
(AGENPARL) – gio 11 aprile 2024 Avv. Francesco Minutillo
GIUDICE
PRELIMINARI
PRESSO
INDAGINI
TRIBUNALE
MODENA
Procedimento n. OMISSIS RG notizie di reato;
P.M. DOTT. GIUSEPPE AMARA;
Procedimento penale a carico di
Mons. Erio Castellucci,
Don Carlo Bellini
Cristina Muccioli
Andrea Saltini
OPPOSIZIONE
FORMULATA
NOTIFICATA
RICHIESTA
PRIMO
ARCHIVIAZIONE
22/03/2024
ESPONENTE
25/03/2024.
Lo scrivente Avv. Francesco Minutillo, difensore, per
nomina
versata
atti,
delle
persone
offese
OMISSIS + ALTRI, dichiara di proporre opposizione alla
richiesta di archiviazione sopra emarginata per tutti i
seguenti e sottoindicati
MOTIVI
IN RITO
TOTALE ASSENZA DI ATTIVITA’ DI INDAGINE E CONSEGUENTE
ERRONEA E/O PARZIALE RICOSTRUZIONE E DESCRIZIONE DEI
FATTI
PARTE
DELLA
PROCURA
DELLA
REPUBBLICA
MODENA.
Innanzi di procedere alla esposizione e disamina delle
precipue ragioni che depongono nel senso di avanzare e
insistere
prosecuzione
procedimento
Avv. Francesco Minutillo
penale, a carico degli indagati sopra nominati, questa
difesa sente l’obbligo, quanto la necessità, dettati da
impulsi che trascendano il mero tuziorismo difensivo,
di evidenziare e rimarcare come l’attività di indagine,
così
coltivata
dalla
pubblica
accusa,
possa
difficilmente definirsi soddisfacente quanto a tenace e
puntiglioso
esercizio
accertamento
della
piena
veridicità dello stato delle cose.
A tanto si giunge talché non v’è chi non veda come gli
interrogativi
degli
indagati,
ordine
così
penale
formulati
responsabilità
numerosi
soggetti esponenti, abbiano trovato iniziale, quanto
insufficiente,
apprezzamento
tramite
unicamente
della semplice trasposizione in sede di richiesta di
archiviazione del contenuto di quanto riferito dagli
stessi esponenti in sede di sottoscrizione dell’atto
impulsivo.
altri
termini
parte
Procura
pedissequamente richiamato il contenuto dell’atto di
riferimento della notitia criminis, ed in ispecie degli
estremi dei fatti (l’apertura di una mostra organizzata
e promossa dalla Diocesi di Carpi, con esposizione di
immagini
blasfeme
opera
dell’artista
Saltini),
dall’altra la stessa Procura ha totalmente omesso ogni
e qualsiasi attività di indagine e di approfondimento
e/o di esame istruttorio per poi così, supinamente (e
senza alcuna verifica), concludere per l’infondatezza
della ipotesi di reato.
Il punto si rivela talmente clamoroso al punto che
fascicolo
contenuti
unicamente
originali degli esposti depositati presso l’autorità
giudiziaria
richiesta
sottoscritta dal PM.
archiviazione
Avv. Francesco Minutillo
Null’altro:
relazione,
nessun
immagine,
documento
fotografia,
acquisito,
alcun
nessuna
verbale
sommarie informazioni.
Nulla.
In altri termini è accaduto che, dopo appena pochi
giorni
(ovvero
esposti,
dunque
senza
senza
segnalati,
quasi
ore!)
neppure
neppure
poche
Procura
dalla
aprire
essere
riflesso
ricezione
dovute
conoscenza
immediatamente
pavloviano,
degli
indagini
fatti
deliberato,
l’archiviazione
dell’ipotesi stessa.
Non v’è stato, o almeno così sembra a chi scrive,
alcuno sforzo di indagine in relazione ai fatti che
venivano tratteggiati dalle odierne persone offese che,
nella consapevolezza, quanto nella conoscenza, delle
risposte giurisprudenziali fornite in subiecta materia
dalla costante giurisprudenza, si sentivano in obbligo
di procedere al deposito di idoneo atto a carico di
Mons. Erio Castellucci e dei suoi collaboratori, non
potendo accettare, le medesime, la realizzata (e, come
tale, sempre contestata) condotta di disprezzo gratuito
in odio a N. S. Gesù Cristo nonché alla Vergine Maria
mediante le opere esposte nella Chiesa consacrata di
Sant’Ignazio di Carpi.
RILIEVI IN DIRITTO
RISPETTO
SENTIMENTO
RELIGIOSO
QUALE
VALORE
COSTITUZIONALE
LE SENTENZE DELLA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO,
DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DELLA CASSAZIONE IN TEMA
DI ART. 403 CP
ALLACCIAMENTI AL CASO DI SPECIE: FONDATEZZA GIURIDCA
DELL’IPOTESI CRIMINOSA
Avv. Francesco Minutillo
Si deve necessariamente e primariamente riferire come
l’ipotesi di reato di cui all’art. 403 CP -oggetto
degli esposti – risponda alla necessità di tutelare
valori di rango primario e costituzionale, dunque ben
lungi
dalla
sprezzante
valutazione
considerazione
superficiale
quasi
Procura
della
Repubblica ha manifestato nel proprio atto di richiesta
di archiviazione.
Sul punto sono state emesse, financo recentissimamente,
varie e differenti pronunzie provenienti dai massimi
organi giudiziari, anche transazionali, che permettono,
questa
sede,
definire
esattezza
contorni sia i criteri con cui valutare i rapporti tra
la libertà di pensiero ed il rispetto al sentimento
religioso.
In primo luogo si compie riferimento alla Corte europea
diritti
dell’uomo
15/09/2022,
nella
sentenza n. 8257 ha sottolineato che, come riconosciuto
all’art. 10, paragrafo 2, l’esercizio della libertà di
espressione
comporta
doveri
responsabilità
queste, anche quella di garantire il godimento pacifico
della libertà di religione garantita dall’art. 9 della
Convenzione e, dunque, il dovere di evitare, per quanto
possibile,
espressioni
gratuitamente
offensive
quanto sia oggetto di venerazione per altri (C. edu, 30
gennaio
2018,
Sekmadienis
Lituania,
69317/14, § 74.).
Secondo la Corte Edu, coloro che scelgono di esercitare
la libertà di manifestare la propria religione ai sensi
dell’art. 9 della Convenzione, indipendentemente dal
fatto che lo facciano come membri di una maggioranza
religiosa o di una minoranza, non possono, tuttavia,
aspettarsi
essere
esenti
critiche;
devono,
dunque, tollerare e accettare la negazione da parte di
Avv. Francesco Minutillo
altri
delle
credenze
religiose
anche
propagazione da parte di altri di dottrine ostili alla
loro fede (C. edu, 20 settembre 1994, Otto-PremingerInstitut v. Austria, n. 13470/87).
Tuttavia, quando tali espressioni esorbitino i limiti
dell’esercizio
diritto
critica
siano
suscettibili di incitare l’intolleranza religiosa, ad
esempio
attacco
improprio
addirittura
abusivo su un oggetto di venerazione religiosa, uno
Stato può legittimamente considerarle incompatibili con
il rispetto della libertà di pensiero, di coscienza e
religione e adottare misure restrittive proporzionate
dicembre
2019,
Tagiyev
Huseynov
Azerbaijan, n. 13274/08, § 37; Corte EDU, 20 settembre
1994, Otto-Preminger-Institut v. Austria, n. 13470/87,
§ 47; C. edu, 13 settembre 2005, I?.A. v. Turchia, n.
