(AGENPARL) – gio 26 gennaio 2023 La raccolta sistematica dei dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata è contraria all’esigenza di garantire maggiore protezione dei dati personali sensibili
Sentenza della Corte nella causa C‑205/21 | Ministerstvo na vatreshnite raboti
In allegato il comunicato stampa in italiano
Cristina Marzagalli e Sofia Riesino
Unità Stampa e Informazione – Sezione IT
Direzione della comunicazione
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Testo Allegato:
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Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
–
COMUNICATO STAMPA n.
16
/23
Lussemburgo, 26 gennaio 2023
Sentenza della Corte nella causa C
–
205/21 | Ministerstvo na vatreshnite raboti (
Registrazione di dati
)
La
enetici
, ai fini della loro
registrazione da parte della polizia,
di qualsiasi persona formalmente
accusata
è contraria al requisito
di garantire una maggiore protezione nei
confronti d
el trattamento di dati personali sensibili
Nellâambito di un
procedime
nto penale per frode
fiscale
avviato dalle autorità bulgare
, V.
S. è stata formalmente
accusata
di
a
ver asseritamente partecipato a
unâorganizzazione criminale costituita a fini di lucro, al fine di
delitti in
territorio bu
lgaro
.
A seguito di tale messa in
stato di
accusa formale, la
polizia bulgara ha invitato V.
S. a sottoporsi alla raccolta dei suoi dati dattiloscopici e fotografici, ai fini della loro
registrazione, e a un prelievo di campioni per lâelaborazione del suo
profilo del DNA
. V.
S. si è opposta a tale raccolta
.
Basandosi sulla normativa nazionale che prevede
l
a «registrazione da parte della polizia
»
di persone formalmente
accusate per un reato doloso perseguibile dâufficio
, le autorit
à di polizia hanno chiesto
allo
nakazatelen sad (
T
ribunale penale specializzato, Bulgaria
)
di autorizzare lâesecuzione
coercitiva della raccolta dei dati
S. La richiesta della autorità di polizia
era
accompagnata solo da copie del provvedim
ento
di messa in
stato di
accusa formale di V.
S. e della
sua
dichiarazione
di
rifiuto
della
raccolta dei propri dati
.
Tale giudice
,
nutr
endo
dubbi
quanto alla
compatibilità della normativa
bulgar
a
applicab
i
le
a tale «registrazione da
parte della polizia
»
2016/680
1
,
letta alla luce della Carta dei diritti fondamentali dellâUnione europea
(
in prosieguo:
la «
Carta
»),
h
a
adito la Corte in via pregiudiziale
.
Nella sua sentenza
la Cor
te precisa anzitutto
le con
dizioni alle quali il trattamento
parte delle autorità di polizia può essere ritenuto autorizzato dal diritto naz
iona
le
,
016/680.
Essa si pronuncia poi sullâattuazione del requisito, previsto in tale direttiva, relativo al trattam
ento di dati di una
categoria di persone nei cui confronti vi sono fondati motivi
di
,
nel caso in
cui la
normativa nazionale consenta al giudice nazionale competente di autorizzare la raccolta coercitiva di tali dati,
ritenuti
«sensib
ili
»
dal legislatore del
lâUnion
e
.
Essa affronta infine
la question
e della compatibilità della normativa
nazionale che p
2016/680
che vertono sul
loro trattamento
,
tenendo conto dei principi
ivi
applicab
ili
.
Giudizio
della Corte
1
Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fi
siche con riguardo al
trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di preve
nzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione
di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/97
7/GAI del Consiglio (GU 2016, L 119, pag.
89
).
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Anzitutto, la Co
r
te
2016/680,
uce della Carta
2
,
che
il
trattamento dei dati biometrici e genetici da parte delle autorità di polizia
per le loro attività di ricerca, a
fini di lotta contro la criminalità e di tutela dellâordine pubblico
,
è autorizzat
o
dal diritto
naz
iona
le
s
e
questâultimo
contiene una
base giuridica sufficientemente chiara e precisa
.
La circostanza
che lâatto legislativo nazionale contenente una simile base giuridica faccia, inoltre, riferimento al re
golamento
generale sulla protezione dei dati
3
,
2016/680,
lâesistenza di una simile autorizzazione, purché dallâinterpretazione di tutte le disposizioni applicabili del diritto
nazional
e risulti in modo sufficientemente chiaro, preciso e inequivocabile che il trattamento di dati biometrici e
genetici in questione rientra nellâambito di applicazione di tale direttiva, e non del
RGPD.
