
(AGENPARL) – mar 06 febbraio 2024 COMUNICATO N. 144/DIV – 6 FEBBRAIO 2024
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 2, 3, 4 e 5 FEBBRAIO 2024
Si riportano i risultati delle gare disputate il 2, 3, 4 e 5 Febbraio 2024
5^ Giornata ritorno
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ARZIGNANO V.
GIANA ERMINIO
LUMEZZANE
PERGOLETTESE
PRO VERCELLI
RENATE
TRENTO
TRIESTINA
VIRTUS VERONA
GIRONE B
MANTOVA
PRO SESTO
NOVARA
ALESSANDRIA
L.R. VICENZA
ATALANTA U23
LEGNAGO SALUS
FIORENZUOLA
PRO PATRIA
PADOVA
AREZZO
CARRARESE
CESENA
JUVENTUS NEXT GEN
LUCCHESE
PERUGIA
PESCARA
RECANATESE
TORRES
VIS PESARO
VIRTUS ENTELLA
OLBIA
FERMANA
ANCONA
RIMINI
PINETO
PONTEDERA
SESTRI LEVANTE
GUBBIO
GIRONE C
ACR MESSINA
BENEVENTO
CASERTANA
JUVE STABIA
LATINA
MONOPOLI
SORRENTO
TARANTO
VIRTUS FRANCAVILLA
BRINDISI
POTENZA
AUDACE CERIGNOLA
GIUGLIANO
AVELLINO
CROTONE
MONTEROSI TUSCIA
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nelle sedute del 5 e 6 Febbraio 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 2, 3, 4 e 5 FEBBRAIO 2024
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quinta giornata di ritorno del
Campionato i sostenitori della Società ACR MESSINA, AVELLINO, CARRARESE, JUVE STABIA,
MONOPOLI, PERUGIA, PESCARA, RIMINI e TARANTO hanno, in violazione della normativa di cui agli
artt. 25 e 26 C.G.S.:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario
genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze
dannose;
-considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 2.500,00
PADOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel
Settore Ospiti, consistiti nell’aver lanciato:
1. al 16° minuto del secondo tempo, a gioco fermo, del liquido che attingeva l’Arbitro, il
quale era intento a sincerarsi delle condizioni fisiche di un calciatore avversario;
2. al 20° minuto del secondo tempo, del liquido senza colpire l’Arbitro ma terminando
direttamente sul terreno di gioco.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2,
e 25, comma 3, C.G.S., valutata la particolare odiosità della condotta posta in essere, le
modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in
trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.500,00
BRINDISI per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver:
1. fatto esplodere, all’88° minuto della gara, un petardo di forte intensità nel proprio Settore,
senza conseguenze;
2. lanciato, all’89° e 92° minuto della gara, due fumogeni nel recinto di gioco che venivano
prontamente rimossi dai Vigili del Fuoco, determinando, con tale condotta, una
sospensione della gara per circa trenta secondi da parte dell’Arbitro, in occasione del primo
lancio.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose e considerato che la società sanzionata disputava
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la gara in trasferta (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.200,00
TARANTO
A) per avere, circa il 5% dei suoi sostenitori, posizionati nel Settore Centrale Curva Nord,
intonato all’8° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Forze
dell’Ordine;
B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, all’8° minuto della gara, un petardo di elevata intensità nel recinto di
gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2,
25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 1.000,00
AVELLINO per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver:
1. lanciato, all’11° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco così
determinando, con tale condotta, una breve sospensione della gara per qualche secondo
da parte dell’Arbitro sino a quando un calciatore dell’Avellino raccoglieva il fumogeno e lo
lanciava fuori da terreno di gioco;
2. danneggiato tre seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.
Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2,
e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della
gara, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato, altresì, che la
Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati
ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento
danni se richiesto).
AMMENDA € 800,00
CARRARESE per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
posizionati nel Settore Gradinata Nord, consistiti nell’aver lanciato, al 1° minuto del primo
tempo, due bengala nel recinto di gioco, senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli
organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r c.c.).