42571/98, § 29.).
Presentare
oggetti
culto
religioso
provocatorio, tale da ferire i sentimenti dei fedeli di
quella religione, potrebbe, inoltre, essere concepito
come una violazione dolosa dello spirito di tolleranza,
che è una delle basi di una società democratica (C.
edu, 25 ottobre 2018, E.S. v. Austria, n. 38450/12, §
53.).
Le espressioni che cercano di diffondere, incitare o
giustificare l’odio basato sull’intolleranza religiosa
godono,
infatti,
della
protezione
prevista
dall’articolo 10 della Convenzione (C. edu, 4 dicembre
2003, Gündüz v. Turchia, n. 35071/97, § 51.).
Uno Stato può quindi legittimamente ritenere necessario
adottare
misure
volte
reprimere
talune
forme
condotta, quali la comunicazione di informazioni e idee
giudicate incompatibili con il rispetto della libertà
di pensiero, di coscienza e di religione degli altri
Avv. Francesco Minutillo
(C. edu, 25 ottobre 2018, E.S. v. Austria, n. 38450/12,
§ 45.)
Nell’ordinamento italiano i rapporti tra le condotte di
vilipendio1 e la libertà di manifestazione del pensiero
stati
autorevolmente
delineati
dalla
Corte
costituzionale nella sentenza n. 188 del 19752, che ha
dichiarato
fondate
questioni
legittimità
costituzionale dei reati di offesa alla religione dello
Stato mediante vilipendio di persone e del reato di
turbamento delle funzioni religiose del culto cattolico
artt.
codice
penale,
sollevate in riferimento all’art. 3 Cost. e della prima
di queste due disposizioni anche in riferimento agli
artt.
Cost.
La Corte costituzionale ha, infatti, rilevato che “il
sentimento
religioso,
quale
nell’intimo
della
coscienza individuale e si estende anche a gruppi più o
meno numerosi di persone legate tra loro dal vincolo
della professione di una fede comune, è da considerare
tra i beni costituzionalmente rilevanti, come risulta
coordinando
artt.
Cost.,
F. Basile, I delitti contro il sentimento religioso: tra
incriminazione
dell’opinione
tutela
della
libertà
manifestazione del pensiero, in MediaLaws, 2018, 2, p. 1; F.
Giunta, Verso un rinnovato romanticismo penale? I reati in materia
di religione e il problema della tutela dei sentimenti, in Studi
in onore di Mario Romano, III, 2011, p. 1539; G. Flora, La tutela
del “fatto religioso” tra codice Rocco e Costituzione, in
Criminalia, 2008, p. 97; M. Romano, Principio di laicità dello
Stato, religioni, norme penali, in Riv. it. dir. e proc. pen.,
2007, p. 493; F. Sgubbi, Religione e diritto penale nella
giurisprudenza della Corte costituzionale, in G. Vassalli, Diritto
penale e giurisprudenza costituzionale, 2006, p. 205.
C. cost., 22 giugno 1975, n. 188. La sentenza è stata commentata
A.Albisetti,
Vilipendio
della
religione
libertà
manifestazione del pensiero, in Il dir. eccl., 1975, II, 283; S.
Berlingò, Libertà di “religione” e “diritto” di vilipendio, in Il
dir. eccl., 1975, I, p. 188; F. Onida, Vilipendio della religione
e libertà di manifestazione del pensiero, in Giur. cost., 1975, p.
3160; P. Siracusano, Art. 403 c.p. e tutela penale del sentimento
religioso, in Il dir. eccl., 1975, II, p. 292.
Avv. Francesco Minutillo
indirettamente
confermato
anche
primo
comma
dell’art. 3 e dall’art. 20”.
Perciò il vilipendio di una religione come nell’ipotesi
dell’art.
l’ambito
c.p.,
legittimamente
operatività
dell’art.
limitare
sempre
beninteso, la figura della condotta vilipendiosa sia
circoscritta entro i giusti confini, segnati, per un
verso,
dallo
parola
stesso
significato
“tenere
etimologico
vile”,
della
quindi
additare al pubblico disprezzo o dileggio), e per altro
verso, dalla esigenza – cui sopra si è accennato – di
rendere compatibile la tutela penale accordata al bene
protetto dalla norma in questione con la più ampia
libertà
manifestazione
proprio
pensiero
materia religiosa, con specifico riferimento alla quale
non a caso l’art. 19 anticipa, in termini quanto mai
espliciti, il più generale principio dell’art. 21. È
evidente,
esempio,
tacer
d’altro,
sussisterebbe quella libertà di far “propaganda” per
una religione, come espressamente prevede e consente
l’art. 19, se chi di tale diritto si avvale non potesse
altrettanto liberamente dimostrarne la superiorità nei
confronti
altre,
queste
ultime
criticando
presupposti o i dogmi.
vilipendio,
dunque,
discussione
scientifico
confonde
religiosi,
livello
così
divulgativo,
livello
critica e la confutazione pur se vivacemente polemica;
l’espressione
concezione
radicale
richiamantesi
dissenso
valori
religiosi
trascendenti, in nome di ideologie immanentistiche o
positivistiche od altre che siano.
“Sono,
invece,
vilipendio,
pertanto
esclusi
dalla
garanzia dell’art. 21 (e dell’art. 19), la contumelia,
Avv. Francesco Minutillo
lo scherno, l’offesa, per dir così, fine a sé stessa,
che costituisce ad un tempo ingiuria al credente (e
perciò lesione della sua personalità) e oltraggio ai
valori
etici
fenomeno
Sebbene
religioso,
l’oggetto
sostanzia
oggettivamente
essenziale
alimenta
riguardato».
molte
disposizioni
della Convenzione sia quello di proteggere l’individuo
ingerenze
pubbliche,
arbitrarie
Corte
parte
delle
Özgür
autorità
Gündem
Turchia, n. 23144/93, § 42.) afferma che gli Stati
hanno l’obbligo positivo ai sensi dell’art. 9 della
Convenzione di assicurare la coesistenza pacifica di
tutte le religioni e di quelle non appartenenti a un
gruppo religioso assicurando la tolleranza reciproca3.
Tali obblighi possono richiedere l’adozione di misure
volte
garantire
rispetto
della
libertà
religione anche nei rapporti tra individui (C. edu, 3
febbraio 2011, Siebenhaar c. Germania, n. 18136/02, §
Sebbene
linea
demarcazione
obblighi
positivi e negativi dello Stato ai sensi dell’art. 9
non si presti a una definizione precisa, i principi
applicabili sono tuttavia comparabili.
In particolare, in entrambi i casi, occorre tener conto
del giusto equilibrio da raggiungere tra l’interesse
generale e gli interessi del singolo, con lo Stato che
gode in ogni caso di un margine di discrezionalità4.