In tale contesto
,
tenuto conto del fatto che la normati
va nazionale
pertinente
si riferiva alle disposizioni del
RGPD
che disciplinano il trattamento di dati sensibili
,
2016/680 riguardanti il trattamento degli stessi dati
4
, la Co
rte rileva che
tali disposizioni non sono equivalenti
.
Infatti
,
mentre un trattamento di dati sensibili da parte delle autorità competenti
a fini
, in particolare,
di
prevenzione
e di
accertamento d
e
i reati
di cui alla direttiva
2016/680
può essere autorizzato
solo se
str
ettamente necessario
e
deve essere soggetto a garanzie adeguate
e
previsto dal diritto dellâUnione o dal
diritto
na
z
iona
le
,
il
RGPD
tali dati
,
corredato di un elenco di
eccezioni
.
Sebbene il legislatore na
zionale possa prevedere
,
nello stesso strumento legislativo
,
il trattamento di dati
personali a fini rientranti nellâambito della direttiva
2016/680
nonché ad altri fini rientranti nellâambito del
RGPD,
esso è tenuto
ad accertarsi
che non vi sia ambiguità
quanto allâapplicabilità del
lâun
o o dellâaltro di questi due atti
dellâUnione
alla raccolta dei dati sensibili
.
Inoltre
,
per quanto riguarda unâeventuale
non
2016/680,
invocata dal giudice
del rinvio
, la Cor
te
sottoli
non richiede
che le disposizioni nazionali che autorizzano i
trattamenti di dati rientranti nel suo campo di applicazione contengano un
riferimento a tale direttiva
.
Esso
precisa che
,
qualora il legislatore nazionale preveda il tratt
che possono rientrare o nellâambito di applicazione di tale direttiva, o in quello del RGPD, esso può, per
ragioni di chiarezza e di precisione, riferirsi esplicitamente, da un lato, alle
disposizioni di diritto nazionale che
e, d
all
âa
ltro, al
RGPD,
. T
uttavia
,
in caso di unâapparente contraddizione
tra
le disposizioni nazionali che autorizzano
il
trattamento di dati in questione e quelle che sem
brano escluderlo
,
il giudice nazionale deve dare a tali
disposizioni unâinterpretazione che salvaguarda lâeffetto utile della direttiva
2016/680
.
2016/680
5
e la Car
ta
6
non ostano a una normativa nazionale che prevede
che
,
in caso di rifiuto della persona formalmente accusata di un reato doloso perseguibile dâufficio
d
i cooperare
ella loro registrazione,
il
giudice penale competente è tenuto ad autorizzare una misura di esecuzione coercitiva di tale raccolta,
senza avere il potere di valutare se sussistano fondati motivi
per ritenere che lâinteressato abbia commesso il
reato di cui
è formalmente accusato, purché il diritto nazionale
garantisca successivamente il controllo
giurisdizionale effettivo delle condizioni di tale messa in
stato di
accusa formale,
da cui risulta lâautorizzazione
.
2
Artic
olo
10,
lettera
a),
della di
rettiva
2016/680,
letto alla luce dellâarticol
o
52
della Carta
.
3
R
egolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al tr
attamento
dei dati personali, nonché alla libera circ
olazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla p
rotezione dei dati) (GU
2016, L
119, pag.
1; in prosieguo: il «RGPD»)
.
4
Rispettivamente
, lâartic
olo 9 del
RGPD
e lâarticolo
10
della direttiva
2016/680.
5
Artic
olo
6,
le
ttera
a),
della direttiva
2016/680.
6
Artic
oli
47 e 48
della Carta
,
che sanciscono rispettivamente il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva e il principio della presunzione di innocenz
a
.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Al riguardo
, la
2016/680
7
,
gli Stati membri devono provvedere affinché
sia operata una chiara distinzione tra i dati delle diverse categorie di interessati
,
in modo che non sia loro
imposta indistintamente unâingerenza della me
desima intensità nel loro diritto fondamentale alla protezione dei
propri dati personali a prescindere dalla categoria a cui appartengono
.
Tuttavia
,
tale obbligo non è assoluto
.
Del
ei cui confronti sussistono fondati motivi di
credere che abbiano commesso un reato
, la Co
rte precisa che
lâesistenza di un numero sufficiente di elementi di
prova della colpevolezza di una persona costituisce, in linea di principio, un fondato motivo di r
itenere che
questâultima abbia commesso il reato di cui trattasi
.
Pertanto
la dire
ttiva
2016/680
non osta a una normativa
nazionale che prevede la raccolta coercitiva dei dati biometrici e genetici delle persone per le quali
sussistono sufficienti elementi
di prova del fatto che sono colpevoli di aver commesso un reato doloso
perseguibile dâufficio e che sono state formalmente accusate per tale motivo
.
