
(AGENPARL) – Roma, 06 ottobre 2022 – Il problema principale relativo all’efficienza giudiziaria in Italia rimane l’eccessiva lunghezza dei procedimenti, soprattutto per quanto riguarda le cause civili e commerciali, anche se la durata complessiva dei procedimenti è diminuita costantemente dal 2012 al 2018.
Nel 2020, a causa della situazione di pandemia e della chiusura temporanea di tribunali, l’efficienza dei tribunali si è indebolita rispetto agli anni precedenti.
In particolare, gli aumenti dei tempi di smaltimento sono stati considerevoli per le cause civili/commerciali e penali nei tre gradi di giudizio.
Il sistema giudiziario italiano risente dell’elevato numero di cause pendenti, in particolare civili e commerciali in primo grado.
Per questo motivo, il minor numero di cause risolte ha avuto un impatto significativo sul calcolo del Tempo di smaltimento.
Questo indicatore dovrebbe migliorare una volta che la situazione pandemica si sarà stabilizzata.
pandemia si sarà stabilizzata.
La Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (CEPEJ) è stata istituita il 18 settembre 2002 con Risoluzione Res(2002)12 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.
Il Gruppo di lavoro sulla qualità della giustizia (CEPEJ-GT-QUAL) è incaricato di sviluppare strumenti di analisi e valutazione del lavoro svolto all’interno dei tribunali al fine di migliorare, negli Stati membri, la qualità del servizio pubblico erogato dalla giustizia sistema, in particolare nei confronti delle aspettative degli operatori della giustizia e degli utenti, secondo criteri di prestazione ed efficienza incontrando un ampio consenso.
La creazione del CEPEJ dimostra la volontà del Consiglio d’Europa di promuovere lo Stato di diritto e i diritti fondamentali in Europa, sulla base della Convenzione europea dei diritti dell’uomo , e in particolare dei suoi articoli 5 (Diritto alla libertà e alla sicurezza), 6 (Diritto a un equo processo), 13 (Diritto a un ricorso effettivo), 14 (Divieto di discriminazione).
In particolare l’articolo 6 (diritto ad un equo processo) stabilisce che «Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia. 2 Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata».
Ma vi è di più. L’articolo 114 cpp stabilisce che «È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche solo del loro contenuto. È vietata la pubblicazione, anche parziale, degli atti non più coperti dal segreto fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, fatta eccezione per l’ordinanza indicata dall’articolo 292. 2-bis. È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415 bis o 454. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo per il dibattimento, se non dopo la pronuncia della sentenza di primo grado, e di quelli del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni».
Pertanto ci potrebbero essere tutti ii presupposti affinché il Ministero della giustizia – tramite i suoi ispettori – e la Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia (CEPEJ) chiedano lumi alla Procura di Perugia sia sulla qualità della giustizia che sulla fuga di notizie all’interno dell’aula di tribunale relativamente al fallimento del Giornale dell’Umbria (GEU 1819)…