MANTOVA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
antiregolamentari commessi da un proprio sostenitore, integranti pericolo per l’incolumità
pubblica, consistiti nell’essere entrato sul terreno di gioco, al termine della gara, dopo avere
scavalcato la recinzione, per chiedere la maglia ad uno dei giocatori della propria squadra,
senza alcuna conseguenza pregiudizievole.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le
modalità complessive dei fatti e considerato che la società sanzionata disputava la gara in
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trasferta (r. proc. fed.).
PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, durante la gara, tre fumogeni nel recinto di gioco sulla pista di atletica,
senza conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si
sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in
applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).
AMMENDA € 200,00
JUVE STABIA per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell’inizio della gara di un minuto,
non presentandosi puntualmente nel tunnel per l’ingresso in campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 6 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta e il precedente specifico a carico della società sanzionata
(supplemento r. Arbitrale, r. c.c.).
AMMENDA € 100,00
TRIESTINA per avere la metà circa dei suoi sostenitori, presenti nel Settore Gradinata,
intonato un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, al 4° minuto del primo
tempo, per due volte, e al 20° minuto del secondo tempo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S.,
valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art.
29 C.G.S. (r. proc. fed.).
DIRIGENTI ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 FEBBRAIO 2024 ED €
500,00 DI AMMENDA
RAVAIOLI RUDY
(PADOVA)
per avere, al 37° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto usciva intenzionalmente dall’area tecnica per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 12 FEBBRAIO 2024
LA CORTE FRANCESCO
(VIRTUS FRANCAVILLA)
per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta non corretta e irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, sferrava un pugno contro la panchina in segno di protesta nei confronti di una
decisione arbitrale.
Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 36, comma 1, lett. a) C.G.S.,
ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
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ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
FRAU ALESSANDRO
(TORRES)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua
decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
MUREDDU PIER VINCENZO
(TORRES)
per avere, al 20° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro
in quanto si alzava dalla panchina aggiuntiva protestando platealmente nei confronti di una sua
decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, panchina aggiuntiva).
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BANCHIERI SIMONE
(VIS PESARO)
per avere, al 41° minuto del primo tempo, tenuto una condotta non corretta in quanto, nonostante i
ripetuti richiami, entrava intenzionalmente sul terreno di gioco, con il pallone in gioco.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
TOSCANO DOMENICO
(CESENA)
AMMONIZIONE (II INFR)
PAZIENZA MICHELE
FONTANA GAETANO
(AVELLINO)
(LATINA)
AMMONIZIONE (I INFR)
BINOTTO JONATAN
TRIDICI CLAUDIO
MARCHIONNI MARCO
TESSER ATTILIO
(ALESSANDRIA)
(FERMANA)
(POTENZA)
(TRIESTINA)
COLLABORATORI NON ESPULSI
INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED
A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 15 FEBBRAIO 2024
144/443
MENGA MICHELE
(VIS PESARO)
per avere, al termine del primo tempo, fatto accesso negli spogliatoi nonostante non fosse inserito in
distinta e fosse privo di pass di riconoscimento, per aver tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
della Quaterna Arbitrale contestandone l’operato e per avere sferrato dei calci e pugni contro
l’attrezzatura sportiva, dopo essere stato invitato ad allontanarsi.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma
1, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r. Arbitro, r. c.c.).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
SALVO GIUSEPPE
(ACR MESSINA)
per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto lo colpiva con un calcio all’altezza del ginocchio, mentre non stavano
contendendosi il pallone, provocandogli dolore temporaneo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono
verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in
essere e l’impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n. 2).
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED € 500,00 DI AMMENDA
FERRETTI DANIELE
(RECANATESE)
per avere, al 35° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario in quanto, a gioco fermo, arrivava in grande velocità alle spalle del portiere che si accingeva
a prendere il pallone e lo colpiva a mano aperta sul volto, provocandogli un dolore temporaneo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico
dell’avversario e, dall’altra, le modalità della condotta tenuta, l’aver compiuto il gesto a gioco fermo e,
infine, la delicatezza della parte del corpo dell’avversario attinta dal colpo.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
HEINZ JONAS
(FERMANA)
per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti
di un calciatore avversario in quanto interveniva in scivolata da tergo colpendolo alla caviglia.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità
complessive della condotta e la sua intrinseca pericolosità e considerato che non sono derivate
conseguenze a carico dell’avversario.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PANIZZI ERIK
(MANTOVA)
per avere, al 23° minuto circa del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti
dell’Arbitro, in quanto, si alzava dalla panchina protestando platealmente nei confronti di una sua
decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale).
