
(AGENPARL) – gio 28 marzo 2024 ORDINANZA DEL SINDACO
Proposta n. 149 del 27/03/2024
N. 8 del 27/03/2024
DISPOSIZIONI IN MERITO ALL’UTILIZZO DEGLI IMPIANTI ELETTROACUSTICI E
SVOLGIMENTO DI INTRATTENIMENTI MUSICALI E MANIFESTAZIONI TEMPORANEE NEL
COMUNE DI CERVIA
IL SINDACO
Premesso che il Comune di Cervia intende promuovere l’attrattività turistica perseguendo l’obiettivo di
qualificare e valorizzare l’offerta turistica integrata delle attività ed iniziative che si svolgono nelle località
balneari, quali elementi di caratterizzazione ed identificazione del marketing turistico locale;
Ravvisata l’esigenza di rafforzare la competitività turistica dei nostri Lidi anche con una vasta gamma di
opportunità ed eventi, in ragione del perdurare della difficile congiuntura economica da un lato e della
profonda modificazione del contesto di riferimento ormai di valenza internazionale dall’altro, dove è
profondamente mutato il modo di pensare e fare turismo (il turista ricerca sempre di più una offerta unica
basata su una pluralità di elementi);
Atteso che con Ordinanza Sindacale n. 71/2012 e s.m.i. gli esercizi possono svolgere ·le attività
accessorie relative a piccoli trattenimenti e spettacoli, trattenimenti danzanti, pubblici spettacoli, pubbliche
manifestazioni sportive anche in periodo notturno se dotati del c.d. “fonometro” di sorveglianza;
Atteso che con Ordinanza Sindacale n. 7/2016 e s.m.i. gli esercizi annessi agli stabilimenti
balneari possono svolgere ·le attività accessorie relative a piccoli trattenimenti e spettacoli, pubbliche
manifestazioni sportive anche in periodo notturno se dotati del c.d. “fonometro” di sorveglianza;
Considerato che nel corso della stagione balneare estiva l’offerta turistica e l’attrattiva degli esercizi di
somministrazione pubblica presenti è arricchita ed integrata da una molteplicità di manifestazioni musicali
organizzate da una pluralità di soggetti, tra cui anche Associazioni Pro-loco, Comitati cittadini etc., che si
caratterizzano ·per la loro valenza di valorizzazione della connotazione turistica del territorio e/o per scopi
solidaristici, culturali e sociali;
Riscontrato che nel corso degli anni si è registrata una sempre maggiore diffusione delle attività di
intrattenimento in genere, da svolgersi anche durante l’orario serale e notturno, da cui scaturisce una sorta di
valore aggiunto in termini di attrattiva ed aggregazione sociale, capace di indurre positivi riflessi anche
sull’economia locale nel suo complesso;
Constatato inoltre come le attività e manifestazioni a carattere stagionale e temporanee siano sempre di
più anche elementi di promozione della località turistica e non solo momenti dedicati semplicemente allo
svago ed al divertimento del pubblico accorso;
Ritenuto di promuovere e qualificare ulteriormente l’offerta delle manifestazioni ed eventi che si svolgono
durante la stagione balneare estiva nell’ambito delle località marittime, salvaguardando comunque la
necessità di tutelare la popolazione da possibili fenomeni derivanti dall’inquinamento acustico prodotto dalle
attività di spettacolo e di intrattenimento svolte nelle località turistiche del litorale;
che, pur enunciando il principio di massima libertà di impresa e di iniziativa economica privata, non esclude
la possibilità di .porre vincoli se finalizzati alla tutela degli interessi pubblici e, quindi, giustificati · da motivi
imperativi di interesse generale, secondo principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione e che
detti motivi imperativi di interesse generale sono ben individuati nell’art. 8 comma 1 lett. h) ed attinenti, tra gli
altri, “all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all’incolumità pubblica, alla sanità pubblica, alla sicurezza
stradale …(omissis) …, alla tutela dell’ambiente, incluso l’ambiente urbano …(omissis) …, alla
conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, agli obiettivi di politica sociale e di politica
culturale”;
Valutato che nel corso delle stagioni estive passate, sulla base delle considerazioni sopra riportate in merito
alla efficacia dei sistemi di controllo fonometrico nella tutela degli eccessi da inquinamento acustico e che
dall’applicazione delle stesse Ordinanze sono stati notevolmente ridotti eventuali elementi di criticità;
Ravvisata l’opportunità, alla luce delle predette considerazioni, di definire per le stagioni balneari turistiche
invernali ed estive, gli orari massimi di svolgimento degli eventi e manifestazioni di pubblico spettacolo,
trattenimenti danzanti e pubbliche manifestazioni sportive organizzati da Associazioni Pro-loco, Comitati
cittadini ed esercizi di somministrazione pubblica presso le località balneari del Comune di Cervia
compatibilmente con le necessità di tutela dell’ambiente, ivi incluso dell’ambiente urbano e della salute
pubblica;
Viste altresì le modifiche agli artt. 68 69 e 71 del TULPS, operate dal D.L. 8/08/2013 n. 91 art. 7 comma 8bis ” Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del
turismo”, che ha introdotto la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’art. 19 della L. 241/90
smi., in sostituzione delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento, per gli eventi dal vivo di portata
minore, con una presenza massima di 200 persone che si concludono entro le ore 24,00 del giorno di inizio;
Preso atto che le modifiche introdotte all’art. 71 del TULPS precisano la validità nello spazio e nel tempo
delle licenze;
Atteso che per l’esercizio delle varie attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento è necessario il
rilascio di apposita licenza o SCIA di cui agli artt. 68, 69 e 80 del TULPS R.D. n. 773 del 18/06/1931, in
conformità alla singola e specifica disciplina di settore;
Visti altresì gli artt. 9 e 10 del TULPS R.D. n 773 del 18/06/1931;
Visto l’art 4 del D.P.R. n. 311 del 28/05/2001 recante norme in materia di semplificazione dei procedimenti
relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal T.U.LP.S. così come integrato dal
D.P.R. n. 293 del 06/11/2002;
Visto il D. Lgs. n. 480/94 “Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel TULPS” e successive
modifiche;
Visto il D. Lgs. 507/99 “Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio”;
Visto il D. Lgs. n. 59/2010 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;
Visti i principi dettati dall’art. 11 comma 6 della Legge n. 217/2011 “Disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010”, così come
modificato dall’art. 34-quater del D.L. 179/2012;
Visto l’art. 13 del D.L. 9/02/2012 n. 5 “ Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”,
convertito dalla L. 4/04/2012 n. 35;
Visto il Regolamento disciplinante la C.T.C.V.L.P.S. (Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui locali
di pubblico spettacolo) del Comune di C e r v i a, approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 40 del
22/04/2004 smi;
Visto il DM 19/08/1996 “Approvazione regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”;
Visto la Legge 26/10/1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” così come modificata dal D. lgs
42/2017;
Visto il DPCM 16/04/1999 n. 215 “Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti acustici
delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi”;
Vista la Legge Regionale n. 15 del 09/05/2001 “Disposizioni in materia di inquinamento acustico” e la
Deliberazione della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 “Criteri per la redazione della documentazione
di previsione di impatto acustico … omissis …”;
Vista la DGR 1197 del 21/09/2020 Regione Emilia Romagna “Criteri per la disciplina delle attività rumorose
temporanee, in deroga ai limiti acustici normativi, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. 9 maggio 2001 n.