Corte
muovendo
principi,
ammette,
dunque, il ricorso al diritto penale solo a fronte di
C. edu, E.S. c. Austria, no. 38450/12, § 44, 25 ottobre 2018; v.
anche Leyla ?ahin c. Turchia [GC], n. 44774/98, §§ 107-08, CEDU
2005XI, e S.A.S. c. Francia [GC], n. 43835/11, §§ 123-28, CEDU
2014)
4 C. edu, 10 aprile 2007, Evans c. Regno Unito [GC], n. 6339/05;
C. edu, 9 settembre 1989, Rommelfanger c. Germania, n. 12242/86;
C. edu, 29 febbraio 2000, Fuentes Bobo c. Spagna, n. 39293/98, §
Avv. Francesco Minutillo
espressioni
idonee
suscitare
indignazione
giustificata, tali da incitare all’odio o a turbare in
altro modo la pace religiosa e la tolleranza nello
Stato di riferimento e mediante sanzioni proporzionate.
*°*°*
Venendo ad un esame della giurisprudenza nazionale non
può non rilevarsi come il criterio di valutazione delle
condotte di cui all’art. 403 CP siano del tutto in
linea con la severità ed il rigore già manifestati
dalla Corte Edu.
In particolare.
Per Cassazione penale sez. III – 28/09/2016, n.
1952 “La condotta di vilipendio certamente si connota
entro
confini
etimologico
additare
segnati
della
dallo
parola
pubblico
stesso
(“tenere
disprezzo
significato
vile”,
dileggio,
ossia
ovvero
svilire), per cui è ben vero che il vilipendio alla
religione
essere
confuso
discussione, scientifica o meno, sui temi religiosi, nè
con la critica, o con l’espressione di dissenso dai
valori religiosi per l’adesione ad ideologie atee o di
altra natura, ovvero con la confutazione, anche con
toni “accesi”, dei dogmi della fede (in tal senso cfr.
Sez.3,
10535/2009
dell’11/12/2008
Donvito,
243084). Del resto anche recentemente (cfr. Sez.3, n.
41044
07/04/2015,
Battaglia,
264932)
questa
Corte ha ribadito che “in materia religiosa, la critica
è lecita quando sulla base di dati o di rilievi già in
precedenza
raccolti
enunciati
traduca
nella
espressione motivata e consapevole di un apprezzamento
diverso e talora antitetico, risultante da una indagine
condotta, con serenità di metodo, da persona fornita
delle necessarie attitudini e di adeguata preparazione,
Avv. Francesco Minutillo
mentre trasmoda in vilipendio quando – attraverso un
giudizio sommario e gratuito manifesti un atteggiamento
disprezzo
verso
religione
cattolica,
disconoscendo alla istituzione e alle sue essenziali
componenti (dogmi e riti) le ragioni di valore e di
pregio ad essa riconosciute dalla comunità, e diventi
una mera offesa fine a se stessa. (Nella fattispecie,
la S.C. ha ritenuto corretta la valutazione del giudice
di merito che aveva ravvisato il reato di cui all’art.
403 cod. pen. nella condotta di imputato il quale aveva
realizzato ed esposto nel centro di Milano un trittico
raffigurante il Papa ed il suo segretario personale
accostati ad un pene con testicoli con la didascalia
“(OMISSIS)”).
Nel merito la Corte esponeva quanto segue
Risultano quindi pretestuose argomentazioni difensive,
pertanto
vorrebbero
manifestamente
assumere
infondate,
frase
quelle
riportata
cartellone predisposto dai ricorrenti, all’angolo del
sagrato della chiesa – frase certamente oltraggiosa nei
confronti del pontefice, oltre che certamente idonea a
vilipendere il suo ruolo e la religione cattolica che
tale ruolo riconosce – la “dignità” di critica, seppure
“accesa” alla sola persona fisica del
Pontefice, con esclusione di ogni offesa alla religione
cattolica,
ancor
sentimento
religioso.
Infatti non solo il contenuto del cartellone, le azioni
intraprese sullo stesso (il lancio di freccette), il
luogo
flash-mob
stato
organizzato
risultano oggettivamente, e senza equivoci, idonei e
volti
“svilire”
ferire
sentimento
religioso
cattolico, ma è proprio nei motivi di ricorso, laddove
i ricorrenti hanno adombrato le ragioni di tale loro
contestazione (per le posizioni assunte dal Papa nei
Avv. Francesco Minutillo
confronti dei gay ed altre), che emerge, con vivida
chiarezza, che l’attacco violento e volgare al papa era
rivolto
cattolica,
stesso
quindi
quanto
quanto
della
Chiesa
contenuto
delle
dichiarazioni e dei messaggi del Papa, era in grado di
orientare
fedeli
raggiungere
sentimento
religioso degli stessi.
Nel caso di specie, come argomentato con motivazione
giuridicamente
ineccepibile
accertato
corso
appello,
palesata
condotta
offesa
coerente
giudizio
ascritta
obiettivamente
religioso,
dalla
quanto
Corte
ricorrenti
offensiva
realizzata
sentimento
mediante
pesanti
contumelie ed inequivoca istigazione alla derisione del
pontefice,
risultando
perciò
integrato
reato
vilipendio.
specie
avvenuto
qualcosa
molto
simile (ed anzi forse meno grave visto che ad essere
insultato in quella occasione era il Pontefice e non il
Cristo) a quanto contestato nella Chiesa di Carpi.
Nel procedimento di cui sopra il colpevole risponde al
di Xante
Battaglia –
artista
Gioia
Tauro,
classe 1943, docente di Pittura all’Accademia di Brera
– che nel 2007 aveva sfornato l’opera dello scandalo:
ritratto
Gaenswein,
separati
Benedetto
XVI e
giovane
dall’immagine
padre Georg
aitante
segretario,
gigantesco
fallo
erezione.
Ciò che quivi interessa è esaminare la metodologia di
spiegazione che in quel caso l’artista forniva alla sua
opera,
ovvero
descrizione
l’indicazione
interpretativa delle immagini raffigurate in modo da
giustificare l’oscenità rappresentata.
Avv. Francesco Minutillo
Trattasi di condotta (peraltro respinta e rifiutata dai
magistrati
assimilabile
archiviazione
proprio
merito
però
cassazione)
specie:
procura
interpretativa
nella
meglio
alternativa
esattamente
richiesta
inteso
valorizzare
definita)
delle
opere
visione
luogo
limitarsi all’esame diretto delle stesse e soprattutto
alle reazioni di offesa registrate dai fedeli.
Evvene, nel caso milanese, secondo Battaglia l’opera
trattavasi di un messaggio di denuncia “nei confronti
dell’omosessualità delle gerarchie ecclesiastiche e non
l’allusione a sussistenti rapporti interpersonali di
natura
castità”
consentita
dunque
verso
fatto
realizzava
esclusivamente la libertà di pensiero e la libertà di
critica.
Secondo
giustizia,
invece,
trattò
proprio
offesa gratuita e mirata, in odio alla sensibilità dei
fedeli. Da qui la condanna. L’opera, cioè “intendeva
chiaramente
riferirsi
omosessuale e
interpretabile
a rapporti
sessuali
costituiva
termini
natura
un’espressione
artistici,
vorrebbe
l’appellante, ma anzi, per le obiettive caratteristiche
delle
riproduzioni,
indecorosa
offensiva
nell’accezione dell’uomo medio”.
Queste
motivazioni
“contumelia”
finali,
“scherno”.
tanto
parla
allusioni
esplicite5.
https://www.artribune.com/tribnews/2015/10/xante-
battaglia-condannato-in-via-definitiva-per-vilipendioalla-religione-cattolica-la-colpa-aver-accostato-paparatzinger-a-un-mega-fallo-in-erezione/
Avv. Francesco Minutillo
E ancora: Cassazione penale sez. III – 11/12/2008, n.
