
(AGENPARL) – gio 21 settembre 2023 COMUNICATO N. 25/DIV – 21 SETTEMBRE 2023
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CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024
GARE DEL 20 SETTEMBRE 2023
Si riportano i risultati delle gare disputate il 20 Settembre 2023
4^ Giornata andata
GIRONE A
ALBINOLEFFE
ARZIGNANO VALCHIAMPO
GIANA ERMINIO
LUMEZZANE
PADOVA
PRO VERCELLI
RENATE
TRENTO
VIRTUS VERONA
PRO PATRIA
ALESSANDRIA
MANTOVA
FIORENZUOLA
NOVARA
PRO SESTO
ATALANTA U23
LEGNAGO SALUS
L.R. VICENZA
CARRARESE
GIRONE B
TORRES
DECISIONI GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell’A.I.A. Sig.
Silvano Torrini, nella seduta del 21 settembre 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito
integralmente si riportano:
GARE DEL 20 SETTEMBRE 2023
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:
Il Giudice Sportivo,
premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata di andata del
Campionato i sostenitori delle Società L.R. VICENZA e TRENTO hanno, in violazione della normativa
di cui agli artt. 25 e 26 CGS:
– introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio Settore, materiale
pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state
segnalate conseguenze dannose;
considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze
di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,
DELIBERA
salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti
della Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra
descritto.
SOCIETA’
AMMENDA € 1.500,00
TRENTO
A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti
commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti
nell’aver lanciato, al 7° minuto del secondo tempo, un bicchiere semipieno sul terreno di
gioco;
B) per avere i suoi sostenitori presenti nel Settore Curva Mair:
1. al 31° minuto del primo tempo, puntato per qualche secondo un raggio laser luminoso
di colore blu/viola in direzione della panchina occupata dai tesserati della squadra
avversaria e successivamente verso il IV Ufficiale;
2. al 41° minuto del primo tempo, per qualche secondo, puntato un raggio laser luminoso
di colore blu/viola in direzione del viso di un giocatore della squadra avversaria (mentre si
apprestava a battere una punizione) e successivamente in direzione dell’Arbitro. In
entrambe le predette circostanze il fascio laser attingeva sia il calciatore che l’Arbitro al
viso.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate
conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.
fed., r. c.c.).
AMMENDA € 300,00
L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti
violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica,
consistiti nell’avere lanciato, all’22° e al 23° minuto del secondo tempo, un bicchiere di
plastica vuoto nel recinto di gioco e un accendino sul terreno di gioco, senza
conseguenze.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2,
e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti che la società
disputava la gara in trasferta e le misure previste e poste in essere in applicazione dei
modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed).
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ALLENATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MODESTO FRANCESCO
(ATALANTA U23)
per avere, al 33° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto, usciva intenzionalmente dall’area tecnica protestando e pronunciando al suo indirizzo una
frase irriguardosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36,
comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti.
OLIVI SAMUELE
(PRO VERCELLI)
per avere, al 46° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro,
in quanto protestava veementemente uscendo dall’area tecnica e pronunciando al suo indirizzo una
frase irriguardosa per dissentire nei confronti di una sua decisione.
Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le
modalità complessive della condotta.
ALLENATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (I INFR)
BARESI ALESSIO
(L.R. VICENZA)
PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA
FRANZETTI MAURO
(PRO VERCELLI)
per avere, al termine della gara, mentre le squadre si accingevano a rientrare negli spogliatoi, tenuto
una condotta aggressiva, minacciosa ed offensiva nei confronti di un tesserato avversario, in quanto si
avvicinava a quest’ultimo con fare minaccioso spingendolo con forza, senza conseguenze solo grazie
all’intervento del D.G.E. (il quale si frapponeva tra i due tesserati) e di alcuni componenti della panchina
aggiuntiva della Società che riuscivano a far rientrare il FRANZETTI negli spogliatoi dove reiterava la
sua condotta minacciosa e provocatoria nei confronti di altri tesserati della squadra avversaria.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S., valutate
le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere (r.
proc. fed., panchina aggiuntiva).