15”, che abroga e sostituisce la precedente DGR 45/02 riferimento alle NTA della Classificazione Acustica di
Cervia;
a definire nel proprio Regolamento una specifica tabella del tipo A o tipo B per ogni singolo sito individuato,
valutandone l’attitudine ad ospitare manifestazioni in relazione alla “sostenibilità acustica” dei medesimi, sia
sulla base dell’utilizzo storico, che della densità abitativa, della sensibilità del luogo, delle segnalazioni di
Arpae, ecc..”;
Vista la Classificazione Acustica del Comune di C e r v i a approvata con Deliberazione del Consiglio
Comunale n. 70 del 28/11/2018, esecutiva dal 28/05/2019 e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’art. 50 comma 7 del D.Lgs. 267/2000 che assegna al Sindaco la competenza in materia di orari; ·
Visto l’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei
regolamenti e delle ordinanze comunali;
Tutto ciò premesso, vista la necessità di un riordino delle diverse disposizioni che stabiliscono le condizioni
di svolgimento delle attività musicali, di trattenimento e pubblico spettacolo, che prevedono l’utilizzo di
impianti elettroacustici sul territorio Comunale sulla base della sopraggiunta normativa;
DISPONE
Di individuare le zone del territorio ricadenti nella Tabella A di cui all’Allegato n. 3 come quelle
appartenenti agli Assi Commerciali/Centri Commerciali Naturali all’aperto indicate nel PUG in quanto
l’offerta musicale riveste per tali aree una particolare vocazione di attrazione. Le restanti parti del
territorio ricadono, di conseguenza, nella Tabella B.
DEFINIZIONE DI PICCOLI TRATTENIMENTI E SPETTACOLI
L’autorizzazione all’esercizio della somministrazione di alimenti e bevande abilita allo svolgimento di piccoli
trattenimenti musicali senza ballo.
Si intendono come tali:
1) l’effettuazione di spettacoli o divertimenti ed attrazioni cui il pubblico assiste in forma prevalentemente
passiva e consistenti in rappresentazioni musicali con strumenti, diffusione di musica riprodotta con
presenza di disc jockey, cabaret, esposizione di opere artistiche, presentazioni di libri, effettuazione di
conferenze e manifestazioni similari;
2) l’effettuazione di trattenimenti cui il pubblico può attivamente partecipare (ad esempio karaoke, giochi a
quiz), ad esclusione di trattenimenti danzanti;
3) L’effettuazione di piccoli trattenimenti e spettacoli deve avvenire, per rientrare nella tipologia di cui ai punti
1) e 2) in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo;
Non configura l’attivazione di un locale di pubblico spettacolo l’esercizio di una attività di spettacolo e/o
trattenimento svolta nei seguenti limiti:
a) l’ingresso deve essere mantenuto gratuito;
b) divieto di maggiorazione dei prezzi delle consumazioni rispetto a quelli normalmente praticati
dall’esercizio;
c) assenza di pubblicizzazione dell’attività di spettacolo e piccolo trattenimento che deve, in ogni caso,
mantenersi complementare rispetto all’attività di somministrazione alimenti e bevande;
ORDINA
Art. 1 – Funzionamento degli impianti di diffusione sonora nei pubblici esercizi, circoli privati, attività
artigianali alimentari e non alimentari, esercizi commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di
vendita)
Punto 1. Impianti di diffusione sonora per “musica di sottofondo”, funzionamento TV o apparati radio
Lett. A) La disciplina per la musica di sottofondo di cui al presente punto si riferisce a tutte le attività di
pubblico esercizio, circoli privati, attività artigianali alimentari e non alimentari, esercizi commerciali (esercizi
di vicinato e medie strutture di vendita). Modalità diverse di diffusione sonora saranno normate nei successivi
articoli.
Lett. B) Il funzionamento di radio, TV e impianti elettroacustici nella configurazione di apparecchi
monoblocco non specificatamente destinati ad una diffusione sonora amplificata atta allo svago degli
avventori, e pertanto non tecnicamente idonei a superare i valori limite del DPCM 215/99 e del DPCM
14/11/97 alle massime potenzialità, (così come previsto dal Ministero dell’Ambiente DSA/2004/10271 del 30
aprile 2004), fatto salvo quanto indicato nella valutazione di impatto acustico, (così come previsto dall’art. 13
della NTA) è consentito in modo libero unicamente nei locali al chiuso o pertinenze esterne autorizzate
durante tutto l’orario di apertura.
Lett. C) Gli apparati sopra descritti non possono essere coadiuvati o integrati da diffusori mobili amplificati.
Lett. D) Per Le attività che utilizzeranno gli apparati di cui al presente punto è necessario inviare al Comune
a mezzo PEC la comunicazione allegata alla presente Ordinanza relativa all’uso di tali impianti e conservare
in sito la V.I.A. (valutazione di impatto acustico) così come previsto dal DPCM 215/99.
Punto 2. Impianti di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi
Lett. A) La disciplina di cui al presente punto si riferisce a tutte le attività di pubblico esercizio, circoli privati,
attività artigianali alimentari e non alimentari, esercizi commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di
vendita).
Lett. B) La diffusione di musica attraverso impianti elettroacustici aventi elementi di diffusione multipli
con caratteristiche diverse da quelle del punto 1 del presente articolo, è soggetta a obbligo di certificazione
come previsto dall’art 4 del DPCM 215/99. Tali impianti devono essere dotati di sistemi di limitazione
automatici, opportunamente tarati, che impediscano il superamento dei valori limite prescritti nella
valutazione previsionale di impatto acustico ai fini del rispetto della Classificazione Acustica del territorio. Tali
impianti non rientrano nelle semplificazioni del DPR 227/11 e pertanto la loro installazione e attivazione è
soggetta a presentazione della comunicazione attraverso lo “Sportello Telematico” del sito internet
istituzionale del Comune di Cervia, come previsto dalla LR 15/01, ricevuta la suddetta comunicazione, si
riserva di chiedere il parere di ARPAE. Per quegli esercizi che hanno già in uso tale tipologia di impianti e
l’hanno già comunicato, sarà sufficiente rispondere ai dettami del DPCM 215/99, dell’art. 9 LR 15/01 e
dell’art. 13 delle NTA della Classificazione Acustica di Cervia, tenendo la documentazione in sito a
disposizione dell’autorità di controllo così come previsto dagli artt. 4 e 5 del DPCM 215/99.