144/444
FIORDALISO ALESSANDRO
(SPAL)
per avere, al 48° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo
un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
CAFERRI LORENZO
ERCOLANO EMANUEL
ITALENG NGOCK JONATHAN
MONTEAGUDO JUAN CRUZ
MENATO ALESSIO
(GIANA ERMINIO)
(LATINA)
(TRENTO)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS VERONA)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (X INFR)
FORESTA GIOVANNI
VASSALLO FRANCESCO
(ALESSANDRIA)
(RENATE)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA’ IN AMMONIZIONE (V INFR)
ZOMA MOHAMED ALI
MASTALLI ALESSANDRO
NUNZELLA LEONARDO
SOPRANO MARCO
SILVESTRI LUIGI
VARONE IVAN
LOIACONO GIUSEPPE
BOCIC MILOS
DI MASSIMO ALESSIO
BUGLIO DAVIDE
MARINO ANTONIO
GUCHER ROBERT
ILARI CARLO
FANTACCI TOMMASO
BORTOLUSSI MATTIA
GUIDI MATTEO
IGNACCHITI LORENZO
PODDA LORENZO
DI MARIO STEFANO
MOLNAR IVO
(ALBINOLEFFE)
(ALESSANDRIA)
(ALESSANDRIA)
(CASERTANA)
(CESENA)
(CESENA)
(CROTONE)
(FIORENZUOLA)
(GUBBIO)
(JUVE STABIA)
(LATINA)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PADOVA)
(PONTEDERA)
(PONTEDERA)
(SESTRI LEVANTE)
(VIRTUS ENTELLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XIII INFR)
LAKTI ERALD
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)
144/445
PAOLUCCI LORENZO
VAN RANSBEECK KENNETH
CANDIANO MAIKO
(ANCONA)
(LEGNAGO SALUS)
(SESTRI LEVANTE)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)
RAGUSA ANTONINO
LONGO SALVATORE
NICHETTI MARCO EMILIO
DAVI FEDERICO
D’ANDREA FILIPPO
IMPROTA RICCARDO
DAMIAN FILIPPO
FORT FEDERICO
DE SENA CARMINE
CASOLARI FEDERICO
DI SANTO FRANCESCO
PISANO EROS
VERDE FRANCESCO
SONCIN MATTEO
KOUAN OULAI CHRISTIAN
ALOI SALVATORE
DE SANTIS SIMONE
DELPUPO ISAIAS OMAR
MATERA ANTONIO
FABRIANI CRISTIAN
PETERMANN DAVIDE
(ACR MESSINA)
(ALBINOLEFFE)
(ALESSANDRIA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(FERMANA)
(GIUGLIANO)
(GUBBIO)
(LUCCHESE)
(LUMEZZANE)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PERGOLETTESE)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(PINETO)
(PONTEDERA)
(TARANTO)
(TORRES)
(VIRTUS ENTELLA)
AMMONIZIONE (VIII INFR)
EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO
CAPOMAGGIO GALO
BIZZOTTO NICOLA
DI MUNNO ALESSANDRO
MOTOLESE MATTIA
SBRAGA ANDREA
TROIANO LUCA
IDDA RICCARDO
MASTINU GIUSEPPE
(ACR MESSINA)
(AUDACE CERIGNOLA)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(OLBIA)
(POTENZA)
(SESTRI LEVANTE)
(TORRES)
(TORRES)
AMMONIZIONE (VII INFR)
ROTA ARENSI
EKLU SHAKA MAWULI
TUMMINELLO MARCO
GIANDONATO MANUEL
SUSSI CHRISTIAN
LAEZZA GIULIANO
(ALESSANDRIA)
(AREZZO)
(CROTONE)
(FERMANA)
(FIORENZUOLA)
(L.R. VICENZA)
144/446
DIABY ABOUBAKAR