10535.
ordinanza
ottobre
giudice
indagini preliminari del tribunale di Catania respinse
richiesta
preventivo
dell’Aduc
alcune
pagine
revoca
sequestro
proprietà
all’art. 403 c.p..
Per la Corte “esattamente il tribunale del riesame ha
ritenuto che per la configurabilità del reato di cui
all’art. 403 c.p. non occorre che le espressioni di
vilipendio
debbano
determinati,
essere
essere
potendo
invece,
genericamente
generalità
sentimento
pubbliche
offese
verso
fedeli
nella
norma
riferite
fedeli.
religioso
rivolte
invero
specie,
indistinta
protegge
sanzionando
stesso
attuate
mediante
vilipendio dei fedeli di una confessione religiosa o
dei suoi ministri.
Opportunamente,
ricordato
invero,
sent.n.
costituzionale,
religioso,
quale
l’ordinanza
quale
impugnata
affermò
nell’intimo
della
Corte
sentimento
della
coscienza
individuale e si estende anche a gruppi più o meno
numerosi di persone legate tra loro dal vincolo della
professione di una fede comune, è da considerare tra i
costituzionalmente
coordinando
indirettamente
artt.
confermato
rilevanti,
anche
risulta
Cost.,
dall’art.
Cost.,
comma 1 e dall’art. 20 Cost..
Perciò il vilipendio di una religione, tanto più se
posto in essere attraverso il vilipendio di coloro che
la professano o di un ministro del culto rispettivo,
nell’ipotesi
dell’art.
c.p.,
Avv. Francesco Minutillo
interessa,
legittimamente
limitare
l’ambito
operatività dell’art. 21 Cost.: sempre che, beninteso,
la figura della condotta vilipendiosa sia circoscritta
entro i giusti confini, segnati, per un verso, dallo
stesso significato etimologico della parola (che vuoi
dire “tenere a vile”, e quindi additare al pubblico
disprezzo
esigenza
dileggio),
rendere
altro
compatibile
verso,
dalla
tutela
penale
accordata al bene protetto dalla norma in questione con
ampia
libertà
manifestazione
proprio
pensiero in materia religiosa, e che “il vilipendio,
dunque, non si confonde nè con la discussione su temi
religiosi, così a livello scientifico come a livello
divulgativo, nè con la critica e la confutazione pur se
vivacemente polemica; nè con l’espressione di radicale
dissenso
religiosi
concezione
trascendenti,
richiamantesi
valori
ideologie
immanentistiche o positivistiche od altre che siano.
Sono,
invece,
vilipendio,
pertanto
esclusi
dalla
garanzia dell’art. 21 Cost. (e dell’art. 19 Cost.), la
contumelia, lo scherno, l’offesa, per dir così, fine a
sè stessa, che costituisce ad un tempo ingiuria al
credente (e perciò lesione della sua personalità) e
oltraggio
alimenta
valori
etici
fenomeno
religioso,
sostanzia
oggettivamente
riguardato”.
D’altra parte, anche la recente sent. n. 168 del 2005
dichiarato
l’illegittimità
costituzionale
dell’art. 403 c.p. nella parte in cui prevede, per le
offese alla religione cattolica mediante vilipendio di
chi la professa o di un ministro del culto, la pena
della reclusione rispettivamente fino a due anni e da
uno a tre anni, anzichè la pena diminuita stabilita
dall’art. 406 c.p.) ha fatto espresso riferimento alle
Avv. Francesco Minutillo
“esigenze
costituzionali
eguale
protezione
sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione
del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia
alla religione cattolica, sia alle altre confessioni
religiose”, ribadendo che tutte le norme contemplate
dal capo dei delitti contro il sentimento religioso “si
riferiscono al medesimo bene giuridico del sentimento
religioso, che l’art. 403 c.p. tutela in caso di offese
recate alla religione cattolica mediante vilipendio di
chi la professa o di un ministro del culto”.
*°*°*
NEL MERITO
ERRONEA OMISSIONE SULLO STATO DI LUOGO CONSACRATO DELLA
CHIESA
SANT’IGNAZIO
TEATRO
DELLA
CONDOTTA
DELITTUOSA;
ERRONEA
APODITTICA
AFFERMAZIONE
VALUTATIVA
SIGNIFICATO INRINSECO DELLE OPERE ESPOSTE
OMESSA CONSIDERAZIONE DELLA COLLOCAZIONE DELLE OPERE IN
LUOGO CONSACRATO ED ALLA LORO DISPOSIZIONE INTERNA (DI
FRONTE ALL’ALTARE MAGGIORE).
Ancor prima di entrare nel merito della vicenda si deve
evidenziare come la procura modenese si sia limitata a
valutare
vicenda
unicamente
considerando
riconducibilità delle opere alla attività espressiva
dell’artista
dunque,
considerandole
quali
espressioni di una libera manifestazione del pensiero
non perseguibile anche perché non costituente “gratuito
disprezzo” verso la “confessione religiosa”.
Si noti, nell’immediatezza, come il Pubblico Ministero
abbia qualificato la Chiesa Cattolica come una mera
“confessione religiosa” dimenticando che l’art. 7 della
Costituzione riconosce primariamente ed esplicitamente
Avv. Francesco Minutillo
rango costituzionale della Chiesa Cattolica rispetto
alle altre confessioni religiose, non a caso normate
nel successivo e separato art. 8.
Ma tant’è.
contestare
esplicitamente
percorso
logico valutativo seguito dalla Procura sia totalmente
erroneo poiché, al di là dell’esplicita blasfemia delle
opere (di cui si dirà infra), non coglie il particolare
contesto nel quale le stesse opere venivano esposte.
Invero la Procura erra esplicitamente quando richiama
luogo
unicamente
esposizione
delle
“museo
opere
diocesano
qualificandolo
sacra
Cardinale Rodolfo Pio”: in atti e nel fascicolo non
sono presenti documenti od altre fonti che consentano
di definire o qualificare in tali termini l’edificio
che invece corrisponde alla Chiesa ancora consacrata
(se ne possono vedere gli altari anche nelle fotografie
allegate nel contenuto dell’esposto) di Sant’Ignazio.
Il fatto che sul punto sia stato omesso tanto qualsiasi
accertamento
rilevato
quanto
quale
palese
valutazione
insufficienza
essere
corretta
attività istruttoria.
E’ di tutta evidenza invero che un conto è valutare la
libertà di pensiero in sé ed un altro porre l’esercizio
di tale diritto in relazione al luogo in cui esso viene
esperito: il metro di valutazione e di giudizio deve
essere necessariamente differente, nel rispetto dello
scopo della norma di cui all’art. 403 cp che è quello
di tutelare il sentimento religioso.
Un luogo consacrato è per sua natura differente da
qualsiasi altro ed all’interno dello stesso non è in
ogni caso consentito né possibile svolgere tutte le
azioni
espressioni
sarebbero,
proprie di altri luoghi pubblici o privati.
ipotesi,
Avv. Francesco Minutillo
distinzione
legislatore
resto
quale
viene
fatta
all’articolo
propria
(Riordino
della
finanza degli enti territoriali) del D.lgs. 30 dicembre
1992, n. 504 riconosce esplicitamente la peculiarità
intrinseca dei luoghi consacrati (chiese) definendoli
fabbricati
all’esercizio
destinati
culto,
purché
esclusivamente
compatibile
disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione,
e le loro pertinenze” riconoscendo financo alle stesse
il privilegio e la tutela dell’esenzione dal pagamento
delle Imposte Comunali.