Lett. C) la documentazione relativa alla VIA dovrà essere conservata in sito a disposizione dell’autorità di
controllo così come previsto dal DPCM 215/99;
Lett. D) l’utilizzo di impianti con le caratteristiche di cui al presente punto preclude la possibilità di utilizzare
gli apparecchi di diffusione di cui al punto 1 e, quindi, la possibilità del prosieguo oltre le ore 24.00;
Lett. E) Le attività che decideranno di utilizzare gli impianti elettroacustici disciplinati al presente punto 2)
devono rispettare il seguente orario: dalle ore 09.00 alle ore 24.00.
Lett. F) Devono inoltre essere rispettate le seguenti condizioni:
i diffusori sonori devono essere direzionati verso l’interno dell’area di pertinenza
dell’esercizio; trattasi di area di pertinenza dell’esercizio sia quella interna che quella esterna
ben delimitata e autorizzata, anche in via provvisoria, come occupazione di suolo pubblico
dal Comune;
i diffusori sonori devono essere in configurazione fissa e, anche per quelli delle pertinenze
esterne, rivolti esclusivamente verso l’interno del locale in conformità alla certificazione di
impatto acustico ex art. 4 DPCM 215/99. Le loro caratteristiche tecniche devono essere tali
da non essere idonei al superamento dei limiti di cui al DPCM 215/99. In particolare, gli
elementi interni (altoparlanti) non devono avere comunque una dimensione superiore agli 8
pollici (22 cm) e avere una efficienza diffusiva ad un metro pari o inferiore a 96 dB per ogni
watt di potenza dichiarata dal costruttore;
è vietato l’utilizzo di diffusori mobili;
è fatto divieto di utilizzare unità microfoniche amplificate e altri apparati per animazione;
è vietato l’utilizzo, anche all’esterno dei locali, di qualsiasi dispositivo elettroacustico
portatile. Il gestore è responsabile di tale condotta rumorosa se svolta all’interno dell’area di
sua pertinenza;
nell’ambito di attività congiunte, all’atto della comunicazione, per quanto attiene all’attività
musicale, l’esercente dovrà indicare un’unica configurazione che potrà essere riferita a
quanto riportato al punto 1) o al punto 2) del presente articolo.
Lett. G) L’utilizzo di impianti di amplificazione sonora, in caso di inaugurazioni di esercizi commerciali e
attività artigianali, è consentito previa comunicazione attraverso lo “Sportello Telematico” del sito internet
istituzionale del Comune di Cervia con allegata V.I.A.;
Lett. H) la documentazione relativa alla valutazione di impatto acustico cui al punto f) dovrà essere
conservata in sito a disposizione dell’autorità di controllo così come previsto dal DPCM 215/99.
Art. 2 – Posticipazione dell’orario di funzionamento degli impianti sonori
Punto 1. Posticipazione orario
Lett. A) A seguito di specifica comunicazione dell’esercente, stante il rispetto di quanto previsto al punto 2)
del precedente articolo, l’orario di utilizzo degli impianti può essere posticipato fino alle ore 02.00.
Lett. B) A tal fine occorre che l’esercente si doti di un sistema di sorveglianza fonometrico integrato, da qui
in poi chiamato semplicemente “fonometro”, che registri i parametri di utilizzo dell’impianto elettroacustico e
consenta, pertanto, una verifica immediata da parte delle Autorità di controllo in caso di eventuali
segnalazioni o controversie da parte della cittadinanza. Le caratteristiche tecnico funzionali del sistema sono
indicate nell’apposito allegato. Tale sistema di sorveglianza dovrà essere in funzione h24 e trasmettere con
regolarità oraria i dati registrati al Comune di Cervia nonché gli allarmi di anomalia, di cui all’apposito
allegato, agli indirizzi mail degli organi di vigilanza richiesti. Tali dati dovranno inoltre essere tenuti a
disposizione e forniti su richiesta da parte del gestore dell’esercizio alle Autorità di controllo per un periodo
non inferiore ad un anno. Tale apparato fonometrico deve essere verificato da ARPAE e dotato di sigilli antimanomissione da parte della Polizia Locale del Comune di Cervia.
Punto 2. Proroga
La richiesta di proroga oraria deve essere presentata ogni anno ed è rinnovabile tramite comunicazione
salvo che, dai controlli dell’Ufficio preposto, emerga che nei 12 mesi antecedenti alla presentazione della
comunicazione, presso l’esercizio di cui trattasi, siano state accertate dagli organi competenti due delle
violazioni di cui ai n. 1, 2, 3 e 4 del successivo punto 3, ai limiti di rumorosità o agli orari, o sia stata accertata
dagli stessi organi un’acclarata situazione di disturbo alla quiete pubblica o grave pregiudizio del decoro
urbano. La proroga non sarà considerata efficace anche se si sia provveduto al pagamento in misura ridotta
della relativa sanzione o sia pendente un ricorso, non ancora definito, avverso i relativi provvedimenti.
Punto 3. Sospensione proroga – gravi violazioni
Lett. A) La proroga di cui al presente articolo viene sospesa a seguito di contestazione di una delle seguenti
gravi violazioni:
1) manipolazioni degli impianti elettroacustici;
2) alterazioni dei sistemi fonometrici;
3) superamento delle fasce orarie;
4) superamento dei limiti acustici consentiti nelle fasce orarie.
Lett. B) Sono contestabili direttamente in sito a seguito di sopralluogo su segnalazione del fonometro le
violazioni di cui ai punti 1) e 2) e, pertanto, oggetto di verbalizzazione immediata ed emanazione di
provvedimenti diretti ai sensi – anche – dell’art 75 DPR 445/00. La violazione di cui al n. 3) si rileva anche a
seguito delle segnalazioni del fonometro tramite l’analisi dei dati. La violazione di cui al n. 4) può essere
accertata tramite indagine fonometrica esterna, in quanto il fonometro rileva le alterazioni sull’impianto
elettroacustico ma non consente di contestare direttamente un “superamento” dei limiti di Legge, poiché il
rilievo formale deve essere effettuato da parte di Tecnico Abilitato in Acustica ex art. 2 L 447/95.