,
dal momento che il giu
dice nazionale
al fine
di autorizzare una misura di esecuzione coercitiva della raccolta di dati sensibili di una persona
formalmente accusata
,
non può controllare nel merito le condizioni della sua accusa formale
,
la Corte sottolinea, in
parti
colare, che
il fatto di sottrarre temporaneamente al
controllo
del giudice la valutazione delle prove sulle quali si
basa lâaccusa formale dellâinteressato può rivelarsi giustificato durante la fase preliminare del procedimento penale.
Infatti, un simile c
ontrollo, durante tale fase, potrebbe ostacolare lo svolgimento dellâindagine penale nel corso della
quale tali dati sono raccolti e limitare eccessivamente la capacità degli inquirenti di chiarire altri reati sulla base di un
confronto di tali dati con da
non è quindi sproporzionata,
allorché
il diritto nazionale garantisce successivamente un controllo
giurisdizionale effettivo
.
d
el diritto alla presunzione di innocenza
da parte di una decisione giudiziaria che
autorizza la raccolta dei dati in questione
, la Co
rte rileva da un lato che
,
poiché nel caso di specie tale raccolta è
limitata alla categoria delle persone la cui responsab
non può essere considerata tale da riflettere lâidea delle autorità che tali persone siano colpevoli
. D
all
âa
ltro
,
la
circostanza che il giudice che deve statuire sulla colpevolezza della pers
ona interessata non possa valutare, in tale
fase del procedimento penale, la sufficienza degli elementi di prova sui quali si basa lâaccusa formale
contro
tale
.
Inf
ine
, la Co
2016/680
8
osta a una normativa nazionale che prevede la
raccolta sistematica di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona formalmente accusata di un reato
doloso perseguibile dâufficio, ai fini della
loro registrazione, senza prevedere lâobbligo, per lâautoritÃ
competente, di verificare e di dimostrare, da un lato, che tale raccolta è strettamente necessaria per il
raggiungimento dei concreti obiettivi perseguiti e, dallâaltro, che tali obiettivi non
possono essere raggiunti
mediante misure che
costituiscano
unâingerenza meno grave nei diritti e nelle libertà della persona
interessata
.
Al riguardo
, la Co
2016/680
mira a garantire
,
tra lâaltro
,
una maggiore protezione nei
confronti dei trattamenti dei dati sensibili
,
,
in quanto possono creare
rischi significativi per le libertà e i diritti fondamentali
.
Il requisito ivi previsto, secondo cui
un
trattamento
del genere
è autorizza
to
«
solo se strettamente necessario
»
,
condi
zioni
rafforzate
di liceità del trattamento di tali dati sensibili
9
.
Inoltre
, la
portata di tale requisito deve essere
i relati
v
i al trattamento dei dati
,
quali
la
limitazione delle finalità e la
minimizzazione dei dati
.
7
Artic
olo
6
della direttiva
2016/680.
8
Artic
olo
10
della d
irettiva
2016/680,
in combinato disposto con il suo articolo
4, paragra
fo
1,
lettere da
a)
a
c),
e con il suo articolo
8, paragra
fi 1 e
2.
9
Tenuto conto delle condizioni risultanti dallâarticolo
4, paragra
fo
1,
lettere b) e
c),
e dallâarticolo
8, paragra
f
o
1,
della direttiva
2016/680.
Direzione della Comunicazione
Unità Stampa e informazione
curia.europa.eu
Restate connessi
!
persona formalmente accusata di u
n reato doloso perseguibile dâufficio, ai fini della loro registrazione
,
è in linea di
principio
contraria a tale requisito
.
Infatti
,
essa
può condurre, in modo indifferenziato e generalizzato, alla raccolta
dei dati della maggior parte delle persone forma
lmente accusate, dal momento che la nozione di «reato doloso
perseguibile dâufficio» riveste un carattere particolarmente generale e
può applicarsi a un gran numero di reati,
indipendentemente dalla loro natura, dalla loro gravità
,
dal
le circostanze partic
olari di tal
i
reat
i
,
dal loro
eventuale collegamento con altri procedimenti in corso,
dai precedenti giudiziari o da
l profilo individuale
della persona interessata
.
IMPORTANTE:
Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nellâambito di
una controversia della
quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito allâinterpretazione del diritto dellâUnione o alla validità di un
atto dellâUnione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la cau
sa
conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga
sottoposto un problema simile.
Documento non ufficiale ad uso degli organi dâinformazione che non impegna la Corte di giustizia.
Il
testo integrale
della sentenza è pubblicato sul sito
CURIA il giorno della pronuncia.
Contatto stampa: Cristina Marzagalli
ï©
(+352) 4303 8575
.