
[lid] Esistono tre ipotesi per quanto concerne la compravendita di immobili costruiti prima del 1967.
La prima è che l’atto di compravendita viene rogato prima del 17 marzo 1985: il rogito è valido ed efficace anche se non menziona il titolo abilitativo;
La seconda è che l’atto di compravendita viene rogato dopo il 17 marzo 1985 e ha come oggetto un immobile la cui costruzione è iniziata prima del 1 settembre 1967: il rogito è valido ed efficace senza menzione del titolo abilitativo, con la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
La terza è che l’atto di compravendita viene rogato dopo il 17 marzo 1985 e ha come oggetto un fabbricato la cui costruzione è iniziata dopo il 1 settembre 1967: il rogito è valido ed efficace solo se menziona il titolo abilitativo.
A questo punto la domanda è cosa fare se non si hanno documenti sugli immobili ante 1967?
È quindi lecito domandarsi cosa potrebbe accadere nella terza ipotesi, ovvero nel caso in cui l’immobile sia stato costruito dopo il 1 settembre 1967 e non si abbiano titoli abilitativi a disposizione.
Fermo restando che l’atto che non riporta la menzione del titolo abilitativo può determinare automaticamente la nullità dello stesso, indipendentemente dal fatto che il titolo sia stato o meno conseguito, c’è pur sempre una possibilità utile per sanare la nullità: il c.d. atto di conferma.
Se infatti l’omessa indicazione nel rogito di quanto previsto dalla legge non è determinato dall’inesistenza effettiva del titolo richiesto, l’atto nullo può essere confermato attraverso un atto successivo che abbia la forma del precedente e contenga l’omessa documentazione.
Nel caso in cui non si abbiano i documenti sugli immobili ante 1967 ma sia necessario menzionare i titoli abilitativi, occorrerà pertanto procedere con il reperimento dei documenti attestanti la conformità urbanistico ed edilizia, presso gli archivi dell’edilizia privata del Comune di riferimento, ed eventualmente supportandosi con foto aeree, titoli di proprietà e altri documenti che possano contribuire a ricostruire la storia del fabbricato.
Più in particolare lo stato dei luoghi dell’immobile costruito ante 1967 è conforme alla planimetria catastale.
Il fabbricato di cui fa parte il sopra descritto bene è stato edificato anteriormente al 1settembre 1967 ma non sono stati rinvenuti, per irreperibilità, i titoli edilizi.
Per quanto sopra non è stato possibile verificare la regolarità urbanistica. Potrebbero, pertanto, riscontrarsi ulteriori difformità urbanistiche non evidenziate nelle perizie di cui si è tenuto conto nella valutazione dei beni. And last but not least l’immobile non è provvisto di agibilità.
E se al Comune di Roma non risulta il progetto dell’immobile ante 1967 che succede? Secondo la perizia richiesta dal Tribunale di Roma (sezione esecuzioni immobiliari) non sono presenti pratiche di condono presso l’Ufficio Condono Edilizio di Roma.
A questo punto come fa il Tribunale di Roma sezione esecuzioni immobiliari a vendere all’asta tale immobile che è sprovvisto di documentazione il cui atto è nullo? Ah a saperlo…