Una chiesa è dunque un edificio consacrato come tale
destinato all’esercizio del culto, nella specie della
Fede Cattolica.
La Chiesa di Sant’Ignazio è, a quanto risulta a questa
difesa,
tutto
consacrata
considerarsi
destinata alle funzioni proprie di luogo di culto, al
punto che recentemente (dopo i fatti di aggressione e
danneggiamento dell’opera da parte di un ignoto) era
stata ipotizzata dalla Diocesi l’espletamento dei riti
di riconsacrazione della chiesa, come riportato
Resto
del Carlino del 30/03/2024:
“C’è anche chi si chiede se l’atto violento che si è
verificato all’interno di Sant’Ignazio, chiesa ancora
consacrata,
comporti
profanazione
della
stessa
come ci si debba di conseguenza comportare. Il diritto
canonico, al canone 1211, sancisce che “I luoghi sacri
sono profanati se in essi si compiono con scandalo
azioni
gravemente
oltraggiose,
giudizio
dell’Ordinario del luogo, sono tanto gravi e contrarie
alla santità del luogo da non essere lecito esercitare
in essi il culto finché l’oltraggio non venga riparato
con il rito penitenziale, a norma dei libri liturgici”.
Avv. Francesco Minutillo
punto
dichiarava
Cancelliere
tratta
Vescovile
Andrea
Beltrami
valutazione
essere compiuta dall’Ordinario diocesano (il vescovo o
il vicario generale). Nel caso in questione, si rimanda
a una successiva e scrupolosa analisi che sarà compiuta
da chi di dovere”.
tutto
porre
evidenza
Chiesa
Sant’Ignazio di Carpi sia non tanto e semplicemente “un
museo diocesano” quanto piuttosto un luogo sacro nel
quale non possono certamente essere tollerate condotte
contrarie alla inviolabilità dell’edificio e nel quale
ovviamente
anche
libertà
espressione
pensiero trovano un limite che è ben maggiore di quanto
non possa essere al di fuori dello stesso.
Peraltro
sfuggire
l’importanza
capitale
rivestita dalla scelta di collocare l’opera blasfema
proprio di fronte all’altare maggiore della chiesa.
In merito è sufficiente riportare la definizione e la
finalità data dal diritto Canonico all’Altare:
Can. 1235 – §1. L’altare è la mensa sulla quale si
celebra il Sacrificio eucaristico;
§2. È opportuno che in ogni chiesa vi sia l’altare
fisso.
Secondo
l’uso
tradizionale
della
Chiesa, la mensa dell’altare fisso sia di pietra e per
di più di una pietra naturale intera;
Can. 1237 – §2. Secondo le norme prescritte nei libri
liturgici, si mantenga l’antica tradizione di riporre
sotto l’altare fisso le reliquie dei Martiri o di altri
Santi.
Can. 1239 – §1. L’altare, sia fisso sia mobile, deve
essere riservato unicamente al culto divino, escludendo
del tutto qualsivoglia uso profano.
Avv. Francesco Minutillo
Nel caso di specie è evidente come la collocazione di
un’opera blasfema ed irrispettosa nei confronti di N.S.
Gesù Cristo, il cui sacrificio viene
rinnovato proprio
sul sacro altare in modo incruento ad ogni celebrazione
della
Santa
idonea
Messa,
costituisca
vilipendere
stessa
qualsiasi
condotta
sentimento
religioso cattolico e di più sia palese violazione dei
precetti
sacra
destinazione
d’uso
della
chiesa
stessa.
E’ dunque necessario che sul punto venga eseguito ogni
opportuno
accertamento
d’indagine
trattandosi
elemento intrinseco alla fattispecie ipotizzata ed anzi
caratterizzando e qualificando la stessa in tinte di
profonda gravità.
secondo
luogo
procura
afferma
opere
indicate negli esposti “possano essere suscettibili di
diverse
interpretazioni
disprezzo,
risultando
anche
possibile
gratuito
significato attribuito sia difforme da quello offensivo
percepito dagli esponenti”.
valutazione
qualsiasi
apodittica
elemento
sfornita
argomentativo
(quali
sarebbero
queste “diverse interpretazioni”? Chi le ha proposte?
Dove sono state riscontrate dalla Procura?).
Peraltro nel fascicolo non sono stati reperiti elementi
di indagine che consentano a questa difesa di compiere
valutazioni sul punto.
Tuttavia
palesemente
diretto
volgari
esame
delle
eccepire
blasfeme
stesse
tanto
così
opere
siano
evince
efficacemente
Avv. Francesco Minutillo
compiuto tra gli altri, da un noto studioso forlivese6
di cui quivi si riporta il testo.
“Fra le cinque opere, tutte profondamente offensive di
valori e principi religiosi, delle nostre stesse Sacre
Scritture, infine della fede e devozione popolare, ve
ne sono tre davvero indegne.
Innanzitutto,
quella,
denominata
Gratia
Plena,
rappresenta la Madonna in atteggiamenti lascivi, così
agli sguardi di alcuni uomini, dunque nell’esplicita
espressione
propria
disponibilità
rapporto sessuale di gruppo.
Accanto,
Deposizione
squallida
parodia
Caravaggio,
pittorica
tanti
della
capolavori
della Pinacoteca Vaticana: Cristo è biondo, addosso una
tutina verde, aderente da gay pride, ampiamente aperta
torace,
sorretto
praticamente
mutande;
personaggi
tanto
miserabile
svestiti,
dipinto
stato titolato dall’artista Saltini come Ascensione,
cosa questa che denota quanto il medesimo autore sia
ignorante riguardo alla conoscenza minima, elementare
dell’iconografia cristiana.
Infine, nel dipinto, intitolato INRI-San Longino, il
quadro che più ha indignato i fedeli, Gesù è sdraiato,
nudo e sulla sua area genitale appare chino un uomo,
appunto il centurione Longino, però in una posizione
rispetto
all’intento
costato
certamente
toccare
ferita
addebitabile
costato
Salvatore: il costato è costituito dalle costole e,
complessivamente, dalla cassa toracica, invece la mano
sinistra
dell’uomo
chino
tocca
parte
dell’addome, dunque logico ravvisare nella posa dello
Il pasticcio del vescovo di Carpi, il forlivese don Erio Castellucci. Di Franco D’Emilio. In 4Live
del 16 mar 2024 https://www.4live.it/2024/03/il-pasticcio-del-vescovo-di-carpi-il-forlivese-donerio-castellucci/?
Avv. Francesco Minutillo
stesso individuo, il presunto Longino, la condizione di
chi intento ad una fellatio, un rapporto orale sul
Redentore”.
Si noti poi per aggiungere un ulteriore elemento di
valutazione
destra
Longino
palesemente insinuata tra le cosce del Cristo e venga
nascosta proprio dalla testa del centurione, in una
posizione
avere
altra
funzione
quella di essere in contatto con le parti genitali.
