
(AGENPARL) – gio 16 febbraio 2023 La Corte conferma l’illegittimità di due bandi di concorso EPSO che limitano la scelta della seconda lingua alle sole lingue francese, inglese o tedesca
Non è stato dimostrato che tale limitazione fosse giustificata dall’interesse del servizio a che le persone neoassunte siano immediatamente operative
Sentenze della Corte nelle cause C?623/20 P | Commissione/Italia e C?635/20 P | Commissione/Spagna e Italia
In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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Testo Allegato:
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one
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
COMUNICATO STAMPA n. 28
/23
Lussemburgo, 16 febbraio 2023
Sentenz
e
della Corte nell
e cause
C
–
623/20
P | Commission
e/Italia e C
–
635/20
P
| Commissione
/
Spagna e
Italia
La Corte conferma lâ??illegittimità di due bandi di concorso EPSO
che
limitano la scelta
della seconda lingua alle
sole
lingue francese, inglese o
tedesca
Non è stato dimostrato che
tale
limitazione fosse giustificata dallâ??interesse del servizio
a che
le
persone
neoassunte
siano immediatamente operative
La Commission
e
ha proposto due
ricorsi
di impugnazione dinanzi alla Corte al fine di ottenere lâ??annullamento delle
sentenze emesse dal Tribunale il
9 settembre
2020
1
.
Mediante tali sentenze, il Tribunale ha annullato due bandi di
concorso generale
EPSO
per
:
–
la
costituzione di elenchi di ris
erva di amministratori nel settore dellâ??audit
;
–
la
costituzione di elenchi di riserva di amministratori
incaricati di funzioni di investigatori e di capi di gruppi
di investigatori nei settori delle spese dellâ??Unione, della lotta alla corruzione, delle do
gane e del commercio,
del tabacco o delle merci contraffatte
.
I bandi
EPSO
precisavano che i candidati dovevano soddisfare
de
terminat
i
requisiti relativi a conoscenze linguistiche
specifiche
:
un livello
minimo
C1
in una delle 24 lingue ufficiali dellâ??Union
e europea
(
lingua
1),
nonché un livello
minimo
B2
nella lingua francese, inglese o tedesca
(
lingua
2)
,
qualificate come le principali lingue di lavoro delle
istituzioni dellâ??Unione.
Nei loro ricorsi
, lâ??Italia e la Spagna
hanno contestato la legittimità di
due parti del regime
linguistico istituito dai bandi di concorso controversi
,
con cui viene limitata
alle
sole lingue francese, inglese o
tedesca
la scelta, da un lato
,
della seconda lingua del concorso e, dallâ??altro, della lingua di comunicazione tra i
ca
ndidati
e
lâ??EPSO
2
.
Accogliendo le doglianze dellâ??Italia e della Spagna, il Tribunale
ha rilevato che
la limitazione alle
sole lingue francese, inglese e tedesca
della scelta della seconda lingua costituisce, in sostanza, una disparità di
trattamento fonda
ta sulla lingua.
1
Sentenze
del Tribunale del 9 settembre
2020,
Italia
/
Commissione
,
T
–
437/16
e
Spa
gna
/
Commissione
,
T
–
401/16
,
e del 9 agos
to
2016,
Italia
/
Commissione
,
T
–
443/16
.
2
Lâ??articolo 1 del
regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea (GU
1958,
17, pag. 385), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 1)
,
stabilisce quanto segue:
«
Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dellâ??Unione sono la lingua bulgara, la
lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua
estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana
, la lingua lettone, la lingua
lituana, la lingua maltese, la lingua nee
rlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la
lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese
»
.
Lâ??articolo 2 di detto regolamento recita
:
«
I testi, diretti alle is
tituzioni da
uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, i
n una delle lingue
ufficiali.
La risposta è redatta nella medesima lingua
»
.
Ai sensi dell’articolo 6 del medesimo rego
lamento
: «
Le istituzioni possono determinare le
modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni
»
.
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Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
principale ragione addotta
a motivo nei bandi di concorso
3
,
ossia la necessità che gli amministratori assunti siano
immediatamente operativi
.
Mediante
le sue sentenze in data odierna
,
la
Corte respinge le impugnazioni della
Commiss
ione, confermando
così le decisioni del Tribunale
.
La
Corte ricorda che lâ??ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni per quanto riguarda
lâ??organizzazione dei l
oro servizi
incontra dei limiti, sicché, in caso di limitazione del regime linguistico di una
procedura di selezione ad un numero ristretto di lingue ufficiali dellâ??Unione,
lâ??istituzione interessata deve dimostrare
che tale limitazione è oggettivamente giu
stificata dallâ??interesse del servizio, che essa è idonea a soddisfare reali
esigenze ed è proporzionata a queste ultime, e che essa si basa su criteri chiari, oggettivi e prevedibili
.
Secondo la
Corte,
il Tribunale
ha correttamente verificato se la Commiss
ione avesse dimostrato che la limitazione della
scelta della seconda lingua dei candidati alle sole lingue francese, inglese o tedesca era oggettivamente
giustificata e proporzionata allâ??obiettivo di assumere
amminist
ratori immediatamente operativi
ed ha
g
iustamente concluso
che la risposta doveva essere negativa
.
la Commissione non
era
riuscita a dimostrare che la conoscenza soddisfacente
indispensabile per raggiungere questâ??ul
In particolare, il Tribunale ha rilevato, giustamente, che la
conoscenza delle lingue francese
e tedesca non fosse maggiormente
giustificata
della
conoscenza di unâ??altra lingua
dellâ??Unione.
La Corte conferma, segnatamente, che gli elementi
di prova relativi alla prassi interna della Commissione in materia
decisionali di tale istituzione
,
ma non giustificano la limitazione in quest
ione alla luce delle specificità funzionali dei
posti da coprire contemplati dai bandi di concorso.
nesso necessario tra tali procedure e le funzioni
che i vincitori dei concorsi potranno essere
chiamati ad
esercitare, né che
tutte e
tre
le lingue qualificate
come
«lingue procedurali
»
siano
effettivamente utilizzate
dai
servizi della
C
ommis
s
ione, della Corte dei conti
e
dellâ??Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF
)
nel loro
lavoro
quotidiano
.
Infine, la Corte constata che il Tribunale non ha snaturato gli elementi di prova presentati dalla Commissione
,
come
il
regolamento
interno di tale istituzione, né
ha commesso alcun errore di diritto
o alcuna violazione del
suo
obbligo
di motivazione
ne
l suo ragionamento.
IMPORTANTE:
Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di
giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, lâ??impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa
è ri
cevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere
decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia
.
In caso contrario, essa rinvia la causa al
Tribunale, che è vincola
to dalla decisione emessa dalla Corte nel giudizio di impugnazione.
Documento non ufficiale ad uso degli organi dâ??informazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il
testo integrale
delle sentenze (
C
–
623/20 P
e
C
–
635/20 P
)
è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia
.
3
Lâ??arti
colo 1
quinquies
d
ello
Statuto dei
funzionari dellâ??Unione europea,
fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA
) n. 259/68 del C
onsiglio, del 29
febbraio 1968
,
che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunit
à, ed
istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della C
ommissione (statuto dei funzionari)
(GU 1968, L 56, pag. 1),
come
modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L
287, pag. 15)
,
enuncia quanto segue
:
«
1.
Nellâ??applicazione del p
resente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, (�)
[sulla] lingua (â?¦).
6.
Nel
rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve esse
re oggettivamente e
ragione
volmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale.
(â?¦)
»
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Contatto stampa: Cristina Marzagalli
â??
(+352) 4303 8575
.
Restate connessi
!