Lett. C) La sospensione di cui al presente punto avrà una durata di 7 giorni relativamente alla prima
violazione e di 15 giorni relativamente alla seconda violazione. La sospensione decorre dalla data di notifica
del relativo provvedimento.
Art. 3 – Trattenimenti musicali nei pubblici esercizi, circoli privati, attività artigianali alimentari e non
alimentari, esercizi commerciali (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) e manifestazioni ed
eventi temporanei
Punto 1. Trattenimenti musicali
Lett. A) L’effettuazione di trattenimenti musicali (piano-bar, concertini, DJ, animazioni etc.), quando non si
configuri nella fattispecie di una attività di pubblico spettacolo, è soggetta ai criteri degli artt. 69 e 71 del
Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 e s.m.i. recante Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.
Lett. B) I trattenimenti musicali potranno svolgersi unicamente quali attività a carattere temporaneo secondo
le Tabelle A e B della presente Ordinanza e dietro presentazione della relativa comunicazione attraverso lo
“Sportello Telematico” del sito internet istituzionale del Comune di Cervia da presentare almeno 7 giorni
prima dello svolgimento del trattenimento e corredata da idonea V.I.A., per garantire il contenimento delle
emissioni sonore entro i limiti di Legge.
Lett. C) In tutto il territorio comunale, in base alla tipologia di attività definite in Tabella B della DGR
1197/2020 per gli impianti elettroacustici non si applicano, di norma, i vincoli tecnici stabiliti dall’art. 1 punto
2) e i trattenimenti devono terminare entro le ore 24.00.
Lett. D) In tutto il territorio comunale, in base alla tipologia di attività definite in Tabella A ai sensi della DGR
1197/2020, quali siti dedicati alle manifestazioni temporanee, in quanto l’offerta musicale rappresenta una
vocazione di attrazione dell’intero ambito territoriale, i trattenimenti musicali senza limitazione di serate
sono consentiti unicamente per gli esercizi i cui impianti sono conformi alle caratteristiche tecniche
di cui al punto 2) dell’art. 1 dotati del fonometro, con un sistema di limitazione in grado di abbassare
automaticamente i livelli sonori emessi in base all’orario programmato. L’orario del trattenimento, in
regime di deroga ai limiti della Classificazione Acustica di cui alla sopra citata Tabella A, è prorogato
alle ore 01:00. Oltre tale orario, e non oltre alle 2:00 i livelli sonori si dovranno abbassare in modo
automatico ed indipendente dal gestore, al fine di rispettare i valori ordinari della classificazione acustica
del sito, come da DPCM 14/11/97. In assenza dei sistemi fonometrici i trattenimenti potranno avvenire
unicamente secondo quanto previsto dalla Tabella B, non oltre le 24:00, per un massimo di 4 ore e
due volte settimanali non consecutive.
Lett. E) Per le attività già dotate del sistema fonometrico ed autorizzate in deroga sulla base delle precedenti
disposizioni, queste dovranno unicamente comunicare, a mezzo PEC, entro il primo utilizzo, l’avvenuta
nuova taratura dei propri apparati ai nuovi parametri ed orari. Il Comune si riserva, tramite ARPAE, di
effettuare verifiche sulla conformità delle regolazioni degli apparati alla normativa richiamata nella presente
Ordinanza.
Punto 2. Impedimento allo svolgimento dei trattenimenti musicali
I trattenimenti musicali non potranno svolgersi qualora:
– non sia stata preliminarmente presentata al Comune ed approvata da ARPAE, idonea documentazione di
previsione di impatto acustico;
– non siano state adempiute le prescrizioni dettate da ARPAE, per garantire il contenimento delle emissioni
sonore entro i limiti di Legge.
Punto 3. Interno del locale e pertinenze
Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all’interno del locale e negli spazi di pertinenza
autorizzati dal Comune.
Punto 4. Diritti del Comune
Resta comunque ferma la facoltà del Comune di limitare il numero dei giorni o negare il trattenimento
musicale, in presenza di situazioni di comprovata criticità ambientale o turbativa all’ordine pubblico.
Punto 5. Animazione Vocale
Lett. A) Nei siti dedicati di cui alla Tabella A, unicamente per quelle attività che dispongono del sistema
fonometrico e di un sistema di limitazione in grado di gestire distintamente la dinamica audio dell’unità
microfonica e quella della musica entro i limiti di legge, è possibile l’utilizzo di unità microfoniche per
effettuare animazione vocale compreso piano bar – concertini fino alle ore 02.00 (con spegnimento graduale
dalle ore 01.00).
Lett. B) Laddove l’animazione venga effettuata con unità microfoniche/strumentazioni di soggetti terzi,
l’applicabilità della sanzione accessoria per l’eventuale violazione della presente Ordinanza rimane in capo
al titolare del sito medesimo: tale prescrizione è valida sia per le attività dotate di fonometro sia per le attività
che non dispongono di tali strumenti, a prescindere dalla loro localizzazione nella Tabella A) o B).
Punto 6. Giornate del 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre – Giornate del 10 agosto, 15 agosto e
Notte Rosa (serata del venerdì)
I pubblici esercizi, circoli privati ed attività artigianali alimentari non dotati di fonometro, in occasione delle
particolari giornate del 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre e nelle giornate del 10 agosto, 15 agosto e
Notte Rosa (serata del venerdì) possono prorogare l’orario di funzionamento degli impianti elettroacustici fino
alle ore 01:00 del giorno successivo. I pubblici esercizi, circoli privati ed attività artigianali alimentari con
impianti elettroacustici dotati del sistema di controllo fonometrico potranno, altresì, fino alle ore 3:30,
svolgere trattenimenti musicali (piano bar, concertini, ecc). Tali giornate sono da considerarsi in deroga
rispetto al numero massimo stabilito.
Punto 7. Esclusioni della disciplina
Sono esclusi dalla disciplina di cui al presente articolo piccoli eventi senza la diffusione della musica; rimane
consentito l’utilizzo di unità microfoniche per le presentazioni di libri o iniziative a carattere culturale così
come le attività svolte in forma acustica ossia senza l’ausilio di impianti elettroacustici eccezion fatta per la
disciplina degli orari di cui alla presente Ordinanza.
Punto 8. Applicazione della disciplina
Lett. A) La disciplina di cui al presente articolo si riferisce a tutte le attività di pubblico esercizio, circoli
privati, attività artigianali alimentari e non alimentari, esercizi commerciali (esercizi di vicinato e medie
strutture di vendita) aziende agricole, ad eccezione del punto 6) valevole solo per i pubblici esercizi, circoli
privati ed attività artigianali alimentari.