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SPAVONE ALESSANDRO
(PRO VERCELLI)
per avere, al 54° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore
avversario, in quanto, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva da terra con i tacchetti all’altezza
del polpaccio, senza provocargli conseguenze.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si
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sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta
posta in essere e l’impossibilità di giocare il pallone.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
MASI ALBERTO
(ATALANTA U23)
per avere, al 28° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo
un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
SALA ALESSANDRO
(PRO SESTO)
per avere, al 46° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di
un calciatore avversario in quanto, con il pallone a distanza di gioco interviene in un contrasto con
l’avversario con vigoria sproporzionata.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità
complessive della condotta e considerato che non sono derivate conseguenze a carico dell’avversario.
OBARETIN NOSA EDWARD
(TRENTO)
per avere, al 40° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo
un fallo su un avversario e impedendo una chiara occasione da rete.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità
complessive della condotta.
CALCIATORI NON ESPULSI
AMMONIZIONE (III INFR)
LAKTI ERALD
CICCONI MANUEL
FERRANTE LORENZO
MINOTTI GABRIELE
PELAGATTI CARLO
ZACCAGNO ANDREA
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(CARRARESE)
(GIANA ERMINIO)
(GIANA ERMINIO)
(LEGNAGO SALUS)
(TORRES)
AMMONIZIONE (II INFR)
NUNZELLA LEONARDO
AWUA THEOPHILUS
ILLANES MINUCCI JULIAN
DI QUINZIO DAVIDE
PREVITALI NICOLAS
BANI CRISTIANO
VAGHI STEFANO
BARRANCA FRANCESCO
MAPELLI FRANCESCO
HAOUDI HAMZA
SANTORO SALVATORE
FROSININI RUGGERO
(ALESSANDRIA)
(ATALANTA U23)
(CARRARESE)
(FIORENZUOLA)
(GIANA ERMINIO)
(MANTOVA)
(PRO PATRIA)
(PRO SESTO)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(TRENTO)
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SANGALLI MATTIA RONALD
(TRENTO)
AMMONIZIONE (I INFR)
MARIETTA CHRISTIAN
ZOMA MOHAMED ALI
ZANON MANUEL
PALESTRA MARCO
IMPERIALE MARCO
BONDIOLI ANDREA
STRONATI RICCARDO
COSTA FILIPPO
GOLEMIC VLADIMIR
ROSSI FAUSTO
TALARICO RAUL
DIABY ABOUBAKAR
MAZZALI SIMONE
MALOTTI MANUELE
NAPOLI ALESSIO
RADAELLI NICOLO
CAPELLI ALESSANDRO JULI
CRESCENZI LUCA
DONNARUMMA ANTONIO
GATTONI TOMMASO
EMMANUELLO SIMONE
SARZI PUTTINI DANIELE
BIANCHIMANO ANDREA
ESPOSITO GIANLUCA
ROLANDO EUGIO MATTIA
ATTYS CHRISTOPHER
BEGHELDO GIANMARCO
GOMEZ TALEB JUAN IGNACIO
METLIKA ANTONIO
SIBI SHEIKH
(ALBINOLEFFE)
(ALBINOLEFFE)
(ARZIGNANO VALCHIAMPO)
(ATALANTA U23)
(CARRARESE)
(FIORENZUOLA)
(FIORENZUOLA)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(L.R. VICENZA)
(LEGNAGO SALUS)
(LEGNAGO SALUS)
(LUMEZZANE)
(MANTOVA)
(MANTOVA)
(PADOVA)
(PADOVA)
(PADOVA)
(PRO SESTO)
(PRO VERCELLI)
(PRO VERCELLI)
(RENATE)
(RENATE)
(RENATE)
(TRENTO)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
(VIRTUS VERONA)
IL GIUDICE SPORTIVO
Dott. Stefano Palazzi
Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le
modalità e i termini stabiliti dall’art. 71 C.G.S.
Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:
– addebito su conto campionato;
– assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
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Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto
campionato delle società
Pubblicato in Firenze 21 Settembre 2023
IL PRESIDENTE
Matteo Marani
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