Dunque la raffigurazione è palesemente blasfema ed ogni
differente valutazione è semplicemente ridicola quanto
menzognera.
*°*°*
In merito alla blasfemia delle opere come sopra
descritte
adducono
seguenti
ulteriori
elementi:
a) la registrazione della guida diocesana incaricata di
spiegare
significato
delle
opere
03/03/2024 – durante una visita guidata – ad esplicita
domanda
promanava
quadro
raffigurasse
risata
dichiarando
fellatio,
l’artista
Saltini fosse noto per la sua indole provocatoria; sul
punto
produce
registrazione
integrale
della
visita e si indicano i minuti dal 5 e dal 7.30 in poi
quelli
quali
viene
indicata
esplicata
provocatorietà delle opere.
Sul punto si richiama la descrizione di tale visita
guidata fattane dal giornalista, quivi indicato quale
teste da condurre in audizione, Sig. Andrea Zambrano
nell’articolo pubblicato da La Nuova Bussola Quotidiana
in data 04/03/2024.
“Una volta entrati, siamo stati condotti nel tour della
mostra, che occupa tutto lo spazio sacro della chiesa
Avv. Francesco Minutillo
guida,
pianta
centrale,
compito
gentile
illustrare
giovane
opere,
descriverne le caratteristiche e soprattutto svelare
che cosa l’immagine dovrebbe rappresentare secondo le
intenzioni dell’artista.
Eh sì, il punto è proprio questo: trattandosi di arte
contemporanea, il concettualismo ha la meglio su tutto,
quindi tutto quello che si vede non è altro che un
pretesto
nemmeno
cervellotico
tutt’altro,
sarebbe
rappresentare
immaginato
astruso
vortice
provocazione
dell’artista si unisce l’inganno dei curatori nel voler
rappresentare
cosa,
dandole
significato
diverso, cosicché il visitatore non sa se essere più
ignorante perché non entra nel cervello dell’artista
oppure più scemo perché non si è accorto di essere
stato ingannato.
Allora, arrivati al quadro INRI la spiegazione dataci
dalla guida è la seguente: «Si tratta di Longino (il
centurione ndr.) che schiaccia la costola di Gesù».
Ora, a parte che il centurione la costola di Gesù la
trafigge e non la schiaccia (come la mettiamo con la
Scrittura “non gli sarà spezzato alcun osso”? ), ma
queste licenze sono il minore dei problemi. Il punto è
dove il presunto Longino mette la faccia. Proprio lì,
nell’impensabile e ardito intimo.
Facciamo notare sommessamente alla guida che la vista
offre tutt’altra idea di una semplice operazione di
schiacciamento
costole.
Qualcosa
sconcio,
esempio, di blasfemo, di profondamente sacrilego. Lei
sorride
denti
stretti:
«Bè,
potrebbe…
resto
quello di provocare è uno degli intenti dell’artista».
Dunque,
abbiamo
certezza
volendo
dichiaratamente
quell’immagine,
rappresentare
centurione,
Avv. Francesco Minutillo
potrebbe
anche
Saltini
rappresentare
quell’atto
nella
provocazione
siamo
stancati
immaginare.
Ovviamente è questa una delle tecniche dell’inganno che
viene offerto agli ignari visitatori che, entrati in
una chiesa, si aspettano di tutto, tranne lo choc: dire
e non dire, dissimulare, lasciar intendere ma senza
dichiarare, lasciar vedere ma senza indicare.
Ma come la mettiamo con le altre opere? A fianco del
quadro INRI c’è un «omaggio dell’artista a Caravaggio»:
Gesù
biondo
ossigenato
indosso
tutina
attillata da gay pride mentre a sorreggerlo ci sono dei
personaggi svestiti. Perché? Sembra una Deposizione, ma
Saltini
chiamato
quadro
Ascensione
incurante
evidentemente che per fare arte sacra debba esserci
almeno
conoscenza
elementare
dell’iconografia
cristiana.
Si scopre che la volontà di provocare si ritrova anche
in altri quadri. In Gratia Plena (foto), ad esempio,
che dà il nome alla mostra, vediamo un trittico che
raffigura una donna in tre sequenze che viene spogliata
comunque
fatta
oggetto
attenzioni
morbose
uomini con in testa una specie di scafandro.
La spiegazione della guida, imbeccata dall’artista, è
questa:
spogliata
quadro
concepimento
vestendo
raffigura
farisei
virginale,
Vergine
vogliono
un’armatura».
indagare
realtà
Insomma,
viene
folle
pretesa di immaginarci la scena e la blasfema idea di
della
ispezione
Madonna
ginecologica,
proposta,
colpisce
soprattutto
sensualità
nell’immagine
centrale dove sono in evidenza le forme sinuose di un
corpo
viene
guardato
invasività.
prurito
misto
Avv. Francesco Minutillo
Davvero
museo
diocesano
merita
vedere
rappresentata la Madonna con questo occhio da guardone?
Davvero si può tollerare per un vescovo che dà il via
libera
insinuino
Madonna
mostra
dubbi
prendendo
spazio
concepimento
pretesto
sacro,
virginale
l’episodio
della
inventato
assente nella Scrittura dell’ispezione farisaica nel
suo corpo?
Ambiguità
sguardo
sempre
rivolto
qualcosa
carnale sono anche nell’opera che raffigura una donna
in intimo, da cui si vede chiaramente qualche nudità di
gambe, braccia e parte del seno, che accoglie nel suo
ventre un uomo lacero e quasi morente, anch’egli nudo.
«Il quadro si chiama noli me tangere, che è la frase
che Gesù dice alla Maddalena (non mi trattenere ndr.)
però l’artista ha voluto raffigurare la lavanda dei
piedi».
verità
l’immagine
richiama
l’iconografia del Noli me tangere, dove il Cristo è
risorto,
lavanda
piedi,
ovvio
constatare. Però il messaggio che se ne ricava unendo
la vista e la descrizione fatta è quella di un Cristo
che si abbandona tra le braccia della Maddalena quasi
senza vita. Blasfemia? Follia? Giudichi il lettore.
Quel che è certo è che oltre che al puro gusto della
provocazione, obbiettivo centrato da Saltini con queste
opere, è chiaro che siamo di fronte anche ad un inganno
proposto
dall’artista
sposato
committenti
promotori la mostra, cioè la Diocesi di Carpi.
L’arte figurativa può essere simbolica o allegorica, ma
non può mai figurare l’opposto che dichiara. L’inganno
nel quale si fa cadere il visitatore e pure il fedele
consiste nella gravità di ripiegare il sacro evocando
immagini pruriginose a cui si accosta una sessualità
Avv. Francesco Minutillo
carnale e contro natura, al limite – nel caso della
crocifissione – della violenza.
La pretesa dell’artista contemporaneo di obbligare lo
spettatore
entrare
codice
linguaggio
tutto soggettivo, sganciato da ogni tipo di razionale
simbolico
minimamente
qualcosa
condiviso
estremamente
codificato,
spaesante,
oltre
disturbante i sensi di persone minimamente dotate di un
po’ di raziocinio e sensibilità.
Davvero c’è bisogno che la Chiesa sposi operazioni di
voyerismo
pittorico
capaci
soltanto
profanare
sacro e turbare occhi e coscienza?”.
b) il Comunicato stampa della Diocesi di Carpi del
04/03/2024
”L’arte
secondo
Saltini
esplicitamente
definiva
devozionale,
difficilmente
potremmo vederla in una chiesa”.