Lett. B) Le attività artigianali e gli esercizi di vicinato dovranno altresì presentare una planimetria dell’area
interessata dall’attività con evidenziate le sorgenti sonore gli edifici e gli spazi confinanti utilizzati da persone
o comunità nonché la V.I.A. redatta da tecnico abilitato;
Lett. C) Le attività dovranno conservare la V.I.A. redatta da tecnico abilitato in loco così come previsto dal
DPCM 215/99.
Art. 4 – Stabilimenti balneari
Punto 1. Premessa
Lett. A) La presente Ordinanza, nel rispetto del principio di sussidiarietà e proporzionalità, recepisce gli
indirizzi fissati dalla Giunta Regionale dell’Emilia-Romagna con Delibera n. 197/2013, emanata a norma
dell’art. 11 comma 6 della Legge 15/12/2011 n. 217 e fissa, per le caratteristiche tecniche degli apparecchi
ed impianti elettroacustici utilizzabili, le medesime condizioni dettate in ottemperanza al DPCM 215/99 di cui
all’art. 1.
Lett. B) Gli orari, le giornate e le modalità di apertura degli stabilimenti balneari vengono stabiliti
annualmente dall’Ordinanza Balneare Regionale e da quella Comunale, secondo gli indirizzi di
programmazione dell’Ente Comunale. La presente Ordinanza stabilisce, in via subordinata all’apertura, gli
orari di funzionamento delle attività di diffusione sonora.
Punto 2. Impianti di diffusione sonora per “musica di sottofondo”, funzionamento TV o apparati radio
e impianti di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi
Lett. A) Ferme restando le specificità declinate nel presente articolo, per la disciplina, la modulistica e le
caratteristiche tecniche di tali impianti si rimanda all’art. 1 punto 1) e 2).
Lett. B) L’utilizzo di tali impianti ed apparecchi elettroacustici – tecnicamente non idonei al superamento dei
valori limite di cui al DPCM 215/99 e dotati di appositi sistemi di limitazione automatici atti a contenere le
immissioni rumorose entro i limiti della classificazione acustica – è consentito per tutta la durata dell’apertura
dello stabilimento.
Lett. C) Tutti gli altri tipi di diffusori, tecnicamente e potenzialmente idonei al superamento di tutti i limiti, sia
del DPCM 215/99 che ambientali del DPCM 14/11/97 e della classificazione acustica, vanno dotati sia di
limitatore che di fonometro.
Lett. D) la documentazione relativa alla valutazione previsionale di impatto acustico dovrà essere conservata
in sito a disposizione dell’autorità di controllo così come previsto dal DPCM 215/99.
Punto 3. Svolgimento di trattenimenti musicali
Lett. A) Lo svolgimento di trattenimenti musicali (piano bar, concertini, DJ, animazioni ecc.) è consentito
unicamente quale attività a carattere temporaneo di cui alla Tabella B della DGR 1197/2020 per un
massimo di 2 trattenimenti musicali la settimana, che devono avvenire nelle seguenti fasce orarie:
a) dalle ore 8.30 alle ore 12.30 – b) dalle ore 17.30 alle ore 21.00 – c) dalle ore 20.00 alle ore 24.00
con le seguenti precisazioni, in deroga alla Tabella B):
i trattenimenti pomeridiani che si svolgono dalle ore 17.30 alle ore 21.00 possono avvenire
anche in giorni consecutivi;
i trattenimenti serali che si svolgono dalle ore 20.00 alle ore 24.00 non potranno avvenire in
due giornate consecutive e almeno uno dei due trattenimenti settimanali dovrà svolgersi nei
giorni che vanno dal lunedì al giovedì, allo scopo di garantire un sostegno da parte degli
stabilimenti balneari a sviluppare servizi integrativi per favorire le presenze turistiche anche
al di fuori del week-end.
Lett. B) Non è consentito effettuare più trattenimenti musicali nello stesso giorno indipendentemente se la
durata oraria di questi rientra complessivamente nei tempi previsti dalla Tabella B. I valori limite e le
condizioni della Legge 217/2011 sono riferiti alla sola durata del trattenimento. Al di fuori degli orari consentiti
dovrà esser rispettato il limite della classificazione acustica del sito.
Lett. C) l’assetto dello stabilimento e l’organizzazione degli arredi fissi e mobili, esistenti sull’intero spazio
della concessione demaniale, non devono essere modificati rispetto all’attività ordinaria e non devono essere
eseguiti interventi strutturali o allestimenti supplementari destinati specificatamente a favorire il ballo. Non
devono essere installate recinzioni di qualsiasi tipo e strutture specificatamente destinate alla delimitazione
per lo stazionamento del pubblico;
Lett. D) I diffusori devono essere inequivocabilmente direzionati come fronte di emissione verso il mare. Per
l’utilizzo nei trattenimenti musicali di impianti elettroacustici diversi da quelli dell’art. 1 punto 2), aventi
caratteristiche tecniche ed emissive dei diffusori sonori potenzialmente idonee al superamento dei limiti del
DPCM 215/99 e della classificazione acustica, questi dovranno essere in configurazione “fissa” e si dovrà
installare il sistema di sorveglianza fonometrico.
Lett. E) L’effettuazione di trattenimento musicale è subordinato ad apposita comunicazione attraverso lo
“Sportello Telematico” del sito internet istituzionale del Comune di Cervia da presentare almeno 7 giorni
prima del trattenimento musicale medesimo corredata da idonea V.I.A.; eventuali rinunce andranno
comunicate entro la stessa giornata.
Lett. F) Nel caso in cui, per avverse condizioni meteo, il trattenimento venga rinviato e recuperato nei
successivi 7 giorni, il gestore dello stabilimento balneare deve dare comunicazione tramite pec dello
slittamento della data.
Punto 4. Stagione balneare estiva e stagione balneare invernale “Mare d’inverno”
La Stagione Balneare, il cui periodo di durata è annualmente fissato dall’Ordinanza balneare della Regione
Emilia-Romagna, è distinta in “stagione balneare estiva” e “stagione balneare invernale mare d’inverno” per
lo svolgimento di attività di elioterapia, attività sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento e per tutto quanto
attiene le rispettive licenze commerciali.
Lett. A) I trattenimenti musicali ricadenti nella stagione balneare invernale e compresi all’interno della
programmazione Mare d’Inverno dovranno essere comunicati attraverso lo “Sportello Telematico” del sito
internet istituzionale del Comune di Cervia e dovranno rispettare le disposizioni di cui all’art. 2 e all’art. 3
della presente.
