manodopera
(lavori o servizi) la stazione appaltante è tenuta a determinare i costi
della manodopera sulla base delle specifiche tabelle ministeriali che
contengono l’indicazione del trattamento medio di settore riferito agli
ambiti territoriali interessati e quindi l’indicazione del salario medio
orario del personale, per operai e impiegati. La coerenza dell’offerta
dell’Operatore economico con tali valori è assicurata dalla Stazione
appaltante attraverso la specifica procedura di controllo della congruità
dei costi della manodopera dichiarati nell’offerta e, quindi, del rispetto
dei contratti collettivi nazionali e del salario minimo ivi garantito. In
definitiva, le disposizioni del Codice degli appalti e delle concessioni, in
particolare l’attuale D.Lgs. 36/2023, contengono una fitta rete di norme di
tutela economica, giuridica e sociale dei lavoratori, dal momento della
partecipazione alla gara fino alla completa esecuzione del contratto, di cui
la Stazione appaltante è tenuta ad assicurare il rispetto, pena
l’illegittimità dell’azione amministrativa. Tali disposizioni, in linea
anche con l’ordinamento europeo, e con le norme PNRR, tutelano a tutto
tondo il lavoro, anche per tutti gli ambiti connessi con la parità di
genere, l’inclusione e la cura delle categorie più a rischio o disagio.
Oltre a ciò, la Regione con proprie disposizioni nell’ambito dei lavori
pubblici (l.r. 3/2010), ha introdotto norme di tutela, che ribadiscono, alla
stregua del Codice, la preferenza per appalti aggiudicati con criteri che
valorizzano la qualità e non solo il prezzo, e altresì promuovono
l’impiego nell’esecuzione dell’appalto di dipendenti a tempo
indeterminato. Si tratta di istituti di tutela effettiva, vincoli
inderogabili la cui applicazione è sostenuta da un sistema di norme, che
mirano a raggiungere un risultato concreto in termini di tutela del
lavoratore, non eludibili né dall’Amministrazione, né dagli Operatori
economici, supportati da efficaci strumenti giuridici di monitoraggio e
sanzionatori a garanzia della concreta ed effettiva applicazione. In questo
panorama dunque, l’amministrazione regionale, compatibilmente con il
perimetro delle competenze in materia, utilizza un complesso di tutele
allineate con il sistema giuridico vigente e improntate ad effettività ed
efficacia. Ovviamente la Regione rimane senz’altro disponibile ad ogni
incontro che sia utile in un’ottica di piena tutela del lavoratore”.
Nella replica, Porzi ha sottolineato che “Con questa mia interrogazione
chiedevo maggiore coraggio e non mi convince il fatto che nei bandi non si
possono aggiungere vincoli per la sicurezza del lavoratore e per la qualità
del lavoro. Su tutto questo è necessario alzare l’attenzione
nell’interesse della comunità”. AS
link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79081
Trending
- German giants clinch the Longines League of Nations™ crown
- Russian Offensive Campaign Assessment, October 6, 2024
- mostra pittorica di Matteo Pietro Gallo
- ROMA: GUALTIERI, I MIGLIORI AUGURI A MONS REINA, NUOVO VICARIO PER LA DIOCESI DI ROMA. NOSTRA COLLABORAZIONE SARÀ FONDAMENTALE PER UNA CITTÀ MIGLIORE
- Minister Jones and Tibollo to Hold a Press Conference
- PALESTINA, BARBERA (PRC): ” GLI INCIDENTI PROVOCATI DALL’OTTUSITÀ DEL GOVERNO MELONI”
- (ARC) 7 Ottobre: Rosolen, un anno fa messi in discussione valori Occidente
- SPETTACOLO DI FLAMENCO AL GIACOMETTI CON LA PAERTECIPAZIONE DI JOSE’ GRECO
- Comunicato stampa. ATAC, metro A Spagna: eliminate infiltrazioni da atrio e mezzanino
- #Domenicalmuseo, i numeri dei visitatori del 6 ottobre 2024