Commento
quest’ultimo
interpretazione
confessorio
carico
presta
degli
alcuna
assumere
valore
indagati
riguardo
disvalore e l’incompatibilità tra le opere e la loro
collocazione in ambiente sacro.
c) il percorso formativo dell’Artista Andrea Saltini il
quale ha frequentato un master in comunicazione che
concludeva
depositando
titolo:
“Come
parlare sporco e influenzare la gente”, estremamente
significativa
perché
sulle
finalità
esplicitamente
personaggio
americano
operato
ispirata
Lenny
definito
comunemente
anche
Bruce,
predicatore blasfemo e profeta sacrilego;
Le caratteristiche del personaggio americano vengono
riportate
termini
seguono: “Con
Lenny
Bruce
nasce la figura dello stand-up comedian, con lui il
Avv. Francesco Minutillo
monologo satirico è diventato un genere di spettacolo
diffuso e apprezzato in tutto il mondo. Ma prima di
essere
universalmente
celebrato,
Bruce
rappresentato, insieme a Lennon, Dylan e Morrison, uno
dei miti della controcultura hip degli anni sessanta e
settanta. Il suo humour nero si opponeva a ogni forma
di ipocrisia e intolleranza e si ispirava ai valori e
alla cultura delle minoranze. Predicatore blasfemo e
profeta
sacrilego,
continuamente
prese
polizia, Lenny con le sue storielle ha messo a nudo le
contraddizioni della società americana. Soprattutto è
riuscito ad ampliare i confini dei temi sui quali era
permesso far satira negli Stati Uniti, lasciando una
preziosa eredità non solo ai comici, ma anche a tutti
coloro che usano il linguaggio per portare avanti le
proprie
battaglie
della
libertà
parola.
Presentazione di Lewis Black. Introduzione di Kenneth
Tynan”;
reazione
indignata
oltre
30.000
persone,
fedeli cattolici, che hanno sottoscritto la petizione
promossa dalla associazione Pro Vita e Famiglia nella
quale veniva testualmente riferito quanto segue:
Nella chiesa consacrata di Sant’Ignazio, sede del museo
diocesano di Carpi, è stata allestita la mostra “Gratia
Plena”, che proseguirà fino al mese di giugno. Essa
comprende alcuni quadri di un artista contemporaneo che
raffigurano Nostro Signore Gesù Cristo impegnato in un
atto sessuale osceno, e la Vergine Maria spogliata e
fatta
Queste
oggetto
“opere”
attenzioni
stanno
morbosamente
scandalizzando
sessuali;
migliaia
fedeli, giustamente indignati da immagini offensive e
profondamente
irrispettose
della
cristiana:
ancor più perché la rassegna è stata sposata e promossa
Avv. Francesco Minutillo
dalla
Diocesi
stessa.
Firma
petizione
chiedere a S.E.R. Mons. Erio Castellucci, Arcivescovo
Modena-Nonantola,
rappresentazioni
ritirare
blasfeme
esposte
immediatamente
luogo
culto!”;
Numerose
(recita
continue
Santo
manifestazioni
Rosario)
preghiera
riparazione
bestemmie, per le offese recate dalle opere blasfeme
esposte nella mostra “Gratia Plena”.
E’ opportuno rilevare come sin dalla apertura della
mostra
centinaia
ritrovati,
fedeli
solitamente
nella
siano
spontaneamente
giornata
sabato,
fronte all’ingresso della Chiesa di Sant’Ignazio per
recitare
Rosario
Riparazione
contro
bestemmie.
Per meglio comprendere ed esplicare la particolarità di
iniziative
particolare
previsa
tipologia
tratti
preghiera
viene
raccomandata “a tutte le anime pie, per riparare non
solo le bestemmie della famiglia, ma pure quelle della
propria città e del mondo intero”.
La preghiera di riparazione vede il suo fondamento, tra
il resto, in particolare nella devozione della Madonna
Fatima:
“Quando
presentò
veggenti
Fatima il maestoso Angelo, per avvisare della prossima
comparsa della Madonna, cosí parlò: Inginocchiatevi;
baciate
benedico
terra
particolare
ripetete
quelli
delle
apparizioni
Signore,
maledicono!
Fatima
Questo
vedere
l’efficacia della suddetta preghiera riparatrice”.
La spontanea, costante e numerosa reazione indignata e
ferita
considerarsi
numerosissimi
questa
fedeli
quale
cattolici
indice
rivelatore
Avv. Francesco Minutillo
della intrinseca valenza blasfema delle opere esposte
secondo
criterio
suggerito
anche
Corte
sopra richiamato ovvero “espressioni idonee a suscitare
indignazione giustificata, tali da incitare all’odio o
turbare
tolleranza”
altro
laddove
religiosa
espressioni
provocatorie,
blasfeme ed irrispettose dell’artista Saltini e degli
ulteriori indagati hanno incitato proprio gli animi dei
fedeli con loro grave turbamento.
La circostanza veniva precisata anche alla stampa dai
partecipanti
dichiaravano
quanto
segue7
ulteriormente esplicando il ruolo blasfemo delle opere:
“Gli organizzatori, un gruppo informale, ha rivendicato
con queste parole la mobilitazione: “Il nostro intento
neanche
giudicare
artistiche
dell’autore e condannare il contenuto blasfemo e osceno
traspare
l’attenzione
dalle
fatto
opere
proprio
anche
porre
tempo
Quaresima, su iniziativa della Diocesi di Carpi (in una
chiesa attualmente ancora consacrata!), si è deciso di
allestire una mostra i cui contenuti costituiscono una
grave offesa ai nostri occhi e alla nostra Fede più
autentica. Sul punto va detto che un’arte “sacra” che
non sia di immediata comprensione da parte del fedele,
se non facendo uso del relativo opuscolo, e che susciti
invece
sentimenti
opposti
rispetto
quelli
dovrebbero riservare a nostro Signore in Croce, non é
da ritenersi tale. I “piccoli” di cui parla Gesù nel
Vangelo sono in primis i nostri figli, che educhiamo
con tanta fatica; che teniamo lontani dalla pornografia
dilagante nella società di oggi; che incoraggiamo a
venire a messa perché la Fede ci ha cambiato la vita
per sempre; che vorremmo appassionare all’arte, quella
https://www.modenatoday.it/attualita/rosario.presidio-mostra-blasfema-carpi.html
Avv. Francesco Minutillo
vera e veramente “sacra”, che suscita sentimenti di
abbandono e fiducia nel Signore. Infine sono “piccoli”
anche le persone che non credono, a cui dobbiamo dare
risposte convincenti perché ci chiedono di essere seri
ed autentici, senza timidezze e tentennamenti di alcun
genere. Non scandalizzate questi nostri piccoli: siate
Chiesa, siate Madre che, come sposa di Cristo, gli
rimane fedele e ha cura dei suoi figli”.
e)L’intervenuto danneggiamento dell’opera.
Occorre in questa sede precisare che notizie di stampa
hanno riportato come il mattino del 28 marzo 2024 uno
sconosciuto
ancora
identificato)
sarebbe recato nella chiesa di Sant’Agostino di Carpi
vandalizzando un’opera esposta e avrebbe ferito il Sig.
Andrea Saltini.