In particolare:
Lett. B) I trattenimenti musicali senza limitazione di serate sono consentiti unicamente per gli
esercizi i cui impianti sono conformi alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 2 punto 1 lett. B) dotati
del fonometro, con un sistema di limitazione in grado di abbassare automaticamente i livelli sonori emessi
in base all’orario programmato. L’orario del trattenimento, in regime di deroga ai limiti della
Classificazione Acustica di cui alla sopra citata Tabella A, è prorogato alle ore 01:00. Oltre tale orario,
e non oltre alle ore 2:00, i livelli sonori si dovranno abbassare in modo automatico ed indipendente
dal gestore, al fine di rispettare i valori ordinari della classificazione acustica del sito, come da DPCM
14/11/97;
Lett. C) In assenza dei sistemi fonometrici i trattenimenti potranno avvenire unicamente secondo quanto
previsto dalla Tabella B, e potranno essere svolti per un massimo di 4 ore due volte settimanali in giornate
non consecutive, con termine alle ore 24.00.
Punto 5. Giornate del 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre
Gli stabilimenti balneari, nel corso della “stagione balneare invernale mare d’inverno”, in occasione delle
particolari giornate del 24 dicembre, 25 dicembre e 31 dicembre, possono prorogare l’orario di
funzionamento degli impianti elettroacustici fino alle ore 03:00 del giorno successivo. Tale orario è prorogato
alle ore 03:30 per chi è dotato del sistema fonometrico al fine di aderire con iniziative sportive, culturali,
ludiche, di intrattenimento, al programma “mare d’inverno”, così come definito e secondo le modalità stabilite
dall’Amministrazione comunale con delibera G.C. n. 200/2015 e s.m.i. e dalle procedure e regolamenti
inerenti le singole attività proposte. Gli stabilimenti balneari con impianti elettroacustici dotati del sistema di
controllo fonometrico potranno, altresì, fino alle ore 03:30, svolgere trattenimenti musicali (piano bar,
concertini, etc.). Tali giornate sono da considerarsi in deroga rispetto al numero massimo stabilito.
Punto 6. Giornate del 10 agosto, 15 agosto e Notte Rosa (serata del venerdì)
Nelle giornate del 10 agosto, 15 agosto ed in occasione della Notte Rosa (serata del venerdì), i trattenimenti
musicali dal vivo (piano-bar, concertini e musica riprodotta con la presenza di disk jokey) sono consentiti fino
alle ore 3:00 del giorno successivo; gli stabilimenti dotati di fonometro potranno svolgere tali trattenimenti
sino alle ore 3:30: a partire dalle ore 3:00 dovranno ridurre progressivamente la diffusione sonora fino a
totale spegnimento degli impianti elettroacustici alle ore 3:30. Tali giornate sono da considerarsi in deroga
rispetto al numero massimo stabilito.
Punto 7. Attività di animazione e svago per bambini – Acquagym
Lett. A) Non sono considerati trattenimenti musicali ed attività danzanti le attività ginniche di animazione e
svago, in periodo diurno, riservate a bambini di età inferiore ai 14 anni nonché le attività di acquagym (rivolte
sia ai bambini sia agli adulti). Tali attività potranno essere svolte unicamente con diffusori, anche mobili,
tecnicamente non idonei al superamento dei limiti di emissione di cui all’art. 2 del DPCM 215/99 nei seguenti
orari: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.
Lett. B) Le attività ludico-sportive (comportanti, ad esempio, fischi di arbitri, urla, schiamazzi, tifo da parte del
pubblico) o altre attività di qualsiasi natura che creino particolare rumore dovranno cessare entro le ore
23:00.
La disciplina di cui al presente articolo prevale ed integra quanto previsto dall’Ordinanza Balneare
Comunale.
Art. 5 – Strutture Ricettive
Punto 1. Impianti di diffusione sonora per “musica di sottofondo”, funzionamento TV o apparati radio
e impianti di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi
Lett. A) Gli esercizi ricettivi che effettuano diffusione musicale riservata alla sola clientela alloggiata, per gli
effetti del DPCM 215/99, sono soggetti alle seguenti condizioni:
1) per gli impianti di diffusione sonora per “musica di sottofondo”, funzionamento TV o apparati radio, si
rimanda (a livello di disciplina, modulistica e caratteristiche tecniche) all’art. 1 punto 1);
2) gli impianti di diffusione sonora con impianti elettroacustici aventi più elementi di cui all’art. 1 punto 2)
tecnicamente idonei al superamento dei valori limite di cui al DPCM 215/99 e del DPCM 14/11/97 dotati di
appositi sistemi di limitazione automatici atti a contenere le immissioni rumorose entro i limiti del DPCM
14/11/97 e della classificazione acustica, si rimanda (a livello di disciplina, modulistica e caratteristiche
tecniche), all’art. 1 punto 2) con la seguente specifica relativa agli orari: essi si potranno utilizzare dalle ore
9.30 alle ore 12.30, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.30 alle ore 22.30.
Lett. B) La prescritta comunicazione si riferisce all’ipotesi di impianti che effettuano la diffusione sonora in
esterno: la documentazione deve, ad ogni modo, poter essere resa su richiesta del Comune di Cervia e degli
organi di controllo come previsto dal DPCM 215/99.
Lett. C) Per quanto riguarda le strutture ricettive all’aperto (campeggi, villaggi turistici, marina resort),
l’Amministrazione si riserva la possibilità di modificare il limite orario delle 22.30, qualora si riveli non idoneo
durante la stagione.
Punto 2. Disciplina dei trattenimenti musicali
Lett. A) L’attività di trattenimento musicale e svago per la clientela all’aperto (intendendosi con tale
terminologia l’area esterna pertinenziale della struttura ricettiva), con diffusori tecnicamente idonei al
superamento dei limiti di cui al DPCM 215/99 e del DPCM 14/11/97, potrà svolgersi unicamente 1 volta a
settimana.
Lett. B) L’attività di trattenimento musicale e svago per la clientela all’aperto di cui sopra quale attività a
carattere temporaneo, di cui alla Tabella B della DGR 1197/2020 può svolgersi per un massimo di 4 ore e
deve concludersi entro le ore 24.00.
Lett. C) L’attività di trattenimento musicale e svago per la clientela all’aperto è consentita previa
comunicazione delle date previste almeno sette giorni prima degli eventi in programma, attraverso lo
“Sportello Telematico” del sito internet istituzionale del Comune di Cervia. Nel caso in cui, per avverse
condizioni meteo, il trattenimento venga rinviato e recuperato nei successivi sette giorni, il gestore deve dare
comunicazione tramite pec dello slittamento della data. Il Comune, come previsto dalla LR 15/01, ricevuta la
comunicazione, si riserva di chiedere un parere di merito ad ARPAE.
