
(AGENPARL) – BRACCIANO mar 02 maggio 2023
Presentate dai comitati promotori, per la raccolta firme presso l’ufficio elettorale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, le seguenti proposte di referendum:
FINO AL 20 GIUGNO 2023:
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ABROGAZIONE ART. 19 TER DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE CODICE PENALE (LEGGI SPECIALI IN MATERIA DI ANIMALI) «Volete voi che sia abrogato l’art. 19 ter “Leggi speciali in materia di animali” delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale regio decreto 28 maggio 1931, n. 601, introdotto dall’art. 3 legge 20 luglio 2004, n. 189 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”, limitatamente alle seguenti parole: “di caccia” e “nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali”?».
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ABROGAZIONE DELL’ARTICOLO 842 DEL CODICE CIVILE, APPROVATO CON R.D. DEL 16 MARZO 1942 N. 262, PRIMO E SECONDO COMMA «Volete Voi abrogare l’art. 842 del codice civile, approvato con R.D. del 16 marzo 1942 n. 262, limitatamente a: Rubrica “Caccia e”; primo comma “Il proprietario di un fondo non puo’ impedire che vi si entri per l’esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno” e secondo comma “Egli puo’ sempre opporsi a chi non e’ munito della licenza rilasciata dall’autorita’”?».
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ABROGAZIONE DELL’ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE 2 DICEMBRE 2022, N. 185 AI SENSI DELL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE E DEGLI ARTICOLI 7 E 27 DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352: «Vuoi tu che sia abrogato l’art. 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185 (Disposizioni urgenti per la proroga dell’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità Governative dell’Ucraina), convertito in legge n. 8 del 27 gennaio 2023 nelle parole: “E’ prorogata, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l’autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità Governative dell’Ucraina, di cui all’art. 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite.”?»
- ABROGAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 13 DEL D.L. 502/1992 (RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA, A NORMA DELL’ART. 1 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421, LIMITATAMENTE ALLE PAROLE “E PRIVATI E DELLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE DAL SSN): «Vuoi tu abrogare l’art. 1 (Programmazione sanitaria nazionale e definizione dei livelli uniformi di assistenza), comma 13, decreto legislativo n. 502/1992 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992 – Supplemento ordinario n. 137) limitatamente alle parole “e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale”?»
FINO AL 17 LUGLIO 2023:
- ABROGAZIONE PARZIALE DELL’ART. 1, COMMA 6, LETT. A), LEGGE 9 LUGLIO 1990, N. 185, AI SENSI DELL’ARTICOLO 75 DELLA COSTITUZIONE E DEGLI ARTICOLI 7 E 27 DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1970, N. 352 E SUCCESSIVE MODIFICHE «Volete voi che sia abrogato l’art. 1, comma 6, lettera a), legge 9 luglio 1990, n. 185, rubricata “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, e successive modificazioni (che prevede: “6. L’esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di materiali di armamento sono altresi’ vietati: a)verso i paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle camere”) limitatamente alle parole “o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere”?»
Fonte/Source: http://www.halleyweb.com/c058013/po/mostra_news.php?multiente=c058013&tags=&area=h&x=&id=2343