Il condizionale è d’obbligo in quanto i fatti sono
ancora in fase di accertamento.
quanto
dall’artista
stato
dalla
dichiarato
stampa
successivamente
l’episodio
avrebbe
luogo ad un autonomo procedimento penale per impulso di
un atto di denunzia querela depositato proprio dal Sig.
Saltini una volta dimesso dal pronto soccorso.
appresso
delle
indicate,
considerazioni
evento
verranno
(ovvero
danneggiamento della tela) altro non potava compiere se
confermare
religioso
delle
parte
quella
valenza
opere
offensiva
esposte
sinistrata
sentimento
particolare
(raffigurante
Cristo
vittima di un atto sessuale).
fatto
stesso,
tutte
opere
abbiano
ricevuto una titolazione da parte dell’artista mentre
raffigurano tutt’altro (si pensi ad esempio al quadro
intitolato Ascensione laddove invece viene raffigurata
Avv. Francesco Minutillo
Deposizione)
quale
criterio
palesemente
essere
ulteriormente
indicazione
ingannevole
parte
valutato
condotta
dell’artista
coerentemente con il suo pensiero, intende manipolare
colui che guarda le opere dichiarando palesemente il
falso in ordine alla rappresentazione stessa.
ritiene
dunque
fondamentale
presente
procedimento veda l’acquisizione istruttoria di copia
del fascicolo di indagine de quo anche per comprendere
effettivamente la dinamica di quanto occorso e valutare
circostanza
possa
essere
ulteriore
elemento
confortante l’ipotesi accusatoria, trattandosi ancora
volta
“espressioni
idonee
suscitare
indignazione giustificata, tali da incitare all’odio o
turbare
altro
religiosa
tolleranza”.
L’avvenuta aggressione all’opera ed all’artista è prova
immagini
della
mostra
incitano
all’odio
turbano la pace religiosa.
Peraltro siano consentite alcune valutazioni che quivi
vengono proposte al fine di allargare ogni e qualsiasi
campo di indagine.
La stampa locale modenese, che evidentemente ha potuto
visionare
immagini
chiuso della chiesa,
delle
telecamere
circuito
è stata in grado di ricostruire
la precipua dinamica del fatto.
riporta
descrizione
fattane
indicato
teste Andrea Zambrano8:
Il vandalo si sarebbe avvicinato alla tela e, estratta
bomboletta
spray,
avrebbe
imbrattato
quadro;
poi, estratto un coltello ha tagliato l’opera. È stato
dopo aver gettato il coltello a terra che l’uomo, nel
cercare una fuga, è stato fermato da Saltini. Ne è nata
https://lanuovabq.it/it/riapre-la-mostra-la-diocesi-ammette-imprudenze-e-quadro-equivoco
Avv. Francesco Minutillo
colluttazione
nella
quale
avuto
peggio
Saltini che ha riportato una ferita al mento, medicata
poi al pronto soccorso di Carpi. Non si è trattato
dunque di un accoltellamento, come invece scritto dai
media in un primo momento, dato che il coltello era già
a terra prima che i due si scontrassero.
appare
imbrattata,
soprattutto
nella
parte
alta, all’altezza del collo di Gesù e per tutto il
torace, attorno al quale è stato disegnato un ovale.
Segni del nero dello spray compaiono anche nel contorno
della nuca di Longino e sul mento di Gesù. Il taglio,
invece, è riscontrabile in orizzontale sul petto di
Gesù, ma soprattutto nel ventre del crocifisso, tra la
costola
testa
Longino.
mostrano
immagini che pubblichiamo per gentile concessione della
Gazzetta di Modena, il danneggiamento più vistoso è un
taglio
rettangolare,
operato
partire
dalla
parte
appena sotto la costola e fino alla testa del Longino.
Si tratta di un rettangolo con solo tre lati tagliati,
i due più lunghi e un lato corto. Il quarto lato invece
è rimasto nella sua posizione, dando così l’impressione
di una sorta di “finestrella” che si apre. Infatti, si
può intravedere la mensa d’altare che sbuca dietro.
Probabilmente è questo l’ultimo sfregio del vandalo che
segna il momento in cui l’uomo ha gettato il coltello
perché
spalle
stava
arrivando
Saltini
fermarlo: il taglio infatti non è stato completato.
Colpisce infatti la precisione con la quale sono stati
fatti diversi tagli e soprattutto il fatto che non è
stata toccata dalla lama la parte del quadro che più ha
scandalizzato,
potrebbe
aspettare
l’intento dimostrativo e vendicativo del gesto”.
visto
Avv. Francesco Minutillo
In ordine a quest’ultima indicazione si attendono gli
sviluppi
investigativi
tuttavia
appaiono
andare
estremamente a rilento.
l’acquisizione
delle
informazioni
contenute in tale fascicolo paiono alquanto influenti
della
corretta
valutazione
della
presente
ipotesi di reato. A maggior ragione se l’autore venisse
identificato e caratterizzato: si potrebbe agilmente
avere riscontro anche rispetto alla domanda del cui
prodest,
visto
strumentalizzato,
l’episodio
almeno
essere
mediaticamente,
stato
dalle
presunte vittime e dalla diocesi che altro.
e)Le dichiarazioni del Vicario della Diocesi di Carpi.
Nel mentre in cui si procede al deposito della presente
opposizione, occorre in questa sede riferire come in
data 05/04/2024 la Diocesi di Carpi abbia rilasciato
un’intervista
tramite
all’emittente
Ermenegildo
proprio
locale
vicario
Manicardi,
TVQui
generale
(visibile
Modena
monsignor
seguente
particolare dal minuto 57 per quanto quivi interessa).
Nelle sue dichiarazioni il vice dell’odierno indagato
Mons.
Castellucci
riferisce
seguenti
circostanze, che altro non fanno se non corroborare
ulteriormente le ipotesi di reato proposte:
-«la mostra non è un’iniziativa né di don Erio [Mons.
Castellucci] né mia, nasce da un desiderio pastorale di
aprire
dialogo
artisti»,
detto
riferendosi a don Carlo Bellini curatore della mostra e
quivi indagato;
– all’indagato don Carlo Bellini monsignor Ermenegildo
Manicardi
attribuisce
responsabilità
«sottovalutato l’irritabilità di alcuni ambienti non
Avv. Francesco Minutillo
capaci
percepire
questo
dialogo
l’arte
contemporanea: ha preteso troppo».
-«Ora siamo in una situazione complessa alla luce della
situazione
chiesto
«violenza»
chiudere
creata».
mostra
tenerla
si è
aperta:
«Chiudere o non chiudere? Diventa difficile chiudere,
come faccio a spiegare che chiudiamo per i piccoli
scandalizzati e non per la violenza? Dovete fare due
domande:
quelle
opere
necessariamente
pornograficamente?»,
pornografiche
possono
così
essere
ammettendo
lette
sorta
legittimazione in chi vi ha visto un’offesa alle icone
più sacre della fede cattolica;
– «delle imprudenze di chi ha voluto tentare questa
apertura
mondo
artistico
contemporaneo,
state».
– sull’opera più contestata (il Longino che pratica una
fellatio al Cristo) monsignor Ermenegildo ManicardiM
dichiara
espressamente:
«Ammettiamo
INRI-Longino
sia equivoco».
«Prima
aprisse
mostra,
stata
presentata come mostra sacrilega, io lo so perché ho