Lett. D) In deroga a quanto previsto dalla Tabella B, il giorno 10 agosto, 15 agosto ed in occasione delle
Notte Rosa (serata del venerdì) tale orario potrà essere protratto fino alle ore 1.00 del giorno successivo. Tali
giornate sono da considerarsi in deroga rispetto al numero massimo stabilito.
Punto 3. Attività di animazione e svago per bambini.
Lett. A) Non sono considerati trattenimenti musicali ed attività danzanti le attività ginniche di animazione e
svago riservate a bambini di età inferiore ai 14 anni. Le attività di animazione potranno avvenire, per loro
tutela, unicamente con diffusori fissi tecnicamente non idonei al superamento dei limiti di emissione di cui al
DPCM 215/99 ed è pertanto vietato l’uso di diffusori mobili con amplificatori incorporati e dispositivi di
diffusione sonora portatili e unità microfoniche amplificate.
Lett. B) Il gestore dovrà comunicare tali attività di animazione e svago tramite lo “Sportello Telematico” del
sito internet istituzionale del Comune di Cervia almeno sette giorni prima dello svolgimento dell’attività
medesima.
Lett. C) L’attività di animazione e svago per bambini è ammessa dalle ore 9.30 alle ore 12.30, dalle ore
16.30 alle ore 19.00 e dalle ore 20.30 alle ore 21.30.
Art. 6 – Altre attività che utilizzano impianti elettroacustici
Lett. A) Le attività (sale gioco – piscine – acquascivoli e spettacoli viaggianti) che effettuano diffusione
musicale, per gli effetti del DPCM 215/99, sono soggetti alle medesime condizioni dettate per gli impianti
elettroacustici in uso agli esercizi pubblici di cui all’art. 1 punto 1) e 2) fatto salvo quanto di seguito
specificato relativamente agli orari.
Lett. B) i campi gioco (es, calcetto, campi da tennis e paddle) devono osservare il seguente orario di utilizzo
di impianti di diffusione sonora:
– dal 1 Aprile al 30 Settembre, dalle ore 09:00 alle 00:00 del giorno successivo;
– dal 1 Ottobre al 31 Marzo, dalle ore 10:00 alle ore 23:00.
Lett. C) I campi gioco dove sono presenti attrezzature quali piscine ed acquascivoli dovranno spegnere gli
impianti elettroacustici alle ore 24:00.
Lett. D) Per i giochi posti all’esterno dei locali deve essere disattivata ogni fonte di emissione sonora dalle
ore 13:30 alle ore 16:00 e dalle ore 24:00 sino all’apertura del giorno successivo, e comunque non prima
delle ore 8:00.
Lett. E) Negli orari dalle ore 13:30 alle ore 16:00 nonché dalle ore 24:00 e sino all’apertura del giorno
successivo e comunque non prima delle ore 8:00, è impedito l’utilizzo dei seguenti giochi: calcio balilla,
pingpong, bowling, pugnometro, piastra, torre sonora e quanti dotati di impianti sonori, posti all’esterno dei
locali.
Lett. F) Nei campi gioco, l’uso degli amplificatori sonori per le comunicazioni ai clienti e la diffusione di
musica di sottofondo è consentito dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:30 alle ore 24:00 nel rispetto
dei limiti del DPCM 14/11/97.
Lett. G) Limitatamente alle sale attrazioni, a seguito di presentazione di apposita istanza, possono essere
concesse deroghe all’orario di chiusura sino, al massimo, alle ore 04:00, a condizione che l’attività e la
diffusione sonora siano svolte esclusivamente all’interno di un locale completamente chiuso e
adeguatamente insonorizzato, con valutazione di impatto acustico.
Lett. H) Nel periodo dal 1° al 31 agosto, nei siti individuati in Tabella A ai sensi della DGR 1197/2020, alla
sala attrazioni può essere concessa proroga per attività e diffusione sonora esterna per gli apparati ludici
sino alle ore 01:00 previa comunicazione e con valutazione di impatto acustico.
Lett. I) Giostre – attrazioni viaggianti – Luna Park: gli impianti elettroacustici utilizzati dalle singole attività
dovranno essere conformi al DPCM 215/99. Resta comunque ferma la facoltà del Comune di inibire l’utilizzo
degli impianti elettroacustici in presenza di situazioni di comprovata criticità ambientale o turbativa all’ordine
pubblico.
Lett. J) Per tutte le attività elencante al presente articolo, è vietato l’uso di diffusori mobili con amplificatori
incorporati.
Lett. K) Per le attività (pubblici esercizi, circoli privati, attività artigianali alimentari e non alimentari, esercizi
commerciali) che necessitano di comunicazioni di servizio le stesse sono consentite all’interno della
seguente fascia oraria: dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 16.00 alle ore 22.00 nel rispetto della
classificazione acustica.
Art. 7 – Inquinamento acustico prodotto da dispositivi portatili
Lett. A) In tutto il territorio comunale è vietato l’utilizzo di megafoni o altri elementi rumorosi portatili
elettronici e non, anche durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Lett. B) In tutto il territorio comunale è vietato l’uso di diffusori mobili con amplificatori incorporati e dispositivi
di diffusione sonora portatili e unità microfoniche amplificate.
Art. 8 – Comunicazioni
Lett. A) Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni e attività di trattenimento
musicale nel rispetto delle prescrizioni di cui alle Tabelle di tipo A e B, così come assunte nella presente
Ordinanza, necessita di comunicazione, da effettuarsi attraverso lo “Sportello Telematico” del sito
internet istituzionale del Comune di Cervia almeno 7 giorni prima dell’inizio dell’attività.
Lett. B) Gli esercizi che hanno richiesto ed utilizzato negli anni precedenti il sistema di vigilanza fonometrica
(cd. fonometro), per dismettere l’utilizzo dello strumento e successivo utilizzo dell’impianto senza fonometro
dovranno produrre idonea comunicazione e valutazione d’impatto acustico con verifica in loco di Arpae per
verificare l’effettivo rispetto della normativa acustica.
Art. 8 bis – Deroghe
Punto 1. Eventi di pubblico interesse
In presenza di particolari occasioni ed eventi, per comprovati motivi di pubblico interesse, resta salva la
facoltà per il Sindaco, tramite Ordinanza, di adottare deroghe all’orario e alla tipologia di attività di cui alla
presente ordinanza. In particolare, si presterà attenzione a tutte quelle iniziative che attesteranno un
contributo concreto alla promozione della località.
Art. 9 – Attività di controllo
Le attività di controllo sono esercitate dal Comune e da Arpae ai sensi dell’art. 15 comma 2 della Legge
Regionale 15/01.