TUMBARELLO GIORGIO
BURRAI SALVATORE
GIORICO DANIELE
ARTISTICO GABRIELE
MACCA FEDERICO
RISOLO ANDREA
(LEGNAGO SALUS)
(LUCCHESE)
(MANTOVA)
(TORRES)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
AMMONIZIONE (VI INFR)
GATTO EMANUELE
CASINI RICCARDO
GYABUAA MANU EMMANUEL
ADAMO EMANUELE PIO
CARGNELUTTI RICCARDO
BALDI MATTEO
FERRARI FRANCO
PIROLI DANILO
IANNONI EDOARDO
ESPECHE MARCOS ANDRES
TONINELLI DARIO
LANGELLA CHRISTIAN
ENRICI PATRICK
FERRARA ANTONIO
CAPPELLETTI DANIEL
SANGALLI MATTIA RONALD
IERVOLINO ANTONIO PIO
(ANCONA)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(CESENA)
(GIUGLIANO)
(JUVE STABIA)
(L.R. VICENZA)
(MONTEROSI TUSCIA)
(PERUGIA)
(PONTEDERA)
(PRO SESTO)
(RIMINI)
(TARANTO)
(TARANTO)
(TRENTO)
(TRENTO)
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (III INFR)
MARENCO FILIPPO
GUCCIONE FILIPPO
BIANCO RAFFAELE
MAFFEI MATTIA
MORA LUCA
DE ROSA ROBERTO
MAGGIONI TOMMASO
HAMLILI ZACCARIA
MBENDE EMMANUEL
CALCAGNI RICCARDO
RANIERI ROBERTO
LISI FRANCESCO
ARMINI NICOLO’
NICCO GIANLUCA
POGGESI ANDREA
FIORINI MATTIA
MORRONE BIAGIO
OBARETIN NOSA EDWARD
STRUNA ALJAZ
PORTANOVA DENIS
(ANCONA)
(AREZZO)
(AUDACE CERIGNOLA)
(FIORENZUOLA)
(FIORENZUOLA)
(GIUGLIANO)
(MANTOVA)
(MONOPOLI)
(MONTEROSI TUSCIA)
(NOVARA)
(NOVARA)
(PERUGIA)
(POTENZA)
(PRO PATRIA)
(PRO SESTO)
(RECANATESE)
(RECANATESE)
(TRENTO)
(TRIESTINA)
(VIRTUS ENTELLA)
144/447
ROSSONI STEFANO GIOVANN
(VIS PESARO)
AMMONIZIONE (II INFR)
MORETTI FEDERICO
CRIALESE CARLO
PIOVANELLO ENRICO
CUOMO GIUSEPPE
PELLEGRINI JACOPO
VISCONTI ELIA
TORRASI EMANUELE
MEAZZI LORENZO
PACE FEDERICO
D’ALESSIO LEONARDO
CARPANI GIANLUCA
LIVIERO MATTEO
MORETTI LORENZO
DUTU EDUARD
NTUBE MICHAEL
(ANCONA)
(CROTONE)
(JUVE STABIA)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LUCCHESE)
(PERUGIA)
(PESCARA)
(POTENZA)
(PRO SESTO)
(RECANATESE)
(TORRES)
(TRIESTINA)
(VIRTUS FRANCAVILLA)
(VIRTUS VERONA)
AMMONIZIONE (I INFR)
PLESCIA VINCENZO
SOLER PINO IAN
PANADA SIMONE
NARDI FILIPPO
BACCHETTI LORIS
NICOLETTI MANUEL
PAPONI DANIELE
OVISZACH ENRICO
SEKULOV NIKOLA
VITALE MATTIA
MINELLI STEFANO
VALENTE NICOLA
SAPORETTI LORENZO
KOZLOWSKI OLAF
AHMETAJ MATTEO
BOCALON RICCARDO
SALA JACOPO
ZILLI MASSIMO
GUNDUZ TEOMAN
VESENTINI FILIPPO
VOLTAN MICHELE
(ACR MESSINA)
(ALESSANDRIA)
(ATALANTA U23)
(BENEVENTO)
(CASERTANA)
(CASERTANA)
(FERMANA)
(GIUGLIANO)
(JUVENTUS NEXT GEN)
(MONOPOLI)
(NOVARA)
(PADOVA)
(PRO PATRIA)
(PRO VERCELLI)
(RECANATESE)
(RENATE)
(RIMINI)
(SPAL)
(TRIESTINA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
144/448
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 6 Febbraio 2024
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
144/449