Art. 10 – Sanzioni amministrative pecuniarie
Gli Enti deputati ai controlli, nel rispetto delle rispettive competenze, provvedono all’irrogazione delle
sanzioni di cui all’art. 16 della L.R. 15/01 e art. 10 Legge 447/95.
Le violazioni alla presente Ordinanza saranno punite con le sanzioni pecuniarie di seguito elencate:
Lett. A) Per le violazioni di cui ai seguenti disposti è prevista una sanzione amministrativa da € 100,00 a €
500,00 – pmr. € 166,00:
1. Art. 1 punto 1 lett. D), punto 2 lett. C) e G)
2. Art. 2 punto 2 lett. A)
3. Art. 3 punto 1 lett. E), punto 8 lett. B)
4. Art. 4 punto 2 lett. D), punto 3 lett. F)
5. Art. 5 punto 1, lett. B)
6. Art. 6 lett. K)
Lett. B) Per le violazioni di cui all’art. 7 è prevista una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00 – pmr.
€ 100,00
Lett. C) Per le violazioni di cui ai seguenti disposti è prevista una sanzione amministrativa da € 250,00 a €
3.000,00 – pmr. € 500,00:
7. Art. 1 punto 1 lett. C). punto 2 lett. B), D), F), G)
8. Art. 2 punto 1 lett. B). punto 3 n. 1 e 2
9. Art. 3 punto 1 lett. B), punto 2, punto 3
10. Art. 4 punto 3 lett. B), C), D), E), punto 4 lett. A), B), C)
11. Art. 5 punto 2 lett. A), C), punto 3 Lett. A), B),
12. Art. 7 lett. B)
13. Art. 8 lett. A), C)
Lett. D) Per le violazioni di cui ai seguenti disposti prevista una sanzione amministrativa da € 300,00 e €
3.000,00 – pmr. € 600,00
14. Art. 1 punto 2 lett. E)
15. Art. 2 punto 3 n° 3
16. Art. 3 punto 1 lett. C) e D), punto 5, punto 6, punto 7
17. Art. 4 punto 3 lett. A), punto 5, punto 6, punto 7 lett. A) e B)
18. Art. 5 punto 1 lett. A n° 2), C), punto 2 lett. B), D), punto 3 lett. C)
19. Art. 6 lett. A), B), C), D), E), F), G), H), I), J)
Lett. E) Per ogni altra violazione alle disposizioni di cui alla presente Ordinanza sopra non
espressamente richiamate, si applicherà la sanzione di € 200,00.
Art. 10 bis – Sanzioni Accessorie
Per l’applicazione delle sanzioni accessorie sarà valutata come recidiva la violazione di punti, anche diversi,
dello stesso articolo che imponga comportamenti o divieti, ripetuta per un minimo di due volte in giornate
diverse nell’arco dello stesso anno solare.
Pertanto, nel caso in cui vengano violati più volte i comportamenti sanzionati dal medesimo articolo,
verranno applicate le seguenti sanzioni accessorie:
I) Per quanto attiene alle violazioni di cui all’art. 1 punto 2), art. 2 e art. 3 della presente Ordinanza, in caso di
seconda violazione nell’anno solare – oltre alla sanzione pecuniaria – è prevista l’inibizione all’uso degli
impianti elettroacustici per 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo
provvedimento.
A partire dalla terza violazione nell’anno solare verrà disposta:
a) per chi non è dotato di fonometro: inibizione all’uso degli impianti elettroacustici sino all’installazione di
fonometro;
b) per chi è dotato di fonometro: inibizione all’uso degli impianti elettroacustici per 15 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.
In caso di quarta violazione verrà disposta l’inibizione all’uso degli impianti elettroacustici per 30 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.
La tolleranza negli orari stabiliti è di 5 (cinque) minuti.
II) Relativamente agli stabilimenti balneari regolati all’art. 4 della presente Ordinanza, laddove venga
accertata la violazione di cui ai disposti dell’art. 4 punto 2) relativo agli impianti di diffusione sonora con
impianti elettroacustici aventi più elementi, punto 3), punto 5), punto 6) e punto 7) del medesimo articolo, in
caso di seconda violazione nell’anno solare è prevista – oltre alla sanzione pecuniaria – l’inibizione all’uso
degli impianti elettroacustici per 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo
provvedimento;
A partire dalla terza violazione nell’anno solare verrà disposta:
a) per chi non dotato di fonometro l’inibizione all’uso degli impianti elettroacustici sino all’installazione di
fonometro.
b) per chi è dotato di fonometro inibizione all’uso degli impianti elettroacustici per 15 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.
In caso di quarta violazione verrà disposta l’inibizione all’uso degli impianti elettroacustici per 30 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.
La tolleranza negli orari stabiliti è di 5 (cinque) minuti.
III) Relativamente alle strutture ricettive regolate all’art. 5 della presente Ordinanza, laddove venga
accertata la violazione di cui ai disposti dell’art. 5 punto 1 lettera b), punto 2), punto 3), punto 4, in caso di
seconda violazione nell’anno solare – oltre alla sanzione pecuniaria – è prevista l’inibizione all’uso degli
impianti elettroacustici per 5 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo
provvedimento;
A partire dalla terza violazione nell’anno solare verrà disposta:
a) per chi non dotato di fonometro l’inibizione all’uso degli impianti elettroacustici sino all’installazione di
fonometro.
b) per chi è dotato di fonometro inibizione all’uso degli impianti elettroacustici per 15 giorni naturali e
consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.
In caso di quarta violazione verrà disposta l’inibizione all’uso degli impianti elettroacustici per 30 giorni
naturali e consecutivi decorrenti dalla data di notifica del relativo provvedimento.
La tolleranza negli orari stabiliti è di 5 (cinque) minuti.
IV) Per tutte le attività sopra menzionate, nel caso di evidenti abusi nell’uso di strumenti sonori,
l’Amministrazione Comunale può riservarsi di imporre l’installazione del sistema di misurazione dei livelli
sonori fonometro, da effettuarsi entro 20 giorni dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio
applicato.
Altre eventuali disposizioni operative per l’attuazione della presente Ordinanza potranno essere stabilite con
una circolare interna dell’Ente.
DISPONE
Che la presente Ordinanza:
sostituisca ed abroghi la precedente Ordinanza n. 11/2023, nonché tutto quanto in contrasto con la
medesima dettato da precedenti regolamenti facenti capo alla DGR 45/02. La presente Ordinanza
prevale sull’Ordinanza n. 187/2011 laddove in contrasto;
sia valida dal giorno 28/03/2024;
sia resa pubblica mediante pubblicazione sull’Albo Pretorio, sul sito web del Comune di Cervia e su
ogni altro mezzo di informazione;